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Riassunto del manuale di Diritto internazionale di Antonio Cassese
Tipologia: Sintesi del corso
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I soggetti primari dell’ordinamento internazionale sono gli Stati in quanto sono entità giuridiche con propria personalità, mentre gli individui ricoprono un ruolo secondario. La persona fittizia è il fenomeno per il quale un individuo agisce non a titolo personale, ma per esprimere pensieri e volizioni o compiere azioni, di gruppi di individui o di intere collettività umane. Tra gli altri soggetti dell’ordinamento internazionale vi sono gli insorti, i movimenti di liberazione nazionale, le organizzazioni internazionali, e gli individui, i quali però, a differenza degli Stati, hanno una capacità giuridica limitata, in particolare per quanto riguarda divenire centri di imputazione di diritti e obblighi internazionali, e una ridotta capacità di agire. Gli Stati e gli insorti sono i soggetti tradizionali della società internazionale, mentre gli altri soggetti hanno acquisito lo status internazionale solo nel corso del XX secolo. L’attribuzione di soggetto internazionale alle organizzazioni internazionali è essenzialmente pratica in quanto, gli Stati hanno rinunciato alla gestione di alcune problematiche internazionali e transnazionali in favore della creazione di enti a cui attribuire il compito di gestire tali problematiche. Per quanto concerne i movimenti di liberazione nazionale (MLN) e gli individui, le ragioni delle attribuzioni di uno status internazionale sono di natura ideologica, in base al principio dell’autodeterminazione e dei diritti umani (da cui si ricava il divieto di compiere crimini internazionali). Tra gli altri attori dell’ordinamento internazionale vi sono le organizzazioni non governative di carattere internazionale (ONG), associazioni private costituite da cittadini di paesi diversi con lo scopo di perseguire finalità di interesse comune per la società civile. Una grande rilevanza hanno anche le imprese multinazionali (IMN), società che operano nei diversi paesi che hanno un impatto notevole sull’economia e sugli scambi commerciali a livello mondiale. Infine, sono attivi sulla scena internazionale, movimenti e organizzazioni di stampo terroristico, che destabilizzano le relazioni internazionali e sono una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.
Nella società internazionale il concetto di responsabilità personale ha un rilievo solo marginale, mentre è predominante quello di responsabilità collettiva. In concreto significa che quando l’organo di uno Stato viola il diritto internazionale lo Stato ha subito l’illecito può “rivalersi” contro l’intera comunità cui appartiene quell’organo. Il concetto di responsabilità collettiva implica che l’intera comunità cui appartiene l’organo di uno Stato che commette un illecito internazionale sarà chiamata a rispondere dell’illecito, subendone le conseguenze sfavorevoli.
Per limitare il dominio delle grandi potenze, venne proposta la clausola Calvo in relazione a tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto, lo straniero si impegnava a rinunciare alla protezione diplomatica e giudiziaria del proprio stato di nazionalità, accettando di sottoporre tali controversie alla giurisdizione dello Stato territoriale. Questa clausola cercava di limitare gli interventi politici e giuridici in protezione diplomatica effettuati dai paesi occidentali esportatori di capitali, poiché questi interventi costituivano il pretesto per intraprendere vere e proprie spedizioni armate. Un altro grande tentativo di porre limiti all’egemonia delle grandi potenze fu effettuato da Drago, per il quale le grandi potenze non dovevano ricorrere alla forza militare al fine di recuperare i crediti vantati dai lori cittadini nei confronti degli stati più poveri.
In alcuni stati dell’Europa orientale si instaurarono regimi socialisti che si unirono all’Unione Sovietica mentre un certo numero di paesi raggiunse l’indipendenza politica. La minoranza occidentale detiene un enorme potere economico e militare e la maggioranza degli Stati ha un’autorità di tipo prevalentemente politico e “retorico”. Nacquero anche le organizzazioni internazionali che sono costrette a esprimere il loro parere e a schierarsi tra le parti. Gli stati in via di sviluppo esaltarono le potenzialità dell’ONU in tutti i suoi campi di attività, ad eccezione di quello di sicurezza collettiva. Insieme ai paesi socialisti lottarono per l’affermazione di due principi: l’autodeterminazione dei popoli e l’uguaglianza razziale, che la ottennero nel 1966 con l’adozione dei Patti sui diritti umani.
della Carta delle Nazioni Unite: nessun membro della società internazionale può essere posto in una situazione di svantaggio, eventuali disuguaglianze giuridiche possono risultare solo da circostanze di fatto. Una serie di norme, già esistenti nel diritto internazionale, garantisce il rispetto reciproco della sovranità degli Stati. Tra questi vi è la norma che obbliga gli Stati ad astenersi dallo svolgere funzioni pubbliche in territorio altrui senza il consenso dello Stato territoriale e che attribuisce allo Stato territoriale il corrispondente diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel proprio territorio (caso Eichmann e dell’iman di Milano). Un’altra norma ben radicata nel diritto internazionale attribuisce ad ogni Stato il diritto di esigere dagli altri Stati l’immunità dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva nei confronti di beni e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni. A questa norma si affianca quella che attribuisce agli Stati di diritto di pretendere, per i propri organi che abbiano agito nell’esercizio di pubbliche funzioni, l’immunità della giurisdizione civile e penale degli Stati esteri, con l’unica eccezione per i crimini internazionali. Il diritto internazionale, inoltre, impedisce agli Stati di ingerirsi negli affari interni o esterni di un altro Stato. Gli Stati inoltre, devono astenersi dall’incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l’organizzazione sul proprio territorio, di attività pregiudizievoli a Stati esteri. Infine, quando scoppia un’insurrezione all’interno di uno Stato, gli altri Stati devono astenersi dall’aiutare i ribelli, purché questi ultimi non abbiano lo status di movimenti di liberazione nazionale. Il diffondersi delle organizzazioni internazionali offre numerose opportunità, sia per le organizzazioni stesse sia per i loro membri, di intromettersi negli affari interni degli Stati e in particolare, l’affermarsi della dottrina dei diritti umani consente oggi di esercitare pressioni sulle autorità statali responsabili di violazione dei diritti umani.
smembramento. In pratica, la prima ipotesi va preferita a quella dello smembramento se, a seguito della perdita di sovranità su parti rilevanti del territorio, è possibile individuare uno Stato residuo che mantenga inalterata l’organizzazione di governo dello Stato preesistente (es: secessione del Bangladesh dal Pakistan nel 1970). Se invece negli Stati residui non vi è alcuno che continui l’organizzazione dello Stato preesistente, si preferisce l’ipotesi dello smembramento (es: dissoluzione della Repubblica federale jugoslava).
pregiudizio alla pace del paese o al buon ordine del mare territoriale; l’intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico dello Stato bandiera della nave; l’intervento è necessario per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope. Le acque interne di uno Stato sono soggette alla sovranità dello Stato al pari di quanto avviene per la terraferma per cui non vi è il diritto di passaggio inoffensivo per le navi straniere, le quali devono ottenere un consenso. Le baie sono le insenature ben marcate la cui penetrazione nella terraferma, in rapporto con la larghezza della sua entrata, è tale che le acque dell’insenatura siano racchiuse dalla costa e che essa rappresenti qualcosa di più che una semplice inflessione della costa stessa. L’art.10 stabilisce che, se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull’entrata naturale della baia non supera 24 miglia marine “si può tracciare un linea di chiusura tra questi due punti e le acque che si trovano all’interno della linea sono considerate acque interne”. Nel caso in cui la distanza ecceda le 24 miglia marine “si traccia una linea di base di 24 miglia marine all’interno della baia, in modo da racchiudere la massima superfice possibile di acque.” Le baie storiche sono insenature che debbono essere interamente assoggettate al regime delle acque interne in virtù del titolo di sovranità acquisito per via consuetudinaria. Gli stretti sono bracci di mare che mettono in comunicazione due ampie porzioni di mare. La Convenzione di Montego Bay ha innovato la disciplina esistente e ha introdotto la nozione di diritto di passaggio in transito, ovvero l’esercizio della libertà di navigazione al solo fine del transito rapido e continuo nello stretto. I canali creati artificialmente non sono assimilabili agli stretti e fanno invece parte integrante del territorio dello Stato costiero che non è tenuto a garantire né il passaggio in transito, né il passaggio inoffensivo. La zona contigua si estende oltre il mare territoriale fino a un’ampiezza massima di 24 miglia marine dalla linea di base. Lo stato costiero ha il diritto di ispezionare una nave straniera che si trova nella zona contigua se ha il sospetto che essa sia dedita ad attività illecite e può impedire a una nave di entrare nelle proprie acque territoriali. La sovranità che lo Stato costiero esercita sulla zona contigua ha carattere “funzionale”, vale a dire che viene esercitata esclusivamente per il controllo delle norme interne. Dalla Convenzione di Montego Bay è stata introdotta la zona archeologica, che dal punto di vista dell’estensione spaziale, coincide con la zona contigua. Essa si estende infatti sul fondo marino e sulle acque sovrastanti per un massimo di 24 miglia marine dalla costa. Lo scopo di questa zona è evitare che oggetti di carattere storico e archeologico vengano rimossi senza l’autorizzazione dello Stato costiero, e di consentire a quest’ultimo di esercitare diritti assimilabili a quelli che esercita nella zona contigua. L’Italia ha inoltre istituito, con la legge 8 febbraio 2006 n.61, una zona di protezione ecologica, che si estende oltre il mare territoriale fino a un limite da stabilirsi di comune accordo con gli Stati frontisti per fronteggiare l’inquinamento marino. La piattaforma continentale è una parte sommersa della terraferma, di cui costituisce il naturale prolungamento. Essa comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine. L’ampiezza della piattaforma continentale di ciascuno Stato dipende dalla conformazione geologica delle coste. Secondo quanto espresso dall’art.76 della Convenzione di Montego Bay, il limite esterno della piattaforma continentale è costituito dall’orlo esterno del margine continentale, o comunque è fissato ad una distanza minima di 200 miglia marine dalle linee di base del mare territoriale, e può estendersi fino a un massimo di 350 miglia marine dalla linea di base. Sulla piattaforma continentale, lo Stato costiero vanta diritti concernenti lo svolgimento di specifiche attività, ossia quelle relative alla scoperta e allo sfruttamento delle risorse naturali della piattaforma. Gli Stati terzi hanno il diritto di posare sulla piattaforma continentale di altri Stati cavi e condotte sottomarine, secondo tracciati autorizzati dallo Stato costiero. Quanto alla delimitazione della piattaforma continentale tra Stati che si fronteggiano o sono contigui, in assenza di accordo tra gli Stati interessati tale delimitazione dovesse avvenire applicando “il principio dell’equidistanza.” La norma consuetudinaria stabiliva unicamente che la delimitazione della piattaforma continentale dovesse avvenire sulla base di un accordo tra le parti interessate, in conformità ai principi di equità.” La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, per raggiungere un’equa soluzione. La zona economica esclusiva (ZEE) è stata istituita a seguito della scoperta di importanti risorse ittiche e minerarie al largo della costa di molti Stati. Lo Stato costiero è titolare di diritti esclusivi di
sovranità in relazione a specifiche attività, ossia ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali. Esso ha inoltre, giurisdizione in materia di istallazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina, protezione e salvaguardia dell’ambiente. La ZEE si sovrappone e assorbe parzialmente la piattaforma continentale, fino almeno alle 200 miglia marine dalla linea di base. Lo Stato costiero “può adottare tutte le misure, ivi compresi l’abbordaggio, l’ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, che siano necessarie per assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti emanati in conformità alla Convenzione.” Gli stati arcipelaghi sono Stati interamente formati da uno o più arcipelaghi (es: Filippine, Indonesia, Isole Figi). Essi possono definire linee di base arcipelagiche congiungendo i punti estremi delle isole più lontane e degli scogli emergenti, purché il tracciato di suddette linee racchiuda le isole principali e circoscriva una zona in cui il rapporto tra la superficie delle acque e la superficie delle terre e degli atolli non superi il rapporto 9 e 1. La Convenzione disciplina il passaggio delle zone di mare adiacenti gli Stati arcipelaghi che sono normalmente utilizzate per la navigazione internazionale. Le acque sono sottoposte a regime giuridico dell’alto mare, che è retto dal principio di libertà. Esso è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale e in base all’art.87 della Convenzione di Montego Bay, nell’alto mare ogni Stato ha libertà di navigazione e di sorvolo, di posare condotte e cavi sottomarini, di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, ed ha inoltre, libertà di pesca e di ricerca scientifica. Nell’alto mare, ogni Stato esercita in via esclusiva la giurisdizione sulle proprie navi ma la Convenzione stabilisce che una nave possa battere una sola bandiera e che debba esistere fra lo Stato e la nave cui viene attribuita la nazionalità un legame sostanziale. Non esiste una norma consuetudinaria che conferisce allo Stato di bandiera la competenza esclusiva ed esercitare la giurisdizione penale per fatti accaduti a bordo delle sue navi in alto mare. Ai sensi dell’art.105 della Convenzione, ogni Stato può sequestrare una nave pirata o una nave catturata con atti di pirateria e tenuta sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali hanno il potere di decidere la pena da infliggere ai pirati a prescindere dalla loro nazionalità, nonché le misure da adottare nei confronti delle navi. La pirateria è definita come un atto illecito di violenza, sequestro o rapina commesso in alto mare o in zone non sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato dall’equipaggio di una nave privata contro un’altra nave o le persone e i beni in essa trasportati, per fini privati. Il diritto di inseguimento consente ad uno Stato di inseguire e successivamente catturare, in alto mare, navi sospettate di aver violato le proprie leggi e i propri regolamenti vigenti nelle acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona contigua, a patto che l’inseguimento abbia inizio quando la nave straniera si trova in una delle aree marine sopra menzionate e sia continuo. A parte queste ipotesi, uno Stato non può arrestare in alto mare le navi che battono la bandiera di un altro Stato. Il fondo marino internazionale comprende il suolo e il sottosuolo dell’alto mare. L’ambasciatore di Malta, Arvid Pardo osservò che i recenti sviluppi della tecnologia e nel campo dell’oceanografia rendevano possibile lo sfruttamento delle immense ricchezze esistenti sul fondo del mare. Si aprirono due ipotesi: la corsa all’acquisizione di diritti sovrani sul fondo dell’alto mare, oppure stabilire un regime internazionale, che assicurasse lo sfruttamento del suolo e del sottosuolo dell’alto mare a fini esclusivamente pacifici e a vantaggio di tutta l’umanità, applicando la nozione di “patrimonio comune dell’umanità.” Questa nozione comprendeva cinque elementi fondamentali:
hanno svolto missioni scientifiche nella regione. Il rinnovato interesse per l’Artide è anche dovuto al fenomeno del riscaldamento globale e allo scioglimento dei ghiacciai che lo rendono più accessibile, con uno spazio marino cinque volte più ampio del Mediterraneo e la possibilità di usare regolarmente il passaggio a Nord-Ovest. Inoltre, lo scioglimento dei ghiacciai porterebbe ad una crescita dell’industria del turismo e della pesca, in quanto ricca di risorse. Le pretese di sovranità sono attualmente congelate grazie al Trattato sull’Antartide a Washington del 1959, per cui nessuna delle attività o degli atti posti in essere mentre il Trattato è in vigore può costituire titolo per affermare, sostenere o negare una pretesa di sovranità territoriale o diritto di sovranità. Attualmente fanno parte del Trattato 45 paesi (Italia compresa), di cui 27 hanno lo statuto di parti consultive con diritto di voto e i 18 restanti di parti contraenti senza diritto di voto. Il Trattato di Washington stabilisce che l’Antartide debba essere utilizzata solo a scopi pacifici e dunque proibisce l’installazione di basi e di fortificazioni militari, lo svolgimento di manovre militari e i test di qualunque tipo di arma. Il trattato sancisce inoltre, il principio di libertà scientifica e la cooperazione internazionale tra le parti.
Nel caso in cui si realizzi un diniego di giustizia, lo Stato di nazionalità dello straniero può ricorrere alla protezione diplomatica, ossia agire a livello internazionale attraverso le vie diplomatiche o l’istituzione di procedure giudiziali internazionali al fine di ottenere la cessazione dell’illecito e il risarcimento del danno. Le condizioni per la protezione diplomatica sono: la cittadinanza dello Stato che esercita la protezione diplomatica, che deve essere effettiva e avere carattere continuo, ovvero sussistere sia nel momento in cui l’individuo abbia subito la violazione degli obblighi di trattamento, sia quando lo Stato agisce in protezione diplomatica. In secondo luogo, la vittima straniera deve aver esperito tutte le procedure di ricorso che l’ordinamento dello Stato in cui è avvenuta la violazione mette a disposizione (devono essere procedure effettive). Nel caso delle persone giuridiche si deve stabilire quale sia lo Stato legittimato ad agire in protezione diplomatica a seguito di eventuali danni ingiusti arrecati alla persona giuridica: si tratterà dello Stato di nazionalità dell’ente, o invece di quello di nazionalità dei soci? Lo Stato legittimato ad agire in protezione diplomatica è in linea di principio lo Stato di nazionalità della società. Se invece, la società è controllata da cittadini di un altro Stato e non svolge alcuna attività economica sostanziale nel territorio dello Stato del quale formalmente ha avuto la nazionalità, e la gestione e il controllo finanziario della società avvengono in un altro Stato, è quest’ultimo a dover essere considerato lo Stato di nazionalità. Nel caso di danni subiti da funzionari di organizzazioni internazionali, lo Stato di nazionalità del funzionario è comunque legittimato ad agire in protezione diplomatica per i danni che l’individuo abbia subito. I cittadini avrebbero una sorta di legittimazione giuridica alla protezione diplomatica da parte del proprio Stato di appartenenza, ma la decisione circa l’opportunità e i modi di far valere la violazione “rientra nei poteri discrezionali del ministro degli Esteri.” L’affermazione di norme consuetudinarie in materia di protezione dei diritti umani sembra aver conferito carattere residuale alle norme in materia di trattamento degli stranieri. Le norme sui diritti umani sono una chiara espressione del nuovo diritto internazionale e mirano a tutelare l’individuo in quanto tale dagli abusi degli Stati. Per quanto riguarda la tutela dei beni stranieri, la disciplina giuridica dell’espropriazione e della nazionalizzazione dei beni stranieri è stata caratterizzata da una grande incertezza. Si possono individuare alcuni limiti riguardo il motivo di pubblica utilità per i singoli beni espropriati e le espropriazioni non devono avere carattere discriminatorio. Un punto di incontro è rappresentato dal generale criterio di equità nella corresponsione dell’indennizzo.
Riguardo il fondamento dell’immunità personale, gli orientamenti principali sono 2. La tesi prevalente sostiene l’esistenza di una norma di portata generale che garantisce un’immunità di carattere funzionale dalla giurisdizione straniera a tutti gli organi dello Stato. L’assunto di base è che gli atti compiuti da un organo dello Stato siano imputabili solo allo Stato e non all’individuo- organo. Questa regola costituisce il naturale corollario della norma sull’immunità degli Stati per cui ogni Stato è libero di stabilire la propria organizzazione interna e di individuare le persone fisiche autorizzate ad agire per suo conto. Essa è invocabile in relazione agli atti di natura ufficiale compiuti da qualsiasi organo dello Stato, ed è opponibile davanti ai tribunali di qualsiasi Stato. Lo Stato per conto del quale l’organo ha agito è il titolare dell’immunità dell’organo e può rinunciarvi. Le eccezioni all’immunità funzionale dalla giurisdizione solitamente contemplate sono due: i casi nei quali l’organo straniero sia sospetto di aver compiuto atti di spionaggio o sabotaggio, e i casi nei quali l’organo straniero sia accusato di crimini internazionali. Secondo una parte minoritaria della dottrina, non sempre il trattamento dell’individuo-organo che ha agito nell’esercizio delle funzioni dipende dalla circostanza che questi abbia agito per conto del proprio Stato di appartenenza. Esistono invece norme specifiche, di carattere procedurale e di vario contenuto, che accordano ad alcune categorie di organi dello Stato, la ragion d’essere delle norme che conferiscono ad alcuni organi un’immunità di carattere funzionale non sarebbe solo quella di tutelare la sovranità degli Stati, ma anche garantire lo svolgimento di funzioni rilevanti per la condotta delle relazioni internazionali. La dottrina è concorde nel ritenere che l’immunità funzionale non possa essere invocata dagli organi dello stato accusati di aver compiuto gravi crimini internazionali. L’immunità funzionale non può essere invocata né di fronte a tribunali interni, né di fronte a tribunali penali internazionali. Anche gli agenti diplomatici sono beneficiari di una serie di immunità e privilegi, codificati nella Convenzione di Vienna del 1961. Essi concernono la persona dell’agente diplomatico e riguardano i locali e i beni utilizzati dall’agente diplomatico per l’esercizio della sua funzioni. Le immunità e i privilegi degli agenti diplomatici comprendono l’inviolabilità della sede diplomatica e della residenza privata dell’agente diplomatico. La missione diplomatica è pur sempre sottoposta alla sovranità dello Stato territoriale, solo che lo Stato territoriale non potrà esercitarvi i normali poteri coercitivi senza l’assenso del capo missione. La dimora privata dell’agente diplomatico è sottoposta allo stesso trattamento dei locali della missione. Lo Stato accreditato però, ha l’obbligo di non utilizzare i locali della missione in modo incompatibile con le funzioni della missione stessa. In caso di abuso, lo Stato accreditatario può indicare come personae non gratae i responsabili e eventualmente dichiarare la rottura delle relazioni diplomatiche. In secondo luogo, gli archivi, i documenti, la corrispondenza ufficiale della missione, nonché i documenti e la corrispondenza dell’agente diplomatico sono inviolabili. In terzo luogo, anche la persona dell’agente diplomatico e, con alcune eccezioni, i suoi beni, godono dell’inviolabilità: l’agente diplomatico non può essere sottoposto a fermo, arresto o a misure detentive, e i suoi beni non possono essere oggetto di misure coercitive. Inoltre, l’agente diplomatico è sottratto all’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato accreditatario per tutta la durata della missione e finché non lascia il territorio dello Stato. L’immunità della giurisdizione ha carattere assoluto, proteggendo l’agente diplomatico dall’esercizio della giurisdizione per qualsiasi attività posta in essere, anche se precedente all’assunzione dell’incarico. Vi sono alcune eccezioni per quanto riguarda l’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa. Il diritto consuetudinario prevede che tale immunità non sia invocabile per le azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato accreditatario, per le azioni successorie e per le azioni concernenti attività professionali o commerciali svolte dall’agente diplomatico, nel territorio dello Stato accreditatario, ad di fuori delle sue funzioni ufficiali. Se un agente diplomatico è accusato di atti di genocidio o tortura o crimini di guerra, lo Stato accreditatario è tenuto a rispettare la sua inviolabilità e immunità. Naturalmente, gli Stati possono stabilire, in via convenzionale, una deroga alle immunità in questione per consentire una più efficace repressione e punizione dei crimini internazionali. Nel caso in cui l’agente diplomatico abbia la nazionalità dello Stato accreditatario, o risieda permanentemente nel suo territorio, le regole sull’immunità dalla giurisdizione operano soltanto con riguardo agli atti ufficiali nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di abuso delle immunità diplomatiche, lo Stato accreditatario può utilizzare i rimedi contemplati dall’art. 9 della Convenzione di Vienna del 1961, che prevede che lo
Stato accreditatario possa, “in ogni momento e senza motivare la sua decisione, informare lo Stato accreditante che il capo missione o qualsiasi altro membro del personale diplomatico della missione è persona non grata o che qualsiasi altro membro della missione non è accettabile.” Inoltre, lo Stato accreditatario può in ogni momento, decidere di interrompere le relazioni diplomatiche con lo Stato d’invio. Infine, l’agente diplomatico è esente dalle imposte e tasse nazionali, regionali, o comunali riguardanti i locali della missione, purché non si tratti di imposte o tasse percepite come remunerazione di particolari servizi resi. La durata delle immunità non coincide con quella della funzione svolta. Anzitutto, le immunità operano a partire dal momento in cui lo Stato territoriale ha espresso il preventivo gradimento nei confronti dell’individuo chiamato a svolgere la missione diplomatica. L’obbligo di rispettare tale immunità ha inizio nel momento in cui l’individuo entra nel territorio dello Stato nel quale deve svolgere la missione e, una volta cessata la funzione, l’obbligo di rispettare le immunità opera durante tutto il tempo necessario all’individuo per lasciare il territorio. La Corte ha osservato che l’immunità è stabilita nell’interesse dei governi e dunque non vale per gli atti di natura privata. Le immunità continuano a sussistere anche dopo la cessazione della funzione per quanto riguarda gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni: ciò costituisce una regola specifica che conferisce ai diplomatici un’immunità di carattere funzionale. L’obbligo di rispettare le immunità e i privilegi in discorso grava soltanto sullo Stato accreditatario. In due ipotesi, anche gli Stati terzi sono obbligati a rispettare le immunità degli agenti diplomatici: in primo luogo, l’obbligo di rispettare talune immunità diplomatiche spetta anche agli Stati terzi quando devono garantire all’agente diplomatico lo ius transitus inoxii, ovvero garantire agli agenti diplomatici l’inviolabilità e tutte le immunità necessarie al transito sul proprio territorio. In secondo luogo, gli Stati terzi devono rispettare l’inviolabilità e l’immunità della giurisdizione degli agenti diplomatici in relazione agli atti compiuti a titolo ufficiale nell’esercizio della funzione diplomatica. Anche i capi di Stato e di governo e i ministri degli Affari esteri beneficiano di immunità personali, limitatamente al periodo in cui sono in carica. Per quanto concerne i ministri degli Affari esteri, l’estensione a loro favore delle norme consuetudinarie in materia di immunità personali è stata affermata dalla CIG, nella sentenza Mandato d’arresto. Molti Stati parte al trattato istitutivo della CPI, tuttavia, ritengono di dover dar precedenza al rispetto delle immunità personali di cui godono gli organi stranieri in carica rispetto all’obbligo di cooperazione. Quanto agli agenti consolari, essi non sono inviati diplomatici, ma svolgono attività volte a tutelare e promuovere interessi commerciali o di altra natura dello Stato che li nomina e, in particolare, prestano assistenza ai cittadini di questo Stato. Gli agenti diplomatici svolgono importanti funzioni notarili, essi sono immuni dalla giurisdizione dello Stato ospite soltanto per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio della funzione consolare. Godono quindi di un’immunità di carattere funzionale, inoltre, i funzionari consolari beneficiano dell’inviolabilità personale e dunque non possono essere posti in stato d’arresto o detenzione preventiva, purché non si tratti di reato grave. Infine, i funzionari consolari beneficiano di un’ampia esenzione fiscale e di forme di esenzione di diritti di dogana e dalla visita doganale. PARTE TERZA: “GLI ALTRI SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE” CAPITOLO 6: INSORTI, MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE E ALTRI ENTI
degli interessi della classe politica dominante. Per contro, l’autodeterminazione significava che i popoli e le nazioni dovessero avere voce in capitolo nelle relazioni internazionali: le potenze sovrane non avrebbero più potuto disporne liberamente, ad esempio cedendo o annettendo territori senza rispettare i desideri della popolazione interessata attraverso plebisciti o referendum. I popoli avrebbero dovuto sempre avere il diritto di scegliere liberamente i propri governanti e avrebbero dovuto essere liberi da ogni oppressione esterna. L’autodeterminazione erodeva anche uno dei principi fondamentali della società internazionale tradizionale: la sovranità territoriale, per cui gli Stati dovevano rispettare ogni altro Stato che esercitasse la propria potestà d’imperio su una determinata comunità territoriale, a prescindere sia dal titolo d’acquisizione della sovranità, sia dalle aspirazioni della popolazione interessata. La redistribuzione del potere all’interno della società internazionale, propugnata con il principio di autodeterminazione, introduceva un fattore assai dinamico di cambiamento. Oggi questo principio si è fermamente radicato in tre ipotesi come base di legittimazione per la lotta di tre categorie di popoli: 1) popoli sottoposti a dominio coloniale; 2) popoli sottoposti a dominio o occupazione straniera; 3) popoli sottoposti a un regime di discriminazione razziale. Sotto un profilo esterno, esso comporta per i popoli sottoposti a dominio coloniale, la secessione dalla madrepatria e lo stesso vale per i popoli sottoposti a regime militare straniero. Per i gruppi razziali sottoposti a un regime discriminatorio, il principio di autodeterminazione ha sia valenza esterna che interna, conferendo a tale gruppo il diritto di “perseguire il proprio sviluppo politico, economico, sociale e culturale, all’interno di uno Stato esistente.” Esempi di MLN sono: il FRELIMO movimento di liberazione nazionale del Mozambico, l’OLP in Medio Oriente, il Fronte nazionale di liberazione del Vietnam in Asia e il fronte POLISARIO per l’indipendenza del Sahara occidentale. Il principio di autodeterminazione stabilisce il metodo attraverso il quale gli Stati devono assumere decisioni concernenti i popoli: prestando attenzione al loro consenso liberamente espresso, ma non indica le varie aree specifiche in cui esso deve trovare applicazione e lo scopo finale dell’autodeterminazione. Da questo principio discendono diritti e obblighi: gli Stati che opprimono popoli appartenenti alle categorie sopra menzionate, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione e a non impedire l’esercizio di questo diritto attraverso mezzi coercitivi. I popoli cui spetta l’autodeterminazione vantano un vero e proprio diritto nei confronti dello Stato oppressore, essi possono pretendere che gli Stati terzi si astengano dall’inviare truppe che assistano lo Stato oppressore. Gli Stati terzi sono giuridicamente legittimati a sostenere i popoli in lotta per l’autodeterminazione, fornendo loro ogni forma d’assistenza diversa dall’invio di truppe armate. Nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza: da un lato, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione. Dall’altro, i movimenti di liberazione nazionale, hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto all’autodeterminazione. Non è possibile agli Stati di considerare terrae nullius quei territori abitati da aggregati organizzati, ma in cui manchino i caratteri dell’autorità sovrana. Sotto il profilo normativo, il principio all’autodeterminazione è stato accolto in maniera selettiva: non trova applicazione nel caso dei gruppi etnici e delle minoranze nazionali, religiose e culturali in quanto potrebbero rappresentare un pericolo alla pace e alla frammentazione degli Stati. Il controllo effettivo di parte del territorio non è una condizione essenziale per l’acquisizione della soggettività internazionale. I MLN hanno uno status giuridico internazionalmente rilevante, in ragione degli scopi politici da essi perseguiti e cioè dalla lotta per liberare i popoli che rappresentano dalla dominazione coloniale, dall’occupazione straniera o da un regime razzista. Gli Stati hanno l’obbligo di non fornire alcun tipo di assistenza al governo che nega il diritto all’autodeterminazione ad un popolo appartenente a queste categorie. A numerosi MLN è stato riconosciuto lo status di osservatore presso le Nazioni Unite, sia su base individuale (OLP), sia collettiva (MLN Organizzazione dell’Unità africana UA o Lega Araba). Ciò consente all’osservatore di avere accesso ai documenti ufficiali, di partecipare alle riunioni ufficiali e di potervi prendere parola, ma è escluso il diritto di voto. Ciò accorda ai MLN una forte legittimazione politica e offre loro la possibilità di rappresentare le istanze dei popoli in lotta per autodeterminarsi in seno alla maggior Organizzazione intergovernativa a vocazione universale.
I MLN sono destinatari di alcune norme giuridiche internazionali, come il diritto all’autodeterminazione, le norme che regolano i conflitti armati internazionali e sulla stipulazione dei trattati per quanto riguarda lo stazionamento delle proprie forze armate nel territorio di altri Stati, la cessazione delle ostilità, il riconoscimento dell’indipendenza, i confini… I MLN sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro ma non hanno il diritto di disporre del territorio oggetto di contesa o delle sue risorse naturali.