Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Giurisdizione Penale Internazionale: Tribunali ad hoc e Corte Penale Internazionale, Appunti di Diritto internazionale penale

Una panoramica dettagliata della giurisdizione penale internazionale, esaminando i tribunali ad hoc istituiti dal consiglio di sicurezza dell'onu e la corte penale internazionale (cpi). Vengono analizzati i principi di complementarietà, le forme di cooperazione giudiziaria tra stati e tribunali internazionali, e le criticità emerse nel rapporto tra la cpi e gli stati africani. Anche le questioni relative all'immunità dei capi di stato e le implicazioni per la giustizia penale internazionale, fornendo un quadro completo delle sfide e delle dinamiche in questo campo del diritto internazionale. Approfondisce il ruolo dei tribunali penali internazionali e le loro interazioni con i sistemi giuridici nazionali, offrendo spunti di riflessione sulle implicazioni per la sovranità statale e la responsabilità individuale.

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 01/09/2025

michele-del-conte-1
michele-del-conte-1 🇮🇹

8 documenti

1 / 149

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
Il diritto internazionale penale1 ha ad oggetto i crimini internazionali, tradizionalmente individuati
nel genocidio, nei crimini contro l’umanità, nei crimini di guerra e nei crimini contro la pace. Si tratta
di crimini di particolare gravità, connotati dal carattere massivo e dalla pluralità di vittime e di agenti,
che ledono, dunque, beni giuridici universali. Tali caratteristiche si ritrovano anche nel Preambolo dello
Statuto della Corte Penale Internazionale in cui si riconosce chiaramente che “i crimini di tale gravità
minacciano la pace, la sicurezza, il benessere del mondo” e che “i delitti più gravi che riguardano la
comunità internazionale non possono rimanere impuniti”.Il diritto penale internazionale rappresenta
una branca del diritto internazionale,volta a proibire e sanzionare determinati comportamenti e imporre
agli stati di processare e punire gli autori dei crimini. Le finalità sono quindi quelle di regolare i rapporti
tra i componenti della comunità internazionale.
Crimine internazionale
Per crimine internazionale s'intende una violazione di norme internazionali da cui deriva la
responsabilità degli autori. Sono tali quei crimini sentiti come lesivi di valori universali che trascendono
il sistema proprio di ogni singola comunità statale e che è interesse di ogni Stato prevenire e reprimere,
indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, per garantire il rispetto di quei diritti
fondamentali che costituiscono patrimonio comune dell'umanità.Sono violazioni di norme
consuetudinarie ma vincolanti per tutti gli Stati e gli individui. Nel preambolo dello statuto di Roma che
istituisce appunto la Corte Penale internazionale viene anche detto che la comunità internazionale è
consapevole “che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano patrimonio da
tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto” da quei crimini
che minacciano la pace e la sicurezza del mondo. Il diritto internazionale non si limita a sanzionare una
singola condotta criminosa, ma ricomprende una moltitudine di possibili condotte, accomunate da un
elemento di contesto. Tali incriminazioni sono quindi costruite secondo una tecnica di normazione
differente rispetto ai reati comuni: accanto alle singole condotte criminose – che sono di varia natura,
poiché ricomprendono tanto offese contro la persona, quanto offese contro il patrimonio viene
previsto un elemento comune (il c.d. elemento di contesto).Per i crimini contro l’umanità, ad esempio, è
necessario provare che i singoli comportamenti criminosi (deportazione, tortura, ecc.) siano stati
commessi nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile. Ancora: i crimini
di guerra devono essere stati posti in essere in connessione con un conflitto armato.
L’elemento di contesto svolge dunque una funzione selettiva in un duplice senso
Permette anzitutto di distinguere i crimini internazionali dai delitti comuni. Ad esempio l’omicidio
quale crimine contro l’umanità si distingue dall’omicidio comune in quanto commesso nell’ambito di
un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile. In secondo luogo l’elemento di contesto
consente di distinguere le varie ipotesi di crimine internazionale. Ad esempio, una condotta di stupro
può costituire, a seconda del contesto in cui viene commessa, un crimine di guerra (se realizzata in
connessione a un conflitto armato) ovvero un crimine contro l’umanità (se è, invece, parte di un attacco
esteso o sistematico della popolazione civile)
1 si utilizza l’espressione “diritto penale internazionale” – e non “diritto internazionale penale” –
per indicare quell’insieme di norme nazionali e internazionali che regolano la persecuzione dei
crimini internazionali, ora connotando le fattispecie incriminatrici, ora delineando istituti e principi
di parte generale, ora, infine, definendo i meccanismi giurisdizionali e non per il giudizio dei
presunti responsabili.Questo perché tale sistema di regole è prima di tutto “materia penale”, pur
sempre teleologicamente volto alla punizione di determinati individui (ed alla stigmatizzazione dei
loro comportamenti) mediante sanzioni limitative della libertà personale .Ciò impone a chi intenda
studiare questa branca del diritto un continuo confronto con l’eterno dilemma penalistico dei
rapporti tra “difesa sociale” e garanzie fondamentali del singolo
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Giurisdizione Penale Internazionale: Tribunali ad hoc e Corte Penale Internazionale e più Appunti in PDF di Diritto internazionale penale solo su Docsity!

DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

Il diritto internazionale penale^1 ha ad oggetto i crimini internazionali, tradizionalmente individuati nel genocidio, nei crimini contro l’umanità, nei crimini di guerra e nei crimini contro la pace. Si tratta di crimini di particolare gravità, connotati dal carattere massivo e dalla pluralità di vittime e di agenti, che ledono, dunque, beni giuridici universali. Tali caratteristiche si ritrovano anche nel Preambolo dello Statuto della Corte Penale Internazionale in cui si riconosce chiaramente che “i crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza, il benessere del mondo” e che “i delitti più gravi che riguardano la comunità internazionale non possono rimanere impuniti”.Il diritto penale internazionale rappresenta una branca del diritto internazionale,volta a proibire e sanzionare determinati comportamenti e imporre agli stati di processare e punire gli autori dei crimini. Le finalità sono quindi quelle di regolare i rapporti tra i componenti della comunità internazionale. Crimine internazionale Per crimine internazionale s'intende una violazione di norme internazionali da cui deriva la responsabilità degli autori. Sono tali quei crimini sentiti come lesivi di valori universali che trascendono il sistema proprio di ogni singola comunità statale e che è interesse di ogni Stato prevenire e reprimere, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, per garantire il rispetto di quei diritti fondamentali che costituiscono patrimonio comune dell'umanità.Sono violazioni di norme consuetudinarie ma vincolanti per tutti gli Stati e gli individui. Nel preambolo dello statuto di Roma che istituisce appunto la Corte Penale internazionale viene anche detto che la comunità internazionale è consapevole “ che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto” da quei crimini che minacciano la pace e la sicurezza del mondo. Il diritto internazionale non si limita a sanzionare una singola condotta criminosa, ma ricomprende una moltitudine di possibili condotte, accomunate da un elemento di contesto. Tali incriminazioni sono quindi costruite secondo una tecnica di normazione differente rispetto ai reati comuni: accanto alle singole condotte criminose – che sono di varia natura, poiché ricomprendono tanto offese contro la persona, quanto offese contro il patrimonio – viene previsto un elemento comune (il c.d. elemento di contesto).Per i crimini contro l’umanità, ad esempio, è necessario provare che i singoli comportamenti criminosi (deportazione, tortura, ecc.) siano stati commessi nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile. Ancora: i crimini di guerra devono essere stati posti in essere in connessione con un conflitto armato. L’elemento di contesto svolge dunque una funzione selettiva in un duplice senso Permette anzitutto di distinguere i crimini internazionali dai delitti comuni. Ad esempio l’omicidio quale crimine contro l’umanità si distingue dall’omicidio comune in quanto commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro la popolazione civile. In secondo luogo l’elemento di contesto consente di distinguere le varie ipotesi di crimine internazionale. Ad esempio, una condotta di stupro può costituire, a seconda del contesto in cui viene commessa, un crimine di guerra (se realizzata in connessione a un conflitto armato) ovvero un crimine contro l’umanità (se è, invece, parte di un attacco esteso o sistematico della popolazione civile) (^1) si utilizza l’espressione “diritto penale internazionale” – e non “diritto internazionale penale” – per indicare quell’insieme di norme nazionali e internazionali che regolano la persecuzione dei crimini internazionali, ora connotando le fattispecie incriminatrici, ora delineando istituti e principi di parte generale, ora, infine, definendo i meccanismi giurisdizionali e non per il giudizio dei presunti responsabili.Questo perché tale sistema di regole è prima di tutto “materia penale”, pur sempre teleologicamente volto alla punizione di determinati individui (ed alla stigmatizzazione dei loro comportamenti) mediante sanzioni limitative della libertà personale .Ciò impone a chi intenda studiare questa branca del diritto un continuo confronto con l’eterno dilemma penalistico dei rapporti tra “difesa sociale” e garanzie fondamentali del singolo

Rende penalmente perseguibili fatti che nelle leggi nazionali non sono necessariamente previsti come reati. Ad esempio dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica può costituire un crimine di guerra se commesso durante un conflitto armato ma non un delitto comune. I principali crimini internazionali sono Crimini di guerra Crimine di Aggressione( Crimine contro la pace) Crimini contro l’umanità Genocidio Terrorismo(se manifesta dei caratteri simili a quelli dei crimini contro l’umanità) Tortura FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE  Trattati Norme pattizie, scritte. Hanno contenuto particolare che vincolano lo Stato che lo firma e successivamente lo ratifica per far si che divenga parte integrante del diritto interno e conseguentemente vincolante anche per i cittadini di quello Stato. I trattati possono essere bilaterali o multilaterali. Il trattato è normalmente concluso o per far progredire la disciplina o per derogare rispetto ad una consuetudine ( è valido solo tra le parti contraenti. Ciò significa che nei confronti degli stati che non hanno sottoscritto alcun trattato i rapporti continueranno ad essere regolati dalle consuetudini)  Consuetudini Comportamento costante nel tempo con la convinzione che sia giuridicamente vincolante(opinio juris).Esistono però delle Consuetudini che non possono essere derogate da Trattati, le cosiddette NORME COGENTI O IMPERATIVE , le quali possono essere derogate solo da altre Norme Cogenti. Un trattato che dispone contro una norma cogente è nullo.Gli Stati debbono essere convinti non solo dell'obbligatorietà della norma ma anche della sua inderogabilità. In base all'articolo 53 della Convenzione di Vienna, si possono sviluppare due criteri identificativi del diritto cogente  la generalità della norma, nel senso della sua obbligatorietà universale (non è possibile la sua inopponibilità, neppure a colui che si fosse opposto sin dall'origine)  accettazione e riconoscimento dell'inderogabilità della norma da parte della comunità degli Stati nel suo insieme (non quindi la semplice generalità degli Stati, ma tutte le componenti essenziali della comunità internazionale, e cioè senza escludere alcun gruppo di Stati uniti in un blocco affine) La funzione del diritto cogente così individuato è assai ampia: infatti esso non solo permea il diritto dei trattati, come causa di invalidità assoluta, ma anche il campo della responsabilità internazionale. La violazione grave di alcune norme, tra cui senz'altro quelle di diritto cogente, configura un crimine internazionale, obbliga a riparazione e sottopone a sanzione l'inadempiente da parte di tutti gli altri Stati. La locuzione latina ius cogens ("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare. Lo ius cogens è percepito dai membri della cosiddetta comunità internazionale (gli Stati in particolare) come diritto assolutamente inderogabile. Lo ius cogens è anche accolto sia dalla

LA GENESI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

I crimini di guerra costituiscono il nucleo originario dei crimini internazionali. L’evoluzione di tali figure criminose ha segnato in modo incisivo, la nascita e la successiva evoluzione del diritto penale internazionale. L’esigenza di regolamentare il fenomeno della guerra ha radici storiche profonde. Già nelle civiltà antiche sia occidentali che orientali si rinvengono tracce che dimostrano l’esistenza di regole volte ad evitare abusi nella condotta della guerra. Ugo Grozio, scrittore giurista e filosofo olandese scrive nel 1625 il de jure belli ac pacis ,(in cui presenta la Teoria della guerra giusta) un trattato in cui indica tra le altre cose che sovrani e Stati sono immuni dalla giurisdizione penale delle altre nazioni. In sostanza non si poteva punire un sovrano per qualche condotta tenuta durante la guerra. Si era però teorizzato che alcuni comportamenti erano illeciti in guerra( ad esempio Grozio indicava condotte come veleno, assassinio stupro ma non altre condotte come schiavitù tortura saccheggio uccisione di civili disarmati) tuttavia non vi erano norme scritte sulle conseguenze per queste condotte. Nel 1700 evolve il principio secondo cui bisogna distinguere tra coloro che combattono e quelli che non combattono i quali non possono essere oggetto di ostilità(Principio di distinzione). Se si colpiscono coloro che non partecipano al conflitto vi è la commissione di un crimine e vi sono delle conseguenze. Quali?La parte che subisce può adottare delle Rappresaglie , ad esempio i prigioneri perdono la tutela riconosciuta e possono essere giustiziati anche se non vi era la pronuncia di un tribunale. Successivamente, la necessità di proteggere la persona umana da violenze ingiustificate rispondeva agli ideali liberali ed umanitari dei filosofi illuministi. In particolare, secondo Rousseau, la guerra era da considerarsi legittima solo come mezzo di difesa dall’attacco di un aggressore. Tuttavia è soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo , con il progredire dell’“arte” della guerra e la nascita del soldato di professione, che si affermarono usi e regole relative al comportamento delle truppe. La nascita del diritto internazionale umanitario,Crimine di guerra e Crimine contro la pace La Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, riguardante il trattamento dei caduti in battaglia, del 22 agosto 1864 a Ginevra (Svizzera). La convenzione venne ispirata dalle esperienze di un uomo d'affari svizzero, Henri Dunant, che vide di persona le sofferenze dei 40.000 soldati feriti durante la sanguinosa battaglia che contrappose l'esercito Franco-Piemontese e quello Austriaco nei pressi di Solferino. All'epoca non esistevano meccanismi per accordare tregue e recuperare i feriti, che venivano solitamente lasciati a morire a causa delle ferite o della sete. La prima conferenza di pace (1899) Proposta il 29 agosto 1898 dallo zar russo Nicola II. Egli ed il conte Michail Nikolaevič Murav'ëv, suo ministro degli esteri, si mossero affinché la conferenza si svolgesse il più rapidamente possibile.La conferenza si aprì il 18 maggio 1899, giorno del compleanno dello zar. Parteciparono 26 stati e imperi che governavano la grande maggioranza del territorio mondiale.Durante la conferenza si posero le basi per la definizione del moderno diritto bellico e per la costituzione della Corte permanente di

arbitrato , la più antica istituzione con giurisdizione sovranazionale tuttora in vigore per la risoluzione di dispute internazionali, e si discussero convenzioni per il disarmo e la limitazione di armamenti altamente nocivi. Si fece riferimento alla conferenza di Bruxelles del 1874 per "sottoporre a revisione le leggi e gli usi generali della guerra, sia per meglio determinarli, sia per tracciar loro certi limiti, affine di mitigarne per quanto è possibile l'asprezza". La convenzione venne firmata il 29 luglio dello stesso anno ed entrò in vigore il 4 settembre 1900. La Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna,firmata a Ginevra il 6 luglio 1906. Fu poi abrogata dalla Convenzione del 1929. La convenzione ha come oggetto soldati e simili feriti o infermi delle forze armate di terra, personale sanitario e religioso. La seconda conferenza di pace (1907) I lavori della seconda conferenza di pace (L'Aia, 15 luglio - 17 ottobre 1907) si svolse tra il 15 giugno e l'8 ottobre 1907, per allargare il campo normativo della originale convenzione dell'Aia, modificandone tuttavia alcune parti e aggiungendone altre, con un'attenzione particolare rivolta alla guerra navale. Fu firmata il 18 ottobre 1907 ed entrò in vigore il 26 gennaio 1910.In quest'occasione venne ratificata la convenzione istitutiva della Corte permanente di arbitrato e furono firmate varie convenzioni di diritto bellico. La conferenza fu promossa dallo zar russo Nicola II con il suggerimento del presidente statunitense Roosevelt. Vi parteciparono 44 paesi, tra cui tutti gli stati latino-americani. La convenzione fu firmata, ma mai ratificata dal Regno d'Italia (ad eccezione della X convenzione con regio decreto 15 dicembre 1936 n. 2233, ratificata il 15 febbraio 1937) e, sebbene ritenuta corrispondente al diritto consuetudinario per il mancato deposito delle ratifiche essa non fu mai in vigore Nasce così il diritto internazionale umanitario (o secondo l’espressione inglese International Humanitarian Law ), in altre parole quell’insieme di strumenti normativi – di origine consuetudinaria o convenzionale – che disciplina i conflitti armati, prevedendo delle restrizioni rispetto ai metodi e ai mezzi di guerra, così proteggendo le persone e taluni beni da forme di violenza ingiustificate e non necessarie. L’obiettivo era porre sotto controllo gli Stati, sia attraverso il vaglio delle condotte e delle politiche militari dei governi nazionali, sia consentendo in alcuni casi ai singoli cittadini di denunciare l’inadempienza del proprio Stato presso organismi internazionali. L’antico principio che impediva ogni intromissione dall’esterno nelle politiche degli Stati veniva dunque superato. Tuttavia, queste procedure servivano ad accertare e sanzionare le violazioni commesse da istituzioni governative, escludendo, invece, la responsabilità personale degli individui alla guida di tali istituzioni. Tali disposizioni pur indicando le condotte vietate analoghe agli odierni crimini di guerra, era però sprovvisto di un meccanismo per affermare la responsabilità penale individuale. La svolta in materia di codificazione dei crimini di guerra avviene con l’adozione delle Convenzioni dell’Aia del 1899 e

1907. S'iniziano a vietare condotte che producono conseguenze devastanti(lancio di proiettili dalle mongolfiere). Non sono comunque indicate le conseguenze per queste condotte illecite. Gli ordinamenti predispongono un titolo di giurisdizione sulla base della nazionalità passiva , cioè se le vittime sono cittadini dello stato. Un secondo passaggio evolutivo nel XX secolo riguarda il principio della nazionalità attiva e cioè se il criminale è un proprio cittadino. Si apre un vulnus rispetto al passato ma comunque alcuni soggetti non sono chiamati a rispondere di crimini(alti capi di stato) .Vi era come prassi quella di inserire all’interno di un trattato di pace l’amnistia cioè l’intenzione di non procedere contro i criminali di guerra. La questione legata alla repressione delle condotte criminali in ambito internazionale si pone in relazione alla liceità o meno dell'uso della forza o della guerra per dirimere questioni internazionali.

se le vittime sono suoi cittadini, chiedo giustizia perché sto difendendo un mio interesse, non in termini assoluti per reprimere qualsiasi condotta illecita sia stata posta in essere nel conflitto arato. Questo passaggio evolutivo si manifesta a partire dal XX secolo, dove negli ordinamenti interni si inizia ad introdurre un ulteriore titolo di giurisdizione, cioè quello della nazionalità attiva he prevede la possibilità eri tribunali interni di perseguire il crimine quando il criminale è un proprio cittadino. Questa è un evoluzione significativa perché nella prima fase dello sviluppo dell'ordinamento internazionale, l'unico criterio di giurisdizione previsto dallo stesso era quello della giurisdizione territoriale, cioè si poteva giudicare qualcuno solo se il crimine era commesso sul tuo territorio perché l'esercizio di questo tipo di giurisdizione attiene alla sovranità dello stato essendo questa prerogativa riconosciuta come corollario del principio di sovranità. Ammettere invece che la giuridizione penale di uno stato si possa estendere alla nazionalità della vittima e del presunto criminale oltre i confini dello stato è qualcosa di innovativo. Si apre un vulnus, una breccia al concetto di sovranità andando a minare, anche se lievemente, il concetto di sovranità assoluta statale. Gli ordinamenti nazionali non permettevano che ad essere chiamati in giudizio davanti ai tribunali, anche qualora si fossero macchiati di crimini, fossero i capi di stato o di governo come era semplicemente impensabile che questi potessero rispondere per eventuali crimini commessi dai propri eserciti.Avevano cioè l'immunità. Inoltre, anche se gli ordinamenti interni prevedevano la possibilità di tradurre in giudizio gli autori materiali dei crimini(non coloro che avevano ordinato o istigato un crimine) vi era ancora la prassi nel diritto internazionale, anche questa espressione della sovranità dello stato, che alla fine di un conflitto armato nei trattati di pace gli stati inserissero una clausola di amnistia che comportava l'interruzione di qualunque procedimento a carico degli individui che si fossero macchiati di questi crimini, indipendentemente dal titolo di giurisdizione attivata. Solamente alla fine della prima guerra mondiale il problema dell’effettiva repressione dei crimini di guerra si pone all’ordine del giorno. In base al Trattato di Versailles del 1919, infatti, il Kaiser Guglielmo II doveva essere processato da un tribunale speciale formato da cinque giudici, uno per ogni Paese vincitore “ per un supremo crimine contro la moralità internazionale e la santità dei trattati”, consistente nell’avere scatenato una guerra di aggressione. Il governo tedesco riconosceva inoltre il diritto delle stesse potenze a giudicare i propri cittadini “accusati di avere commesso atti in violazione delle leggi e degli usi di guerra”. Il Trattato di Versailles, articoli 227-228, prevedeva sanzioni per condotte illecite tenute in guerra. Articolo 227 sostiene che le Potenze alleate e associate imputavano a Guglielmo II di Hohenzollern,Imperatore di Germania,la responsabilità della guerra e lo accusavano in sostanza di aver commesso un “ crimine supremo contro la morale internazionale e la sacrosanta autorità dei trattati.” Articolo 228 prevede delle Sanzioni penali. Lo Stato vinto(Germania) doveva reprimere condotte illecite tenute durante la guerra dai prorpi cittadini(per gli stati vincitori non esiste comunque tale obbligo) Saranno celebrati alcuni processi come quelli di Lipsia, ma verrano irrogate pene moderate. Non fu tuttavia possibile applicare tali disposizioni. Guglielmo II si rifugiò nei Paesi Bassi, che si rifiutarono di concedere l’estradizione e gli stessi alleati rinunciarono all’estradizione dei cittadini tedeschi accusati lasciando alla Germania il compito di giudicarli. A fronte di una lista iniziale inviata al governo tedesco contenente i nomi di oltre 800 persone da giudicare, soltanto dodici di queste, vennero condannate per violazioni del diritto internazionale umanitario in quelli conosciuti come i processi di Leipzig. Maggior fortuna ebbero, almeno in una prima fase, i processi di Istanbul, in cui circa 200 imputati, inclusi ufficiali di alto rango, vennero giudicati per la deportazione ed il massacro compiuti contro gli armeni. Quello che mancava davvero erano degli strumenti repressivi efficaci per

reprimere tali condotte e una responsabilità individuale per i crimini internazionali. Malgrado i limiti di questi procedimenti, essi hanno rappresentato una tappa rilevante nell’affermazione, a livello internazionale, del principio secondo cui per alcune gravi violazioni delle regole di condotta bellica alla responsabilità internazionale degli Stati si affianca quella penale degli individui che possono essere chiamati a rispondere della loro condotta in un conflitto armato. Il patto Briand-Kellogg (Il ministro degli Esteri francese Aristide Briand nella primavera del 1927 propose al segretario di Stato statunitense Frank Kellogg un patto bilaterale di non aggressione sperando di vincolare gli Stati Uniti d'America ad una rete di protezione internazionale contro possibili volontà guerrafondaie della Germania contro la Francia e Kellogg abbracciò l'idea, proponendo però la conversione in un accordo generale multilaterale). altrimenti noto come Trattato di rinuncia alla guerra o patto di Parigi è un trattato multilaterale, stilato a Parigi il 27 agosto 1928 ed entrato formalmente in vigore il 24 luglio 1929 , con il fine di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale. La guerra, considerata fino ad allora la prerogativa regina della sovranità degli Stati , veniva spogliata proprio della sua liceità: finalmente, gli Stati si proponevano di rinunciare a far valere i loro interessi con la forza delle armi. I due principali articoli del trattato, composto di tre articoli, recitano infatti quanto segue: Articolo I: Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunziare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche. Articolo II: Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici. Il patto, le cui ratifiche vennero depositate a Washington fino al 1939 da 63 stati - tra i quali Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d'Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica, Polonia, Belgio, Francia e Giappone -, non trovò però mai effettiva applicazione a causa delle lacune e delle omissioni su alcuni punti salienti. Un grave difetto del patto era l'assoluta mancanza di sanzioni che condannassero la violazione di quanto dallo stesso prescritto : nel testo del trattato si fa riferimento ad una qualche forma di sanzione solo nel Preambolo , in cui si afferma che "tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato"; la perdita dei benefici consistendo nell'esposizione dello Stato trasgressore alle ritorsioni individuali o collettive degli altri paesi.Inoltre, come sancito dall'Articolo II del trattato e come principio generale del diritto internazionale pattizio, la rinuncia alla guerra valeva esclusivamente nei rapporti reciproci tra gli stati contraenti ed era quindi privo di alcun valore verso quegli stati che erano rimasti fuori del trattato .Infine, il trattato evitava di regolamentare il diritto di adottare misure simili alla guerra, come la rappresaglia armata e, inoltre, la messa al bando della guerra come causa di risoluzione delle controversie tra gli stati firmatari non escludeva (benché nessuna parte del trattato vi faccia esplicito riferimento) il ricorso alla legittima difesa.Il patto non indica in modo puntuale quali siano le conseguenze per lo stato che viola questo divieto e per i capi politici e militari che hanno deciso di scatenare una guerra di aggressione, non vi era alcun apparto internazionale per la prevenzione e repressione delle violazioni legate agli usi e alle consuetudini di guerra. Non vi erano conseguenze reali e la logica era quella vincitori/vinti, nel senso che eventualmente erano i primi a imporre sanzioni ai secondi inerenti alla violazione di consuetudini di guerra ma in ogni caso non era prevista una responsabilità individuale La mancata adozione del trattato si deve proprio al fatto che gli stati firmatari continuarono a riservarsi il diritto incondizionato a ricorrere alla legittima difesa anche nei confronti degli altri firmatari.Tutti i

IV Convenzione sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra, Ginevra, 12 agosto 1949 Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la successiva ratifica da parte di altri Stati. Il processo di decolonizzazione e l'estendersi dei conflitti non simmetrici condusse all'integrazione delle Quattro Convenzioni di Ginevra mediante due Protocolli Aggiuntivi, adottati sempre a Ginevra l' giugno 1977: I protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977 II protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, Ginevra, 8 giugno 1977. Poiché la sottoscrizione e la ratifica di questi due protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le grandi potenze e le potenze regionali europee, le norme ivi contenute non hanno per il momento assunto valenza di diritto internazionale consuetudinario. Infine, a causa di recenti avvenimenti che, in alcuni paesi, hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato ultimamente adottato un terzo protocollo aggiuntivo, che prevede l'uso, da parte delle organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con una qualsiasi confessione religiosa: III protocollo aggiuntivo relativo all'adozione di un emblema distintivo aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005 Altre convenzioni ed accordi internazionali delle Nazioni Unite sono state adottate a Ginevra, ma non vanno confuse con i trattati sopra menzionati, anche se ci si riferisce ad essi come «convenzioni di Ginevra». Alcune di esse sono: Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale (1949). Sostituita nel 1968 dall'analoga Convenzione di Vienna. Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951); Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua (1958); Protocollo relativo allo status dei rifugiati (1967); Convenzione su certe armi convenzionali (1980). La seconda guerra mondiale:un momento di cesura La gravità dei crimini commessi durante il secondo conflitto mondiale segna un momento di cesura per il diritto penale internazionale. Al termine del secondo conflitto mondiale, per volontà delle potenze alleate, sono istituiti i Tribunali Militari Internazionali (International Military Tribunals – IMT) di Norimberga e di Tokio. Tali meccanismi giudiziari, per la prima volta, sanciscono la responsabilità penale individuale per crimini internazionali. Gli IMT rappresentano il primo esempio di giurisdizioni internazionali competenti a giudicare sulla responsabilità penale individuale per crimini internazionali. Il 7 ottobre 1942 la Società delle Nazioni annunciò la creazione di un'apposita commissione per indagare sui crimini di guerra commessi dai nazisti; quest’ultima, tuttavia, venne istituita solo nell’ottobre 1943. Con la Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943, le tre Potenze Alleate (Regno Unito, Stati Uniti ed Unione Sovietica) decisero che i criminali di guerra nazisti dovevano essere giudicati nei Paesi ove i crimini erano stati commessi , ma anche che “the major criminals, whose offences have no particular geographical localization” sarebbero stati giudicati “by the join decision of the Governments of the Allies ”. Il Tribunale Militare di Norimberga fu creato con l’Accordo di Londra del 1945 (c.d. Carta di Londra). Diverse, invece, furono le modalità istitutive del Tribunale di Tokyo, il quale fu creato per effetto di una decisione (datata 19 gennaio 1946) del Comandante Supremo delle Potenze Alleate,

generale MacArthur (c.d. Carta del Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente). Il Tribunale Internazionale Militare, instaurato a seguito della Seconda guerra mondiale per giudicare i crimini nazisti, poté esercitare la propria giurisdizione, nel corso del Processo di Norimberga, facendo riferimento proprio al Patto Briand-Kellogg quale base giuridica. L'articolo 6 dell'Accordo di Londra, istitutivo del Tribunale, aveva infatti definito crimine contro la pace: " la pianificazione, la preparazione, l'inizio o la conduzione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione dei trattati internazionali, di accordi e assicurazioni, o la partecipazione in un comune piano di cospirazione per il completamento di qualcuno dei precedenti". Questi due Tribunali hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto penale internazionale. I rispettivi Statuti traducono, infatti, per la prima volta fenomeni tradizionalmente considerati storici o politici in fattispecie penali. Il tribunale di Norimeberga elabora i cosiddetti ‘ Principi di diritto internazionale del tribunale di Norimberga ’ mai più messi in discussione. È la prima volta che dopo Versailles gli stati si mettevano d’accordo per creare un tribunale internazionale penale. In quel caso i giudici dovevano svolgere un lavoro di interpretazione delle norme interne o di norme internazionali per applicarli al caso concreto.Il Diritto internazionale trova quindi la sua base a Norimberga. La violazione di precetti comportamentali cristallizzati nel diritto internazionale, e in quello internazionale umanitario in particolare, vengono qualificati come crimini internazionali (segnatamente come crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità). I due Statuti prevedevano per la prima volta, inoltre, la criminalizzazione degli individui responsabili di tali gravi violazioni. Non dunque una responsabilità dello Stato, ma una responsabilità penale individuale. Inoltre, alcuni principi tuttora fondamentali per il diritto e la giustizia penale internazionale venivano dunque riconosciuti. a) La commissione di condotte che costituiscono crimini ai sensi del diritto internazionale dà luogo a responsabilità penale individuale b) La responsabilità dell’autore di un atto costituente un crimine internazionale non è esclusa per il solo fatto che la legge nazionale non preveda la punibilità di quel comportamento c) L'aver agito come Capo di Stato o funzionario pubblico, non costituisce, per l’autore di crimini internazionali, circostanza esimente o attenuante d) L'aver agito in esecuzione di ordini del Governo o di un superiore, non costituisce esimente, ma può essere considerata come circostanza attenuante, se lo richiedono esigenze di giustizia e) Ogni persona, accusata di un crimine internazionale, ha diritto ad un processo equo. L’istituzione dei due IMT segna pertanto un momento di fondamentale evoluzione del diritto penale internazionale. Limiti dei Tribunali speciali di Norimberga e Tokyo Oltre ad essere Tribunali speciali, competenti solo per fatti commessi durante la seconda guerra mondiale, questi furono creati ex post facto e chiamati a sanzionare condotte che, all’epoca in cui furono commesse, non erano univocamente previste come crimini internazionali, in potenziale contrasto con il principio della irretroattività della legge penale. Tale ultima caratteristica, assieme al dato che il Tribunale di Norimberga fu istituito dalle potenze vincitrici, è da molti considerata ragione sufficiente per contestare la legittimità stessa di tali meccanismi. Concludendo l'analisi di questo periodo , si può dire che l'ordinamento internazionale è un ordinamento decentrato.Non vi è un legislatore o delle forze di polizia che controllano e assicurano l'applicazione delle norme o un apparato giudiziario che commina pene. Le norme internazionali nascono gradualmente nel tempo e non sempre hanno un contenuto completo e molto spesso sono il risultato di negoziati o di accordi tra stati che tentano di coniugare visioni opposte. In queste previsioni normative non di rado manca l'elemento sanzionatario e se vi è, almeno cosi ci insegna la genesi del diritto internazionale, non va ad incidere sulla condizione personale dell'autore del crimine(responsabilità penale individuale) ma è una responsabilità collettiva attribuita allo stato. A

quello della giurisdizione territoriale, cioè si poteva giudicare qualcuno solo se il crimine era commesso sul tuo territorio perché l'esercizio di questo tipo di giurisdizione attiene alla sovranità dello stato essendo questa prerogativa riconosciuta come corollatio del principio di sovranità. Ammettere invece che la giuridizione penale di uno stato si possa estendere alla nazionalità della vittima o del presunto criminale oltre i confini dello stato è qualcosa di innovativo. Si apre un vulnus, una breccia al concetto di sovranità statale andandone a minare, anche se lievemente, la sovranità assoluta.Gli ordinamenti nazionali non permettevano che ad essere chiamati in giudizio davanti ai tribunali, anche qualora si fossero macchiati di crimini, fossero i capi di stato o di governo come era semplicemente impensabile che questi potessero rispondere per eventuali crimini commessi dai propri eserciti.Avevano cioè l'immunità. Inoltre, anche se gli ordinamenti interni prevedevano la possibilità di tradurre in giudizio gli autori materiali dei crimini(non coloro che avevano ordinato o istigato un crimine) vi era ancora la prassi nel diritto internazionale, anche questa espressione della sovranità dello stato, che alla fine di un conflitto armato nei trattati di pace gli stati inserissero una clausola di amnistia che comportava l'interruzione di qualunque procediemento a carico degli individui che si fossero macchiati di questi crimini, indipendentemente dal titolo di giurisdizione attivata. Perché si era ancora dell'ottica che vedeva il valore della pace come valore preponderante rispetto a quello della giustizia. In questa epoca la guerra era comunque una condotta lecita di per sé, restava come un affare che riguardava gli stati direttamente coinvolti dal conflitto. Esisteva infatti un corpus normativo che garantiva una serie di diritti per gli stati che non partecipavano al conflitto, definiti stati neutrali.Come conseguenza lo stato neutrale non partecipando al conflitto si disinteressava di quello che accadeva nel conflitto, ovvero se nel conflitto erano commessi crimini o no e non aveva alcun obbligo repressivo nei confronti di coloro che commettevano quei crimini. Un primo cambiamento signficativo(o meglio un tentativo) si verifica all'indomani del primo conflitto mondiale perché sulla scia del fatto che le sensibilità erano cambiate si apre la strada all'idea che la commissione di condotte illecite nel conflitto dovessero essere perseguite senza più concedere amnistia tipicamente prevista. Tuttavia i processi che si sono celebrati a carico degli autori di crimini sono stati molto pochi, e il principale accusato, cioè il Kaiser Guglielmo(essendo la Germania ritenuta responsabile per il conflitto mondiale) accusato di (art 227 trattato di Versailles, articolo innovativo per l'epoca, forse troppo.) supremo crimine contro la moralità internazionale e la santità dei trattati per aver scatenato una guerra di aggressione, non venne processato perché si rifiugiò nei Paesi Bassi che negarono l'estradizione. L'idea era quello di processarlo perchè appunto la Germania era ritenuta la principale se non l'unica responsabile del primo conflitto mondiale. La guerra tuttavia non era vietata quindi non si poteva nemmeno processare un individuo, tantopiù un capo di stato, per aver dato il via ad un conflitto. Ed è su queste basi che i Paesi Bassi, rimasti neutrali nel conflitto, nel 1919 rifiuta di estradare l'ex imperatore verso gli stati alleati, dichiarando che le condotte illecite che si imputavano al Kaiser non erano riconosciute dall'Olanda, in quanto essa non aveva partecipato alla firma e alla ratifica del Trattato di Versailles, che indicava le condotte illecite. Erano previste inoltre delle sanzioni penali per la Germania(art. 228) la quale avrebbe dovuto reprimere le condotte illecite dei propri cittadini. Saranno celebrati pochi processi a Lipsia.Si stabiliva che a dover reprimere le condotte illecite non fossero quindi gli stati vincitori ma anche lo stato vinto, in questo caso la Germania, satbilendo il principio in base al quale uno stato avrebbe dovuto reprimere condotte illecite anche quando queste condotte erano state commesse da propri cittadini, ma quest'obbligo riguarda solo lo stato vinto mentre i cittadini o militari dello stato vinto non sono chiamati a rispondere delle proprie condotte illecite tenute durante il conflitto.Quello che mancava davvero erano degli strumenti repressivi efficaci per reprimere tali condotte e una responsabilità individuale per i crimini internazionali. Malgrado i limiti di questi procedimenti, essi hanno rappresentato una tappa rilevante nell’affermazione, a livello internazionale perché  Per la prima si afferma il principio che un capo di stato può essere chiamato a rispondere penalmente di una condotta illecita (art.227)

 Si va affermando il principio secondo cui per alcune gravi violazioni delle regole di condotta bellica, alla responsabilità internazionale degli Stati,si affianca quella penale degli individui che possono essere chiamati a rispondere della loro condotta in un conflitto(art 227)  Si prevede la possibilità di uno strumento repressivo di tipo internazionale. Infatti l'art.227 del Trattato di Versailles indicava le modalità per l'istituzione di un tribunale penale internazionale che aveva il compito specifico di perseguire il Kaiser Guglielmo. Addirittura iniziarono i negoziati per lo statuto di questo tribunale che poi si interromperanno a causa del definitivo diniego dei Paesi Bassi di estradare l'ex imperatore tedesco(art.227)  Si prevede che a reprimere le condotte illecite fosse anche lo stato vinto ma solo nei confronti dei propri cittadini(art.228) e non anche nei confronti dei cittadini degli stati vincitori del conflitto[ed ecco che la logica vincitori/vinti per quanto smorzata dal fatto che lo stato vinto non viene spogliato di competenza giudiziaria,è ancora presente perché i soggetti passivi sono solo i cittadini dello stato sconfitto, in questo caso la Germania e non anche i militari di altri paesi] Abbiamo un ordinamento internazionale, delle norme incriminatrici, che indicano come illecite determinate condotte ma non abbiamo un apparato normativo articolato a livello internazionale che consente la repressione di questi crimini o meglio che la impone. Parallelamente abbiamo l'ambito degli ordinamenti interni una sensibilità diversa ad approciarsi a questo fenomeno dei crimini internazionali che spinge gli stati a far si che si prevedano titoli di giurisdizione funzionali al perseguimento di questi crimini. Nel momento in cui questa sensibilità si amplia ad un numero maggiore di stati, allora si avrà una trasformazione del diritto internazionale nel senso che gli stati inizieranno a prevedere strumenti repressivi validi, efficaci e soprattutto obbligatori per gli stati stessi. Aumenta l'opera di codificazione a livello internazionale e si concludono a Ginevra ulteriori convenzioni che vanno a specificare le condotte illecite nell'ambito di un conflitto armato, nel 1899 e ne 1907. Tra la prima e la seconda guerra mondiale è da segnalare il patto sulla rinuncia alla guerra(Trattato Briand-Kellog) firmato a Parigi nel 1928 e ratificato da diversi stati, inclusa la Germania(ma non l'Italia) con cui per la prima si decise di rinunciare alla guerra, ritenuta fino ad allora una prerogativa regina degli stati, un ulteriore corollario della loro sovranità, come mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati.Sulla base di questo Trattato si potè poi imputare ai gerarchi nazisti, allo stato maggiore e al Furher stesso, la responsabilità per aver scatenato una guerra di aggressione quando essi erano perfettamente a conoscenza di questo patto e delle implicazioni. Nel 1937 viene negoziata ma non ratificata una convenzione che prevede la prevenzione e repressione del Terrorismo. Questo tentativo è significativo per noi perché

  1. Ancora oggi si dibatte se considerare il terrosimo internazionale un crimine ai sensi del diritto internazionale, La definizione del crimine di terrorismo è uno degli oggetti del contendere tra gli stati e questa convenzione all'epoca dava una nozione di terrorismo internazionale[ Secondo la convenzione di Ginevra del 1937 firmata da 24 Stati, il terrorismo è "un atto criminale contro uno Stato il cui scopo o la cui natura è provocare il terrore in determinate persone, gruppi di persone o cittadini". Questa definizione vaga identifica le personalità accusate: è un atto isolato contro un capo di Stato in un contesto pubblico] 2. Questa convenzion instaura una forma di cooperazione tra gli stati al fine di reprimere il reato che ritroveremo in altre convenzioni internazionali e va sotto il nome di principio aut dedere aut judicare, letteralmente o estradare o giudicare quindi i firmatari della convenzion avrebbero dovuto in prima persona giudicare il soggettoo accusato di crimini o in alternativa avevano l'obbligo di estradarlo verso lo stato che ne facesse richiesta, cioè perseguire in ogni caso il crimine. Non si poteva lasciare spazio all'impunità di un crimine 3. Contestualmente alla Convenzione sul terrorismo viene negoziata un ulteriore convenzione, che è legata alla prima, una convenzione per la creazione di una Corte penale Internazionale con lo

internazionale riconosciuti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nella sentenza", che cristalizzano di quello che era lo stato dell'arte in materia di diritto internazionale penale del dopoguerra. Sono principi che non verrano più messi in discussione, verrano arricchiti da convenzioni, ma costituiscono l'ossatura di quello che noi chiamiamo diritto internazionale. Questi tribunali sono il punto di partenza del diritto internazionale penale, che si svilupperà nel corsi dei decenni. Nel secondo dopoguerra si assiste alla proliferazione di Convenzioni volte a sistematizzare il diritto umanitario e a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti deboli coinvolti nei conflitti armati.L’insieme di disposizioni adottate nel dopoguerra rappresenta il punto più avanzato di un lungo processo di affermazione e di codificazione dei diritti iniziato nei secoli precedenti con le regole e le consuetudini di guerra. Si tratta del c.d. “diritto di Ginevra” e le altre Convenzioni internazionali. Nell’analisi dell’evoluzione storica del diritto penale internazionale occorre menzionare l’insieme di Convenzioni internazionali volte a sistematizzare e promuovere il diritto umanitario e la protezione dell’individuo. Tale sforzo è continuato per tutto il ’900 fino ai giorni nostri. In primis vanno ricordate le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (e i due protocolli addizionali del 1977) volte a regolamentare la condotta bellica e tutelare i soggetti più vulnerabili in tempo di guerra. Sotto il profilo penalistico si rileva che le Convenzioni di Ginevra prevedono l’obbligo per i singoli Stati di introdurre fattispecie penali che consentano di punire i responsabili di “gravi infrazioni” (grave breaches) delle Convenzioni stesse. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949[ Le 4 convenzioni sono integrate dalla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954] I Convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campo II Convenzione sul miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra IV Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 adottata dalle Nazioni Unite^2 Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 ed entrata in vigore nel 1969 è il trattato internazionale delle Nazioni Unite che ha come oggetto la lotta al razzismo. Convenzione sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità del 1968 entrata in vigore nel 1970, in cui si prevede l’abrogazione completa e retroattiva delle norme sulla prescrizione dei suddetti crimini, in contrasto con i principi dello Stato di diritto sulla retroattività delle norme del diritto penale(Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite) (^2) Il principale merito della Convenzione è quello di aver formulato per la prima volta una definizione precisa degli atti di genocidio proibiti. Più specificamente, la Convenzione individua tre elementi:

  • il compimento di uno dei vari atti criminosi da essa specificati (l'uccisione di membri di un gruppo, l'adozione di misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo, etc.);
  • il compimento di tali atti contro un gruppo «nazionale, etnico, razziale o religioso»;
  • la presenza di un dolo specifico, e cioè «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte» un gruppo appartenente ad una di queste quattro categorie protette. Non rientrano invece nel concetto di genocidio né lo sterminio di gruppi politici, né il cd. "genocidio culturale", ossia la distruzione della cultura di un gruppo umano. La necessità di escludere il genocidio politico fu insistentemente sostenuta dall'Unione Sovietica, la quale rilevò non solo che i gruppi in questione non presentano caratteristiche stabili e permanenti, ma anche che vi era il rischio di una intromissione delle Nazioni Unite o di Stati terzi nella lotta politica interna. Anche la proposta di includere nella definizione il genocidio culturale fu respinto, soprattutto perché fu ritenuta troppo vaga e perché si temeva una interferenza negli affari interni degli Stati.

Convenzione internazionale sulla repressione e punizione del crimine di apartheid del 1973^3 Convenzione contro la discriminazione razziale del 1975 Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e crimini contro l’umanità del 1978 Convenzione contro la tortura del 1984 Convenzione sulla sparizione forzata del 2006 In relazione alle Convenzioni citate va sottolineato che in tali disposizioni il precetto non è accompagnato da alcuna sanzione. La funzione fondamentale di tali previsioni è l’affermazione di principi, regole e diritti fondamentali, asciando però agli Stati firmatari di ciascuna Convenzione il compito di implementare un sistema sanzionatorio a livello interno. I Tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda All’inizio degli anni ’90 i conflitti nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, ebbero, l’uno per la collocazione geografica nel cuore dell’Europa e l’altro per le immani proporzioni della tragedia, un forte impatto sull’opinione pubblica. Tali circostanze, insieme alla volontà di porre rimedio al fallimento nell’opera di prevenzione dei crimini, portarono il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad istituire, con due distinte Risoluzioni, due Tribunali penali internazionali ad hoc. Il “ Tribunale internazionale per la persecuzione delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex Jugoslavia dal 1991 ” (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY) e il “Tribunale penale internazionale per il Ruanda” (International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR). In un ambiente geopolitico segnato dalla fine della guerra fredda, erano numerosi i fattori che contribuirono alla creazione prima, ed alla rapida evoluzione poi, di questi meccanismi di risposta ai crimini internazionali.  In primo luogo, sotto la spinta dell’opinione pubblica e di segmenti organizzati della società civile (in particolare le organizzazioni non governative), si affermava l’idea che l’agire dei governi potesse essere controllato non solo dagli strumenti costituzionali (e quindi nazionali) di limitazione della sovranità, ma anche da meccanismi internazionali. La nascita di un sistema penale di questo tipo poteva soddisfare questa esigenza. Governanti responsabili di crimini atroci non sarebbero più stati solo politicamente responsabili, ma anche penalmente.  In secondo luogo, si riteneva che la tutela dei diritti fondamentali richiedesse un salto qualitativo. Nei decenni successivi alla fine della seconda guerra mondiale, e finita l’esperienza dei Tribunali Militari Internazionali, non si era riusciti ad istituire nessun efficace strumento di applicazione delle disposizioni riguardanti i crimini internazionali. Ai diritti dichiarati (in una logica strettamente positivista) bisognava sostituire dei diritti giurisdizionalmente protetti. La base giuridica per l’istituzione dei due Tribunali è stata il cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, in base al quale, accertata l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, il Consiglio di Sicurezza raccomanda o decide quali misure prendere conformemente agli artt. 41 e 42. Tali giurisdizioni perciò – a differenza dei Tribunali Militari di Norimberga e Tokyo – sono state create con un'iniziativa delle Nazioni Unite, e non invece delle sole potenze vincitrici del conflitto. Tuttavia più di una voce ha messo in dubbio che tra i poteri riconosciuti al Consiglio di Sicurezza dal cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, vi fosse anche quello di istituire organi (^3) Il crimine di apartheid è definito dallo Statuto di Roma del 2002 della Corte penale internazionale come una serie di atti disumani di carattere simile ad altri crimini contro l'umanità "commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominio da parte di un gruppo razziale su qualsiasi altro razziale.Il 30 novembre 1973, l' Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ratificato la Convenzione internazionale sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid. Ha definito il crimine di apartheid come "atti disumani commessi allo scopo di stabilire e mantenere il dominio di un gruppo razziale di persone su qualsiasi altro gruppo razziale di persone e di opprimerlo sistematicamente"

La Corte internazionale di giustizia , nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell'Aia, spesso indicata con l'acronimo CIG (in francese: Cour internationale de justice, CIJ, in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha sede nel Palazzo della Pace all'Aia, nei Paesi Bassi. Fondata nel 1945, le sue funzioni principali sono:  Dirimere le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione  Funzione giurisdizionale riguardo all'applicazione e l'interpretazione del diritto internazionale. Nell'esercizio di tale funzione, la Corte opera in maniera arbitrale, e solo se gli Stati parti di una controversia internazionale abbiano riconosciuto la sua giurisdizione. La giurisdizione può altresì essere riconosciuta posteriormente e rispetto ad un caso concreto, anche da parte di Stati che non hanno aderito alla Corte. Come per qualsiasi giurisdizione "classica" del diritto internazionale, anche in questo caso, è necessario il consenso dello Stato.  Offrire pareri consultivi su questioni legali avanzate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite quando essi siano autorizzati a farlo. Mentre l'Assemblea generale ha totale libertà per richiedere un parere consultivo, gli altri organi ONU sono tenuti ad invocare il parere consultivo unicamente per questioni che riguardano le loro competenze. Le sentenze ed i pareri della Corte sono uno dei principali strumenti con cui si accerta l'esistenza di norme internazionali. La Corte internazionale di giustizia non va confusa con la Corte penale internazionale, istituita nel 2002 (non legata all'ONU ed anch'essa con sede all'Aia, Paesi Bassi), il cui compito è invece quello di giudicare individui ritenuti colpevoli di crimini internazionali. Il funzionamento e l'organizzazione della Corte sono disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso allo Statuto delle Nazioni Unite e dal regolamento adottato dalla Corte stessa. La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti. Nessun paese può avere più di un giudice. Ognuno dei paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza ha sempre avuto un giudice. I giudici non sono rappresentanti dei loro paesi ma siedono a titolo personale e non devono farsi condizionare dalle autorità dello Stato di cui sono cittadini. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti. Il 25 novembre 2014 l’Italia ha depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, prevista dall’art. 36, par. 2, dello Statuto della stessa Corte[1]. Ciò non ha impedito alla Corte costituzionale della Repubblica Italiana - con la sentenza n. 238 del 2014 - di non dare ingresso ad una consuetudine internazionale - quale quella dell'immunità assoluta dalla giurisdizione degli Stati esteri - nonostante essa fosse stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza 3 febbraio 2012 nel caso Germania contro Italia. La Corte ha due tipi di Competenze: una contenziosa e una consultiva Competenza contenziosa

La Competenza contenziosa è relativa alla soluzione di controversie internazionali e solo gli Stati possono essere parti nei processi, essendo escluse dalla giurisdizione della Corte le organizzazioni internazionali. La competenza contenziosa della Corte è subordinata alla condizione che gli Stati parti di una controversia abbiano espressamente accettato la sua giurisdizione. In generale, la Corte può esercitare giurisdizione speciale (o facoltativa) e giurisdizione obbligatoria. La prima si ha quando la Corte risolve una controversia già sorta, che le viene sottoposta dalle parti attraverso un apposito accordo, detto compromesso. Si ha, invece, giurisdizione obbligatoria quando lo strumento che la stabilisce attribuisce a ciascuna delle parti il potere di instaurare unilateralmente il processo di fronte alla Corte. La base giuridica della giurisdizione obbligatoria (che ha pur sempre un fondamento consensuale) è duplice: può discendere da clausole giurisdizionali contenute nei trattati, con cui gli Stati hanno espresso il consenso a sottoporre alla Corte determinate controversie future, oppure sulle dichiarazioni ad hoc di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte, rese in base all’art. 36, par. 2, dello Statuto. Vi sono poi i trattati di regolamento giudiziario (per lo più bilaterali) che concernono tutte le controversie (o ampie categorie di controversie eventuali) che possano nascere tra le parti e attribuiscono a ciascuna il potere di deferirle alla Corte.Il procedimento contenzioso si conclude con l’emanazione di una sentenza definitiva e inappellabile. La sentenza della Corte presenta i limiti oggettivi e soggettivi della cosa giudicata: è obbligatoria per le parti in lite e riguardo alla controversia decisa. La mancata esecuzione di una sentenza conferisce alla parte adempiente il diritto di ricorrere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per le eventuali misure del caso. Competenza consultiva La competenza consultiva della Corte internazionale di giustizia è disciplinata dall’art. 65 dello Statuto della Corte stessa e dall’art. 96 della Carta dell’ONU, che consentono all’Assemblea generale e al Consiglio di sicurezza di chiedere alla Corte un parere su qualsiasi questione giuridica, mentre gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite possono chiedere pareri solo su questioni giuridiche che sorgono nell’ambito delle loro attività, previa autorizzazione dell’Assemblea generale. I pareri della Corte, pur autorevoli, non sono vincolanti per gli organi che li hanno chiesti.Una differenza importante tra la Corte Penale Internazionale e la Corte internazionale di Giustizia è che nella seconda, la competenza conteziona viene esercitata nei confronti degli Stati , mentre la Corte Penale Internazionale giudica individui o organizzazioni definite criminali per aver commesso crimini internazionali. La Corte europea dei diritti dell'uomo (abbreviata in CEDU[1] o Corte EDU[2]) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 46 membri del Consiglio d'Europa. Sebbene abbia sede a Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione europea; non deve nemmeno essere confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un'istituzione effettiva dell'Unione europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt'altra natura, vertendo sull'applicazione del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione. Se, nel sistema originario del Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa, il raggiungimento delle sue finalità era affidato al Comitato dei ministri e all’Assemblea parlamentare, "la Convenzione (adottata nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953) e la Corte europea dei diritti dell’uomo (entrata in funzione nel