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Diritto Internazionale Penale: Genocidio e Responsabilità, Prove d'esame di Diritto internazionale penale

domande esame diritto internazionale penale

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 15/01/2018

michela.14
michela.14 🇮🇹

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DOMANDE DIRITTO ITERNAZIONALE PENALE (I e II appello)
1. Definizione di GENOCIDIO e caratteristiche fondamentali
2. Tipologie di RESPONSABILITA’ PENALE INDIVIDUALE
3. Azione di prevenzione e di repressione dei crimini internazionali da parte dell’UNIONE EUROPEA
4. Definizione del crimine di TERRORSMO
5. Azione di repressione e prevenzione dei crimini internazionali da parte delle NAZIONI UNITE.
6. L a COOPERAZIONE GIUDIZIARIA tra stati .
1 . Il crimine di GENOCIDIO non venne riconosciuto come crimine autonomo dal tribunale di
Norimberga né dl tribunale di Tokyo: a Norimberga infatti venne perseguito come crimine contro l’umanità
e fatto ricadere nella categoria dello STERMINIO. Proprio da questo fece nascere la confusione tra sterminio
e genocidio.
La nascita del termine di Genocidio è da attribuire a un giurista austriaco di origine ebrea: LEONKIK , il
quale lo definì come un PIANO COORDINATO DI AZIONI FINALIZZATE ALLA DISTRUZIONE
DELLE FONDAMENTA ESSENZZIALI DI VITA DI UN GRUPPO NAZIONALE, CON IL FINE
ULTIMO DI ANNIENTRALO. Inoltre egli pone anche l’attenzione sul fatto che il genocidio è diretto non al
singolo individuo in quanto tale ma in quanto APPARTENENTE A UN DETERMINATO GRUPPO
NAZIONALE.
Questa nozione viene RIPRESA NEL 1946 dalle nazioni unite, le quali l’ha inseriscono nella
CONVENZIONE n.96 del 1946 (definizione ripresa anche nella convenzione odierna del 1948). Proprio
l’introduzione della nozione nella convenzione ha comportato poi la successiva creazione di un TRATTATO
sul genocidio , ad oggi ratificato da gran parte degli stati internazionali.
Art. 2 della convenzione definisce il genocidio come “ciascuno degli atti commessi con l’intenzione di
DISTRUGGERE in TUTTO o IN PARTE un gruppo nazionale, etnico , razziale e religioso come tale , dove :
per distruzione parziale si intende la distruzione anche di una sola persona del gruppo purché riguardi
l’intero gruppo , mentre per distruzione totale si intende un numero ragionevole e significativo di una parte
del gruppo, che può essere inteso sia a livello:
Quantitativo : . di soggetti del gruppo rilevante.
Qualitativo (dei soggetti) : come stabilito dai tribunali speciali per il Ruanda e ex-Jugoslavia: n. limitato di
soggetti ma segmento rilevante del gruppo;come ad esempio la leadership politica.
Geografico : limitarsi a un determinato villaggio ( tribunale Jugoslavia – Caso lievic).
Un altro aspetto importante che emerge è il fatto che tra i gruppi “protetti” non è ricompresa la categoria dei
gruppi politici (come nella risoluzione del 46) perché si è voluto stabilire che il gruppo deve avere una certa
STABILITA’ cioè un gruppo al quale l’individuo appartiene dalla nascita, indipendentemente dalle scelte che
fa.
2. art. 25 dello statuto della CPI individua una serie di forme di responsabilità penale:
-DIRETTA: responsabilità a titolo individuale
-INDIRETTA: commistione tramite un'altra persona
-COAUTORIA: commistione con un'altra persona
- altre forme si PARTECIPAZIONE ( istigazione, favoreggiamento, compartecipazione e incitamento).
Per quanto riguarda la coautoria, il tribunale speciale dell’ ex jugoslavia ha “coniato”un tipo di responsabilità
particolare per tali crimini: JOINT CRIMIAL ENTERPRISE si distingue in tre forme
La quale richiede un’ ACTUS REUS comune a tutte, basato su:
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DOMANDE DIRITTO ITERNAZIONALE PENALE (I e II appello)

  1. Definizione di GENOCIDIO e caratteristiche fondamentali

  2. (^) Tipologie di RESPONSABILITA’ PENALE INDIVIDUALE

  3. Azione di prevenzione e di repressione dei crimini internazionali da parte dell’UNIONE EUROPEA

  4. Definizione del crimine di TERRORSMO

  5. Azione di repressione e prevenzione dei crimini internazionali da parte delle NAZIONI UNITE.

  6. L a COOPERAZIONE GIUDIZIARIA tra stati.

  7. Il crimine di GENOCIDIO non venne riconosciuto come crimine autonomo né dal tribunale di Norimberga né dl tribunale di Tokyo: a Norimberga infatti venne perseguito come crimine contro l’umanità e fatto ricadere nella categoria dello STERMINIO. Proprio da questo fece nascere la confusione tra sterminio e genocidio. La nascita del termine di Genocidio è da attribuire a un giurista austriaco di origine ebrea: LEONKIK , il quale lo definì come un PIANO COORDINATO DI AZIONI FINALIZZATE ALLA DISTRUZIONE DELLE FONDAMENTA ESSENZZIALI DI VITA DI UN GRUPPO NAZIONALE, CON IL FINE ULTIMO DI ANNIENTRALO. Inoltre egli pone anche l’attenzione sul fatto che il genocidio è diretto non al singolo individuo in quanto tale ma in quanto APPARTENENTE A UN DETERMINATO GRUPPO NAZIONALE. Questa nozione viene RIPRESA NEL 1946 dalle nazioni unite, le quali l’ha inseriscono nella CONVENZIONE n.96 del 1946 (definizione ripresa anche nella convenzione odierna del 1948). Proprio l’introduzione della nozione nella convenzione ha comportato poi la successiva creazione di un TRATTATO sul genocidio , ad oggi ratificato da gran parte degli stati internazionali. Art. 2 della convenzione definisce il genocidio come “ciascuno degli atti commessi con l’intenzione di DISTRUGGERE in TUTTO o IN PARTE un gruppo nazionale, etnico , razziale e religioso come tale, dove : per distruzione parziale si intende la distruzione anche di una sola persona del gruppo purché riguardi l’intero gruppo , mentre per distruzione totale si intende un numero ragionevole e significativo di una parte del gruppo, che può essere inteso sia a livello: Quantitativo :. di soggetti del gruppo rilevante. Qualitativo (dei soggetti) : come stabilito dai tribunali speciali per il Ruanda e ex-Jugoslavia: n. limitato di soggetti ma segmento rilevante del gruppo;come ad esempio la leadership politica. Geografico : limitarsi a un determinato villaggio ( tribunale Jugoslavia – Caso lievic). Un altro aspetto importante che emerge è il fatto che tra i gruppi “protetti” non è ricompresa la categoria dei gruppi politici (come nella risoluzione del 46) perché si è voluto stabilire che il gruppo deve avere una certa STABILITA’ cioè un gruppo al quale l’individuo appartiene dalla nascita, indipendentemente dalle scelte che fa.

  8. art. 25 dello statuto della CPI individua una serie di forme di responsabilità penale: -DIRETTA: responsabilità a titolo individuale -INDIRETTA: commistione tramite un'altra persona -COAUTORIA: commistione con un'altra persona

  • altre forme si PARTECIPAZIONE ( istigazione, favoreggiamento, compartecipazione e incitamento).

Per quanto riguarda la coautoria, il tribunale speciale dell’ ex jugoslavia ha “coniato”un tipo di responsabilità particolare per tali crimini: JOINT CRIMIAL ENTERPRISE si distingue in tre forme La quale richiede un’ ACTUS REUS comune a tutte, basato su:

-pluralità di soggetti

  • fine comune
  • contributo dell’ accusato nel piano comune. Per quanto riguarda il requisito soggettivo (means rea) si distingue in : Jct1 :intento del crimine condiviso da tutti i co-autori. Jct2: sistema concentrato di maltrattamenti dove l’accusato, a conoscenza di ciò, intende promuoverli. Jct3: riguardante atti al di fuori del piano comune, ma che comunque sono una prevedibile conseguenza del piano comune e di cui l’accusato se ne prende la responsabilità. Diciamo che la disciplina della Jce3 non è stata fatta propria della corte internazionale, la quale piuttosto ha favorito un altro tipo di responsabilità: Join control OVER the crime (controllo congiunto sul crimine), nata dal caso Lubanga, il quale ha stabilito che i requisiti oggettivi di tale responsabilità siano: -esistenza di un piano comune/ accordo -contributo di ciascun co-autore. Inoltre essa di discosta dalla joint criminal enterprise perché c’è:DIVISIONE DEI COMPITI, nessuno ha il CONTROLLO GLOBALE ma tutti i partecipanti al crimine condividono il controllo. Differisce anche per i requisiti soggettivi, i quali sono:
    • Si richiede che TUTTI I CO-AUTORI siano consapevoli che la probabilità dell’ attuazione del piano determini la realizzazione di elementi oggettivi del crimine. (Pre-Trial chamber).
    • Ciascun co-autore abbia il requisito della INTENZIONE E CONOSCENZA ( e per il genocidio anche di un dolo speciale).
  1. L’azione dell’ ue per quanto riguarda la repressione e la prevenzione nei crimini internazionali è una azione che si può distinguere sul: -PIANO INTERNO: attraverso forme di COOPERAZIONE GIUDIZIARIA e di polizia (europol) per il cui il trattato sul funzionamento dell’ UE offre diverse possibilità: riconoscimento delle sentenze e avvicinamento delle disposizioni legislative dei diversi stati membri, definizione di norme minime circa sanzioni di reati di dimensione TRANSNAZIONALE (es. terrorismo); incentivi agli stati membri per l’attività di prevenzione della criminalità, organismi di cooperazione europea (euro just). Lo strumento principale di cooperazione tra stati membri sono le decisioni, diverse sono le decisioni prese nel corso degli anni, ma la più importante è la DECISIONE QUADRO DEL 2008 SULLA LOTTA A FORME DI RAZZISMO E XENOFOBIA ( recepita da diversi stati europei, tra cui l’Italia) la quale ha introdotto nei diversi ordinamenti la sanzione per il reato di NEGAZONISMO.

-PIANO ESTERNO: che si fonda su principi di democrazia, libertà , rispetto della dignità umana (art. 21 tue) ma allo stesso tempo anche sul sostenimento di istituzioni come la CORTE PENALE INTERNAZIONALE ( come afferma nella strategia europea in materia di sicurezza)intraprendendo così delle azioni quali l’adozione della POSIZIONE COMUNE DEL 2003 sulla CPI, la quale ha prodotto come conseguenza la creazione di un piano di azione a sostegno della posizione comune sulla CPI. In molti accordi dell’ unione con gli stati terzi è contenuta una particolare clausola relativa la cooperazione con la CPI (es. art.11 accordo di Coutonou, anche se ci sono diversi accordi che contengono questa clausola); la cui particolarità è legata al fatto che la violazione di tale clausola comporta il diritto dell’ UE di INTERROMPERE/ DENIUNCIARE il trattato, come per le clausole di condizionalità, anche se non producono li stessi effetti. Inoltre l’ue ha preso posizione contro gli accordi che garantiscano l’immunità dalla cpi dei capi di stato, di governo, funzionari, personale militare. Quando questi accordi cominciarono a diffondersi anche in Europa (soprattutto con i paesi dell’est), l’unione per confermare la sua posizione, impose agli stati membri di denunciare gli accordi con gli stati uniti e adotta anche una risoluzione con cui si intima agli stati di non concludere accordi con gli stati Uniti. Nel 2006 l’unione europea stipula un’ accordo di cooperazione e di assistenza con la Corte penale Internazionale con il quale entrambe si impegnano nello scambio e rilascio di informazioni ma anche di cooperazione in caso di richieste di testimonianza (vedi slide).