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Una panoramica approfondita sul diritto internazionale, le sue fonti e la sua applicazione. Vengono discusse le diverse categorie di norme di diritto internazionale, come il diritto internazionale pubblico e privato, il ruolo degli stati e delle organizzazioni internazionali nella creazione e nell'applicazione di tali norme. Inoltre, si analizzano le sfide legate all'assenza di un'autorità internazionale in grado di imporre il rispetto del diritto internazionale agli stati, nonché il rapporto tra il diritto internazionale e il diritto interno degli stati. Anche il ruolo di altri soggetti, come le imprese multinazionali, nell'ambito del diritto internazionale. Infine, vengono approfondite le diverse fonti del diritto internazionale, come i trattati, le consuetudini e i principi generali di diritto, nonché il loro rapporto con il diritto interno degli stati.
Tipologia: Sbobinature
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Diritto internazionale obiettivo: disciplinare i rapporti fra gli stati, porre regole di condotta fra gli stati, come gli stati si devono comportare, e sanzioni nel caso in cui gli stati non rispettano queste regole di condotta. Queste regole di condotta degli stati riguardano qualsiasi settore e ambito della vira umana, per esempio norme di diritto internazionale in tema di uso della forza armata, che disciplinano la guerra. Norme in materia di tutela di diritti umani, in materia di diritto penale, in materia di commercio, sulla tutela di animali ecc. Esistono diverse categorie di norme di diritto internazionale (contatti con più di un ordinamento):
Come mai la comunità internazionale non è in grado di sviluppare norme di diritto internazionale e imporle agli altri stati? Esiste un problema strutturale nella comunità internazionale che deriva da un principio giuridico fondamentale e irrinunciabile, ossia quello della sovranità statale , tutta la comunità internazionale si regge su questo principio. Gli stati fra di loro sono sul medesimo livello giuridico: ogni stato è giuridicamente pari a un altro stato. Gli stati sono pari fra loro, non si possono giudicare l’uno con l’altro. Sopra allo stato non c’è nessuno, nessuno può imporre nulla a uno stato. Lo stato è il vertice della comunità internazionale; manca una forma di governo internazionale che imponga le leggi agli stati. Non c’è una “polizia internazionale” che possa intervenire in caso di violazione del diritto. Gli stati sono l’apice del sistema della comunità internazionale, sono gli stati che creano il diritto internazionale, a loro compete il diritto e il dovere di elaborare delle norme di diritto internazionale, che si rivolgano agli stati stessi nel diritto internazionale il destinatario della norma, lo stato, crea la norma stessa. Lo stato deve adottare norme contro sé stesso, adotta quindi norme meno ambiziose, non vuole creare norme che limitino la propria sovranità statale (anche laddove una limitazione della sovranità sarebbe necessaria, es. norme per cambiamenti climatici). Se la comunità internazionale si regge sugli stati che creano questo diritto internazionale, allora bisogna definire che cosa sia uno stato ai sensi del diritto internazionale. 1648 nascita dello stato moderno con la fine della Guerra dei trent’anni e con la pace di Vestfalia. L’art. 65 di questi trattati prevedeva una norma peculiare dal quale si fa discendere la teoria e il principio della sovranità gli stati sono liberi in via perpetua di concludere le proprie alleanze, lo stato può decidere liberamente la propria politica internazionale. Alcuni stati del sud America, attraverso un trattato, hanno cercato di individuare gli elementi in presenza dei quali si può ritenere che un ente territoriale di potere possa essere considerato uno stato ai sensi del diritto internazionale elenco dei requisiti della sovranità. Convenzione sui diritti e doveri degli stati (Montevideo, 1933) conclusa solo dagli stati del sud America, vincola solo ed esclusivamente chi firma il trattato. Gli altri stati del mondo hanno accettato la convenzione come punto di riferimento per gli elementi della statualità. Articolo 1 Lo stato, come soggetto di diritto internazionale, deve possedere i seguenti requisiti:
Alcuni enti e centri di potere presentavano tutti gli elementi della sovranità statale, ma gli altri stati non lo riconoscevano come stato sovrano. Caso specifico e unico dello stato islamico era perfettamente in grado di intrattenere relazioni internazionali, facendo la guerra, che è l’esempio più forte di intrattenere relazioni sovrane. Lo stato islamico aveva anche tutti gli altri elementi costitutivi, ma gli stati hanno iniziato a negare che lo stato islamico fosse uno stato sovrano. Gli stati non volevano riconoscere la sovranità dello stato islamico, e di conseguenza non volevano riconoscere determinate tutele e immunità: essere sovrani vuol dire essere tutelati. Gli stati hanno elaborato la teoria dello stato antisistema: uno stato che presenti tutti gli elementi, ma il cui obiettivo principale sia sovvertire l’ordine della comunità internazionale, allora non merita di essere protetto. Gli atteggiamenti degli stati rispetto alla sovranità esterna sono sia di salvare la sovranità dove ritengono che debba essere salvata (Somalia, stato fallito), sia di eliminarla dove si ritiene che quello stato non meriti la protezione (stato antisistema). Esistono casi in cui questa sovranità autonomia difetta, per esempio negli USA, gli stati della federazione sono considerati indipendenti, ma non hanno l’autonomia di scegliere la propria politica estera, questa è una competenza federale che viene esercitata a livello accentrato. Quindi, i singoli stati della federazione per il diritto costituzionale sono stati sovrani, mentre per il diritto internazionale non sono rilevanti: l’unico soggetto del diritto internazionale è la federazione degli Stati Uniti d’America. Questi ordinamenti territoriali interni non sono considerati stati perché non sono in grado di determinare in maniera autonoma e indipendente la propria politica internazionale. Alcuni stati però delegano ad altri ordinamenti l’esercizio di alcune funzioni, per esempio in materia di difesa militare: alcuni ordinamenti delegano la difesa militari ad altri stati (es. Principato di Monaco, che non ha un esercito, perché è difesa militarmente e protetta dalla Francia). Il fatto che ci sia una delega a queste funzioni non fa venir meno la sovranità, uno stato si può sempre riappropriare delle proprie competenze. L’Unione Europea non è destinata a evolversi a una federazione. Se gli stati membri trasferissero ulteriore sovranità all’Unione europea, rischierebbero di essere considerati stati federati e di perdere il loro diritto a partecipare alle relazioni internazionali. L’articolo 1 della Convenzione di Montevideo prevede altri tre requisiti, che possono essere ricondotti alla sovranità interna. Si introduce un altro principio fondamentale del diritto internazionale, ossia quello dell’ effettività territoriale , l’effettività di un potere esercitato su un territorio. Sovranità interna:
quali condizioni la popolazione nomade potesse essere attribuita a uno stato quale elemento costitutivo della soggettività internazionale. Esiste un parere consultivo del 1957 della Corte internazionale di giustizia che ha elencato i criteri da seguire per ricondurre una popolazione nomade alla popolazione permanente di uno stato. La corte ha ritenuto che la popolazione nomade, per quanto mobile, debba essere attribuita a quello stato con il quale quella popolazione presenta collegamenti sociali e culturali particolarmente apprezzati o apprezzabili. Come viene definito lo stato originario di appartenenza della popolazione nomade? Se la popolazione nomade torna sempre nello stato di origine, per esempio, per disporre dei propri defunti o per celebrare le festività locali, indipendentemente da dove essi si trovino in un determinato momento, allora essi saranno considerati popolazione permanente dello stato d’origine. Es. La popolazione dei nomadi del mare, nel sud-est asiatico, non ha cittadinanza. Per il diritto internazionale però, questa popolazione nomade è comunque attribuibile a una popolazione permanente di uno stato, e diventano essi stessi elementi costitutivi della sovranità statale.
microstati varano delle politiche particolari che servono per attirare delle persone, delle società e quindi dei fondi all’interno di quell’ordinamento. Attirano investitori stranieri per avere le risorse economiche necessarie per sopravvivere e non dipendere da altri stati. I microstati si basano sul fisco, per compensare ciò che il territorio non riesce a dare. Si presenta poi il problema della possibile contestazione del territorio e dei confini. Al giorno d’oggi esistono più di 380 controversie internazionali sui confini, casi in cui gli stati contestano l’appartenenza di un determinato territorio a uno stato piuttosto che un altro. L’Italia, per esempio, ha una controversia internazionale con la Francia rispetto ai confini italiani o francesi del monte Bianco Questa controversia internazionale è frutto di un trattato fra Italia e Francia che non teneva conto dei cambiamenti climatici. Questo trattato istituiva un confine utilizzando naturalmente il ghiacciaio come perimetro naturale (fino al ghiacciaio è territorio francese, sotto il ghiacciaio è territorio italiano). Ma oggi il ghiacciaio si sta sciogliendo e ritraendo, comportando un ampliamento del territorio italiano a detrimento di quello francese; Italia e Francia stanno quindi cercando una soluzione alternativa rispetto a questo confine mobile. Caso dell’isola di Hans (America del Nord) isola microscopica che si trova tra Canada e Groenlandia (protettorato della Danimarca). Questo “conflitto” conferma uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, ossia il principio della effettività territoriale. Quest’isola veniva chiamata l’isola della guerra delle bottiglie: i militari danesi arrivavano sull’isola, si bevevano la bottiglia di whiskey e la lasciavano vuota, tornandosene a casa. Lasciare la bottiglia di whisky vuota era inteso come un esercizio di sovranità territoriale sull’isola. La risposta dei militari canadesi era la stessa: toglievano le bottiglie di whiskey danesi e lasciavano le loro bottiglie vuote sull’isola, a testimonianza della loro presenza fisica e del loro controllo sul territorio. Quest’isola cambiava volta a volta la sua appartenenza a uno stato sulla base delle bottiglie di whiskey lasciate sull’isola. Nel 2022, Canada e Danimarca hanno risolto la controversia mediante un trattato internazionale spartendosi l’isola. I confini non devono necessariamente sempre essere definiti: possono essere contestati, ma possono muoversi e cambiare. Caso dell’isola dei fagiani isola microscopica tra Spagna e Francia. Hanno concluso un accordo internazionale e hanno deciso di ripartirsi l’intera isola su base semestrale (per 6 mesi l’isola fa parte della Francia, per i restanti 6 mesi fa parte della Spagna). Il territorio può modificarsi, non è statico. In alcune ipotesi, fra Norvegia e Svezia, ci sono stati dei tentativi da parte di uno stato di “regalare” all’altro stato quota parte del proprio territorio. I problemi si pongono in quelle circostanze in cui la disputa fra stati arriva a sfociare nella guerra armata. Non tutte le controversie vengono risolte con dei trattati, a volte portano all’uso della forza armata fra stati. Guerra in Ucraina caso di contestazione del territorio: in Crimea e nelle auto dichiarate repubbliche si contesta l'appartenenza di questi territori all'Ucraina stessa. Israele – Palestina la Palestina è uno Stato, ma non riconosciuto. Alla base del conflitto c’è la contestazione del territorio, che non fa venir meno la sovranità dello stato contestato. La Palestina, a cui sono contestati i confini, non perde la sua sovranità, perché la sovranità viene valutata sulla base dei quattro elementi costitutivi (sovranità interna e sovranità esterna). La Palestina è un esempio di
come il territorio come elemento costitutivo non debba essere contiguo, ci possono essere degli enclavi all’interno degli altri stati. Qual è il rapporto giuridico per il diritto internazionale che intercorre fra stato e il suo territorio? La dottrina ha sviluppato diverse teorie: una prima teoria privilegiava una concezione personalista dello stato, si diceva quindi che il territorio fosse un elemento materialmente costitutivo dello stato, lo stato si identificava con il suo territorio. Questo è coerente con l’idea che gli stati abbiano una soggettività internazionale, ma se si identifica il territorio con lo stato, allora ogni modifica del territorio determina una modifica della soggettività e della sovranità dello stato, modifica la nozione giuridica dello stato stesso. (es. la Francia senza Corsica sarebbe un nuovo stato). Si sviluppano quindi delle alternative, in modo che eventuali modifiche dei confini e del territorio non incidessero sulla sovranità dello stato. Teoria realistica deriva dal diritto reale (diritto di proprietà). Si riteneva che il rapporto fra stato ed il proprio territorio fosse un rapporto di proprietà, che consentiva allo stato ente sovrano di gestire il proprio territorio. Questa teoria andava a scontrarsi con la realtà della vita giuridica: questo diritto di proprietà dello stato su tutto il territorio andava a scontrarsi su diritto di proprietà dell’individuo. Il proprietario del territorio può essere solo uno: o lo stato o il singolo individuo. Questa concezione dello stato come proprietario del suo territorio è caduta. È stata allora sviluppata un’altra concezione del rapporto fra stato e territorio: secondo questa teoria il rapporto fra stato e territorio è un rapporto funzionale di controllo. Il legame è semplicemente che il territorio individua la sfera spaziale rispetto alla quale lo stato può esercitare i suoi poteri, il territorio delimitatore del potere sovrano. La dottrina si metterà nuovamente a ridiscutere il rapporto fra stato e territorio, siccome c’è una prassi che ci impone di riflettere su questo rapporto. Il land grabbing è quel fenomeno per cui uno stato cede a un altro stato il diritto di utilizzare il proprio territorio per una specifica funzione (es. diamanti in Africa estratti da compagnie olandesi). Può lo stato cedere parte del proprio territorio ad altri stati o a compagnie straniere? Questo dipende da come noi concepiamo il rapporto fra stato e territorio: se viene concepito come rapporto di proprietà, allora lo stato è proprietario e può fare ciò che vuole. Non esiste ancora una chiara norma di diritto internazionale, gli stati scelgono da soli come operare. L’ultimo elemento della sovranità interna è il GOVERNO. Il diritto internazionale non impone una specifica forma di governo agli stati, il governo di uno stato deve essere semplicemente un potere effettivo di controllo sulla popolazione e sul territorio, basta che ci sia un potere sul territorio (effettività territoriale). Alcuni giudici internazionali sostengono l’idea che la forma di governo debba essere democratica per poter rilevare ai sensi del diritto internazionale. La soluzione preferita è che il diritto internazionale non impone nessun requisito di democraticità al governo di uno stato, questo perché imporre democraticità è antidemocratico. Chi è che decide cosa sia democratico? Non si può imporre una propria visione di democrazia. Subentra un istituto particolare del diritto internazionale: il riconoscimento. Si forma un nuovo stato, ma per diventare soggetto di diritto internazionale, esiste giuridicamente nel momento in cui ha questi quattro elementi o serve una validazione e un riconoscimento dagli altri stati? L’art. 3 della convenzione di Montevideo spiega come l’esistenza di uno stato dal punto di vista giuridico non dipenda dal riconoscimento degli altri. Se si ha la sovranità esterna e interna allora si
norme di diritto internazionale hanno un’origine europea che si è cercato di imporre agli altri ordinamenti. LEZIONE 19/ I soggetti principali e originari della comunità internazionale, si relazionano gli uni con gli altri, sono soggetti attivi e passivi del diritto internazionale, creano le norme e sono destinatari di questi obblighi. Gli stati devono avere requisiti per essere considerati tali ai sensi del diritto internazionale. La definizione di stato ruota attorno alla supremazia del potere e all’effettività territoriale. Nello scacchiere internazionale sono subentrati altri soggetti del diritto internazionale, soggetti dotati di personalità giuridica internazionale, altre forme di aggregazione che hanno soggettività internazionale autonoma. Questi altri soggetti concorrono nella formazione delle norme di diritto internazionale, possono creare norme di diritto ed esserne destinatari di queste norme. Esistono diverse tipologie di altri soggetti di diritto internazionale: alcuni si caratterizzano perché non hanno uno dei quattro elementi costitutivi della sovranità, nonostante ciò, l’ente esiste ed è valido per il diritto internazionale. Alcuni soggetti sono perpetui e definitivi nel tempo, la loro soggettività internazionale non è condizionata nel tempo; altri soggetti hanno una soggettività giuridica che è invece limitata nel tempo, hanno una sorta di scadenza. Alcuni soggetti hanno una soggettività derivata, se gli stati sono soggetti originari, in alcune circostanze gli stati possono trasferire quota parte delle proprie competenze e della propria sovranità per creare un nuovo e autonomo soggetto di diritto internazionale (nel caso delle organizzazioni internazionali). Ogni soggetto di diritto internazionale è un’eccezione a quelli che sono i principi ordinari alla luce dei quali determiniamo se un ente territoriale è o meno stato ai sensi del diritto internazionale. La prima categoria di altri soggetti di diritto internazionale sono gli insorti. Gli insorti sono un popolo che imbraccia le armi per opporsi al proprio governo, una ribellione interna nei confronti del potere nazionale. L’obiettivo degli insorti può essere vario: o è quello di rovesciare interamente il governo internazionale e sostituirsi al centro di potere, oppure potrebbero voler operare una secessione, quindi staccarsi quota parte dallo stato, acquisendo un’autonomia, ma facendo sopravvivere il precedente stato. La soggettività degli insorti è funzionalmente limitata, non è piena o universale, non riguarda qualunque materia, ma è limitata a una materia specifica, temporaneamente limitata, solo per questa materia gli insorti hanno diritti e doveri nel diritto internazionale. La materia in questione è il diritto internazionale umanitario , ossia il diritto dei conflitti armati. Si crea una soggettività per gli insorti, in modo che anche loro siano vincolati dalle regole di guerra. Fuori da questa materia gli insorti per il diritto internazionale non esistono, non hanno soggettività, per esempio non possono concludere un trattato internazionale in materia di commercio. Quando è che una popolazione che insorge contro il proprio governo può essere qualificata come insorti per il diritto internazionale? Quali sono i requisiti che caratterizzano un gruppo armato interno per qualificarlo come insorti? Bisogna ragionare in termini di eccezione rispetto a quelli che sono gli elementi costitutivi tradizionali dello stato. Si chiede agli insorti che essi abbiano una popolazione, un territorio e una forma di comando. Serve una forma di comando che ha già acquisito una parte di territorio e rispetto alla quale esercita un potere esclusivo. L’elemento ordinario che viene a mancare è la sovranità esterna, non ci interessa che gli insorti abbiano relazioni diplomatiche con altri ordinamenti. Se gli insorti hanno una catena di comando (che
sostituisce il governo), acquisisce quota parte territorio sul quale esercita un potere esclusivo, allora questi gruppi acquisiscono soggettività internazionale. Il fatto che non debbano avere relazioni esterne non vuol dire che non le abbiano: il diritto internazionale non le pretende, ma molto spesso gli insorti hanno delle relazioni internazionali con altri stati. Gli stati terzi, rispetto agli insorti, hanno degli obblighi? Gli stati terzi, rispetto al conflitto interno, possono dare assistenza finanziaria e/o militare agli insorti? Il principio generale sarebbe quello della neutralità degli stati terzi, in teoria gli stati terzi dovrebbero rimanere neutrali rispetto al rapporto fra gli insorti e lo stato dal quale si vogliono staccare. Questo perché esiste un principio di non interferenza negli affari interni di uno stato sovrano. Nella prassi, i gruppi di insorti hanno però relazioni internazionali. Il problema è stato affrontato in giurisprudenza, in particolare in una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 1986: il caso vedeva contrapposti il Nicaragua e come parte convenuta gli Stati Uniti d’America. In Nicaragua, i contras, (gruppo controrivoluzionario) si opponevano al proprio governo; gli Stati Uniti e altri ordinamenti inviavano armi, denaro, offrivano addestramento militare e davano informazioni militari sensibili agli insorti. In alcune circostanze, gli agenti della CIA entravano in Nicaragua per svolgere delle missioni segrete. Gli Stati Uniti avevano scelto di intrattenere dei rapporti con gli insorti, determinando una violazione del principio di non intromissione negli affari interni, secondo la Corte Internazionale di Giustizia: se gli stati intrattengono rapporti con gli insorti sanno di star violando il diritto internazionale, possono scegliere di farlo, dando supporto agli insorti. Inoltre, perché gli insorti possano essere considerati tali ai sensi del diritto internazionale, viene richiesto un ulteriore requisito sostitutivo della sovranità esterna: agli insorti si chiede che loro vengano riconosciuti come tali. A differenza degli stati, qui il riconoscimento diventa elemento costitutivo e necessario per questa sovranità atipica. Chi è che lo deve riconoscere come insorti? Chiunque. Lo stato, riconoscendo gli insorti come tali, impone ai ribelli di rispettare il diritto dei conflitti armati, agendo come se i ribelli fossero un nemico per il diritto internazionale. Anche la soggettività degli insorti è temporaneamente limitata, è claudicante nel tempo: o gli insorti si evolvono e si consolidano come ente statale, acquisendo gli elementi oggettivi che fondano la sovranità, o perdono la guerra e cessano di esistere. La più grande differenza fra il diritto internazionale in tempo di pace e il diritto internazionale in tempo di guerra è che in tempo di pace l’uccisione è l’ultima alternativa e possibilità, l’uso della forza letale è l’eccezione alla regola in tempo di pace. L’uccisione del nemico, nell’ambito del diritto dei conflitti armati, è assolutamente legittima. Allora qui c’è l’interesse dello stato a ricondurre i ribelli nell’ambito applicativo del diritto dei conflitti armati, perché cambiano le regole sull’uso della forza. L’uso letale della forza armata non deve più essere giustificato, è lo stato di guerra che legittima l’uso della forza. Quindi, o è lo stato stesso che riconosce questi soggetti come ribelli e insorti, oppure sono altri stati terzi che pur rimanendo estranei al conflitto riconoscono questo gruppo armato come gruppo di ribelli, anche per dare sussidi allo stato al quale questi appartengono. I ribelli impugnano le armi per opporsi al proprio governo, ma c’è un’altra possibilità per il popolo di acquisire una limitata soggettività internazionale. Questa categoria deriva dal diritto internazionale della guerra, dal diritto internazionale umanitario (della guerra), e sono il popolo che si solleva e imbraccia le armi ( levée en masse ), NON contro il proprio governo, MA contro uno stato invasore. Il popolo sul confine vede che entra l’esercito dello stato confinante, si possono imbracciare le armi e ci si può opporre all’invasione. Per il momento in cui ci si oppone
autonomo. La natura statuale della Palestina oggi non è contestabile (art. 1 Convenzione di Montevideo). L’OLP a partire dal 1975 ha iniziato a partecipare ai lavori della Nazioni Unite: per essere parte dell’ONU bisogna essere uno stato. All’inizio l’OLP non era uno stato, ma era stato ammesso a partecipare ai lavori, venendo considerato come un soggetto osservator. Nel corso del tempo lo status dell’OLP all’interno delle Nazioni unite è cambiato; a partire dal 2010 le Nazioni Unite hanno qualificato l’OLP come stato non membro dalle Nazioni Unite (l’OLP viene qualificato per la prima volta come stato all’interno di una commissione UNESCO). La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto l’OLP come stato, negandogli la possibilità di iniziare delle cause (solo gli stati membri delle Nazioni Unite possono farlo). Anche la Corte Penale Internazionale nel 2013 ha riconosciuto che la Palestina presenta i caratteri tipici della sovranità, e che quindi può essere riconosciuta come stato. Se la Palestina diventa uno stato, bisogna anche riqualificare quelli che erano i rapporti fra Israele e Palestina. 26 gennaio 2024 decisione della Corte Internazionale di Giustizia nell’ambito di una controversia tra Sudafrica e Israele (come stato convenuto, chiamato a difendersi). Il Sudafrica lamentava delle violazioni di diritto internazionale, e ha chiesto alla Corte delle misure provvisorie e cautelari, ossia degli ordini che possano preservare lo status quo per evitare un ulteriore detrimento della situazione. Il Sudafrica ha chiesto quindi in primis di sospendere tutte le operazioni militari in e contro Gaza. Chiede inoltre alla Corte di condannare Israele a non perseguire o supportare attività di genocidio. Sia il Sudafrica sia Israele sono parte di una convenzione internazionale del 1948 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio. Che cosa è genocidio, e quindi vietato, ai sensi della convenzione? La definizione di crimine di genocidio viene data dall’articolo 2 di questa convenzione. Genocidio ogni atto commesso con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:
**- uccidendone i membri;
armata senza commettere genocidio. Ci sono già state occasioni in cui questo ordine è stato violato, subentra il problema dell’effettività del diritto internazionale. Lo stato è uno stato sovrano, rimane all’apice della catena di comando. E se lo stato sovrano non rispetta la sentenza? Il mancato rispetto di una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia può diventare una questione politica, diventando una minaccia alla pace, circostanza che legittima il Consiglio di Sicurezza ONU a intervenire. LEZIONE 20/ La prassi ha sviluppato altri soggetti di diritto internazionale:
Dall’entrata dei nuovi stati, l’unanimità fra gli stati membri era sempre più difficile da raggiungere, il processo decisionale andava in tilt. Per evitare che una estensione degli stati membri portasse a un fallimento dell’unione stessa, gli stati membri hanno iniziato a creare eccezioni al principio intergovernativo classico su materie di dazi, dogane, ecc. Gli stati hanno esteso sempre di più il metodo comunitario , in cui si abbandona la possibilità per ogni singolo stato di porre un veto. Il metodo comunitario si basa sulla maggioranza dei voti. Qual è la regola di maggioranza? Un atto si considera approvato se ottiene una doppia maggioranza qualificata, ossia la metà più uno degli stati deve votare a favore. Gli stati che hanno votato a favore devono anche rappresentare il 60% della popolazione europea, si introduce anche un criterio di rappresentatività numerica della popolazione europea. Questo metodo comunitario è la norma, ma sono presenti significative eccezioni alla regola: in alcune materie, il Consiglio dei ministri dell’Unione europea continua a votare all’unanimità, e quindi tutti gli stati membri hanno diritto di veto. (diritto di famiglia, politica estera di sicurezza e difesa comune). Quando si tratta di difesa militare, l’Unione Europea è ancora bloccata dal veto di ogni singolo stato membro, per questo non interviene mai con operazioni di peacekeeping dove c’è un problema, può intervenire economicamente, ma non mandando truppe, non ha un esercito comunitario. Il metodo di lavorare delle organizzazioni internazionali cambia in modo significativo rispetto all’estensione delle competenze che gli stati membri gli hanno attribuito. Queste organizzazioni internazionali, per poter essere soggetti di diritto internazionale, devono avere un obiettivo autonomo rispetto agli stati, devono perseguire interessi propri. All’interno di determinati trattati si trovano articoli e norme in cui si dice che l’UE ha personalità giuridica (solo nel diritto interno), la soggettività internazionale dell’organizzazione discende dalla norma scritta nel trattato. Ma NON è così, norme di questo tipo non ci consentono di saltare la verifica dei requisiti necessari perché un’organizzazione internazionale abbia soggettività (deve essere creata dagli stati, con competenze estese, e con obiettivi autonomi rispetto agli stati) Altri soggetti di diritto internazionale:
Il problema della soggettività internazionale della Santa Sede riguarda gli scandali e le accuse di abusi sessuali su minori: il prete che lavora negli USA lavora per la santa sede, che è un soggetto di diritto internazionale, se il prete viene considerato un agente della santa sede, allora bisogna riconoscergli le immunità. Esistono alcune sentenze delle corti che negano l’immunità ai dipendenti della Santa Sede e ai preti: solo i livelli alti e all’apice della Chiesa Cattolica fanno parte della Santa Sede, e quindi potrebbero avere immunità. I livelli più bassi della Santa Sede (es. prete, frate) non godono di immunità dalla giurisdizione penale. Se il procedimento penale viene iniziato verso un individuo ai piani alti della Santa Sede (es. vescovo) allora potrebbe avere l’immunità.
diritto internazionale. Nella comunità internazionale c’è il principio della parità giuridica degli stati, non c’è uno stato che prevalga su altri, gli stati sono tutti sullo stesso piano. Non esiste quindi un’autorità capace di creare le leggi ed imporle ai soggetti del diritto internazionale. Il diritto internazionale tutela la sovranità degli stati, ed è la prassi degli stati e dei vari soggetti di diritto internazionale. Esso non risponde a obiettivi ideali, ma in un determinato momento storico è quello che gli stati vogliono che sia principio consensualistico. Nel diritto internazionale non esiste una gerarchia tra le fonti: il diritto internazionale generale è quello consuetudinario , fonte non scritta (prassi degli stati). I trattati e le convenzioni internazionali sono fonti scritte del diritto internazionale, nella maggior parte dei casi possono derogare alla fonte non scritta. Ci sono delle norme di diritto internazionale che possono vincolare solo alcuni soggetti e stati enon altri (es. trattati internazionali, bastano due stati per fare un trattato internazionale, gli altri stati rimangono esclusi da questa contrattazione). Il diritto internazionale non comunica in nessun modo con il diritto interno degli stati, concettualmente essi sono due sistemi autonomi e distinti, finché non avviene un’attività di raccordo. È presente un approccio dualista per cui il diritto internazionale e il diritto interno sono due sistemi autonomi : quello che accade nel diritto internazionale non ha effetti immediati o efficacia diretta nel diritto interno degli stati e quindi nei confronti dei suoi cittadini, a meno che lo stato in questione non decida di adottare una normativa interna di attuazione. Nel diritto internazionale i destinatari sono solo gli stati, gli individui non vengono direttamente interessati dalle norme di diritto internazionale, non diventano titolari di obblighi o di diritti a meno che gli stati non vogliano. Lo stato deve recepire la norma di diritto internazionale nel suo ordinamento interno attraverso una legge interna di attuazione. Tutto quello che accade nell’ordinamento interno nazionale non ha effetti giuridici immediati a livello della comunità internazionale. Contrario all’approccio dualista è l’approccio monista, teoria ormai rigettata, che sosteneva l’esistenza di un unico sistema giuridico integrato, dove gli ordinamenti nazionali degli stati coesistevano con il diritto internazionale. Chi sosteneva la teoria monista sosteneva che il diritto internazionale fosse gerarchicamente superiore al diritto interno, e che la norma di diritto internazionale potesse avere efficacia diretta all’interno degli stati. L’approccio dell’Unione europea è però molto diverso: si è iniziato a incrinare il sistema dualista. L’Unione europea ha creato un sistema dove gli ordinamenti degli stati membri e il diritto dell’Unione europea comunicano molto di più. Ci sono alcuni casi dove gli atti giuridici dell’unione hanno effetto diretto e immediato negli ordinamenti dei 27 stati membri; quindi, la norma europea si rivolge direttamente ai cittadini degli stati membri. I regolamenti dell'Unione Europea vengono adottati dal Parlamento del Consiglio dell'Unione Europea su proposta della Commissione Europea e una volta adottati vincolano immediatamente non solo gli stati membri, ma anche i loro cittadini. Gli stati membri non hanno la necessità di recepire il regolamento europeo nel loro ordinamento, gli stati membri non possono eseguire un regolamento europeo o incorporarlo in una legge interna, a meno che non sia strettamente necessario per alcuni aspetti esecutivi di dettaglio. L'Unione Europea voleva che fosse ben chiaro che il regolamento europeo è sufficiente per creare diritti e obblighi in capo ai cittadini europei, da far valere anche nei confronti dello Stato membro di appartenenza. L’Unione europea non è così
interessata a proteggere la sovranità degli stati membri, ma è più interessata all’effettività del suo sistema giuridico. Statuto della Corte Internazionale di Giustizia l’articolo 38 elenca quello che è il sistema delle fonti di diritto internazionale, ossia le norme di diritto internazionale. L’ articolo 38 è uno strumento dichiarativo e ricognitivo, non costitutivo, prende atto delle fonti di diritto internazionale. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche. Questo elenco mette al primo posto le convenzioni e i trattati internazionali (fonti scritte). I trattati internazionali possono essere sia generali sia particolari: generali se sono stati ratificati da un gran numero di stati o da tutta la comunità internazionali; particolari se conclusi in determinate aree geografiche. Perché i trattati internazionali sono vincolanti per gli stati che li ratificano? Grazie a una delle consuetudini più antiche del diritto internazionale, il principio generale del “pacta sunt servanda” i patti devono essere rispettati. Al secondo troviamo la consuetudine internazionale (fonte non scritta, fonte di diritto internazionale generale): la consuetudine internazionale è la prova di una pratica generale accettata come diritto (elementi costitutivi di una consuetudine internazionale). Le consuetudini nascono attraverso la prassi degli stati; è il comportamento degli stati della comunità internazionale a determinare una consuetudine. Se gli stati della comunità internazionale si comportano allo stesso modo, questo identifica una pratica generale, una prassi. La pratica generale deve però essere accettata come diritto: gli stati non solo agiscono in modo uniforme e ripetuto nel tempo, ma lo fanno perché convinti di stare rispettando una norma giuridica, sono convinti di essere obbligati da una norma giuridica a comportarsi in quel modo. Non esiste un vero procedimento di formazione delle norme consuetudinarie, ma è un processo che può presentare anche margini di incertezza. Le consuetudini internazionali nascono nel momento in cui già sono rispettate. Spesso una consuetudine viene identificata come tale nel momento in cui deve essere applicata. Non c’è un tempo entro quando le consuetudini si formano. Le convenzioni e i trattati internazionali possono derogare alla consuetudine internazionale, ma ci sono alcune consuetudini internazionali che invece hanno carattere inderogabile: sono le norme di ius cogens (legge cogente, obbligatoria). Sono norme consuetudinarie internazionali che non possono essere derogate neanche da un trattato internazionale (es. divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali).