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Responsabilità dello Stato per Violazione del Diritto Internazionale - Prof. Dominelli, Sbobinature di Diritto Internazionale

Il documento tratta le norme di diritto internazionale relative alla responsabilità degli stati per violazione del diritto internazionale. Vengono esaminati i concetti di norme primarie e illecito internazionale, le cause di esclusione della responsabilità come il consenso e la forza maggiore, nonché la procedura per invocare la responsabilità di uno stato. Inoltre, il documento affronta il tema dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, distinguendo tra ius ad bellum e ius in bello, e discute le eccezioni all'divieto di uso della forza, come l'intervento umanitario. Infine, il documento tratta il tema dell'immunità degli stati, esaminando la distinzione tra atti iure imperii e atti iure privatorum e le implicazioni per l'accesso alla giustizia degli individui.

Tipologia: Sbobinature

2023/2024

Caricato il 17/05/2024

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sonia-ferin 🇮🇹

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LEZIONE 18/03
Nel momento in cui i giudici vengono eletti per far parte della Corte Internazionale di Giustizia, si è
sempre cercato di seguire un criterio di rappresentatività globale, rispecchiando le diversità di
approccio e di vedute che i vari stati possono avere del diritto internazionale.
Il primo profilo di criticità che si può individuare è quello che emerge con una prospettiva gender
della corte internazionale. Un articolo del 21 settembre 2023 affronta il tema della composizione
femminile all’interno delle corti: la Corte Internazionale di Giustizia ad oggi è composta dal 25% da
donne (1/4 donne, 3/4 uomini). Questo dato è in realtà un’enorme conquista per la corte: infatti
prima di queste 4 donne che oggi siedono alla corte, ce ne sono state solo 3 negli ultimi 60 anni. È
importante assicurare che ci siano diverse rappresentatività all’interno della corte: persone diverse
hanno visioni diverse del diritto, soprattutto dove esso va a toccare interessi prettamente femminili
(es. aborto).
Il secondo problema della composizione della corte è la rappresentatività globale della corte, si
cerca di includere a turno tutte le zone del mondo, ma il diritto internazionale è un diritto post-
coloniale, fatto da alcuni stati per tutelare solo i loro interessi.
Es. membri attuali della CIG il presidente è del Libano, ma ha preso il dottorato a Parigi e il
master a Cambridge; la vicepresidentessa è dell’Uganda, ma ha conseguito il master a Edimburgo.
Studiano il diritto europeo o americano, del mondo occidentale, tutti i giudici della corte sono
passati per l’Europa o per gli USA, c’è ancora un imperialismo nella fase della formazione e della
selezione dei giudici che consolida la visione neoimperialista del diritto, sono tutti il prodotto della
cultura occidentale.
REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN VIGORE
PER GLI ILLECITI INTERNAZIONALI
Un illecito internazionale è una condotta contraria a una norma di diritto internazionale. Quando si
parla di illecito ci sono due norme di diritto internazionale da tenere in considerazione:
- Norme primarie norma di diritto internazionale che crea un diritto o un obbligo;
- Norme secondarie disciplina le conseguenze della violazione della norma primaria, la reazione
all’illecito internazionale, cosa succede nel momento in cui una norma primaria viene violata da
uno stato.
Non esiste un rapporto gerarchico fra le norme primarie e le norme secondarie.
Si parla anche di elemento soggettivo e di elemento oggettivo dell’illecito. Nel diritto italiano per
elemento soggettivo si intende il grado di volontà del soggetto che ha attuato una determinata
condotta (es. omicidio doloso, il dolo è la volontà di uccidere). Nel diritto internazionale, invece,
l’elemento soggettivo indica la riferibilità della condotta a un determinato stato: si può attribuire la
condotta a uno stato specifico? L’elemento oggettivo dell’illecito identifica il contenuto della
norma violata, l’obbligo o il diritto che uno stato ha violato nel diritto internazionale.
La Commissione di diritto internazionale (organo ONU che codifica il diritto internazionale) ha
cercato di stipulare un trattato che potesse cristallizzare le norme consuetudinarie sulla
responsabilità internazionale per illecito. Nel 2001 ha proposto una bozza di articoli per la
responsabilità degli stati. Per quanto essa non sia giuridicamente applicabile, il contenuto di
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LEZIONE 18/

Nel momento in cui i giudici vengono eletti per far parte della Corte Internazionale di Giustizia, si è sempre cercato di seguire un criterio di rappresentatività globale, rispecchiando le diversità di approccio e di vedute che i vari stati possono avere del diritto internazionale. Il primo profilo di criticità che si può individuare è quello che emerge con una prospettiva gender della corte internazionale. Un articolo del 21 settembre 2023 affronta il tema della composizione femminile all’interno delle corti: la Corte Internazionale di Giustizia ad oggi è composta dal 25% da donne (1/4 donne, 3/4 uomini). Questo dato è in realtà un’enorme conquista per la corte: infatti prima di queste 4 donne che oggi siedono alla corte, ce ne sono state solo 3 negli ultimi 60 anni. È importante assicurare che ci siano diverse rappresentatività all’interno della corte: persone diverse hanno visioni diverse del diritto, soprattutto dove esso va a toccare interessi prettamente femminili (es. aborto). Il secondo problema della composizione della corte è la rappresentatività globale della corte , si cerca di includere a turno tutte le zone del mondo, ma il diritto internazionale è un diritto post- coloniale, fatto da alcuni stati per tutelare solo i loro interessi. Es. membri attuali della CIG  il presidente è del Libano, ma ha preso il dottorato a Parigi e il master a Cambridge; la vicepresidentessa è dell’Uganda, ma ha conseguito il master a Edimburgo. Studiano il diritto europeo o americano, del mondo occidentale, tutti i giudici della corte sono passati per l’Europa o per gli USA, c’è ancora un imperialismo nella fase della formazione e della selezione dei giudici che consolida la visione neoimperialista del diritto, sono tutti il prodotto della cultura occidentale. REGOLE DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN VIGORE PER GLI ILLECITI INTERNAZIONALI Un illecito internazionale è una condotta contraria a una norma di diritto internazionale. Quando si parla di illecito ci sono due norme di diritto internazionale da tenere in considerazione:

  • Norme primarie  norma di diritto internazionale che crea un diritto o un obbligo;
  • Norme secondarie  disciplina le conseguenze della violazione della norma primaria, la reazione all’illecito internazionale, cosa succede nel momento in cui una norma primaria viene violata da uno stato. Non esiste un rapporto gerarchico fra le norme primarie e le norme secondarie. Si parla anche di elemento soggettivo e di elemento oggettivo dell’illecito. Nel diritto italiano per elemento soggettivo si intende il grado di volontà del soggetto che ha attuato una determinata condotta (es. omicidio doloso, il dolo è la volontà di uccidere). Nel diritto internazionale, invece, l’elemento soggettivo indica la riferibilità della condotta a un determinato stato: si può attribuire la condotta a uno stato specifico? L’elemento oggettivo dell’illecito identifica il contenuto della norma violata, l’obbligo o il diritto che uno stato ha violato nel diritto internazionale. La Commissione di diritto internazionale (organo ONU che codifica il diritto internazionale) ha cercato di stipulare un trattato che potesse cristallizzare le norme consuetudinarie sulla responsabilità internazionale per illecito. Nel 2001 ha proposto una bozza di articoli per la responsabilità degli stati. Per quanto essa non sia giuridicamente applicabile, il contenuto di

questa proposta corrisponde al diritto consuetudinario; essa fa una ricognizione del diritto generale e cerca di cristallizzare quelle che sono le regole in vigore per tutti nel diritto consuetudinario. L’articolo 2 di questa bozza di articoli sancisce gli elementi di un illecito internazionale : esiste un illecito internazionale da parte di uno stato quando la condotta attiva o omissiva può essere attribuita allo Stato (elemento soggettivo) e costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato (elemento oggettivo). Queste due condizioni sono cumulative, devono esistere entrambe, se viene meno un elemento non si può parlare di illecito e di responsabilità internazionale. Questi due elementi, attribuibilità e violazione di un obbligo internazionale, sono sufficienti per parlare di illecito internazionale. Qualunque sia la fonte dell’obbligo internazionale, se esso viene violato porta a responsabilità. Il danno (fisico, materiale o morale) non è un elemento costitutivo dell’illecito internazionale. Nel diritto interno il danno è necessario per poter agire in sede giudiziaria, mentre nel diritto interazionale si può parlare di illecito senza danno, esiste comunque la responsabilità dello stato cui questa condotta è attribuibile. L’articolo 3 della bozza sancisce che la qualificazione di un illecito internazionale deve essere fatta esclusivamente alla luce del diritto internazionale; il diritto interno non può qualificare un illecito come legittimo. Caso LaGrand  due cittadini tedeschi hanno rapinato delle banche, e sono stati arrestati; le banche rapinate erano però in Texas, dove sono stati condannati a morte. Per la Convenzione sulle relazioni consolari del 1963 il cittadino straniero, se viene arrestato, ha diritto a essere messo in contatto con la propria rappresentanza consolare e diplomatica. In questo caso, il contatto fra il console tedesco e i due cittadini tedeschi non era stato fatto, perché i rapinatori erano nati e cresciuti in Texas. La Germania inizia quindi una causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, che adotta un provvedimento provvisorio e cautelare nei confronti degli USA, dicendo di sospendere la pena di morte. La pena di morte è però stata eseguita, con una violazione dell’ordine provvisorio e cautelare. Gli USA, per difendersi, hanno cercato di distinguere la soggettività: chi ha compiuto l’illecito è il Texas, ma il Texas non rileva come soggetto di diritto internazionale. L’illecito internazionale però si deve qualificare sulla base del diritto internazionale senza guardare al diritto interno americano: il Texas è parte degli USA, la condotta del Texas è attribuibile agli Stati Uniti, la responsabilità finale è quindi della federazione. L’ articolo 4 della bozza stabilisce che la condotta di tutti gli organi dello stato è riferibile allo stato di appartenenza, non ci interessa se l’organo in questione è esecutivo, legislativo o giudiziario. Il parlamento, il governo e i giudici possono quindi commettere un illecito internazionale, non interessa la posizione che l’organo che commette l’illecito ha all’interno del proprio ordinamento, qualunque organo statale può commettere un illecito internazionale. Se sono gli organi dello stato a far sorgere la responsabilità, allora si delegano le funzioni ad altri soggetti che non sono formalmente inquadrati negli organi degli stati, si possono delegare funzioni governative a un istituto che non sia statale. L’articolo 5 della bozza prende in considerazione una possibile delega di poteri governativi a soggetti non statali. La condotta di una persona o di un ente che non è organo dello stato, ma che è stato delegato all’esercizio di funzioni governative, sarà comunque riferibile allo stato di appartenenza. Si cerca di ricondurre sempre l’attività a uno stato. La situazione più problematica riguarda i privati cittadini che violano una norma di diritto internazionale: in questo caso si può parlare di illecito internazionale? Le persone fisiche non sono soggetti di diritto internazionale

internazionale di confinare gli agenti per tre anni è stato violato. Scatta quindi un arbitrato internazionale per decidere se la Francia ha violato il primo accordo con il quale si disciplinavano le conseguenze dell’affondamento della nave. La corte arbitrale sostiene che il primo di questi due agenti abbia una giustificazione valida per il suo rientro (la morte del padre), mentre l’altra era una donna incinta e il suo rimpatrio, secondo la corte, è avvenuto in un momento in cui l’obbligo non esisteva già più. L’ articolo 13 della bozza sancisce che un illecito si può commettere solo se esiste un obbligo nel momento in cui la norma viene violata. Nel momento in cui pongo in essere una determinata condotta e non c’è un divieto, quel divieto non è un illecito. Per quanto il diritto internazionale preveda una serie di regole che fanno sorgere una responsabilità in capo allo stato per violazione del diritto internazionale, lo stesso diritto internazionale prevede dei casi e delle circostanze in presenza delle quali è possibile eliminare l’antigiuridicità della condotta, si eliminano quindi le conseguenze dell’illecito (cause di esclusione delle conseguenze dell’illecito). LEZIONE 19/ In alcune circostanze, per quanto la condotta di uno stato sia illegittima, esistono delle cause di giustificazione che evitano l’insorgere di una responsabilità internazionale da parte di uno stato per la violazione di una norma primaria. Il primo motivo che esclude una responsabilità per un illecito è il consenso dell’avente diritto (articolo 20 della bozza di articoli sulla responsabilità degli stati). Il consenso della vittima esclude la responsabilità di quello stato che in circostanze ordinarie sarebbe invece responsabile. Il consenso valido significa consenso liberamente prestato, lo stato non deve essere oggetto di pressioni e di minacce. Il consenso determina i confini di legittimità della condotta dell’altro stato, non si può fare più di quanto non ci sia stato chiesto di fare. Esiste un altro problema: il consenso validamente dato da uno stato significa anche che questo consenso viene manifestato da un soggetto che sul piano delle relazioni internazionali può vincolare lo stato. Il soggetto che fisicamente dà il consenso a una determinata condotta straniera deve rappresentare legittimamente lo stato del cui consenso si tratta: Capo di Stato, capo di governo, ministro per gli affari esteri (si tende a escludere l’ambasciatore). Nel 2014, quando sono iniziati i primi interventi militari nelle autoproclamate repubbliche indipendenti della Crimea, la presenza di militari russi sul territorio era stata inizialmente giustificata dall’invito a intervenire, invito fatto dall’ex presidente ucraino che stava guidando la secessione. L’invito e il consenso di questo presidente giustificava l’intervento russo in Crimea? Siccome le repubbliche autonome non erano ancora soggetti di diritto internazionale, quei territori erano di fatto ancora parte dell’Ucraina. L’invito a usare la forza sul proprio territorio deve venire dal soggetto che legittimamente rappresenta lo stato sul piano delle relazioni internazionali. Questa norma del consenso degli aventi diritto è stata utilizzata anche nella guerra al terrore: dopo l’11 settembre 2001 gli USA cercavano le cellule terroristiche in giro per il mondo, bombardavano alcuni villaggi in Pakistan nella speranza di eliminare cellule terroristiche. Il Pakistan aveva espresso il proprio consenso, poiché incapace di eliminare in autonomia le cellule terroristiche. Il consenso salva lo stato dalla responsabilità: c’è uso della forza, ma legittimo. La seconda causa di giustificazione che elimina le conseguenze negative dell’illecito internazionale è la legittima difesa : l’uso della forza è sempre vietato a meno che non si agisca in regime di

legittima difesa, e quindi che l’uso della forza non sia una risposta a un uso della forza illegittimo che si subisce. Un'altra causa di giustificazione sono le contromisure (articolo 22 + 49 e seguenti della bozza di articoli). Le contromisure sono un illecito, una violazione di una norma primaria, attuate da uno stato che si assume essere vittima di un primo illecito. Si commette un illecito in risposta a un altro illecito che si subisce. La violazione di una norma sarebbe contraria a una norma di diritto, ma il fatto che costituisca una reazione ne legittima la natura. Contromisure adottate contro gli USA  per un periodo della presidenza Trump, c’è stata una serie di violazioni da parte dell’amministrazione americana sulle regole relative alla libera circolazione delle merci (le auto esportate negli USA venivano colpite da dazi doganali che in realtà erano vietati da accordi internazionali). In risposta a questo illecito americano, l’Europa ha imposto dei dazi compensativi a titolo di contromisura. Il diritto internazionale non consente di adottare ogni tipo di contromisura che lo stato danneggiato voglia adottare. Il primo grande limite è il contenuto di questa contromisura: le contromisure sono limitate alla non esecuzione di obblighi internazionali. Il contenuto di una contromisura è a carattere necessariamente negativo, si sospende un obbligo internazionale che si dovrebbe avere nei confronti di un altro stato. La limitazione a sospendere alcuni obblighi è l’unico limite di diritto internazionale, non esiste principio di corrispondenza. Lo stato vittima, una volta che subisce un primo illecito, può liberamente scegliere la contromisura da adottare ed è discrezionalmente autorizzato a scegliere in quale settore, non bisogna per forza rimanere nella stessa materia della prima violazione. Queste sospensioni di obblighi hanno natura revocabile : il provvedimento adottato in regime di contromisura deve essere sempre reversibile, si deve poter annullare la contromisura, questo perché nel momento in cui cessa la violazione originaria lo stato vittima deve eliminare la contromisura. Se il primo stato smette di commettere un illecito, e lo stato vittima continua a imporre una contromisura, la contromisura diventa essa stessa un illecito internazionale. Contromisure adottate contro la Russia (unilaterali o multilaterali)  le sanzioni adottate nei confronti della Russia hanno carattere negativo, servono a sospendere alcuni obblighi. In alcune ipotesi però, le sanzioni sono arrivate a sequestrare somme di denaro dello stato russo, oppure a sequestrare alcuni beni di lusso di cittadini russi. Rispetto a questa norma c’è un dubbio, la prassi internazionale è però coerente: ammette sanzioni che si spingono a sequestrare beni o dello stato o del cittadino di quello stato. La contromisura deve rispettare un ulteriore requisito per essere legittima, deve essere proporzionata all’offesa subita: se non c’è un vincolo di materia, rimane sempre da rispettare il fatto che la risposta di uno stato non debba essere eccessiva rispetto alla violazione e al danno subito. Questo principio di proporzionalità crea dei problemi rispetto al tema delle sanzioni collegate a un conflitto armato. Spesso con un conflitto armato i paesi adottano la sanzione dell’ embargo: con lo stato con cui si è entrati in conflitto si interrompono determinati rapporti (economici, di cooperazione allo sviluppo, di commercio internazionale, ecc.). Le conseguenze negative dell’embargo le subiscono però i cittadini (si smette di mandare aiuti umanitari, medicine e cibo in una zona di guerra). La popolazione civile non è però la destinataria della sanzione: si va quindi a pregiudicare qualcuno che non c’entra nulla con l’illecito. La prassi internazionale, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, ha quindi accostato all’embargo tradizionale la nozione di corridoio umanitario : si interrompono i flussi commerciali con quello stato, ma i prodotti base necessari alla sopravvivenza della popolazione locale bisogna continuare a mandarli, un embargo totale sarebbe esso stesso una violazione. Nell’embargo si può bloccare l’accesso

Questo meccanismo viene meno negli obblighi erga omnes (sovrapposti alle norme di ius cogens), quegli obblighi che uno stato ha nei confronti della comunità internazionale considerata nel suo complesso. In questo caso lo stato, anche se non è direttamente vittima dell’illecito, può invocare la responsabilità dello stato che sta commettendo l’illecito internazionale. L’articolo 41 della bozza di articoli vieta di riconoscere una situazione che si crea in conseguenza di violazione di norme che hanno carattere erga omnes. Il Nicaragua, per esempio, ha iniziato una causa contro la Germania davanti alla Corte internazionale di Giustizia in relazione al genocidio a Gaza, perché sostiene che la Germania contribuisca al genocidio mandando materiale militare a Israele. Essendo il divieto di genocidio una norma di ius cogens con effetti erga omnes il Nicaragua può intervenire perché il genocidio venga fermato. LEZIONE 25/ Tema delle norme e delle regole relative alla responsabilità da illecito da parte delle organizzazioni internazionali , cosa succede nell’ipotesi di una violazione di una norma primaria sia imputabile a una organizzazione internazionale? Esiste una proposta di articoli del 2011 della Commissione di Diritto Internazionale ; gli stati hanno accolto con meno favore questa proposta sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, poiché la prassi internazionale non si era ancora sviluppata in modo uniforme al punto da far sorgere consuetudini internazionali. Questa proposta costituisce un tentativo di sviluppo progressivo del diritto internazionale, non si limita a codificare il diritto esistente. Nonostante ciò, le corti nazionali e i giudici dei singoli stati considerano questa proposta di articoli come un punto di riferimento della materia: la proposta riesce a guidare la prassi statale promuovendo uno sviluppo del diritto internazionale. Dal punto di vista contenutistico, questi articoli sono coerenti con la proposta di articoli della responsabilità degli stati, la nozione di illecito non cambia, le conseguenze che derivano dall’illecito rimangono le stesse: l’attore che sta violando la norma deve in primis cessare la violazione, gli altri stati possono intervenire singolarmente o in rappresentanza della comunità internazionale per pretendere un risarcimento morale ed economico. Questa specifica proposta di articoli gestisce un problema particolare, riferito all’elemento soggettivo dell’illecito, quindi all’ attribuibilità della condotta all’organizzazione internazionale. Molto spesso, infatti, l’organizzazione internazionale opera mediante rappresentanti statali, che possono agire anche come organi interni dell’organizzazione internazionale: c’è una sovrapposizione di funzioni che rende difficile attribuire una determinata condotta o allo stato o all’organizzazione internazionale. La proposta di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali affronta questo tema nell’ambito di due norme:

  • L’ articolo 6 prende in considerazione l’agente interno dell’organizzazione internazionale. La condotta di un organo o di un agente di organizzazione internazionale nell’adempimento delle proprie funzioni sarà considerata condotta attribuibile all’organizzazione internazionale. La condotta di un agente che opera come organismo interno è riferibile all’organizzazione all’interno del quale questo agente si ritrova a operare. Il diplomatico che vota all’assemblea generale, se sta violando diritto internazionale, la sua condotta sarà imputabile alle Nazioni Unite.
  • L’ articolo 7 prende in considerazione l’ipotesi che l’agente statale venga messo a disposizione dell’organizzazione internazionale. La condotta di un organo statale messo a disposizione di un’organizzazione internazionale sarà considerata condotta dell’organizzazione internazionale solo ed esclusivamente se l’organizzazione che riceve in dotazione l’agente ne esercita un controllo

effettivo. Questo articolo sceglie una soglia di imputabilità molto ampia, è difficile trasferire la responsabilità dallo stato all’organizzazione. Il principio di trasferimento condizionato della responsabilità dallo stato all’organizzazione si è rivelato difficile da gestire nei casi di conflitti armati, in particolare nelle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite. L’Onu vedono accentrata la responsabilità del mantenimento della pace internazionale in capo al Consiglio di sicurezza. Nel suo impianto originario, questo obiettivo doveva essere raggiunto attraverso la costituzione di un esercito ONU: forze militari che sarebbero dovute dipendere direttamente dall’organizzazione. Gli stati sovrani non accettano però la creazione di un esercito autonomo e concorrente rispetto al proprio esercito interno; le norme della Carta delle Nazioni Unite sulla creazione di un esercito sono cadute in desuetudine, non sono state applicate per molto tempo, sono state superate da consuetudini contrarie. Esistono però dei contingenti militari che i singoli stati danno in dotazione alle Nazioni Unite per specifiche missioni; un agente statale viene quindi “dato in prestito” per un periodo limitato all’organizzazione internazionale ( caschi blu , con competenze di mantenimento della pace). Conflitto nell’ex Jugoslavia  sono intervenuti anche i caschi blu. Molte sentenze hanno affrontato il tema del genocidio di Srebrenica: la città era stata circondata, e il contingente militare olandese era sotto il controllo della missione ONU. Siccome il soggetto responsabile in caso di illecito internazionale sarebbero le Nazioni Unite, a fronte dell’assedio, l’ONU ha sciolto la missione due ore prima dell’ultimatum, così da non aver più controllo effettivo sul battaglione militari olandesi, ma riconducendo la responsabilità al singolo stato che ha inviato le truppe, ossia l’Olanda (da caschi blu a esercito olandese). È stata costituita un’associazione dalle madri delle vittime che di fronte alle uccisioni ha cercato di ottenere il risarcimento del danno, iniziando una serie di cause. L’associazione ha iniziato una causa sia contro l’Olanda sia contro le Nazioni Unite. L’azione contro le Nazioni Unite non poteva però nemmeno essere iniziata, in quanto l’ONU gode di immunità dalla giurisdizione , non può essere citata in causa per atti sovrani (la guerra e le condotte militari sono atti sovrani). Il fatto che le Nazioni Unite godano di immunità e non possano essere giudicate dai tribunali nazionali non vuol dire che non possano essere citate in nessun modo: dovrebbe esistere un’alternativa giudiziaria, ma l’ONU ha un protocollo addizionale, che si aggiunge alla Carta delle Nazioni Unite. Questo protocollo prevede che le Nazioni Unite costituiscano un tribunale interno di fronte al quale iniziare procedure giudiziarie. Dal 1945 ad oggi questo tribunale interno all’Onu non è mai stato creato, diventa di fatto impossibile fare causa alle Nazioni Unite, che hanno quindi immunità assoluta. Altre sentenze che tutelano l’ONU  negli USA ci sono state molte controversie contro l’Onu per l’epidemia di colera che si è verificata ad Haiti. Dopo il terremoto del 2010, l’Onu ha mandato contingente di caschi blu per aiutare la popolazione, ma i soldati che si sono recati ad Haiti non hanno fatto gli screening sanitari necessari per partire, portando il colera, che fece milioni di morti ad Haiti. I parenti delle vittime hanno cercato di fare causa all’Onu, ma sistematicamente le corti hanno negato la giurisdizione, confermando l’immunità delle Nazioni Unite. L’impossibilità di fare causa all’ONU è confermata anche a livello sovrannazionale, ci sono corti internazionali che salvano l’immunità delle Nazioni Unite. Le madri delle vittime di Srebrenica ritengono che riconoscere l’immunità assoluta all’ONU voglia dire eliminare il loro diritto di accesso alla giustizia. Una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dà però ragione all’ONU, in questo caso va bene annullare il diritto di accesso alla giustizia , anche se si è parlato

Ci sono alcuni sistemi normativi che sono troppo sotto pressione, i loro meccanismi di accoglienza sono al collasso. Ci si chiede se rimandare il rifugiato nello stato di primo ingresso, rispettando il diritto dell’Unione europea, non possa al tempo stesso violare la convenzione di Ginevra. Se il rimpatrio allo stato di primo ingresso è contrario all’articolo 33 della convenzione, a chi si può imputare la condotta illecita? L’UE, adottando determinate norme, di fatto obbliga gli stati a violare il diritto internazionale; quindi l’illecito internazionale è imputabile all’Unione e non allo stato. Proprio perché si rischiava di trasferire la responsabilità da illecito dallo stato all’Unione europea, l’UE ha modificato la disciplina, introducendo una clausola di sovranità : il diritto dell’unione impone di trasferire il rifugiato nello stato di primo ingresso, ma lo stato può derogare a questo principio. Sulla base delle circostanze del caso concreto lo stato può rifiutarsi di rimandare il soggetto nello stato di primo ingresso e avvocare la competenza a decidere sulla domanda di protezione internazionale. Lo stato in cui il rifugiato si trova può decidere di sostituirsi allo stato di primo ingresso. L’UE rende quindi unicamente responsabile gli stati membri , evitando che la responsabilità passi dallo stato all’organizzazione internazionale. LEZIONE 26/ USO DELLA FORZA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Ci sono due grandi settori del diritto internazionale:

  • Diritto internazionale in tempo di pace (ius ad bellum)  è un diritto ideologico e morale, con dei principi: esso disciplina infatti il quando uno stato può legittimamente usare la forza armata e il perché uno stato sta ricorrendo all’uso della forza armata. Si deve verificare se e in quale misura l’uso della forza armata è coerente con il diritto internazionale.
  • Diritto internazionale in tempo di guerra (ius in bello)  l’obiettivo del diritto umanitario è quello di disciplinare i metodi di combattimento, come le azioni militari possono essere condotte dagli stati, quali armi si possono usare. Individua inoltre i soggetti tutelati nell’ambito di un conflitto armato, stabilendo un principio di immunità dall’attacco militare in favore di determinate categorie, ossia i civili, che teoricamente non potrebbero mai essere attaccati. Alcune categorie di civili sono super protette: le donne, i minori, gli anziani e le persone con disabilità hanno delle tutele qualificate. Ci sono inoltre tutele che riguardano oggetti e luoghi: non si potrebbero mai attaccare gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto. Questo settore del diritto internazionale oggi è in grave sofferenza dal punto di vista dell’effettività della norma internazionale; uno stato può essere legittimato a difendersi, ma entro i confini di legittimità del diritto internazionale umanitario. Quando e a quali condizioni il diritto internazionale in tempo di pace autorizza gli stati all’uso della forza armata, legittimando la guerra? In passato, il diritto internazionale non prevedeva nessun limite in capo agli stati per il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione delle controverse, era molto stato centrico e funzionale alla tutela degli interessi statali. La guerra era un diritto degli stati sovrani , la potevano utilizzare come strumento di politica internazionale. Questo diritto di ricorso alla guerra fortunatamente non esiste più, il diritto internazionale si è evoluto, anche se il divieto dell’uso della forza armata è una conquista molto recente. La prima traccia in cui si cerca di scardinare questo diritto assoluto degli stati di utilizzare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali si trova all’interno dei regolamenti dell’Aja relativi al diritto e agli usi della guerra terrestre (1899). Il divieto di uso della forza viene introdotto all’interno delle premesse al trattato: la collocazione sistematica del divieto come

premessa fa capire che il tentativo di limitare il ricorso alla guerra è in realtà molto debole. Questa premessa sostiene che, pur cercando di mantenere la pace e di prevenire conflitti armati fra gli stati, è necessario avere riguardo ai casi in cui il ricorso alle armi può essere necessario e non evitabile. Quindi da un lato si cerca di preservare la pace ed evitare il conflitto, ma in determinate circostanze il conflitto non può essere vietato; il contenuto del divieto non è particolarmente forte, si cerca di condizionare la guerra, di introdurre un obbligo di motivazione. Altre riflessioni fanno capire quanto in realtà fosse limitato questo tentativo di limitare la guerra: per esempio, il principio della libertà di guerra fa parte del diritto consuetudinario, mentre questo divieto è contenuto in un trattato, che ha solo effetto inter-partes; quindi, chi non ratifica il trattato non è vincolato da questo divieto, e il diritto consuetudinario continua a legittimare lo stato all’uso della guerra. Un secondo elemento che contribuisce a limitare l’utilità di questo obbligo di motivazione è il fatto che questo trattato si applica solamente alla guerra terrestre; la guerra marittima e aeronautica, le azioni militari che si svolgono in mare e nello spazio aereo, non rientrano quindi nel campo di applicazione di questo trattato. Carta delle Nazioni Unite (1945)  gli stati hanno capito quanto sia fondamentale eliminare un diritto incondizionato di ricorrere alla forza armata. Dal 1899 al 1945 è cambiato il modo di fare la guerra; non è più una guerra di frontiera condotta da due eserciti che si fronteggiano, ma è una guerra con bombardamenti aerei, bombe atomiche che distruggono intere città, armi batteriologiche. Le potenze vincitrici introducono quindi nella Carta ONU una norma fondamentale: l’articolo 2.. Gli stati rinunciano all’uso della forza e alla minaccia di uso della forza nelle loro relazioni internazionali. La norma riporta una doppia evoluzione terminologica: il divieto che viene stabilito in questo articolo è molto più ampio rispetto alle prerogative classiche. Non si parla più di guerra, ma di uso della forza, le due nozioni non sempre coincidono. Lo stato di guerra inizia con una dichiarazione formale di guerra di uno stato nei confronti di un altro. La norma della Carta ONU vieta l’uso della forza, sollevando diverse questioni interpretative: che cosa si intende per uso della forza? Il criterio da seguire per interpretare un trattato è l’interpretazione oggettiva del termine secondo il significato comune attribuito al termine nell’epoca in cui il trattato è stato scritto, ma il problema persiste siccome fino al 1945 si parlava di guerra, e solo successivamente si è iniziato a parlare di uso della forza. In via suppletiva si può ricorrere alla volontà degli stati che hanno scritto quel trattato, leggendo per esempio i verbali delle riunioni. Osservando i lavori preparatori alla Carta delle Nazioni Unite, si nota che alcuni stati del Sud America avevano proposto di includere nella definizione di uso della forza anche le minacce economiche, ma la maggioranza ha rifiutato questa proposta, il testo definitivo non include forme di pressione economica: l’uso della forza si traduce quindi con uso della forza e della violenza fisica. Si può ricorrere anche alla prassi successiva degli stati , osservando le successive evoluzioni del diritto internazionale per capire che cosa si intenda per uso della forza. Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra sulla tutela della popolazione civile nei conflitti armati (1977)  l’articolo 43 di questo protocollo offre una definizione di forza armata, che coincide con i soldati. Uso della forza e forza armata sono quindi intese come azioni fisiche di natura violenta.

dovrebbe essere vietata dall’articolo 2.4. Invece, essi sono violazione dell’articolo 2.4, e quindi considerati come uso della forza pur in assenza di forza e violenza fisica. C’è una tendenziale evoluzione nell’interpretazione di uso della forza, si attenua la componente fisica di attacco. È probabile che in futuro la pressione economica di uno stato possa diventare un illecito uso della forza nelle relazioni internazionali.

  • Ipotesi lampanti di divieto di uso della forza  questi attacchi informatici hanno conseguenze cinetiche dirette nel mondo reale, l’attacco informatico si traduce in conseguenze reali fisiche (per esempio, se l’attacco informatico fosse contro una centrale nucleare, essa esploderebbe). Per questo motivo gli stati non hanno dubbi nell’applicazione dell’articolo 2.4: siccome hanno una componente di violenza fisica, questi attacchi sono vietati. Da chi è che uno stato vittima riceve l’attacco informatico? Per esempio, se gli USA attaccassero digitalmente l’Italia, ci sarebbe da tenere in considerazione che i server di internet sono concentrati in alcune zone: il dato arriva in Norvegia e viene poi smistato in Italia. Se la Norvegia notasse l’attacco digitale sui propri server nazionali dovrebbe intervenire e fermare l’attacco americano? La prassi è ancora molto frammentata: gli stati non vogliono prendere una posizione uniforme che possa estendere la responsabilità anche agli stati che non lanciano intenzionalmente e direttamente l’attacco digitale. LEZIONE 08/ La conseguenza più rilevante che deriva da una violazione dell’articolo 2.4 è che lo stato vittima di un attacco armato ha sua disposizione la possibilità di rispondere con la forza armata: chi subisce un attacco illecito è autorizzato dal diritto internazionale a rispondere con la forza. L’idea di legittima difesa ha però alcuni limiti concettuali, essa non può essere sempre invocata. Il primo criterio che deve essere rispettato perché si possa agire in legittima difesa riguarda l’intensità dell’attacco subito : se c’è un uso della forza illegittimo di uno stato nei confronti di un altro, e quindi una violazione dell’articolo 2.4, non si è ancora autorizzati ad agire in regime di legittima difesa. È richiesto che la prima violazione dell’articolo 2.4 raggiunga una soglia di gravità affinché si possa rispondere con la forza, non ogni violazione dell’articolo autorizza alla legittima difesa. La Corte Internazionale di Giustizia quando introduce un criterio di gravità dell’attacco subito vuole limitare la risposta armata della vittima, perché è probabile che se la vittima inizia a rispondere con la forza si instauri un meccanismo dannoso che possa portare alla guerra. Dal punto di vista pratico, questo principio è complicato da applicare: solo una grave violazione dell’articolo 2.4 autorizza alla legittima difesa, ma chi è che decide quando è grave una violazione dell’articolo? La gravità è relativa al contesto specifico all’interno del quale l’uso della forza si verifica, ma questo di fatto apre ad un ampio margine di interpretazione. La violazione dell’articolo 2.4 deve essere inoltre attribuibile a uno stato : solo ed esclusivamente se l’uso della forza è attribuibile a uno stato, lo stato vittima può agire militarmente. Questo criterio tradizionale è assolutamente coerente con l’impostazione di base del diritto internazionale, che è un diritto interstatale che si applica ai rapporti fra gli stati, e quindi solo l’uso della forza statale è contrario all’articolo 2.4. Se uno stato subisce un attacco terroristico , lo stato vittima può rispondere militarmente e attaccare lo stato straniero nel quale i terroristi si trovano? USA  quando gli Stati Uniti sono stati attaccati da Al Qaida, la risposta americana è stata quella di ricorrere alla pratica delle uccisioni mirate con droni in Pakistan che bombardavano i villaggi nella speranza di eliminare i terroristi. La prassi internazionale sta sviluppando una teoria secondo la quale lo stato vittima di terrorismo sarebbe legittimato a usare la forza armata sul territorio dello

stato nel quale si trovano i terroristi a due condizioni: lo stato deve essere incapace o senza volontà di fermare i terroristi. Questa idea che si possa usare la forza contro dei terroristi che si trovano in un altro stato se quest’ultimo non riesce a eliminare i terroristi non è solo una prassi statunitense; anche Israele, Russia, Francia, Regno Unito, Kenya negli ultimi 25 anni hanno cercato di sviluppare questa nuova norma di diritto internazionale. Una posizione più limitata è invece quella della Germania, che ritiene attaccabile lo stato straniero solo ed esclusivamente se il gruppo terroristico nello stato straniero ha acquisito il controllo effettivo di una porzione di territorio, escludendo l’autorità dello stato locale. Situazione nello Yemen  gli Houthi hanno acquisito il controllo effettivo di alcune zone del paese, sono di fatto un’autorità locale in grado di escludere il governo legittimo yemenita. Secondo la teoria tedesca gli attacchi armati nel territorio sotto il controllo di questo gruppo terroristico sarebbe perfettamente legittimo, perché lo Yemen non ha potere e controllo su quella porzione di territorio. Situazione in Medio Oriente  Hamas è un ente a parte oppure è Palestina? Hamas è la falange armata della Palestina. Se Hamas viene considerato come un gruppo terroristico a parte si hanno dei limiti nella risposta, non si può usare la forza ai sensi del diritto internazionale, ma se Hamas fosse la Palestina, allora un eventuale attacco legittimerebbe una risposta contro tutta la Palestina, e quindi una guerra. Ci sono troppe variabili qualificatorie per arrivare a una risposta. Laddove ci sia un illecito uso della forza che derivi da uno stato e che sia sufficientemente grave, lo stato vittima è autorizzato a esercitare il proprio diritto di legittima difesa. Articolo 51 Carta ONU  contiene sia obblighi di condotta sia obblighi procedurali. La Carta delle Nazioni Unite non pregiudica il diritto naturale di difesa degli stati: la legittima difesa discende dalla Carta ONU o è un diritto preesistente a essa? Il diritto di legittima difesa non dipende dalla Carta ONU, esisterebbe comunque. Esistono due norme nell’ordinamento internazionale che regolano e disciplinano la legittima difesa: il diritto pattizio (diritto dei trattati) con l’articolo 51 che disciplina la legittima difesa individuandone i limiti, e parallelamente una norma consuetudinaria preesistente che autorizza ugualmente la legittima difesa. La possibile conseguenza della coesistenza fra una norma scritta e una norma non scritta è un contrasto: l’articolo 51 è cristallizzato, ma la norma consuetudinaria no, si può evolvere in accordo con la prassi internazionale. Se la prassi internazionale inizia a sviluppare una norma che consente le uccisioni mirate, allora oltre alle condizioni previste dall’articolo 51, il diritto generale può crearne di nuove, la prassi parallela può estendere i contorni della legittima difesa. A uno stato non interessa essere o meno parte delle Nazioni Unite, ogni stato ha il diritto alla legittima difesa. La norma prevede dei limiti di carattere procedurale : lo stato vittima si può difendere fintanto che il Consiglio di Sicurezza non intervenga adottando misure per il mantenimento della pace. L’autorizzazione a difendersi da soli e unilateralmente è condizionata all’intervento delle Nazioni Unite: nel momento in cui l’ONU interviene, lo stato non può più difendersi da solo e come vuole lui, lo stato vittima perde la sua capacità di gestire la difesa, che viene esercitato dalle Nazioni Unite. Questo condizionamento crea dei problemi nella prassi internazionale quando il Consiglio di Sicurezza non adotta le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. La dottrina ritiene che se il Consiglio di Sicurezza non interviene per motivi patologici (non vuole intervenire), allora tutti gli stati membri si possono sostituire concettualmente al Consiglio di Sicurezza ed esercitare loro le sue funzioni. Questa teoria potrebbe applicarsi nel conflitto in Ucraina, dove l’intervento del Consiglio di Sicurezza è stato bloccato dal veto della Russia. L’altro

difendersi dalla minaccia della violenza che sta alla base del primo attacco. Bisogna capire nel momento in cui si vuole reagire se si è ancora sotto la minaccia dello stato straniero: se non c’è più una minaccia di altri attacchi non ci può più difendere, bisogna risolvere la controversia con metodi pacifici. La risposta militare immediata rispetto ad un attacco subito non crea problemi, ma ci sono stati anche casi in cui la risposta armata attuata mesi dopo il primo attacco è stata considerata ancora legittima dalla prassi internazionale, bisogna avere tempo per organizzare la difesa. Non esiste tuttavia una regola che possa andare bene per tutti i diversi casi, in ogni circostanza bisogna verificare l’attualità del pericolo e una tendenziale immediatezza della risposta. La risposta deve essere inoltre proporzionata all’attacco subito: esiste quindi un principio di proporzionalità nella legittima difesa , che è alla base di diverse qualificazioni di medesimi fatti. In un conflitto, a seconda degli elementi tenuti in considerazione, una specifica azione può essere proporzionata o sproporzionata: bisogna fare estrema attenzione ai dati specifici e a come vengono analizzati nel loro contesto. Parere della Corte Internazionale di Giustizia sull’uso delle armi nucleari (1996)  la corte ha ritenuto che alcune armi possano essere per propria natura incompatibili con il principio di proporzionalità. Le armi nucleari, e quindi la bomba atomica, sono necessariamente sproporzionate nella risposta a un attacco subito. Questo però non vuol dire che quest’arma sproporzionata non possa mai essere utilizzata; una bomba atomica si può utilizzare come extrema ratio , come ultima risorsa se essa è necessaria a garantire la propria sopravvivenza come stato. LEZIONE 09/ La legittima difesa contemplata dall’articolo 51 della Carta ONU può inoltre essere di due tipologie: legittima difesa individuale , dove lo stato vittima di un’aggressione reagisce nel rispetto delle condizioni, e legittima difesa collettiva , dove gli stati fra di loro possono creare dei regimi di cooperazione in forza dei quali anche gli stati non direttamente attaccati possono comunque legittimamente partecipare alla risposta armata. La difesa collettiva è un’eccezione al principio di responsabilità dello stato per cui le contromisure possono essere adottate solo dallo stato vittima. Gli stati possono creare sistemi di cooperazione in forza dei quali anche gli stati non direttamente danneggiati possono usare la legittima difesa; la legittima difesa quando non si è attaccati, ma quando viene attaccato un alleato. Il sistema delle Nazioni Unite è stato il primo tentativo di creare un regime di difesa collettivo, ma esse non sono riuscite a creare una forza armata separata e completamente autonoma rispetto a quella degli stati, non essendo quindi in grado di esercitare una difesa collettiva. Per rimediare alle carenze sistemiche dell’ONU, gli stati hanno concluso accordi regionali di cooperazione militare , limitati agli stati di alcune specifiche aree geografiche. Per esempio, la NATO (trattato nordatlantico) è un accordo di cooperazione regionale. Gli stati membri dell’Unione europea sono soggetti a un secondo regime di cooperazione e assistenza: il diritto dell’Unione europea contiene nei trattati istitutivi delle norme di assistenza militare. In caso di attacco a uno stato membro dell’unione, gli altri stati membri devono intervenire. Gli altri ordinamenti hanno regimi giuridici simili (lega delle nazioni arabe, patto interamericano, unione africana). C’è una norma che istituisce fra gli stati membri della NATO l’obbligo di assistenza. Un attacco armato contro uno stato della cooperazione sarà considerato come attacco diretto contro tutti gli

stati membri. Di conseguenza, se si verifica un attacco di questo tipo, ciascuna parte, nell’esercizio della legittima difesa, assisterà lo stato vittima. L’attacco si considera come attacco comune, chi non è vittima diretta deve intervenire intraprendendo immediatamente individualmente e in accordo con gli altri con l’azione che giudicherà necessaria, compresa la forza armata. Lo stato che non è vittima diretta può esercitare la legittima difesa collettiva contro la volontà della vittima diretta? La norma dice che lo stato membro della coalizione assiste la vittima intraprendendo individualmente l’azione che giudicherà necessaria (es missili in Polonia durante guerra Russia-Ucraina). Sembra ammettere che gli stati membri della coalizione possano agire a prescindere dalla volontà dello stato vittima. Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia per il caso Nicaragua/Usa (1986)  la legittima difesa collettiva è condizionata dalla richiesta espressa di assistenza fatta vittima. Se lo stato vittima per primo non chiede assistenza, lo stato terzo non può intervenire. La legittima difesa collettiva è condizionata da una espressa richiesta di assistenza. L’articolo 51 della Carta ONU è anche parallelo a una norma di diritto non scritto, che quindi si può evolvere in base alla prassi statale. Ci sono casi in cui la prassi statale afferma consolida un’ulteriore eccezione al divieto di uso della forza: quelle azioni che consentono l’uso della forza nel territorio di un altro stato per eliminare la minaccia terroristica. Stanno nascendo però altre eccezioni: la teoria dell’ intervento umanitario non si è mai evoluta in diritto, è stata rigettata. Esiste una norma di diritto internazionale generale che obbliga gli stati a proteggere gli stranieri presenti sul territorio: l’intervento umanitario scatta quando uno stato viola questo dovere di protezione degli stranieri. Dove lo stato straniero si spinge a violazioni sistematiche dei diritti fondamentali, alcuni stati hanno ritenuto di poter intervenire militarmente per fermare questa violazione di diritti umani. Questa teoria era nata per tutelare le popolazioni straniere, poi si è estesa alla popolazione in generale. Se la popolazione straniera fosse stata vittima di violazioni sistematiche, un altro stato sarebbe potuto intervenire militarmente per fermare questa violazione di diritti umani. Chi è che decide se esiste una violazione sistematica dei diritti fondamentali in uno stato? Manca un ente superiore che possa rilevare una situazione del genere. La prassi sembra aver rigettato definitamente la teoria dell’intervento umanitario: con il bombardamento aereo in Siria nel 2018 , la popolazione civile è stata colpita da armi chimiche e batteriologiche. Un attacco del genere rientrerebbe nell’intervento umanitario, legittimerebbe altri stati a intervenire con la forza per fermare la violazione di diritti umani. Una coalizione di tre stati (USA, UK e Francia) hanno bombardato la Siria per fermare la violazione dei diritti fondamentali. Si va a vedere la reazione degli stati, la prassi degli stati nel momento in cui una teoria viene testata. È legittimo un intervento di questo tipo da parte della coalizione? Fra tutti gli stati del mondo, solo due stati hanno ritenuto che il bombardamento aereo contro la Siria fosse conforme alle regole del diritto internazionale (UK e Francia), mentre gli USA non dicono di aver agito nella legalità. Il fatto che l’intervento umanitario sia stato rigettato dalla prassi ha portato alla nascita di una seconda teoria, che è invece diventata parte integrante del diritto internazionale, costituisce norma giuridicamente vincolante. Questa seconda teoria viene definita come responsabilità di proteggere: si agisce sul territorio di un altro stato per tutelare la popolazione locale, ma non si agisce più per difendere i diritti fondamentali all’estero, ma quando si verificano dei crimini contro l’umanità.

delle persone in mare. Questo trattato prevede il diritto per la nave che salva le persone di entrare nel porto sicuro più vicino. Il problema è capire quale sia il porto sicuro più vicino: quando le navi con i migranti salvati arrivano in Italia viene detto loro che il porto italiano non è quello più vicino, sarebbero dovuti andare a Malta o in Libia. Oltre al mare territoriale esiste una zona contigua , che deve essere espressamente stabilita dallo stato costiero, che deve adottare una legge dove dichiara di avere una zona contigua. In questa zona si attenua la sovranità dello stato: lo stato costiero mantiene dei poteri di polizia (guardia costiera), ma le norme statali che possono essere imposte e fatte rispettare nella zona contigua sono molto limitate: norme in materia di fiscalità, sanità pubblica e traffico di sostanze stupefacenti. La zona contigua sono altre 12 miglia che si aggiungono al mare territoriale. Un’altra zona che deve essere unilateralmente istituita dallo stato costiero interessato è quella della zona economica esclusiva. Questa zona riconosce dei diritti di sfruttamento solo ed esclusivamente all’interno della colonna d’acqua; quello che succede in superficie non rientra nella zona economica esclusiva, in superficie non ci sono vincoli, mentre sotto la superficie dell’acqua si rientra nella sovranità dello stato costiero. Lo stato costiero ha diritti di sfruttamento esclusivo delle risorse biologiche e non biologiche, gli stati hanno interesse allo sfruttamento delle risorse che si trovano sotto la crosta terrestre (es. petrolio, gas). Per il fondale marino esiste una zona separata che si chiama piattaforma continentale, che di diritto si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base, tutto il fondale marino entro le 200 miglia nautiche è piattaforma continentale dello stato costiero, solo lo stato costiero può sfruttare le risorse che si trova nel fondale marino, a meno che non dia concessioni. In alcune circostanze questa piattaforma continentale si può estendere, uno stato può reclamare un’aggiunta di 150 miglia nautiche chiedendo alla Commissione internazionale sulla piattaforma continentale che gli venga riconosciuta una parte aggiuntiva della piattaforma continentale, alla condizione che la parte aggiuntiva presenti elemento di continuità geologica con la terra emersa, deve essere quindi una parte inabissata del territorio emerso. Dopo la piattaforma continentale c’è l’ alto mare (acque internazionali) , una zona assolutamente libera; essa non è soggetta alla sovranità di uno stato, nessuno stato può reclamare sovranità né in alto mare né sulla piattaforma continentale sotto l’alto mare (fondali marini). LEZIONE 12/ Cosa succede nel momento in cui gli stati iniziano a questionare su quelli che possano essere i confini marittimi? Non è sempre possibile estendere le proiezioni marittime per tutto lo spazio che potrebbero avere in base al diritto internazionale; esistono circostanze specifiche che vengono affrontate in modi diversi. Ci sono aree marittime protette , che limitano di fatto i diritti di sfruttamento e di passaggio, si pone il problema di come garantire l’effettività di queste aree. Se queste aree sono all’interno del mare territoriale di uno stato non ci sono problemi perché lo stato ha la sovranità sulle 12 miglia, si può escludere il diritto di sfruttamento. Molto spesso queste aree di protezione biologica sono però fuori dal mare territoriale; proprio perché la UNCLOS non consentiva di stabilire delle zone di protezione biologica al di fuori del mare territoriale, gli stati nel 2023 hanno creato una nuova convenzione sulla protezione biologica oltre la giurisdizione nazionale (BBNJ). Questo trattato colma una lacuna normativa, consente di stabilire di comune accordo delle zone di protezione biologica fuori dai confini nazionali. Queste zone di protezione biologica che possono limitare il

passaggio e l’accesso, trovando fondamento in un trattato, diventerebbero obbligatorie inter-partes: uno stato che non ratifica il nuovo trattato non sarà vincolato dalla zona di protezione biologica. Alcuni stati tentano di limitare la libertà tipica dell’alto mare e quindi l’uso che può essere fatto di alcune aree marittime per tutelare l’ambiente marino, mentre altri stati non vogliono limitare questa libertà che avrebbero ai sensi del diritto tradizionale. Questo nuovo trattato è aperto alla firma, ma non ha ancora raggiunto il numero di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore. Come si delimitano le zone marittime? Dipende dal tipo di coste che si prendono in considerazione. L’ipotesi più semplice è quelli di due stati frontisti (uno di fronte all’altro): se le coste sono una linea retta, la delimitazione dei confini marittimi avviene congiungendo i punti mediani (gli stati si dividono a metà il territorio marittimo). Il problema si presenta con le cosiddette coste frastagliate , che possono essere o concave o convesse. A seconda della conformazione del territorio, le linee che si proiettano dalla costa verso il mare aperto assumono una traiettoria diversa: se la costa è concava la linea di fatto crea un triangolo che chiude le proiezioni marittime, mentre con una costa convessa se si tratteggia una linea dalla costa verso l’esterno si estendono le porzioni marittime, acquistando più territorio. Nel diritto internazionale non esiste una regola valida e assoluta per ogni contesto, la prassi internazionale si è sviluppata privilegiando accordi fra gli stati, ogni accordo ha adottato un metodo diverso dagli altri, non c’è un metodo comune e universale per ripartirsi le proiezioni marittime. Se gli stati non fossero d’accordo allora ci sarà una disputa che dovrà essere risolta attraverso gli ordinari strumenti di diritto internazionale (negoziazione, buoni uffici, mediazione, conciliazione, corti internazionali), trovando di volta in volta il singolo metodo da applicare. Nel momento in cui si delimitano i confini marittimi bisogna delimitare ogni zona marittima che potenzialmente può rientrare sotto la sovranità di uno stato. Bisogna tracciare un confine per la zona economica esclusiva e un confine autonomo e separato per la piattaforma continentale (si possono sovrapporre, ma concettualmente sono due confini distinti). Questo ha portato a una zona economica esclusiva di uno stato, e alla piattaforma continentale (fondale marino) di uno stato diverso, con una sovrapposizione fisica di due stati sovrani: le risorse nella colonna d’acqua sono di uno stato, mentre le risorse nel fondale marino sono di un altro stato. Gli stati spesso hanno dei problemi sulla definizione dei confini marittimi e la UNCLOS ha istituito un meccanismo elaborato per risolvere le controversie internazionali fra stati sul diritto del mare. La convenzione disciplina come gli stati debbano risolvere le controversie relative all’applicazione del diritto del mare , prevedendo contemporaneamente più possibili giudici competenti per risolvere dispute marittime, non esiste un solo giudice che può risolvere le dispute fra stati sulla UNCLOS. La volontà di avere più corti internazionali arrivava dai membri della Corte Internazionale di Giustizia, che non voleva perdere il monopolio delle sue competenze. Il primo tribunale di fronte al quale gli stati possono andare per risolvere una controversia di diritto del mare è proprio la Corte Internazionale di Giustizia , che si è inserita all’interno della UNCLOS. La seconda opzione è il Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) , con sede ad Amburgo, che può risolvere qualunque controversia relativa al diritto del mare. Questo tribunale ha una competenza sia cautelare sia giurisdizionale: se esiste una disputa, prima di decidere nel merito chi ha torto e chi ha ragione, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e cautelari, può ordinare determinate condotte perché non si pregiudichi ulteriormente la situazione. Fra questi ne esiste uno utilizzato spesso, ossia gli ordini di liberazione della nave: gli stati sequestrano le navi di