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Il documento illustra i concetti base di Diritto Internazionale, soffermandosi sulla nozione di Stato e sulle sue implicazioni in materia di sovranità, relazioni internazionali e tutela ambientale. Vengono inoltre affrontati argomenti quali l'uso della forza, la minaccia alla pace e la legittima difesa.
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 1 IL DIRITTO INTERNAZIONALE Il diritto internazionale è quel complesso di norme che disciplinano le relazioni tra i soggetti della comunità internazionale, composta da entità politiche paritarie indipendenti è sovrane. Secondo la dottrina internazionale, per norme del diritto internazionale devono intendersi l’insieme di regole di condotta composte da consuetudini e da norme scritte, prodotte dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali e sovranazionali. Uno stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano. Va in primo luogo precisato che il diritto internazionale è diverso è separato dai vari sistemi di diritto che si sono formati all’interno dei singoli Stati. Infatti mentre il diritto internazionale è uno solo, essendo unica la comunità degli Stati, i diritti nazionali sono molteplici, tanti quanti i singoli stati. Va in secondo luogo osservato che il diritto internazionale non avrebbe alcuna ragione di essere se venisse a mancare una pluralità di Stati sovrani è indipendenti l’uno dall’altro. Tra i vari modi di intendere la parola “Sovranità”, prevale il significato di indipendenza: è sovrano l’ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che possano imporgli la loro volontà. L’uguaglianza degli Stati, che è una diretta conseguenza della loro sovranità, si traduce nella loro parità sul piano giuridico-formale. È però evidente che nella realtà dei fatti, gli Stati non sono affatto uguali, ma si contraddistinguono per una serie di marcate differenze d’ordine politico, militare, economico geografico: stati forti e stati deboli, stati ricchi è stati poveri ecc. LO STATO Si ha uno Stato, e quindi un soggetto di internazionale, quando un’autorità indipendente esercita il suo potere di governo in modo normale è stabile nei confronti di un insieme di individui che si trova entro un determinato spazio. Accanto a questi 3 elementi fondamentali dello Stato, si affianca la capacità di entrare in relazione con altri Stati. L’espressione Stato è correttamente usata in un duplice senso:
Al territorio dello stato si aggiunge una fascia costiera non può eccedere le 12 miglia marine dalla linea di bassa marea, denominata mare territoriale , sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità. Entro un ulteriore fascia di acque e di fondi marini che non può eccedere le 200 miglia marine dalla linea di bassa marea, denominata zona economica esclusiva , lo stato costiero può esercitare diritto in materia di sfruttamento delle risorse naturali nella stessa contenuti,, mentre gli Stati terzi mantengo il diritto alla libera navigazione. I confini marittimi di uno Stato sono di solito definiti da trattati con gli stessi adiacenti o fronteggianti. Il territorio dello Stato si estende che allo spazio atmosferico che lo sovrasta e che sovrasta il mare territoriale, otre che al sottosuolo del territorio e del mare territoriale. B. L’elemento sociale L’elemento sociale dello Stato è dato dagli individui che abitano stabilmente il suo territorio. Tale elemento viene a volte indicato con il termine “popolazione” dello Stato. Va tenuto conto che il potere di governo dello Stato si esercita nei confronti di tutti gli individui che si trovano entro i limiti del suo territorio, siano essi lí in modo stabile oppure occasionale. Il popolo o la nazione non sono di per se uno stato e non sono quindi dotati di una soggettività internazionale. È un dato di fatto che vi siano stati che comprendono più popoli o nazioni è che al contrario vi siano popoli o nazioni che per vari motivi storici e politici non hanno potuto costituirsi in Stato. Ciò non toglie che si sia affermato il principio di autodeterminazione dei popoli che obbliga gli Stati a consentire che i popoli sottoposti a dominio coloniale o straniero determinano liberamente è loro condizione politica. C. L’elemento politico L’elemento politico dello Stato è dato dal Governo, il quale comprende tutti coloro che esercitano un potere di natura pubblica in nome dello stato. L’esercizio di poteri pubblici deve svolgersi in modo normale e stabile. Non sono considerati stati quei territori dove non si sia affermato nessun potere pubblico in modo normale è stabile. (es. Antartide) Non è uno stato il cosiddetto stato apparente cioè un ente governato da autorità solo formalmente indipendenti, ma di fatto dominate sul piano politico è militare dalle autorità di un altro Stato che esercitano sulle prime un decisivo potere di controllo. Neppure possono considerarsi Stati quegli enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza condannate dagli organo delle Nazioni Unite. Per quanto l’esistenza di uno stato dipenda da dati di fatto, l’atteggiamento di condanna assunto|da un’organizzazione internazionale ampiamente rappresentativa della comunità internazionale, incide negativamente sulle condizioni di normalità è stabilità che devono caratterizzare l’esercizio del potere pubblico su di un determinato territorio.
Se si verificano i dati di fatto che contraddistinguono l’esistenza di un nuovo stato, quest’ultimo è titolare di diritto ed obblighi sul piano dell’ordinamento internazionale, indipendentemente dal numero di riconoscimenti che esso abbia ottenuto. In considerazione della natura politica del riconoscimento, può accadere che un riconoscimento sia prematuro, cioè intervenga prima che le autorità del nuovo stato abbiano affermato il loro potere in modo normale e stabile, oppure che esso sia tardivo. Ai fini di stabilire l’efficacia in Italia di un atto pubblico formato all’estero, è “ Irrilevante che lo stato mantenga o meno normali rapporti diplomatici con quello cui appartiene la norma di diritto internazionale privato da applicare o che quest’ultimo non sia stato riconosciuto dal primo”. IL NOME DELLO STATO Lo stato è di solito conosciuto con il nome geografico (Italia, Russi) o con un nome geografico politico (repubblica italiana, Federazione Russa). Il nome è scelto dallo stato stesso che può anche decidere di cambiarlo. A volte la decisione di cambiare nome vuole segnare una rottura rispetto all’epoca della denominazione coloniale. Un caso più unico che raro è quello di uno Stato sorto dalla disgregazione della Iugoslavia, che ha scelto di chiamarsi Repubblica di Macedonia. La Grecia si è tuttavia opposta all’uso di un nome geografico identico al nome appartenente da tempo a una regione greca. In attesa che la questione del nome venisse risolta, la macedonia entrò a far parte delle Nazioni Unite con un nome provvisorio cioè ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia. Si tratta si uno strano caso di nome che non dice come uno stato si chiami ora ma come esso si chiamava prima di divenire indipendente. La Corte ha soltanto eccettuato che la Grecia, obbiettando all’ammissione dell’ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia alla NATO, venga violato l’obbligo discendente dall’obbligo di non opporsi a domande di ammissione a organizzazioni internazionali dell’altra parte con il nome provvisorio di ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia. I CAMBIAMENTI DELLO STATO Lo Stavo è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte possono incidere sulla sua stessa identità portando alla formazione di Stati nuovi o all’estinzione di Stati preesistenti. Tali cambiamenti comprendono: A. I cambiamenti della popolazione. La popolazione è un elemento per sua natura continuamente mutevole. Al di là del caso estremo della totale scomparsa di una popolazione, nessuna rilevanza hanno i cambiamenti degli individui che abitano stabilmente lo Stato e del loro numero. B. I cambiamenti del governo. Il cambiamento delle autorità che esercitano il potere di governo, come pure il cambiamento della forma di governo, non comportano un cambiamento dello stato come soggetto di diritto internazionale.
Dalla praticava internazionale risulta che gli stati sopravvivano ai loro governi, con la conseguenza che gli impegni assunti in nome di uno stato rimangono tali, nonostante il mutamento dei governanti che li hanno materialmente assunti. Va però osservato che, dopo un cambiamento rivoluzionario di governo all’interno di uno stato, alcuni trattati conclusi del governo precedente, come quelli di natura politico-militare, potrebbero estinguersi per mutamento fondamentale delle circostanze. C. I cambiamenti del territorio. I mutamenti territoriali producono effetti diversi sull’applicabilità dei trattati in base alla loro natura: Il trasferimento di parete del territorio da uno stato a un altro non provoca né la nascita, né l’estinzione di una nova entità statuale, bensì la sola applicazione del principio di mobilità delle frontiere , secondo il quale nel porzione di territorio trasferito non produrranno più effetti i trattato stipulati dallo stato predecessore, bensì quelli dallo Stato successore. L’ unificazione , o fusione , comporta l’estinzione degli stati interessati e la nascita di un nuovo stato, spesso di tipo federale , per il quale restano in vigore i soli trattati localizzabili conclusi dagli stati preesistenti. La dissoluzione , o smembramenti , di uno stato comporta l’estinzione automatica di quest’ultimo e la formazione, sul suo ex territorio, di due o più stati sovrani e indipendenti ai quali vanno applicati i trattati localizzabili dallo stato preesistente ed, eventualmente, i trattati stipulati dagli stati che acquistano parti dello stato smembrato. L’ incorporazione di uno stato in un altro, o annessione , ha come conseguenza l’estinzione dello Stato incorporato, che cessa di essere soggetto autonomo e passa sotto la sovranità territoriale dello stato terzo incorporante. Tale fattispecie si distingue dalla fusione poiché non ha conseguenze sulla personalità internazionale dello stato incorporate (che continua ad esistere), ma solo su quella dello stato incorporato ( che si estingue) e comporta l’applicabilità di tutti i trattati conclusi dal primo e dei soli trattati localizzabili stipulati dal secondo. La separazione , anche definita secessione o distacco, si verifica quando parte del territorio di uno stato ottiene l’indipendenza e produce dunque la costituzione di un nuovo stato senza provocare l’estinzione di quello preesistente. Per quest’ultima caratteristica, la separazione si distingue dallo smembramento che invece porta alla scomparsa dello stato preesistente, ma ha le stesse conseguenze sull’applicabilità dei trattati. I MOVIMENTI INSURREZIONALI Il procedimento formativo di uno Stato nuovo su può realizzare o pacificamente o attraverso un conflitto di durata più o meno lunga che vede un movimento insurrezionale lottare contro le autorità di uno stato al fine di realizzare la secessione di un determinato territorio da quest’ultimo- Per quanto non se ne possa predeterminare la durata, un movimento insurrezionale è un fenomeno per la sua durata transitorio: o il movimento riesce a realizzare il suo obbiettivo e cessa di essere tale, spesso trasformandosi nel governo di un nuovo
Uno stato membro delle nazioni unite non è tenuità a sottoporre le controversie che lo coinvolgi ala corte internazionale di Giustizia, che pure è uno degli organi principali delle Nazioni Unite stesse. Occorre a questo fine che lo Stato abbia accettato la giurisdizione della corte. L’accettazione può avvenire in vari modi: In forma esplicita, tramite una disposizione di un trattato in vigore tra gli stati in lite o tramite la dichiarazione unilaterale; In forma implicita, qualora uno Stato partecipi a un giudizio promosso da un altro stato. Resta però il fatto che, in mancanza dal suo consenso, uno stato sovrano non può essere sottoposto alla giurisdizione di alcun organo giudiziario internazionale, fosse pure la Corte Internazionale di Giustizia. Vari sono i casi in cui la corte internazionale di giustizia non ha potuto decidere sul merito di una controversia che le fa stata sottoposta da uno stato, avendo essa accertato che l’altro stato non aveva accettato la giurisdizione della corte. I richiami operati dalla corte, per quanto essa non abbia nel caso specifico giurisdizione e quindi non possa pronunciare la sentenza sul merito, gli stati in lite rimangono tenuti all’osservanza dei loro obblighi internazionali e incorrono nella responsabilità per le relative violazioni. LA FUNZIONE ESECUTIVA L’esecuzione delle stesse decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, nei casi in cui essa ha potuto giudicare nel merito avendo la giurisdizione, è garantita da misure che il Consiglio di sicurezza può decidere o raccomandare. Art 94: 1. ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della corte internazionale di giustizia in ogni controversia di esso sia parte.
Sul piano teorico, l’idea di un diritto naturale nasce dalla filosofia dell’antica Grecia, e viene evocata da Cicerone. I teologi cristiani iniziarono un’ampia riflessione sul concetto di guerra giusta (bellum iustum). Sant’Agostino, respingendo l’idea di un pacifismo assoluto, introdusse nella concezione cristiana la guerra giusta, che comprende le guerre che rivendicano torti, e le guerre che sono comandate da Dio. Diversi secoli dopo, San Tommaso d’Aquino, determinò tre condizioni perché si potesse avere una guerra giusta:
Il Concerto europeo Dopo il Congresso di Vienna del 1815, le potenze europee vincitrici (Austria, Prussia, Russia e Gran Bretagna) instaurarono la pratica di riunirsi periodicamente per discutere delle più importanti questioni internazionali ed elaborare stipulazioni al riguardo. Questo insieme di riunioni periodiche, che non si basavano su alcuna struttura istituzionale, fu chiamato Concerto europeo. LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DI GUERRA Un importante aspetto dell’evoluzione del diritto internazionale nella seconda metà del secolo XIX secolo fu l’elaborazione di un insieme di norme di carattere umanitario che potessero migliorare l’atroce sorte a cui andavano incontro i combattenti e le popolazioni coinvolti in un conflitto armato. Un primo limite dell’intervento armato Oltre che alla guerra, era ampiamente ammesso nella pratica internazionale del XIX secolo il ricorso a misure militari di c.d. “QUASI GUERRA”, consistenti in un intervento armato sul territorio di un altro Stato. Questi erano interventi svolti da alcuni Stati a titolo di reazione contro illeciti subiti, ed erano ricondotti a categorie generali quali l’autotutela, la rappresaglia, l’intervento di protezione di cittadini all’estero o la necessità. Nella seconda conferenza dell’Aja del 1907 si verificò il primo tentativo di limitare il ricorso alla forza armata da parte degli Stati con la conclusione della II Convocazione sulla limitazione dell’impiego della forza armata per il recupero dei debiti contrattuali, e cioè le somme che uno Stato doveva a cittadini o società straniere. La Convenzione non escludeva il ricorso della forza contro lo Stato debitore nel caso in cui questi rifiutasse un’offerta di arbitrato, lo rendesse impossibile o non si conformasse ad una sentenza arbitrale. La soluzione delle controversie internazionali tramite arbitrato Nel corso del XIX secolo in diversi trattati fu inserita una clausola che impegnava le parti a sottoporre determinate controversie ad arbitrato internazionale. Già nella Conferenza della pace dell’Aja del 1889 fu discusso anche il tema delle controversie internazionali. Il risultato fu la conclusione della convenzione per la soluzione pacifica delle controversie internazionali, che prevede una Corte permanente di arbitrato, nel convincimento che questo avrebbe contribuito al mantenimento della pace e all’affermazione del diritto. Più che istituire una Corte permanente, la Convenzione si limita a prevedere che un Ufficio internazionale, avente sede all’Aja, tenga una lista di arbitri indicati dagli Stati parte.
Gli Stati in lite che desiderano ricorrere a un arbitrato possono scegliere dalla lista coloro che comporranno il Tribunale Arbitrale. Gli obiettivi fondamentali della comunità internazionale nel XX secolo Gli obiettivi e gli scopi ai quali deve tendere la comunità internazionale sono principalmente: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale l'autodeterminazione dei popoli la tutela dei diritti umani lo sviluppo economico la protezione dell'ambiente naturale Il fatto stesso di configurare una serie di suoi obiettivi fondamentali presuppone una comunità internazionale che abbia un certo livello di coesione e che sia diversa da una somma di Stati contrapposti tra loro.
economiche nei confronti dello stati membro che aveva fatto illegalmente ricorso alla guerra. Dei 56 stati membri, soltanto 4 dichiararono di non voler partecipare all’applicazione di sanzioni nei confronti dell’Italia. La revoca della sanzioni contro l’Italia di approvata dall’Assemblea della Società delle Nazioni. A nulla servi’ lo storico discorso pronunciato dall’imperatore di Etiopia, secondo il quale condonare un’aggressione equivalesse a rinnegare il fondamento stesso della Società delle Nazioni e tradire l’idea di una comunità in cui potessero coesistere Stati forti e Stati deboli. L’inizio della Seconda guerra Mondiale segnò il fallimento dell’obiettivo che la Società delle Nazioni intendeva conseguire. Nel periodo tra le due guerre mondiali fu concluso il trattato generale di rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale, che sanciva l’impegno solenne della parti di rinunciare alla guerra nelle relazioni reciproche e di cercare la soluzione delle loro controversie esclusivamente attraverso mezzi pacifici. LE NAZIONI UNITE Dopo la seconda guerra mondiale, l’eredità ideale della società delle nazioni passò all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Dai 51 membri originari delle nazioni unite si è oggi passati a 193 Stati membri, vale a dire tutti gli Stati, tranne Città del Vaticano, Palestina e Taiwan. Alla base delle Nazioni Unite, sta la necessità di “preservare le generazioni successive dal flagello della guerra”. A tal fine si aggiungono anche: l’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, la cooperazione per la soluzione dei problemi economici, promozione del diritti umani. Le Nazioni Unite non sono un super-Stato e non cancellano la sovranità degli Stati membri, anzi si fondano sulla sovrana uguaglianza degli Stati menbri. Mentre l’Assemblea Generale è composta di tutti gli stati membri, 5 Stati e cioè le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, hanno un peso diverso da quello di tutti gli altri. Essi sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’rogano, composto di soli 15 Stati, cui spetta la responsabilità principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionali e di prendere decisioni al riguardo. Di fatto il Consiglio di Sicurezza non prenderà alcuna decisioni che vada contro gli interessi di uno Stato membro permanente e sarà difficile che esso prenda una decisone contraria agli interessi di uno stato stretto alleato di uno Stato membro permanente. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Il costante incremento del numero delle organizzazioni internazionali e delle materie oggetto della loro competente è una manifestazione della generale tendenza degli stati a intensificare la loro cooperazione. Tra queste vi è: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Organizzazione delle Nazioni Unite del Lavoro e l’Agricoltura (FAO), Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura (UNESCO).
Se le organizzazioni internazionali costituiscono il tipico caso di cento per la promozione della cooperazione multilaterale, nulla impedisce che un’organizzazione internazionale sia composta da due soli stati. Gli Stati che creano un’organizzazione internazionale non si limitano a redigere norme per regolare la loro reciproca cooperazione. Essi concludono un trattato che ha lo specifico obiettivo di istituire un’entità a sé sta tre, caratterizzata da una propria indipendenza. Le organizzazioni internazionali, per quanto molto diverse dagli Stati, sono soggetti del diritto internazionale. In quanto soggetti a se stanti, le organizzazioni internazionali sono dotate di propri organi, ognuno dei quali esercita specifiche competenze. Ognuna è dotata di un proprio diritto interno. LE ARMI VIETATE FINO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE Nel periodo tra le due guerre mondiali va segnalato il protocollo relativo al divieto d’impiego in tempo di guerra di gas asfissianti, tossici o similari. Venne però evocato il criterio della legittimità del bombardamento di un obiettivo militare, che si può prestare se usato da menti criminali, a una sequenza l’etica diretta al bombardamento terroristico: è lecito bombardare il carro armato nemico, perché esso costituisce un obiettivo militare, è quindi lecito bombardare la fabbrica dovessi costituisce il carro armato, è è quid in lecito bombardare la fabbrica dove si costruisce il carro armato. I fatti dimostrano che questa sequenza bene si prestò, nel corso del Seconda Guerra Mondiale a essere adattata ai programmi di massacro indiscriminato delle popolazioni civili tramite bombardamenti aerei. Particolare rilievo presenta, sotto il profilo del diritto internazionale umanitario, il problema dell’uso di armi nucleari. Il problema si pose per la prima volta quando gli Stati Uniti usarono per due volte bombe nucleari contro il Giappone. La legalità dell’impiego dell’arma atomica fu subito posta in discussione. In una dichiarazione, Truman sostenne che Hiroshima costituiva una base militare e giustificò il bombardamento con tre ragioni. Probabilmente senza accorgersene, Truman pronuncia parole che rinnegano lo spirito e la tradizione storica del diritto internazionale umanitario di guerra, che si fonda sul principio della tutela dei non combattenti, di qualunque stato essi siano cittadini, e fa obbligo di tutelare le loro vite, anche a scapito dell’esigenza di realizzare un obiettivo militare. Il Giappone rivolse agli Stati Uniti una nota di protesta per il bombardamento atomico, qualificandolo come “un novo reato contro la civiltà del genere umano” DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE Dopo la Seconda Mondiale il diritto internazionale umanitario fu per la seconda volta codificato con 4 Convenzioni adottate a Ginevra, relative:
che colpiscono in modo indiscriminato, e nell’obbligo di non usare armi che provochino sofferenze superflue ai combattenti. Da qui sembrerebbe di dover dedurre l’illiceità dell’uso dell’arma nucleare, in quanto arma che, più di qualsiasi altra, colpisce in modo indiscriminato la popolazione civile. Ciononostante la corte dichiarò di non poter stabilire in modo definitivi se sia lecito l’impiego di armi nucleari da parte di uno stato quando si verifichi una circostanza estrema di legittima difesa nella quale la sua stessa sopravvivenza sia messa in causa. La corte ipotizza che l’uso dell’arma nucleare sarebbe consentito, nella sola circostanza estrema di legittima difesa in cui la stessa sopravvivenza di uno stato sia in questione. Da questo si potrebbero dedurre due conseguenze:
Vi sono trattati che oltre a vietarne l’uso, si occupano di limitare la produzione e la detenzione di specifiche armi particolarmente letali, distruttive o ad effetti indiscriminati come le armi chimiche, le bombe a grappolo. Particolare importanza hanno gli strumenti che si occupano di limitare la costruzione, la detenzione o la sperimentazione di armi nucleari. Ambito di applicazione universale ha invece il Trattato sulla non-profilazione delle armi nucleari. Il trattato si fonda sulla distinzione tra Stati non dotati di armi nucleari e stati dotati di armi nucleari, questi ultimi intesi come gli stati “che hanno fabbricato ed esploso so un’arma nucleare o altro dispositivo nucleare esplosivo”. Mentre gli stati dotati di armi nucleari si impegnano a non trasferire armi nucleari, gli stati non dotati di armi nucleari si impegnano a non ricevere armi nucleari o il controllo di tali armi. Gli stati non dotati di armi nucleari si impegnano anche a concludere accordi con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica per la verifica sull’adempimento degli obblighi assunti. Il trattato prevede obblighi di disarmo che gravano anche sulle parti dotate di armi nucleari, essendo previsto che ogni parte si impegni a condurre negoziati in buona fede circa misure effettive relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari entro un termine ravvicinato e al disarmi nucleare e circa un trattato sul disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigoroso ed effettivo. Nel parere consultivo sulla Legalità della minaccia o dell’uso di armi nucleari, la Corte Internazionale di Giustizia giunse alla conclusione che l’insieme dei trattati relativi al disarmo nucleare non esprimesse un divieto assoluto e generale dell’uso dell’arma atomica, ma soltanto un presagio di un simile divieto. Si colloca invece nel contesto della lotta contro il terrorismo l risoluzione 1540 con la quale il Consiglio di Sicurezza ha qualificato la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e il loro traffico illecito come una minaccia alla pace, e ha deciso che tutti gli stati devono introdurre nei rispettivi ordinamenti misure per controllare e impedire l’acquisizione di tali armi da parte di attori non-statali. L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI La Carta delle nazioni unite enuncia il principio degli uguali diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, fondamento delle condizione di stabilità e benessere che sono necessaire per lo stabilimento di relazioni pacifiche e amichevole tra le nazioni. L’assoggettamento dei popoli a un dominio straniero è contrario a fondamentali diritti umani e alla Carta delle Nazioni Unite, che i popoli hanno il diritto di determinare liberamente la loro condizione politica, che situazione di inadeguatezza politica, economica, sociale o educativa non devono servire come pretesto per
L’art. 55 della Carta ribadisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, è uno strumento necessario per il conseguimento di rapporti pacifici e amichevoli tra le nazioni. Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani soni idealmente derivati numerosi trattai aventi una sfera di applicazione mondiale. Alcuni di essi riguardano un’ampia categoria di diritti umani, come il patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali, detti anche patti delle Nazioni Unite sui diritti umani. GLI STRUMENTI PROCEDURALI PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI La tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale ha luogo sia mediante strumenti giuridicamente non vincolanti sia mediante convenzioni internazionali che, una volta in vigore, vincolano gli stati che le abbiano ratificate o vi abbiano aderito. Per quanto riguarda gli strumenti giuridicamente non vincolanti, occorre ricordare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e numerose risoluzioni approvate successivamente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Molte clausole della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono però diventate giuridicamente vincolanti poiché, nel tempo, si sono trasformate in diritto internazionale consuetudinario. Inoltre la Dichiarazione ha costituito la base per la codificazione, mediante trattato, dei diritti dell’uomo a livello universale o regionale. Tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti occorre menzionare anche quelli elaborati nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europea, che ha una concezione più ampia dei diritti umani, in quanto coinvolge non solo i rapporti tra l’individuo e le istituzioni, ma anche i rapporti tra istituzioni. Venendo agli strumenti giuridicamente vincolanti, è opportuno innanzitutto menzionare le convenzioni internazionali a livello universale, come: la Convenzioni sul genocidio; la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione sui rifugiati; i due Patti delle Nazioni Unite e la Convenzione contro la tortura. Alcune di queste convenzioni prevedono meccanismi di controllo e garanzia. All’attuazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, per esempio, è preposta la Corte europea per i diritti umani, che decide con sentenza e che è aperta ai ricorsi individuali. La Corte europea sui diritti umani costituisce però più un’eccezione che la regola. Il Patto sui diritti civili e politici ha come meccanismo di controllo azionabile da individui solo il Comitato dei diritti umani, la cui procedura si conclude con una “constatazione”, che ha una mera efficacia di raccomandazione rivolta allo stato. Tuttavia, il Comitato è previsto da un protocollo facoltativo, che vincola esclusivamente gli stati che lo hanno ratificato. L’Italia ne è parte, così come è parte di tutte le convenzioni sopra menzionate.
Particolarmente significativo al riguardo è inoltre caso Artico. La Convenzione europea dei diritti umani prevede che ogni accusato abbia il diritto di essere assistito gratuitamente da un avvocato se non ha i mezzi per remunerare un difensore. Il diritto al gratuito patrocinio è anche previsto da norme del diritto interno italiano, compresa una disposizione della Costituzione secondo la quale “sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Ciononostante, l’imputato Artico, dopo esser stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, fu definitivamente condannato dalla corte di cassazione italiana, senza aver potuto avvalersi di alcuna difesa tecnica effettiva. L’avvocato designato per il gratuito patrocinio aveva espresso per iscritto ad Artico “la sua volontà di essere lasciato in pace” e i magistrati italiani non avevano dato corso alle reiterate richieste di Artico di designare un altro difensore. La Corte Europea dei diritti umani accertò che l’Italia aveva volato la convenzione e la condannò a versare al ricorrente un indennizzo per giudizio morale. Gli organi giudiziari italiani erano infatti convinti che la difesa dei non abbienti si esaurisse in un formalismo, ossia nella mera designazione di un difensore e non richiedesse di essere svolta in modo effettivo. I CRIMINI INTERNAZIONALI DELL’INDIVIDUO Il diritto internazionale sul tema della responsabilità penale internazionale dell’individuo, anziché prevedere diritti a vantaggio dell’individuo, stabiliscono obblighi di cui egli gravato sul piano personale. Ne consegue che coloro che sono imputati di condotte di particolare gravità, possono essere assoggettati a un processo di fronte a un organo giudiziario internazionale e se riconosciuti colpevoli, sottoposti ad una sanzione. È stabilito un doppio livello di repressione degli illeciti, poiché all’eventuale responsabilità penale secondo un diritto interno, si aggiunge la responsabilità derivante dal diritto internazionale. Nel caso dei crimini internazionali dell’individuo, la responsabilità personale di colui che li ha compiuti si affianca alla responsabilità dello stato per conto del quale egli abbia agito. Una stessa condotta può pertanto determinare sia un crimine internazionale dell’individuo, sia un illecito internazionale di uno stato nei confronti di un altro. Anche le norme sui crimini internazionali dell’individuo, come le norme sui diritti umani, si sono venute ad affermare nell’ordinamento internazionale in modo graduale. Un interesse intercedente alla nozione di crimine internazionale dell’individuo è l’art. 227 del trattato di pace con la Germania in base al quale le potenze alleate s’impegnano a processare di fronte a un tribunale internazionale appositamente