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Diritto Ambientale: Fonti, Principi e Strumenti di Tutela, Appunti di Diritto

Appunti del corso diritto dell'ambiente

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 29/03/2021

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Diritto dell’ambiente !
Prof. Luciano Salomoni!
Orario:!
Materiale: G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino. Ultima edizione!
Esame: !
Lezione 1
Materia che si occupa dei poteri pubblici e del ruolo dei poteri pubblici. Materia vicina ai problemi
dei pubblici poteri, tenendo conto però degli aspetti economici e sociali. È una materia che tiene
conto dell’attualità dei problemi legati allo sviluppo: problemi legati all’inquinamento e impatto
ambientale. !
Il tema dell’interesse ambientale come un interesse ambientale sotto il profilo giuridico: lì
interesse sociale anché l’ambiente si preservi, l’attenzione, il piacere rispetto all’ambiente come
fenomeno naturalistico si può considerare come elemento esistente da sempre. Ma ciò su cui
dobbiamo interrogarci è il momento in cui l’interesse ambientale emerge nell’ambito del diritto:
non resti solo un aspetto di attenzione sociale, ma diventa un fattore disciplinato e considerato da
parte del diritto. Questo assume rilievo per il diritto nel momento in cui l’ambiente non viene
considerato un semplice bisogno o valore ma un interesse giuridicamente rilevante, un fenomeno
di rilievo per il diritto. Per il diritto se esso riconosce un interesse, allora si pone un tema di tutela:
la salute è un interesse giuridicamente rilevante a quel punto si pone un tema di tutela e
protezione della salute, quindi in questo caso di tutela dell’ambiente e protezione del bene
ambientale. Il passaggio che dobbiamo fare è: interesse ambientale —> interesse giuridicamente
rilevante —> tutela e protezione del bene ambientale. !
Inquadrando l’interesse per l’ambiente che sotto il profilo del diritto deve essere giuridicamente
rilevante, da lì percepiamo la dimensione giuridica che deve avere questo interesse. L’interesse
ambientale sorge nel momento in cui si riconosce che deve avere una tutela, una protezione.
Quindi se vi è tutela giuridica vuole dire che vi è qualcuno che può pretendere la tutela ovvero una
situazione giuridica soggettiva. Questo è un passaggio progressivo nell’ambiente: se io ho un
interesse rilevante in salute, ho la tutela del diritto alla salute, riconosco che vi siano situazioni
giuridiche soggettive di singoli che possano far valere il diritto su tutti. Io come singolo ho un
diritto alla tutela della salute perché è riconosciuta rilevanza a quell’interesse. Il passaggio fatto
rispetto l’interesse ambientale come interesse giuridicamente rilevante è molto articolato,
complesso e progressivo che ha richiesto anni e decenni di evoluzione: le emergenze ambientali
hanno fatto render conto della necessità di proteggere questo interesse, di trovarne una
soggettività nella collettività locale. Accanto al fatto che siano le emergenze ambientali ad averlo
fatto emergere teniamo conto che l’interesse ambientale è debitore di quella fase di
accrescimento dei diritti negli stati democratici, cioè gli ordinamenti democratici hanno fasi in cui
hanno incrementato i diritti che tutelavano. Si tratta di conquiste dello stato democratico il fatto
che lo stato si preoccupi di tutelare la salute, nuovi diritti del cittadini e l’ambiente. In questo
quadro si inscrive l’emergere dell’interesse ambientale come interesse giuridicamente rilevanti. !
Un punto di svolta per l’emersione a livello globale dell’interesse ambientale è il momento in cui si
prende coscienza del fatto che l’attività umana debba operare irrimediabilmente le risorse
ambientali. Il momento in cui questo dato diventa un dato chiaro nel dibattito giuridico e per gli
esperti viene datato comunemente con il rapporto (di studio) Meadows “I limiti della crescita”
dell’MIT del 1972 voluto per studiare le ricadute del progresso: la prima volta in cui in modo
sistematico e scientifico si qualifica e prende coscienza del fatto che l’attività umana possa essere
fattore negativo per le risorse ambientali, ma è anche il rapporto che segna il passaggio e l’idea
che occorra ogni tanto astenersi da interventi legati al progresso. È il rapporto che evidenzia la
necessità di limitare la crescita. È un momento di passaggio che va collocato dal punto di vista
sociologico e storico che segna il progressivo evolversi dell’idea dell’interesse all’ambiente. !
Quindi emerge l’interesse ambientale con un momento storico collegato al rapporto MIT 1972. !
Sul piano sociologico gli anni ’70 e ’80 sono gli anni delle irrompere dell’interesse ambientale nel
dibattito politico, l’attenzione all’ambiente anche in voluta controtendenza rispetto a fenomeni di
inquinamento massivo, all’idea salvifica del progresso, all’idea del progresso che non tiene conto
delle esternalità ambientali. Quindi vi è un crescere di questo interesse a livello sociale
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Diritto dell’ambiente Prof. Luciano Salomoni email: [email protected] Orario: Materiale: G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino. Ultima edizione Esame: Lezione 1 Materia che si occupa dei poteri pubblici e del ruolo dei poteri pubblici. Materia vicina ai problemi dei pubblici poteri, tenendo conto però degli aspetti economici e sociali. È una materia che tiene conto dell’attualità dei problemi legati allo sviluppo: problemi legati all’inquinamento e impatto ambientale. Il tema dell’ interesse ambientale come un interesse ambientale sotto il profilo giuridico: lì interesse sociale affinché l’ambiente si preservi, l’attenzione, il piacere rispetto all’ambiente come fenomeno naturalistico si può considerare come elemento esistente da sempre. Ma ciò su cui dobbiamo interrogarci è il momento in cui l’interesse ambientale emerge nell’ambito del diritto: non resti solo un aspetto di attenzione sociale, ma diventa un fattore disciplinato e considerato da parte del diritto. Questo assume rilievo per il diritto nel momento in cui l’ambiente non viene considerato un semplice bisogno o valore ma un interesse giuridicamente rilevante, un fenomeno di rilievo per il diritto. Per il diritto se esso riconosce un interesse, allora si pone un tema di tutela: la salute è un interesse giuridicamente rilevante a quel punto si pone un tema di tutela e protezione della salute, quindi in questo caso di tutela dell’ambiente e protezione del bene ambientale. Il passaggio che dobbiamo fare è: interesse ambientale —> interesse giuridicamente rilevante —> tutela e protezione del bene ambientale. Inquadrando l’interesse per l’ambiente che sotto il profilo del diritto deve essere giuridicamente rilevante, da lì percepiamo la dimensione giuridica che deve avere questo interesse. L’interesse ambientale sorge nel momento in cui si riconosce che deve avere una tutela, una protezione. Quindi se vi è tutela giuridica vuole dire che vi è qualcuno che può pretendere la tutela ovvero una situazione giuridica soggettiva. Questo è un passaggio progressivo nell’ambiente: se io ho un interesse rilevante in salute, ho la tutela del diritto alla salute, riconosco che vi siano situazioni giuridiche soggettive di singoli che possano far valere il diritto su tutti. Io come singolo ho un diritto alla tutela della salute perché è riconosciuta rilevanza a quell’interesse. Il passaggio fatto rispetto l’interesse ambientale come interesse giuridicamente rilevante è molto articolato, complesso e progressivo che ha richiesto anni e decenni di evoluzione: le emergenze ambientali hanno fatto render conto della necessità di proteggere questo interesse, di trovarne una soggettività nella collettività locale. Accanto al fatto che siano le emergenze ambientali ad averlo fatto emergere teniamo conto che l’interesse ambientale è debitore di quella fase di accrescimento dei diritti negli stati democratici, cioè gli ordinamenti democratici hanno fasi in cui hanno incrementato i diritti che tutelavano. Si tratta di conquiste dello stato democratico il fatto che lo stato si preoccupi di tutelare la salute, nuovi diritti del cittadini e l’ambiente. In questo quadro si inscrive l’emergere dell’interesse ambientale come interesse giuridicamente rilevanti. Un punto di svolta per l’emersione a livello globale dell’interesse ambientale è il momento in cui si prende coscienza del fatto che l’attività umana debba operare irrimediabilmente le risorse ambientali. Il momento in cui questo dato diventa un dato chiaro nel dibattito giuridico e per gli esperti viene datato comunemente con il rapporto (di studio) Meadows “I limiti della crescita” dell’MIT del 1972 voluto per studiare le ricadute del progresso: la prima volta in cui in modo sistematico e scientifico si qualifica e prende coscienza del fatto che l’attività umana possa essere fattore negativo per le risorse ambientali, ma è anche il rapporto che segna il passaggio e l’idea che occorra ogni tanto astenersi da interventi legati al progresso. È il rapporto che evidenzia la necessità di limitare la crescita. È un momento di passaggio che va collocato dal punto di vista sociologico e storico che segna il progressivo evolversi dell’idea dell’interesse all’ambiente. Quindi emerge l’interesse ambientale con un momento storico collegato al rapporto MIT 1972. Sul piano sociologico gli anni ’70 e ’80 sono gli anni delle irrompere dell’interesse ambientale nel dibattito politico, l’attenzione all’ambiente anche in voluta controtendenza rispetto a fenomeni di inquinamento massivo, all’idea salvifica del progresso, all’idea del progresso che non tiene conto delle esternalità ambientali. Quindi vi è un crescere di questo interesse a livello sociale

accompagnato anche a un crescere nel dibattito politico quindi con la nascita di partiti che si rifanno all’esigenza di tutela dell’ambiente. Specificità dell’interesse ambientale L’interesse ambientale viene inteso come interesse giuridico come meritevole di protezione dal punto di vista giuridico. A differenza degli altri interessi (come la salute) che irrompono nei sistemi democratici ha una serie di sue specificità particolari. Considerare l’interesse giuridico ambiente significa:

  • affrontare un punto di intersecazione di interessi e competenze trasversali —> la realizzazione di un’opera pubblica (es. linea stradale o ferroviaria) persegue per definizione interessi pubblici. Una nuova linea che collega territori per favorire traffici e lo spostamento delle persone, ma quella stessa opera chiama in causa interessi tipicamente ambientali, di protezione dell’ambiente. Ci dobbiamo domandare se oltre perseguire l’interesse pubblico (velocità, facilità di spostamento) preservi l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente. L’emergere di un interesse ambientale significa l’emerge di un interesse che per definizione si intreccia con altri interessi altrettanto meritevoli di protezione. Si pone quindi un tema di bilanciamento di interessi pubblici tutti meritevoli di protezione, da bilanciare in funzione di quale interesse deve prevalere volta per volta in funzione del tipo di opera pubblica, della situazione concreta in cui viene realizzata, dell’entità di esternalità ambientale che determina. Intersecazione di interesse vuol dire anche competenze trasversali: l’intesse ambientale impone ad apparati amministrativi che si occupano di realizzare un’opera pubblica di avere competenze non solo tecniche di realizzazione dell’opera, ma anche competenze in più.
  • Riguarda attività dove gli effetti vanno ben oltre dell’attività stessa —> caso inquinamento: azienda che inquina e scarica, le esternalità e gli effetti di quell’attività inquinante si percepiranno altrove (ad esempio a valle se scarico in acqua). SI percepiranno perchè magari a quella attività inquinante se ne affiancano altre (altre aziende). Quindi, questa particolarità dal punto di vista materiale come impatta sul diritto? Vi è una ricaduta particolare cioè il soggetto che esercita l’attività inquinante non ha la forza e l’interesse a porre rimedio a tale attività. La disciplina nel campo dell’ambiente dovrà tenere conto che le esternalità si coglieranno a distanza rispetto alle attività svolte e quindi l’apparato di presidi e tutele dovrà essere particolarmente forte perché dovrà andare al di là di quello che è un fenomeno fisiologico. Sindrome di Nimby (acronimo da not in my BackYard = non nel mio cortile) è un fenomeno studiato sul piano sociologico per cui la collettività locale tende a preferire che sia collocato altrove ciò di cui conosce l’utilità ma determina esternalità negative: es. discarica rifiuti, tutti riconoscono l’attività ma nessuno la vuole nel proprio cortile. Ciò tradotto nei termini di sindrome di Nimby è quel fenomeno sociologico per cui la popolazione tende ad avversare la realizzazione di un’opera pubblica che ha esternalità ambientali pur riconoscendo l’utilità di quell’opera pubblica. Di questo il diritto dovrà tenere conto da vari punti di vista in fase di progettazione e ideazione della stessa opera pubblica: il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle persone coinvolte da quell’opera pubblica, tende a limitare e ridurre l’impatto della sindrome di Nimby. Si tende ad accettare di più l’opera se si viene coinvolti nel processo decisionale e si viene informati, si capiscono le effettive esternalità negative (al di là dei pregiudizi di base) se davvero l’opera inquina se ne comprende l’utilità, si tende ad accettare maggiormente, si viene coinvolti nel processo decisionale che sarà concertato. Quindi gli strumenti del diritto amministrativo si piegano, tengono conto dei fenomeni sociologici al fine di individuare istituti ad hoc per consentire il contemperamento di questi diversi interessi. La sindrome di Nimby tende anche a favorire istituti che premiano le collettività locali, che accettano sul loro territorio opere che possono avere esternalità ambientali quindi tutte quella che è la disciplina delle mitigazioni ambientali favorite laddove passi un’opera pubblica: investimenti in opere pubbliche (scuole, aree verdi) laddove un’opera pubblica determinerà passività ambientali o solo delle criticità.
  • Problema della soggettiva ovvero la situazione giuridica soggettiva: nel caso di interesse del bene giuridico ambiente, il portatore dell’interesse da tutelare non è facilmente individuabile perché l’ambiente è un bene di tutti e quindi di ognuno di noi che può farlo valere. Questo crea in termini di diritto un problema di soggettività. Il diritto deve ragionare in termini di soggettività, di appartenenza di una situazione giuridica e di pregiudizio di danno potenziale a quella situazione giuridica che deve essere incardinata sul singolo, il diritto dell’ambiente mette in tensione questi concetti perché non è immediatamente individuabile un portatore singolo di interessi in questo senso.
  • Difficoltà di ricostruire un nesso di causalità ricostruire il nesso di causalità tra la condotta della gente e il danno che può procurare perché rispetto all’esternalità ambientale vi possono essere

quella di creare degli apparati amministrativi specializzati che è giunta fino all’istituzione degli anni 90 delle agenzie regionali di protezione dell’ambiente

  • Il diritto ambiente è un diritto fortemente giurisprudenziale cioè un diritto che deve molto l’evoluzione alla Giurisprudenza, alle sentenze, all’attività dei giudici. Cosa dell’interesse ambientale entra nell’ordinamento giuridico grazie all’attività dei giudici? Entra l’evoluzione dell’idea dell’interesse all’ambiente come situazione soggettiva: situazione dei soggetti e che necessita di tutela, una situazione giuridica quando è riconosciuta vuol dire che è tutelata. Tutelare il bene ambiente significa tutelare le situazioni giuridiche dei singoli che hanno diritto alla fruizione del bene giuridico ambiente. La giurisprudenza deve sempre poggiare su dati di diritto positivo.
  • Il diritto all’ambiente non è un diritto immediatamente positivizzato cioè fisicamente presente nelle nostre leggi e quindi l’opera creativa nelle nostre leggi è quella di radicarlo in norme e principi esistenti. Il percorso della giurisprudenza per far sorgere il diritto all’ambiente come un diritto dei cittadini e soggettivo poggia su altri diritti esistenti: considerato come una diversa qualificazione del diritto di proprietà e del diritto alla salute, considerati come diritti all’ambiente. È vicino alla proprietà anche se non è direttamente mio ma riguarda la fisicità dei beni e quindi la preservazione dei rapporti con la cosa. L’ambiente è qualcosa di più evanescente (purezze acqua, pregio anche estetico) allora vi si vede una radice comune con il diritto alla salute: diritto di poter fruire di un’ambiente compatibile con situazioni salutari L’entrata nel nostro ordinamento dell’ambiente come interesse ha un punto centrale nel momento di istituzione del Ministero dell’ambiente, significa individuare un apparato amministrativo specifico con competenze in materia ambientale ma competenze trasversali. La scelta non è atomista ma si tratta di una scelta di trasversalità, gli uffici che si occupano di ambiente vengono coinvolti negli altri procedimenti relativi alle pubbliche amministrazioni. L’interesse ambientale:
  • Diritto alla salubrità dell’ambiente (pronuncia Corte di Cassazione Sezioni Unite 5172/1979)
  • Restrizioni alla libera circolazione delle merci provenienti da altri stati per esigenze salute pubblica (GUCE 20.2.1979 C-120/78, Cassis de Dijon) —> protezione ambiente = protezione salute
  • Diritto dell’ambiente come diritto della persona e interesse della collettività (pronuncia Corte Costituzionale 210/1987) —> protezione ambiente è di interesse generale ma si accompagna a un diritto della persona, viene quindi soggettivato nel singolo
  • Ambiente diventa un valore costituzionale: non c’è solo la questione del diritto soggettivo ma anche del bene giuridico ambiente che assurge al rango costituzionale, diventa un valore anche fisicamente presente in Costituzione. La tutela dell’ambiente diventa nella riforma costituzionale del 2001 materia su cui il legislatore è chiamato a legiferare
  • Riconoscimento dell’ambiente come valore costituzionale consente il passaggio dalla tutela conservativa alla valorizzazione dei beni ambientali: le pietre miliari iniziali nell’ingresso nel nostro ordinamento avevano un carattere protezionistico dell’ambiente. Nel momento in cui l’ambiente diventa un valore in Costituzione la Carta costituzionale si preoccupa di valorizzare i beni riconosciuti in Costituzione. L’intervento positivo attivo dei poteri pubblici si avverte anche nell’esigenza di valorizzare i beni che sono riconosciuti in Costituzione e quindi vengono disciplinati
  • L’interesse ambientale porta il diritto dell’ambiente ad avere una sua articolazione complessa: si parte da idea di ambiente come cosa bella da vivere e fruire, come pregio al suo ingresso nelle situazioni giuridiche (quindi positivizzazione) e quindi l’interesse ambientale acquisisce sempre più rilievo tanto da doverlo definire da interesse a materia perché dentro c’è tutto: insieme di competenze ad hoc particolari riservate in tema di ambiente, poteri pubblici da esercitare, situazioni giuridiche, programmazione e pianificazione per tutelare l’ambiente. Tutti poteri pubblici assegnati per seguire la linea del tutelare e favorire la tutela dell’ambiente Interesse ambientale e altri interessi riconosciuti dal legislatori che hanno rilievo nell’ambito dei rapporti sociali:
  • Rapporto conflittuale —> interesse ambientale e interesse economico possono essere potenzialmente in conflitto perché sono interessi comunque posti su piani diversi: quando ci sono più interessi pubblici tra loro conflittuali, il compito principale dei poteri pubblici ovvero scremare e individuare gli interessi pubblici da perseguire impone di trovare una composizione
  • La composizione: comporre i diversi interessi in gioco. Una modalità per giungere alla composizione è quella di fare questa composizione adottando come criterio quello legato allo

sviluppo sostenibile. Valutare lo sviluppo in funzione della possibilità che rimane alle generazioni future di fruire delle risorse: nel momento in cui lo sviluppo consuma risorse (es. energie fossili) il limite è legato alla possibilità di garantire anche le generazioni future.

  • L’idea di chi produce inquina quindi è in contrasto con l’ambiente è un’idea semplicistica che non tiene conto di come oggi la parte produttiva di sviluppo possa coniugarsi con la tutela dell’ambiente. Ad esempio caso della produzione di energia da fonti rinnovabili che vuole garantire fonti di energia anche alle generazioni future e diventa attività produttiva/economica attraverso strumenti in grado di garantire questa attività economica: mercato delle energie rinnovabili. Ma anche il grande tema dei rifiuti cioè quella che è una esternalità negativa ovvero la produzione dei rifiuti (nel quotidiano e da parte delle industrie) che può diventare fonte di reddito nella raccolta e nell’individuare forme per rinnovare e riciclare il rifiuto quindi per produrre materie secondarie dai rifiuti. Queste attività ci danno il metro di come il rapporto originariamente conflittuale tra ambiente e attività di produzione possa invece superare il conflitto per giungere a una fase che arrivi a una complessità e a sfruttare le situazioni dove vi è l’ambiente come situazioni produttive. Chi detiene l’interesse ambientale?
  • Chi è che ha un diritto all’ambiente meritevole di tutela? Il diritto all’ambiente è un diritto soggettivo al pari del diritto alla salute, del diritto alla proprietà?
  • Ambiente è un bene diffuso quindi l’interesse a preservarlo nasce anzitutto nella collettività locale: gruppi spontanei (forme non istituzionalizzate) che possono anche assumere una forma giuridica ma che sono esponenziale di una collettività locale di riferimento —> i gruppi si fanno portatori dell’interesse ambientale
  • Forme non istituzionalizzate vs. Forme istituzionalizzate
  • Interessi:
    • Legittimi —> interesse del singolo al legittimo interesse del potere pubblico. Vuol dire essere titolari di una situazione giuridica di interesse giuridico: ordinamento individua singolo come meritevole di protezione
    • Diffuso —> quell’interesse al corretto esercizio al potere non è allocabile su un singolo ma è di una collettività: es. interesse per l’opera pubblica se venga approvata in modo conforme alla legge tale da non pregiudicare in modo illegittimo il territorio. Questo interesse di tutti coloro che abitano in zona e quindi è diffuso in una fascia della popolazione
  • Istituzione del Ministero dell’ambiente: segna un passaggio perché :
    • L’’interesse ambientale viene collocato nello Stato
    • Alle associazioni ambientalistiche (individuate negli appositi registri) si riconosce la facoltà di agire anche giudizialmente per far valere quell’interesse diffuso nella comunità locale alla tutela e preservazione dell’ambiente (art. 13 l. 34/86) Lezione 2 Le fonti di diritto dell’ambiente
  • fonti di produzione di diritto ambientale —> disposizioni dove ci sono norme e previsioni sul diritto dell’ambiente (es. decreti leggi). Il diritto ambientale è un insieme di norme molto settoriali: produzione normativa che va a toccare aspetti molto peculiari. Da non confondere con
  • Fonti sulla produzione di norme sull’ambiente —> atti che ci dicono chi fa cosa cioè che organizzano la produzione di norme giuridiche, atti che attribuiscono a vari poteri dello stato il compito di produrre norme sull’ambiente. Hanno un carattere organizzatori che affermano chi disciplina l’ambiente. Produzione particolarmente vasta perciò all’interprete si pone il problema di muoversi per individuare le fonti: ci si trova di fronte ad atti di diversa provenienza e bisogna capire quale sia preponderante quale si imponga. Avere una pluralità di fonte pone il problema di come organizzarle, come discernerle, come metterle in una scala gerarchica:
  • La gerarchia delle fonti —> il diritto ambientale è diritto molto debitori di fonti di diritto internazionale e comunitarie, quindi abbiamo sul tavolo di fonti di diritto ambientale abbiamo norme provenienti da accordi internazionali, norme dell’unione europea e norme interne (leggi, decreti legislativi, decreti legge, fonti secondarie, regolamenti). La gerarchia delle fonti è il criterio con cui vengono messi in fila le fonti che profanino dallo stesso ordinamento. Le fonti statali proveniente dall’ordinamento nazionale vengono collocati in una scala gerarchica (si presuppone che provengano tutti dallo stesso potere).

Fonti internazionali

  • Dichiarazione ONU sull’ambiente umano 1972: diritto dell’uomo a un ambiente dignitoso e il dovere di salvaguardare l’ambiente per le generazioni future —> da questa dichiarazione parte un’attività delle Nazioni Unite in termini di programmi ambientali, di interventi attivi in favore degli Stati. Siamo nell’ambito di fonti internazionali che danno indicazione cioè invitano gli stati a comportamenti e modalità di intervento
  • Rapporto Brundtland 1987: soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità di soddisfare quelli delle generazioni future—> momento di definizione della nozione di sviluppo sostenibile che va a individuare la necessità di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere i bisogni delle generazioni future. Utilizzo delle fonti oggi parametro alla possibilità di sfruttarle anche dalle generazioni future. È un principio che impone un contemperamento: utilizzare delle risorsi può essere in alcuni casi depauperare, questo utilizzo si giustifica nel momento in cui non va a compromettere lo sviluppo delle generazioni futuri quindi bisogna comparare quanto è utile l’utilizzo della risorsa oggi rispetto al fatto che non sarà più presente per il futuro. Es. se risorsa energetica mi serve per individuare nuove forme di produzioni di alimenti, di ricerche che favoriscono nuove modalità di produzione di alimentari allora consumare una risorsa energetica si può giustificare in quanto la ragione del consumo è volta a soddisfare bisogni anche delle generazioni future. Viceversa se è previsto un consumo cospicuo e irreparabile di risorsa senza nessun vantaggio allora si giustifica meno ed è meno in linea con lo sviluppo sostenibile. C’è sempre un problema di equilibrio, secondo una logica di proporzionalità segnato da una grande indeterminatezza del principio, quindi è poco coercibile. È un principio che deve ispirare i comportamenti del settore pubblico ma difficilmente coercibile stando alla sua indeterminatezza. La proporzionalità è rimessa e non abbiamo un grado di determinatezza per poterla attuare, ciononostante è un principio di rilievo perché indica una modalità di scelta cioè indica il fatto che occorre bilanciare sviluppo e tutela ambientale nell’ottica del presente ma anche del futuro. È un principio che ha stravolto la modalità con cui intendere il potere pubblico
  • Dichiarazione su ambiente e sviluppo e il programma d’azione denominato Agenda 21 approvati dalla Conferenza Nazioni Unite di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) nel 1992 ritornano anche nelle attività recenti perché si fissa alcuni principi su cui poi si svilupperà la normativa interna successiva:
    • Principio di precauzione: orienta l’azione dei pubblici poteri e l’elaborazione delle norme in materia ambientale. Stabilisce che occorre adottare normative volte a prevenire gli eventi dannosi, ma non fondate sulla certezza ma probabilistici. La precauzione impone nel dubbio una maggiore prevenzione, non occorre la certezza dell’avveramento di un fatto per adottare un sistema precauzionale Es. per fissare limiti livelli inquinanti il legislatore deve operare senza la certezza che quel livello sia dannoso per la salute dell’uomo, il livello va posto più basso senza aspettare la certezza scientifica. Basta la probabilità per indurre a un livello precauzionale più basso. La precauzione orienta le attività del pubblico potere e al legislazione fissando limiti non attendendo la certezza scientifica ma una logica di precauzione
    • Principio chi inquina paga (il costo dell’inquinamento) stabilisce che il costo dell’inquinamento deve ricadere su colui che lo produce e non va inteso nel senso che pagando l’inquinamento (facoltà di inquinare) ma è un principio che va a ricondurre di danno a colui che inquina. Fa risalire all’onere di pagare a colui che inquina Es. traffici commerciali —> problemi imballaggi. Chi si assume l’onere di smaltire questi imballaggi? Chi è inquinante: produttore imballaggio, produttore tv nell’imballaggio o il consumatore?
  • Protocollo di Kyoto firmato e stabilito nel 1997: mutamento di prospettiva cioè è il momento in cui gli accordi internazionali si sviluppano nel senso di fissare obiettivi standard vincolanti per gli Stati quindi che determinano conseguenze. Viene introdotto:
    • Onere di riduzione emissioni gas inquinanti secondo percentuali progressive, utilizzato successivamente in altri ambiti (tecnica normativa che torna ma inaugurata a Kyoto come tendenza a vincolare stati su standard e obiettivi prestabiliti)
  • Fonte che tocca trasversalmente la disciplina ambiente: Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) che affonda le sue radici sin dal 47. Contiene una previsione di carattere

eccezionale (funziona a eccezione cioè a situazione particolare in cui può determinarsi una disciplina diversa rispetto alla regola generale) : in quello che l’accordo deve favorire commercio tra stati quindi svolto a impedire che gli stati adottino misure contrarie a favore il commercio, ma ciò fa si che gli stati adottino misure restrittive del commercio nel caso in cui siano necessarie per proteggere la salute e conservare le risorse naturale. In questi casi si giustificano le misure restrittive, a condizione che non siano mezzo per discriminare tra i prodotti di diversi Stati e creare limiti al commercio internazionale (es. misure di messa al bando dell’amianto penalizzando paesi produttori e esportatori dell’amianto quindi era restrizione al commercio internazionale ma che si giustificava in funzione della tutela della salute )

  • L’accordo di Parigi del 2015 L’eccezione ambientale ci da (dal GATT in avanti) la misura di una modalità da legiferare e la misura di un rapporto tra commercio e ambiente: l’apertura dei mercati trova un contemperamento nell’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente. Che valore hanno le dichiarazioni internazionali?
  • Fonte internazionale —> dichiarazione di principio condiviso ma se non diventa fonte interna, trattato recepito resta a livello di principio enunciato che deve orientare l’attività degli stati firmatari ma che resta a livello di principio generale. Da Kyoto in avanti si parla di enunciazione di principi ma di definizione di obiettivi con sanzioni, se parliamo invece di Dichiarazione di Ambiente e Sviluppo, Agenda 21 l’enunciazione di principio non può essere portata a coercizione (non c’è modo per dire che non può essere rispettato)
  • Strumenti di soft law —> da Kyoto in avanti la cosa cambia: ho uno standard lo recepisco e firmo impegnando il mio potere di sovranità al fato che se non lo rispetto ci sono delle conseguenze. Ma non ci sono strumenti per intervenire in caso di non rispetto di quel principio, quindi ci si muove nell’ambito di soft law: non hanno valenza normativa, ma dipendono dalla spontanea volontà di rispettarli, ma sono importanti perché orientano la volontà di chi li sottoscrive e vi partecipa
  • Se norme di diritto internazionale vincolanti per gli Stati fissando obblighi per gli Stati e sorge la responsabilità internazionale dello Stato per i danni all’ambiente Fonti comunitarie
  • Il diritto comunitario è rilevante per la disciplina della tutela dell’ambiente, ma nel Trattato di Roma in realtà non era prevista una norma per tale tutela: non vi era un ruolo dell’Unione europea per la tutela dell’ambiente. UE ha quindi subito cercato di ricavarsi questo ruolo attraverso:
    • le istituzioni comunitarie e la Corte di Giustizia favorendo l’ingresso UE nel ruolo per la tutela
    • La normativa interna: gli stati hanno puntato a recepire le indicazioni provenienti dal legislatore comunitario
  • Come è possibile che le istituzioni comunitarie si siano occupate di ambiente quando non era nelle materie del Trattato? Vi deve essere un presupposto giuridico per ammettere questo meccanismo—> ricorso a poteri impliciti cioè l’elaborazione fatta è quella per cui laddove sia funzionale al raggiungimento obbiettivi Trattato, le istituzioni comunitarie hanno potere non espressamente attribuiti.
  • Di qui le direttive UE hanno legittimato una serie di interventi contro l’inquinamento e per la protezione degli animali (anni ’70)
  • Tutela ambientale uno degli scopi essenziali della Comunità europea (C-240/83) —> anche la giurisprudenza ha favorito l’interessarsi della dinamica degli aspetti di tutela dell’ambiente. In che modo è entrato? Il valore ambientale in questa prima fase non era enunciato espressamente nel trattato ma si giustificano deroghe al mercato (4 libertà fondamentali) se sono volte a tutelare l’ambiente, a condizione che siano:
    • Non discriminatorie: prodotti nazionali e non
    • Proporzionali: non devono eccedere la necessità di tutela dell’ambiente cioè devono essere proporzionali in funzione dello scopo perseguito in tutela ambientale
    • Due parametri applicati dallo stato membro nel momento in cui introduce la misura limitativa al mercato e che controlla e verifica valutando se la misura comunitaria sia conforme al rispetto del mercato e ai limiti che possono essere posti al mercato secondo i due criteri di non discriminazione e proporzionalità
  • Valutazione di impatto ambientale VIA (direttiva 85/337) —> uno strumento dell’attività amministrativa introdotto successivamente anche nel diritto interno, volto a valutare ex ante le
  • Rispetto alla domanda come si occupa di ambiente l’Unione europea? È composita. Ad oggi la tutela dell’ambiente è un’espressa finalità dell’UE ed è una competenza concorrente tra gli stati e le istituzioni attraverso il principio di sussidiarietà (art. 4 par.2 lett. E TFUE)
  • Diritto comunitario ha disciplinato tanti aspetti rilevanti ed è fatto di tante fonti: la dimensione sovranazionale è più distante dalle criticità sovranazionali quindi alcune problematiche si prestano bene alla dinamica comunitaria inoltre
  • Punto di intermezzo/tramite tra diritto interno e internazionale quindi è il primo recettore dei principi elaborati in ambito internazionale
  • Questo ruolo rilevante si avverte nel fatto che l’Ue non è solo mercato: ambiente entra nella dimensione Ue non solo come elemento da considerare quando si disciplina il mercato, ma come elemento da considerare quando diventano propri gli obiettivi di tutela ambientale Lezione 3 L’ambiente nella Costituzione Come l’ambiente entra e sia parte della Costituzione: è un processo discendente. La materia diritto e tutela dell’ambiente entra espressamente in Costituzione nel 2001 con la riforma costituzionale dell’art. 117 che si occupa di disciplinare le competenze legislative dello stato e delle regioni:
  • Art. 117 c. 2 lett s): competenza esclusiva statale tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
  • Art. 117 c. 3: legislazione concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali L’art. 117 definisce che allo Stato spetta l’indicazione dei principi e le regioni introducono le norme attuative e di dettaglio di quei principi. Nella riforma del 2001 è mancato l’individuazione della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali. Nonostante non vi fosse una previsione espressa nella Costituzione si ricavava la competenza, la presenza del principe dell’ambiente da altre norme della Costituzione:
  • Art. 9 Cost: La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
  • Art. 32 Cost: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interessa della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti Attraverso esse la Corte Costituzione aveva già riconosciuto il valore de bene ambiente cioè che la tutela dell’ambiente avesse rilevanza costituzionale.

- Proteggere ambiente significa proteggere il paesaggio e garantire la protezione della salute

come interesse collettivo.

- Nel 2001 tutela ambiente entra non come principio, ma nell’ambito della disciplina delle

competenze La tutela dell’ambiente non è stata inserita nei principi e quindi non sia nello stesso rango di dove si trova il paesaggio. Ciò è una conseguenza di come è stata fatta la costituzione nel 2001, ma si manifesta anche come occasione mancata per:

  • Inserire tutela ambiente tra i principi
  • Dire di più sul come articolare competenze esclusiva /concorrente: cosa stabilire al centro e cosa alla periferia —> quali sono i principi che devono guidare nelle competenze esercitate a livello statale le incompetenze esercitate a livello regionale Problema dicotomia: capire la distinzione tra tutela ambiente e valorizzazione dei beni culturali ambientali. Di questo problema se ne occupa il d. Lgs. 112/98 che si inserisce tra le leggi Bassanini: testo a cui si spesso si fa riferimento per la ridefinizione delle competenze amministrative statali e regionali. Introduce a livello amministrativo la definizione di:
  • Tutela dell’ambiente (Stato) —> conservazione, protezione, classificazione dei beni: la disciplina volta a osservare e proteggere = i vincoli di tutela (ciò che non si può fare in determinate aree del territorio è di competenza statale)
  • Valorizzare dei beni culturali e ambientali (Stato e regioni) —> tutela proattiva cioè volta a migliorare e favorire la conservazione e la fruizione da parte dei terzi la pianificazione ambientale e le autorizzazioni Altro riferimento normativo per comprendere norme costituzionali in materia di ambiente:
  • D. Lgs 42/2004: codice dei beni culturali e del paesaggio —> unificazione dei beni paesaggistici e beni ambientali cioè laddove si esprimono i valori del paesaggio l’ambiente diventa bene paesaggistico, quindi il legislatore riconduce il bene ambientale al valore del paesaggio e quindi alle prime norme costituzionali

L’intervento della Corte Costituzionale Individuare il rapporto tra Stato e ragione nella tutela ambiente. Individuare spartiacque

  • Pre L. Cost. 2001 —> materie che indirettamente centravano con l’ambiente. Prima che venisse riscritto l’art.117 del 2001 avevamo una serie di materie di competenza concorrente tra lo Stato e la regione come l’assistenza sanitaria, urbanistica, acque termali, caccia e pesca, che per la corte costituzionale sono state la linea cui ricondurre la materia ambientale laddove veniva trattato dal legislatore. Atteso che la costituzione non citava nelle competenze la tutela dell’ambiente, la corte costituzionale ha ricondotto la tutela dell’ambiente a una competenza concorrente tra stato e regioni perché tutta una serie di materie erano di competenza concorrente per la costituzione pre modifica del 2001. La corte costituzionale interpretava queste norme nel senso che la tutela dell’ambiente doveva essere considerata materia di competenza concorrente Il 2001 segna una rivoluzione copernicana perché il legislatore in quell’anno si rende la materia dell’ambiente di competenza esclusiva statale. Va in senso contrario a come l’aveva interpretata fino ad ora la Corte
  • Post 2001—> difficile ricondurre la materia allo Stato. È difficile riservare in via esclusiva allo stato una materia come la tutela dell’ambiente che innerva una serie di altre materie di competenza regionale (agricoltura). Cosa fa la corte? Avverte questa difficoltà di ricondurre tutela ambiente allo stato e la interpreta in senso ampio: materia che interseca competenza esclusive regionali ma a differenza della tutela alla concorrenza (competenza trasversale) in materia di tutela ambiente il percorso fatto dalla Costituzionale è diverso. La Corte legittima l’intervento regionale in materia di protezione e tutela ambiente laddove la regione sia animata dall’intento di incrementare la protezione ambientale rispetto ai livelli definiti dal legislatore statale
  • Le Regioni possono intervenire incrementando standard di protezione ambientale definiti dallo Stato (non rigida esclusività della competenza tutela ambiente) Questo intervento della Corte Costituzionale dopo il 2001 tende a favorire che la disciplina regionale sia maggiormente protettiva dell’ambiente
  • Le regioni si occupano di caccia, pesca, agricoltura intercettano l’ambiente e possono dettare protezioni maggiori della legislazione statale
  • Quindi ciò significa che le regioni non avrebbero un divieto di legiferare in materia ambientale, di invadere la competenza legislativa statale, ma vige il divieto di introdurre previsioni contrastanti con quelle statali. In una prima fase post 2001, la competenza in materia tutela ambiente da parte dello Stato viene concepita come competenza alla tutela minima, se poi la Regione vuole introdurre protezioni superiori ben venga
  • Quest’idea che le regioni possano intervenire in materia di tutela ambientale qualche elemento di criticità lo solleva: nel momento in cui lo stato introduce una norma di protezione dell’ambiente, nel contempo sta dicendo tutto ciò che si può fare cioè fin dove può arrivare l’attività dell’uomo e dove si deve fermare la tutela dell’ambiente. Rendere ulteriore quel livello di tutela significa limitare le attività dell’uomo oltre il livello stabilito dallo stato. Es. non si può inquinare più di 100 = norma statale. La Regione introduce un livello ulteriore: non si può inquinare più di 80, abbassando il limite di prodotto inquinante che può essere immesso in uno scarico/acqua —> legislatore regionale vieta oltre un certo limite le immissioni inquinanti, ma nel stesso tempo consente le attività economiche che arrivano fino a quel livello: vieta una serie di attività economiche che il legislatore statale ha invece ritenuto di preservare. Incide su una competenza che non è regionale e rientra in una scelta che ha fatto il legislatore statale, quindi non può dirsi in armonia con la normativa statale vigente: proteggere l’ambiente non significa che ogni norma che tutela di più sia in armonia con essa perché una maggiore protezione va in contrasto nella parte in cui quella norma protettiva in realtà consente una serie di comportamenti Punto di arrivo del rapporto Stato/Regioni: Il ragionamento iper protettivo dell’ambiente è cambiato nel tempo:
  • Corte Costituzionale ha negato l’ammissibilità di intervento regionale di maggiore protezione: ha ndichiarato incostituzionali norme regionali che proteggano l’ambiente oltre i limiti fissati dal legislatori statali. Orientamento dettato soprattutto per inquinamento elettromagnetico: divieto installazione antenne telefonia mobile con divieti ulteriori rispetto a quelli fissati dal legislatore statale —> materia risente della sua particolarità. Le regioni hanno inasprito eccessivamente il principio di precauzione. L’installazione di queste reti di impianti telefonia mobile è un’attività economica e quindi i limiti incidono sulle attività economiche, che garantisce comunque un
  • Tutela dell’aria e disciplina delle emissioni
  • Testo unico ambiente è molto articolato che però non assume le caratteristiche di un codice ovvero un testo che fa sistema su quella materia e che trovi criteri per risolvere vuoti, antinomie, mancanze interne (es. Codice civile, codice dei contratti pubblici). Nel TUA all’atto della sua scrittura è mancata una parte generale di disciplina di principi generali e comunque non completo (esclusi temi aree protette, inquinamento acustico). Per porre rimedio alla generazione di principi generali sono state una serie di modifiche al TUA:
  • D.lgs. 8 novembre 2006, n. 284
  • D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 —> si introducono
  • Disposizioni generali in materia ambientali: entrano i principi generali (provenienti da fonti internazionali): precauzione, prevenzione, chi inquina paga, sostenibile, sussidiarietà e leale collaborazione
  • I principi (non riguardanti diritti dei singoli) rche disciplinano i poteri pubblici (regioni, uffici regionali, comuni) degli atti normativi e dei provvedimenti:
  • Non sono << nome di relazione>> (rapporti intersoggettivi)
  • Meglio così: altrimenti ampio spazio alla discrezionalità dei poteri pubblici in sede di applicazione
  • Ci sono state successive modifiche per lo più segnate dal recepimento delle direttive comunitarie: d.lgs. 128/2010 Via Vai; d.lgs. 205/2010 disciplina dei rifiuti Nell’ambito delle fonti di diritto ambientale bisogna considerare anche: Fonti regionali e locali:
  • La legislazione regionale si è mossa per norme di maggiore protezione dell’’ambiente, ma è avvallata in primo momento dalla Corte Costituzionale
  • Apertura della Corte all’idea che le Regioni non possano intervenire con protezioni più rigide (inquinamento elettromagnetico)
  • Intervento Enti Locali intervengo in materia di ambiente, non hanno potere legislativo ma solo potere normativo, attraverso la pianificazione Lezione 4 Funzioni amministrative Tema trasversale che riguarda tutti gli ambiti del diritto pubblico. Bisogna chiarire le caratteristiche della disciplina in materia ambientale di cui occorre tener conto i confini delle funzioni amministrative: impattano sulle funzioni amministrative in materia ambientale. Le attività amministrative in tema ambientale:
  • Devono tenere conto che l’obiettivo è quello di garantire l’attuazione dei principi di prevenzione e precauzione
  • Devono giungere a favorire comportamenti virtuosi del pubblico e del privato
  • Devono tenere conto della natura trasversale dell’interesse ambientale Queste attività, che peculiarità determinano nell’esecrazione delle funzioni amministrative?
  • Poteri autoritativi: potere autoritario e autorizzatorio
  • Ampio utilizzo funzioni determinazioni di standards, valutazioni tecniche e poteri di autorizzazione
  • Poteri regolativi o di regolazione —> amministrazione tradizionalmente si è consolidata come potere autoritativo che comanda e controlla qualcosa ovvero un modo tradizionali di agire del potere pubblico. Nel tempo poi è comparsa una modalità per cui l’autorità interviene regolando settore economico/fissando regole con cui autori economici si muovono nel mercato
  • Sub procedimenti —> procedimenti all’interno di procedimenti macro I diversi tipi di procedimenti:

- La pianificazione

Esercizio del potere pianificatori (potere più vicino a quello legislativo es. piano regolatore in una città). La facoltà è riconosciuta al potere pubblico e alla pubblica amministrazione e si esplica attraverso:

• Atti generali

• Disciplina del territorio

• Anche in campo ambientale si è pianificato con la legge: il legislatore ha introdotto a

programmazioni triennale a livello nazionale sulla disciplina ambientale e tutela ambiente e specifici piani di settore ambientale(l. 349/86). La scelta pianificatoria è una scelta di modalità di servizio dell’azione amministrativa. Pianificazione ha lati positivi: si programma.

Ma ha anche lati negativi: è uno strumento rigido. Creando un evidente vetus sta della pianificazione. All’indomani dell’idea positiva della pianificazione, nella legge istitutiva dell’ambiente si è optato x pianificazione a livello nazionale a livello dell’ambiente. Negli anni 90 la legge Bassanini spazza via tuta una serie di complessa attività statale x dare ruolo alle Regioni, Province e comune dando loro potere di pianificazione.

• L’abrogazione (l. 59/97) —> si crea un quadro differente: livello più vicino al cittadini. Ruolo

svolto da Regioni e Province nella pianificazione tutela ambiente. Un ruolo particolare lo rivestono le province attraverso lo strumento PTCP = piani territoriali di coordinamento provinciale

• Attribuzione a Regione e Provincie attraverso due livelli:

  • I PTCP (D.lgs. 267/00) = strumento fondamentale di pianificazione della tutela ambiente. Sono piani fatti dalle province x pianificare sviluppo territoriale su scala sovra comunale e provinciale. Il livello di scala provincialmente è stato considerato il livello opportuno x definire la pianificazione volta alla tutela dell’ambiente. Sono strumenti che cambiano nel tempo (piani x il futuro), può essere una pianificazione triennale, quinquiennale ecc. Al loro interno i PTCP hanno:
    • Indirizzi generali per l’assetto del territorio —> da indirizzi sul territorio
    • Le linee di intervento
    • Aree da destinare e parchi e riserve di interesse provinciale
  • I piani di settore —> si incrementa l’idea che una materia come l’ambiente x definizione ha mille sfaccettature ed è sottoposta a diversi piani di settori:
    • Piani regionali gestione rifiuti
    • Piani di bacino x tutela corpi idrici e acque
    • Piani per i Parchi
    • Piani di bonifica che individua aree che necessitano di bonifica
    • Piani risanamento acustico x superare le problematiche di tipo acustico sul territorio

- Le autorizzazioni a valenza ambientale

• Strumento tradizionale di agire della PA, adatto a garantire la tutela dal danneggiamento

irreversibile dell’ambiente. Attraverso autorizzazione pongo limiti x evitare che se un soggetto danneggia si rischia di perdere irreversibilmente quel bene ambiente. Agire con forte rete di autorizzazione (non ci si può muovere liberamente) ha una valenza a tutela l’ambiente evitando che si pregiudichi il bene con la rovina irreversibile

• Rimozione limite

• Valenza conformativa: si conforma l’attività del soggetto che richiede l’autorizzazione

attraverso le prescrizioni —> previsione che si inserisce nell’autorizzazione che funziona secondo lo strumento del “tu sei autorizzato ma”. Esempio: autorizzazione alla realizzazione nuovo impianto di gestione dei rifiuto —> autorizzazione contiene prescrizione da rispettare nell’ambito dell’esercizio dell’attività: sei autorizzato ma non potrai realizzare l’impianto a meno di 4m da altri edifici, nel realizzarlo dovrai conservare questi limiti altezza, avrai quei limiti di inquinamento —> strumento autorizzato = strumento determinante per gestire tutela ambiente.

• Autorizzazioni hanno termine di durata e tengono sotto controllo dell’amministrazione. È a

termine con facoltà di rinnovo: costante dialettica e controllo da parte del soggetto pubblico

• Vi è una pluralità di interessi coinvolto, quindi tanti poteri da esercitare, tante autorizzazione,

quindi tanti procedimenti Es. nuova fabbrica in una zona ambientalisticamente rilevante—> autorizzazione riguarderà fabbrica x vedere se è tutto a norma, controllo di fumi, autorizzazione che verifica che non deturpi il paesaggio, verifica sugli scarichi nelle acque —> 4 situazioni diverse = 4 autorizzazioni = 4 procedimenti => confusione Il Rimedio è che vi sia un fascio coordinato di autorizzazioni nell’ambito di un unico procedimento: nei casi di attività che impattano su più interessi contemporaneamente (ambientale, economico) il legislatore ha previsto il ricondurre ad unico autorizzazione: una domanda, un procedimento, un’autorizzazione unica che tratta tutte le questioni insieme

• Pluralità di procedimenti attivabili e autorizzazioni da ottenere: casi in cui il legislatore ha

messo ritenuto che siano

  • Tutte relative a diversi aspetti dell’ambiente
    • Autorizzazione integrata ambientale (AIA) : strumenti autorizzatorio che affrontano nell’insieme la questione legata al tema ambientale (aria, acqua, emissioni inquinanti, impatto sul suolo, impatto sul paesaggio).
  • Certificazioni ambientali: certificati che attestano la qualità ambientale del processo produttivo utilizzato e che stimolano comportamenti virtuosi dell’operatore e che sono di interesse del consumatore che è sempre più alla ricerca di prodotti che rispettino standard ambientali —> parametro di riferimento che testa bontà prodotto immesso sul commercio
  • Appalti verdi (settore contratti pubblici): appalti nei quali si incentiva che la produzione delle materie prime in modo ecologico e compatibile da punto di vista ambientale (es. materiali riciclati per la costruzione di nuovi edifici)

- Esercizio di poteri autoritativi di ordinanza e sanzionatori

• Per situazioni di emergenza e urgenza non definibili a priori, il legislatore ha fatto ricorso allo

strumento del potere di ordinanza: potere di determinati apparati pubblici di assumere provvedimenti ingiuntivi/autoritativi che ordinano determinati comportamenti

  • Potere atipico perché non fissato in poteri specifici —> non definizione a priori di ciò che ordinerà la PA perché ciò che ordinerà dipende da ciò che è necessario, dipende dal tipo di pericolo che si viene a creare. Il carattere di atipicità rischia di mettere in tensione il principio di legalità amministrativa: amministrazione può esercitare solo poteri fissati dalla legge
  • Principio precauzione e prevenzione unita all’urgenza di provvedere legittima il potere di ordinanza nonostante metta in tensione il principio di legalità
  • Assenza di altri poteri tipici adatti nell’ambito dei poteri tradizionale, ma se quella cosa si può risolvere con un atto tipico non faccio ricorso al potere di ordinanza perché ho un potere sanzionatorio
  • Potere sanzionatorio legato alla violazione di norme che, nel campo ambientale, spesso può essere la conseguenza del potere autorizzatorio e determinazione di standard: sei stato autorizzato non rispetti l’autorizzazione—> scatta la sanzione

• Sanzioni possono essere di alcune tipologie:

  • Con effetto ripristinatorio: obbligare il soggetto sanzionato a ripristinare la situazione precedente (status quo ante) —> nel caso ambientale: rimozione inquinamento
  • Pecuniarie (es. macchina in divieto di sosta): rappresentata da pagamento di una somma economica
  • Revoca autorizzazione di cui è in possesso il soggetto Lezione 5 Organizzazione amministrativa Ovvero le funzioni amministrative in materia ambientale, ma quali sono le competenze in materia ambientale? Svolgere attività organizzativa presuppone e necessita di andare a stabilire una rete di organizzazione: organizzare le attività. Svolgere attività amministrative richiedere l’organizzazione delle competenze: ogni livello di organizzazione di quale competenza si occupa, quindi che cosa fanno i vari uffici. Chi si occupa di questione ambientale?
  • Livello orizzontale: chi si occupa di industria, chi di agricoltura, chi di sanità e chi di ambiente. Dal punto di vista orizzontale bisogna considerare che la competenza ambientale potrà riguardare diversi settori dell’amministrazione.
  • Livello verticale legata ai diversi livelli di governo: organizzazioni statale, amministrazione regionali, amministrazioni comunali (Ente Locale) Amministrazione evidenza in materia di competenza spesso nelle competenze: capire chi deve fare cose per evitare conflitti e sovrapposizione pena la disfunzione. Il nostro legislatore ha portato avanti tentativi di semplificazione amministrativa: processo volto a semplificare e chiarificare l’articolazione delle competenze amministrative. Competenze orizzontali Vi sono diversi settori che si occupano di materia ambientale
  • Complessità di fondo cioè l’ambiente crea materia che genera complessità tale per cui si è fatta fatica ad individuare i settori amministrativi che dovessero occuparsi di ambiente
  • Punto di svolta nell’individuazione di questi settore è dato dall’istituzione di un’istituzione che se ne occupi ovvero Ministero dell’Ambiente nel 1986 tale per cui vi sono nuovi compiti trasferiti e la centralità viene intesa come punto di rilevanza
  • L’accorpamento delle competenze orizzontali per superare le interferenze anche attraverso vari passaggi: dal Ministro Ambiente e della tutela del territorio (d.lgs. 300/99) al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (l. 233/2006). Non si tratta di mero cambio di nome del Ministero ma questi due momenti (soprattutto il d.lgs del 99) sono momenti in cui le

competenze del ministero dell’ambiente vengono riorganizzate, ri-sistematizzate e ri-articolate ulteriormente. Competenze del Ministero dell’Ambiente (d. Lgs. 300/99) Si tratta di competenze e funzioni attribuite a livello statale.

  • Individuazione conservazione e valorizzazione aree naturali protette: tutto ciò che mira a preservare, conservare, valorizzare e difende il suolo, il mare, la flora, la fauna, la biodiversità. Le singole materie andranno poi articolate a livello verticale.
  • Gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati, tutela risorse idriche
  • Promozione politiche di sviluppo sostenibile sotto la spinta comunitaria
  • Prevenzione e repressione di violazioni ambientali, prevenzione e protezione inquinamento atmosferico: controllo ex post e prevenzione ex ante
  • Difesa del territorio, dei territori naturali e ambientale Come viene amministrata la complessità: come organizzare amministrazione per rispondere al dato di fondo che l’ambiente è materia complessa e trasversale? Vi sono una serie di istituti:
  • L’amministrazione «di concerto»: a seconda della questione concreta che si pone, vi sono determinate situazioni amministrative in cui gli apparati amministrativi che operano sono più di uno e diventa fondamentale che operino in accordo tra di loro e quindi di concerto. Si tratta di un modulo delicato perché presuppone che non ci sia un’amministrazione che prevale sull’altra. Es. Inquinamento atmosferico legato al settore trasporti —> gli apparati amministrativi del Ministero della Sanità devono operare di concerto con il Ministero dell’ambiente e con il Ministero dei Trasporti.
  • Ricorso a Conferenza di Servizi: un istituto introdotto nel 1991 nella legge con legge n.241 sul procedimento amministrativo. È un modo di organizzare l’attività amministrativa: nel caso in cui vi siano più interessi coinvolti in un procedimento, (es. autorizzazione nuova attività produttiva o autorizzazione impianto rifiuti) le varie amministrazioni si ritrovano e si organizzano per decidere in modo collegiale tenendo conto dei vari interessi coinvolti.
  • L’istituzione di organismi ad hoc: i Comitati tecnici presso i ministeri (es. Comitato tecnico faunistico venatorio con rappresentanti Min Ambiente e Min Agricoltura) con la funzione di coordinare interessi contrapposti che richiamano particolari competenze tecniche approfondite.
  • Il ruolo svolto da organismi già esistenti e istituiti per ragioni diverse ma che in forza della rilevanza di interesse ambientale acquisiscono rilievo anche sotto questo profilo: CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) è un organo di cui fanno parte più Ministeri tra cui il Ministero dell’Ambiente. Questo perché il CIPE svolge competenze fondamentali relativamente alla realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale che impattano pesantemente sull’ambiente. Convergono usl CIPE competenze per la realizzazione della TAV (alta velocità) ma anche infrastrutture con interesse nazionale (linea metro M4 a Milano: infrastruttura che ai fini della sua realizzazione ha fatto passaggi amministrativi anche a livello di CIPE).
  • ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale): un organismo tecnico ausiliario rispetto al Ministero, istituito nel 2008 dotato di personalità giuridica ovvero possiede la capacità di agire autonomamente come istituzione nell’ambito delle sue competenze. È un istituto di carattere tecnico ma, sotto la vigilanza del Ministero dell’Ambiente, fissa anche atti di regolazione al fine di collaborare con altre amministrazioni e di controllo ambientale. Inoltre, il riferimento nazionale delle Agenzie di protezione dell’ambiente.
  • Gli Enti Parco e di gestione delle riserve naturali che assumano su di loro le competenze per gestire un determinato ambito territoriale (es. Parco del Ticino) Competenze verticali Il primo livello è quello sovranazionale
  • Organismi internazionali: esecuzione dei Trattati
    • Commissione Europea:
  • In senso indebitamente ampliativo: poco rigido nel rilasciare autorizzazioni ad attività che impattano l’ambiente (catturo dal soggetto privato regolato da quell’attività amministrativa)
  • Problema delle conoscenze tecniche Come gestire queste caratteristiche nel momento dell’allocazione delle funzioni? Come il livello competente deve tenere conto di questa complessibilità di fondo. Conseguenze complessità:
  • Difficoltà di individuazione del livello corretto territoriale su cui allocare le funzioni amministrative
  • Tendenza all’allocazione delle funzioni verso l’alto
  • Disorganicità e frammentazione dell’attribuzione delle competenze amministrative
  • Estrema settorialità delle funzioni
  • Complessità organizzativa e procedimentale: forte complessità nell’esercizio dell’attività amministrativa
  • Spinta legislatore a creare organismi appositi che si occupano della questione ambientale Risposta del legislatore alla complessità: il principio di sussidiarietà verticale Con sussidiarietà verticale si intende un principio che persegue come obiettivo l’allocazione delle funzioni amministrative negli enti, nel livello di governo, più vicino salvo che per garantire l’esercizio di quella funzione nel modo più adeguato, l’allocazione sia più opportuna ad un livello superiore.
  • È un criterio orientatore dell’individuazione del livello di amministrazione competente per le singole funzioni amministrative che va inteso in senso doppio: al livello superiore o inferiore.
  • Per individuare chi fa cosa, deve appoggiare sul principio di adeguatezza: individuazione livello più adeguato per l’esercizio di quella funzione amministrativo.
  • Ha presupposti normativi specifici:
  • Art. 118 Costi.
  • Art. 4 c. III l. 59/97 (legge Bassanini)
  • art. 7 c. I l. 131/2003 (legge La Loggia) Principio sussidiarietà: competenze europee
  • Con il principio sussidiarietà legittima competenza comunitaria in materia ambientale: attraverso questo principio si trova spazio alla competenza europea in quanto si può giustificare una risalita delle competenze fino alle competenze comunitarie
  • Cosi si legittima interventi comunitari prima della modifica del Trattato: utilizzo dei poteri impliciti (art. 100 Trattato (oggi art. 115 TFUE))
  • Atto Unico Europeo: allargamento UE alla competenza ambientale: se migliore realizzazione a livello comunitario
  • Maastricht:
  • Estensione della regola della sussidiarietà
  • Valore ambiente nel Trattato Come sono esercitate le competenze in materia ambientale da parte dell’UE? Il diritto europeo si sviluppa in via sussidiaria ovvero perché i livelli nazionale si dimostrano inadeguati per la tutela dell’ambiente. Le stesse criticità che in ambito locale penalizzano l’esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, vale anche nel rapporto Stati- comunità europea. Come interviene il livello comunitario?

• Nel primo livello di intervento logico rientra nell’attività riservata all’UE la funzione di

armonizzare le normative dei diversi Stati membri.

  • Non standard con funzioni protezionistiche
  • Recupero mancanza di norme di protezione a livello dei singoli Stati attraverso la stabilizzazione di un livello comune e parificato di protezione nei singoli Stati membro —> Questo tipo di interventi si inscrivono nell’ambito di una protezione indiretta dell’ambiente ovvero dietro la protezione delle libertà fondamentali e del libero mercato. Si protegge l’ambiente perseguendo gli altri obiettivi propri della comunità europea

• Nel secondo livello di interventi rientra la protezione e il miglioramento della qualità

dell’ambiente ovvero l’introduzione di misure che hanno come finalità diretta di assicurare una tutela elevata dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’ambiente. Si tratta di misure che devono essere compatibili con il TFUE ponendosi in via diretta e prioritaria di tutelare l’ambiente. —> Questo modo di intervento è nuovo e rappresenta una protezione diretta dell’ambiente

  1. Protezione diretta dell’ambiente

Ha il suo presupposto nell’art. 192 TFUE: azioni per la diretta realizzazione di obiettivi di politica europea dell’ambiente. La protezione diretta dell'ambiente ha senso perché all’UE sono stati attribuiti compiti direttamente di protezione dell’ambiente in quanto la protezione ambiente è entrata tra gli obiettivi di politica europea

  • Fissazione dei valori limiti di concentrazione a livello comunitario
  • Deroghe alle misure da parte degli Stati ammesse in via eccezionale e temporanea e se approvate in ambito comunitario
  • Misure più protettive da parte degli Stati membri sempre ammesse purché compatibili con il Trattato
  1. Protezione indiretta dell’ambiente Ha il suo presupposto nell’art. 114 TFUE: Ue adotta misura di ravvicinamento legislazioni nazionali al fine di uniformare il mercato
  • Es: standard omogenei per la fabbricazione prodotti
  • Deroghe ammesse in via eccezionale e temporanea se approvate dall’UE
  • Misure maggiormente protettive degli Stati membri non sono ammesse come nel caso della protezione diretta poiché potrebbero determinare una nascosta restrizione al commercio:
    • Occorrono esigenze particolari o ragioni scientifiche
    • Situazione specifica dello Stato insorta dopo l’adozione dell’intervento comunitario Funzioni amministrative a livello interno: articolazione a livelli di governo territoriale delle funzione amministrative in materia dell’ambiente La normativa di riferimento resta ancora il d.lgs 112/1998: anticipatrice riforma Titolo V del 2001 che anticipa il federalismo amministrativo, a livello di competenze anticipa il riparto di competenza legislative che verrà fatto dall’art. 117, ma resta la base di riferimento per l’articolazione delle funzioni tra Stato, Regioni, Province e Comuni. Dal 112 discende la normativa attuativa della riforma del Titolo V e la scrittura del Testo Unico Ambiente e i successivi aggiornamenti.

• Stato:

- Atti a contenuto generale

- Determinazione di standard e obblighi

- Autorizzazioni a impianti ampie dimensioni e rilievo

• Regioni:

- Pianificazione (piani regionali e/o rifiuti) e programmazione

- Autorizzazione a impianti (rifiuti, emissioni in atmosfera) integrate ambientali dove il livello

scelto dal legislatore è regionale

• Province:

- Molte funzioni autorizzatole

- Individuazione sone per gli impianti rifiuti

- Procedure semplificate rifiuti

• Comuni:

- Autorizzazione scarichi

- Autorizzazione apesaggistica

- Controlli emissioni

- Gestione servizio idrico, servizio rifiuto: ATO

Lezione 7 Principi rilevanti in materia ambientale La domanda che sorge è se questi principi riguardano la produzione normativa o l’attività amministrativa Valutazione del rischio La disciplina ambientale chiama in causa il rischio: come valutarlo e come agire nei confronti del rischio nel di danno, di pericolo, di danneggiamento. Quando si parla di valutazione del rischio in materia ambientale parte dall’inquadramento legato al fatto che il rischio in sé è una questione connaturata della componente normativa: rischio e prevedibili guidano la disciplina di diversi settori del diritto (prevenzione rispetto edificazione come es. rischio sismico). Lo stello diritto è concepito nell’ottica di prevenire ed evitare dei rischi nel senso di pericolo ovvero come possibilità di un evento negativo. Si può addirittura dire che le stesse comunità sorgono per la protezione dai rischi che l’assenza di stato può determinare sui singoli (Hobbes). Tutte le scelte a livello politico ed economico sono dominate dalla valutazione dei rischi e agire nell’ottica di evitare pericoli e rischi. Se in generale la protezione del rischio guida la produzione normativa, essa è alla base