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appunti del mosconi, diritto privato internazionale e processuale
Tipologia: Appunti
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Con l’espressione diritto internazionale privato ci si riferisce in senso lato all’insieme delle norme che ciascuno Stato si dà per disciplinare situazioni e rapporti che, in ogni settore del proprio ordinamento, non sono totalmente interni all’ordinamento medesimo, nel senso che presentano qualche carattere di estraneità all’ordinamento statale in questione ovvero presentano connotati di internazionalità o transnazionalità. Le norme di d.i.pr. fanno dunque parte dell’ordinamento giuridico del singolo Stato e attengono ai vari rami del diritto, tra cui naturalmente il diritto privato; così si parla di diritto internazionale privato con riferimento ai profili sia processuali che sostanziali dei rapporti privatistici, ed è a questi ultimi che l’espressione si riferisce nella sua accezione più propria a ristretta. Il problema centrale della materia è la coesistenza di distinti e diversi sistemi normativi che aspirano o tacitamente si candidano a regolare ciascuno a modo suo un medesimo rapporto o situazione giuridica. Per designare le norma destinate a guidare il giudice nella individuazione del diritto applicabile si parla di norme di scelta, di norma di conflitto o di collisione; la norma di conflitto richiama un ordinamento nel suo complesso e la individuazione, all’interno dell’ordinamento richiamato, della norma di legge in concreto applicabile non è direttamente operata dalla norma di conflitto ma ha luogo sulla base delle norme dello stesso ordinamento richiamato che definiscono la gerarchia delle fonti normative, i canoni ermeneutica e le regole circa la successione delle norme nel tempo. Art. 1 Legge 218/1995 Oggetto della legge : “ La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri” Quindi l’espressione d.i.pr. allude a un complesso di norma giuridiche statali; tuttavia la consapevolezza dell’opportunità che situazioni non totalmente interne ai singoli stati vengano disciplinate in maniera uniforme, ho indotto gli stessi stati a dotarsi di regole uniformi attraverso la stipulazione di un crescente numero di trattati internazionali: alcuno pongono norme di diritto materiale uniforme rivolte a sostituire una parte del diritto materiale di cui ciascuno stato contraente si era unilateralmente dotato (Convezione di Ginevra 1931 sulla legge uniforme sugli assegni) ovvero ad affiancare al diritto materiale degli stati contraenti norme materiali uniformi da applicare alle sole fattispecie che presentano elementi di internazionalità (Convenzione di Vienna 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci) altri pongono norme uniformi di d.i.pr sia processuale (Convenzione di Bruxelles 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) che privato (Convenzione di Roma 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali):
Strettamente correlato è il fenomeno della produzione di norme di d.i.pr. ad opera delle organizzazioni internazionali che affiancano gli stati: Conferenza della Aja di diritto internazionale privato, Istituti per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT), La Comunità Europea che, dopo la modifica del trattato di Amsterdam, può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, che includono tra l’altro il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni on materia civile e commerciale e la promozione delle compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; tutto ciò attraverso lo strumento del regolamento ( 2201/2003 – 44/2001). Art. 2 Legge 218/1995 Convenzioni internazionali : “ Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme” La disposizione ricorda al giudice che, per prima cosa, deve accertare se esistano disposizioni convenzionali applicabili nel caso di specie. Modalità di introduzione delle norme internazionali nell’ordinamento italiano La stipulazione di trattati che importano modificazioni di legge deve essere autorizzata dalle Camere, con legge; quanto all’adattamento per le norme convenzionali il procedimento regolarmente seguito e un procedimento speciale, che si realizza mediante un ordine de esecuzione relativo ad ogni singolo trattato (c.d. ordine di esecuzione). Questo procedimento speciale può però essere seguito solo quando le norme del trattato sono formulate in maniera tale da essere direttamente applicabili dagli operatori giuridici interni o quando, pur avendo bisogno di integrazione e completamento, all’interno del nostro ordinamento gia esistono norme idonee a svolgere tale funzione. Altrimenti il legislatore deve intervenire con il procedimento normativo ordinario per produrre norme corrispondenti a determinate norme convenzionali, o suscettibili di completarle. Il giudice dovrà quindi di volta in volta controllare l’entrata in vigore dei trattati Quanto alle norme di d.i.pr. contenute in atti comunitari, occorre distinguere:
Ambito di applicazione rationae materiae e rationae personae Reg, CE 44/ Il regolamento è considerato un atto doppio in quanto disciplina in maniera uniforme rispetto a tutti gli Stati membri dell’unione europea entrambe le questioni di cui si occupa tradizionalmente il diritto processuale civile internazionale: la delimitazione della giurisdizione e; il reciproco riconoscimento delle sentenze. L’ambito di applicazione è circoscritto rationae materiae e per quanto riguarda le sole regole sulla competenza giurisdizionale, anche ratione personae. Art. 1 Reg. CE 44/2001 ambito di applicazione ratione materiae Secondo l’art 1.1, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento: la materia civile e commerciale* con l’esplicita esclusione della materia fiscale, doganale e amministrativa. L’art. 1.2 prevede alcune esclusioni, il regolamento infatti non si applica: allo stato e alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale tra coniugi, ai testamenti e alle successioni; ( dal 2005 è in vigore il regolamento 2201/2003 per le decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale). ai fallimenti, concordati e procedure affini (dal 2002 e’ in vigore il regolamento 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza); alla sicurezza sociale; all’arbitrato. *la CGE ha negato che per l’interpretazione della nozione di materia civile e commerciale, si debba avere riguardo al diritto dell’uno o dell’altro degli stati interessati. Quindi il regolamento ha per oggetto tutte le controversie e le sentenze aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali e extracontrattuali che non riguardino le previsioni dell’art 1.2. Inoltre l’esclusione opera quando le materie costituiscono l’oggetto principale della controversia ma non quando siano sottoposte al giudice in via incidentale. Queste norme del Reg. CE si applicano sempre e soltanto qualora il convenuto abbia domicilio in uno degli stati comunitari. Il regolamento ha mantenuto come criterio di discrimine il domicilio del convenuto nonostante già con la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la comunità avesse iniziato a valorizzare il criterio della residenza abituale (utilizzato anche in Bruxelles II e II-bis in materia matrimoniale). L’art. 2 è esplicito nel dichiarare irrilevante il rapporto di cittadinanza. Le situazioni escluse dall’ambito di applicazione delle norme del Reg. CE Bruxelles I sulla competenza: la localizzazione del domicilio del convenuto fuori della Comunità/Unione. Globalità del regime comunitario: La lgs comunitaria di d.i.pr. mira a regolare conflitti anche non concernenti Stati comunitari con l’obiettivo di eliminare il più possibile le disparita normative nazionali in materia di giurisdizione. FORO GENERALE: IL DOMICILIO DEL CONVENUTO Reg. CE art. 2-3-4 applicazione ratione personae La distinzione tra domiciliati e non domiciliati è essenziale. Per le persone che hanno domicilio in territorio comunitario, il regolamento stabilisce che non possono venire invocate le norme sulla competenza giurisdizionale che i singoli stati si sono dati (norme nazionali). Per essi è lo stesso regolamento a ripartire la competenza giurisdizionale fra gli stati comunitari, individuando i
collegamenti con l’uno o con l’altro che giustificano l’esercizio della giurisdizione. Il regolamento, ripartendo la competenza sulla base di elementi di collegamento, presuppone, la non universalità della giurisdizione: il criterio del foro generale del domicilio del convenuto deve essere integrato con la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. Per quanti non hanno domicilio nel territorio comunitario invece, restano applicabili le norme sulla competenza giurisdizionale dei singoli stati, anche se con due importanti eccezioni: L’art 4.1, infatti, stabilisce che se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata in ciascuno Stato membro dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli art 22 e 23 reg 44/2001 in ordine alla competenza esclusiva e alla proroga di competenza. Ove l’art 22 infatti attribuisca competenza esclusiva all’autorità giudiziaria di uno Stato membro contraente, questa attribuzione produce effetto anche qualora il convenuto non sia domiciliato in territorio comunitario. Anche la clausola di cui all’art 23, con cui le parti abbiano attribuito competenza al giudice di uno Stato comunitario, è pienamente operante quando anche il solo attore abbia domicilio in territorio comunitario e produce taluni effetti anche se nessuna delle parti sia qui domiciliata. In forza del principio comunitario che vieta agli stati membri di discriminare chi è domiciliato in altri stati comunitari rispetto a chi è domiciliato nel proprio territorio, l’art 4.2 stabilisce che: chiunque sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità e al pari dei cittadini di questo Stato, invocare nei confronti di un convenuto non domiciliato in territorio comunitario, le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle dell’allegato I. (Un italiano domiciliato in Francia potrà agire davanti ai giudici francesi nei confronti di un americano domiciliato negli stati uniti). QUALIFICAZIONE AUTONOMA DEL DOMICILIO: A) PERSONE FISICHE ART. 59 BRUXELLES I L’art 59 stabilisce che per determinare se una parte ha domicilio entro il territorio dello Stato membro nel quale è stato avviato il processo, il giudice deve applicare la legge dello Stato suddetto. Laddove la parte non risulti ivi domiciliata, il giudice adito per stabilire se essa abbia domicilio in uno degli stati comunitari, deve applicare la legge interna di tale Stato, quindi, in un ipotesi estrema una dopo l’altra le leggi di tutti gli stati della comunità. B) PERSONE GIURIDICHE ART. 60 BRUXELLES I L’art 60 invece riguarda il domicilio delle società, stabilendo che ai fini dell’applicazione del regolamento, una società è domiciliata nel luogo in cui si trova: la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale oppure il suo centro di attività principale. Il domicilio del convenuto è assunto dall’art 2 come fattore per circoscrivere rationae personae la portata delle norme sulla competenza giurisdizionale, ma è indicato nello stesso articolo anche come titolo generale di giurisdizione, come idoneo quindi a individuare (salve le competenze esclusive ex art. 22) il giudice competente a risolvere le controversie che ricadono nell’ambito di applicazione materiale del regolamento. POSSIBILITA’ DI CONFLITTO POSITIVO DI GIURISDIZIONE Per una singola controversia può in concreto configurarsi più di un foro generale, con la possibilità per l’attore di scegliere in quale foro agire. (Possibilità di litispendenza) Per le persone giuridiche, la possibilità di pluralità è esplicita: la nozione di domicilio tuttavia non è un’indicazione univoca; questo è reso chiaro dall’art 60 che prevede tre fori generali alternativi, assimilando al domicilio sia la sede statutaria, sia il centro di attività principale o il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale.
Il giudice adito per determinare il luogo di esecuzione dell’obbligazione deve applicare il diritto materiale, che secondo il diritto internazionale privato applicabile disciplina l’obbligazione controversa. Diritto internazionale privato che può essere nazionale o derivare da una convenzione internazionale o un atto comunitario ossia essere uniforme. I giudici italiani hanno applicato il diritto materiale italiano ex art 1183 c.c., secondo il quale un credito pecuniario di origine contrattuale deve essere soddisfatto presso il domicilio del creditore. Tuttavia alcune sentenze stabiliscono che, qualora la legge applicabile consenta ai contraenti di designare il luogo in cui l’obbligazione va adempiuta, l’accordo circa il luogo dell’adempimento è sufficiente a radicare la competenza in questo luogo purché esso presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto. La fissazione di un luogo di esecuzione privo di collegamenti effettivi con l’oggetto del contratto invece avrebbe come obiettivo la determinazione di un foro competente e sarebbe soggetto alla disciplina dell’art 23 reg 44/ in tema di proroga della competenza. CASO DELLA COMPRAVENDITA DI BENI E DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI. La regola generale prevista dall’art 5 n. 1 (cioè che la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a)in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita) assume carattere residuale essendo stabilito che ad essa deve farsi ricorso solo se non sono applicabili le due statuizioni che contemplano i contratti di compravendita di beni e prestazione dei servizi. Per questi due tipi contrattuali il legislatore ha direttamente indicato quello che è da considerare come luogo di esecuzione. Quanto alla compravendita di beni (lettera b primo trattino), indica il luogo situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Prestazione di servizi (lettera b secondo trattino) indica il luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati sulla base del contratto. [Per questi due tipi contrattuali si ha una concentrazione della competenza, nel senso che il foro speciale non riguarda la specifica obbligazione fatta valere in giudizio ma ogni azione originata dalla difettosa o mancata esecuzione del contratto. ] Perché si verifichi questa concentrazione è necessario però che sussistano due requisiti:
Cosi come per quelle originate da un contratto di compravendita, per le controversie originate da un contratto di prestazione di servizi, la competenza è concentrata davanti al giudice del luogo espressamente individuato nel contratto oppure implicitamente ricavabile come luogo di prestazione del servizio. In mancanza spetterà al giudice adito identificare questo luogo applicando il diritto materiale. Ad esempio il giudice italiano dovrà utilizzando la convenzione di Roma del 1980 stabilire dal diritto di quale Stato sia regolato il contratto che è all’origine della domanda sottopostagli, poi accertare alla luce di quel diritto il luogo in cui deve ritenersi avvenuta o avrebbe dovuto avvenire la prestazione del servizio. Se è in Italia il giudice italiano potrà e dovrà ritenersi competente, se è in un altro Stato membro, dovrà declinare la propria giurisdizione a favore di quel giudice. Se è in uno Stato non comunitario la disposizione risulta inapplicabile e in forza della lettera c) si ritorna alla statuizione della lettera a) (davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita). B) OBBLIGAZIONI ALIMENTARI: L’art 5.2 prevede invece due fori alternativi rispetto a quello del domicilio del convenuto per le obbligazioni alimentari. Si tratta di previsioni ispirate all’esigenza di facilitare la parte che si presume + debole, cioè quella che vanta il credito alimentare: le è consentito infatti di agire (oltre che nel foro generale del debitore di alimenti) davanti al giudice del luogo in cui essa ha il proprio domicilio o anche la residenza abituale, giudici che per ragioni di vicinanza sono in condizione di meglio valutare la necessità del creditore di alimenti. In questo caso si disciplina congiuntamente la giurisdizione e la competenza territoriale e il giudice, per determinare se la parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, applica la legge nazionale. Il giudice italiano applicherà: l’art. 43 cc che stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Per la residenza abituale vi sono 2 possibili soluzioni: applicazione analogica art. 59, quindi che il giudice ita debba rifarsi alla nozione di residenza di cui art. 43 c.c. (la residenza e’ nel luogo in cui ha la dimora abituale); altrimenti la nozione di residenza abituale di cui all’art. 5.2 andrebbe interpretata alla luce del diritto comunitario e della giurisprudenza della CGE, CONCENTRAZIONE DELL’AZIONE ALIMENTARE E DI QUELLA DI STATO PERSONALE: Laddove il credito alimentare sia fatto valere come domanda accessoria nell’ambito di un’azione relativa allo stato personale, l’art 5.2 riconosce la competenza del giudice principale salvo che la competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. NB. Non ricadono sotto questa limitazione i fori previsti per le controversie in materia di divorzio, separazione personale e annullamento di matrimonio dal regolamento in materia matrimoniale per il quale la cittadinanza dell’attore viene in rilievo solo se coincide con quella dell’altro coniuge o se egli risiede da almeno sei mesi nello stato in cui agisce in giudizio. La concentrazione della domanda accessoria (di alimenti) davanti al giudice dell’azione di stato personale evita il formarsi di decisioni contraddittorio. La corte di giustizia ha specificato che per creditore di alimenti deve intendersi chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenti un’azione alimentare. Sulla disciplina andrà a incidere il regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, a riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Detto regolamento è destinato a sostituire Bruxelles I, a partire dal giugno 2011. C) ILLECITI CIVILI DOLOSI O COLPOSI L’art. 5.3 stabilisce che in materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Art 5.5 riguarda le controversie concernenti l’esercizio di una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra attività rispetto alle quali in alternativa al foro del domicilio della casa madre previsto dall’art 60, viene attribuita competenza al giudice del luogo in cui è situata la succursale, agenzia, o sede dell’attività. Perché’ si parli di centro operativo, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, si deve trattare di una struttura avente autonoma organizzazione e idonea a trattare con i terzi per conto dell’impresa, ferma la subordinazione alla direzione e sindacato della casa madre e che l’attività riguardo alla quale è sorta la controversia dedotta in giudizio riguardi l’esercizio del centro operativo. 5.6 IN MATERIA DI TRUST Art 5.6 riguarda le azioni promosse nei confronti di un soggetto interessato a un trust, per i rapporti interni che si riferiscono alla costituzione o al funzionamento del trust medesimo. Il soggetto oltre che nello Stato del proprio domicilio può essere convenuto in giudizio nello Stato membro nel quale è localizzato il domicilio del trust. 5.7 IN MATERIA DI ASSISTENZA O SALVATAGGIO IN MARE Ultima competenza speciale di cui al 5.7 è attribuita al giudice del luogo nel quale si verifica il sequestro del carico o del nolo se si tratta di una controversia relativa al pagamento di una somma richiesta per l’assistenza o il salvataggio di una nave in mare. CONCENTRAZIONE DI AZIONI La previsione di fori alternativi rispetto a quello del domicilio del convenuto mira sia a valorizzare la presenza di un collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia (quindi vicinanza alla specifica vicenda processuale) sia ad agevolare la buona amministrazione della giustizia. Questa ultima previsione, giustifica che in alcune ipotesi di connessione, soggettiva o oggettiva, si devii rispetto al principio di vicinanza a favore di un meccanismo che, qualora cause connesse pendano davanti a giudici di stati membri diversi, faccia si che uno di essi ceda il passo all’altro in modo che un giudice unico tratti e decida tutte le cause. Nozione di connessione ex art. 28: sono connesse le cause aventi tra loro un legame cosi stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare tra loro soluzioni incompatibili ove queste siano trattate separatamente. Art 6 prevede 4 eventualità nelle quali una persona (fisica o giuridica) domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in giudizio in uno Stato non configurato né come foro generale ne come foro speciale.
Azione contrattuale suscettibile di venire riunita con un’azione, rivolta contro lo stesso convenuto, in materia di diritti reali immobiliari. L’azione può essere promossa davanti al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato. La previsione di fori facoltativi per le ipotesi di connessione non è di per se idonea a escludere del tutto il rischio che possano formarsi decisioni tra loro incompatibili. Quando la facoltà di sottoporre allo stesso giudice azioni tra loro connesse non è esercitata e due o + azioni connesse pendano davanti ai giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il proprio giudizio in attesa che si concluda il procedimento che era stato iniziato per primo in un altro Stato membro. Solo se entrambi i procedimenti sono ancora in primo grado e se almeno uno dei litiganti lo richiede, il secondo giudice può dismettere il processo, a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. (art. 28) A questa competenza giurisdizionale si sottraggono le controversie concernenti alcune categorie di contratti dove vi è l’esigenza di meglio tutelare quella che è la parte + debole. Contratti di assicurazione, contratti conclusi da consumatori, contratti individuali di lavoro. Per questi 3 tipi di contratti viene ridotta la possibilità che siano le stesse parti a designare il giudice competente, aumentano i numeri di fori nei quali la parte debole può convenire n giudizio la controparte, mentre si riduce il numero di quelli nei quali la parte debole potrebbe a sua volta venire convenuta. FORI INDEROGABILI ART. 22 REG. CE 44/ Nei casi previsti dall’art 22 è irrilevante che il convenuto sia domiciliato al di fuori o entro il territorio comunitario e in questa seconda ipotesi in questo o in quello Stato membro. In relazione a questi criteri di competenza giurisdizionale, le parti non dispongono di alcuna facoltà di deroga convenzionale e qualsiasi giudice operante in uno Stato comunitario che non sia quello individuato dall’art 22 deve, se adito in via principale, dichiarare anche d’ufficio la sua incompetenza. Le ipotesi previste dall’art 22 sono tassative e sono definite di competenza giurisdizionale esclusiva. 1) in materia di diritti reali su beni immobili e dei contratti di affitto su tali beni: Hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel quale si trova l’immobile. La competenza esclusiva del giudice dello stato di situazione del bene non riguarda il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo le azioni che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. Le sole obbligazioni assoggettate alla regola di competenza esclusiva sono quelle derivanti da contratti di locazioni di immobili. Tuttavia, per i contratti di affitto di immobili ad uso privato temporaneo, stipulati per non più di 6 mesi consecutivi (es. locazioni per vacanze), oltre l giudice del luogo ove si trova l’immobile, sono competenti ANCHE i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato purché’ l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo stato membro. 2) il secondo foro esclusivo riguarda le controversie in materia di validità, nullità o scioglimento di società e altre entità giuridiche. Se l’ente ha la propria sede in uno degli stati membri della comunità, sono i giudici di questo Stato ad avere la competenza esclusiva. La localizzazione della sede deve essere fatta dal giudice di ciascuno Stato membro sulla base del proprio diritto internazionale privato. Questa soluzione tuttavia si discosta da quella prevista in via generale dall’art 60 il quale prevede che gli enti collettivi devono considerarsi domiciliati nel luogo in cui si trova la sede statutaria o la loro amministrazione centrale o ancora il loro centro di attività principale, configurando cosi tre possibili fori alternativi tra loro. È contraddittorio impiegare, al fine di configurare un foro esclusivo, una soluzione che prevede tre diverse direzioni, ed è per questo che ciascun giudice deve utilizzare il proprio diritto
quelli individuati dall’art 22, rispetto ai quali il giudice di un altro Stato eventualmente adito deve dichiarare la propria incompetenza. Purché lo dica espressamente, l’accordo delle parti può essere volto semplicemente a permettere che la controversia sia portata davanti a un giudice diverso da quello o da quelli che sarebbero competenti secondo il regolamento, ma non a privare di competenza questi ultimi, lasciando quindi le parti libere di adire questi ultimi in alternativa. Requisiti formali per l’accordo di proroga sono: la forma scritta se concluso oralmente, conferma per iscritto (altrimenti la proroga è invalida). per gli aspetti non coperti dall’art. 23, in primis la capacità delle parti, valgono le regole degli ordinamenti statali richiamati dalle norme di conflitto della lex fori, in ita art. 20,23 e 25 legge 1995. L’art 23 valorizza il ruolo dell’autonomia privata come titolo di giurisdizione, ossia come criterio utile a individuare il giudice maggiormente idoneo a risolvere una controversia in materia civile e commerciale. L’accordo di proroga può derogare non solo le norme generali sulla competenza di cui all’art 2 e speciali di cui all’art 5 ma può prescindere da un qualsiasi legame oggettivo tra il rapporto giuridico e il giudice designato. Queste regole valgono se almeno una delle parti ha domicilio in territorio comunitario. Il regolamento considera anche l’ipotesi in cui nessuna delle parti sia domiciliata in uno Stato membro. In questo caso l’accordo di proroga ha come effetto che il primo a pronunciarsi deve essere il giudice dello Stato designato dalle parti; i giudici degli altri stati membri che hanno titolo in base alla propria legge nazionale, possono conoscere della controversia solo dopo che il giudice/i la cui competenza è stata concordata dalle parti abbiano rifiutato di esercitarla. Il regolamento nulla prevede nel caso in cui le parti, designando i giudici di uno Stato terzo, vogliano sottrarre ai giudici degli stati membri una controversia che secondo il regolamento rientrerebbe invece nell’ambito della loro giurisdizione. Salvo che per l’art. 22, il regolamento dispone per l’eventualità che, pur avendo concordato di rivolgersi al giudice di uno stato terzo, il giudizio sia invece promosso davanti al giudice di uno stato membro, competente in forza del regolamento. Il giudice italiano si atterrà alla legge italiana per decidere se declinare la giurisdizione. Il giudice competente in base all’art. 22 rimane quello competente a esercitare la giurisdizione. L’art 23 inoltre non è applicabile alle controversie in materia assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro, per le quali l’autonomia privata è ridotta al fine di tutelare la parte + debole. LITISPENDENZA E CONNESSIONE Il giudice adito deve verificare d’ufficio la propria competenza e la possibilità di pronunciarsi sulla domanda rivoltagli in due sole eventualità: Art. 25 se l’azione di cui è stato investito rientri nella competenza esclusiva del giudice di un altro Stato membro ai sensi dell’art 22. Art. 26 se la parte convenuta davanti a lui sia domiciliata in un altro Stato comunitario e non sia comparso in giudizio (contumace). In questo caso, dato che la comparsa del convenuto può sanare il difetto di giurisdizione, il giudice prima di dichiararsi privo di competenza giurisdizionale deve accertare, sospendendo il procedimento, che al convenuto sia stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile per provvedere alla propria difesa oppure che sia stato fatto tutto il possibile in questo senso. In caso di litispendenza, l’art 27 stabilisce che il giudice successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento fino a che sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. L’art. 27 non opera qualora uno dei due giudizi si sia estinto o sia stato definito con sentenza non impugnata o non impugnabile, ne’ qualora uno dei due procedimenti si concluda con un provvedimento provvisorio, inidoneo a costituire giudicato sulla questione controversa. Contro il provvedimento di sospensione non è esperibile il regolamento di giurisdizione di cui all’art 41 del cod proc civ. ne’ il regolamento di competenza.
La disposizione relativa alla litispendenza mira ad evitare procedimenti paralleli dinnanzi a giudici di diversi stati membri e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. La Corte, ha chiarito che la disposizione in esame deve trovare applicazione senza che si debba tenere conto del domicilio delle parti delle due cause. La nozione di litispendenza accolta dal regolamento è autonoma rispetto a quella accolta dai sistemi giuridici nazionali e comporta identità di titolo e di oggetto in senso ampio. La priorità cronologica vale quindi anche in questo caso, oltre a quello della connessione (e cioè cause aventi tra di loro un legame cosi stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattare separatamente). Il criterio della priorità cronologica opera anche quando la medesima causa sia stata avviata davanti a giudici di stati diversi a cui favore operano distinti titoli di giurisdizione esclusiva (art. 29). Se a favore del giudice adito per primo gioca un titolo non esclusivo di giurisdizione, spetta a lui declinare la giurisdizione a favore del secondo giudice dotato di competenza esclusiva. MOMENTO IN CUI LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE VA DETERMINATA In base al regolamento (art. 30), una causa si considera pendente quando:
obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro: a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente; b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti; c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi: i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno. Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La competenza conferita dall’accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
Il diritto nazionale o comune concernente l’esercizio della giurisdizione viene in rilievo solo quando la vertenza non rientri nell’ambito di applicazione ratione personae delle norme sulla competenza giurisdizionale dei citati regolamenti Bruxelles I e II bis. I giudici italiani non vantano una giurisdizione universale in quanto non sussiste alcun interesse dello stato a che essi giudichino in ordine a controversie che non presentino significativi nessi con l’ordinamento italiano. Accanto alle norme di portata generale, di cui agli art 3 e 9 l. 218/1995, vi sono altre norme speciali di giurisdizione, 32, 37 e 50, al fine di rendere il + possibile coerente la disciplina, enunciando quali connessioni con il nostro ordinamento sono determinanti al fine di attribuire ai giudici italiani la competenza giurisdizionale per le singole fattispecie. Le norme speciali configurano titoli di giurisdizione aggiuntivi rispetto a quelli generali: i titoli previsti infatti non sono esclusivi bensì alternativi e si affiancano a quelli dell’art. 3. PROROGA DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA L’art 4.1 riguarda l’accettazione della giurisdizione. ESPRESSA: La circostanza in cui le parti abbiano convenzionalmente accettato la giurisdizione italiana. TACITA: ipotesi che il convenuto compaia nel processo senza far valere il difetto di giurisdizione. Le due situazioni rendono superflua la verifica dell’esistenza dei titoli di giurisdizione direttamente o indirettamente risultanti dall’art 3. TITOLI DI GIURISDIZIONE EX ART. 3 L’art 3.1 contempla quali titoli di giurisdizione il domicilio e la residenza in Italia del convenuto, nonché il fatto che questi abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art 77 cod proc civile. Non si fa + distinzione tra convenuto italiano o straniero in quanto la cittadinanza non è + titolo di giurisdizione. Le nozioni di domicilio, residenza e rappresentanza sono da configurare secondo la legge italiana (art.43 c.c). Alla legge italiana ci si dovrà attenere anche per valutare i requisiti di validità dell’accordo di accettazione (proroga convenzionale) della giurisdizione, con la necessità che questo accordo sia provato per iscritto come previsto dal 4.1. L’art 3.2 contiene due disposizioni:
La cittadinanza italiana anche solo di uno dei due coniugi; La circostanza che il matrimonio si astato celebrato in Italia; Il domicilio; La residenza in Italia del coniuge convenuto. La giurisdizione del giudice italiano sussiste anche in base ai criteri stabiliti dal c.p.c per la competenza per territorio. Quindi anche la residenza dell’attore ex art. 18.2 c.p.c. L’ambito di applicazione della legge italiana in materia matrimoniale risulta fortemente ridimensionata dalla portata del regolamento n. 2201/2003 ogniqualvolta il coniuge convenuto risieda abitualmente in un territorio comunitario o sia cittadino di uno stato della UE.
La sentenza della corte ha poi privato di effetto la legge del 1926 stabilendo che la norma di adattamento, che in virtù all’art 10 si è formata nel diritto interno, ha modificato la legge. I beni di stati esteri presenti in Italia e destinati all’esercizio di funzioni pubbliche sono immuni ex se da misure coercitive. Per i beni di stati esteri presenti in Italia e non destinati all’esercizio di funzioni pubbliche, la corte afferma che il requisito dell’autorizzazione ministeriale contrasta con il precetto costituzionale che sancisce il diritto del singolo alla tutela giurisdizionale dei propri diritti.