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La Comunità Internazionale: Soggetti e Fondamenti del Diritto Internazionale, Appunti di Diritto Internazionale

Una introduzione alla Comunità Internazionale e ai principali soggetti del Diritto Internazionale, inclusi gli stati e altre entità. Esplora la struttura paritaria della Comunità Internazionale e la sua evoluzione con l'erosione delle competenze statali. anche le fonti del Diritto Internazionale generale e particolare, le consuetudini internazionali e i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 03/04/2018

Andrea.rinaldi.9421
Andrea.rinaldi.9421 🇮🇹

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Il DIRITTO INTERNAZIONALE è quel diritto che regola i rapporti fra i
soggetti che fanno parte della comunità internazionale.
La COMUNITA’ INTERNAZIONALE è l’insieme degli enti che non sono
soggetti
A seconda dei momenti storici la comunità internazionale è stata individuata
in una serie di enti dierenti, i principali soggetti di diritto internazionale sono
gli stati. Quindi il diritto internazionale va a regolare i rapporti tra gli stati e
fra gli altri soggetti del diritto internazionale.
Molte delle regole della comunità internazionale vengono ogni giorno infrante
infatti il diritto internazionale è un diritto primitivo, cioè è di dicile
attuazione. È molto dicile farlo rispettare perché gli stati non sono solo i
soggetti che devono rispettare il diritto internazionale, ma sono anche quelli
che lo creano. Quindi, gli stati non sono solo i principali destinatari del diritto
ma sono al tempo stesso i creatori del diritto internazionale.
Dal punto di VISTA GIURIDICO: la comunità internazionale ha una struttura
paritaria ovvero, tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, sono
degli stati e quindi soggetti del d internazionale e tutti i soggetti del diritto
internazionale sono soggetti a regole e diritti posti sulla carta.
La comunità internazionale è un po’ come un “condominio”: ci sono regole
ma è dicile farle rispettare manca l’eettività ovvero l’osservanza.
In questa comunità chi può decidere di rispettare regole ulteriori e
diverse (per esempio accordi e trattati) e chi può decidere di creare
un giudice internazionale? Soltanto gli stati, sono gli stati che decidono di
concludere un accordo internazionale per conseguire determinati obbiettivi!
All’interno di questi microsistemi di origine volontaria (accordi, patti, trattati,
sono gli stati che decidono di concludere) si possono includere regole speciali
da rispettare e si può creare un giudice internazionale. Gli stati membri sono
tenuti ad adottare delle regole idonee a porre ne a determinate
controversie, altrimenti può pensarci il comitato dei ministri che sorveglia, si
occupa di controllare se gli stati membri rispettano le norme stabilite dalla
convenzione e le sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo, può
adottare misure e raccomandazioni che invitano gli stati ad ottemperare.
ES: Cosa succede se lo stato italiano non ottempera? Nella peggiore delle
ipotesi si può dichiarare che l’Italia è fuori dal consiglio d’Europa. Di più non si
può fare. Non si possono invadere i limiti territoriali. Non esiste un potere
esecutivo (non si può agire con la forza), perché la struttura della comunità è
paritaria.
Quindi:
Esistono delle regole, ma la mancanza di un potere sia giudiziario,
che esecutivo, sovraordinati rendono particolarmente dicile
garantirne il rispetto.
È anche vero però che a fronte dell’evoluzione delle comunità, dell’avvenuta
globalizzazione e dell’avvento dell’era digitale, spesso è dicile per uno stato
fronteggiare situazioni autonomamente senza confrontarsi con gli altri stati.
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Il DIRITTO INTERNAZIONALE è quel diritto che regola i rapporti fra i soggetti che fanno parte della comunità internazionale.

La COMUNITA’ INTERNAZIONALE è l’insieme degli enti che non sono soggetti

A seconda dei momenti storici la comunità internazionale è stata individuata in una serie di enti differenti, i principali soggetti di diritto internazionale sono gli stati. Quindi il diritto internazionale va a regolare i rapporti tra gli stati e fra gli altri soggetti del diritto internazionale.

Molte delle regole della comunità internazionale vengono ogni giorno infrante infatti il diritto internazionale è un diritto primitivo , cioè è di difficile attuazione. È molto difficile farlo rispettare perché gli stati non sono solo i soggetti che devono rispettare il diritto internazionale, ma sono anche quelli che lo creano. Quindi, gli stati non sono solo i principali destinatari del diritto ma sono al tempo stesso i creatori del diritto internazionale.

Dal punto di VISTA GIURIDICO : la comunità internazionale ha una struttura paritaria ovvero, tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, sono degli stati e quindi soggetti del d internazionale e tutti i soggetti del diritto internazionale sono soggetti a regole e diritti posti sulla carta.

La comunità internazionale è un po’ come un “condominio”: ci sono regole ma è difficile farle rispettare manca l’effettività ovvero l’osservanza.

In questa comunità chi può decidere di rispettare regole ulteriori e diverse (per esempio accordi e trattati) e chi può decidere di creare un giudice internazionale? Soltanto gli stati, sono gli stati che decidono di concludere un accordo internazionale per conseguire determinati obbiettivi! All’interno di questi microsistemi di origine volontaria (accordi, patti, trattati, sono gli stati che decidono di concludere) si possono includere regole speciali da rispettare e si può creare un giudice internazionale. Gli stati membri sono tenuti ad adottare delle regole idonee a porre fine a determinate controversie, altrimenti può pensarci il comitato dei ministri che sorveglia, si occupa di controllare se gli stati membri rispettano le norme stabilite dalla convenzione e le sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo, può adottare misure e raccomandazioni che invitano gli stati ad ottemperare. ES : Cosa succede se lo stato italiano non ottempera? Nella peggiore delle ipotesi si può dichiarare che l’Italia è fuori dal consiglio d’Europa. Di più non si può fare. Non si possono invadere i limiti territoriali. Non esiste un potere esecutivo (non si può agire con la forza), perché la struttura della comunità è paritaria.

Quindi: Esistono delle regole, ma la mancanza di un potere sia giudiziario, che esecutivo, sovraordinati rendono particolarmente difficile garantirne il rispetto. È anche vero però che a fronte dell’evoluzione delle comunità, dell’avvenuta globalizzazione e dell’avvento dell’era digitale, spesso è difficile per uno stato fronteggiare situazioni autonomamente senza confrontarsi con gli altri stati.

I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

I soggetti primari sono gli enti collettivi e tra questi i principali sono gli stati

Quando nasce uno stato? Quando un ente collettivo è uno stato?^ Quale è il momento costitutivo?

REQUISITI necessari perché un ente collettivo sia stato, sono: la sovranità interna ed esterna

SOVRANITA’ INTERNA : in base al diritto internazionale, essa sussiste allorché nell’ambito di un determinato ente collettivo siano presenti tre elementi – triade – popolo governo territorio. Il governo per essere definito tale deve essere effettivo, in grado di farsi rispettare.

ES : caso della pirateria. Il governo somalo non è in grado di fronteggiare la pirateria non esiste un governo in grado di opporsi questo comporta che ora i territori somali sono controllati da soggetti diversi: in Somalia c’erano i requisiti per la sovranità interna ma sono stati persi perché mancava un governo efficace ed effettivo.

I soggetti che hanno perso i requisiti si chiamano FAILED STATES

SOVRANITA’ ESTERNA : corrisponde all’indipendenza giuridica di un ente all’interno della comunità internazionale. Senza l’indipendenza giuridica, quell’ente giuridico non può essere uno stato.

ES : lo stato di NEW YORK è uno stato federato all’interno degli USA. Quindi solo gli stati uniti avranno indipendenza giuridica, non i singoli stati. Solo lo stato federale ha indipendenza giuridica, non gli stati che lo compongono.

La comunità internazionale è paritaria con regole uguali per tutti gli stati ma poi c’è la volontà dei singoli stati di sancire gli accordi questo crea EROSIONE DELLE COMPETENZE STATALI da parte del diritto internazionale pattizio: ci sono casi in cui c’è la volontà degli stati che costituiscono accordi e una volta che vengono conclusi si ha un erosione. ES: Unione Europea.

In questo contesto di crescente interdipendenza degli stati, crescono le imprese internazionali che però non sono soggetti del diritto internazionale. Tuttavia hanno la capacità di influenzare i rapporti fra gli stati. Non sono soggetti del diritto internazionale, ma la dottrina li definisce attori perché hanno un ruolo nell’evoluzione della comunità internazionale. Un esempio di imprese internazionali sono le imprese multinazionali.

Un ente collettivo è uno stato se è dotato di sovranità interna ed esterna.

Basta questo? Secondo l’orientamento maggioritario basta questo! Non è necessario anche il rispetto dei diritti ad esempio. Non è necessario il principio di autodeterminazione esterna, cioè il diritto di uno stato di avere un governo che lo rappresenti. È un elemento importante ma non rilevante per la

IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE: Le fonti

Le norme regolano i rapporti tra i soggetti del diritto internazionale.

Dal punto di vista delle fonti occorre distinguere fra:

Diritto internazionale generale : sono di due tipi ovvero consuetudini internazionali e principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Il diritto internazionale generale vincola la comunità internazionale e si contrappone al secondo (quello particolare).

Diritto internazionale particolare (trattati, convenzioni): vincola non la comunità nazionale interamente ma solo alcuni soggetti ovvero i paesi contraenti di una determinata convenzione o accordo, quelli che non ne fanno parto sono detti paesi terzi.

Fonti previste da accordi

Nell’ambito delle fonti del diritto internazionale generale , la maggioranza delle norme le troviamo nel diritto internazionale particolare. Questo dipende dall’origine che è diversa perché nel primo rientrano quelle norme “involontarie” ovvero che nascono dal fatto stesso che esiste una comunità internazionale nell’ambito della quale i soggetti vengono a relazionarsi. Anche per questo, le fonti di d internazionale particolare sono di più, perché sono volute, sono accordi stipulati dagli stati. Le norme degli accordi internazionali particolari in quanto frutto di accordo sono conosciute come norme pattizie. Nell’ambito dei trattati esistono diverse tipologie di trattati, un trattato può riguardare qualsiasi argomento, l’unico limite è rappresentato dai principi fondamentali del d internazionale. Quindi, alcuni trattati istitutivi di organizzazioni istituzionali sono quelli dell’Unione Europea, la WTO. Organizzazioni internazionali non governative sono ad esempio le nazioni unite, organizzazioni fondate dai privati, volte maggiormente a finalità di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, hanno un ruolo nello sviluppo della comunità internazionale in quanto possono agire davanti alla corte dei diritti dell’uomo.

Dal punto di vista delle fonti, nell’ambito dei trattati bisogna distinguere in accordi o trattati di codificazione del diritto internazionale generale. Questi, come la stessa parola afferma, sono accordi il che vuol dire che vincolano, a differenza delle norme del diritto internazionale generale, solo gli stati contraenti e hanno un oggetto importante ovvero quello di codificare il diritto internazionale generale. Codificare il diritto internazionale generale: succede che quando parliamo di d internazionale, parliamo di norme che poi vengono usate sia dai giudici nazionali che internazionali per decidere su determinate controversie e quindi norme che vengono applicate da entrambi i giudici. Nel momento in cui un giudice che sia si trova ad applicare una consuetudine internazionale, ne deve conoscere il contenuto e questo è più semplice se c’è un accordo scritto. Questi accordi quindi, si pongono l’obbiettivo di cristallizzare e quindi mettere per iscritto le consuetudini internazionali.

Tra gli accordi di codificazione, quello di cui ci occuperemo è la convenzione di Vienna del 69 sul diritto dei trattati: elaborata dalla commissione per la codificazione del diritto internazionale creata nelle nazioni unite che ha il compito di individuare le consuetudini internazionali. Non è detto che una convenzione di codificazione sia idonea a raggiungere l’obbiettivo prefissato perché molto spesso le norme in questione sono destinate a mutare nel tempo nell’ambito del diritto internazionale ed ecco quindi che il risultato non è sempre un successo. La convenzione di codificazione, quindi, è costituita da tutta una serie di norme, alcune delle quali sono davvero dichiarative del diritto internazionale generale mentre alcune possono essere solo originatrici di consuetudini internazionali ossia possono dare atto all’esistenza di una prassi che in futuro può dare esecuzione alle convenzioni internazionali quindi a seconda del contenuto specifico si vedranno le norme contenute nella convenzione e in quale misura rispondono. Seppure, nel momento in cui, (ad esempio in tema di interpretazione dei trattati), viene conclusa una convenzione e questa convenzione non è in grado di codificare il diritto internazionale, la comunità internazionale sarà vincolata da quella regola non perché contenuta dell’accordo di codificazione ma perché è una consuetudine internazionale (l’accordo di codificazione resta comunque vincolante per i paesi membri).

ARTICOLO 38 STATUTO CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

La corte, cui è affidata la missione di regolare e conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:

Le convenzioni internazionali, generali (vanno a vincolare gli stati indipendentemente dalla localizzazione geografica degli stessi) o speciali (attiene all’area), che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli stati in lite;

La consuetudine internazionale che attesta una prativa generale accettata come diritto

I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni. NB : queste ultime non sono fonti, ma mezzi ausiliari per determinare il contenuto

Queste sono le indicazioni sulla cui base la corte decide per le controversie.

Competenza di decidere la controversia fra gli stati, non può essere adita dai singoli stati e per decidere le controversie usa le norme di cui all’articolo 38. Controversie solite possono essere concernenti esistenza o meno di procedura internazionale.

Quindi questo articolo deve essere il nostro punto di riferimento.

Tra le fonti del diritto internazionale non compaiono quelle previste da accordi internazionali ovvero fonti di terzo grado. Nel diritto internazionale non esiste una vera gerarchia ma possiamo seguire la prima scaletta (punti a, b, c, d).

Il singolo stato non può sottrarsi all’applicazione della consuetudine dicendo di essere un obbiettore persistente.

LA RILEVAZIONE DELL’ESISTENZA DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI

Abbiamo detto che i fatti rilevanti al fine di determinare l’esistenza (e l’evoluzione) delle consuetudini internazionali sono:

La prassi diplomatica degli stati in particolare intesa come la giurisprudenza internazionale e la dottrina qualificata (art 38 CIF lettera d)

Gli accordi di codificazione

Le dichiarazioni di principi dell’assemblea generale ONU che sono atti di soft law che rilevano contenuto e sorgere di nuove consuetudini internazionali

Questi principi non hanno una loro autonomia ma hanno invece una funzione di integrazione normativa già esistente.

Il problema è che fare riferimento ai principi generali di diritto si ha rischio di sovrapposizione tra principi generali di diritto così come intesi e poi altri intesi diversamente.

I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI

Articolo 38.1 LETTERA c) statuto CIG

Non sono ricavabili dall’ordinamento internazionale: si tratta di principi generali: i) di diritto interno degli stati e ii) generalmente conosciuti e rispettati nei sistemi giuridici nazionali; iii) riguardanti materie già oggetto di regolamentazione a livello internazionale (coerenza). Funzione di integrazione normativa di realtà già esistenti nell’ordinamento giuridico internazionale, non sono principi che possono essere da soli applicabili ma possono essere applicati solo con integrazione non sono ricavabili dall’ordinamento internazionale ma nascono nell’ambito del diritto interno degli stati.

Esempi: principio della cosa giudicata, eguaglianza parti nel processo, principio conservazione degli atti.

STATUTO CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Articolo 21 normativa applicabile

La corte applica:

In primo luogo, il presente statuto e il regolamento di procedura e di prova

In secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili (…)

In mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con

il presente stato, con il diritto internazionale e con le norme e i criteri internazionali.

GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Di regola le consuetudini internazionali pur essendo norme primarie, hanno carattere flessibile ossia sono derogabili per mezzo di accordi internazionali. Non esiste una vera e propria gerarchia fra queste fonti. La regola quindi è l’assenza di gerarchia e della reciproca derogabilità.

Eccezione: le norme di^ Jus cogens^ i) art. 523 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969 secondo cui è nullo qualsiasi trattato che al momento della sua costituzione sia in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale

Il contenuto : le norme di jus cogens sostanzialmente coincidono con le norme del diritto internazionale enunciati nella risoluzione della assemblea federale delle nazioni unite su relazioni amichevoli e cooperazione fra gli stati, in base alla quale i principi della carta inseriti nella presente dichiarazione costituiscono i principi fondamentali del diritto internazionale, per cui tutti gli stati membri devono ispirarsi ad essa nella loro condotta internazionale.

Quindi, riassumendo , l’eccezione è presentata dalle norme di Jus cogens ovvero norme che nella sostanza coincidono con le norme di diritto internazionale generale enunciate nella risoluzione dell’assemblea generale del 1970 sulle relazioni amichevole e relazioni fra gli stati. Quali sono queste norme di jus cogens o diritto internazionale? Il contenuto corrisponde ai principi della carta delle nazioni unite.

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Enunciati dalla dichiarazione di principi ONU su relazioni amichevoli e cooperazione fra gli stati del 1970 (e comunque in gran parte desumibili dalla carta ONU): eguaglianza sovrana fra gli stati, autodeterminazione dei popoli, non intervento negli affari interni o esterni di altro stato, divieto di minaccia o uso della forza, obbligo di soluzione pacifica delle controversie. Ad essi si aggiungono i principi posti alla base della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (divieto di violazioni gravi e generalizzate come genocidio, discriminazioni razziali, tortura) e altri quali libertà traffici marittimi etc.

CONVENZIONE DI VIENNA 1969

Articolo 53 trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens).

È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale, si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

esempio al principio di sussidiarietà, ruolo die parlamenti nazionali nell’ambito dell’UE etc., che servono ad integrare il trattato e hanno la stessa forza vincolante di esso. Il preambolo di questa convenzione è:gli stati della presente convenzione, considerando l’importanza fondamentale dei trattati e la storia e le relazioni internazionalihanno convenuto quanto segue … ”. È rivolta agli stati, che hanno il compito di rendere quel trattato vincolante all’interno del proprio ordinamento giuridico; ovvero.

La usiamo per vedere la disciplina in materia di trattati. Di questa convenzione ne abbiamo parlato anche in diritto internazionale privato. Ambito applicazione convenzione di Vienna : articolo 1 e 2 della convenzione, ci dicono che si applica ai trattati fra stati. L’articolo 2 utilizza espressioni quali quella di trattato: “ accordo internazionale concluso in forma scritta fra stati disciplinato dal diritto internazionale". Un accordo può anche non essere concluso solo fra stati ma anche con organizzazioni non governative ad esempio, ma la convenzione di Vienna fa riferimento solo a quelli fra stati. Stato terzo fa riferimento a stato non parte del trattato.

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI TRATTATI

Ce ne sono due:

In forma solenne : è quella più lunga, articolata e destinata alla conclusione di trattati più importanti. Si divide in quattro fasi:

Negoziato,

Autenticazione del testo,

Manifestazione ad essere vincolati dal trattato e

Entrata in vigore

Eventuale deposito presso il segretariato generale ONU

In forma semplificata. Due fasi:

Negoziato

Manifestazione del consenso ad essere vincolati dal trattato

Quello che varia è la differente modalità di consenso dello stato ad essere vincolato dal trattato

FASE 1: NEGOZIATI

Negoziati : qui gli stati sono rappresentati dai plenipotenziari che sono soggetti incaricati dagli stati, dotati di pieni poteri (“documento emesso dall’autorità competente di uno stato e che designa una o più persone a rappresentare lo stato per la conclusione del trattato” (lo dice anche l’articolo 2).

Sono considerati rappresentanti dello stato in virtù delle loro funzioni senza essere tenuti ad esibire pieni poteri: i capi di stato , i capi di governo e i ministri degli affari esteri , per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; i capi di missione diplomatica , per l’adozione del testo di un trattato fra lo stato accreditante e lo stato accreditatario(trattati bilaterali); i rappresentanti degli stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi , per l’adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o organo (trattati multilaterali – art.2). quindi, questi sono soggetti che se decidono di andare direttamente loro a negoziare, non necessitano di questo documento di pieni poteri.

Articolo 9 C. - adozione del testo : l’adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo nei casi previsti al paragrafo 2. L’adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si ha alla maggioranza dei due terzi degli stati presenti e votanti, a meno che questi non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una regola diversa. quindi si può decidere anche che meno dei 2/3 dei votanti siano sufficienti affinché un trattato si consideri pronto ad essere adottato.

Ora, nella prassi, il testo è adottato di norma per consensus: significa che non si voterà più e che se nessuno ha nulla in contrario, il trattato si reputa adottato.

Quindi, diciamo che, la prima fase, i negoziati sfociano nell’adozione del testo del trattato.

FASE 2: AUTENTICAZIONE DEL TESTO

Articolo 10 C. Autenticazione del testo : il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo attraverso la firma o la parafatura (apposizione inserita nel testo iniziale) da parte dei rappresentanti degli stati contraenti. quindi, attraverso la parafatura si ha l’autenticazione del testo.

A cosa serve? In questo modo lo stato diventa parte contraente del trattato.

Il fatto di diventare parte contraente nell’ambito dei trattati in forma solenne, non vuol dire che lo stato è vincolato ancora ma vuol dire che ha dichiarato che il testo, così come è, va bene.

FASE 3: LA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AD ESSERE VINCOLATI

Tramite:

Ratifica , accettazione/ approvazione ovvero tramite

Adesione solo per i trattati e già in vigore. È l’amministrazione del consenso in un momento successivo rispetto a quello in cui il trattato è già in vigore ed è consentita solo perché un trattato sia definibile come aperto ovvero un trattato che consente anche agli stati che non hanno partecipato ai negoziati,

membri, della carta delle nazioni unite/ ‘UE invece è stata creata dal trattato prima CEE e poi di Lisbona). Quindi, le organizzazioni internazionali, nascono, a differenza degli stati non nel momento in cui hanno sovranità interna o esterna ma attraverso la volontà degli stati concludendo un trattato internazionale. In cosa consiste il principio di specialità? Nel fatto che hanno soggettività speciale cioè esistono sulla base di caratteri, requisiti differenti da quelli degli stati.

Quali sono questi requisiti:

Alla sovranità esterna dello stato corrisponde l’autonomia organizzativa rispetto agli stati membri. I trattati che creano le organizzazioni internazionali sono particolari trattati ovvero sono trattati istitutivi di organizzazione internazionale (un trattato istitutivo dell’organizzazione internazionale è la carta delle nazioni unite, il trattato di Lisbona). Come è strutturato? Un trattato simile contiene una serie di norme che possiamo definire del diritto materiale e volte a denunciare quelli che sono i principi fondamentali che l’organizzazione internazionale si pone (ad esempio per l’UE la moneta unica). Oltre a queste norme, nell’ambito di un trattato c’è una seconda parte che istituisce una serie di organi che sono deputati a far funzionare quel trattato e a far realizzare quegli obbiettivi che con la stipulati del trattato, gli stati si sono posti (nel caso dell’Ue, la commissione, la banca centrale UE etc., sono tutti istituzioni che sono nate perché nel trattato istitutivo c’è scritto che devono essere costituiti).

Dal punto di vista della sovranità interna, deve essere definito il fine che deve essere perseguito e quindi viene in rilievo il principio di effettività delle istituzioni di realizzare gli obbiettivi che il trattato persegue e quindi l’effettività del governo “proprio” delle istituzioni europee nel nostro caso. Quindi, nascono le organizzazioni internazionali sulla base della volontà degli stati ma sono soggetti del diritto internazionale nel momento in cui hanno il “fisico” e “testa” per funzionare autonomamente e quindi essere esseri giuridici indipendenti. Per verificare se questi requisiti di capacità e di funzionamento autonomo sussistono rispetto agli stati, è necessario far riferimento all’accordo istitutivo dell’organizzazione internazionale e agli accordi di sede. Come si dicevo le organizzazioni internazionali non hanno un loro territorio e quindi per poter funzionare devono essere ospitati sui territori degli stati membri.

GLI ALTRI SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Altri soggetti del diritto internazionale possono essere gli insorti o i movimenti di liberazione nazionale

Quando un ente collettivo ha lo status di insorto? Gli insorti sono soggetti del diritto internazionale nel caso in cui questo gruppo sia connotato dalla presenza di un comando responsabile e che operi con modalità tali da permettere di condurre operazioni continue e concertate (operazioni si intende quelle militari). Un secondo elemento è la necessità di un controllo effettivo sulla parte della popolazione delle cui istanze gli insorti sono portatori. Agli insorti si applicano, in funzione della loro soggettività non piena ma che dipende dalla

situazione, le regole del diritto internazionale umanitario ovvero volte a proteggere i diritti fondamentali dell’uomo riadattate alla situazione di conflitto in cui ci troviamo. Ecco, forse, lo stato islamico potrebbe essere ricondotto a questa forma di soggettività nazionale anziché a quella piena dello stato.

Movimenti di liberazione nazionale (esempio il movimento per la liberazione della Palestina), ha caratteristiche simili a quelle degli insorti ma c’è un requisito in meno e uno in più. In meno l’uso della forza attraverso le figure militari e per parlare di liberazione nazionale, il soggetto deve avere l’obbiettivo dell’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli (elemento centrale). Requisiti: Presenza di un comando responsabile (quindi capacità di gestire il movimento), controllo effettivo sulla parte della popolazione delle cui istanze gli insorti sono portatori (come per gli insorti) e poi …

E gli individui? Noi siamo soggetti del diritto internazionale? Secondo il diritto internazionale classico noi NON siamo soggetti del diritto internazionale (infatti, il diritto internazionale pubblico riguarda i rapporti fra gli stati). Al tempo stesso, ci sono situazioni in cui anche agli individui è riconosciuto un ruolo giuridico internazionale, situazioni connesse ad affermazione di diritti di fronte a giudici internazionali o in alternativa per l’esistenza di specifici obblighi che l’individuo ha a livello internazionale. Quindi diritti e doveri sanciti a livello internazionale attraverso la previsione di convenzioni internazionali a livello internazionale. Ne sono un esempio i tribunali penali internazionali creati attraverso accordi internazionali e che servono per giudicare soggetti che sono militari e che quindi agiscono per nome e per conto dello stato ma che a fronte della commissione di crimini internazionali sono chiamati a risponderne.

Un sistema in cui l individuo ha una posizione centrale è il sistema del diritto dell‘UE in cui la giurisdizione della corte di giustizia ha riconosciuto il ruolo di soggetto al cittadino dell’unione, grazie anche al principio di circolazione. Dal punto di vista dell’UE, gli individui

TRIBUNALE DI MILANO

Sentenza tribunale di Milano relativa ai foreign fighters (combattenti stranieri) si tratta di soggetti aventi la nazionalità di paesi, a maggioranza non musulmana, ma che si riconosce nei valori dell’ISIS e combatte per la loro realizzazione e quindi è come avere il nemico in casa. Ciascuno stato, si trova, attraverso le proprie giurisdizioni a fare i conti con queste realtà ovvero realtà in cui sia uomini che donne si convertono per partire per paesi quali Iraq, Siria. Quindi, inquadramento di questo ente collettivo che persegue finalità per noi terroristiche, che si autodefinisce “stato” e “islamico”. Abbiamo visto che sotto certi punti di vista sarebbe vantaggioso considerare come stato l’ISIS ma dall’altro lato sarebbe svantaggioso perché i requisiti dello stato in realtà non sono unanimemente ritenuti come conducibili alla struttura sia geografica che organizzativa di governo, di comando dell’ISIS.

Abbiamo detto che uno degli elementi che va a determinare lo stato non è sicuramente il rispetto del principio di autodeterminazione dei diritti