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Introduzione al Diritto Internazionale: Comunità Statali e Consuetudini, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Le comunità statali e le consuetudini nel contesto del diritto internazionale. Come le comunità statali sono organizzazioni centrali con potere di porre norme giuridiche, mentre le comunità internazionali sono composte da stati e grandi organizzazioni indipendenti l'uno dall'altro. Anche del diritto internazionale, la giustizia internazionale e le fonti del diritto internazionale, incluse le consuetudini. Vengono inoltre presentate le conseguenze di variazioni territoriali sui trattati e la recezione internazionale.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 23/11/2022

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mariaconcetta-voci 🇮🇹

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Comunità statali e internazionali.
Comunità statali il potere di porre norme giuridiche è demandato dai cittadini a un’organizzazione
centrale chiamata Stato apparato, che esercita il potere sovrano.
Si presenta come una società gerarchizzata: lo Stato pone le norme e ne impone il rispetto.
Comunità internazionali è composta da Stati e grandi organizzazioni, nessuno può dettare leggi, poiché
ogni Stato è sovrano al suo interno e indipendente da ogni potere esterno.
È formata da soggetti pari e ordinati.
Diritto internazionale è composto da norme che sono poste dagli Stati stipulando accordi e rispettando
antiche consuetudini.
Giustizia internazionale.
I tribunali internazionali non hanno un potere coercitivo i giudici internazionali emettono le loro
sentenze solo se le parti in lite hanno preventivamente e concordemente accettato la loro giurisdizione.
La Corte internazionale di giustizia è un organo delle Nazioni Unite e ha sede all’Aia ha la funzione di
risolvere le controversie, soprattutto quelle riguardanti l’interpretazione dei trattati e delle consuetudini e
la loro applicabilità.
Le norme vengono rispettate perché è conveniente, in quanto il mancato rispetto può provocare ritorsioni.
Le fonti del diritto internazionale.
Le consuetudini internazionali sono regole non scritte che si sono formate attraverso la ripetizione di
comportamenti nel tempo che ciascuno Stato ha adottato spontaneamente nella convinzione di adempiere
ad un dovere giuridico.
Elementi costitutivi della consuetudine:
1. Ripetizione nel tempo dalla generalità degli Stati;
2. Convinzione di adempiere ad un dovere giuridico.
Per evitare interpretazioni divergenti, verso la metà del XIX secolo è stato avviato un processo di
codificazione riordino e trasposizione in forma scritta, ma per verificare la correttezza del lavoro svolto il
processo è stato arrestato.
Due o più Stati possono sottoscrivere un trattato che deroghi una consuetudine, ma ha efficacia solo tra di
loro.
Jus cogens diritto non derogabile
- norme dei diritti fondamentali dell’uomo
- norme di mantenimento della pace
I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano questioni di interesse comune. (vale soltanto
con gli Stati che li hanno sottoscritti)
Può essere: bilaterale o plurilaterale.
Formazione:
1. negoziazione: fase in cui i rappresentanti degli Stati cercano un accordo su testo condiviso;
2. sottoscrizione (o firma): atto in cui i rappresentanti dichiarano che è stato raggiunto l’accordo;
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Comunità statali e internazionali. Comunità statali  il potere di porre norme giuridiche è demandato dai cittadini a un’organizzazione centrale chiamata Stato apparato, che esercita il potere sovrano.  Si presenta come una società gerarchizzata: lo Stato pone le norme e ne impone il rispetto. Comunità internazionali  è composta da Stati e grandi organizzazioni, nessuno può dettare leggi, poiché ogni Stato è sovrano al suo interno e indipendente da ogni potere esterno.  È formata da soggetti pari e ordinati. Diritto internazionale  è composto da norme che sono poste dagli Stati stipulando accordi e rispettando antiche consuetudini. Giustizia internazionale. I tribunali internazionali non hanno un potere coercitivo  i giudici internazionali emettono le loro sentenze solo se le parti in lite hanno preventivamente e concordemente accettato la loro giurisdizione. La Corte internazionale di giustizia è un organo delle Nazioni Unite e ha sede all’Aia  ha la funzione di risolvere le controversie, soprattutto quelle riguardanti l’interpretazione dei trattati e delle consuetudini e la loro applicabilità. Le norme vengono rispettate perché è conveniente, in quanto il mancato rispetto può provocare ritorsioni. Le fonti del diritto internazionale. Le consuetudini internazionali sono regole non scritte che si sono formate attraverso la ripetizione di comportamenti nel tempo che ciascuno Stato ha adottato spontaneamente nella convinzione di adempiere ad un dovere giuridico. Elementi costitutivi della consuetudine:

  1. Ripetizione nel tempo dalla generalità degli Stati;
  2. Convinzione di adempiere ad un dovere giuridico. Per evitare interpretazioni divergenti, verso la metà del XIX secolo è stato avviato un processo di codificazione  riordino e trasposizione in forma scritta, ma per verificare la correttezza del lavoro svolto il processo è stato arrestato. Due o più Stati possono sottoscrivere un trattato che deroghi una consuetudine, ma ha efficacia solo tra di loro. Jus cogens  diritto non derogabile
  • norme dei diritti fondamentali dell’uomo
  • norme di mantenimento della pace I trattati sono accordi con i quali due o più Paesi disciplinano questioni di interesse comune. (vale soltanto con gli Stati che li hanno sottoscritti) Può essere: bilaterale o plurilaterale. Formazione:
  1. negoziazione: fase in cui i rappresentanti degli Stati cercano un accordo su testo condiviso;
  2. sottoscrizione (o firma): atto in cui i rappresentanti dichiarano che è stato raggiunto l’accordo;
  1. ratifica: atto con cui l’accordo viene convalidato dagli organi competenti di ciascuno Stato. In Italia dice l’art. 87 Cost. il Presidente della Repubblica, l’art. 80 Cost. quando l’oggetto è particolarmente importante, prima della ratifica, deve ricevere un’autorizzazione del Parlamento. L’entrata in vigore viene stabilita nel trattato. L’art. 80 della Convenzione della Vienna dispone che il testo debba essere trasmesso a un apposito ufficio delle Nazioni Unite e registrato affinché tutti possano prenderne conoscenza e che non ci siano trattati segreti. Le convenzioni sono trattati aperti nati con l’auspicio che tutti vi aderiscano e si uniformino alle regole in essi contenute. Variazioni territoriali e conseguenze sui trattati. Trasformazioni dei territori: - Dissoluzione: nascita di più Stati nel territorio di uno Stato più grande che ha cessato di esistere. - Secessione: formazione di un nuovo Stato su una parte del territorio di uno Stato più grande, che continua ad esistere. - Incorporazione: assorbimento da parte di uno Stato di uno altro Stato che si estingue. - Cessione: trasferimento concordato del territorio di uno Stato a un altro Stato. Conseguenze:
  • Tabula rasa: cancellazione dei trattati quando nasce un nuovo Stato (secessione, incorporazione, dissoluzione). Il nuovo Stato non è vincolato agli impegni assunti dal precedente.
  • Mobilità della frontiera: se uno Stato ne incorpora un altro gli accordi conclusi dallo Stato incorporante si estendono alla parte di territorio incorporato.
  • Continuità: riguarda i trattati localizzabili che fanno riferimento a un luogo specifico che generalmente si trova sul territorio di uno dei due Stati contraenti. (eccezione per gli accordi di natura prevalentemente politica) Recezione  procedimento con cui le norme internazionali diventano obbligatorie per cittadini o enti pubblici di uno Stato. La recezione delle consuetudini: l’art. 10 cost. stabilisce che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. L’obbligo di conformarsi alle disposizioni delle consuetudini si impone:
  • al Parlamento  non può emanare leggi contrarie alle norme internazionali e deve modificare o abrogare quelle che siano in contrasto.
  • al Governo  non potrà adottare decreti legge e legislativi in contrasto.
  • alla Magistratura  dovrà applicare le consuetudini al caso concreto. Se la consuetudine è stata formata prima della Costituzione prevarrà in quanto è accolta dall’art. 10 cost. Se si è formata dopo non prevale. La recezione dei trattati. L’art. 117 cost. fa sì che i trattati di nuova formazione entrino automaticamente a far parte dell’ordinamento italiano.