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Diritto
internazional
e
HA DETTO CHE NEI PRIMI APPELLI CHIEDE SOLO QUELLO CHE HA SPIEGATO A LEZIONE
Studia tanto, tanto, tanto e bene, bene, bene bene Non a memoria, cerca di imparare i concetti, sottolinea le cose importanti PORTA IL COMPUTER SI FA NELLA STESSA AULA DOVE SI FA LEZIONE: 25 GENNAIO ore 14.30 E 14 FEBBRAIO RONZITTI, N., DIRITTO INTERNAZIONALE. TORINO: GIAPPICHELLI, 2019. si possono escludere le parti indicate Tranne le parti indicate da saltare PARTI NON OGGETTO DI ESAME cap. 3, par. 4 (neutralità permanente e Unione europea) cap. 4, par. 7 (le servitù internazionali) cap. 6 par. 13 (gli Stati arcipelago) cap. 7, par. 1, B (immunità da misure coercitive e cautelari) cap. 7, par. 5 (immunità delle organizzazioni internazionali) cap. 7, par. 6 (immunità dei funzionari delle organizzazioni internazionali) cap. 9 par. 11 (la soluzione delle controversie in materia di invalidità e estinzione dei trattati) cap. 9, par. 13 (le modifiche operate con il superamento del bicameralismo paritario) cap. 10, par. 6 (l'adattamento al diritto dell'UE) cap. 10, par. 7 (le regioni e l'adattamento) cap. 10, par. 8 (il sindacato giurisdizionale da parte del giudice interno sui trattati) cap. 11, par. 5 (combinazione fra i vari metodi di soluzione delle controversie internazionali) cap. 11, par. 12 (la corte di giustizia UE) cap. 11, par. 13 (le controversie di carattere commerciale) cap. 12, par. 5 (l'Unione europea) non chiede l’unione europea cap. 12, par. 6 (l'OSCE) cap. 13, par. 8 (la protezione degli investimenti all'estero) cap. 14, par. 10 (responsabilità delle organizzazioni internazionali) cap. 17: interamente escluso
INTRODUZIONE. Ordinamenti giuridici, ordinamento giuridico internazionale, Stati, comunità internazionale, comunità internazionale vs comunità nazionali, diritto internazionale vs diritto internazionale privato, diritto internazionale bellico vs diritto internazionale di pace, parità & effettività, nascita e morte di uno stato dal pdv del diritto internazionale, norme di diritto internazionale, organizzazioni internazionali, Stati come enti di fatto, attitudine a essere titolari di diritto e doveri del diritto internazionale. Gli ordinamenti giuridici sono caratterizzati da:
- Pluralità: si parla di pluralità degli ordinamenti giuridici poiché ogni stato e anche enti diversi dagli stati come l’UE, la chiesa cattolica e organizzazioni internazionali hanno un proprio ordinamento giuridico. Gli ordinamenti giuridici quindi possono essere molti diversi tra loro, variando da stato a stato.
- Relatività delle valutazioni giuridiche: ciascun ordinamento esprime valutazioni proprie.
- Ma anche relatività dei valori stessi: i valori espressi da un certo ordinamento giuridico possono cambiare nel tempo. Ordinamento giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano la convivenza sociale. Gli ordinamenti statali interni, per esempio, regolano la vita e la convivenza sociale e il funzionamento dei meccanismi costituzionali di uno Stato. Dove c’è una convivenza devono esserci regole di convivenza, che nascono spontaneamente; poi l’ordinamento giuridico dà una forma più complessa e articolata alle regole della comunità sociale e realizza le tre funzioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria). Ogni ordinamento ha una sua base sociale, si riconosce infatti una comunità sociale data dall’insieme dei soggetti che formano quell’ordinamento. Nell’ ordinamento giuridico internazionale , in particolare, la comunità sociale, più precisamente la comunità internazionale, è data prevalentemente dagli Stati (ma anche da altre entità). Infatti, il diritto internazionale regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale. In altre parole, i soggetti (dell’ord. giur. internazionale) sono prevalentemente gli stati , che sono gli enti che compongono la comunità internazionale, dei soggetti particolari che:
- non ammettono un’autorità superiore (i soggetti dell’ord. internazionale non ammettono l’istituto giuridico di dover rispondere a un’autorità superiore);
- si trovano in una posizione di parità (hanno raggiunto una posizione di pari sovranità e indipendenza rispetto ad ogni altro soggetto) Dunque, nel diritto internazionale non si ha la presenza di un’autorità superiore, perché questo diritto si forma spontaneamente nella comunità sociale che è data da enti particolari (gli Stati) che non ammettono un’autorità superiore poiché hanno raggiunto una posizione di pari sovranità e indipendenza rispetto ad ogni altro soggetto (principio dello stato quale entità superiorem non recognoscens). Ecco perché si dice che la comunità internazionale non è comunità di subordinazione ma di coordinamento: tra gli stati vale il principio di eguaglianza. Con il termine “ comunità internazionale ”, quindi, non si intende un super soggetto, un super stato, una entità a sé stante che dirige/comanda la vita degli Stati – questo non sarebbe possibile, visto che nel diritto internazionale non si può avere la presenza di un’autorità superiore, neppure le nazioni Unite lo sono, non esiste “verticalizzazione del diritto internazionale” - bensì si tratta di un’espressione convenzionale che indica l’insieme degli stati, ovvero l’insieme di soggetti di diritto internazionale, che si riconoscono una posizione pari di indipendenza e sovranità.
Diritto internazionale bellico vs diritto internazionale di pace Regola i rapporti tra stati durante il normale svolgimento delle relazioni internazionali vs durante relazioni violente e conflittuali Emergono quindi due concetti fondamentali, la parità & l’effettività.
- parità (condizione strutturale in cui si trovano i soggetti del diritto internazionale)
- ed effettività (il mezzo che consente allo stato di raggiungere la posizione di parità rispetto agli altri, nel senso che un’entità si accredita come stato nella scena internazionale quando ha raggiunto una posizione di effettività , e cioè quando si mantiene indipendente rispetto all’ esterno ed esercita la sovranità al suo interno. Se l’entità che vuole essere stato ottiene la media obbedienza – nessuno stato l’ha mai totale – dei cittadini, e se dispone degli strumenti per mantenere l’ordine all’interno del territorio (es. capacità di difesa militare), allora quell’entità può davvero accreditarsi come stato. Il concetto di effettività è quindi un concetto fattuale, indaga sui fatti, si coglie con l’analisi della situazione concreta volta per volta, ed è utile quando si tratta di stabilire se una certa entità che si proclama stato lo è veramente oppure è uno stato fantoccio. In definitiva, l’effettività è la capacità del soggetto di porsi sulla scena internazionale come ente che non ammette un’entità superiore, in parità con gli altri stati. Nascita e morte di uno stato dal pdv del diritto internazionale La nascita di uno stato è una questione di fatto nel diritto internazionale, così anche la sua morte. La dinamica degli stati si fonda sull’effettività, che è misura della soggettività internazionale: vede se l’ente ha l’attitudine ad essere titolare di diritto internazionale. Quando cessa l’effettività, lo stato diviene altro: cessa di esistere come stato, o perché viene incorporato in un altro stato, oppure viene diviso in più entità (Cecoslovacchia), oppure viene conquistato. Quando il soggetto perde le caratteristiche di parità ed effettività smette cioè di essere un soggetto di diritto internazionale. Ciò accade se lo Stato:
- viene conquistato ma secondo il diritto internazionale tutte le modificazioni territoriali che sono frutto dell’uso della forza non possono riconosciute come tali.
- Firma con altri Stati un accordo, cioè un trattato internazionale che fa nascere una federazione di stati quando più stati si uniscono in un nuovo stato federale questi stati, che prima erano soggetti di diritto internazionale, cessano di esserlo e invece diventano soggetti di diritto interno del nuovo stato federale. Ciò significa che solo lo stato federale sarà soggetto di diritto internazionale. Gli stati membri della federazione poi danno una costituzione alla federazione: questa costituzione governerà – quindi non + il diritto internazionale – i rapporti tra i nuovi stati e lo stato federale. Quindi è la costituzione che dirà quanto ampi possono essere i poteri degli stati. Esempio: Stato federale: gli usa, che sono sulla scena del diritto internazionale dei soggetti di diritto internazionale ≠ stati federati: California, Virginia, Utah.., che non sono più regolati dal diritto internazionale bensì dal diritto interno, grazie alla costituzione). Quando alla vicenda storica corrisponde la morte del soggetto e quando invece gli corrisponde una continuità dal pdv giuridico? A volte lo stato nuovo, che risulta da una vicenda storica complessa, si considera in continuità di quello precedente, in altri casi invece esso non vuole essere considerato la continuazione di quelle precedente. Di norma c’è continuità nella personalità internazionale dello stato indipendentemente dalle vicende che può avere lo stato al suo interno. Ma se c’è un grande cambiamento può essere impossibile individuare la continuità. Im realtà per il diritto internazionale a fare la continuità è l’apparato di governo, cioè l’insieme delle potestà pubbliche di quel governo, perché sono loro gli enti del governo. Qui risiede il potere effettivo. Quando l’apparato di governo è espressione di una classe sociale del
tutto differente o di visioni della politica incompatibili con quelle precedente, non può esserci continuità. Bisogna indagare la storia e i documenti diplomatici per capire se c’è continuità o discontinuità. La comunità internazionale, cioè la comunità di enti (Stati) pari fra loro, deve darsi delle norme: nello specifico, le prime norme di diritto internazionale che si formano sono l’inviolabilità dei confini o l’inviolabilità degli ambasciatori. In una situazione in cui gli stati sono pari tra loro e non vi è un’autorità superiore le norme si possono formare:
- o tramite l’uso
- oppure con un contratto/accordo -> si può cogliere una evoluzione storica per cui gli stati hanno sempre + propensione a concludere accordi; la fonte principale del diritto internazionale è dunque l’accordo. Per quanto riguarda il sistema di formazione delle norme, le fonti di produzione del diritto internazionale possono operare in una situazione in cui i soggetti sono pari fra loro, dunque non richiedono l’intervento di un’autorità superiore per diventare norme giuridiche. Le norme del diritto internazionale, non essendo emanate da un’autorità superiore bensì dai soggetti stessi, sono tutte sullo stesso piano: in altre parole, visto che nella comunità internazionale non esiste gerarchia di potere, neppure le norme del diritto internazionale sono poste in una gerarchia, in una piramide, bensì sono tutte sullo stesso piano. (Manca autorità superiore? Manca gerarchia delle fonti). Quindi non è vero, per esempio, che la consuetudine vale più dell’accordo. Gli stati tendono a limitare il meno possibile la loro libertà d’azione quindi quando gli stati concludono gli accordi lo fanno sempre in modo cauto, dopo negoziazioni che talvolta durano anni. I trattati internazionali vengono stabiliti quando gli stati sono riusciti a trovare un accordo riguardo una determinata materia (attenzione: il diritto internazionale non va riempire le lacune del diritto interno: si configura come quello che gli stati decidono di costruire assieme tramite accordi). Alcune delle norme che gli stati hanno costituito tuttavia possono acquistare un valore superiore alle altre: sono quelle pochissime norme che investono concetti e diritti fondamentali, come il divieto di genocidio e discriminazione razziale. Esse vengono considerate inderogabili, mentre tutte le altre sono derogabili. Come si configurano le reazioni alle violazioni delle norme internazionali in un ordinamento, quello internazionale, in cui non esiste un’autorità superiore che non può accertare la violazione, né imporre eventualmente sanzioni/?
- Non ci sarà un processo, perché il processo implica un’autorità superiore. Il processo, di solito, può concludersi con una condanna penale (nel processo penale, il soggetto può essere condotto in carcere) o con dei provvedimenti autoritativi (nel processo civile, le proprietà del soggetto possono essere confiscate).
- Non esiste nessun giudice che possa giudicare di qualcosa che coinvolge lo stato se lo stato non ha dato il proprio consenso, per il principio di parità. Lo stato che subisce l’illecito (violazione di un suo diritto stabilito da norma internazionale) può procedere da solo all’accertamento della violazione, senza richiedere che questo venga fatto da un giudice, tramite una protesta formale. Non esistendo un giudice che applichi la sanzione, lo stato leso oltre a procedere da solo all’accertamento procederà anche ad adottare una contromisura, che è una risposta all’illecito subito che può consistere in una violazione del diritto e che dunque lo stato leso ha la libertà di adottare. Il diritto internazionale funziona in base a un meccanismo di auto tutela perché mancando un’autorità superiore lo stato leso ha la libertà di adottare delle contromisure con il limite fondamentale del divieto di uso di forza armata. Nella carta delle nazioni unite l’uso della forza era abbastanza frequente, ora invece gli stati non possono più usare la forza.
Riguardo all’attitudine a essere titolari di diritti e doveri del diritto internazionale, avere soggettività internazionale non è un premio o un attributo: sono soggetti di diritto internazionale tutti gli enti
- effettivi: sono lì
- pari
- indipendenti e sovrani. Sono soggetti perché sono lì e sono pari e non ammettono una autorità superiore: il diritto internazionale è fatto da tutti gli stati. That’s not big deal. Anche gli stati che violano i diritti umani sono comunque stati, non si distinguono stati di serie b e di serie a. La soggettività internazionale, la qualifica di stato, è legata alla fattualità, alla storia, e dunque non è permanente (vedi le due Germanie: prima Germania est e ovest dialogavano con diritto internazionale, ora che sono nello stesso stato dialogano con diritto interno). La dinamica della soggettività internazionale è vivace ed è qualcosa che attiene allo studio della storia, non può prescindere dalla fattualità. Stati come enti di fatto: I soggetti di diritto internazionale, ovvero gli Stati, sono enti di fatto, non sono enti di diritto. Essi, quindi, non vanno considerati come persone giuridiche, tuttavia essi hanno una personalità giuridica. Personalità giuridica: nell’ordinamento interno noi, che siamo soggetti di diritto, abbiamo l’attitudine a essere destinatari di diritti e doveri previsti dall’ordinamento giuridico. Questa attitudine si chiama personalità giuridica e in Italia si acquista dal momento della nascita, in Italia infatti tutti quelli che nascono vivi si considerano persone che hanno tutti i diritti e che possono a loro volta trasmettere diritti (cioè gli esseri umani sono tutti soggetti di diritto, cosa non scontata perché nella schiavitù greca e romana invece gli schiavi non avevano diritti, erano delle cose da comprare e da vendere; in Italia, invece, la personalità giuridica si acquista al momento della nascita). C’è da dire, però, che fino ai 18 anni questi diritti non li esercitiamo da soli ma con un tutore o genitore, quindi c’è una distinzione tra l’acquisizione della personalità giuridica (che si ha alla nascita) vs acquisizione della facoltà di fare tutto da soli (che avviene dopo i 18 anni); questa distinzione non c’è nel diritto internazionale. Comunque, dicevamo: non dobbiamo pensare al sogg di diritto internazionale (lo Stato) come a una persona giuridica; esso è infatti un ente di fatto e non un ente di diritto. Cosa significa enti di fatto e enti di diritto, persone fisiche e persone giuridiche? Nel diritto interno si fa una importante distinzione tra persone fisiche e giuridiche:
- le persone fisiche sono soggetti di diritto che si contano. Infatti l’ord. Interno ha come soggetti delle persone fisiche che sono enti di fatto. L’ente di fatto nasce per cause naturali. Esempio: per sapere quanti sogg di diritto ci sono dentro a una stanza, ci contiamo: il numero di quanti siamo = il numero di soggetti di diritto che sono enti di fatto.
- invece le persone giuridiche sono soggetti di diritto che si costruiscono tramite procedimento giuridico fissato dalla legge, cioè vengono creati da norme giuridiche apposite. L’ente di diritto nasce sulla base di un processo previsto da norme giuridiche. Esempio: la persona giuridica può essere una associazione e soprattutto una società commerciale con cui si fanno contratti. Una persona giuridica es. Samsung è un soggetto di diritto, ha l’attitudine a essere titolare di diritti e obblighi ma è stata creata dal diritto medesimo (il codice civile ci dice infatti come si crea una persona giuridica, c’è tutto un procedimento che va realizzato per costituire una società, che poi ottiene un riconoscimento (iscrizione nel registro…) e il conferimento da parte dell’associazione della personalità giuridica da lì la società agisce come soggetto di diritto).
Passiamo ora dal diritto interno al diritto internazionale. Gli stati nel diritto internazionale vanno considerati enti di fatto e non di diritto. Gli stati sono entità fattuali, indipendenti e sovrane pari agli altri soggetti di diritto internazionale. Quando devo capire quali sono gli stati nel diritto internazionale, faccio il conto degli stati così come conterei le persone in una stanza, perché lo stato è una entità fattuale che ha l’attitudine a essere titolare di diritti e doveri previsto dal diritto internazionale. Non esistono infatti norme di diritto internazionale che predispongano un procedimento giuridico da rispettare per diventare stati, né esiste in questo contesto una legge che stabilisce come diventare persone giuridiche. Ecco perché lo stato non è una persona giuridica di diritto interno bensì è paragonabile a un ente di fatto: la sua esistenza non deriva dall’aver seguito precise norme giuridiche ma deriva dall’essere un ente sovrano effettivo che si pone sulla scena internazionale in condizione di parità rispetto agli altri Stati. Ovvero, lo stato è stato solo per il fatto che (effettività) guadagna la propria posizione di sovranità e parità rispetto agli atri stati. Ma perché nel diritto internazionale non esistono norme che attribuiscano la qualifica di stato se si rispettano alcuni requisiti? Perché l’ord. Internazionale si configura sulla base del diritto di parità, dunque queste norme, se esistessero, dovrebbero venire da un’autorità superiore, ma nel diritto internazionale l’autorità superiore non c’è. ENTI CHE PARTECIPANO ALLA VITA DI RELAZIONE INTERNAZIONALE Non tutti gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale sono pienamente soggetti di diritto internazionale. Per esempio, all’interno degli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale, vi è la categoria degli “enti territoriali”, fatta dagli stati sovrani e indipendenti e dagli insorti: i primi hanno una piena soggettività internazionale, i secondi invece sono destinatari solo di alcune situazioni giuridiche soggettive. All’interno degli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale sono state distinte 4 diverse categorie: 1) Gli enti territoriali sono quelle entità che presentano come tratto caratteristico l’esercizio del potere di governo su una comunità territoriale. Ne fanno parte:
- Gli Stati indipendenti e sovrani , dotati di soggettività internazionale. Misura della soggettività internazionale è l’effettività: essa dà la consistenza dello stato come ente di fatto, indica se l’ente ha l’attitudine ad essere titolare di diritto internazionale.
aveva però violato il divieto di uso della forza armata previsto dall’articolo 2 comma 4 della carta delle nazioni Unite (“I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”). Per espellere con una azione militare i turchi che rimangono a Cipro Nord bisognerebbe che l’interesse dell’Ue fosse così forte da convincere le nazioni Unite. In realtà però, essendo la Turchia come la Grecia un membro della Nato, sarebbe difficile intraprendere un’azione militare contro di lei. Ci sono state prepotenze della Turchia nel mar mediterraneo; nel diritto del mare è tutto un bilanciamento tra i diritti dello stato costiero e i diritti delle navi; nel mare libero tutti gli stati hanno pari diritto. La Turchia dà problemi per i diritti umani, sotto vari punti di vista, e però è nella Nato, e dunque si confronta con una situazione non facile dal pdv politico. Il patto della Nato richiama l’articolo 51 della carta delle nazioni unite sulla legittima difesa: esso dice che gli stati sono liberi di usare la forza solo quando devono rispondere a un attacco armato contro di loro. Lo stato che subisce un attacco armato ha cioè il diritto di difendersi da solo o con alleanze, esercitando la legittima difesa. Ma la nato non può prendere parte a un attacco che viene attuato da un suo stato, essa funziona solo in chiave difensiva. Questo diritto è stato attuato solo una volta nella storia: l’11 settembre 2001, con l’attacco alle Torri Gemelle. L’altra entità non riconosciuta ma che ha una importanza molto grande a livello internazionale è il Taiwan, che ha una fiorente industria. Non essendo riconosciuto, col Taiwan non facciamo trattati internazionali, solo accordi commerciali. Lì c’è il problema della Cina che considera ancora il Taiwan una propria provincia (quando sono nate le nazioni unite in Cina non era ancora completo il processo di riv cinese: la Cina ottenne il seggio permanente al consiglio di sicurezza, ma esso faceva capo alla Cina di Taiwan. Quando la Cina comunista di Mao si consolidò, con la rivoluzione culturale, dopo qualche anno, la Cina disse: alle nazioni unite devo starci io, non intratterrò relazioni diplomatiche con nessuno stato che riconosca Taiwan. Gli stati allora ritirano i riconoscimenti già dati a Taiwan e nessuno fa più trattati in con loro. 25 ottobre 1971 l’assemblea generale riconosce che bisogna procedere al ripristino della repubblica popolare cinese. In questa data, le Nazioni Unite accolgono la Repubblica Popolare Cinese come rappresentante politico della Cina ed espellono la Repubblica Democratica di Cina che coincide con l'isola di Formosa, altrimenti nota come Taiwan. Questa risoluzione dice che i rappresentanti del gov della re pop cinese sono i soli legittimi rappresentanti della cina alle nazioni unite e i membri di taiwan se ne vanno. Più controverse sono queste situazioni:
- i cd “stati esigui” es. Andorra, San Marino; Liechtenstein, sprovvisti del carattere dell’indipendenza, ma che ormai sono membri delle Nazioni Unite.
- I cd “stati protetti”, sprovvisti del carattere dell’indipendenza. (Parentesi sui protettorati: sono entità formatesi nel periodo coloniale, es. sono stati protettorati della Francia il Marocco e la Tunisia. I due soggetti, Stato protetto e Stato protettore, avevano tra loro un rapporto disciplinato da un trattato internazionale oggi un trattato come questo sarebbe invalido, perché nel diritto internazionale vale il divieto di ristabilimento di una dominazione coloniale e situazioni assimilabili. Lo stato protettore assumeva la rappresentanza internazionale dello stato protetto e stipulava per conto suo i trattati internazionali, mentre lo Stato protetto era titolare delle situazioni giuridiche derivanti dal trattato. Nella forma del concorso di organi, il potere legislativo veniva esercitato congiuntamente da organi dello Stato protetto e dello Stato protettore; nella forma della sostituzione di organi, gli organi dello Stato protettore si sostituivano pienamente allo stato protetto. Il protettorato di diritto internazionale NON è assimilabile al protettorato di diritto coloniale (frutto di accordi stipulati a livello locale con capi tribù; il protettorato qui era parte integrante della madrepatria), ai territori sotto mandato, ai territori sotto amministrazione, all’amministrazione internazionale dei territori (Kosovo, provincia iugoslava ma amministrata da nazioni unite), nè al vassallaggio (l’entità sotto vassallaggio ha funzioni di governo indistinte da quelle dell’entità superiore).
- I cd “Stati risorti”: pretendono di essere titolari delle situazioni giuridiche loro facenti capo prima dell’incorporazione in un altro stato. La teoria degli Stati risorti, secondo cui la personalità dello
Stato non sarebbe venuta meno nonostante l’incorporazione, è una mera fictio iuris. Esempi: Repubbliche baltiche, pretendono … incorporate dall’Unione Sovietica nel 1940, Etiopia pretende di… incorporata dall’Italia nel 1936. Ci sono anche delle altre situazioni che facendo riferimento al concetto di effettività non capiamo: sono situazioni in cui si ha una sorta di finzione di continuità dello stato, per esempio la somalia: per molti anni è stata in mano alla totale anarchia, in tribù sempre in guerra tra di loro, senza una forza prevalente nel lungo periodo. Qui non c’era nessuna effettività, eppure la Somalia è sempre stata membro delle nazioni unite, considerata quindi come stato anche se non c’era effettività. Perché se si fosse detto che la Somalia non era più stato la situazione sarebbe diventata ancora più ingestibile. L’effettività in questo caso non ci dà la misura della situazione. Invece non costituisce elemento rilevante ai fini dell’acquisto della soggettività internazionale la dimensione del territorio o della popolazione di uno Stato. nel diritto internazionale conta cioè lo Stato – organizzazione (il governo, quel complesso ristretto di organi che dirige l’ente) anziché lo Stato – comunità (la triade governo + territorio + popolazione). Anche se popolazione e territorio possono avere una loro rilevanza nel determinare se uno stato si sia estinto oppure no. Inoltre i cd “failed States”, Stati dove una situazione di anarchia ha comportato la rottura costituzionale dell’ordinamento interno, continuano ad essere stati nel senso del diritto internazionale e ad essere membri delle organizzazioni internazionali (es. Sierra Leone, Somalia).
- Gli insorti : gli insorti perseguono mediante la lotta armata il rovesciamento del governo di uno Stato oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato medesimo (sono la “controparte” dello Stato). I movimenti insurrezionali sono da annoverare tra gli enti territoriali, purché gli insorti abbiano acquisito un controllo abbastanza stabile su una parte del territorio nazionale ed esercitino effettivamente un controllo esclusivo su una porzione di territorio ed effettiva popolazione (no semplici e sporadici disordini). Regole del gioco:
- A differenza degli stati sovrani e indipendenti, gli insorti (visto che il mov. insurrezionale è temporaneo: o evolve in uno Stato o retrocede a semplice gruppo di individui) hanno una capacità internazionale limitata alle norme che regolano la condotta delle ostilità con il governo legittimo ed a quelle che disciplinano l’esercizio del potere d’imperio del movimento insurrezionale sul territorio da esso controllato. Cioè gli insorti hanno soggettività parziale
- Il mov insurrezionale può concludere accordi con altri soggetti internazionali: questi accordi possono avere ad oggetto il futuro status del territorio, in caso di mov secessionista, o possono riguardare la definitiva cessazione della guerra civile.
- Il governo legittimo può lecitamente reprimere l’insurrezione, ha solo limiti di natura umanitaria stabiliti dall’art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949
- Gli insorti, nel momento in cui raggiungono una certa effettività (effettività di potere su un territorio), possono essere titolari di situazioni di diritto internazionale, ma: non sono legittimi combattenti, non hanno diritto allo status di prigioniero di guerra, ma possono essere trattati come semplici criminali, e hanno una capacità bellica limitata (es. no guerra in alto mare)
- Se l’insurrezione è sconfitta, il governo legittimo non è responsabile dei danni che gli insorti hanno provocato a terzi; se l’insurrezione è vittoriosa invece il nuovo governo è responsabile dei danni che gli insorti hanno provocato a terzi
- I terzi possono aiutare il governo costituito ma non gli insorti (qualora lo facessero infatti commetterebbero un illecito internazionale), a mano che non intervenga una risoluzione di segno contrario del Consiglio di Sicurezza delle nazioni Unite.
- Non incide sulla realtà del fenomeno il fatto che gli insorti pratichino forme di violenza bellica violanti il diritto umanitario (come ha fatto l’ISIL, sorto tra Siria e Iraq).
diplomatiche. Assimilabili a c.n.a.e sono il Consiglio delle nazioni Unite per la Namibia (istituito dall’assemblea general nel 1967 dopo che questa aveva dichiarato deceduto il mandato sulla Namibia che la Società delle nazioni aveva dato al Sud Africa) e il GNA a guida di Serraj che ambisce a governare l’intera Libia. Questa figura ha oggi perso importanza, assimilabile al movimento di relazione internazionale.
- Movimenti di liberazione nazionale. Sono gli enti organizzati rappresentativi di un popolo in lotta per l’autodeterminazione. La rilevanza internazionale dei mov di lib naz non è legata, come per gli insorti, alla circostanza di esercitare un potere di governo su un territorio, e quindi al principio di effettività, bensì è legata al principio di autodeterminazione dei popoli. Il movimento di liberazione nazionale è in particolare l’ente rappresentativo di un popolo soggetto a dominio coloniale o razzista o a occupazione straniera. Funzioni: a) prendono parte ai lavori di organizzazioni internazionali e partecipano a conferenze internazionali (es. l’OLP ha goduto dello status di osservatore in seno all’Assemblea generale + è stata presente senza diritto di voto in tutte le conferenze convocate sotto gli auspici delle nazioni Unite + è stata membro a pieno titolo della Lega Araba); b) concludono accordi soprattutto riguardo lo svolgimento delle ostilità contro il governo costituito o alla costruzione del nuovo Stato (es. accordi di Oslo – Washington, firmati nel 1993, tra OLP e Israele, riguardo lo status dei territori palestinesi); c) presentano reclami a istanze internazionali (la Palestina ha sottoposto alla UNCC i danni provocati dall’occupazione irachena in Kuwait); d) conducono lotte armate per realizzare il diritto all’autodeterminazione (guerre di liberazione nazionale) attenzione! Il governo costituito non può usare la forza per privare il popolo del diritto all’autodeterminazione, perché violerebbe il principio di autodeterminazione dei popoli. Inoltre il diritto consuetudinario vieta agli stati terzi di intervenire in alcun modo a favore del governo costituito. Al contrario, la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 e quella sulla Definizione dell’Aggressione del 1974 attribuiscono ai popoli privati del loro diritto all’autodeterminazione (cioè i popoli sotto dominazione coloniale, razzista o straniera) il diritto di ricevere assistenza da terzi nel corso di una guerra di liberazione nazionale (ma gli Stati occidentali la intendono solo come assistenza umanitaria, non militare). Riguardo all’applicabilità delle regole di diritto di guerra (ius in bello) alle guerre di liberazione nazionale il mov di lib naz mediante una dichiarazione al Consiglio federale svizzero può mettere in vigore il I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (che equipara lotte per l’autodeterminazione = conflitti armati internazionali = conflitti tra stati) nei confronti dello Stato contro cui è intrapresa la lotta armata, purché questi sia parte del Protocollo. In questo caso, i membri del mov di lib naz sono legittimi combattenti con diritto allo status di prigionieri di guerra. Nel diritto internazionale l’autodeterminazione dei popoli è un diritto che ha una denominazione precisa e non comprende tutti i popoli che vogliono autodeterminarsi, anche se è spesso usato a sproposito. Si riferisce invece a 3 situazioni
- Popoli vogliono liberarsi da dominazione coloniale (questo diritto all’interno della carta delle nazioni unite nasce proprio p
- Popoli che vogliono liberarsi di occupazione straniera
- Popoli sottoposti a regime di apartheid razzista Al di fuori non si può parlare di diritto di autodeterminazione (noi per esempio non abbiamo diritto di autodeterminazione). In questo momento se ne può parlare in Palestina, nel popolo saharwi (popolo del deserto del Sahara, il cui territorio è parzialmente e illegalmente occupato dal Marocco. La Corte di Giustizia UE ha attribuito al fronte Polisario la qualifica di rappresentare del popolo sahrawi, titolare del diritto di aut e stanziato su un territorio che non appartiene al Marocco) e in
alcune popolazioni della Groenlandia e nel popolo delle isole Chagos (che insieme all’isola di Mauritius erano una colonia inglese. A un certo punto gli stati uniti vogliono aprire una base aerea militare nell’oceano indiano, e vorrebbero farla in questo stesso arcipelago, ma intanto la Gb aveva già deciso per la concessione dell’indipendenza a Mauritius. Gli usa non volevano fare una base militare con l’incertezza che questa isola potesse diventare di un nuovo paese. Allora la Gb divide le isole Chagos dall’arcipelago, esse diventano possedimento britannico, e ci rimane il dominio coloniale britannico. Viene costruita la base militare Usa, a cui non intendono rinunciare. Le persone devono quindi andarsene dai villaggi. La lunga vicenda approda corte internazionale di giustizia a cui richiesto parere consultivo. L’assemblea generale chiede alla corte se sia stato violato il diritto di autodeterminazione e la corte dice di sì, ma ormai le piantagioni sono diventate foresta, il paesaggio è stato molto modificato, vicenda tragica). Come si realizza il diritto di autodeterminazione? Con la creazione di un nuovo stato e il ritiro della potenza coloniale, che perde qualsiasi giurisdizione. Il nuovo stato diventa indipendenza e sovrano, si dà una nuova costituzione, spesso ispirata a quella dello stato prima, ma è un ordinamento originario, non più derivato. L’autodeterminazione non deve necessariamente concludersi con la nascita di un nuovo stato indipendente, significa rispettare la volontà di quel popolo nel mondo in cui esso lo desidera, magari desidera una ampia autonomia nell’ambito di un ordinamento interno. Per esempio, abbiamo accordi con la popolazione dell’alto Adige, che è molto agevolato dallo stato italiano ed è una delle regioni autonome a statuto speciale. 3) Gli enti non territoriali s ono quelle entità che attualmente non esercitano potere di governo su una comunità territoriale ma che neppure tendono ad acquisire siffatto potere di governo. Peculiarità: sono tutte entità sui generis, individualmente determinate, a cui è eccezionalmente attribuita la capacità di intrattenere relazioni internazionali. Ne fanno parte:
- La Santa Sede : suprema autorità della Chiesa Cattolica. Funzioni: a) Conclude accordi internazionali (detti concordati quando hanno per oggetto il trattamento riservato alla religione cattolica e al clero) b) Partecipa ai lavori di organizzazioni internazionali (ha lo status di osservatore presso le Nazioni Unite, a partire dal 6 aprile 1964, e presso il Consiglio d’Europa, partecipa ai lavori dell’Assemblea generale senza diritto di voto, è membro a pieno diritto di OSCE e AIEA) e prende parte a conferenze internazionali c) Intrattiene relazioni diplomatiche con molti Stati. Quindi la Santa sede è titolari di certo diritti e posizioni di diritto internazionale perché sono connaturate al suo modo di essere: quindi può avere ambasciatori, fare trattati internazionale, fare parte di organizzazioni internazionali, ma come la Palestina è solo un osservatore nelle nazioni Unite e consiglio d’Europa e dunque non ha diritto di voto. La Santa Sede non è uno stato ma una entità che come rappresentante dei cattolici ha soggettività internazionale, e l’ha mantenuta anche quando privata di una territorialità, dunque non è legata all’effettività su un territorio. (Attenzione: Santa Sede ≠Stato della Città del vaticano. La prima è una persona internazionale, la seconda ha invece dominio territoriale. Ma molto strettamente collegate perché il Sommo Pontefice è l’autorità massima di entrambe. Però è lo Stato della Città del vaticano, e non la Santa Sede, a far parte dei trattati che presuppongono la sovranità su un territorio (es. per introdurre l’euro, il 29 dic 2000 l’Italia ha stipulato una Convenzione con lo Stato della Città del vaticano, non con la Santa Sede). Lo Stato della Città del vaticano ha anche diritto alla libertà di navigazione, nonostante sia privo di litorale, ma ora nessuna nave inalbera la bandiera vaticana. La santa sede ha una sua sovranità territoriale sulla città del vaticano, difatti nei francobolli c’è scritto città del
organizzazione non governativa 10) Attualmente ha sede a Roma, in due palazzi dove non esercita alcuna sovranità territoriale, ma lo scambio di note del 1960 gli consente di esercitare le sue funzioni senza alcuna interferenza da parte dello stato italiano. (limitata soggettività internazionale)
- Comitato internazionale della Croce Rossa : COSA. È un ente umanitario che promuove “i principi fondamentali ed uniformi dell’istituzione della croce rossa” (art. 4 dello statuto) ed opera con assoluta indipendenza politica, professionale ed economica. Si è costituito nella forma di associazione di diritto privato ai sensi del diritto svizzero. Svolge opera nelle situazioni di conflitto armato. DOVE. Ha sede a Ginevra. CHI. È composto da individui nominati per cooptazione. COSA FA
- Ha lo status di osservatore presso l’Organizzazione delle nazioni unite. COSA FA 2. In occasione di un conflitto armato internazionale, le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 gli assegnano le funzioni di organizzazione umanitaria, nel caso in cui non sia possibile affidare questi compiti alle Potenze Protettrici. Quanto ai conflitti interni, lo designano come l’organismo abilitato a offrire i suoi servigi alle parti in conflitto. SSHHH. IL Tribunale penale per la ex – Jugoslavia gli ha riconosciuto il privilegio della non divulgazione delle informazioni in suo possesso, in accordo ai principi di neutralità, riservatezza e imparzialità. Per esempio la croce rossa può chiedere agli stati di visitare i campi di prigionia e vedere se i prigionieri sono trattati in conformità al diritto internazionale, ma deve garantire imparzialità e neutralità (i funzionari della croce rossa non possono dare info su quello che vedono nelle zone di guerra e non sono tenuti a testimoniare perché comprometterebbe la fiducia che gli stati hanno nella croce rossa, e le operazioni che compie vengono svolte nell’interesse delle persone). 4) Gli enti non territoriali che hanno un legame con gli stati sono le organizzazioni internazionali. Esse sono associazioni fra Stati provviste di un proprio apparato di organi. Sono quelle entità che sorgono per volontà degli stati (espressa nel c.d. trattato istitutivo) e che mantengono durante la loro esistenza un legame indissolubile, un “cordone ombelicale” con gli stati. Visto che sono state create dagli Stati e che possono estinguersi per volontà degli stessi stati membri, non sono enti originari della comunità internazionale, come gli Stati sovrani e indipendenti, ma enti derivati, cioè hanno competenze attribuite, la loro struttura è disegnata dall’accordo istituto, a differenza degli stati. Principio di attribuzione: le org int hanno solo i poteri che le sono attribuiti dal trattato istitutivo. Esempi di org. int. Sono le nazioni Unite e l’Unione Europea. (Non vanno confuse con le Organizzazioni non governative (ONG), come Amnesty International e Greenpeace, che sono associazioni private a carattere transnazionale il cui atto istitutivo è fondato sull’ordinamento interno di uno o più Stati. Esse hanno talvolta statuto di osservatore presso le organizzazioni internazionali e possono presentare memorie scritte ai tribunali senza divenire parti processuali (qualifica di amici curiae ). Come nascono le organizzazioni internazionali? Di solito da un atto istitutivo, un trattato internazionale concluso dagli stati, oppure anche da un altro strumento disciplinato dal diritto internazionale, come afferma l’art. 2 del Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali (es. un ente costituito in virtù del diritto interno di uno Stato non è una org internaz). Per esempio l’OSCE non è nata da un trattato istitutivo, ma si fonda sui documenti adottati dagli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, che non hanno valore vincolante dal pdv giurudico, sono solo “impegni politici”. Il trattato istitutivo dirà quali poteri ha l’organizzazione e quali organi esercitano quei poteri. I poteri sono conferiti dal trattato istitutivo in relazione agli scopi da perseguire. Importante è focalizzare il principio di attribuzione: le org hanno solo i poteri che le sono attribuiti dal trattato istitutivo. Adopera degli organi ritenuti competenti dal trattato e riceve poteri di emanare certi tipi
di atti e non altri. Si sente molto parlare del fatto che entrando in una organizzazione internazionale la perdita della sovranità è un problema inevitabile. Ma esse funzionano sulla base di un trattato, che è una libertà degli stati di esercitare la sovranità assieme agli altri stati, noi stati abbiamo deciso che certe cose andassero decise assieme agli stati, anche dotando gli organi di fare atti anche vincolanti nei confronti degli stati membri, dunque tutto risponde a un accordo, non è una perdita di sovranità bensì un esercizio di sovranità e una libertà degli stati di decidere le proprie relazioni internazionali. L’unione europea non limita la sovranità, anzi permette di esercitarla. Tant’è che ce se ne può andare, vedi Brexit; il trattato di recesso è nero su bianco. Come possono gli Stati diventare membri delle organizzazioni internazionali? Mediante una procedura di ammissione che di solito comporta che la domanda di ammissione sia accettata mediante una delibera da parte degli organi dell’organizzazione, che valutano la capacità dello Stato candidato di adempiere agli obblighi connessi alla qualità di membro. Nelle nazioni Unite, la procedura di ammissione è disciplinata dall’art. 4 della carta: la decisione spetta all’Assemblea Generale, che delibera su proposta dei Consiglio di Sicurezza. Approfondimento sull’ammissione alle Nazioni Unite L’ultimo stato a far parte delle nazioni unite è stato il sud Sudan. L’ammissione alle nazioni unite è una vicenda che può dire qualcosa sull’identità degli stati. La Russia continuatore dell’unione sovietica non ha fatto domanda di ammissione all’ONU, gli stati altri che la componevano invece sì, perché erano dei nuovi stati. La ammissione alle nazioni unite avviene con deliberazione dell’assemblea generale su raccomandazione del consiglio di sicurezza. Serve il voto favorevole di tutti i membri permanenti. Se sulla statualità di un ente non c’è l’accordo di tutti (es. il Kosovo, che la Russia non vuole riconoscere come stato) l’ente non diventare parte delle nazioni unite. Ma non è l’ammissione o mano alle Nazioni Unite che fa l’effettività dello stato né che fa nascere lo stato. Lo stato nasce (esistenza), diventa effettivo (effettività), viene riconosciuto (riconoscimento), e poi fa parte delle nazioni unite. NON scrivere che lo stato diventa parte della comunità internazionale, che non significa niente. L’articolo 3 della Carta delle nazioni Unite dice che:
- Art. 3 Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità _all’articolo 110. L’Italia non è un membro originario, è entrata nel 1955. L’articolo 4 della Carta delle nazioni Unite dice che:
- Art. 4 (1) Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. (2) L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Essere disposti a farlo = avere la capacità finanziaria, perché l’organizzazione si finanzia attraverso i contributi degli stati. Art 4 secondo comma: dice come avviene l’ammissione degli stati alle nazioni unite. Proposta del consiglio di sicurezza. Il consiglio di sicurezza funziona con il voto unanime dei membri permanenti. Se l’accordo dei membri permanenti c’è, l’accordo è più veloce L’unione europea invece funziona in modo diverso, più lungo, richiede di volta in volta che si faccia un accordo nuovo con gli altri stati. È un organo sovranazionale che realizza un tipo di integrazione a cui gli stati nuovi devono potersi agganciare. I trattati di adesione richiedono il voto favorevole di TUTTI gli stati, dal primo all’ultimo. Lo stato deve essere uno stato di diritto le cui istituzioni possono essere chiamate a rispondere se lo stato non rispetta le regole (rule of law). Nel trattato è previsto anche il diritto di recesso (come ha fatto il regno unito)._ Misure sanzionatorie delle org internazionali? Nel caso uno stato si renda colpevole di una grave violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, può essere sospeso o anche espulso (perdendo la
- Non godono del diritto di sovranità territoriale e non esercitano le rispettive competenze, perché – a differenza degli Stati – non hanno un territorio. Eccezionalmente possono essere chiamate all’amministrazione di territori (es. le nazioni Unite hanno amministrato il Kosovo tramite l’UNMIK). Per il resto, non si parla di territori, ma di sedi. Infatti esse esercitano le loro funzioni tramite un apparato istituzionale che ha sede in un determinato Stato membro e con cui stipulano un “accordo di sede”, che stabilisce reciproci diritti e doveri. Le nazioni unite hanno sede principale a New York. La corte di giustizia ha sede all’Aja. A Roma la FAO. Il consiglio d’Europa ha sede a Strasburgo, come la corte europea di diritti dell’uomo. L’unione europea ha sede in Belgio a Bruxelles, e a Strasburgo (il parlamento europeo). La corte dell’unione europea a Lussemburgo. Ora queste sedi plurime sono costose, perché a ogni riunione trasferimento da Bruxelles a Strasburgo. La Francia però non vuole rinunciare ad avere il parlamento europeo a Strasburgo. Personalità internazionale ≠ capacità di diritto interno
- Personalità internazionale: ha per oggetto la titolarità di situazioni giuridiche soggettive derivanti da norme internazionali. Non può essere conferita dal trattato istitutivo (anche quando ne fa espressiva menzione) e quindi dagli Stati, bensì deriva dall’ordinamento internazionale. Tutto quello che si può ammettere è che gli Stati contraenti si obbligano a considerare l’organizzazione come persona internazionale nei loro rapporti reciproci.
- Personalità (capacità) di diritto interno: implica che l’organizzazione, negli ordinamenti degli Stati parti del trattato istitutivo, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni (es. può acquistare e allineare beni immobili o stare in giudizio). La prof ha detto:
- Personalità giuridica: le org int hanno personalità giuridica = soggettività = sono soggetto di diritto internazionale, cioè hanno l’attitudine a essere titolari di situazioni giuridiche soggettive di diritto internazionale = sono titolari di diritti o doveri posti dal diritto internazionale = possono per esempio fare tratti internazionali, oppure l’UE può ricevere e mandare rappresentanti diplomatici = quindi si muovono sul piano delle relazioni int come uno stato, ma le org int a differenza degli stati hanno un ordinamento giuridico derivato, non originario, dall’accordo istitutivo, che dà competenze e obblighi sulla base del principio di attribuzione. Personalità internazionale = essere soggetto di diritto internazionale = ce l’ha l’ente che ha attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive di diritto internazionale. Attenzione. Le org int hanno personalità giuridica, sono soggetti di diritto internazionale. Ma non sono dei super soggetti, non sono superiori agli stati, sempre per il principio di attribuzione. Gli stati non creano una entità che diventi superiore a loro, a meno che non lo accettino esplicitamente.
- Personalità di diritto interno: le org int sono persone giuridiche anche nel diritto interno degli stati. Le org int devono avere anche una personalità di diritto interno personalità di diritto interno: occupare sul piano internazionale (? O interno?) una posizione che implica avere di rapporti di parità con gli Stati. Gli stati esterni all’organizzazione non hanno nessun dovere di considerare l’organizzazione come soggetto, quindi la org int per acquistare personalità interna anche verso gli stati non membri ha qualche problema gli Stati esterni ad essa la considerano come soggetto di diritto internazionale quando le sono attribuite competenze importanti e ben definite ed è composta da molti Stati. La comunità europea non era riconosciuta fino a qualche tempo fa come soggetto di diritto int dalla Russia. (Esempio. Il fatto che le org int possano avere personalità giuridica internazionale ci viene da un parare della corte internazionale di giustizia pronunciato nel
- Nel 1949, quando le nazioni unite sono appena nate, succede che a Gerusalemme in Israele vengono assassinati il segretario generale Bernadotte e l’ufficiale francese Serόt, inviati dall’ONU
per avvicinare le parti del conflitto arabo israeliano, da alcuni estremisti, terroristi ebrei israeliani. Il funzionario internazionale tra l’altro dovrebbe avere garantito il rispetto dell’incolumità personale nel territorio dove si reca. Israele però al tempo non faceva parte delle nazioni unite. La Svezia, patria di Bernadotte, chiede risarcimento dei danni a Israele, perché B. era cittadino svedese. Anche le nazioni Unite volevano chiederle risarcimento dei danni per la morte del proprio funzionario. Ma l’onu può ritenere Israele colpevole di un illecito nei suoi confronti? L’Onu, cioè, ha come gli Stati soggettività giuridica internazionale per considerarsi titolare di diritti e obblighi posti dal diritto internazionale? Ha la personalità giuridica per farlo? Questo è il quesito dell’assemblea generale, che chiede alla corte internazionale di giustizia parere consultivo sulla base dell’art 96 della carta; la corte risponde che le org internazionali che hanno ricevuto funzioni importanti da un grande numero di stati ben possono essere considerare soggetto di diritto internazionale anche da chi non fa ancora parte dell’organizzazione. Nel 1949 la corte ci dice cioè che una org int come le nazioni unite può assumere soggettività internazionale anche fuori dai suoi stati membri. Quindi sì: l’ONU è soggetto di diritto internazionale. Il parere non è riferito solo alla questione delle nazioni unite ma a tutte quelle org che hanno le stesse caratteristiche. Il parare non è obbligatorio e infatti l’unione sovietica non per lungo tempo non considerò come soggetto la comunità europea). Approfondimento della prof sugli scopi delle Nazioni Unite Primo fine delle nazioni Unite: impedire che si ripetano quelle circostanze che hanno portato alla 1 GM e alla 2GM. Nel preambolodella Carta delle Nazioni Unite la prima cosa che si dice è che: “ Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità” = Le Nazioni Unite devono evitare le condizioni che hanno portato alla prima e alla seconda guerra mondiale. Quando gli Stati hanno redatto la Carta hanno messo dentro tantissimi principi, difatti tra i fini delle nazioni unite può rientrare tutto quello che serve a promuovere la pace, ecco perché le nazioni unite si occupano anche delle condizioni economiche degli Stati; se diamo un’occhiata all’insieme rimangono fuori solo poche questioni, come quelle inerenti al diritto privato. Ma accanto a questa notevole ampiezza di fini, i poteri decisionali delle nazioni unite sono invece molto più ristretti, conferiti solo in base allo scopo principale cioè il mantenimento della pace. Si fa riferimento a una azione collettiva per contrastare le minacce alla pace, questa azione collettiva è di competenza del consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Le org int di norma hanno una struttura tripartita, cioè hanno almeno tre organi:
- Una Assemblea, che rappresenta tutti gli Stati membri, si riunisce quando è necessario,
- Un Consiglio esecutivo, organo più ristretto di cui sono membri solo alcuni Stati, che prende decisioni operative e garantisce continuità delle funzioni
- E un Segretariato generale che agisce nell’interesse esclusivo dell’organizzazione ed è l’unico che è sempre in funzione. I primi due sono organi collegiali composti da stati, mentre il terzo è un organo individuale che non può prendere istruzioni dagli stati membri dell’organizzazione. Le Nazioni Unite hanno questi organi principali:
- Assemblea generale, composta da tutti gli Stati membri
- Consiglio di sicurezza, composto da 15 membri di cui 5 membri (Cina, francia, Uk, federazione Russa e Usa) permanenti e con diritto di veto, gli altri 10 eletti a rotazione dall’Assemblea Generale per 2 anni e non immediatamente rieleggibili
- Il Consiglio economico e sociale : 54 membri eletti dall’Ass. generale