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DIRITTO INTERNAZIONALE - M. FRULLI - UNIFI
Tipologia: Appunti
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Cassese, Diritto internazionale (a cura di Micaela Frulli), 4° edizione, Bologna, Il Mulino, 2021 Si consiglia agli studenti di avere con sé durante lo studio almeno i seguenti documenti: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961), Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (1982), Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati (2001), Costituzione della Repubblica italiana, Carta delle Nazioni Unite e Statuto della Corte internazionale di giustizia. I testi saranno sono facilmente reperibili su internet. ARGOMENTI:
commercio europeo in Africa centro-occidentale nelle aree dei fiumi Congo e Niger e sancì la nascita dello Stato Libero del Congo sotto l'influenza di Leopoldo II del Belgio. DIRITTO INTERNAZIONALE prende forma DIRITTO DELLE NAZIONI E International law. La fine del 1700 inizia lo STATO DI DIRITTO > DIRITTO EUROPEO: esso nasce in Europa nel 1700 = CON UNA PURA IDEOLOGIA CRISTANA, IDEOLOGIA LIBERISTA e REGOLE TARATE SU INTERESSI DELLE POTENZE EUROPEE. Fine 1800 e inizio 1900 gli imperi coloniali iniziano a sfaldarsi, il colonialismo si sgretola e gli stati sovrani iniziano a frammentarsi, questo ha reso necessario una serie di regolamentazioni internazionali. Oltre la prima guerra mondiale – 1914-1918, si crea la Società delle Nazioni. RIVOLUZIONE RUSSA > Evento storicamente dirompente, spezza la comunità ideologia dell’Europa. L’URSS e i suoi leader non riconoscono alcune delle regole che avevano caratterizzato i principi di INDIPENDENZA = DISEGUAGLIANZA FORMALE
Gli stati giocano un ruolo fondamentale nell’accertamento della violazione dell’illecito. 1648 – Con la pace di Wesftalia gli stati sono indipendenti – Covenzione di Montevideo 1933- Lo stato per essere definito tale ed essere STATUALE = PRINCIPIO DI STATUALITA’ deve avere:
I confini possono essere geografici e stabiliti in via pattizia che delimitano le frontiere. I trattati sono quegli accordi internazionali di diritto internazionale che stabiliscono la sovranità di uno stato secondo il principio dei UTI POSSIDETIS JURIS= Delimitazione delle frontiere secondo le regioni sulla base della stabilità secondo l’era coloniale. SOVRANITA’ MARITTIMA: Per le porzioni di mare vicine gli stati esercitano una sovranità totale o territoriale come quella terrestre. La sovranità è funzionale all’allontanarsi delle 12 miglia marine e comporta la sovranità in termini di sfruttamento delle risorse economiche della piattaforma continentale. Per MARE TERRITORIALE = LINEA DI BASE 12 MIGLIA MARINE (BASSA MAREA). Diritto del mare= esercizio della sovranità dello stato secondo la Convenzione multilaterale di Montego Bay (1982-1992) Acque interne – sovranità esclusiva dello stato costiero e Acque esterne: Sovranità piena del territorio con dei limiti
1. diritto di passaggio inoffensivo da parte delle navi straniere: E’ il diritto di tutte le navi straniere di transitare nelle acque senza recare pregiudizio nello stato costiero – libertà dei mari. 2. diritto di esercizio di giurisdizione penale dello stato di appartenenza per i fatti successi a bordo della nave battente bandiera con delle eccezioni - Quando ci sono delle ripercussioni sullo stato costiero - quando il comandante chiede aiuto allo stato battente bandiera - quando ci sono sospetti di narcotraffico STRETTI E CANALI: Stretto è il mare territoriale dello stato e il canale (che in genere è artificiale) Il diritto di passaggio inoffensivo negli stretti non è sospendibile. Il diritto di passaggio negli stretti non è applicabile né sottoponibile a dazi o oneri doganali CANALI: Panama, Suez, la manica: Possono essere sottoposti a dazi e oneri, essi sono sottoposti a convenzioni e trattati di riferimento. Lo stato deve attuare dei provvedimenti in accordo e disciplinati dalla convenzione di Montego Bay SOVRANITA’ TERRESTRE: GIURISDIZIONE LEGISLATIVA GIURISDIZIONE ESECUTIVA GIURISDIZIONE GIUDIZIALE: CIVILE + PENALE Lezione 7.10. LA PIATTAFORMA CONTINENTALE: E’ una giurisdizione e una sovranità funzionale , quindi relativo ed esclusiva allo sfruttamento delle risorse sul sottosuolo marittimo. CONVENZIONE DI MONTEGO BAY – Giamaica – Lo stato può avere regolamenti in quattro materie: Doganali, fiscali, sanitari o sull’immigrazione. In Italia nel 2006 ha attuato una convenzione una zona di protezione ecologica. ZEE: Zona economica esclusiva pag. 106 par. 2.7 (sfruttamento delle risorse ittiche) Va dichiarata e rispetta il limite delle 200 miglia nautiche, essa non è automatica, essa funziona solo se lo stato la istituisce su esplicita richiesta e istituzione della legge. Qualsiasi stato catturi o scopra una nave pirata in alto mare può processare gli individui indipendentemente dall’appartenenza del territorio marittimo o della nazionalità dell’atto di pirateria. Extra territorialità, le autorità italiane hanno l’obbligo di condannarlo o perseguirlo, il criterio della personalità attiva, presunti crimini o sospetti crimini sono perseguibili. CRITERIO DELLA PERSONALITA’ PASSIVA, repressione dei crimini commessi all’estero nei confronti di cittadini vittime di crimini internazionali. DIRITTO DI INSEGUIMENTO: In alcune zone gli stati possono controllare ed esercitare il diritto di inseguimento anche oltre i confini nazionali fino alle acque territoriali di un altro stato. FONDO MARINO: il suolo e sottosuolo dell’alto mare è il fondo marino internazionale, esso è sottoposto a sfruttamento delle risorse. Art. 98 Convenzione di Montego Bay, Convenzione SOLAS e convenzione SAR. Safety of life at Sea | Search and rescue | Le ZONE SAR sono aree in cui gli stati effettuano un coordinamento carente oppure fanno accordi con stati che non riescono a garantire i “place of safety” Lezione 13.10. Diego Mauri – Assegnista di ricerca – DIRITTO INTERNAZIONALE SPAZIO E CYBERSPAZIO | DIRITTO INTERNAZIONALI E NUOVI SPAZI Leviatano di Hobbes – Poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo. Il concetto di sovranità è strettamente legato a quello territoriale. Spazio e Cyberspazio | Negli anni ’50 l’URSS si accorgono che è possibile andare oltre lo spazio atmosferico, COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space secondo il Principio dell’uso pacifico dello spazio atmosferico. Nel 1963 gli stati si accordano per bandire le armi nucleari (sia in mare che nello spazio extra atmosferico). PARTIAL TEST BAN TREATY (PTBT) DOMINI SU CUI GLI STATI POSSONO ESERCITARE LA SOVRANITA’: TERRA + ARIA + MARE + SPAZIO + CYBER
PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE, lo stato agisce come se fosse un privato e non come un sovrano ci si chiede se sia possibile citarlo in giudizio, questo dalla seconda metà dell’800. Il tribunale in Belgio e in Italia intercetta l’esigenza sentita dagli stati dal punto di vista commerciale, negano l’immunità degli stati stranieri quando essi agiscono come attività commerciali in altri paesi. ATTI JURE IMPERII – CAUSE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ PURAMENTE STATALI ATTI JURE GESTIONIS – CAUSE RELATIVE AD ATTIVITA’ PRIVATE E COMMERCIALI Immunità relativa degli stati dalla giurisdizione straniera. Come distinguere tra le due categorie? Negli ordinamenti anglosassoni di Common Law > Adottano il metodo della lista, si adottano atti legislativi interni State Immunity act , in cui ci sono le categorie che rientrano di carattere privatistico e quindi il giudice può procedere. CONVEZIONE DEL CONSIGLIO DI EUROPA – 1972 | CONVENZIONE DI NEW YORK – Ratificata nel 2004 che non è mai entrata in vigore, perché non ha raggiunto il numero minimo di ratifiche e stati firmatari. METODO DELLA LISTA ANCHE IN ITALIA: Come nei paesi anglosassoni, quindi redazione di una lista che suddivide i casi di jure imperii e jure gestionis. Ci si riferisce alle leggi che erano già presenti. IMMUNITA’ CAUTELARE O DALLA GIURISDIZIONE ESCUTIVA > E’ l’immunità in caso di esecuzione della condanna, la conseguenza della condanna è il pagamento di una somma di denaro, il risarcimento dei danni, il risarcimento monetario, il giudice può decretare il sequestro dei beni ed eseguito in modo coatto, in caso sia condannato lo stato, esso è immune da giurisdizione esecutiva. Sono norme parallele quella cognitiva ed esecutiva. IMMUNITA’ RELATIVA IMMUNITA’ ASSOLUTA Vi sono una serie di problemi che impediscono il netto distinguo tra attività privatistiche o statali. In caso di dubbio prevale la considerazione pubblicistica dei beni che possono essere oggetto di giurisdizione forzata. Il punto più critico relativo alle immunità statali è stata la prassi di alcuni stati che tendono a negare l’attività in caso in cui lo stato sia citato in giudizio. A partire dal 2004 vi sono stati alcuni provvedimenti relativi alla Germania per i crimini e illeciti alla seconda guerra mondiale. Caso Ferrini > Era un deportato sottoposto in Germania a lavori forzati che non aveva mai ricevuto alcuna forma di risarcimento. Ad Arezzo, il tribunale nega ma la corte di cassazione poi ammette un abuso di Sovranità da parte della Germania nei confronti del Sig. Ferrini > Interpretazione delle norme all’interno del contesto cambiato. Il modo in cui la si interpreta va contestualizzato e agganciato nel quadro normativo esistente. Senza gerarchia delle fonti ma secondo un crincipio cronologici, in base alla controversia tra due stati perché vi è stata una violazione da parte dell’Italia nella RICORSO > VIOLAZIONE DELL’IMMUNITA’ nel 2012 la Corte di Cassazione condanna l’Italia, un sistema molto deludente, nella sentenza, la regola dell’immunità con un conflitto fra norme nel sistema di diritto, secondo poi il concetto della prevalenza gerarchica, queste norme violate nel 1945, risoluzione dei conflitti facendo il bilanciamento, TORT EXCEPTION
è di natura civilistica sull’immunità dei paesi anglosassoni, si possa quindi negare i danni causati da persone o cose quando è avvenuto nello stato del foro, la corte afferma che non è il tribunale interno a bilanciare gli abusi di sovranità e necessario cercare dei rimedi alternativi. Il cittadino – Sig. FERRINI - ha provato a citare la Germania nei tribunali Italiani per lavori forzati in germania duarante il II conflitto mondiale. Le Sezioni Unite (sentenza n. 5044/2004, caso Ferrini) hanno riconosciuto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria proposta da un cittadino italiano per essere stato catturato dopo l’occupazione nazista. Secondo gli ermellini, il principio di diritto internazionale della “sovrana uguaglianza” tra gli Stati, connesso al riconoscimento dell’immunità statale dalla giurisdizione civile straniera, non è assoluto. Esiste, infatti, il limite costituito dal rispetto dei diritti inviolabili della persona umana. Cosa significa? Semplicemente, non esiste un’immunità assoluta di uno Stato straniero dalla giurisdizione territoriale di altro Stato, allorché si registrino comportamenti «di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali». La deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati devono considerarsi crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale. ART. 6 – CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO - GARANZIA PROCESSO E RIMEDIO GIURISDIZIONALE AVENDO DIRITTO E AVERE AGGIUDICATI I PROPRI DIRITTI Caso Al-Adsani – Arabia Saudita e regno unito IUS COGENS > Violazioni di massa e crimini di genocidio - La locuzione latina ius cogens ("diritto cogente") indica, nel diritto internazionale, le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si
può in nessun modo derogare. Lo ius cogens è percepito dai membri della cosiddetta comunità internazionale (gli Stati in particolare) come diritto assolutamente inderogabile. Lo ius cogens è accolto sia dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986. Secondo l'articolo 53 della convenzione del 1969, «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.» mentre l'articolo 64 prescrive: «Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine.» L’Italia ha quindi deciso di ADERIRE CON LEGGA ALLA CONVENZIONE DI NEW YORK > Il giudice italiano ha quindi decretato il difetto di giurisdizione nei confronti di uno stato straniero. Eccezione di costituzionalità > Ha sollevato l’eccezione di costituzionalità poiché non rispetta l’art. 24 della costituzione – quella giurisdizione era incostituzionale, la norma sull’immunità ART. 24 COSTITUZIONE: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. SENTENZA 238/2014 – Art. 10 primo comma Cost. L’esistenza di una consuetudine a livello internazionale è sufficiente per l’applicazione di essa. Immunità degli stati rispetto alla giurisdizione straniera. Così facendo, la corte ha ridato la possibilità ai ns. giudici di fare ricorso. Germania ha contestato violazione della norma da parte dell’Italia dell’immunità dello stato in confronti ad altri stati. A dieci anni dalla storica sentenza pronunciata dalla Corte Internazionale di Giustizia, si riapre il contenzioso tra Germania e Italia in merito alla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich. Come riportato dall’Ansa, Berlino ha infatti avviato un nuovo procedimento contro la Repubblica Italiana davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, per il mancato rispetto della sua immunità giurisdizionale come stato sovrano. La Corte dell’Aia è chiamata a dirimere la spinosa e complessa controversia in merito alla responsabilità per i crimini di guerra compiuti nel corso di operazioni militari all’estero, riallacciandosi ad un percorso giurisprudenziale lungo decenni. Per comprendere al meglio la disputa tra i due stati è necessario fare un passo indietro e ripercorrere le tappe di questa vicenda giuridica, la cui narrazione prende le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5044 del 2004. Il nostro excursus, infatti, inizia proprio dal “caso Ferrini”, una delle vicende più rilevanti della giurisprudenza interna, il cui protagonista è Luigi Ferrini, cittadino italiano sopravvissuto alla deportazione in un lager di sterminio tedesco tra il 1944 e il 1945. Al termine del conflitto mondiale egli si rivolse al Tribunale di Firenze per agire contro la Repubblica Federale Tedesca e richiedere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato catturato, deportato e utilizzato presso imprese tedesche in qualità di lavoratore forzato. Secondo la giurisprudenza formatasi fino a quel momento, il diritto internazionale imponeva a tutti gli Stati di astenersi dall’esercizio della propria giurisdizione nei confronti di altri Stati sovrani. Le nazioni, infatti, in base alla struttura paritaria della comunità internazionale, erano considerate “par in parem”, ossia uguali tra di loro, e per questo “immuni” dalla giurisdizione straniera. Occorre sottolineare, tuttavia, l’esistenza di alcuni limiti al principio, i quali gradualmente limitarono il riconoscimento dell’immunità ai soli atti compiuti dallo Stato nell’esercizio delle funzioni pubbliche (i c.d. atti iure imperii). In prima istanza, sia tribunale di Firenze che la Corte d’appello, respinsero la richiesta di risarcimento del Ferrini, adducendo come motivazione proprio il “difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana” a fronte di un atto (la deportazione) compiuto dai funzionari dello stato tedesco nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Si inizia a delineare dunque il paradosso giuridico all’interno del quale si colloca la narrativa del caso Ferrini: le norme internazionali di diritto consuetudinario fin qui citate, non permettono di attuare distinzione all’interno della categoria degli atti iure imperii; Di fatto dunque, anche i crimini di guerra compiuti dai nazisti, poiché eseguiti nell’esercizio delle funzioni pubbliche, risultano immuni dalla giurisdizione straniera. Inserendosi all’interno di questa narrativa giuridica, la Corte di Cassazione Italiana si pose una questione di centrale rilevanza: è giusto che tutte le azioni compiute nell’esercizio del potere sovrano siano coperte da immunità? O meglio: possono godere di immunità anche quelle azioni che, seppur compiute nell’esercizio delle funzioni pubbliche, violano le norme consuetudinarie poste a tutela di valori considerati fondamentali e inderogabili? La sentenza della Corte di Cassazione del 2004 è storica proprio perché inaugurò una nuova prassi giurisprudenziale, affermando, per la prima volta in Italia la competenza dei tribunali interni a far valere la propria giurisdizione su uno stato estero: secondo le Sezioni Unite, infatti, il riconoscimento dell’immunità statale non poteva essere compatibile con atti “di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” La Corte di Cassazione, dunque, fornì una risposta netta e decisa agli interrogativi sopra posti: la Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta immune dalla giurisdizione del giudice italiano e, per questo, è condannata al risarcimento dei danni subiti a causa dei crimini nazisti. A partire dal 2004, furono 250 le persone che presentarono ricorso civile davanti a 24 tribunali italiani. A fronte delle richieste di ingenti risarcimenti, la Germania adì la Corte Internazionale di Giustizia, che, il 3 febbraio del 2012 si pronunciò in una sentenza fortemente dibattuta dalla dottrina, respingendo tutti gli argomenti portati dalla difesa italiana. La Corte dell’Aia, nella sentenza “Germania contro Italia”, in entrambi i gradi di giudizio, negò categoricamente la giurisdizione del giudice italiano, dichiarando l’immunità degli atti iure imperii compiuti dalla Germania, in virtù dei principi di diritto internazionale. Prioritaria per la Corte Internazionale è la distinzione del profilo procedurale con quello sostanziale: l’errore dei tribunali italiani è quello di entrare nel merito della gravità dell’azione, dimenticandosi che le regole sull’immunità trovano applicazione unicamente su un piano procedurale. Dal momento che “la commissione di gravi violazioni non incide sull’immunità riconosciuta allo stato in quanto tale”, l’Italia fu ritenuta responsabile per la violazione della norma internazionale in materia di immunità statale e vincolata all’esecuzione della sentenza.
B. Sanzioni contro gli individui Lo stato si è reso responsabile di una minaccia alla pace oppure violazioni della pace o aggressione armata nei confronti di uno stato. Alcuni aspetti esulano dalla nozione di minaccia alla pace: Conflitti interni e conflitti tra stati, situazioni nelle quali la forza armate usano la potenza e la forza, uso della forza nei conflitti interni. Il consiglio di sicurezza adotta contromisure anche per conflitti interni in termini di genocidi, regimi oppressivi. La situazione delle migrazioni destabilizzano le situazioni e le relazioni internazionali, esodi di massa, crisi umanitarie, assenza di cibo, acqua, vestiario e cure mediche essenziali. Esplosioni di pandemie, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, terrorismo internazionale. Misure di sicurezza: Interruzione dei rapporti economici degli stati, politiche di embargo, divieto di importazione o esportazioni, vietare la vendita di prodotti a un certo stato, produzione di armamenti, vietare la proliferazione di armamenti. Embargo e sanzioni per evitare un uso offensivo. RISOLUZIONE CONSIGLIO DI SICUREZZA: A. Atto formale in tutto e per tutto sottoposto ad approvazione con un raccomandazione B. Precettiva o vincolante – sanzioni imposte e obbligatorie tramite un ordine posto in essere dagli stati contro uno stato che risulta offensivo e una minaccia alla sicurezza globale. IL CdS. Ha deciso anche di recente, non solo le sanzioni viste sopra, ma anche le sanzioni intelligenti – sono sanzioni volte a colpire gli individui come organi dello stato, in parte volte a colpire privati cittadini che hanno rapporti e collaborazioni dichiarate con il governo degli stati risultanti offensivi. Smart Sanctions/Sanzioni Mirate – 2001 –Attentato alle Twin Towrs : Divengono norme consuetudinarie che è andata a modificare la carta, come un tacito accordo. Comitati per le sanzioni ad oggi sono 16 – Può ricevere informazioni di coinvolgimento diretto o indiretto da parte del soggetto. Black List degli individui che avranno misure di congelamento dei beni – e sanzioni – abitazioni, proprietà, cc, risorse finanziarie investite rispetto ad individui che risultano collegati a forme di minacce alla pace (AlQaeda). Obbligo di collaborazione da parte degli stati per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Comitato per le sanzioni – ISIS e AlQuaeda. Il comitato per le sanzioni intelligenti, non prevedeva in origine alcuna possibilità per l’individuo di non conoscere i motivi di inserimento della lista nera né motivi di difesa, non aveva possibilità argomenti difensivi da sottoporre e diritto alla difesa. Questo non aveva la nozione dello Stato di Diritto, quindi l’individuo ha diritto alla difesa, impossibilità di conoscere i motivi, partecipazione, fiancheggiamento e partecipazione ai fatti terroristici, questo ha condotto i comitati delle sanzioni a rivolgersi ad alcuni tribunali internazionali una volta esaurite i ricorsi interni. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO e Corte di Giustizia dell’Unione europea | Illegittimo per contrasto con i diritti fondamentali – diritto alla difesa previsto dalle nazioni unite. Sulla base di queste premesse, il presente elaborato analizza la questione delle smart sanctions nell’ambito del terrorismo internazionale, concentrando l’analisi su una fattispecie che ha assunto particolare rilevanza in virtù della recente prassi del Consiglio di sicurezza e della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ossia il problema degli individui e delle società che sono state erroneamente incluse nelle c.d. “liste nere” del Consiglio di sicurezza, a causa di informazioni insufficienti o scorrette, e sul diritto di coloro i quali siano stati vittima di un errore, di ottenere un’equa compensazione del danno morale o patrimoniale. Lo scopo del lavoro è mettere in luce il processo evolutivo che si è verificato, sia nell’ordinamento onusiano, sia nella giurisprudenza europea, in relazione alla tutela delle entità o degli individui che siano stati erroneamente vittime di sanzioni (wrongfully listed). Il caso degli individui e delle società erroneamente inseriti nelle liste nere, inoltre, costituisce un interessante caso di studio, perché evidenzia due criticità del sistema delle smart sanction. Da un lato, fa emergere la più generale problematica della mancanza di una revisione indipendente nel procedimento di inserimento nelle blacklist, nell’ordinamento onusiano. Da un altro, mette in luce l’assenza di un rimedio che possa consentire una riparazione del danno per chi sia stato erroneamente inserito nella lista: tale mancanza sembra costituire una violazione particolarmente rilevante, per la quale non esiste ad oggi un rimedio effettivo, nell’ambito delle Nazioni Unite (White 2011). ART. 103 – Principio della prevalenza, quindi questo articolo ad oggi stabilisce la prevalenza delle nazioni unite e consiglio rispetto all’ordinamento giuridico interno. ORGANO DI GARANZIA – Ombudsperson , è un individuo, un agente delle nazioni unite che opera in modo indipendente per fare indagini in materia di gravi crimini internazionali. L’indagato richiede tramite un avvocato una attività di delisting. Questa persona conduce le indagini in maniera autonoma e segreta tramite una ricerca informativa con altri organi, servizi segreti e forze armate. ART. 40-42 e seguenti: OPERAZIONE DI PACEKEEPING DELLE NAZIONI UNITE – Operazioni sotto il controllo militare che nel loro intento originario avevano il compito di separare le parti in conflitto. Vengono realizzate tramite una creazione di un esercito del consiglio di sicurezza per la forniture delle forze armate. Gli stati scelgono liberamente se partecipare a una missione di pacekeeping, VENGONO CREATE PER MOLTI ANNI COME FORZE CUSCINETTO TRA LE PARTI IN CONFLITTO, Tanto più perdura il cessate il fuoco, tanto più si creano quelle condizioni per prendere tempo e instaurare un dialogo tra le parti in conflitto. Nel mandato delle forze di pacekeeping , esse non possono usare la forza armata se non per legittima difesa quando sono oggetto di un attacco armato, esse finiscono quando vi è la garanzia tra le parti di conflitto di creare un dialogo tra le parti e vi è garanzia un accordo pacifico. PEACE AND FORCEMENT > Le nazioni unite avevano inviato la forza con un rinnovo e il potere di usare la forza armata su una delle parti con conseguenze disastrose, operazioni sono state lentamente trasformate in operazioni multi funzionali:
es. difesa di convogli umanitari, protezione di aree contese, cibo, acqua e operazioni civili ampliando molto il mandato coercitivo di pacekeeping rispetto alla sua originale funzione. Gli stati sono liberi di scegliere se e come contribuire alla missione, non c’è una imposizione e la fornitura delle forze armate e gli stati scelgono con organizzazione se e come fornire supporto all’ONU. Generalmente gli stati hanno un interesse per concludere il conflitto, ovviamente interessi politici, militari ed economici. SdN: Società delle Nazioni – (1919) E’ stato il primo tentativo di sicurezza collettiva. Divieto assoluto dell’uso della forza. E’ su progetto degli stati NAZIONI UNITE | Art. 2 paragrafo 4 | Carta delle Nazioni Unite (1945). Divieto di uso della forza armata con eccezione della legittima difesa. Obbligo soluzione pacifica delle controversie Art. 2 par. 3 | Tutte le funzioni e anche il consiglio di sicurezza ruota attorno a questi due punti e funzioni finalizzate ad assistere gli stati alla soluzione pacifica delle controversie = Tribunale speciale della corte di giustizia. Consiglio di sicurezza ha funzioni coercitive (può quindi usare la forza armata). Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite – Soluzione pacifica delle controversie e cap. VII - Azioni a tutela della pace. Art. 36 - Consigli e linee guida per la creazione di strumenti agli stati per provare a risolvere le controversie ART. 37 – Raccomandazioni della soluzione più adeguata. Raccomandazione senza soluzioni vincolanti. CAPITOLO VII – Monopolio uso della forza armata dal consiglio | Legittima difesa | Smart Sanctions | EU vs. ONU Art. 39 – Minaccia alla pace non implica la minaccia all’uso della forza. Art. 41 – Isolamento dell’aggressore, per porre fine alla minaccia. Il consiglio di sicurezza ha adottato sanzioni economiche nei confronti di stati belligeranti che minacciano la pace e la sicurezza nazionale. Embargo Iraq – Sanzioni verso paesi che minacciano la pace e la sicurezza nazionale. Terrorismo – Ripensamento della politica e delle manovre per colpire gruppi e individui che sono oggetto di violazioni e minacciano la pace (libertà di movimento, conto corrente, sanzioni mirate su AlQuaeda e affiliati ISIS, Al Nusra e califfati vari). Art. 51 | Diritto naturale di Legittima difesa – Gli stati hanno l’obbligo di riferire le misure al controllo di legittima difesa. Uso e azione in esercizio di legittima difesa. Legittima difesa preventiva (?????). Le argomentazioni usate da Putin sono collegate alla legittima difesa, abusando e forzando il concetto rispetto alla decisione di aggressione. Intervento umanitario, secondo Putin, la legittima difesa e l’intervento umanitario=Quale evento giustifica l’intervento umanitario in termini di diritto internazionale. > LEGITTIMITA’ DELL’INTERVENTO UMANITARIO? Vedi il Kossovo – 1990- 1999 Il CdS ha autorizzato alcune missioni di interventi umanitari vedi nel caso del Kossovo – Russia con Cina si oppongono all’intervento in Kossovo. Nel 1999 con la Caduta di Slobodan Milošević per poi portare un’amministrazione gestita da NATO. L’intervento fu contro il servizio e contro la leicità dell’intervento umanitario, questo deve essere legittimo e autorizzato. TEORIA DELLA RESPONSABILITA’ DI PROTEGGERE – R2P – Responsibility to proctect | DOVERE DI INTERVENTO A ANDARE IN SOCCORSO DI UNA POPOLAZIONE SOTTO REGIMI DITTATORIALI CHE VIOLANO I DIRITTI DI UNA CERTA MINORANZA. Questo si scontra con l’impossibilità di tracciare il confine e i criteri che stabilisca i confini e le linee guida dell’intervento.
individuale sulle atrocità commesse e chi aveva perso la guerra. Divieto dell’uso della forza, diritto di pace e diritto di guerra. Diritto degli individui in quanto tali, 1948 Dichiarazione universale del 1948: PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI PATTO SU 9-10 Dicembre – Istituzione del crimine di genocidio. Gli stati sul rispettivo territorio devono garantire i diritti ai propri cittadini in esecuzione ai trattati e al diritto internazionale. La mediazione statale, l’individuo deve esigere e richiedere allo stato previo esaurimento dei ricorsi interni. I Tribunali internazionali che vengono creati sono strumenti sussidiari che vengono creati, essi devono garantire i diritti ai cittadini e reprimere i crimini per garantire i pieni diritti del cittadino come suddito. In caso gli stati siano incapaci di applicare la giurisdizione, la CEDU – Corte europea Diritti Umani 1993-1994 | Istituzione di tribunali speciali (Ex. Jugoslavia e Genocidio Ruanda) simile a quelli di Norimberga. La spinta dei tribunali creano la base per la creazione della CORTE PENALE INTERNAZIONALE di GIUSTIZIA (Trattato di Roma – Statuto di Roma - 2002) con responsabilità sussidiaria rispetto agli stati. Essa non ha potere di agire a attuare la giurisdizione Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, spesso chiamato anche Statuto della Corte penale internazionale o, a volte, Statuto di Roma, è il trattato internazionale istitutivo della Corte penale internazionale.