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diritto la sanità pubblica, Dispense di Diritto

diritto la sanità pubblica ,usl

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 10/02/2026

michele-sette-4
michele-sette-4 🇮🇹

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LA SANITA’ IN ITALIA
Dopo l’unificazione del Regno d’Italia, le prime norme organiche in materia sanitaria furono
quelle emanate con L. 20.3.1865, n. 2248, la quale identificando la tutela della salute pubblica
quale materia di ordine pubblico, ne affidava le relative competenze, in sede centrale al
Ministero dell’Interno, ed a livello periferico ai prefetti ed ai Sindaci.
Con la successiva L. 21.12.1888 n. 5849 sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica,
l’amministrazione sanitaria diviene più articolata; infatti, venne istituito:
il Consiglio superiore della sanità con funzioni tecnico-consultive;
la Direzione generale della sanità pubblica (all’interno del Ministero dell’Interno);
mentre in periferia vennero istituiti gli uffici sanitari provinciali (medico e veterinari
provinciali) alle dipendenze dei Prefetti e analoghi uffici presso i Comuni.
L’unità d’Italia determinò l’esigenza di uniformare sull’intero territorio nazionale anche la
legislazione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, la qual cosa risultò ancora più
Importante in tempi nei quali l’assistenza medica conservava ancora le caratteristiche di
un’attività caritatevole, per lo più sostenuta, sotto il profilo finanziario, da lasciti e opera di
beneficenza.
Particolarmente rilevanti furono L. 21.12.1888 (n.5849) e la c.d. Legge Crispi del 1890.
Nel 1890 fu emanata la riforma più importante per il mondo della sanità e dell’assistenza di
quel periodo, la cosiddetta “legge Crispi” (legge del 17 luglio 1890, n. 6972), con la quale si
prova a mettere ordine nel settore, a ristrutturare le organizzazioni di beneficenza. Impone
l’obbligo per gli ospedali di assistere le persone povere con rimborso spese a carico del
comune. Gli ospedali, le case di riposo, le opere pie, sono trasformati da enti privati in Istituti
Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB). L’operazione non sortisce grandi effetti concreti in
termini di miglioramento dell’assistenza, ma è in ogni modo importante perché fa emergere e
disciplina l’ormai diffuso senso comune del diritto all’assistenza ospedaliera, stabilendo che i
requisiti per potervi beneficiare sono costituiti e riconosciuti per la legge nella povertà del
malato e nell’urgenza del ricovero. Per molto tempo l’assistenza sanitaria venne confinata
negli interventi di beneficenza e lasciata all’iniziativa dei privati e all’intervento delle
organizzazioni religiose. Per molto tempo infatti il concetto salute fu caratterizzato da
contenuti fortemente privatistici, in quanto considerato un bene privato, un bene del singolo;
le competenze statali si limitavano a gestire attività di igiene e profilassi delle malattie infettive
e gli interventi erogati avevano un carattere lacunoso e gracile nei confronti della collettività.
L’esigenza di migliorare le condizioni dei cittadini cresceva e l’intera sanità dell’epoca chiedeva
gli fosse garantito un reale diritto attraverso il dovere dello Stato di provvedere con rigoroso
impegno ai bisogni della popolazione. Lontano da una sostanziale garanzia, che troverà una
reale identificazione solo con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, si delinearono con
l’avvento del fascismo i primi massicci interventi.
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LA SANITA’ IN ITALIA

Dopo l’unificazione del Regno d’Italia, le prime norme organiche in materia sanitaria furono quelle emanate con L. 20.3.1865, n. 2248 , la quale identificando la tutela della salute pubblica quale materia di ordine pubblico, ne affidava le relative competenze, in sede centrale al Ministero dell’Interno, ed a livello periferico ai prefetti ed ai Sindaci. Con la successiva L. 21.12.1888 n. 5849 sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, l’amministrazione sanitaria diviene più articolata; infatti, venne istituito:  il Consiglio superiore della sanità con funzioni tecnico-consultive;  la Direzione generale della sanità pubblica (all’interno del Ministero dell’Interno);  mentre in periferia vennero istituiti gli uffici sanitari provinciali (medico e veterinari provinciali) alle dipendenze dei Prefetti e analoghi uffici presso i Comuni. L’unità d’Italia determinò l’esigenza di uniformare sull’intero territorio nazionale anche la legislazione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, la qual cosa risultò ancora più Importante in tempi nei quali l’assistenza medica conservava ancora le caratteristiche di un’attività caritatevole, per lo più sostenuta, sotto il profilo finanziario, da lasciti e opera di beneficenza. Particolarmente rilevanti furono L. 21.12.1888 (n.5849) e la c.d. Legge Crispi del 1890. Nel 1890 fu emanata la riforma più importante per il mondo della sanità e dell’assistenza di quel periodo, la cosiddetta “legge Crispi” (legge del 17 luglio 1890, n. 6972) , con la quale si prova a mettere ordine nel settore, a ristrutturare le organizzazioni di beneficenza. Impone l’obbligo per gli ospedali di assistere le persone povere con rimborso spese a carico del comune. Gli ospedali, le case di riposo, le opere pie, sono trasformati da enti privati in Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB). L’operazione non sortisce grandi effetti concreti in termini di miglioramento dell’assistenza, ma è in ogni modo importante perché fa emergere e disciplina l’ormai diffuso senso comune del diritto all’assistenza ospedaliera, stabilendo che i requisiti per potervi beneficiare sono costituiti e riconosciuti per la legge nella povertà del malato e nell’urgenza del ricovero. Per molto tempo l’assistenza sanitaria venne confinata negli interventi di beneficenza e lasciata all’iniziativa dei privati e all’intervento delle organizzazioni religiose. Per molto tempo infatti il concetto salute fu caratterizzato da contenuti fortemente privatistici, in quanto considerato un bene privato, un bene del singolo; le competenze statali si limitavano a gestire attività di igiene e profilassi delle malattie infettive e gli interventi erogati avevano un carattere lacunoso e gracile nei confronti della collettività. L’esigenza di migliorare le condizioni dei cittadini cresceva e l’intera sanità dell’epoca chiedeva gli fosse garantito un reale diritto attraverso il dovere dello Stato di provvedere con rigoroso impegno ai bisogni della popolazione. Lontano da una sostanziale garanzia, che troverà una reale identificazione solo con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 , si delinearono con l’avvento del fascismo i primi massicci interventi.

Solo il 27 luglio 1934 , venne approvato con Regio Decreto n. 1265 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie che ristrutturava da un punto di vista organizzativo la sanità pubblica. Il suddetto TU (testo unico) consisteva in un complesso organico di disposizioni che determinavano l’ordinamento sanitario e le funzioni più importanti degli organi dell’amministrazione sanitaria, regolava l’esercizio delle professioni sanitaria, si occupava dei provvedimenti contro le malattie infettive e sociali, tanto da costituire ancora oggi un importante riferimento nel settore sanitario. Nello stato corporativo fascista anche l’assistenza dei lavoratori è essenzialmente riconnessa a fini di alto interesse sociale e nazionale, e cioè al fine di conseguire, attraverso la tutela della salute e della forza fisica della popolazione operaia, un maggiore e migliore rendimento della prestazione d’opera e a quello di concorrere per mezzo della protezione igienica delle madri occupate nelle aziende industriali e commerciali, alla tutela del normale sviluppo fisico delle nuove generazioni. A tali finalità mirano in specie: (leggere solo come esempi)

  • il regolamento generale 14 aprile 1927 per l’igiene del lavoro;
  • la legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;
  • il Regio Decreto Legge 22 maggio 1934 n. 654 per la tutela della maternità delle lavoratrici. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale il 12luglio 1945 fu istituito l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità pubblica dipendente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. La materia sanitaria, così, venne sottratta al Ministero dell’Interno e a tale organismo vennero attribuite importanti funzioni quali “la tutela della salute pubblica, il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti che hanno lo scopo di prevenire e combattere le malattie sociali”. Dai primi del novecento fino al 1946, furono anche istituiti diversi enti mutualistici con compiti previdenziali e sanitari (INAIL, istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; INPS, istituto nazionale previdenza sociale; ENPAS, ente nazionale previdenza e assistenza statali; INAM, istituto nazionale di assicurazione contro le malattie) e varie altre mutue con finalità di previdenza ed assistenza per determinate categorie di professionisti: commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori pubblici e commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori pubblici e privati. Si creò un mosaico vasto e composito di forme assistenziali, talora profondamente diverse tra loro. Con l’entrata in vigore della Costituzione , il 1° gennaio 1948 , ed in particolare dei nuovi principi in materia sanitaria, contenuti negli articoli 32 e 117 (ante riforma), i cambiamenti in materia sanitaria non furono immediati né subito efficienti.

Il Ministero della Sanità fu la prima vera struttura istituzionale in materia di sanità pubblica. Successivamente all’istituzione del Ministero della Sanità, si pervenne sulla base del principio introdotto dalla Costituzione repubblicana della tutela della salute intesa come diritto del cittadino ed interesse primario dello Stato, alla riforma ospedaliera, attuata con la L.12.2. n. 132 (c.d. Legge Marotti) , che trasformò i nosocomi, in enti autonomi tutti con la stessa organizzazione e tutti indirizzati allo svolgimento di attività di ricovero e di cura senza dimenticare che essa prevedeva anche un’attività di programmazione ospedaliera e un piano assistenziale ospedaliero da raccordare con i piani regionali. Gli ospedali con la legge n°132 del 1968 divennero ENTI OSPEDALIERI (dotati di personalità giuridica di diritto pubblico destinato all’assistenza dei cittadini) La L. 132/1968 intendeva realizzare un primo momento di decentramento istituzionale del settore, delegando l’individuazione e la gestione degli enti ospedalieri alle Regioni, le quali diventavano anche titolari della funzione di vigilanza in materia, lasciando al Ministero della Sanità la tutela degli interessi generali dello Stato. ANNI ’ DPR 4 del 1972:

  • trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza,
  • elenca le funzioni trasferite,
  • è comunque un trasferimento parziale. LEGGE N° 386 DEL 1974:
  • norma per l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri e l’avvio della riforma sanitaria”,
  • gli enti mutualistici furono soppresse, poiché in crisi organizzativa e finanziaria a causa degli insostenibili debiti accumulati dagli stessi verso gli enti ospedalieri. DPR N°616 DEL 1977
  • prosegue il trasferimento alle regioni dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera,
  • comprendendo anche le funzioni che riguardano la promozione il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico,
  • per le funzioni trasferite le regioni hanno completa responsabilità,
  • per le altre funzioni il potere centrale si limita ad un indirizzo e coordinamento,
  • …le basi per la riforma…

L’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La L. 23.12.1978, n. 833 ha compiuto un primo decisivo passo nella direzione del superamento del sistemo ospedaliero- mutualistico con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Tutela sanitaria gratuita ed uniforme a tutta la popolazione. LA RIFORMA SANITARI LEGGE 833/ Nasce in un clima politico di solidarietà nazionale, periodo dell’affermazione dello Stato Sociale. La legge istitutiva del SSN (servizio sanità nazionale) è una legge quadro, istituisce 3 livelli di governo della sanità (Stato, Regione e Comuni) e fissa obiettivi, principi che devono essere completati da una serie di adempimenti di tipo legislativo ed amministrativo (Piano Sanitario Nazionale, stato giuridico del personale, definizione del bacino di utenza ed organizzazione). PRINCIPI:

  • Attuazione art. 32 della Costituzione “ la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ”.
  • Art. 2 ( il primato della persona umana);
  • Art.3 (pari dignità sociale dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge);
  • Art. 5 (il fondamento dello Stato sulle autonomie locali e il relativo decentramento);
  • Artt. 117 e 118 (competenza legislativa e amministrativa delle regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera). Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 833/1978 il Servizio sanitario nazionale è costituito dal “complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurano l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio. L’attuazione del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini”.

L'ORGANIZZAZIONE DEL SSN (sistema sanitario nazionale) Per dare attuazione ai propri obiettivi, la legge 833 prevede una complessa divisione di compiti tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e relative "strutture operative", le Unità Sanitarie Locali. In sintesi, vediamo questa divisione di compiti: Compiti dello Stato:

  • determinare gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, nell'ambito della programmazione economica nazionale,
  • fissare i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini, nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale (PSN) ,
  • individuare e coordinare le attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, per esigenze unitarie ed internazionali, di programmazione nazionale, di controllo della spesa sanitaria;
  • dividere fra le regioni il Fondo Sanitario Nazionale (FSN). Compiti delle Regioni:
  • fare le leggi in materia sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato,
  • esercitare le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato,
  • fare i Piani Sanitari Regionali (PSR ),
  • dividere fra le USL il Fondo Sanitario Regionale (FSR) ,
  • stipulare convenzioni con le Facoltà di Medicina e gli enti di ricerca per regolare i contributi delle USL e dell'Università alle attività di assistenza, di didattica e di ricerca. Compiti delle Province:
  • approvare la localizzazione, nell'ambito del Piano Sanitario Regionale, dei presidi del SSN,
  • esprimere parere sulle delimitazioni del territorio delle USL. Compiti dei Comuni:
  • esercitare tutte le funzioni amministrative in materia sanitaria ed ospedaliera, attraverso le USL.

USL: UNITÀ SANITARIE LOCALI

A cui vennero concretamente affidate la gestione dell’assistenza sanitaria art. 10 L. 833/ “…..alla gestione unitaria della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità sanitarie locali” ed ancora “l’USL è il complesso di presidi degli uffici e dei servizi dei Comuni singoli o associati e delle comunità montane, i quali in un ambito territorialmente determinato assolvono ai compiti del SSN”. Le USL disegnate dal legislatore del ’78 hanno un ambito territoriale molto ristretto per servire un bacino di utenza che va dai 50.000 ai 200.000 abitanti a seconda delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. ORGANI DELLE USL: NELLA SUA ORIGINARIA FORMULAZIONE

  • assemblea generale : costituita dal Consiglio Comunale, se l’ambito territoriale dell’USL coincideva con quello del Comune o di parte di esso, e dall’Assemblea generale del l’Associazione dei Comuni, se l’ambito territoriale dell’USL corrispondeva a quello complessivo dei Comuni associati. A tale organo, fu affidato il compito di fissare il programma delle attività dell’USL,
  • comitato di gestione : che eletto dall’Assemblea generale, fu deputato a compiere tutti gli atti amministrativi dell’USL,
  • collegio dei revisori: con il compito di verificare la conformità degli atti dell’USL alle leggi. Il modello di servizio sanitario costruito dalla legge 833 entrò presto in crisi, principalmente per due fattori:
  • l’insoddisfazione dei cittadini utenti circa la qualità delle prestazioni,
  • l’incontrollabilità della spesa sanitaria. MOTIVI DEL FALLIMENTO DELLA 833
  • accentuata ingerenza politica,
  • forte astrattezza,
  • le Regioni non sono mai riuscite ad avere quel ruolo predominante che avrebbero dovuto avere,
  • la spesa era incontrollata ‘’chi più spendeva, meglio gestiva” (nessun vincolo alla
  • spesa sanitaria)
  • non è mai stato utilizzato lo strumento della programmazione,
  • la qualità delle prestazioni non era controlla,
  • vi era una disuguaglianza di prestazioni sul territorio,
  • l’integrazione socio-sanitaria non ha dato i risultati sperati.

diritto contemplato sempre nei diversi interventi di riforma, ma la sua articolazione prevede una contribuzione seppur ridotta alla spesa, la cui misura dipende dalla programmazione tecnico-finanziaria a livello statale e regionale. PROCESSO DI AZIENDALIZZAZIONE La seconda riforma sanitaria (D.Lgs. 502/1992) innescò un vero e proprio processo di aziendalizzazione sia in virtù dei modelli di gestione che vennero introdotti, tipici delle aziende private, sia per l’attribuzione di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale alle aziende sanitarie. La struttura sanitaria di diritto pubblico operante nel SSN viene definita per la prima volta “azienda”. ORGANI DELLE ASL ( FORMULAZIONE SECONDA RIFORMA SANITARIA)Direttore Generale: coadiuvato dal Direttore amministrativo, da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore dei servizi sociali,  il Collegio dei Revisori : con il compito di verificare la conformità degli atti dell’ASL alle leggi. DALLA SECONDA AL TERZA RIFORMA SANITARIA D.lgs 229/99 riforma ter riforma Bindi in piena sintonia con 833/78 e 502/92. RIBADISCE: La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale. NOVITÀ:  le regioni elaborano proposte per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale con riferimento alle esigenze del livello territoriale,  il Governo predispone il Piano sanitario nazionale (PSN), tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni. ED ANCORA:  con questa legge si vengono a definire meglio l’individuazione dei Livelli Essenziali e uniformi di Assistenza,  si imposta l’assistenza distrettuale,  si stabilisce il ruolo delle Regioni,  si introduce il concetto di autonomia imprenditoriale delle unità sanitarie locali e degli ospedali, che ebbero modo di costituirsi in aziende con personalità giuridica pubblica, attraverso un atto aziendale di diritto privato che ne disciplinava l’organizzazione ed il funzionamento.

PIANO SANITARIO NAZIONALE (PSN)

 è il principale strumento di programmazione sanitaria, attraverso cui, in un dato arco temporale, vengono definiti gli obiettivi da raggiungere attraverso l’individuazione di attività e di strategie strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del SSN,  lo scopo principale del Piano sanitario nazionale è quello di determinare e programmare le priorità in materia di salute, traducendole in precisi obiettivi, da correlare alla disponibilità economica del Paese. IL P.S.N. (piano sanitario nazionale) assume un ruolo fondamentale, ha una durata triennale, è predisposto e adottato dal Governo, su proposta del Ministro della Salute nel quale sono contenuti:  i livelli essenziali di assistenza sanitaria;  le aree prioritarie di intervento;  la quota capitaria di finanziamento. PIANO SANITARIO REGIONALE (PSR)  le Regioni hanno assunto, nel corso di quest’ultimi anni, un ruolo sempre più diretto e responsabile in materia sanitaria; oltre a svolgere un’attività a carattere programmatorio e normativo, esse hanno anche un coinvolgimento diretto sulla gestione e sul finanziamento dei servizi sanitari,  le finalità che ciascuna Regione deve raggiungere in materia sanitaria sono incluse nei Piani sanitari regionali, attraverso i quali vengono individuati gli aspetti strategici degli interventi da porre in essere per la tutela della salute, nonché per il migliore funzionamento dei servizi,  il PSR deve essere predisposto, tenendo conto degli obiettivi individuati dal PSN; proprio al fine di assicurare il coordinamento, le Regioni inviano i progetti di piano al Ministro della salute onde acquisirne il parere,  entro 150 giorni dall’entrata in vigore del PSN, le Regioni devono adottare il proprio PSR seguendo le linee dettate dal P.S.N.,  nell’ipotesi in cui il Piano Sanitario non venga attuato dalla Regione, si applicano le disposizioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale ( tale applicazione è assicurata da un intervento sostitutivo del Governo),  la Regione che sia rimasta inadempiente entro un anno dall’entrata in vigore del PSN deve provvedere entro un termine stabilito dal Ministro della Salute, non inferiore a tre mesi,  le Regioni adottano i P.S.R.(piani sanitari regionali) che devono rappresentare il piano strategico degli interventi sanitari volti alle esigenze della popolazione di quella determinata Regione,  il PSR ha la finalità di definire gli obiettivi da realizzare in un arco temporale triennale (coincidente con il triennio del Piano Sanitario Regionale),

E’ compito delle ASL assicurare i livelli essenziali di assistenza specialistica, compresi quelli riabilitativi, di diagnostica strumentale e di laboratorio; programmare le attività in base ai bisogni sanitari della zona; verificare e promuovere la qualità dei servizi erogati. A livello territoriale le ASL si diramano ulteriormente:  in distretti sanitari: costituiscono strutture spesso coincidenti con i territori delle precedenti USL;  in dipartimenti di prevenzione : sono strutture operative delle ASL con funzione di prevenzione collettiva e sanità pubblica, al fine di ridurre l’insorgenza di eventi morbosi ed eliminare i fattori di rischio;  in presidi ospedalieri: in qualità di strutture delle ASL essi godono di una autonomia minore rispetto a quelle delle aziende ospedaliere. IL DISTRETTO Come abbiamo visto nella valutazione dei motivi di fallimento della L.833/78, la mancata affermazione dei Distretti (anche se non in tutte le Regioni) rientrava tra queste cause. Pertanto il legislatore sia con il D.lgs 502/92 e s.m. e ancor di più con il D.lgs 229/99 ha voluto rafforzare questo strumento al fine di garantire alla comunità un servizio che sia in grado di accogliere le richieste sanitarie e sociosanitarie dei cittadini. La riforma Ter prevede che con legge regionale si disciplini l’articolazione in distretti delle ASL, e che spetta alle Aziende stesse, attraverso l’atto Aziendale, individuare i propri distretti. Compito del Distretto dotato di risorse definite (popolazione minima 60.000 abitanti) è quella di assicurare alla popolazione servizi di assistenza primaria delle attività sanitarie e socio sanitarie. Il Distretto oltre a garantire l’assistenza primaria, il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ha il compito di coordinare l’attività dei servizi specialistici e ambulatoriali con le strutture ospedaliere, di erogare prestazioni socio-assistenziali , di erogare servizi agli anziani ed ai disabili, la tutela della salute donna , infanzia e famiglia, la prevenzione e la cura della tossicodipendenza e HIV ecc. La caratteristica importante è che trattasi di un centro unitario nel quale sono erogate prestazioni e servizi e dove il cittadino trova un punto di accoglimento della domanda. Il Distretto è gestito da un Direttore di distretto, nominato dal Direttore Generale:  realizza le indicazioni della direzione aziendale,  gestisce le risorse assegnate in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. AZIENDA USL L’ambito territoriale dell’Azienda USL coincide con la provincia di Reggio Calabria. Distretti Sanitari : Distretto Sanitario Reggio Calabria 1 che comprende i comuni di: Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara S.Eufemia d'Aspromonte, San Procopio, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Sinopoli, Villa S.Giovanni… Distretto Sanitario Tirrenica che comprende i comuni di: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Taurianova…

Distretto Sanitario Reggio Calabria 2 che comprende i comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto,Condofuri… Distretto Sanitario che comprende i comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino… Al distretto compete l’erogazione attraverso apposito dipartimento delle cure primarie. Il Dipartimento delle cure primarie è lo strumento organizzativo che governa l’erogazione dell’assistenza sanitaria di primo livello a tutta la popolazione di riferimento. Le CURE PRIMARIE comprendono:  assistenza di medicina generale e infermieristica;  assistenza domiciliare;  assistenza specialistica ambulatoriale;  assistenza farmaceutica;  assistenza residenziale e semiresidenziale;  assistenza consultoriale per la donna, i giovani e la famiglia;  assistenza pediatrica all’infanzia e all’adolescenza;  assistenza sanitaria alle persone ricoverate in strutture per anziani e adulti portatori di handicap. LE PRESTAZIONI EROGATE DAI DISTRETTI SONO LE SEGUENTI:  assistenza sanitaria di base;  guardia medica;  medicina specialistica ambulatoriale  assistenza infermieristica (ambulatoriale e domiciliare);  assistenza alle persone anziane (ass. domiciliare, ass. residenziale e semiresidenziale in strutture protette);  consultorio familiare (maternità responsabile, contraccezione, interruzione di gravidanza, prevenzione tumori sfera genitale femminile);  pediatria di comunità;  servizio sociale (tutela dei minori, handicap in persone adulte, servizi per gli anziani). LA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA In campo sanitario, ed in particolare in riferimento alla disciplina sulla organizzazione dipartimentale e distrettuale, la Terza Riforma del SSN ha cercato una soluzione al superamento delle competenze e del finanziamento fra “sociale”(rimesso alle competenze degli enti locali) e“sanitario”(rimesso alla competenza del SSN). Si è partiti dal presupposto che la integrazione socio-sanitaria è ritenuta condizione essenziale per migliorare l’efficacia degli interventi, favorire la continuità assistenziale, garantire l’integrazione fra ospedale e territorio, tra cure residenziali e domiciliari, tra medicina generale e specialistica.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

 rappresenta l'organo tecnico-scientifico di riferimento del SSN svolge:  funzioni di ricerca e sperimentazione;  controlli nell’ambito dei compiti istituzionali e a fronte di specifiche richieste del Ministro della salute o delle Regioni riguardanti farmaci, vaccini, dispositivi medici, prodotti destinati all’alimentazione e presidi chimici e diagnostici;  attività di consulenza per il Ministro della salute, per il Governo e per le Regioni. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA SANITA’  è un organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro, di cui si avvale per esaminare, indagare, programmare in materia di salute pubblica, igiene e sanità,  si esprime in maniera facoltativa ogni volta che il Ministro ne richiede l’intervento, è comunque chiamato ad esprimere pareri obbligatoriamente in materia di regolamenti che interessino la salute pubblica, convenzioni internazionali, igiene sul lavoro, determinazioni di lavoro rischiosi, insalubri e nocivi. AZIENDA NAZIONALE PER IL FARMACO Istituzione di recente introduzione (D.L. 269/2003) , in raccordo con le Regioni, l’ISS, sotto la vigilanza del Ministero, quale organo di alta consulenza nei seguenti ambiti:  autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali;  farmacovigilanza;  sperimentazione clinica;  ispezioni;  promozione della ricerca;  governo della spesa farmaceutica. ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO E’ stato un ente operante nel settore della ricerca. Si tratta di un organo tecnico-scientifico del SSN per quanto concerne le attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro, promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. L’ISPEL, del quale si sono avvalsi il Ministero della salute, le Regioni e le ASL, è stato soppresso (nell’ambito di un progetto di revisione e ottimizzazione della spesa pubblica dalla L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 ) e le sue funzioni sono oggi svolte dall’INAIL.