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appunti sulle autonomie locali
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Tutte le varie autonomie locali sono citate all’art.114 comma 2. La loro legislazione primaria è il decreto legislativo 267/2000, anche detto testo unico sull’ordinamento degli enti locali. Il comune è un ente locale che rappresenta la sua comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. Ad oggi in Italia ci sono 7.901 comuni. I suoi organi sono: ➔ Il consiglio comunale, che detiene la funzione politico amministrativa. E’ un organo collegiale, i cui membri sono eletti dai cittadini e hanno il potere di fare delibere. Nei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è presieduto dal sindaco e, in ogni caso, presenta dai 12 ai 60 consiglieri; ➔ La giunta, l’organo esecutivo, che però ha come competenze solo quelle che non sono attribuite in maniera specifica ad altri organi. E’ presieduta dal sindaco e composta da vari assessori scelti da lui che, se sono scelti dal consiglio comunale, decadono dalla carica nel momento in cui accettano il ruolo; ➔ Il sindaco, un organo monocratico ed eletto dai cittadini, che resta in carica per 5 anni (durata della legislatura). Il sindaco, inoltre, ricopre la veste di ufficiale del governo e ha il compito di scegliere, tra gli assessori, un vice-sindaco. Tra i suoi compiti ci sono quello di nominare e revocare gli assessori, di convocare e presiedere la giunta, di dirigere il funzionamento degli uffici, di promulgare le delibere comunali e altre funzioni date dalla legge o dallo statuto. Oltre a ciò è comunque il rappresentante legale del comune; ➔ Gli uffici burocratici, diretti da un segretario comunale, che fornisce anche assistenza giuridica al consiglio comunale e alla giunta. Questi è nominato dal sindaco, che lo sceglie da un albo nazionale, e rimane in carica insieme a lui. Oltre a ciò questi può essere affiancato da un direttore generale. I comuni più grandi possono, però, essere divisi in circoscrizioni, dotate di propri organi, che comunque fanno capo al comune principale, esercitando funzioni delegate da questo. Queste, secondo l’art.17 TUEL, per i comuni con più di 250.000 abitanti sono fatte per decentramento, mentre per i comuni con un numero di abitanti tra i 100.000 e i 250.000 possono essere previste circoscrizioni dallo statuto. Per assicurare un governo stabile ed efficiente, oltre che per ridurre il peso dei partiti politici, il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. Le elezioni sono disciplinate dagli artt.71-73 TUEL e presentano elementi dei sistemi elettivi maggioritari e proporzionali. Per i comuni con meno di 15.000 abitanti, il sindaco è eletto insieme al consiglio comunale, e ogni candidato deve presentarsi con una lista collegata a esso per il consiglio. I cittadini, quindi, votano allo stesso momento per il sindaco e per la lista a questi collegata, anche se in questa possono esprimere un voto di preferenza per certi membri. Vince le elezioni chi ottiene la maggioranza relativa dei voti, quindi chi ottiene più voti. Il ballottaggio non è presente, tranne nei rari casi di pareggio, quindi, se ci sono molti candidati, uno di questi può vincere anche se ottiene pochi voti. Per il candidato che vince è presente un premio di maggioranza, ossia l’ottenimento di 2/3 dei seggi del consiglio, mentre quelli restanti vengono dati, come da sistema proporzionale, alle liste dei candidati che hanno perso. Vengono eletti al consiglio i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza Nei comuni con più di 15.000 abitanti, invece, anche qui il sindaco deve presentarsi con una lista collegata per il consiglio comunale. Gli elettori, però, possono dare un voto disgiunto, quindi non per forza devono votare un candidato e la lista a lui collegata. Vince il candidato che ottiene la maggioranza assoluta e, se nessuno la ottiene, i due candidati con più voti vanno al ballottaggio, dove vince chi ottiene più voti. Anche qua è presente un premio di maggioranza per chi vince, ossia il 60% dei seggi nel consiglio. Il premio di maggioranza, in entrambi i casi, è volto ad assicurare la maggioranza consiliare al candidato che vince, oltre che assicurargli che ci sia qualcuno che realizzi l’indirizzo approvato dal corpo elettorale. Il sindaco e la giunta restano in carica per 5 anni, anche se possono decadere prima di questo termine per mozione di sfiducia nei confronti del sindaco (stile governo). La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da 2/5 del consiglio e non più essere discussa prima di 10 giorni dalla sua presentazione e dopo 30. Se questa viene approvata, gli organi vengono sciolti e viene istituito un commissario governativo straordinario, che gestisce l’ordinaria amministrazione e organizza le nuove elezioni. Altri casi di scioglimento anticipato degli organi possono essere: ➔ Promulgazione di atti contro la costituzione o gravi violazioni della legge; ➔ Per motivi riguardanti l’ordine pubblico;
➔ Impedimento al regolare funzionamento degli organi e dei servizi offerti dal comune; ➔ La mancata approvazione del bilancio. Per quanto concerne le sue funzioni bisogna ricordare che il comune è un ente a fini generali e, secondo il principio di sussidiarietà verticale, può far valere gli interessi che ritiene validi. Le attività del comune, comunque, dipendono dalla disponibilità di fondi e dal rispetto delle competenze da parte degli altri organi. Tra i principali servizi offerti dal comune, troviamo:
1. Trasporti 2. Alimentazione 3. Aiuti alle famiglie 4. Promozione della cultura e del divertimento Oltre a ciò è fondamentale nei comuni la pianificazione territoriale, con la redazione del PRG, piano regolatore generale (sottoposto poi al controllo della regione), che serve per identificare la destinazione delle varie zone del territorio comunale. Oltre a ciò il comune stila anche piani commerciali, secondo i quali vengono poi concesse le autorizzazioni per avviare nuove attività. Ha, infine, un funzione regolamentare, quindi di promulgare regolamenti, in particolare in materia di polizia urbana, polizia rurale, edilizia e igiene. La provincia, invece, è un ente intermediario tra regione e comune. A eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, le altre regioni sottostanno alla legge Delrio, o legge n.56/2014, secondo la quale, tra l’altro, le province sono ora enti di secondo gradi, i cui organi sono scelti dai sindaci e dai consigli comunali e detta di area vasta. Tra i organi della provincia troviamo: ➔ Il presidente, eletto fra i sindaci della provincia e, al contrario del sindaco, non ha la veste di ufficiale del governo; ➔ Il consiglio provinciale, composto dai 10 o 16 membri eletti tra i sindaci e i consiglieri; ➔ L’assemblea dei sindaci, composta da tutti i sindaci dei comuni. Tra le sue funzioni troviamo quelle legate all’ambiente, all’edilizia scolastica, alle pari opportunità e ai trasporti, anche se con la recente riforma del 2014 le sue funzioni sono state fortemente depotenziate, a favore di un incremento di quelle dei comuni. Infine, le città metropolitane, disciplinate dall’art.23 TUEL, sono composte da più comuni che gravitano attorno a uno più grande, generalmente un capoluogo o una provincia. Queste sono 14 in totale, 10 a statuto ordinario (Bologna, Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria) e 4 a statuto speciale (Cagliari, Messina, Catania e Palermo). Anche questi sono enti di vasta area e, dove sono sorte, hanno sostituito le province, assumendo anche le loro funzioni. Tra i loro organi presentano: ➔ Il sindaco metropolitano; ➔ Il consiglio metropolitano, composto dai 14 ai 24 membri, eletti dai sindaci e dai consiglieri dei vari comuni; ➔ La conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci dei comuni. I primi due, però, possono essere eletti direttamente dai cittadini se lo statuto lo prevede. Tra le sue funzioni troviamo quella di gestire la pianificazione del territorio, i servizi pubblici di generico interesse, la viabilità e il coordinamento e la promozione dello sviluppo economico-sociale. Un caso speciale è Roma, anche detta Roma capitale dall’art.114, che ha speciali autonomie statutaria, amministrativa e finanziaria, per continuare la sua funzione di capitale.