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Procedimento Parlamentare per l'Approvazione di Disegni di Legge in Italia, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Il procedimento per l'approvazione di disegni di legge in Italia, inclusi i procedimenti ordinario e speciale, e l'approvazione di atti con forza di legge come decreti legge e decreti legislativi. Viene inoltre discusso il ruolo della Corte Costituzionale nella revisione di tali atti.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 01/03/2022

giuliacecchii
giuliacecchii 🇮🇹

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LEGGE ORDINARIA (artt. 70-74 Cost.)
atto normativo adottato dal parlamento seguendo la procedura prevista dagli artt. 71 ss. cost.
Il sostantivo “legge” ha vari significati In senso tecnico-giuridico:
- legge costituzionale l. cost. n. 1 del …
- legge del parlamento (ordinaria) l. n. 1 del …
- legge regionale l. reg. Toscana n. 1 del …
- legge provinciale (solo trento e bolzano) l. prov. Trento n. 1 del …
procedimento di adozione
sequenza predeterminata di atti volta al raggiungimento di un risultato finale unitario, tale per cui ogni fase
non può svolgersi se non si è conclusa la precedente
si può fermare in ogni momento e se non si conclude una fase si interrompe tutto e la legge non viene adottata.
4 fasi tipiche
1. iniziativa
2. istruttoria procedimento ordinario
3. decisionale procedimento speciale
4. integrativa dell’efficacia
1. iniziativa si presenta un disegno di legge (ddl) solo 5 organi possono presentarlo:
- governo: iniziativa di uno o più ministri, approvazione da parte del consiglio dei ministri, autorizzazione del
presidente della repubblica
- ciascun parlamentare (solitamente in gruppo)
- ciascun consiglio regionale
- CNEL consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
- almeno 50.000 elettori (raccolta firme)
petizione (art. 50 cost.) è diversa da un ddl perché è una domanda che viene fatta (anche solo dal singolo
cittadino) alle camere. Se faccio un ddl scrivo una legge, se faccio una petizione espongo un problema o una
necessità, senza però scrivere la legge
Il ddl viene presentato a una delle due camere
2. istruttoria il Presidente (del Senato o della Camera dei deputati) stampa e distribuisce il ddl o decide,
salvo opposizione dell’assemblea, se si seguirà il procedimento ordinario o speciale
· procedimento ordinario
il ddl viene assegnato ad una commissione parlamentare referente commissione studia il ddl e poi riferisce i
risultati dello studio a tutta l’assemblea (senato o camera)
la commissione è un sottoinsieme del senato, formata sempre in proporzione alla consistenza dei gruppi in
assemblea. Può essere:
- permanente: costituita una volta sola e si occupa di una determinata materia
- speciale: costituita solo per un certo compito (esame ddl interdisciplinare)
- referente: ha il compito di riferire all’assemblea i risultati dell’istruttoria
durante la fase istruttoria la commissione referente esamina il ddl, raccoglie informazioni e
documenti, sente il parere di esperti, predispone il testo base dei ddl (perché non esiste un solo ddl
ma di più, deve essere redatto un testo unico), redige la relazione o relazioni di accompagnamento
(ciò che è avvenuto durante l’istruttoria, solitamente più di una in base ai diversi schieramenti
dell’assemblea)
3. Nella fase decisionale l’assemblea:
I. discute il ddl (l’assemblea non è costretta ad accettare un ddl così com’è ma può rivederne delle parti,
attraverso gli emendamenti)
II. vota il ddl articolo per articolo (votano quindi gli articoli e i loro emendamenti)
III. vota il ddl nel suo complesso (votano tutti gli articoli insieme)
le votazioni devono avvenire per maggioranza semplice.
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LEGGE ORDINARIA (artt. 70-74 Cost.)  atto normativo adottato dal parlamento seguendo la procedura prevista dagli artt. 71 ss. cost. Il sostantivo “legge” ha vari significati In senso tecnico-giuridico:

  • legge costituzionale  l. cost. n. 1 del …
  • legge del parlamento (ordinaria)  l. n. 1 del …
  • legge regionale  l. reg. Toscana n. 1 del …
  • legge provinciale (solo trento e bolzano)  l. prov. Trento n. 1 del …

procedimento di adozione  sequenza predeterminata di atti volta al raggiungimento di un risultato finale unitario, tale per cui ogni fase non può svolgersi se non si è conclusa la precedente si può fermare in ogni momento e se non si conclude una fase si interrompe tutto e la legge non viene adottata. 4 fasi tipiche

  1. iniziativa
  2. istruttoria procedimento ordinario
  3. decisionale procedimento speciale
  4. integrativa dell’efficacia
    1. iniziativa  si presenta un disegno di legge (ddl)  solo 5 organi possono presentarlo:
  • governo: iniziativa di uno o più ministri, approvazione da parte del consiglio dei ministri, autorizzazione del presidente della repubblica
  • ciascun parlamentare (solitamente in gruppo)
  • ciascun consiglio regionale
  • CNEL  consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
  • almeno 50.000 elettori (raccolta firme) petizione (art. 50 cost.)  è diversa da un ddl perché è una domanda che viene fatta (anche solo dal singolo cittadino) alle camere. Se faccio un ddl scrivo una legge, se faccio una petizione espongo un problema o una necessità, senza però scrivere la legge Il ddl viene presentato a una delle due camere
  1. istruttoria  il Presidente (del Senato o della Camera dei deputati) stampa e distribuisce il ddl o decide, salvo opposizione dell’assemblea, se si seguirà il procedimento ordinario o speciale

· procedimento ordinario il ddl viene assegnato ad una commissione parlamentare referente  commissione studia il ddl e poi riferisce i risultati dello studio a tutta l’assemblea (senato o camera) la commissione è un sottoinsieme del senato, formata sempre in proporzione alla consistenza dei gruppi in assemblea. Può essere:

  • permanente : costituita una volta sola e si occupa di una determinata materia
  • speciale : costituita solo per un certo compito (esame ddl interdisciplinare)
  • referente : ha il compito di riferire all’assemblea i risultati dell’istruttoria  durante la fase istruttoria la commissione referente esamina il ddl, raccoglie informazioni e documenti, sente il parere di esperti, predispone il testo base dei ddl (perché non esiste un solo ddl ma di più, deve essere redatto un testo unico), redige la relazione o relazioni di accompagnamento (ciò che è avvenuto durante l’istruttoria, solitamente più di una in base ai diversi schieramenti dell’assemblea)
  1. Nella fase decisionale l’assemblea: I. discute il ddl (l’assemblea non è costretta ad accettare un ddl così com’è ma può rivederne delle parti, attraverso gli emendamenti) II. vota il ddl articolo per articolo (votano quindi gli articoli e i loro emendamenti) III. vota il ddl nel suo complesso (votano tutti gli articoli insieme) le votazioni devono avvenire per maggioranza semplice.

Il voto sul complesso del ddl è necessario perché gli articoli possono essere giusti ma non coerenti tra loro, oppure posso essere favorevole a 9 articoli su 10 e non far passare la legge per quell’unico articolo. La seconda Camera (che è libera di scegliere tra procedimento ordinario e speciale) può:

  1. emendare il ddl “navetta”  si cambia il ddl e passa da una camera all’altra  perché il testo deve essere approvato da entrambe le camere
  2. respingere il ddl  stop: legge non approvata
  3. approvare il ddl  fase integrativa dell’efficacia

procedimento speciale (più veloce) il ddl viene assegnato ad una commissione parlamentare deliberante (la commissione è la stessa, cambia solo la funzione) e entrambe le fasi centrali (istruttoria e decisionale) avvengono in commissione Ratio (ragione)  semplificazione, è una procedura più rapida tuttavia vi è una minor trasparenza perché se la legge passa in assemblea la riunione è pubblica (registrazione tv, pubblico…) se invece rimane nella commissione no, quindi ho meno informazioni e meno tempo per formulare un’idea ponderata

  • perché il procedimento è speciale”?
    • non utilizzabile per l’approvazione di alcune (materie) leggi elencate dall’art. 72, u.c. (ultimo comma) Cost. (es.: leggi elettorali)
    • si può sempre passare al procedimento ordinario se lo chiede almeno uno dei tre soggetti: a) il Governo; b) almeno 1/5 della Commissione deliberante; c) almeno 1/10 dell’Assemblea (Senato o Camera dei deputati)
    1. fase integrativa dell’efficacia La legge è perfetta, ma non ancora efficace. Entro un mese dall’approvazione della seconda Camera il Presidente della Repubblica può promulgare (art. 73 Cost.) oppure rinviare (art. 74 Cost.)

A seguito di rinvio le Camere hanno tre possibilità:

  1. lasciar cadere la legge  il procedimento si interrompe
  2. emendarla
  3. riapprovarla così com’è  sono contrari alla scelta del presidente e con una maggioranza semplice si riapprova le legge !! nei casi 2 e 3 la legge viene necessariamente promulgata  rinviata dal presidente e dopo non si può più rinviare  viene promulgata  il rinvio quindi non può essere ripetuto  si parla di “veto sospensivo”

con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la legge è conoscibile e quindi si presume conosciuta, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione salvo che la legge stessa preveda un termine diverso = vacatio legis (indicato negli ultimi articoli della legge)

promulgazione dichiarazione solenne della legge secondo una formula sacramentale che dà vita all’originale della stessa  dichiarazione solenne: la legge è stata adottata per tutto lo stato (non solo dalla maggioranza parlamentare)  formula sacramentale: fissa ed immutabile  originale: è il testo promulgato che viene pubblicato e prevale in caso di contrasti (prevale anche sul testo della gazzetta ufficiale)

rinvio viene fatto alle camere, con messaggio motivato del perché del rinvio Per quali motivi il presidente può rinviare?

  1. per motivi di merito (il presidente non è d’accordo con la legge  non è legittimo perché il presidente non è un organo politico, quindi non può influenzare questa decisione)
  2. motivi di legittimità (è in contrasto con la costituzione  ma se ne occupa la corte costituzionale quindi il presidente non si va a sovrapporre ad essa) per questo motivo i rinvii sono stati pochi (61 in 73 anni)

· Il decreto legislativo

  • si abbrevia in questo modo: d.lgs.  decreto (forma) + legislativo (contenuto) L’iter di approvazione (opposto rispetto al dl)  inizia con l’adozione di una legge di delegazione con cui il Parlamento delega il Governo ad esercitare la funzione legislativa
  • contenuto:
  1. Oggetto definito
  2. Principi e criteri direttivi
  3. Tempo limitato
  • è una delega: a. il parlamento delega solo nelle materie che rientrano nella funzione legislativa b. è sempre revocabile c. si esaurisce con il suo esercizio

Cosa accade se il d.lgs. non rispetta le indicazioni (oggetto, principi, termine) inserite nella legge delega? Innanzitutto c’è un contrasto tra due fonti pari ordinate (stesso livello): d.lgs. e legge delega  prevarrebbe sempre il d.lgs. (che è successivo) !! ma il d.lgs., violando la legge delega, viola indirettamente l’art. 76 Cost.  d.lgs.  legge delega  art. 76 Cost. = contrasto indiretto Il d.lgs. in contrasto con la legge delega è quindi incostituzionale e come tale verrà annullato dalla Corte costituzionale Perché il parlamento delega il governo?  la funzione principale della delegazione è l’approvazione di testi normativi di notevole complessità (testi unici)

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 1, comma 2, Cost.: «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»  partecipazione nelle forme e modi attraverso cui i cittadini prendono parte ai processi decisionali pubblici (comune, provincia, stato). Tra queste forme e modi distinguiamo strumenti di democrazia diretta (votazione diretta) o rappresentativa (eleggo un rappresentante che poi prenderà la decisione) democrazia diretta in Costituzione: a. petizione b. iniziativa legislativa popolare c. referendum : votazioni popolari su questioni determinate, da risolvere con un “si” o con un “no” Tipi di referendum in Costituzione:

  • approvativo
  • abrogativo
  • altri referendum regionali o locali (vedi tabella pag. 78) !! Il referendum abrogativo è lo strumento più significativo di democrazia diretta Art. 75 Cost.:
  • oggetto del referendum: abrogazione totale o parziale di leggi o atti con forza di legge dello Stato
  • iniziativa: a) almeno 500.000 elettori b) almeno 5 Consigli regionali
  • Art. 75, comma 2, Cost.: elenco delle leggi escluse (es.: leggi tributarie)
  • quorum partecipativo: 50% + 1 degli aventi diritto (cittadini maggiorenni)  se meno del 50% va a votare il referendum viene annullato
  • la legge è abrogata se si esprime «la maggioranza dei voti validamente espressi»  sottraggo le schede bianche o nulle Iter del referendum
  1. firme raccolte entro tre mesi

contenuto minimo il parlamento potrebbe vincolare il governo con più obblighi  è un contenuto minimo perché è una delega (delegazione dell’esercizio temporaneo di un potere)

  1. cassazione: viene fatto un primo controllo di legittimità (a roma presso la corte di cassazione), vengono autenticate le firme
  2. secondo controllo di costituzionalità da parte della corte costituzionale
  3. infine il Presidente della Repubblica indice il referendum
  4. la votazione deve essere fatta in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno  se vincono i no non si può riproporre l’abrogazione per i prossimi 5 anni

Cosa accade se il Parlamento abroga la legge oggetto della richiesta di referendum prima del voto popolare? (approfondimento pag. 87) il parlamento potrebbe abrogare la legge oggetto del referendum e introdurne una nuova con una disciplina che è sostanzialmente uguale alla precedente  la corte costituzionale ha deciso che in questi casi il referendum si vota comunque ma sulla nuova legge.

Il referendum abrogativo è fonte del diritto? sì, perché modifica l’ordinamento (serve per rimuovere leggi). Ha la stessa forza della legge ordinaria (perché non abroga leggi costituzionali o comunitarie, ma abroga una legge). I referendum possono essere “ manipolativi ”  non eliminano la legge ma tolgono alcuni pezzi che ne modificano il significato. Nella costituzione è consentito abrogare solo alcune parti della legge ma questo può andare a modificarne completamente il significato.