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Diritto Mercato Tecnologia, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Commerciale

IL DIRITTO ALL’OBLIO TRA VECCHIE E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONEDaniela MessinaUniversità degli studi di Napoli “Parthenope”

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2018/2019

Caricato il 12/11/2019

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DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA
ANNO 2016, NUMERO 2
FONDATA E DIRETTA DA
ALBERTO M. GAMBINO
COMITATO DI DIREZIONE
Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino, Giorgio Resta, Salvatore Sica
COMITATO SCIENTIFICO
Guido Alpa, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi, Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia,
Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini, Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario,
Roberto Mastroianni, Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso,
Luca Nivarra, Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini
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Margarita Castilla Barea. Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan, David Lametti,
Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho, Maria Pàz Garcia Rubio,
Patrick Van Eecke, Hong Xue
ISSN (Online Edition): 2239 -7442
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DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

ANNO 2016, NUMERO 2

FONDATA E DIRETTA DA

ALBERTO M. GAMBINO

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino, Giorgio Resta, Salvatore Sica

COMITATO SCIENTIFICO Guido Alpa, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi, Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini, Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni, Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra, Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini E Margarita Castilla Barea. Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan, David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho, Maria Pàz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue

ISSN (Online Edition): 2239 - 7442

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall’Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell’Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d’Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell’IAIC. Comitato dei Valutazione Scientifica EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), VIRGILIO D’ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona). Norme di autodisciplina

  1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista “Diritto Mercato Tecnologia” è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all’interno del medesimo, tenuto conto dell’area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall’italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
  2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell’identità dell’autore.
  3. L’identità del valutatore è coperta da anonimato.
  4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell’adeguamento del saggio. La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors. Comitato di Redazione – www.dimt.it – [email protected] PIERPAOLO ARGANELLI, MARCO BASSINI, SIMONA CASTALDO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, MONICA LA PIETRA, GAETANO MARINO, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, VALENTINA ROSSI, SILVIA SCALZINI Sede della Redazione Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8088855, fax 06.8070483, www.iaic.it, [email protected]

Avete detto “diritti digitali”?.................................................. 145

Pasquale Costanzo

Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale ….

Giuseppe Piperata

I principi dell’amministrazione aperta.................................... 179

Enrico Carloni

Principio di trasparenza e gestione dei dati. .......................... 198

Alessandro Natalini

La reforma del régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo en España ...... 207

Manuel Fernández Salmerón

Considerazioni critiche sull'e-Government............................. 247

Guido Corso

Diritti fondamentali e tecnologie informatiche: i profili

problematici dell’e-Government .............................................. 251

Raffaele Guido Rodio

Il contributo dei dati pubblici alla libertà di informazione ... 265

Anna Papa

La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio

USA/UE................................................................................... 292

Giorgio Resta

Diritto all’oblio e principio dell’openness nelle procedure

giudiziarie: il caso delle pronunce della Corte di

Cassazione.............................................................................. 322

Marcello D’Ambrosio

E-Government e tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento

francese................................................................................... 344

Eleonora Paris

Open data e libertà di iniziativa economica .......................... 369

Davide Mula

L’affermazione di e-Government ed e-Democracy nello Stato

costituzionale......................................................................... 383

Filippo Vari

ANNO 2016, NUMERO 2 straordinarie capacità di memorizzazione ed archiviazione offerte dalla Rete hanno originato un nuovo “ecosistema digitale”^1 nel quale, per la prima volta, ad essere potenzialmente in pericolo non risulta essere la memoria, bensì, paradossalmente, la capacità degli individui di dimenticare ed essere dimenticati all’interno del fluire incessante delle informazioni e dei dati condivisi. Come è noto, con il termine diritto all’oblio s’intende il « giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata »^2. Si fa riferimento, in particolare, al diritto di un individuo a non vedere distorta la propria immagine attuale a causa di una nuova diffusione di informazioni relative a vicende o affermazioni che in passato l’hanno visto protagonista, ma che non corrispondono più a quella che è l’attuale proiezione della propria identità all’interno della società. Come è stato sottolineato^3 , sopito ormai il clamore destato dall’accaduto e quindi la “pertinenza” della notizia quale elemento Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista. (^1) Il termine “ecosistema digitale” è stato più volte utilizzato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per indicare l’insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano informazioni all’interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali. A tal proposito, cfr. Le relazioni annuali sull’attività svolta e sui programmi di lavoro riferite agli anni 2012 e 2016. (^2) Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro i t., 1998, I, p. 1834. (^3) Sulle caratteristiche del diritto all’oblio cfr. senza pretesa di esaustività: T.A Auletta, Diritto alla riservatezza e“droit à l’oubli” , in L’informazione e i diritti della persona, a cura di Guido Alpa, Napoli, 1983; A. Barbera, “ Nuovi diritti”: attenzione ai confin i, in A.A.V.V., Corte Costituzionale e diritti fondamentali, a cura di L. Califano, Torino, 2004; M.Mezzanotte, Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009; L. Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione , in Giust. Civ ., 1997, 7, p. 1979; A. Gambaro, Falsa luce agli occhi del pubblico , in Rivista Riv. Dir. Priv. Quadrimestre , 1988, inV. Pierfelici, in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997 a cura di E. Gabrielli, Napoli; G. Giacobbe in A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli;P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede) , nota a Cass., sez.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA legittimante il diritto di cronaca, ridiventa primario e fondamentale il diritto dell’individuo a non veder minata la naturale evoluzione della propria personalità, nonché il desiderio di condurre una vita “normale” e, soprattutto, il diritto a non essere identificato in modo univoco con un evento del passato. Solo qualche decennio orsono queste esigenze venivano sostanzialmente garantite dal semplice trascorrere del tempo, in quanto la rilevanza di una notizia vantava una durata limitata negli anni, essendo destinata ad essere dimenticata col macero della carta su cui essa era impressa. Oggi, invece, le nuove piattaforme tecnologiche pongono il problema della permanenza dei dati e delle informazioni, dal momento che le notizie, una volta immesse nel circuito digitale, risultano molto spesso imprigionate in una vera e propria rete, non più fisica, ma virtuale. Con l’avvento delle nuove tecnologie ad essere minacciati, infatti, non sono solo i dati personali e, ancor di più quelli sensibili, ma è la stessa percezione collettiva del passato, in un panorama in cui, paradossalmente, per la prima volta viene messa in discussione non la possibilità di ricordare che, anzi, risulta potenziata dai nuovi metodi di archiviazione di massa, bensì, al contrario, il diritto di dimenticare e di essere dimenticati. La sostanziale “immortalità dei dati” nella Rete, infatti, comporta che questi, se non aggiornati, siano destinati a rimanere “congelati” al momento stesso in cui vengono immessi nel circuito digitale. È evidente che in un panorama come quello descritto, in cui le informazioni immesse tendono a non cambiare mai, limitandosi ad accumularsi in modo non organico, si pone il rischio che l’identità di una persona non abbia modo III, sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679, cit. ; A. Papa, Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della comunicazione, in Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti , 2014; D. Messina , Le prospettive del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della comunicazione, in Informatica e diritto , 2009; M.R. Morelliin A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli; G. Napolitano, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice) , in Riv. Informaz. , 1996, 3, p. 427; A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia (nota a ord. Trib. Roma, 20 novembre 1996), in Il diritto di autore, 1997 , 3, pp. 381-385.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA difficile opera di bilanciamento tra il fondamentale diritto di informazione, di cui all’art. 21 della Costituzione, e la tutela dell’identità della persona in una visione però non più statica, bensì dinamica.

2. Il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul riconoscimento del diritto all’oblio. Come è noto, il riconoscimento del diritto all’oblio è stato caratterizzato da un percorso dottrinale e giurisprudenziale piuttosto lungo e tortuoso, che ha risentito, da un lato, della straordinaria velocità di sviluppo e al contempo di obsolescenza delle nuove tecnologie e, dall’altro, di un atteggiamento di iniziale e generale ritrosia, se non spesso di categorico rifiuto dell’esistenza di un nuovo diritto soggettivo meritevole di autonoma tutela da parte dell’ordinamento. Per anni, infatti, tale diritto è stato relegato ai margini della sfera di azione del diritto alla riservatezza e considerato sua esplicita specificazione^5 ovvero è stato ricondotto alla tutela del diritto all’identità personale, considerata « matrice prima del diritto all’oblio »^6. (^5) Si legga, a riguardo, quanto sostenuto da chi ritiene che «il diritto all’oblio, pur essendo una specificazione del diritto alla riservatezza, presenta aspetti del tutto singolari e peculiari, che non impongono un’autonoma definizione» ; cfr. L.Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione , op.cit. O ancora G. Napolitano, che ne Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), op. cit., afferma « il diritto all’oblio si colloca senza dubbio nell’area della tutela alla riservatezza. L’interesse della persona è teso a preservare o ripristinare il riserbo su una notizia che lo riguardava ». Cfr., ancora, G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza, in Dir. fam ., 1998. (^6) G. Giacobbe, relazione in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997 , cit., p.31. Rileva sottolineare anche il contributo di P.Laghezza che ha considerato il diritto all’oblio come un « diritto a due anime » in quanto «è indubbio che il droit à l’oubli tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico» ma al tempo stesso sottolinea che è forte il legame con il diritto all’identità personale «se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la personalità dell’individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in pubbliceyes ». Cfr. P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede) , op.cit.

ANNO 2016, NUMERO 2 Al difficile dibattito dottrinale si è affiancato l’altrettanto complesso conflitto giurisprudenziale tra giudici di merito, convinti dell’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza anche in assenza di un esplicito riferimento normativo^7 , e giudice di legittimità, fermamente contrario a riconoscere l’esistenza di un principio generale di riserbo^8. In un panorama così complesso, non si intravedeva alcuno spazio per i dibattiti relativi alla problematica evoluzione della persona legata allo scorrere degli anni. Il fattore temporale, anzi, risultava spesso sottovalutato, adombrato dalla notorietà dei soggetti coinvolti e dalla convinzione che la stessa celebrità giustificasse intromissioni nella vita privata ogni qualvolta la notizia risultasse di fatto idonea ad (^7) In tal senso B. Markesinis e G. Alpa in Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’esperienza italiana , in Riv. trim. dir. proc. civ., Milano, 1997, dove, in riferimento al Caso Caruso, riportano il principio, affermato dai giudici di merito, secondo cui: «il nostro ordinamento, pur non prevedendolo esplicitamente, riconosce l’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza, il quale si concreta nel divieto di qualsiasi ingerenza estranea nella sfera della vita privata della persona, e di qualsiasi indiscrezione, da parte di terzi, su quei fatti o comportamenti personali che, non pubblici per loro natura, non sono destinati alla pubblicità delle persone che essi riguardano». A sostegno di tale interpretazione vi è un’ordinanza del 1996, in cui il Tribunale di Roma ha affermato che «la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni della propria vita privata che, benché pubblicizzate, abbiano perso di attualità, […] trae fondamento direttamente dall’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale, suscettibile di assicurare copertura ai valori emergenti della persona». (^8) Ancora B. Markesinis e G. Alpa, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’ esperienza italiana , cit., che sottolineano, in particolare, la risposta negativa data dalla suprema Corte in merito alla questione relativa all’esistenza di un generale diritto alla riservatezza nel caso Caruso. In particolare, in tale sede la Corte ha affermato che: «nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tantomeno come limite alla libertà dell’arte;[…] il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile, chi non ha saputo o non ha voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell’animo, non danno luogo ad un illecito giuridico».

ANNO 2016, NUMERO 2 degli anni ottanta, un significativo cambiamento di rotta della giurisprudenza della Corte di Cassazione. In occasione della sentenza n.1763 adottata nel marzo del 1986^11 , la Corte sancì chiaramente il principio secondo cui l’interesse della collettività ad essere informata in modo tempestivo e completo, così da poter conoscere e, se necessario, tutelarsi dinanzi ad un evento particolare, tende fisiologicamente a stemperare man mano che la notizia viene acquisita e fatta propria dalla comunità. In questo modo, per la prima volta,si riconosceva e sottolineava l’importanza del ruolo svolto dal tempo nell’ambito della diffusione delle notizie, attraverso l’individuazione di due delle tre componenti fondamentali del diritto all’oblio: il fattore temporale, appunto, e l’interesse pubblico. Questi due elementi, agendo sul valore effettivo che un’informazione può avere per la collettività, influiscono in maniera determinante sulla legittima ulteriore divulgazione della stessa^12. Nonostante l’intervento della Cassazione e un’evoluzione nel tempo della sensibilità collettiva circa la tematica in oggetto, il vero punto di svolta in materia è avvenuto indubbiamente grazie all’influenza della normativa europea ed internazionale^13. In particolare, dopo l’adozione superiore al periodo necessario alle finalità per le quali i dati sono raccolti ed utilizzati. Sull’argomento cfr., tra gli altri L. – X. Rano , La force dudroit a l’oubli , Mèmoire de D.E.A. Informatique et Droit 2003/2004, sous la direction de J. Frayssinet, Equipe de Recherche Informatique et Droit; V. Pierfelici, Il diritto all’oblio – Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997 , E. Gabrielli (a cura di), cit.; M. Mezzanotte, Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica , op. cit. (^11) Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, in Foro it. , 1987, I, p. 889. (^12) Tale risultato fu indubbiamente favorito dalla allora recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 5259, del 18 ottobre 1984, in cui vennero individuati per la prima volta i parametri di riferimento per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, vale a dire l’utilità sociale dell’informazione; la verità o veridicità della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti; la continenza formale intesa come modalità di esposizione dei fatti e della loro valutazione. (^13) Gli Stati membri del Consiglio d’Europa avevano già affrontato il tema dell’oblio, anche se in maniera indiretta, nel 1981 con l’adozione della Convenzione di Strasburgo relativa alla protezione delle persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale. L’art. 5 di tale atto, ratificato dall’Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98 stabilisce, infatti, come elemento legittimante l’attività di raccolta e trattamento dei dati la

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA della direttiva 95/46/CE, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati personali, seguita dalla direttiva 97/66/CE^14 , relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore nazionale ha deciso per la prima volta di tenere conto dell’impatto del fattore temporale nel trattamento dei dati personali in occasione dell’adozione della legge n. 675 del 1996. Attualmente, un primo e parziale riferimento al diritto all’oblio è rinvenibile nella disposizione di cui all’articolo 11, c.1, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali^15 , adottato con decreto legislativo n. 196 del 2003, meritevole, secondo la Corte di Cassazione, di aver « sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzo e del destino dei dati »^16. Il Codice, in particolare, riconosce il diritto del preventiva determinazione del tempo di archiviazione, in modo tale che il loro utilizzo non ecceda il fine per i quali sono stati registrati. Tra gli elementi fondamentali che garantiscono e tutelano la qualità dei dati, oltre alla liceità del trattamento e alla correttezza degli stessi, emergeva, quindi, per la prima volta in maniera rilevante anche il fattore temporale inteso come parametro di legittimazione dell’attività di raccolta. (^14) La direttiva in questione ha stabilito nello specifico che «i dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4» , laddove i paragrafi indicati riguardano quei casi in cui i dati risultano essere fondamentali per le indagini relative ai clienti e per l’accertamento di frodi. La direttiva, inoltre, viene subito a sottolineare che la conservazione e l’utilizzo dei dati «deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività». (^15) Cfr. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’articolo in questione stabilisce che «i dati personali oggetto di trattamento sono […] conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ». Assume particolare rilievo anche l’art. 7, c. 3, lett. b), che annovera tra i diritti di cui gode l’interessato il diritto alla «cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati». (^16) Cass., 5 aprile 2012, n. 5525.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

3. Il peculiare rapporto evolutivo tra diritto all’oblio e mass media****. Il percorso di riconoscimento del diritto all’oblio come posizione soggettiva autonoma e meritevole di tutela è venuto inevitabilmente ad intrecciarsi nel corso degli anni, con la sorprendente, quanto imprevedibile, evoluzione degli strumenti di informazione e di comunicazione. Un processo osmotico che nel tempo ha mutato e, in alcuni casi, completamente stravolto l’originario scenario in cui sono emerse le prime istanze di tutela dell’identità personale dalla circolazione di informazioni datate ed i relativi strumenti di garanzia. Alla luce di tale dinamismo ed in assenza di una specifica disposizione normativa in materia, dottrina e giurisprudenza sono state più volte chiamate ad esprimersi circa il delicato rapporto esistente tra cronaca, memoria storica, oblio ed utilizzo dei mass media al fine di individuare un equo bilanciamento tra protezione della sfera privata dei singoli e tutela dell’interesse della collettività ad essere informata in un’ottica evolutiva. A tal proposito, è emblematico il fatto che una delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di oblio abbia riguardato non le moderne piattaforme tecnologiche, ma la stampa cartacea, strumento per eccellenza di realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, intesa come « pietra angolare dell’ordine democratico »^19. La sentenza riguardava la ripubblicazione su un quotidiano nazionale, nell’ambito di un gioco a premi, di una foto relativa ad una vicenda di cronaca risalente ad un trentennio prima^20. L’assenza di un rinnovato interesse della società alla vicenda, per di più decontestualizzata, e l’effettiva lesione della nuova identità del soggetto colpito nella sua sfera personale e lavorativa convinsero il Tribunale di Roma a dichiarare l’avvenuta pubblicazione non rientrante legittimamente nell’alveo dell’esercizio dell’attività di (^19) Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. Cost ., 1969, p. 1175. (^20) Trib. Roma, 15 maggio 1995, Foro it., 1996, c. 2566.

ANNO 2016, NUMERO 2 cronaca e, quindi, lesiva dell’interesse del soggetto coinvolto ad essere dimenticato^21. Sullo stesso filone interpretativo si pongono gli interventi giurisprudenziali adottati in materia di oblio con riferimento al mezzo televisivo, che per decenni ha rappresentato uno degli strumenti più pervasivi del panorama informativo italiano. In tale contesto, ha assunto particolare rilievo un provvedimento del 2005 del Garante per la protezione dei dati personali,nel quale la riproposizione di immagini di repertorio, finalizzate alla ricostruzione televisiva di una vicenda giudiziaria, è stata ritenuta lesiva della « rinnovata dimensione sociale e affettiva » di una donna, risultata col tempo solo indirettamente coinvolta nel caso^22. Diverso, invece, secondo il Tribunale di Roma è il caso della diffusione di uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca « che per la loro eccezionalità e per la efferatezza dei delitti rievocati necessitano di essere ricordati e tramandati, non potendosi invocare una sorta di diritto all’oblio rispetto a vicende per le quali non sia venuto meno l’interesse del pubblico »^23_._ Da quanto evidenziato è possibile affermare che il nucleo essenziale del diritto all’oblio sia sorto proprio grazie ai dibattiti giurisprudenziali e dottrinali^24 relativi ai due mezzi di comunicazione che fino ad un ventennio fa dominavano incontrastati il panorama informativo italiano. La stampa, ma soprattutto la televisione, caratterizzata da una maggiore pervasività ed incisività visiva rispetto allo strumento cartaceo, hanno rappresentato, pertanto,il punto di origine del processo di identificazione (^21) In tale sede il giudice affermò quanto segue: «Non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, per mancanza dell’utilità sociale della notizia, la riproduzione, nel contesto di un gioco a premi, della prima pagina di un’edizione d’epoca del quotidiano […] in cui sia evidente un titolo contenente il nome di un individuo reo confesso di omicidio». (^22) Cfr. “Attività giornalistica - Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv” doc. web n. 1148642 - Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 7 luglio 2005. (^23) Ord. Trib. Roma,1 febbraio 2001, Mikula c. RTI – Reti televisive italiane. (^24) Sul percorso di riconoscimento dottrinale e giurisprudenziale del diritto all’oblio cfr. il paragrafo 2 del presente saggio.

ANNO 2016, NUMERO 2 In un simile scenario in cui la memoria risulta sicuramente salva e, anzi, potenziata, il diritto all’oblio si è trovato a confrontarsi con nuove e più insidiose sfide assumendo una duplice sfumatura, in termini di controllo e protezione dei dati personali, sempre più spesso travolti dal fluire incessante delle informazioni in Rete, e di esigenza di garantire un’attività di cronaca che, nel rispetto dei suoi caratteri essenziali, non venga snaturata ed alterata dalla dimensione a-temporale della Rete. È proprio con riferimento a questo panorama così complesso e alle criticità a questo connesse che si collocano due importanti decisioni in materia di diritto all’oblio in Internet. Al fine di preservare l’attività informativa e di bilanciarla adeguatamente con la necessaria tutela delle identità individuali in un’ottica evolutiva e omnicomprensiva, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5525 del 2012, ha riconosciuto, infatti, a carico delle società editrici operanti in Rete, l’obbligo, una volta sopito l’interesse della collettività ad essere informata, non solo di collocare la notizia in un apposito archivio storico online , già previsto a suo tempo del Garante per la protezione dei dati personali^27 , ma anche l’impegno di garantire l’aggiornamento della medesima attraverso« il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria ». Alla base di tale decisione vi è la convinzione che un’informazione originariamente vera e legittimamente pubblicata, se non aggiornata, risulti « parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera », a detrimento dell’attività di cronaca e dell’immagine sociale dei soggetti coinvolti. Nel 2016 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con sentenza n.13161^28 ponendo l’attenzione non solo sulla contestualizzazione delle notizie in Rete, a suo tempo lecitamente diffuse, (^27) Sull’obbligo imposto dal Garante di predisporre appositi archivi on line per la conservazione delle notizie pubblicate, ma non più attuali si faccia riferimento al paragrafo 4.1 del presente lavoro. (^28) Cass., sez. I, 24 giugno 2016 , n. 13161.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA ma anche sulla necessità di adottare adeguati strumenti informatici che ne impediscano la relativa riproposizione sui comuni motori di ricerca,nonostante si sia già proceduto all’archiviazione delle stesse. Le pronunce analizzate e l’attuale dinamico dibattito dottrinale relativo al ruolo degli internet providers in qualità di “garanti” dell’oblio in Rete^29 , alimentato anche dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito europeo^30 , evidenziano, pertanto, l’attualità di una pretesa di tutela in un panorama in continuo divenire. Tutto ciò nella consapevolezza che, a differenza di un passato dominato dalla caducità della carta stampata, il delicato bilanciamento tra attività di cronaca e tutela della sfera personale dovrà sempre più fare i conti con il carattere imperituro della Rete e le sue imprevedibili evoluzioni.

4. I tre elementi cardine del diritto all’oblio: tempo, interesse sociale e soggetti legittimati ad agire. La peculiare evoluzione del relativo riconoscimento all’interno dell’ordinamento italiano evidenzia come il diritto all’oblio, di origine sostanzialmente giurisprudenziale e dottrinaria, si sostanzi in un diritto composito, dalle molteplici applicazioni, conteso tra la tutela della identità e della riservatezza di una persona ed il diritto alla libertà di informazione riconosciuto ad ogni cittadino. Nella ricerca di un necessario, quanto delicato, equilibrio che sia in grado di garantire esigenze di tutela fondamentali sia per il pieno e libero sviluppo della personalità di individuo, sia per un’evoluzione in senso democratico di una moderna società, tale diritto richiede l’individuazione di alcuni parametri fondamentali che rendano legittima la relativa pretesa di tutela. (^29) Si fa riferimento al riconoscimento dei motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in occasione della sentenza nota come Google Spain, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi. Sul tema, cfr. G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain , RomaTr E-Press , 2015. (^30) Sulla recente evoluzione del dibattito in materia di diritto all’oblio a livello europeo cfr. il paragrafo 5 del presente saggio.