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PREMESSA
Le forme di manifestazione del reato riguardano i modi secondo cui il reato può essere realizzato, e comprendono:
- IL DELITTO TENTATO;
- LE CIRCOSTANZE DEL REATO;
- IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.
SEZIONE PRIMA: IL DELITTO TENTATO
Il delitto tentato, che si riferisce soltanto ai delitti, indica un delitto che non è giunto alla sua consumazione ed è disciplinato dall'art. 56, secondo cui:
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (quindi con dolo diretto, ovvero con coscienza e volontà di cagionare l’evento), risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione da 24 a 30 anni, se la legge stabilisce per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a 12 anni, se stabilisce l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, ma diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.
Il 3° ed il 4° comma dell’art 56 prevedono due figure particolari di tentativo nelle quali non si verificano le conseguenze del reato per un “ripensamento” dell’agente che interrompe o pone nel nulla la condotta delittuosa. Si tratta delle cosiddette desistenza e recesso attivo.
- La desistenza prevede che l’agente interrompa o annulli volontariamente la condotta delittuosa.
- Il recesso attivo prevede, invece, che l’agente metta in pratica una “controcondotta” in modo da evitare che si produca l’evento criminale finale; Occorre, però, che la condotta sia volontaria e non imposta da fatti che avrebbero in ogni caso implicato l’interruzione del processo criminoso(ad esempio l’arrivo della polizia).
La configurabilità del tentativo si fonda sulla combinazione tra la fattispecie di reato-base ed il disposto dell'art. 56 c.p. Ad esempio il tentato omicidio è configurato mediante il combinato disposto dell’art. 575 c.p., che disciplina l’omicidio, e l’art. 56 c.p., che stabilisce che il delitto può essere tentato.
I criteri per la configurabilità del tentativo sono:
- l' idoneità degli atti a commettere un delitto, che va valutata dal giudice "ex ante", ovvero nel momento in cui la condotta viene posta in essere; ed in concreto , per esempio sparare ad una persona è atto astrattamente idoneo a cagionare la morte, ma non così se la vittima è posta ad una distanza superiore alla gittata dell'arma utilizzata;
- l' univocità degli atti diretti a commettere un delitto, secondo il quale si deve avere riguardo all'intenzione del soggetto sotto il profilo dell'oggettività: non è ad esempio atto diretto in maniera univoca a commettere un omicidio l'acquisto di una pistola da parte di un individuo, il quale potrebbe usare l'arma al poligono di tiro.
Con la formula della punibilità del tentativo il legislatore del 1930 ha inteso superare la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, considerata in relazione:
- all’ attività del singolo , suscettibile del cambiamento di idee.
- all’ attività organizzativa di più persone , meno suscettibile del cambiamento di direzione, poiché anche se uno se ne pente gli altri possono comunque agire. DELITTI DI ATTENTATO I delitti di attentato vengono collocati nell’ambito dei reati di scopo , con i quali si incrimina la realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse affinché non si realizzino. Sono considerati delitti di attentato:
- Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato, secondo cui “ Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con l’ergastolo ”.
- Attentato contro il Presidente della Repubblica , secondo cui “ Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo ”.
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione, secondo cui “ Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico , attenta alla vita o all’incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore a 20 anni, e nel secondo caso, con la reclusione non inferiore a 6 anni ”.
- Attentato contro la Costituzione dello Stato, secondo cui “ Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, soggiace alla pena della reclusione non inferiore a 5 anni ”.
I CASI DI NON PUNIBILITÀ PER LO SCIOGLIMENTO DELLA COSPIRAZIONE POLITICA E
DELLA BANDA ARMATA E IL RECESSO DELLE MEDESIME
“Nei casi di cospirazione politica mediante accordo o associazione, e di formazione di banda armata, non sono punibili, ai sensi degli artt. 308 e 309 c.p., coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui è formato l’accordo, l’associazione o la banda armata:
_- disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione;
- recedono dall’accordo o dall’associazione._
- determinano lo scioglimento della banda e si ritirano consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui è formato l’accordo, l’associazione o la banda armata”.
LE MISURE PREMIALI DELLA DISSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA.
A partire dalla fine degli anni ’70, sono state introdotte delle misure premiali per dissociazione e collaborazione con la giustizia per i delitti di:
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo , secondo cui, ai sensi dell’art.630 c.p: “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica l’ergastolo”. “ Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, si applica la reclusione da 8 a 18 anni”.
- Sequestro di persona a scopo di estorsione , secondo cui, ai sensi dell’art. 289 bis c.p: “ Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni 30. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica l’ergastolo”. “Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta l’autorità di polizia nella raccolta di prove per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita dalla reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.”
- Terrorismo, secondo cui, ai sensi dell’art.1 della Legge 304/1982: non sono punibili coloro che “ che impediscono l’esecuzione dei reati per cui l’associazione o la banda è stata formata, e disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione o della banda armata, o recedono dall’accordo. “Nel caso in cui il reo tenga, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti indicati nell’art 1, la pena dell’ergastolo è sostituita da 15 a 21 anni di reclusione e le altre pene diminuite di 1/3”. In caso di collaborazione , “ l’ergastolo è sostituito con la reclusione da 10 a 12 anni e le altre pene diminuite della metà. Oltretutto “è prevista una disciplina speciale di non punibilità per il reo che fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’individuazione degli eventuali concorrenti”.
6. L'avere commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’ esecuzione di un mandato di arresto per un precedente reato; 7. L'aver cagionato, nei delitti contro il patrimonio alla persona offesa, un danno di rilevante gravità; 8. L'aver aggravato le conseguenze del delitto commesso; 9. L'aver commesso il fatto con abuso di poteri; 10. L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale; 11. L'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche o di relazioni di ufficio.
Il successivo articolo 62 c.p. prevede, invece, sei attenuanti comuni , ovvero:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2. l'aver reagito in stato d'ira, determinato da una provocazione; 3. l’aver agito in suggestione di una folla in tumulto; 4. l'avere nei delitti contro il patrimonio, cagionato alla persona offesa, un danno di speciale tenuità; 5. l'aver determinato l'evento anche il fatto doloso della persona offesa ; 6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno.
-Oltretutto sono previste le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’ art. 62 bis c.p., secondo cui “ il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena ”. Tale articolo è stato introdotto dalla legge 288/1944, che nel 2005 è stata sostituita dalla Legge 251 nota come Legge Cirielli.
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DELLE PENE DELLE CIRCOSTANZE.
IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO E COMPARAZIONE FRA LE CIRCOSTANZE
L’articolo 63 c.p. stabilisce le modalità di aumento e diminuzione della pena nel caso in cui si verificano più circostanze attenuanti o aggravanti. In particolare, se le circostanze sono omogenee, ovvero tutte aggravanti o tutte attenuanti, si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti; -La disciplina del concorso omogeneo si distingue poi a seconda che le circostanze siano ad efficacia comune o ad efficacia speciale.
- Nel primo caso (efficacia comune ), viene stabilito che “se concorrono più circostanze aggravanti, o più circostanze attenuanti, l’aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente”. Occorre però far salvo quanto disposto dall’art. 66 , che stabilisce che “se concorrono più circostanze aggravanti, la pena complessiva non può superare il triplo della pena stabilita per il reato, né eccedere i 30 anni per la reclusione; i 5 anni per l’arresto, e, rispettivamente, 10.329 o 2.065 euro se si tratta di multa o ammenda.” L’art. 67 c.p., invece dispone che “se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare non può essere inferiore a dieci anni se la legge stabilisce l’ergastolo, mentre negli altri casi non può essere inferiore ad un quarto”
- Nel secondo caso (efficacia speciale ), viene stabilito che “se concorrono più circostanze aggravanti, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”. “mentre se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la pena meno grave, ma il giudice può diminuirla”.
Oltretutto:
- Ai sensi dell’art. 68 c.p., “quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza aggravante, o una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena ”.
Se, invece, le circostanze sono eterogenee (contemporaneamente aggravanti e attenuanti), si applicano gli aumenti o le diminuzioni di pena delle circostanze prevalenti., a norma dell’art. 69 c.p.,
CIRCOSTANZE SPECIALI DEI DELITTI DI FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Le circostanze speciali possono essere:
1) IL REATO DI FURTO , che è la fattispecie più comune dei delitti contro il patrimonio, contemplata dall’art. 624 del codice penale, il quale dispone che “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro”.
L’art. 624-bis, disciplina specificamente le due particolari forme di reato di furto:
- furto in abitazione, “ mediante introduzione in un edificio destinato a privata dimora”;
- furto con strappo” (c.d. “scippo”) che si concretizza nell’impossessarsi della cosa mobile altrui, “strappandola di mano o di dosso alla persona ”.
Le circostanze aggravanti speciali del reato di furto, previste dall’art. 625 c.p. sono:
- l’uso della violenza;
- l’aver indosso armi o narcotici;
- il fatto commesso con destrezza
- il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori, su cose esistenti in uffici o sottoposte a sequestro, sui capi di bestiame o all’interno di mezzi pubblici;
- (^) il fatto commesso introducendosi in un edificio o altro luogo destinato ad abitazione.
Quanto alle circostanze attenuanti speciali, invece, con la previsione del nuovo art. 625-bis c.p., introdotto con legge 128/2001 , il legislatore ha voluto concedere una riduzione della pena da un terzo alla metà , per il colpevole che si dissocia dalla propria condotta criminosa e mette in pratica una collaborazione operosa.
L’art. 626 disciplina, invece, i cosiddetti “furti minori” che si sostanziano:
- nel furto d’uso, quando il colpevole sottrae la cosa momentaneamente e dopo la restituisce;
- nel furto lieve da bisogno, quando il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;
- nello spigolamento abusivo, quando il fatto consiste nello spigolare o rastrellare nei fondi altrui.
2) IL DELITTO DI RAPINA, che secondo l’art. 628 c.p., è commesso da “chiunque, mediante violenza o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”. Il colpevole è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro. Tale articolo prevede diverse circostanze aggravanti speciali, in cui la reclusione è aumentata da 4 anni e mezzo a 20 anni e la multa da 1.032 a 3.098 euro:
- Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite;
- Se la violenza induce qualcuno in stato d’incapacità di volere o di agire;
- Se la violenza è posta in essere da chi appartiene ad una associazione mafiosa.
3) L 'ESTORSIONE , che ai sensi dell'art. 629 c.p., è il reato commesso da chi costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto. Il colpevole è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 1000 a 4000 euro. Vengono aumentate a reclusione da 6 a 20 anni e multa da 5000 a 15000 euro:
- Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite ;
- Se la violenza induce qualcuno in stato di incapacità di volere o di agire ;
- Se la violenza è posta in essere da chi appartiene ad un'associazione mafiosa ;
- Se il fatto è commesso in abitazione o all'interno di un mezzo pubblico ;
- Se il fatto è commesso nei confronti di chi sta usufruendo dei servizi di banche , uffici postali o sportelli automatici per il prelievo di denaro;
SEZIONE TERZA: IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Il concorso di persone nel reato si riferisce alle ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti. Esso è disciplinato dall’art. 110 c.p ., secondo cui “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”. I requisiti strutturali del concorso di persone sono:
- la pluralità dei soggetti agenti, (per aversi concorso sono sufficienti anche solo due persone)
Il successivo articolo 117 disciplina il concorso di persone nel reato proprio, secondo cui, “Se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato”. Ad esempio, Tizio che contribuisce all delitto di peculato insieme con il pubblico ufficiale Caio: a) Se Tizio conosce la qualità di Caio, risponde del concorso nel delitto di peculato in base alla disciplina generale dell’art. 110. b) Nel caso diverso in cui non sappia che Caio è un pubblico ufficiale, Tizio risponde del concorso nel delitto di peculato in base alla previsione dell’art. 117.
LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO Dal concorso di persone nel reato, è tenuta distinta la Cooperazione nel delitto colposo, il cui requisito è la mancanza della volontà alla realizzazione del fatto criminoso, disciplinata dall’art. 113 c.p., secondo cui “ nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”. Ad esempio, tre giovani escono da una festa, hanno un po’ bevuto e uno guida la macchina ad alta velocità; gli altri invece di dirgli di rallentare lo incitano a correre ed accade un incidente: in questo caso la condotta degli altri è di cooperazione nel delitto. Non vi è l’annullamento della colpa di uno, ma si aggiunge la responsabilità degli altri.
L’ AGENTE PROVOCATORE
L'agente provocatore è una figura che induce o collabora con altre persone a commettere reati al solo scopo di assicurare alla giustizia i colpevoli, (es. agente di polizia infiltrato). Sono state introdotte numerose ipotesi di non punibilità di condotte realizzate da ufficiali di polizia giudiziaria, al “solo fine di acquisire elementi di prova” nell’ambito dei delitti di droga, prostituzione, riciclaggio, armi, immigrazione clandestina, ecc. Queste discipline sono poi state sostituite dall’ art. 9 della legge n. 146/2006 (operazioni sotto copertura), inerente alla ratifica della Convenzione di Palermo del 2000. LA FIGURA DELL’AUTORE MEDIATO (LA NOZIONE DI FLAGRANZA NEL REATO) L’ art. 111 c.p. dispone che “Chi induce una persona non imputabile a commettere un reato, risponde del reato da questa commesso e la pena viene aumentata”. Si tratta di una delle ipotesi di responsabilità cosiddette dell’ autore mediato , in cui il soggetto usa un altro soggetto non imputabile, come strumento per commettere il reato.
Le ipotesi di autore mediato previste nel nostro codice sono le seguenti:
- Chi fa commettere il reato ad una persona non imputabile ( minore o infermo di mente ).
- Chi produce in altri uno stato d’incapacità d’intendere o di volere per fargli commettere un reato.
- Chi costringe altri con violenza fisica o psichica a commettere un reato.
- Chi inganna altri per fargli commettere un reato poi realizzato.
- Pubblico ufficiale che impone al subordinato di tenere un comportamento costituente reato.
La flagranza è lo stato di chi viene colto nell’atto di commettere il reato.
SEZIONE QUARTA: IL CONCORSO DI REATI
Il concorso di reati si verifica quando in una condotta criminosa posta in essere dal soggetto agente, confluiscono più norme incriminatrici. La fattispecie può dare luogo a un concorso di reati o a un concorso apparente di norme. Il concorso di reati è disciplinato dagli articoli 71 e seguenti del codice penale, e si distingue tra concorso materiale di reati in cui i vari reati sono commessi dal reo con più azioni od omissioni; e concorso formale di reati , in cui i vari reati sono commessi dal reo con una sola azione od omissione. Esso, in entrambi i casi, si distingue in:
- (^) omogeneo, se si tratta di più violazioni della stessa disposizione di legge. Ad esempio, con un colpo di fucile vengono uccise due persone;
- eterogeneo, se si tratta di più violazioni di disposizioni di legge diverse****. Ad esempio, con una stessa condotta si realizzano un delitto di falso e il delitto di truffa.
Le diverse fattispecie determinano una distinzione nella pena da applicare. Nel concorso materiale, infatti, si applicano tante pene quanti sono i reati commessi, adottando il cumulo materiale delle pene, mentre in quello formale, si applica il cumulo giuridico, dove la pena prevista per il reato più grave è aumentata fino al triplo.
Il concorso apparente di norme, si verifica quando la medesima condotta criminosa risulta, solo in apparenza, riconducibile a più fattispecie di reato ma nella realtà ne integra uno solo. I presupposti della fattispecie sono l’esistenza di una medesima situazione di fatto e la convergenza di una pluralità di norme.
IL REATO CONTINUATO
Il reato continuato si configura quando un soggetto viola più disposizioni di leggi per realizzare un medesimo disegno criminoso. Ad esempio per sequestrare Caio, Tizio picchia prima la sua guardia del corpo, ruba un auto e trattiene Caio. Tizio in questo modo commette tre reati, ma realizzati con il solo scopo di sequestrare Caio.
- Reato permanente è quello la cui condotta esecutiva perdura per un certo tempo. Ad esempio il sequestro di persona.
- Reato istantaneo o unisussistente è il reato che si consuma con un unico atto.
- Reato istantaneo con effetti permanenti è il reato di lesione personale.
- Reato abituale o a condotta plurima è il reato costituito da condotte ripetute nel tempo.
L’ABERRATIO ICTUS
- “ Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato è cagionata un’offesa a persona diversa da quella voluta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere. Qualora, oltre la persona diversa, sia offesa anche quella voluta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà”. (aberratio ictus)
SEZIONE QUINTA: LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
La nozione di criminalità organizzata ha cominciato ad essere usata nel nostro Paese intorno alla metà degli anni 70, in relazione ai fenomeni di sequestro di persona e traffico di stupefacenti ed ai primi gruppi terroristici. Oggi la criminalità organizzata ha carattere internazionale, sovranazionale e transnazionale. Per contrastarla, nel 2000 è stata sottoscritta a Palermo la “ Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata” , ratificata in Italia con legge 146/2006, i cui protocolli sono:
- il contrasto al traffico dei migranti;
- alla tratta delle persone (donne e bambini in particolare);
- al traffico delle armi.
CAPITOLO 5
L’IMPUTABILITÀ
L’imputabilità è la capacità soggettiva d'intendere e di volere. Secondo l’articolo 85 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. Il soggetto non imputabile non è colpevole, ma in quanto socialmente pericoloso gli si deve applicare una misura di sicurezza, poiché la società deve comunque difendersi rispetto a tali sue pericolosità.
Secondo l’articolo 86 c.p. “Se taluno mette altri nello stato di incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità”. All'art. 87 troviamo l'ipotesi di “ actio libera causa ”, ovvero l'ipotesi di chi mette se stesso nella condizione di incapacità, al fine di commettere il reato: ad esempio ubriacandosi.
Il sordomutismo è compreso fra le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità in quanto l’udito e la favella sono essenziali per lo sviluppo del patrimonio psichico dell’uomo. Nel carattere del sordomuto, inoltre, si nota una spiccata diffidenza che si manifesta anche nella forma di misantropia (mancanza di socievolezza). Ai sensi dell’art. 96:
- “Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere. Mentre se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita”.
LA MINORE ETÀ
La minore età è un’altra causa di esclusione o diminuzione dell’imputabilità. Ai sensi dell’art. 97 c.p. “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.
- “Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, il giudice ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata; Se, per il delitto, la legge stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni .[incostituzionale]
- Tali disposizioni si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto se però riconosciuto non imputabile”. “mentre è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, avendo però capacità d’intendere e di volere”.
LA RECIDIVA
Recidiva è la condizione personale di chi commette un reato essendo già stato condannato in precedenza per un altro reato. Essa può essere :
- Semplice, quando basta commettere un reato dopo una condanna per un altro reato;
- Aggravata, quando il reato commesso è della stessa indole del precedente;
- Infra-quinquennale se il nuovo reato è stato commesso entro 5 anni dal precedente;
- Reiterata quando il reato è stato commesso da colui al quale era stata già applicata la recidiva. Ai sensi dell’art 99, “ _Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di pena fino ad un sesto. La pena sarà aumentata fino ad un terzo:
- se si tratta di recidiva specifica o infra-quinquennale
- se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena._
- Se la recidiva, invece, è reiterata l’aumento della pena può essere fino alla metà.
LE INDAGINI PSICOLOGICHE NEL PROCESSO PENALE
Nel nostro sistema penale sono espressamente vietate le indagini e le valutazioni psicologiche sulla personalità dell’imputato, nel senso di un giudizio sulla sua “tendenza a delinquere”. Al contrario, non sono vietate le indagini sulla personalità del minorenne, al fine di adottare le misure più opportune per il suo recupero sociale, che è la finalità più rilevante perseguita dal legislatore. LA PERSONA OFFESA DAL REATO E IL DIRITTO DI QUERELA La querela è l’atto mediante il quale la persona offesa da uno dei delitti per i quali non è disposta la procedibilità d’ufficio, manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato.
Per i minori degli anni quattordici e gli interdetti per infermità di mente, questo diritto è esercitato rispettivamente dal genitore e dal tutore.
- “ se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non vi è chi ne abbia la rappresentanza, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal giudice ”.
- “ il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse ”.
- “ la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato ”.
- “ salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
- “ la rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela fatta dal genitore o dal tutore non priva il minore del diritto di proporre querela ”.
- (^) “ il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa”.
- “ qualora un delitto punibile a querela sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la Giustizia ”.
- “ quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 38 euro o frazione di 38 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva ”.
- “ le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono in libertà controllata. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore a 516 euro la stessa può essere convertita a richiesta del condannato in lavoro sostitutivo. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la pena pecuniaria ”.
LA SEMIDETENZIONE E LA LIBERTÀ CONTROLLATA
Nella legge di depenalizzazione n. 681 del 1981 sono previste le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi , ovvero:
1) La semidetenzione, che comporta:
- l’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino.
- il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto;
- l’obbligo di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia l’ordinanza emessa.
2) La libertà controllata che comporta:
- il divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso l’ ufficio di pubblica sicurezza;
- (^) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto;
- l’obbligo di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia l’ordinanza emessa. Per gli stranieri è prevista, come sanzione sostitutiva della detenzione, l ’espulsione dal Paese.
LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Le misure alternative alla detenzione sono provvedimenti restrittivi della libertà personale che hanno lo scopo di realizzare la funzione rieducativa della pena, e sono:
- l’affidamento in prova al servizio sociale, secondo cui “il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni può essere affidato in prova al Servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare”.
- semilibertà, secondo cui “il detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o che abbia scontato almeno la metà della pena, può trascorre parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive”.
- liberazione anticipata, secondo cui “il detenuto che prova di aver partecipato nell’opera di rieducazione, può ottenere la riduzione di 45 giorni per ogni semestre di pena detentiva effettivamente scontata” ;
- detenzione domiciliare, secondo cui la pena della reclusione non superiore a quattro anni, può essere spiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, quando si tratta di:
✓ donna incinta o madre con prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente;
✓ padre, esercente la potestà, se con prole inferiore a 10 anni con lui convivente;
✓ persona in condizioni di salute particolarmente gravi;
✓ persona di età superiore a 60 anni inabile anche se parzialmente;
✓ persona inferiore ad anni 21 per esigenze di salute, studio, lavoro e di famiglia.
LE MISURE DI SICUREZZA.
Le misure di sicurezza, previste dall’art. 202 c.p. “possono essere applicate solo alle persone ritenute socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato”. Esse possono essere di due tipi: 1) personali , che limitano la libertà personale del soggetto; 2) patrimoniali , che incidono solo sul patrimonio del soggetto.
-Quelle personali vengono suddivise a loro volta in:
▲ DETENTIVE, che sono:
- Colonia agricola o casa di lavoro , che si applica ai delinquenti abituali, professionali o di tendenza ;
- Assegnazione ad una casa di cura e custodia, prevista per i condannati per delitto non colposo con infermità psichica, per cronica intossicazione da alcool e per sordomutismo;
- Manicomio giudiziario, per i prosciolti per infermità psichica, per intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, o per sordomutismo;
- Riformatorio giudiziario per i minori degli anni 14 che abbiano commesso un delitto e siano pericolosi ; i minori degli anni diciotto riconosciuti imputabili e condannati a pena diminuita; o che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
▲ NON DETENTIVE, che sono:
- Libertà vigilata, ordinata:
- per la persona condannata alla reclusione superiore ad un anno;
- per l’autore di un quasi reato;
- Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più province;
- Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale;
- Espulsione dello straniero dallo Stato, “ quando lo straniero sia condannato alla reclusione non inferiore ai 10 anni.
Quelle patrimoniali, invece, sono:
- Cauzione di buona condotta, che consiste nel versamento di una somma di denaro a deposito presso la Cassa delle ammende, compresa tra 103 e 2.065 €. Se durante il periodo in cui vige tale misura di sicurezza non è commesso altro reato, la somma viene restituita.
- Confisca secondo cui, “ nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, o che ne sono il prodotto o il profitto”.
Le misure di sicurezza si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo.
LE MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione sono delle misure preventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Innanzitutto bisogna descrivere l’ avviso orale , che consiste in un invito a cambiare condotta, ed ha la sola funzione di costituire presupposto per la richiesta di applicazione delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione si distinguono in:
▲ PERSONALI, che prevedono:
- rimpatrio con foglio di via obbligatorio ;
- sorveglianza speciale.
- oltretutto è stata prevista una nuova misura di prevenzione personale, ovvero il divieto di accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a carico di coloro che siano stati coinvolti in episodi di violenza negli stadi.
▲ PATRIMONIALI, che sono:
- il sequestro , qualora, sulla base di sufficienti indizi, si sospetti che i beni di cui dispone l’indiziato siano frutto di attività illecite;
- la confisca di quei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
Le cause di estinzione del reato annullano o cancellano la punibilità di un fatto e sono:
- morte del reo prima della condanna ;
Dal reato possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili, disciplinari e amministrative. Le conseguenze di natura civilistica previste nel codice penale sono:
- le restituzioni , secondo cui “ ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili”.
- risarcimento del danno
- rimborso delle spese allo Stato per il mantenimento del condannato
- obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente, secondo cui “ nei reati commessi da chi è soggetto all’autorità altrui, la persona rivestita dell’autorità è obbligata in caso di insolvibilità del condannato al pagamento di una somma pari alla multa o all’ammenda inflitta al colpevole”
PERICOLOSITÀ SOCIALE PRESUNTA:
La pericolosità sociale presunta ricorre per abitualità, professionalità nel reato e per tendenza a delinquere.
1)L’abitualità può essere:
✓ Presunta, quando il reo riporti una condanna alla reclusione per 3 delitti non colposi, della stessa indole, commessi non contestualmente entro 10 anni; ✓ Giudiziale, quando il giudice ritiene che il colpevole è "dedito al delitto", o il reo è stato condannato per 2 delitti non colposi; ✓ Abitualità nelle contravvenzioni, quando il reo è stato condannato all'arresto per 3 contravvenzioni della stessa indole;
2) La professionalità nel reato, che sussiste quando il reo riporti una condanna, trovandosi già nelle condizioni della delinquenza abituale; o il reo viva abitualmente dei proventi del reato.
3) È dichiarato delinquente per tendenza chi rivela una speciale inclinazione al delitto, trovando la causa nella sua indole malvagia.