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Diritto penale di Aleo , Sintesi del corso di Diritto Penale

diritto penale

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 26/07/2015

mariacry
mariacry 🇮🇹

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CAPITOLO II – PROFILI DI STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA
CULTURA PENALISTICA
Il diritto penale è una branca del diritto pubblico (tutto ciò che non può
essere ricondotto in una dimensione privatistica) e in particolare rientra
in questo ambito perché la gestione della pena che è la sanzione tipica
applicata chi vìola il diritto penale, non può essere appannaggio del
privato. La pena pubblica può essere considerata un prolungamento
storico e una razionalizzazione della logica della vendetta privata. La
vendetta che si aerma e si dionde spontaneamente nelle
aggregazioni sociali primitive, corrisponde al bisogno primario
dell’uomo di veder sorire il suo oensore e di trarre soddisfazione dalla
soerenza dell’oensore, in modo da riscattare la soerenza per l’oesa
subìta. A questo bisogno corrisponde in fondo, l’idea della giustizia
come la dea con la bilancia in mano, nella quale da una parte sta il torto
e dall’altra la punizione, e l’idea della pena come compensazione del
male procurato. La pratica della vendetta si aerma in corrispondenza
appunto del bisogno di veder sorire l’oensore, per la diusione del
messaggio che il soggetto potrà vendicarsi nelle situazioni dello stesso
genere, la pena al contrario, è denita dalla funzione deterrente quindi
è espressione di una dimensione normativa. Nelle società barbariche,
la vendetta costituì addirittura un dovere, nella forma collettiva della
faida, che coinvolgeva tutta la famiglia di appartenenza dell’oesa,
contro tutta la famiglia di appartenenza dell’oensore. La pratica della
vendetta costituisce un disordine sociale e l’evoluzione sia politica che
culturale ha teso progressivamente a limitarla, la reazione all’oesa
viene demandata ad un organo terzo, che ha il compito di gestire la
vendetta. Gli sforzi dell’autorità pubblica per circoscrivere ed estirpare il
costume della vendetta privata, sono stati assecondati dalla Chiesa e
dalla cultura cristiana.
Il diritto penale rientra dunque nell’ambito del diritto pubblico, in
particolare è una branca in cui vengono disciplinati i fatti costituenti
reati, è dicoltoso fornire i contenuti della nozione di reato, potremmo
dire che costituisce reato ogni comportamento che lede i beni
fondamentali ma questi ultimi sono notevoli, per cui fornire una
denizione sostanziale e coesa di reato è impossibile in una società
pluralistica, pertanto si può dare una sola denizione formale ovvero il
reato è quel fatto a cui la legge riconnette una sanzione penale, queste
ultime sono diverse rispetto alle sanzioni civili o amministrative. La
pena è una soerenza initta in funzione deterrente, di
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CAPITOLO II – PROFILI DI STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA

CULTURA PENALISTICA

Il diritto penale è una branca del diritto pubblico (tutto ciò che non può essere ricondotto in una dimensione privatistica) e in particolare rientra in questo ambito perché la gestione della pena che è la sanzione tipica applicata chi vìola il diritto penale, non può essere appannaggio del privato. La pena pubblica può essere considerata un prolungamento storico e una razionalizzazione della logica della vendetta privata. La vendetta che si afferma e si diffonde spontaneamente nelle aggregazioni sociali primitive, corrisponde al bisogno primario dell’uomo di veder soffrire il suo offensore e di trarre soddisfazione dalla sofferenza dell’offensore, in modo da riscattare la sofferenza per l’offesa subìta. A questo bisogno corrisponde in fondo, l’idea della giustizia come la dea con la bilancia in mano, nella quale da una parte sta il torto e dall’altra la punizione, e l’idea della pena come compensazione del male procurato. La pratica della vendetta si afferma in corrispondenza appunto del bisogno di veder soffrire l’offensore, per la diffusione del messaggio che il soggetto potrà vendicarsi nelle situazioni dello stesso genere, la pena al contrario, è definita dalla funzione deterrente quindi è espressione di una dimensione normativa. Nelle società barbariche, la vendetta costituì addirittura un dovere, nella forma collettiva della faida, che coinvolgeva tutta la famiglia di appartenenza dell’offesa, contro tutta la famiglia di appartenenza dell’offensore. La pratica della vendetta costituisce un disordine sociale e l’evoluzione sia politica che culturale ha teso progressivamente a limitarla, la reazione all’offesa viene demandata ad un organo terzo, che ha il compito di gestire la vendetta. Gli sforzi dell’autorità pubblica per circoscrivere ed estirpare il costume della vendetta privata, sono stati assecondati dalla Chiesa e dalla cultura cristiana.

Il diritto penale rientra dunque nell’ambito del diritto pubblico, in particolare è una branca in cui vengono disciplinati i fatti costituenti reati, è difficoltoso fornire i contenuti della nozione di reato, potremmo dire che costituisce reato ogni comportamento che lede i beni fondamentali ma questi ultimi sono notevoli, per cui fornire una definizione sostanziale e coesa di reato è impossibile in una società pluralistica, pertanto si può dare una sola definizione formale ovvero il reato è quel fatto a cui la legge riconnette una sanzione penale, queste ultime sono diverse rispetto alle sanzioni civili o amministrative. La pena è una sofferenza inflitta in funzione deterrente, di condizionamento psicologico ad evitare la realizzazione dei fatti, del

tipo di cui si tratta. La pena e il reato possono essere considerati concetti in relazione di reciprocità, ovvero ognuno è considerato definitorio dell’altro e ognuno presuppone l’altro. La funzione penale è altresì definita dalla comunicazione, infatti il messaggio violento della sofferenza che viene inflitta al reo, svolge una funzione intimidativa, relativamente al tipo di fatto a cui è connessa la pena, legata appunto alla comunicazione.

La nozione di reato è anche essa una nozione formale e soprattutto generale che include due sottoinsiemi: Delitti e Contravvenzioni (costituisce un illecito penale come ad esempio l’incauto acquisto, “borsa falsa e la compro”). La distinzione tra delitti e contravvenzioni, lo si deduce dal tipo di pena che viene prevista, infatti le pene per i Delitti sono tre:

  • Ergastolo, Reclusione e Multa

Prima vi era pure la pena di morte ma nel nostro sistema non esiste più, era stata prima eliminata nel 1944 con la caduta del fascismo, mantenuta soltanto per le leggi militari del dopoguerra, poi è venuta meno con la legge del 1994.

Mentre sono Contravvenzioni quei illeciti per i quali sono previsti queste due pene:

  • Arresto o Ammenda

Entrambi sono pene pecuniarie, cioè soldi che il reo deve pagare.

Si può dire in generale che le contravvenzioni sono violazioni di minore gravità rispetto ai delitti.

In origine la distinzione nominale (reclusione e arresto) avrebbero dovuto presentare delle differenze operative, nel senso che le strutture ovvero le carceri all’interno delle quali eseguire la reclusione dovevano essere diverse dalle carceri nelle quali eseguire l’arresto, essendo i delitti i reati più gravi, le carceri della reclusione dovevano essere più dure. Tuttavia è difficile che è condannato all’ arresto finisca in carcere, in quanto gode di benefici.

IL PROBLEMA PENALE NELLA CULTURA ILLUMINISTA

(prospettiva condivisa anche dagli utilitaristi) è che se una pena eguale è destinata a due delitti che in maniera differente offendono la società, gli uomini non saranno condizionati nel commettere il maggior delitto se con esso vi è un maggior vantaggio. Nella legislazione del passato, i furti più gravi erano ad esempio puniti con la pena di morte, a tal proposito il Marchese de Saede sostiene che i colpevoli di questi crimini sono le leggi e non loro, in quanto finché i ladri saranno giustiziati come gli assassini, i furti si commetteranno sempre con l’omicidio in quanto si ha il maggior vantaggio di eliminare il testimone. La legge del taglione è la prima razionalizzazione concreta della logica della vendetta e la prima attuazione dell’idea proporzionalistica.

Dunque Beccaria è un sostenitore di un approccio utilitaristico, secondo tale approccio si assegna alla pena un utilità, fra cui la prevenzione che può essere:

Generale: mediante intimidazione nei confronti della collettività in generale, ovvero attitudine della pena ad orientare i comportamenti della generalità dei consociati, in modo tale da condizionarne la condotta per evitare che si ripetano i fatti illeciti.

La finalità preventiva si realizza quando si ha condivisione etica del divieto del precetto penale, laddove la condivisione viene meno, l’effetto preventivo ha maggiori difficoltà a realizzarsi, inoltre si realizza al massimo e al meglio nella fase della minaccia ovvero quando si crea la norma incriminatrice e l’effetto preventivo si attua anche nella fase esecutiva ovvero quando si eroga la pena applicata al soggetto, per tale ragione la pena deve essere pubblica e non deve appartenere alla dimensione privata. La prevenzione generale si realizza al meglio, facendo aumentare la pena in quanto si incute timore negli altri perché il rischio è maggiore, inducendoli a non commettere il fatto illecito, tuttavia si rischia di strumentalizzare il singolo per fini di utilità generale, ma non è una pena proporzionata alla gravità commessa, quindi la prevenzione generale deve essere combinata alla logica della proporzione.

Prevenzione Speciale: si attua nei confronti specificamente del condannato, lo si punisce perché non cada nella recidiva non commettendo altri reati. La prevenzione speciale si può realizzare attraverso due modalità principali:

Neutralizzazione del reo: ovvero impossibilitarlo a commettere nuovi reati

Recupero del reo: rieducazione del condannato tuttavia il termine pur essendo inserito nel testo costituzionale non è preferito in quanto significa recuperare dei valori, per cui è meglio il termine di risocializzazione ovvero recuperare il reo nella dimensione sociale e ad oggi è questa la funzione prevalente della pena.

Queste distinzioni sono molto importanti in quanto fanno riferimento a due scuole di pensiero che sono state le matrici originarie del nostro Codice penale ovvero la Scuola Classica e la Scuola Positiva.

Scuola Classica: il cui maggior esponente italiano è Francesco Carrara (giurista del Gran Ducato di Toscana), l’idea di tale scuola è che l’essere umano è dotato del libero arbitrio (fu profondamente influenzata dal cattolicesimo) per cui il soggetto che delinque sceglie di delinquere, infatti è una condotta razionale, pertanto la pena non può che essere Retributiva dato che il reato è una scelta, perché deve compensare la scelta che hai fatto. Gli aderenti alla scuola classica, in particolare Carrara credeva che la vita fosse regolata da principi assoluti e immutabili, distinguendo il Diritto formato dai principi assoluti e il diritto del legislatore in un determinato periodo storico.

Scuola Positiva: metteva in discussione il principio del libero arbitrio, e sosteneva che i comportamenti fossero condizionati da elementi ulteriori non controllabili dalla nostra volontà. Vi sono tre filoni:

Filone Bio-antropologico: Cesare Lombroso sosteneva che i comportamenti dell’individuo possono essere condizionati dai caratteri semantici che appunto incidono sul comportamento del soggetto, nel senso che il soggetto è spinto al delitto da una necessità naturale connessa all’anormalità del tipo antropologico e in particolare all’arresto dello sviluppo fisico e quindi psichico, ad un grado primitivo L’analisi di Lombroso riguardava i reati violenti, in particolare fa riferimento ad un soggetto primitivo che essendo educato in un retroterra culturale particolare, porta alla delinquenza. Alle perplessità derivanti dalla costatazione che siamo noi a definire cosa costituisce reato, e quindi è impossibile nascere già delinquente, Lombroso trova la giustificazione della sua tesi in quanto faceva riferimento appunto al reato violento e

IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E DI RISERVA DI LEGGE

Il codice penale è costituito da tre libri:

  1. Il primo libro è quello dei Reati in generale, contempla le regole che disciplinano il sistema penale;

  2. Il secondo e il terzo libro costituiscono la cosiddetta parte speciale, ove sono compresi i singoli reati;

Nel libro secondo sono contemplati i delitti e nel libro terzo sono contemplati le contravvenzioni.

La caratteristica di come sono strutturati i singoli delitti sono configurati graficamente dal più significativo al meno significativo. Ricordiamo che è stato redatto in epoca fascista, per cui il delitto più grave è quello costituito contro lo Stato. Il codice penale è del 1930, con l’entrata in vigore della Costituzione, le norme costituzionali hanno influenzato il codice penale e ciò ha posto il problema di verificare la compatibilità delle norme del codice con le norme costituzionali.

Alcune norme costituzionali sono molto importanti perché sanciscono alcuni principi importanti fra cui il principio di legalità art. 25 II comma.

L’art. 13 recita che la libertà personale è inviolabile, l’inviolabilità della libertà personale determina la misura della significatività del sistema penale, è vero che la sanzione penale può essere pecuniaria, tuttavia la sanzione tipica è il carcere quindi un sistema penale che interviene sulla libertà personale, tale apparente contraddizione è permessa dallo stesso art. 13 secondo due imprescindibili condizioni, ovvero solo se vi è una legge che definisce lo specifico comportamento come un illecito penale, e solo con un atto motivato dall’Autorità giudiziaria. L’art. 13 III comma, disciplina che la possibilità che sia la pubblica sicurezza e non l’Autorità giudiziaria a limitare la libertà personale, è una possibilità circoscritta sia nei casi che devono essere stabiliti dalla legge e nei tempi.

Il termine Carcerazione preventiva è stato sostituito da detenzione cautelare, e viene applicata prima che si abbia la certezza che il soggetto abbia commesso il reato.

Tuttavia la disposizione più importante è contenuta nell’art. 25 II comma, questo è il principio di legalità ed è possibile cogliere due profili distinti. Questo principio di legalità è stato elaborato dalla cultura illuminista e ottocentesca e corrisponde all’esigenza di maggiore certezza e chiarezza del diritto, ovvero di conoscibilità preventiva delle conseguenze giuridiche dei comportamenti e quindi della previsione normativa delle figure di reato e delle pene. Ma la funzione del principio di legalità evolve nel tempo ovvero con l’esigenza di maggiore garanzia per il cittadino in quanto garantito dagli eventuali abusi di potere, ad esempio nell’ancien regime i monarchi assoluti potevano stabilire ex post che un determinato comportamento fosse sanzionabile, creando nuovi reati sul momento, mentre stabilire ex ante costituisce una garanzia per il cittadino quindi la connotazione fondamentale di questo principio di legalità è la irretroattività delle norme penali per cui non possono essere applicate a fatti precedenti rispetto all’entrata in vigore della medesima, pertanto riguardano solo il futuro.

Il principio di legalità si articola in quattro sotto principi:

il primo è costituito dalla RISERVA DI LEGGE, secondo cui solo la legge formale del Parlamento può essere fonte della norma penale, questo profilo corrisponde alla cultura della democrazia, in particolare l’esigenza di rappresentatività generale della norma penale, infatti dato che l’ambito penale appunto comporta il pregiudizio di beni ovvero della libertà personale, comporta che sia espressione della volontà dell’intera collettività del Paese la quale è rappresentata dal Parlamento. Dunque la legge costituzionale e la legge ordinaria diviene lo strumento per introdurre le norme penali, per la ragione così esposta la legge regionale o il regolamento comunale, che pure soddisferebbero l’esigenza di legalità nel senso di certezza del diritto, cioè della conoscibilità preventiva delle conseguenze giuridiche dei comportamenti, non possono essere fonti delle norme penali. Infatti bisogna rilevare che in caso contrario sarebbero contradetti il principio di uguaglianza art. 3 Costituzione, art. 5 Costituzione di cui il principio di unitarietà e l’art. 120 Costituzione di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone fra le Regioni.

Una relativa contraddizione del principio di riserva di legge può derivare dalle leggi materiali ovvero gli atti avente forza di legge pertanto può essere ritenuta contradditoria la legislazione in materia penale nella forma del decreto legge, frequentatissima in Italia a partire dalla metà

base all’art. 25 la norma incriminatrice deve esplicitamente esistere e deve essere prevista espressamente dalla legge, per cui il giudice non può ricorrere al caso dell’analogia in quanto verrebbe meno l’esigenza della garanzia del cittadino. Tuttavia pur esistendo il divieto di analogia, nel diritto penale non esiste il divieto di interpretazione estensiva il cui significato viene dilatato il più possibile, compatibilmente con previsione letterale. Il divieto di analogia è assoluta quando qualsiasi norma di natura penale non può essere applicata ai casi analoghi, alla base del divieto di analogia vi è l’esigenza di certezza del diritto, mentre per divieto relativo di analogia si intende la limitazione del divieto alle sole norme penali di sfavore, che peggiorano le condizioni del reo. Pertanto il divieto di analogia è relativo infatti secondo il criterio del favor rei, le norme favorevoli al condannato possono essere applicate pertanto la ratio è la garanzia del cittadino. Tuttavia vi sono delle norme penali di favore che non possono applicate analogicamente e ciò si evince dall’art.14 delle preleggi, quando la norma penale di favore ha natura eccezionale, si applica solo nei casi previsti, ad esempio l’immunità è riservata al Presidente della Repubblica e del Papa.

L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE NEL TEMPO – L’IRRETROATTIVITA’

Altro corollario del principio di legalità nel settore penale è quello della irretroattività della norma penale, ed è evincibile dall’art.2 del c.p e dall’art. 25 Costituzione. Il principio di irretroattività delle norme è fissato in generale nell’art. 11 delle preleggi. Tuttavia in settori diversi da quello penale resta salva la possibilità di deroga con una fonte normativa di pari grado, in ambito penale ciò non è ammesso per la rilevanza costituzionale del principio di irretroattività pertanto per procedere alla deroga sarebbe necessario un atto equiparato alla Costituzione. Il divieto dell’irretroattività è contenuto nell’art. 2 c.p in cui si occupa del problema della successione di leggi penali.

ARTICOLO 2, I COMMA: è esattamente corrispondente al II comma dell’art. 25, il principio generale costituzionalizzato dall’art. 25 II comma, è quello appunto della irretroattività della legge penale, che dispone soltanto per l’avvenire; infatti un fatto costituisce reato in quanto sia stato previsto da una legge anteriore alla sua commissione,

inoltre è esclusa l’ultra attività della legge penale ovvero la legge penale non può disporre per un tempo successivo alla sua vigenza.

II COMMA: si fa riferimento all’ipotesi dell’abrogazione della norma incriminatrice, infatti può accadere che alcuni illeciti penali non corrispondano più al sistema dei valori sociali. La legge successiva al reato che faccia venir meno l’antigiuridicità penale si applica sia a coloro che sono stati condannati prima dell’abrogazione , sia a coloro che si trovino sotto processo, in quanto viene meno la rilevanza penale. L’abrogazione viene in seguito alla mancata condivisione popolare.

III COMMA: questo comma riguarda l’ipotesi in cui non vi è stata l’abrogazione della norma incriminatrice ma una modificazione del trattamento sanzionatorio.

IV COMMA: questo comma riguarda l’ ipotesi in cui la legge successiva, senza far venire meno il reato, si verifica una modificazione della norma incriminatrice in qualche suo aspetto ovvero ne sia stata modificata la disciplina penale, per i fatti commessi sub iudice ovvero sotto processo si applica la legge più favorevole, ancora vi è la retroattività del favor rei. La legge modificatrice della disciplina penale con cui non si elimina l’antigiuridicità penale, si applica dunque ai processi ancora in corso, perché per essere applicata è necessaria la valutazione in concreto del giudice, il concetto di disposizione più favorevole al reo va inteso in concreto nel senso che bisogna tener conto della disposizione che il giudice intenda applicare al caso concreto e non secondo una comparazione in astratto fra le due leggi. Se la nuova legge preveda un minimo della pena più bassa della vecchia ed un massimo della pena più elevato, il giudice può applicare la nuova legge se intende punire con il minimo della pena. Nella comparazione fra la legge precedente e la legge successiva, per quanto riguarda le disposizioni più favorevoli al reo, il giudice dovrà adottare per intero una delle due leggi, giudicandola complessivamente più favorevole, non può adottare la norma di una legge ad esempio precedente in cui è prevista una pena minore e una norma dell’altra legge ad esempio successiva. Se il processo si è concluso con sentenza passata in giudicato tale legge modificatrice non si applica, per quanto più favorevole, per ovvia esigenza di economia processuale perché richiederebbe la riapertura del processo

la quale è stata redatta, il ricorso nella norma agli elementi descrittivi ovvero quegli elementi che fanno riferimento a dati oggettivi della realtà materiale esterna, pertanto si ha un corrispondente nella realtà fenomenica. Il ricorso nella norma ad elementi normativi, richiedono un interpretazione, tali elementi si suddividono in:

elementi giuridici il cui significato si può trarre da un'altra norma di diritto diversa dalla norma incriminatrice (cosa mobile art.810), il principio di tassatività è meglio rispettato;

elementi extra-giuridici: il cui significato non si può trarre da altre norme di diritto, ma dal significato sociale attribuito alla locuzione (senso del pudore); il rischio di divergenze interpretative è maggiore.

La conseguenza dell’applicazione del principio di tassatività è la frammentarietà del diritto penale nel senso che la responsabilità penale deve riguardare un singolo fatto determinato, circoscritto, in tal modo è implicita la possibilità che la tutela penale non riguardi qualsiasi modalità di lesione del bene.

Con riguardo al principio di determinatezza della fattispecie penale, va rilevato come costituiscano una contraddizione le norme penali in bianco in cui il legislatore definisce la pena ma non il precetto, la prescrizione comportamentale, tale è il caso della contravvenzione dell’art.650 c.p in cui non si specifica quale ordine; i contenuti si devono ricavare da fonti subordinate, nel caso specifico alle norme amministrative.

Altri principi fondamentali del sistema penale sono la Materialità, la Colpevolezza e l’offensività:

Materialità: riguarda l’esigenza di oggettiva apprezzabilità del fatto costitutivo del reato, tale principio è espresso attraverso un pro capito latino “cogitationis penam nemo pachitur”, ovvero nessuno può essere punito per il fatto di aver pensato di commettere un reato, occorre quindi che la sua volontà, il suo intento criminoso, si sia tradotto in un comportamento positivo, dunque in mancanza di una condotta o esternazione fisica, il soggetto non può essere punito, essa è una fondamentale esigenza garantistica e non di sicurezza in quanto un sistema effettivamente preventivo dovrebbe bloccare l’intento criminoso prima dell’esternazione fisica, tuttavia ognuno sarebbe suscettibile di sanzione.

Colpevolezza: riguarda la riconducibilità del fatto alla coscienza e volontà del suo autore, infatti il soggetto per essere punibile deve aver

agito o con dolo (vuole commettere il fatto) o con colpa (non vuole commettere un fatto), essi sono i coefficienti necessari affinché un soggetto possa rispondere penalmente di un fatto, in mancanza dei requisiti minimi della colpa il soggetto non commette un reato. Il principio di colpevolezza si desume dall’art. 27 Costituzione, nessuno di noi risponde penalmente per fatti commessi da altrui.

Offensività: riguarda le necessità che il reato sia costituito dalla offesa ovvero la lesione o la messa in pericolo di un bene o interesse giuridico tutelato attraverso la previsione penale. Tale principio è ritenuto dalla Corte Costituzionale, costituzionale, quindi è fondamentale per il sistema penale.

Per ciò che riguarda l’applicazione della legge penale nello spazio, vale in generale il principio di territorialità: la legge italiana si applica a coloro sia cittadini che stranieri, che abbiano commesso il reato nel territorio dello Stato, mentre per i reati commessi all’estero, tanto da cittadini che da stranieri, la legge italiana si applica sempre per determinate tipologie delittuose indicate nell’art. 7. Gli altri reati possono essere perseguiti all’estero, solo se presenti determinate condizioni, ovvero se il reo è presente nel territorio nazionale o in seguito alla richiesta del Ministro della Giustizia.

CAPITOLO IV- LA STRUTTURA DEL REATO

LA STRUTTURA DEL REATO

Nella nostra tradizione la struttura del reato è distinta negli elementi o aspetti, oggettivo o soggettivo, detta appunto teoria bipartita:

L’elemento Oggettivo è il fatto materiale ovvero ciò che è accaduto

L’elemento Soggettivo è costituito dal livello di partecipazione psicologica alla realizzazione dell’illecito.

Questa impostazione è stata sostituta da un elaborazione della dottrina penalistica tedesca, ovvero la teoria tripartita che distingue:

Fatto tipico: la tipicità del fatto costitutivo del reato riguarda la corrispondenza/la conformità del fatto storico alla previsione normativa

Alla condotta può conseguire un evento ovvero la conseguenza della condotta dell’individuo. Dell’evento sono state espresse la concezione naturalistica e la concezione giuridica.

In senso naturalistico: l’evento consiste in una modificazione del mondo esterno rispetto al soggetto che agisce, ad esempio la morte di una persona costituisce l’evento naturalistico del reato di omicidio.

In senso giuridico: l’evento consiste nell’offesa ovvero la lesione o l’esposizione al pericolo, del bene o interesse giuridico tutelato attraverso la previsione normativa, come ad esempio il furto.

Secondo la concezione naturalistica dell’evento, vi sono:

Reati di evento: sono costituiti da due elementi oggettivi, il comportamento umano e la conseguenza del comportamento umano ovvero l’evento, un tipico reato di evento è dato dall’omicidio, infatti non basta che il soggetto tenga un azione omicida ma è necessario che si verifichi l’evento morte, nel caso in cui non sopravvenga immediatamente la morte ma il coma, si ha una situazione di pendenza per cui si risponderà inizialmente di tentato omicidio.

I reati di evento possono essere:

A forma libera: ovvero quando il legislatore non indica in quale modalità deve realizzarsi l’evento come ad esempio l’omicidio art.575 c.p “ qualunque atto cagioni la morte”

A forma vincolata: il legislatore indica le modalità per la realizzazione dell’evento come ad esempio l’epidemia “qualunque cagioni la morte di più individui attraverso la diffusione di agenti patogeni”. Il reato a forma vincolata rispetta maggiormente il principio di legalità nella forma della tassatività. Nella forma libera in cambio della massima tutela del bene vi è una minor rispetto del principio della tassatività.

Reati di mera condotta: sono costituiti da fatti il cui disvalore si concentra nel comportamento vietato ovvero senza che vi sia un evento, distinguibile dalla condotta. Secondo tale reato, si è punibili per l’azione in sé stessa, a prescindere dalle conseguenze sia che vi siano o che non vi siano, quindi a prescindere dall’evento (furto).

Inoltre i reati possono essere:

Reati comuni: ovvero tali reati possono essere commessi da chiunque

Reati propri: tali reati possono essere commessi sola da chi riveste una determinata posizione giuridica come ad esempio l’abuso d’ufficio.

Reato istantaneo: tale reato si perfeziona con il compimento di un'unica condotta (una sola azione non in senso fisico ma in senso sociale) ad esempio svaligiare un appartamento

Reato permanente: per la realizzazione di tale reato non è sufficiente un'unica azione ma il reato si consuma attraverso in una reiterazione delle azioni come ad esempio il sequestro di persona.

La distinzione tra reati istantanei e permanenti, è rilevante per la prescrizione del reato, infatti nei reati permanenti la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui cessa la permanenza, mentre nei reati istantanei inizia a decorrere immediatamente.

Reato abituale: abbiamo condotte che possono essere distinte tra di loro anche nel significato giuridico, tuttavia sono rilevanti penalmente nel momento in cui i vari comportamenti sono considerati complessivamente, per cui i singoli comportamenti non hanno un significato autonomo.

IL RAPPORTO DI CAUSALITA’

La teoria moderna della responsabilità è fondata sulla nozione di causalità. La causalità può essere definita in generale come il rapporto logico-conoscitivo fra una coppia di avvenimenti ovvero la condotta e i reati di evento quindi in senso naturalistico, secondo cui il verificarsi dell’uno (condotta) costituisce una spiegazione del verificarsi dell’altro (evento). Le teorie causali più note nella cultura dei giuristi sono state elaborate nella seconda metà dell’800, in ambito Germanico.

La teoria della “condicio sine qua non” è stata formulata da Von Buri, questa teoria utilizza il metodo dell’eliminazione mentale messo a punto da Stuart Mill, come metodo della differenza. La teoria stabilisce che data una successione temporale fra due eventi, A e B, l’evento A può essere definito causa di B, quando possa dirsi che l’evento B non si sarebbe verificato in assenza del verificarsi dell’evento A. Il metodo dell’eliminazione mentale è quello che oggi viene definito dei

base scientifica al rapporto di causalità, pertanto la giurisprudenza ha iniziato ad adottare il modello della sussunzione sotto legge scientifica. Secondo tale modello, per affermare la sussistenza del nesso di causalità occorre che quella relazione di causalità tra la condotta e l’evento sia suffragata da una legge scientifica.

Le leggi scientifiche sono di due tipi:

Universali: tali leggi affermano la regolarità della relazione di consequenzialità tra A e B nella totalità dei casi;

Statistiche: sono quelle che affermano la sussistenza della relazione tra l’antecedete e le conseguenze in un determinato numero dei casi, tanto più alta è la percentuale tanto più è valida ai fini della prova dell’esistenza del nesso di causalità.

La legge statistica scientifica che in astratto non potrebbe essere utilizzata per provare l’esistenza della relazione di causalità se la percentuale è bassa, potrebbe essere molto esplicativa se applicata al caso concreto quindi non è la percentuale a dimostrare la veridicità dei fatti, per cui con la sentenza delle Nazioni Unite del 2002 il nesso di causalità esiste quando la spiegazione del rapporto tra gli accadimenti sia logicamente provabile o razionalmente credibile.

LA DISTINZIONE FRA DANNO E PERICOLO NEL REATO, REATI DI DANNO

E DI PERICOLO

La distinzione fra reati di danno e reati di pericolo, richiama il principio costituzionale di offensività secondo il quale per aversi un reato è necessario che la condotta offenda il bene o l’interesse protetto. La distinzione fra danno e pericolo nel reato ovvero fra contenuto di danno e di pericolo nel reato, ha stabilità secondo l’accezione civilistica del danno come la situazione consistente nella lesione di una situazione giuridica soggettiva, secondo questa accezione coerente con la previsione dell’art.185 c.p, la nozione di danno è adottato in modo unitario nell’ordinamento giuridico.

Pertanto nel reato di danno vi è la lesione del bene, una compromissione reale del bene o interesse tutelato.

Mentre il pericolo può essere definito come la valutazione circa la possibilità, del verificarsi di un evento dannoso nella situazione oggetto

del giudizio. Pertanto nel reato di pericolo non vi è una lesione del bene giuridico ma l’esposizione al pericolo, come ad esempio la tutela dell’ambiente. La qualificazione oggettiva del reato (dell’evento costitutivo del reato) coerente con la funzione preventiva della pena, dovrebbe corrispondere proprio a quella di pericolo. Tuttavia la rilevanza attribuita nel sistema penale al verificarsi effettivo del danno, corrisponde in primo luogo ad una maggiore fondatezza e controllabilità del giudizio di responsabilità, e in secondo luogo alla presunzione di maggiore pericolosità e colpevolezza.

Nell’ambito della categoria dei reati di pericolo, si usa distinguere fra i reati di pericolo concreto, i reati di pericolo in astratto e i reati di pericolo presunto.

I reati di pericolo concreto: sono quelli la cui configurazione implica la dimostrazione da parte del giudice, dell’esposizione del pericolo in concreto, del bene tutelato o dell’interesse protetto con la norma. Pertanto la previsione normativa indizia la pericolosità ma non l’afferma. Ovviamente i reati di pericolo concreto, corrispondono ad un modello garantistico anche se vi è un onere di argomentazione.

I reati di pericolo astratti: sono quelli di cui si desume che la realizzazione costituisca comunque, per ciò stessa, un pericolo per il bene tutelato o interesse protetto: ovvero la pericolosità della condotta è affermata dal legislatore, pertanto il comportamento è pericoloso per il solo fatto di essere posto in essere. Tali reati comportano meno onere di argomentazione in quanto sono più facili da dimostrare, ma sono meno garantistici.

Nella previsione dell’art.423 c.p, delitto di incendio, la figura del primo comma è di pericolo astratto: “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni”; la figura del secondo comma è di pericolo concreto: “La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica”.

I reati di pericolo presunto: sono quelli alla cui realizzazione si ritiene appunto una presunzione di pericolo. Rispetto al reato di pericolo astratto, è come se fosse fornita la possibilità all’imputato di dimostrare il contrario, mentre tale possibilità è esclusa nell’ambito dei reati di pericolo astratto, infatti vi è un divieto assoluto per soddisfare un esigenza di funzione preventiva, la violazione della regola esaurisce la sussistenza del pericolo.