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diritto penale antigiuridicità, Appunti di Diritto Penale

penale appunti antigiuridicità, tra essere e valore , esclusione tipicità

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/01/2020

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ANTIGIURIDICITA’
All’esistenza di un fatto tipico (un fatto che presenta tutti i requisiti oggettivi e psicologici descritti nella
fattispecie legale) si accompagna la presunzione che sia antigiuridico.
L’accertamento dell’antigiuridicità è un giudizio di valore negativo sull’esistenza di circostanze a cui
l’ordinamento riconosce efficacia giustificante.
Il rapporto tra norma di divieto e norma permissiva non modifica la materia del divieto ma semplicemente
ne esclude l’applicabilità.
Prevale la norma permissiva perché ha carattere speciale rispetto alla norma incriminatrice.
La fonte delle singole fattispecie permissive va ricercata, non solo nel diritto penale, ma nell’intero
ordinamento giuridico. (per questo non sono norme a carattere propriamente penale).
Esse rappresentano un elenco aperto che può essere arricchito per analogia in Bonam Partem:
in questo caso non vige il divieto di analogia per due ragioni:
1)le ipotesi giustificanti non sono propriamente norme penali ma norme dell’intero ordinamento
2)la ratio del divieto di analogia è evitare la creazione in via giurisprudenziale di nuovi reati, per questo il
divieto deve considerarsi inoperante quando si tratta di norme che limitano la responsabilità penale.
NB: queste norme derogano anche al Principio di Riserva di legge in quanto anche la legge regionale può
prevedere cause di giustificazione a meno che queste non presentino carattere eccezionale.
Il nostro codice non parla mai di cause di giustificazione ma solo di cause di esclusione della punibilità
raggruppandole sotto l’art 59cp:
“le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non
conosciute, o da lui ritenute per errore inesistenti.
Le circostante che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute o ignorate
per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti queste non sono valutate
contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre
valutate a suo favore. Tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa la punibiltà non è esclus quando il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.”
Le ipotesi di non punibilità definite ex art 59 cp sono genericamente definite ESIMENTI.
In questa categoria non rientrano solo le cause di giustificazione(che escludono l’antigiuridicità) ma anche
altre ipotesi collocate in uno spazio intermedio tra antigiuridicità e colpevolezza.
Le esimenti si possino dividere in 3 gruppi:
-cause di giustificazione ( il fatto seppur tipico risulta giustificato e quindi lecito pertanto non produce alcun
effetto per l’intero ordinamento così non si potranno applicare né pene né misure di sicurezza né il fatto
può costituire il presupposto per un reato accessorio.)
-scusanti
-limiti istituzionali della punibilità
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ANTIGIURIDICITA’

All’esistenza di un fatto tipico (un fatto che presenta tutti i requisiti oggettivi e psicologici descritti nella fattispecie legale) si accompagna la presunzione che sia antigiuridico. L’accertamento dell’antigiuridicità è un giudizio di valore negativo sull’esistenza di circostanze a cui l’ordinamento riconosce efficacia giustificante. Il rapporto tra norma di divieto e norma permissiva non modifica la materia del divieto ma semplicemente ne esclude l’applicabilità. Prevale la norma permissiva perché ha carattere speciale rispetto alla norma incriminatrice. La fonte delle singole fattispecie permissive va ricercata, non solo nel diritto penale, ma nell’intero ordinamento giuridico. (per questo non sono norme a carattere propriamente penale). Esse rappresentano un elenco aperto che può essere arricchito per analogia in Bonam Partem : in questo caso non vige il divieto di analogia per due ragioni: 1)le ipotesi giustificanti non sono propriamente norme penali ma norme dell’intero ordinamento 2)la ratio del divieto di analogia è evitare la creazione in via giurisprudenziale di nuovi reati, per questo il divieto deve considerarsi inoperante quando si tratta di norme che limitano la responsabilità penale. NB : queste norme derogano anche al Principio di Riserva di legge in quanto anche la legge regionale può prevedere cause di giustificazione a meno che queste non presentino carattere eccezionale. Il nostro codice non parla mai di cause di giustificazione ma solo di cause di esclusione della punibilità raggruppandole sotto l’art 59cp: “le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui ritenute per errore inesistenti. Le circostante che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a suo favore. Tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa la punibiltà non è esclus quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.” Le ipotesi di non punibilità definite ex art 59 cp sono genericamente definite ESIMENTI. In questa categoria non rientrano solo le cause di giustificazione(che escludono l’antigiuridicità) ma anche altre ipotesi collocate in uno spazio intermedio tra antigiuridicità e colpevolezza. Le esimenti si possino dividere in 3 gruppi: -cause di giustificazione ( il fatto seppur tipico risulta giustificato e quindi lecito pertanto non produce alcun effetto per l’intero ordinamento così non si potranno applicare né pene né misure di sicurezza né il fatto può costituire il presupposto per un reato accessorio.) -scusanti -limiti istituzionali della punibilità

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:

A)Consenso dell’avente diritto  art 50cp “non è punibile chi lede o mette in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne ” Il fondamento della non punibilità sta nel venir meno dell’ interesse dell’ ordinamento alla tutela di un bene della cui integrità è lo stesso titolare a non avere interesse. Affinché il consenso dell’avente diritto abbia efficacia giustificante sono necessari 3 elementi:  VALIDITA’ DEL CONSENSO Si valutano le condizioni personali di colui che presta il consenso: 1-deve essere un soggetto capace quindi è indispensabile la capacità naturale In alcuni casi è anche richiesta la capacità di agire (ad es.: è richiesta la maggiore età per consentire la lesione di un bene patrimoniale) 2-il consenso deve essere immune da errore 3-il consenso deve essere prestato liberamente 4-deve provenire dal titolare del diritto di cui si autorizza la lesione  EFFICACIA DEL CONSENSO È condizionata dalla “DISPONIBILITA’ DEL DIRITTTO” Sono disponibili i diritti di esclusiva pertinenza del privato, e sono esclusi i beni dotati di una diretta utilità sociale. Risulta indisponibile il BENE VITA Mentre risulta limitata la disponibilità dei diritti della personalità ad es.:”integrità fisica” In questo caso dottrina e giurisprudenza convengono nel ritenere che il consenso non ha efficacia giustificante quando la lesione che si autorizza ha ad oggetto il sacrificio totale del bene o quando risulti contraria alla L/ORD PUBB/ BUON COST Infatti ad es.: l’art 5 cc VIETA gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o che risultino altrimenti contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume.  ESISTENZA DEL CONSENSO NEL MOMENTO IN CUI IL FATTO VIENE COMPIUTO il consenso successivo può solo esplicitare un consenso in precedenza TACITAMENTE prestato. Si parla in questo caso di cd.: “consenso presunto” In questa categoria rientra anche l’ipotesi in cui pur mancando il consenso nel momento in cui si compie l’azione è ragionevole presumere che se avesse potuto l’avente diritto avrebbe prestato il suo consenso. (es.: il vicino che viola il domicilio per spegnere un principio di incendio) Il consenso presunto può poi ex post risultare: -REALE -INESISTENTE in questo caso si applica la disciplina dell’errore sulle esimenti

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1)^ un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2)^ di un'offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa(4)^ [ 55 ]. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione(5). Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6). Alla base della non punibilità dell’azione commessa in stato di legittima difesa vi è un duplice fondamento: diritto di autotutela del singolo Nb.: l’autotutela “la difesa individuale di un diritto proprio o altrui contro una violenza attuale ed ingiusta è legittima quando determinata da un motivo rispondente alla necessità di evitare un danno irreparabile in un momento in cui la pubblica difesa dello stato non può esercitarsi o è insufficiente” L’autotutela non sottintende una delega da parte degli organi pubblici all’esercizio di funzioni di garanzia esigenza di difesa dell’ordinamento contro l’illecito PRESUPPOSTI DELLA LEGITTIMA DIFESA Si configura legittima difesa quando un soggetto agisce costretto dalla NECESSITA’ di difendere un diritto (PROPRIO O ALTRUI) contro il pericolo ATTUALE derivante da una aggressione INGIUSTA NB Il terzo per cui si agisce può anche essere una persona giuridica (es del visitatore di un museo che sventa il furto di un’opera d’arte) NB.: i diritti tutelati dall’art 52cp sono: 1- diritti elementari della persona 2- diritti della personalità 3- diritti patrimoniali e interessi giuridicamente tutelabili ATTUALITA’ del pericolo si esclude quando l’offesa è stata ormai irrimediabilmente consumata o quando al momento in cui si agisce il pericolo non è più esistente NB.: nei reati permanenti l’attualità del pericolo si protrae nel tempo quindi la legittima difesa sarà invocabile per tutto il tempo in cui vi è stato il pericolo. NECESSARIETA’ dell’ intervento non è invocabile la legittima difesa quando vi erano valide alternative al compimento del fatto tipico Nb.: qui si inserisce il problema del cd: “COMMODUS DISCESSUS” (casi in cui il soggetto avrebbe potuto evitare di trovarsi costretto a reagire utilizzando la FUGA dal pericolo) Tradizionalmente il commodus discessus trova il suo limite nella cd “fuga disonorevole”

OGGI la difesa resta legittima se la fuga, pur costituendo una valida alternativa avrebbe esposto l’aggredito a rischi uguali/maggiori/o diversamente gravi sia per lui che per i terzi Nb.:qualora risulti una valida alternativa sussiste un OBBLIGO DI FUGA quando il pericolo proviene da un un MINORE o da un INCAPACE (rispetto ai quali la fuga non è mai disonorevole). SI ESCLUDE LEGITTIMA DIFESA quando: -la situazione di pericolo è stata volontariamente cagionata dall’aggredito (ad esempio a causa di una sua provocazione) -l’aggredito abbia accettato una sfida. INGIUSTIZIA dell’attacco l’attacco può ritenersi ingiusto ogni volta che sarebbe un presupposto sufficiente per l’intervento degli organi di pubblica tutela. LIMITI DELLA LEGITTIMA DIFESA La legittimità della azione difensiva è data dalla proporzione tra offesa e difesa i cui limiti sono segnati dal comportamento che gli organi pubblici avrebbero avuto nell’intervento a tutela del bene esposto a pericolo Il rapporto di proporzionalità è un rapporto di natura dinamica che non può basarsi solo sulla mera proporzione tra i beni in gioco o tra i mezzi usati ma deve tener conto: -del valore dei beni -modalità di attacco -rapporto di forza tra le parti -intensità dell’offesa minacciata -sviluppi della reazione difensiva LEGITTIMA DIESA IN UN PRIVATO DOMICILIO La differenza tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art 52cp è che il rapporto di proporzionalità per la nuova disciplina sussiste sempre per la vecchia no) Nella vecchia disciplina il legislatore prevedeva un meccanismo presuntivo circa il giudizio di proporzione che si attivava quando il fatto aveva luogo in una dimora privata o nei luoghi ad essa equiparati subordinando la legittimità della difesa al verificarsi di una serie di ulteriori condizioni NB: la vecchia disciplina disciplinava in modo diverso il caso in cui la reazione difensiva fosse a tutela dell’integrità fisica o di un “bene” 1-qualora si fosse dimostrato che si difendeva la propria/ altrui integrità fisica e che l’aggressore si fosse illegittimamente introdotto nel domicilio(o equiparato)il rapporto di proporzionalità si riteneva sussistente 2-nel caso in cui si agiva a difesa di un bene, la sussistenza del rapporto di proporzionalità era subordinata a due ulteriori condizioni:

ulteriore elemento controverso è il FINE a cui la condotta del Pubblico uff è diretta la dottrina è divisa tra una interpretazione oggettiva e una soggettiva (che tende a dare rilievo alle motivazioni dell’autore). L’interpretazione Soggettiva non appare convincente pertanto possiamo dire che le motivazioni personali si devono considerare irrilevanti finché non alterano i caratteri dell’intervento E) Stato di necessità  art 54cp Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri (1)^ dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2), pericolo da lui non volontariamente causato (3), né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (4). Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (5). La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo (6)^ [ 55 ]. Questa norma ipotizza un conflitto di interessi in cui il pericolo di lesione può essere scongiurato solo con il sacrificio di un altro interesse parimente meritevole di tutela. Elemento caratteristico di questa norma è l’impossibilità di inserire il conflitto nello schema “DIRITTO- ILLECITO” Lo stato di necessità si distingue in  Difensivo qnd il pericolo è riconducibile alla sfera giuridica del titolare dell’interesse sacrificato  Aggressivo quando il soggetto leso è completamente estraneo alla situazione pericolosa NB la differenza concerne il piano della responsabilità civile ex art 2045cc. Parte della dottrina ritiene che lo stato di necessità dovrebbe essere annoverato tra le cause di esclusione della colpevolezza. Questa tesi si fonda sulla “concezione psicologica” dello stato di necessità secondo la quale chi compie l’azione in stato di necessità versa in uno stato di coazione psicologica tale da escludere una libera e piena autodeterminazione (questa tesi risulta oggi completamente superata) Secondo altri il fondamento della non punibilità risiede nel principio di “BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN CONFLITTO” risulterà decisivo il rapporto di proporzione tra i beni :

  1. Nel caso in cui si bilanciano beni di DIVERSO valore e si sacrifica il bene di minor valore allora il fatto si considera giustificato causa di Giustificazione
  2. Nel caso in cui si bilanciano beni di PARI valore il fatto commesso in stato di necessità è solo scusabile e non giustificato  SCUSANTE (permangono le conseguenze dal pdv civile) Nonostante si possano intravedere dei punti di contatto con la legittima difesa (-Attualità del pericolo- Costrizione ad agire)vi sono 4 importanti differenze 1. Mentre la legittima difesa è invocabile per la tutela di qualsiasi diritto (anche patrimoniale) L’azione in stato di necessità è giustificata solo quando diretta a scongiurare un danno GRAVE alla PERSONA propria o altrui.

2. Inevitabilità del pericolo(se ad esempio l’azione lesiva fosse stata evitabile con la fuga il fatto non sarebbe giustificato) 3. L’esimente non opera quando il pericolo è stato volontariamente causato dall’agente (anche un atteggiamento psicologico di negligenza viene considerato volontario) 4. Diversa logica dei requisiti di proporzione: non si può ancorare il requisito della proporzione al solo rapporto tra i beni in gioco ma rilevano anche:1)il grado del pericolo 2)l’idoneità dell’azione 3)l’esistenza di tutele alternative Nb.: il giudizio sulla comparazione dei rischi viene effettuato EX ANTE (Es.: chi guidando supera i limiti di velocità per trasportare un soggetto ferito che rischia di perdere la mano, nel caso in cui provochi un incidente mortale per un terzo sarà coperto da stato di necessità in quanto EX ANTE il rischio di distruggere una vita era statisticamente molto basso rispetto al rischio di lesione dell’integrità fisica del passeggero.) IL COMMA 2 la ratio è che il soggetto, cui l’ordinamento attribuisce un ruolo di salvaguardia di beni primari (es bagnino ),non può sottrarsi al dovere di intervento a causa dei rischi che potrebbe correre. Limite di questa esigibilità è l’inutile sacrificio della vita e la pretesa di azioni eroiche. IL COMMA 3  in questo caso NON si può parlare di REITA’ mediata poiché la persona minacciata seppur non punibile rimarrà l’autore del fatto mentre colui che minaccia potrà dirsi “determinatore” SCUSANTI A questa categoria vanno ricondotte tutte quelle ipotesi di non punibilità informate al principio di non esigibilità della pretesa normativa. Es di scusante: art 384cp è scusato chi commette favoreggiamento/falsa testimonianza per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile danno alla libertà o onore. La differenza tra causa di giustificazione e scusante è che la mancata punibilità:

  1. Nella causa di giustificazionesi fonda su un interesse OGGETTIVO dell’ordinamento
  2. Nella scusante si tratta di interessi prevalentemente SOGGETTIVI. LIMITI ISTITUZIONALI DELLA PUNIBILITA’ Sono ipotesi di non punibilità fondate su un criterio politico criminale di opportunità connesso all’organizzazione comunitaria. Es.:art 649cp che dichiara non punibili i delitti non violenti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato o da un ascendente/discendente conviventi con l’autore. (figlio che ruba 10euro al padre) Nb.: l’efficacia di questa categoria di esimenti è limitata all’applicazione delle sanzioni penali lasciando però inalterate le altre conseguenze giuridiche del fatto.(non è esclusa la responsabilità civile) NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE ANALOGICAMENTE.

Perché si configuri eccesso colposo è necessario che:

1. Ricorrano i presupposti oggettivi di una causa di giustificazione 2. Che l’autore agisca nella consapevolezza di realizzare una condotta corrispondente ad una norma permissiva 3. Che provochi una lesione di un bene più grave di quanto necessario 4. Che l’eccesso sia addebitabile a titolo di colpa L’eccesso colposo nelle cause di giustificazione configura una ipotesi di “COLPA IMPROPRIA” È una ipotesi quasi dolosa in quanto il soggetto si rende conto ma eccede Nb.: questa connotazione riguarda solo i casi in cui l’eccesso derivi da un errore colposo nella valutazione della situazione di fatto In via di principio le cause di giustificazione si considerano applicabili anche ai reati colposi L’applicabilità dell’esimente richiede in ogni caso l’esistenza di una proporzione tra i rischi