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Diritto penale dell'ambiente, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riassunto dettagliato del manuale 'Diritto Penale dell'ambiente' del Prof. Carlo Ruga riva Sostenendo l'esame da non frequentante con il professore ho preso 30L.

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 19/03/2026

francescaferrari64unimib
francescaferrari64unimib 🇮🇹

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DIRITTO PENALE DELLAMBIENTE
PARTE GENERALE – PRINCIPI, BENI E TECNICHE DI TUTELA
1. Ogge& e beni della tutela
Due definizioni principali di ambiente:
Ø Una più ristre,a → Incentrata sulle componenE della biosfera (acqua, aria, suolo), nonché
sulla flora e sulla fauna che la abitano.
Ø Una più ampia Comprendente altresì il territorio inteso come asseOo urbanisEco, il
paesaggio e i beni culturali.
La riconduzione di una certa disciplina all’ambiente anziché ad altre materie rileva in
quanto:
Determina la potestà legislaEva in capo allo Stato, o alle regioni, o ad ambedue in via
concorrente (Art. 117 Cost).
Rileva ai fini dell’aOribuzione di poteri amministraEvi in capo a determinaE organi ed enE
a livello nazionale e locale.
Rileva dal punto di vista giurisdizionale, ad es. in tema di competenza per il giudizio di
opposizione alle sanzioni amministraEve.
Nel CP:
D.Lgs. 152/2006 (TUA)→ Comprende fa\specie contravvenzionali in tema di rifiuE, di
inquinamento idrico e atmosferico.
L. 68/2015 Introduce nel CP il Etolo VI-bis, espressamente dedicato ai deli\ contro
l’ambiente.
Art. 452-novies cp Prevede una aggravante applicabile quando un fa,o già previsto
come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i deli9 previs: da altra
disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente.
→ Emerge un’accezione lata di ambiente, comprendente i diversi ecosistemi e il loro equilibrio,
la biodiversità, la flora, la fauna, le aree soOoposte a vincolo paesaggisEco, architeOonico…
Si comprendono inoltre fa\specie che tutelano l’incolumità pubblica o le funzioni di vigilanza
della PA.
L’ambiente è l’ogge,o della tutela penale, su cui incide la disciplina penale, ma può essere
che alcune discipline non proteggano l’ambiente nelle sue componenE ecologiche in
considerate (acqua, aria, suolo), quanto piuOosto la salute dell’uomo o altri interessi animali
(produ\vi, abitaEvi, agricoli, turisEci…). Altre ancora proteggono talune funzioni della PA e
solo indireOamente l’ambiente o la salute.
Due orizzon4 di tutela principali, che implicano diverse concezioni di fondo, entrambe
legi\me:
Ø Salute (concezione antropocentrica)
Ø Ambiente (concezione ecocentrica)
TUA
Si occupa in prima baOuta degli obbie\vi di tutela, della definizione generale di inquinamento
e delle definizioni seOoriali di inquinamento idrico, atmosferico e del suolo.
Art. 2 TUA Finalità. 1. Il presente decreto legisla:vo ha come obie9vo primario la
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare a3raverso la salvaguardia
ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'u9lizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali. […]
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PARTE GENERALE – PRINCIPI, BENI E TECNICHE DI TUTELA

1. Ogge& e beni della tutela Due definizioni principali di ambiente: Ø Una più ristre,a → Incentrata sulle componenE della biosfera (acqua, aria, suolo), nonché sulla flora e sulla fauna che la abitano. Ø Una più ampia → Comprendente altresì il territorio inteso come asseOo urbanisEco, il paesaggio e i beni culturali. → La riconduzione di una certa disciplina all’ambiente anziché ad altre materie rileva in quanto:

  • Determina la potestà legislaEva in capo allo Stato, o alle regioni, o ad ambedue in via concorrente (Art. 117 Cost).
  • Rileva ai fini dell’aOribuzione di poteri amministraEvi in capo a determinaE organi ed enE a livello nazionale e locale.
  • Rileva dal punto di vista giurisdizionale, ad es. in tema di competenza per il giudizio di opposizione alle sanzioni amministraEve. Nel CP:
  • D.Lgs. 152/2006 (TUA)→ Comprende fa\specie contravvenzionali in tema di rifiuE, di inquinamento idrico e atmosferico.
  • L. 68/2015 → Introduce nel CP il Etolo VI-bis, espressamente dedicato ai deli\ contro l’ambiente.
  • Art. 452-novies cp → Prevede una aggravante applicabile quando un fa,o già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i deli9 previs: da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente. → Emerge un’accezione lata di ambiente, comprendente i diversi ecosistemi e il loro equilibrio, la biodiversità, la flora, la fauna, le aree soOoposte a vincolo paesaggisEco, architeOonico… Si comprendono inoltre fa\specie che tutelano l’incolumità pubblica o le funzioni di vigilanza della PA. L’ambiente è l’ ogge,o della tutela penale, su cui incide la disciplina penale, ma può essere che alcune discipline non proteggano l’ambiente nelle sue componenE ecologiche in sé considerate (acqua, aria, suolo), quanto piuOosto la salute dell’uomo o altri interessi animali (produ\vi, abitaEvi, agricoli, turisEci…). Altre ancora proteggono talune funzioni della PA e solo indireOamente l’ambiente o la salute. → Due orizzon4 di tutela principali , che implicano diverse concezioni di fondo, entrambe legi\me: Ø Salute (concezione antropocentrica) Ø Ambiente (concezione ecocentrica) TUA Si occupa in prima baOuta degli obbie\vi di tutela, della definizione generale di inquinamento e delle definizioni seOoriali di inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. Art. 2 TUA – Finalità. 1. Il presente decreto legisla:vo ha come obie9vo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare a3raverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'u9lizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. […]

→ L’obbie\vo generale della qualità della vita umana ( interesse finale ) è interconnesso con la tutela dell’ambiente ( interesse strumentale ). NoEamo la compresenza di diversi beni tutelaE:

  • Art. 5 co. 1 leO. i-ter TUA – Definizioni. i-ter) inquinamento : l'introduzione dire,a o indire,a, a seguito di a9vità umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agen: fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente , causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricrea9vi dell'ambiente o ad altri suoi legi:mi usi.
  • Art. 177 co. 4 pt. 1 TUA – Campo di applicazione e finalità. I rifiu: sono ges:: senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimen: o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
  • Art. 286 co. 1 leO. a TUA – Definizioni. a) Inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.
  • … → Quadro giuridico di tutela variegato, il legislatore non sembra aver scelto una volta per tuOe una strategia di tutela dell’ambiente in sé o della salute delle persone che vi abitano. L’oggeOo della tutela va individuato volta per volta , alla luce dei requisiE della fa\specie o delle caraOerisEche o degli effe\ delle sostanze da quesE richiamaE. Lo scopo generale di tutela perseguito nel suo complesso da una normaEva può divergere dallo scopo di tutela assegnato al diriOo penale, che sacrificando la libertà dei ciOadini può e deve essere impiegato per fronteggiare solo le offese più gravi ai beni di rango più elevato. Quindi, il diriOo penale dell’ambiente (extrema raEo, proporzione) potrebbe circoscrivere la sua tutela a interessi o stadi di offesa diversi da quelli cui mira ad es. il diriCo amministra4vo ambientale. Tra diriCo penale dell’ambiente e diriCo amministra4vo ambientale c’è un rapporto di accessorietà del primo rispeOo al secondo. → Numerose difficiltà interpretaEve (vd Caso formaldeide pag. 10). CP e Fon: europee Anche la tutela codicisEca assume direzioni diverse:
  • Il deliOo di inquinamento appare funzionale alla tutela delle matrici ambientali e degli ecosistemi.
  • Il deliOo di disastro ambientale protegge in una medesima fa\specie l’equilibrio degli ecosistemi e l’incolumità pubblica.
  • Il deliOo di impedimento del controlla tutela le funzioni di vigilanza aOribuite agli organi di controllo della PA. L’ambiguità emerge anche nelle fonE europee:
  • L’art. 191 TFUE stabilisce come obbie\vi la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente; la protezione della salute umana; l’uElizzazione accorta e razionale delle risorse naturali…
  • Dire\va 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio → Vincola gli SM a incriminare determinate condoOe di scarico, emissione o immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque,

StruCura dei reaE ambientali: Ø Alcuni sono rea4 di pericolo concreto o di danno. Es. inquinamento ambientale, disastro ambientale, deli,o di morte o lesioni come conseguenza del deli,o di inquinamento ambientale. Ø La maggior parte sono rea4 di pericolo astraCo o presunto : si incriminano condoOa che potrebbero non pregiudicare il bene tutelato. L’anEcipazione della tutela penale aOuata aOraverso reaE di pericolo straOo è criEcata da taluni in termini di legi\mità rispeOo al principio di offensività o in termini di opportunità poliEco criminale, a favore di soluzioni diverse (composizione dei confli\ ad opera di organismi ad hoc, ricorso all’illecito amministraEvo o civile). Il libro riEene che il problema si risolve nella ragionevolezza della presunzione faOuale di pericolosità della condoOa incriminata, che sia proporzionata al Epo e al quantum di pena, nel rispeOo del caraOere di extrema raEo del diriOo penale. → L’alternaEva poliEco criminale a reaE di pericolo consiste nella configurazione di reaE di danno, per la cui consumazione occorre aspeOare la compromissione del bene, con difficoltà probatorie e cosE ambientali e sociali non tollerabili. Strumen: migliori? Anche se la tutela penale non ha garanEto effe\ parEcolarmente incoraggianE, si dubita che meccanismi diversi possano essere migliori.

  • L’accertamento dell’illecito amministraEvo è rimesso all’a\vità di indagine della PA, spesso priva di risorse tecniche e di personale adeguate e soggeOa a pressioni poliEche ed economiche.
  • L’azione civile, rimessa al Ministero o ad associazioni ambientaliste, viene spesso colEvata in sede penale, ritenuta dagli stessi sogge\ più idonea a soddisfare le esigenze risarcitorie, grazie agli strumenE invesEgaEvi e ai minori tempi e cosE d’accertamento che il processo penale promeOe per le parE civili.
  • La creazione di organismi ad hoc appare ipoEzzabile per forme lievi di inquinamento, e più difficile per forme più serie, tali da meOere in pericolo la salute pubblica.
  • La giusEzia riparaEva rappresenta una strada interessante, ma risulta difficile individuare i sogge\ da coinvolgere. In ogni caso, la dire\va UE 2008 ha enunciato espliciE obblighi di incriminazione di condoOe di inquinamento, vincolanE per il legislatore italiano. I reaE ambientali, con l’eccezione dei nuovi deli\ ambientali, consistono quasi sempre in contravvenzioni , punite con la sola pena dell’ammenda o con la pena alternaEva dell’arresto o dell’ammenda (quindi sogge\ ad oblazione), per le seguenE ragioni:
  • Storicamente i reaE ambientali sono staE inseriE nella legislazione complementare, nella parte sanzionatoria che chiude vaste discipline amministraEve. Nascono dunque come violazione di prece\ amministraEvi ( non si incrimina chi danneggia un fiume, ma chi scarica senza autorizzazione sostanze oltre cer: valori soglia ). Quindi, la contravvenzione era ed è la figura di reato più adaOa alla collocazione nella legislazione complementare e alla struOura di reaE di pericolo astraOo della gran parte dei reaE ambientali.
  • TuOavia, la forma contravvenzionale comporta problemi notori di ineffe\vità di tutela:
    • Nelle indagini preclude taluni mezzi di prova (es. interceOazioni).
    • Consente di uscire dal processo penale con il pagamento di un’oblazione.
    • In diversi casi la complessità delle indagini e le lentezze degli apparaE di giusEzia comportano la prescrizione dei reaE contravvenzionali ambientali (4 anni, art. 157 cp).
  • Non operano i termini più lunghi di prescrizione previsE per la recidiva, che riguarda solo i deli.
  • Non punibilità del tentaEvo, che riguarda solo i deli.
  • Punibilità indifferentemente a Etolo di dolo o colpa.
  • L’accresciuta sensibilità per le quesEoni ambientali ha portato negli ulEmi tempi alla previsione di fa\specie deliOuose volte a colpire più severamente e più efficacemente condoOe di parEcolare gravità:
  • ArO. 452-quaterdecies cp, 256-bis TUA (rifiuE)
  • Art. 181 co. 1-bis DLgs 42/2004 (abusi edilizi)
  • Art. 518-duodecies cp (distruzione)
  • Art. 518-terdecies cp (devastazione di beni paesaggisEci)
  • Titolo VI-bis cp 3. Cos4tuzione e ordinamento europeo: vincoli norma4vi e obblighi di interpretazione conforme Ø La nostra CosEtuzione originariamente non menzionava l’ambiente. Ø La giurisprudenza cosEtuzionale e ordinaria ha progressivamente emancipato il conceOo di ambiente da quelli presenE nella Carta cosEtuzionale di tutela del paesaggio (Art. 9 Cost.) e di diriOo alla salute (Art. 32 Cost.), fino ad elaborare un vero e proprio diriOo all’ambiente salubre. Ø La novella del 2001 ha introdoOo per la prima volta l’ambiente all’art. 117 co. 2 leO. s e la valorizzazione dei beni ambientali al co. 3 tra le materie oggeOo di espressa potestà legislaEva.
  • Ambiente: potestà esclusiva dello Stato.
  • Beni ambientali: potestà concorrente Stato-regioni. Ø La giurisprudenza cosEtuzionale è ormai consolidata nel ritenere l’ambiente non tanto una materia, quanto un valore cosEtuzionale primario e trasversale. Ø Esso esprime un’esigenza unitaria, quindi lo Stato può legiferare fissando standard uniformi a tutela dell’ambiente su tuOo il territorio nazionale. Le regioni possono, legiferando in materia di loro competenza esclusiva o concorrente (governo del territorio, energia…), adoOare standard ambientali più rigorosi per l’ambiente. Ø In virtù del monopolio statale del diriOo penale (art. 117 co. 2 leO. l Cost.), una parte della giurisprudenza tende a non dare rilievo a norme regionali interferenE con la (non) applicazione di norme penali, anche aOraverso il richiamo nelle materie di competenza concorrente all’interpretazione conforme o adeguatrice ai principi fondamentali della materia, che paralizzerebbe qualsiasi norma regionale produ\va di abrogazioni di norme penali, o di effe\ esEnEvi o scriminanE di fa\ cosEtuenE reato. Quindi, nei casi dubbi il giudice dovrebbe optare per l’interpretazione che salva l’applicazione della norma penale posta a valle della disciplina amministraEva regionale difforme da quella statale. Ø Il diriOo euopeo dedica ampio spazio all’ambiente, sia nell’enunciazione di principi generali (Art. 191 TFUE), sia nel diriOo derivato. Ø La giurisprudenza penale, interpretando in modo uniforme al diriOo eurounitario, uElizza sempre più interpretazioni estensive, meno favorevoli all’imputato rispeOo ad altre leOure sostenibili in base alla leOura della legge. È un esito inammissibile, in quanto l’interpretazione estensiva in diriOo penale è preclusa.

Ra:o? Esigenza di effe\vità della tutela ambientale, di matrice comunitaria. 4.1. La confisca Numerose disposizioni impongono al giudice di ordinare la confisca dei luoghi nei quali si è realizzato l’illecito delle opere ivi edificate.

  • Art. 452-undecies cp → Prevede la confisca obbligatoria delle cose che cosEtuiscono il prodoOo, o il profiOo del reato o che servirono a commeOere il reato, in relazione a molE dei nuovi deli\ ambientali. Inoltre, prevede la confisca per equivalente nel caso in cui non sia possibile la confisca direOa dei beni.
  • Art. 256 co. 3 DLgs 152/2006 → Prevede la confisca in relazione al reato di discarica abusiva dell’area di proprietà dell’autore o compartecipe del reato.
  • Art. 256-bis TUA → Confisca dei mezzi di trasporto uElizzaE per la combusEone illecita di rifiuE e delle aree uElizzate per la combusEone illecita.
  • Art. 240-bis cp → Amplia le ipotesi di confisca allargata anche ai deli\ di inquinamento ambientale doloso, e di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento e di traffico di materiale radioa\vo. → La confisca, disposta in un orizzonte penale volto a funzioni riprisEnatorie, tende a perdere finalità prevenEve e cautelari tradizionalmente assegnate alla materia, per assumere una impropria funzione repressiva. Ciò è parEcolarmente evidente nella confisca per equivalente, ove manca del tuOo il collegamento tra deliOo ambientale e beni acquisiE, che non sono di per sé pericolosi. Tale funzione assunta dalla confisca viene rivendicata dalla giurisprudenza, secondo cui la misura ablaEva ha chiaramente funzione sanzionatoria. 5. Delimitazione territoriale e temporale: verso diri& penali ambientali locali? Il legislatore talvolta prevede tecniche di tutela ritagliate su determinaE luoghi e/o tempi. Es. La laguna di Venezia è ogge,o di una disciplina idrica anche penale speciale e più severa di quella generale. Es2. Nel diri,o del paesaggio il legislatore statale individua i beni paesaggis:ci ogge,o di specifica tutela penale. Inizialmente si sono introdoOe norme in modo stabile, ma di recente il legislatore ha sperimentato un nuovo modello normaEvo, desEnato a valere in determinaE territori e per determinaE periodi. Es. Disciplina emergenziale sui irifiu: nella regione Campania, poi estesa alla Calabria e a Palermo. 6. Il Testo Unico ambientale Storicamente la materia ambientale si è caraOerizzata per la pluralità delle fonE e per la frammentarietà ddelle discipline, tendenzialmente riferite a singoli seOori (acque, rifiuE…). Nell’arco di 10 anni il legislatore ha introdoOo due nuove discipline:
  • DLgs 152/2006 ( Norme in materia ambientale ): generale.
  • Tit. VI-bis CP (con L. 68/2015): specificamente penale. Il DLgs 152/2006 nella prassi viene denominato codice dell’ambiente o testo unico, e regola organicamente i principali is4tu4 ( valutazione impa,o ambientale, valutazione ambientale

strategica… ), discipline ( tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente ) e seCori ( acque, rigiu:, aria ) tradizionalmente ricondo& al dominio del diriCo ambientale. Dal punto di vista formale non si traOa di un testo unico, in quanto rimangono escluse varie discipline (inquinamento acusEco, OGM…). È inoltre discusso se, pur non recandone la dizione formale, rivesta le caraOerisEche del codice. Infa, con le modifiche del DLgs 4/2008 e 128/2010, ora comprende anche una parte generale (prima assente), realizzando una sorta di codificazione per approssimazioni successive. 6.1. I principi sulla produzione norma4va: riflessi sulla successione delle leggi penali nel tempo Art. 3-bis co. 3 TUA – Principi sulla produzione del diriCo ambientale. 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garan:to il rispe,o del diri,o europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli En: locali. → Stabilisce che le norme del TUA possano essere derogate, modificate o abrogate solo con dichiarazioni esplicite da parte del legislatore. Questo vincolo appare funzionale a:

  • GaranEre chiarezza normaEva;
  • Assicurare il rispeOo del diriCo europeo e degli obblighi internazionali ;
  • Riconoscere le competenze delle Regioni e degli En4 locali. TuOavia, nella gerarchia delle fonE del diriOo, un simile vincolo non ha efficacia vincolante assoluta sul legislatore futuro, che è libero di emanare norme implicitamente modificaEve o abrogaEve. L’art. 3-bis, quindi, cosEtuisce più un principio-guida per la produzione normaEva che un limite giuridicamente insuperabile. CFR Art. 2 cp → La successione delle leggi penali è governata dal principio secondo cui:
    • La legge più favorevole al reo si applica retroa\vamente (art. 2, commi 2-4 c.p.);
    • La legge successiva abrogaEva o modificaEva si applica per il futuro, salvo le eccezioni in tema di norme più favorevoli. Il criterio cronologico implica che una norma successiva prevalga su una norma precedente, anche quando la modifica o abrogazione non sia esplicita. CFR Art. 15 Preleggi → L’art. 15 delle Preleggi stabilisce che una legge posteriore può abrogare una legge anteriore in modo:
    • Esplicito, con una dichiarazione chiara;
    • Implicito, quando le disposizioni della nuova legge sono incompaEbili con quelle precedenE o regolano l’intera materia. → Questo rende irrilevante il vincolo espresso dall’art. 3-bis TUA, che non può impedire al legislatore futuro di intervenire anche implicitamente. QUINDI L’art. 3-bis TUA non incide direOamente sui principi di successione delle leggi penali nel tempo, disciplinaE da norme di rango superiore (art. 2 c.p. e art. 15 Preleggi). Il suo ruolo si limita a fornire un criterio interpretaEvo ausiliario per favorire la certezza del diriOo e la coerenza normaEva, senza poter vincolare giuridicamente il legislatore futuro.

→ Questa norma prevede dei doveri precauzionali solo con riferimento a dei danni imminenE scienEficamente plausibili. Il dovere di informaEva può probabilmente interpretarsi come norma di precauzione specifica , mentre a Etolo di precauzione generica resta aperta la quesEone dei comportamenE di volta in volta necessari a sventare il rischio. QUINDI

  • L’art. 3-ter non deOa una regola di condoOa, ma un principio, che per vincolare privaE necessita di interposiEo legislatoris.
  • Qualora invece si volesse valorizzare la precauzione generica, un’interpretazione aOenta del principio di colpevolezza dovrebbe comunque muovere da un quadro di congeOure scienEfiche di un certo spessore. 6.3. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (l’apporto regionale alla configurazione di rea4 ambientali) Art. 3-quinquies TUA - Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. _1. I principi contenu: nel presente decreto legisla:vo cos:tuiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tu,o il territorio nazionale.
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ado,are forme di tutela giuridica dell'ambiente più restri9ve, qualora lo richiedano situazioni par:colari del loro territorio, purché ciò non compor: un'arbitraria discriminazione, anche a,raverso ingius:fica: aggravi procedimentali.
  2. Lo Stato interviene in ques:oni involgen: interessi ambientali ove gli obie9vi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'en:tà dei rela:vi effe9, non possano essere sufficientemente realizza: dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano sta: comunque effe9vamente realizza:.
  3. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rappor: tra regioni ed en: locali minori. Qualora sussistano i presuppos: per l'esercizio del potere sos:tu:vo del Governo nei confron: di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sos:tu:vo._ Questa norma sembra evocare un filone della giurisprudenza cosEtuzionale che ammeOe differenziazioni legislaEve regionali solo ove tese a dare maggiore tutela all’ambiente, interpretando il conceOo di uguaglianza-uniformità come standard minimo, derogabile in senso più cautelaEvo dalle regioni. La tutela differenziata riguarda anche il diriOo penale, ma il legislatore ambientale ha in alcuni casi ammesso rilevanza penale anche a differenziazioni regionali meno restri\ve. Es. Art. 137 TUA dà rilievo per talune sostanze al superamento dei valori soglia più al: eventualmente fissa: dalle regioni o dalle province autonome rispe,o a quelli previs: dallo stato, purchè sia dimostrato che ciò non compor: un peggioramento della situazione ambientale. È una deroga problema:ca, ma in quanto prevista a livello se,oriale e non di principio non incrina il monopolio puni:vo statale. Alla base vi sono comunque scelte del legislatore statale, che delega al legislatore regionale rispe,o a talune sostanze. 6.4. I principi ambientali: valore norma4vo o pedagogico? I principi contenuE nella parte generale del TUA ripetono in larga parte quelli eurounitari e cosEtuzionali, cristallizzandoli in legge ordinaria. Quindi, il loro valore normaEvo discende dall’UE e dalla giurisprudenza cosEtuzionale, e la codificazione nel TUA ha significato più pedagogico che normaEvo.

7. Il 4tolo VI-bis cp dedicato ai deli& ambientali

  • Inquinamento ambientale, anche aggravato da lesioni o morte (ArO. 452-bis e ter)
  • Disastro ambientale (Art. 452-quater)
  • Deli\ colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies)
  • Traffico di materiale ad alta radioa\vità (Art. 452-sexies).
  • Impedimento del controllo (Art. 452-sepEes)
  • Omessa bonifica (Art. 452-terdecies)
  • A\vità organizzate per il traffico illecito di rifiuE (Art. 452-quaterdecies) Art. 452-novies cp – Aggravante ambientale. Quando un fa,o già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i deli9 previs: dal presente :tolo, dal decreto legisla:vo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fa,o deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legisla:vo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio. Questa norma introduce un'aggravante ambientale che si applica a reaE già previsE dal codice penale o da altre norme, qualora siano connessi alla violazione di disposizioni a tutela dell'ambiente ed è pensata per rafforzare la protezione dell'ambiente e punire più severamente comportamenE criminali che lo danneggiano. La norma disEngue due situazioni in cui si applica l'aggravante:
  • Scopo di commeOere deli\ ambientali: la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso per realizzare uno o più deli\ previsE:
    • Dal Titolo VI-bis del Codice Penale
    • Dal TUA
    • Da altre leggi specifiche a tutela dell'ambiente. Esempio: un furto o un falso documentale finalizzato a coprire lo smal:mento illecito di rifiu: pericolosi.
  • Violazione delle norme ambientali: la pena è aumentata di un terzo quando il reato comporta la violazione di:
    • Una o più disposizioni contenute nel TUA
    • Altre norme che tutelano l’ambiente. Esempio: un incendio doloso che causa emissioni tossiche violando i limi: previs: dalle norme ambientali. → In quesE casi il reato diventa procedibile d’ufficio. 8. Principio di legalità e problemi di integrazione del preceCo penale ad opera di fon non statali o subordinate Parlare di principio di legalità nel seOore di diriOo penale ambientale significa interrogarsi sulla legi\mità di integrazione delle norme penali ad opera di fonE diverse dalla legge statale (fonE europee, leggi regionali, fonE statali secondarie…), disEnguendo tra:
  • Integrazione vera → quando una norma penale fa riferimento a regole tecniche o disposizioni elaborate da altre fonE (es. regolamenE europei o statali) per completare il proprio contenuto.
  • Integrazione solo apparente → quando la norma penale si limita a punire la violazione di un aOo amministraEvo senza demandare a esso il compito di integrare il preceOo penale.

I principi eurounitari di prevenzione e precauzione rischiano di entrare in contrasto con il principio penalisEco di offensività. Molte fa\specie penali ambientali italiane sono modellate su rea4 di danno o pericolo concreto , in linea con il principio di offensività. TuOavia, è vero che la legislazione ambientale italiana conEene anche rea4 di mera condoCa e pericolo astraCo , dove il rischio o la lesione sono presunE. Si traOa effe\vamente di reaE che anEcipano la tutela ad uno stadio di offesa embrionale, ma censure di legi\mità cosEtuzionale non sono agevoli, dato che la Corte CosEtuzionale potrebbe dire che la scelta del livello di anEcipazione della tutela riguarda la discrezionalità poliEca del legislatore. Più successo potrebbero avere censure di legi\mità cosEtuzionale legate al principio di ragionevolezza-proporzione. Inoltre, si dubita della conformità al principio di offensività dell’incriminazione di condoOe la cui pericolosità è solo congeOurabile in un’o\ca precauzionale, configurando in tali casi illeci4 di rischio , disEnguibili dai classici illeciE di pericolo (astraOo se accertato dal legislatore, o concreto se valutato dal giudice) pur sempre accertabile sulla base di leggi scienEfiche. QuesE illeciE di rischio non sono illegi\mi, a condizione che la congeOura di pericolo sia seria e il rischio riguardi beni di rango parEcolarmente elevato rispeOo a offese di notevole intensità. In linea di massima la risposta sanzionatoria più ragionevole rispeOo a tali illeciE dovrebbe essere di natura amministraEva. I reaE di pericolo astraOo, nella prassi, possono generare situazioni in cui la condoOa incriminata, pur rientrando formalmente nella fa\specie legale, non risulta concretamente offensiva. In quesE casi la giurisprudenza tende ad assolvere solo quando la condoOa è assolutamente inidonea a offendere il bene giuridico. Si fa spesso riferimento al reato impossibile (art. 49 c.p.), ma questa impostazione è criEcata perché trasforma surre\ziamente reaE di pericolo astraOo in reaE di pericolo concreto. Una soluzione migliore sarebbe interpretare le norme in modo più aderente al loro testo e al bene giuridico tutelato, disEnguendo condoOe irrilevanE per il bene tutelato (es. difformità lievissime rispeOo al progeOo edilizio approvato) e violazioni di regole formali che non incidono sull’ambiente (es. mancato rispeOo di prescrizioni accessorie in autorizzazioni sui rifiuE).Il principio di offensività può essere invocato per escludere dall’ambito penale le condoOe isolate o saltuarie (es. gesEone non autorizzata di rifiuE priva di abitualità) e le violazioni formali di norme amministraEve senza un impaOo direOo sul bene ambientale. Art. 131-bis cp → Prevede la non punibilità per fa& di par4colare tenuità , applicabile ai reaE puniE con pena detenEva non superiore nel minimo a due anni o con pena pecuniaria (sola o congiunta).

  • RequisiE per l'applicazione:
    • Il faOo deve essere di parEcolare tenuità, valutata sulla base delle modalità della condoOa, della durata e dell’esiguità del danno o del pericolo.
    • Comportamento non abituale
  • Ambito di applicazione: l’isEtuto è applicabile alla maggior parte delle contravvenzioni ambientali e a diversi deli& ambientali , ma con alcune esclusioni :
    • Esclusioni ogge&ve: non si applica a reaE commessi con crudeltà (anche verso animali) o sevizie.
    • Esclusioni sogge&ve: comportamenE abituali o reiteraE, come: o GesEone abusiva di rifiuE protraOa nel tempo. o Emissioni, scarichi non autorizzaE o inosservanze ripetute di prescrizioni.

o ImpedimenE al controllo che ritardino accertamenE sugli inquinamenE. o Alcuni reaE, come la discarica abusiva, sono esclusi a priori poiché implicano per definizione la ripeEzione di condoOe.

  • Valutazioni caso per caso
  • Dis4nzione tra inoffensività e tenuità: va disEnto il conceOo di parEcolare tenuità (fa lievemente offensivi) da quello di radicale inoffensività:
    • Tenuità del faOo: la condoOa è offensiva, ma in modo modesto; il reato è registrato nel casellario giudiziale e può avere effe\ extrapenali.
    • Inoffensività : la condoOa non è penalmente rilevante (es. scarico idrico occasionale, violazioni non a\nenE alla tutela ambientale). Es4nzione delle contravvenzioni ambientali La L. 68/2015 ha inserito nel TUA una disciplina che consente l' es4nzione delle contravvenzioni ambientali , a condizione che:
  • Non abbiano causato danno o pericolo concreto alle matrici ambientali.
  • Vengano rispeOate le prescrizioni imparEte dagli organi di controllo.
  • Si paghi un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
  • Questa disciplina riguarda le contravvenzioni punite in astraOo con la sola ammenda o la pena alternaEva di ammenda o arresto. Esclusioni e dubbi interpretaEvi → Non tuOe le contravvenzioni ambientali rientrano nel meccanismo esEnEvo. I punE controversi sono:
  • Contravvenzioni punite con pena dell’arresto o con pena congiunta (arresto e ammenda).
  • Contravvenzioni non disciplinate dal TUA
  • Contravvenzioni con danno o pericolo concreto e aOuale: sono escluse. La valutazione deve basarsi su fa\ concreE (es. superamento valori soglia che minaccia la salubrità delle acque). Estensione della norma
  • Le contravvenzioni che non hanno causato danno o pericolo concreto e aOuale rientrano nel meccanismo, anche se formalmente di pericolo concreto (es. superamenE minimi di soglie ambientali).
  • Sono escluse le fa\specie di danno o quelle che cerEficano un pericolo ancora aOuale (es. mancata bonifica). Finalità della riforma
  • Ripris4no ambientale: aOraverso prescrizioni e azioni corre\ve per le contravvenzioni.
  • Sanzioni accessorie per i deli&: con obblighi di riprisEno e minacce di confisca per il mancato rispeOo. Questa strategia differenzia le modalità di intervento in base alla gravità dell’offesa ambientale:
  • Contravvenzioni: gesEte in modo flessibile e razionale per gli inquinamenE ordinari.
  • Deli& ambientali: puniE severamente per le contaminazioni più gravi. 10. Colpevolezza, caso fortuito ed error iuris Nel diriOo penale ambientale, il caso fortuito è una possibile causa di esclusione della colpevolezza. In linea generale i reaE ambientali trovano la loro più frequente collocazione nell’ambito di a\vità complesse di natura imprenditoriale. In tali ambiE speOa all’imprenditore organizzare

NB: Abbandono di rifiuE da parte del privato ciOadino trasformato in illecito penale. La configurazione di molE reaE ambientali come reaE propri non esclude la punibilità dell’extraneus a Etolo di concorso o dell’intraneus a Etolo di cooperazione. Responsabilità degli en4 → Pur essendo evidente che i gravi pericoli e danni per l’ambiente provengono da a\vità d’impresa, la responsabilità da reaE ambientali delle persone giuridiche non è inizialmente confluita nella L. 231/2001 ( legge sulla responsabilità degli en4 ), a causa delle resistenze opposte dal mondo imprenditoriale. Il legislatore ha introdoOo la responsabilità degli enE da taluni reaE ambientali solo con il DLgs 121/2011, che ha introdoOo l’art. 25-undecies nella L. 231. Art. 25-undecies L.231/2001 – Rea4 ambientali. 1. In relazione alla commissione dei rea: previs: dal codice penale, si applicano all'ente le seguen: sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'ar:colo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'ar:colo 452-quater, la sanzione pecuniaria da qua,rocento a o,ocento quote; c) per la violazione dell'ar:colo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i deli9 associa:vi aggrava: ai sensi dell'ar:colo 452-oc:es, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il deli,o di traffico e abbandono di materiale ad alta radioa9vita' ai sensi dell'ar:colo 452 - sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'ar:colo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'ar:colo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1 - bis. Nei casi di condanna per i deli9 indica: al comma 1, le,ere a) e b), del presente ar:colo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdi9ve previste dall'ar:colo 9, per un periodo non superiore a un anno per il deli,o di cui alla citata le,era a). […] → Questa norma disciplina la responsabilità amministraEva delle persone giuridiche per i reaE ambientali commessi da loro rappresentanE o dipendenE nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Include una serie di reaE ambientali previsE dal CP e dal TUA ( ges:one illecita di rifiu:, inquinamento idrico, scarico non autorizzato di acque reflue industriali, superamento dei valori limite di emissioni atmosferiche, traffico illecito di rifiu:… ). L’ente può essere sanzionato con sanzioni pecuniarie (variabili in base alla gravità del reato e ai benefici oOenuE), sanzioni interdi&ve (applicabili nei casi più gravi). L’ente può evitare la responsabilità se dimostra di aver adoOato ed efficacemente aOuato un modello di organizzazione, ges4one e controllo idoneo a prevenire i reaE ambientali (mappatura dei rischi ambientali, misure prevenEve specifiche, procedure di monitoraggio e aggiornamento). Ad oggi si segnalano applicazioni non parEcolarmente frequenE. Inoltre, molte aziende non si sono dotate dei modelli di organizzazione per la prevenzione dei reaE, verosimilmente anche per via della mancata estensione dei benefici premiali che l’ordinamento prevede a favore delle persone fisiche che assicurino riprisEni e bonifiche. Si traOa comunque di una normaEva dalle grandi potenzialità.

Delega di funzioni → La riconduzione della gran parte delle condoOe penalmente rilevanE di inquinamento all’ambito delle a\vità d’impresa evoca il tema della delega di funzioni, cioè delle condizioni in presenza delle quali il soggeCo apicale della persona giuridica privata o pubblica può efficacemente delegare ad altri sogge& determina4 poteri , e di conseguenza liberarsi dalla responsabilità penali inerenE al loro esercizio. La figura della delega di funzioni, affermatasi nella prassi aziendale da qualche decennio, è stata recepita in giurisprudenza intorno agli anni 80 e codificata nel seOore degli infortuni sul lavoro. È penetrata anche nel diriOo penale ambientale, alle seguenE condizioni:

  • AOribuzione effe\va al delegato di tu\ i poteri decisionali e di spesa necessari a tutela dell’ambiente;
  • Individuazione di persona esperta e competente, che garanEsca la presenza in loco secondo le esigenze della realtà produ\va;
  • Forma scriOa e data certa del documento che individua i poteri del delegato e acceOazione scriOa dello stesso. → A queste condizioni, il reato commesso nell’ambito dell’a\vità produ\va verrà imputato al delegato e non al delegante. In ogni caso, il delegante conserva doveri di alta vigilanza , in quanto deve verificare che il delegato abbia preso effe\vamente in carico la delega e deve assicurarsi che esplichi seriamente i suoi compiE. In caso di imperizia del delegato, il delegante potrà eventualmente rispondere in concorso a Etolo di culpa in eligendo, nella misura in cui le caraOerisEche del delegato rendessero prevedibile l’inadeguatezza del suo operato. 12. Problemi e prospe&ve Tradizionalmente si rimprovera il diriOo penale dell’ambiente scarsa efficacia prevenEva e repressiva:
  • Le contravvenzioni non consentono di uElizzare taluni mezzi di ricerca della prova parEcolarmente incisivi.
  • Meccanismi esEnEvi vari rischiano di indebolire la tenuta general prevenEva del sistema.
  • I vecchi deli\ codicisEci (disastro innominato, danneggiamento…) non consentono risposte adeguate alla fenomenologia delle contaminazioni ambientali, essendo pensaE su altre Epologie di fa. Ma la situazione aOuale pare essere più posiEva:
  • AOraverso il meccanismo di esEnzione delle contravvenzioni ambientali, subordinato all’adempimento a prescrizioni che assicurano l’eliminazione delle fonE di rischio, sembra garanEre un traOamento più elasEco ed efficiente in termini prevenEvi.
  • È stato inserito nel CP un nuovo Etolo dedicato ai deli\ ambientali ritagliaE specificamente su varie forme di grave inquinamento ambientale, e si sono raddoppiaE i relaEvi termini di prescrizione (4 anni o 5 per evenE interru\vi). NB: Si traOa di un termine di prescrizione comunque non sufficiente per i tempi aOuali della nostra giusEzia. L’asseOo di tutela penale dell’ambiente sembra essersi consolidato sul piano legislaEvo su di un duplice livello di tutela: Ø Contravvenzioni di pericolo astraOo per le offese più remote;

PARTE SPECIALE – REATI CONTENUTI NEL F.LGS. N. 152/2006 (ACQUE, ARIA, RIFIUTI) E NEL

CODICE PENALE

CAPITOLO PRIMO – INQUINAMENTO IDRICO

1. Definizioni e ambito della tutela penale La tutela delle acque è arHcolata su varie discipline e vede l’impiego di sanzioni amministraHve o penali. Qui ci limiHamo a analizzare la disciplina penale di maggior interesse, contenuta nell’art. 137 TUA. NB: Disciplina mite, costruita sul modello del pericolo astraWo e connotata da sanzioni modeste. Art. 137 TUA – Sanzioni penali. _1. Fuori dai casi sanziona/ ai sensi dell'ar/colo 29 qua6uordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effe6ui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure con/nui ad effe6uare o mantenere de? scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

  1. Quando le condo6e descri6e al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenen/ le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
  2. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'ar/colo 29 qua6uordecies, comma 3, effe6ui uno scarico di acque reflue industriali contenen/ le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli ar/coli 107 , comma 1, e 108 , comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
  3. Chiunque violi le prescrizioni concernen/ l'installazione e la ges/one dei controlli in automa/co o l'obbligo di conservazione dei risulta/ degli stessi di cui all'ar/colo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
  4. Salvo che il fa6o cos/tuisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effe6uazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissa/ nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limi/ più restri?vi fissa/ dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'ar/colo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono supera/ anche i valori limite fissa/ per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoven/mila euro.
  5. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impian/ di tra6amento delle acque reflue urbane che nell'effe6uazione dello scarico supera i valori-limite previs/ dallo stesso comma.
  6. Al gestore del servizio idrico integrato che non o6empera all'obbligo di comunicazione di cui all'ar/colo 110 , comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divie/ di cui all'ar/colo 110 , comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tra6a di rifiu/ non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tra6a di rifiu/ pericolosi._

_8. Il /tolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamen/ da parte del sogge6o incaricato del controllo ai fini di cui all'ar/colo 101 , commi 3 e 4, salvo che il fa6o non cos/tuisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interven/ dei sogge? incarica/ del controllo anche ai sensi dell'ar/colo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli ar/coli 55 e 354 del codice di procedura penale.

  1. Chiunque non o6empera alla disciplina de6ata dalle regioni ai sensi dell'ar/colo 113 , comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'ar/colo 137 , comma 1.
  2. Chiunque non o6empera al provvedimento ado6ato dall'autorità competente ai sensi dell'ar/colo 84 , comma 4, ovvero dell'ar/colo 85 , comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
  3. Chiunque non osservi i divie/ di scarico previs/ dagli ar/coli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
  4. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'ar/colo 88 , commi 1 e 2, dire6e ad assicurare il raggiungimento o il ripris/no degli obie?vi di qualità delle acque designate ai sensi dell'ar/colo 87 , oppure non o6emperi ai provvedimen/ ado6a/ dall'autorità competente ai sensi dell'ar/colo 87 , comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da qua6romila euro a quarantamila euro.
  5. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili con/ene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigen/ in materia e ra/ficate dall'Italia, salvo che siano in quan/tà tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preven/va autorizzazione da parte dell'autorità competente.
  6. Chiunque effe6ui l'u/lizzazione agronomica di effluen/ di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenien/ da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'ar/colo 112 , al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non o6emperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'a?vità impar/to a norma di de6o ar/colo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effe6ui l'u/lizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla norma/va vigente._ L’intera disciplina penale è imperniata su due requisiH:
  • Scarico di acque reflue Art. 74 co. 1 leW. ff) TUA – Definizioni. ff) Scarico: qualsiasi immissione effe6uata esclusivamente tramite un sistema stabile di colle6amento che collega senza soluzione di con/nuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo rice6ore in acque superficiali, sul suolo, nel so6osuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante… → La definizione riguarda lo scarico cd. dire8o , e cioè quel sistema di canalizzazione, non necessariamente cosHtuito da tubazioni, che colleghi in modo duraturo le acque reflue dalla fonte di produzione al corpo receWore senza soluzione di conHnuità. NB: Rimane escluso lo scarico cd. indire8o , che si ha quando il percorso del refluo subisce interruzioni dal momento della produzione a quello finale dello sversamento nel corpo receWore (es. Quando viene conferito in vasche a tenuta stagna o trasportato tramite autobo? ). In quesH casi non si applica la disciplina delle acque, ma quella sui rifiuH, comprensiva dei rifiuH allo stato liquido. NB2: Rimane escluso anche lo scarico occasionale , effeWuato in modo non stabile né duraturo, che potrà essere sanzionato in base alla normaHva sui rifiuH. L’art. 137 TUA riguarda lo scarico stabile , da intendersi in senso relaHvo, in quanto comprende anche lo