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Diritto Penale: Responsabilità Penale, Reati di Pericolo e Concorso di Persone - Prof. Rug, Appunti di Diritto Penale

appunti lezioni diritto penale parte generale - frequentante

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 24/02/2021

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DIRITTO PENALE
APPUNTI DI LEZIONE
PROF. RUGA RIVA
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DIRITTO PENALE

APPUNTI DI LEZIONE

PROF. RUGA RIVA

01/10/2020 - Lezione 1 INTRODUZIONE LE PECULIARITÀ’ DEL DIRITTO PENALE Il diri'o penale è un ramo dell’ordinamento giuridico che ha una serie di cara'eris 6 che le quali risiedono nelle sanzioni. la cara'eris 6 ca del diri'o penale è che anche le pene pecuniarie se non pagate a certe condizioni possono conver 6 rsi in pene deten 6 ve. Definizione formale di reato: qualsiasi fa'o al quale l’ordinamento ricollega determinate sanzione principali (art. 17 c.p.) Sanzioni 6 piche dei deliA sono reclusione e multa Sanzioni 6 piche delle contravvenzioni sono arresto o ammenda. Sanzioni circoscri'e alla gius 6 zia di pace: permanenza domiciliare o lavoro di pubblica u 6 lità. Analizzando la sanzione capiamo se è un deli@o o una contravvenzione: Deli@o e contravvenzione DELITTO: ergastolo , multa, reclusione; tenta 6 vo, dolo salvo espressa indicazione colpa; termini di prescrizione maggiori; recidiva-> aver commesso dei rea 6 , può essere contestato come aggravante se si tra'a di deliA misure cautelari personali. CONTRAVVENZIONE: arresto o ammenda; no tenta 6 vo, dolo o colpa; termini di prescrizioni minori; no misure cautelari personali. No recidiva ciò che differenza il deli'o dalla contravvenzione è la disciplina che ne consegue. I rea 6 si trovano nel codice penale (libro 2° che si occupa esclusivamente dei deliA mentre il libro 3° di contravvenzioni). Si trovano fuori dal cp altri rea 6 importan 6 come la banca ro'a o la guida in stato di ebrezza. Come si individua un certo reato? Si qualifica un certo fa'o come deli'o o come contravvenzione oppure come illecito amministra 6 vo o illecito civile andando ad analizzare la sanzione corrispondente. Art. 624 c.p. chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, so'raendola a chi la de 6 ene ai fini di trarne profi'o per sé o per altri, è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

  • La reclusione è la sanzione del deli@o, la multa è la sanzione pecuniaria che contrassegna il deli@o (art. 17 c.p.) Nb: i deliN sono punibili sempre e solo per dolo salvo che siano espressamente punibili anche per colpa ma la regola è il dolo mentre l’eccezione espressa è la colpa. Occorre quindi verificare se quell’impossessamento della cosa di altri è avvenuta con conoscenza e volontà dell’altruitá della cosa o se invece è avvenuto per errore.

Talvolta un medesimo fa'o (ad es: abuso edilizio, evasione fiscale e contribu 6 va) è sanzionato sia in via amministra 6 va che in penale. Su un medesimo fa'o, possono cumularsi sanzioni che pur denominate diversamente possono comportare un carico sanzionatorio elevato e quindi il rischio che si punisca con più sanzioni un determinato fa'o. La differenza quindi tra illecito penale e illecito di altro 6 po sta nella Hpologia formale di sanzione (reclusione o multa per i deliA, arresto o ammenda per le contravvenzioni, sanzioni amministra 6 ve o pecuniarie o di natura interdiAva per illecito amministra 6 vo, sanzioni e risarcimento del danno per illecito civile). Questa dis 6 nzione ha un riflesso nelle diverse discipline applicabili. Diversi sono anche i principi cos 6 tuzionali di riferimento. Per l’ illecito amministraRvo puniRvo (disciplinato ex l. 689/1981) valgono talune regole di matrice penalis 6 ca (legalità, irretroaAvità, imputazione soggeAva) MA NON ALTRE: ad es. vige in alcuni casi la solidarietà tra determina 6 soggeA e l’auore dell’illecito; la sanzione rimane ferma anche in caso di sopravvenuta dichiarazione di illegiAmità cos 6 tuzionale; il tenta 6 vo non è di regola punibile. Esistono sanzioni civili puniRve (ad es ingiuria, sanzione pecuniaria civile da 100 a 8000 euro oltre a risarcimento del danno non trasmissibile agli eredi). Illecito penale in senso sostanziale Se e come sanzionare? La scelta sul “se” e “come” punire è una scelta che ha dei referen 6 in cos 6 tuzione? Il legislatore ha vincoli o ha discrezionalità elevata? La scelta sulla incriminazione sono largamente convenzionali (ad es la bestemmia è stata considerata reato poi illecito amministra 6 vo, o l’ingiuria era un deli'o e poi nel 2018 divenne illecito civile, o ancora il blocco stradale con oggeA era punito con un apposito decreto legisla 6 vo seguito poi da una depenalizzazione nel 99 (da penale diviene amministra 6 vo) e successivamente divenne ancora reato dal 2018. In base alla giurisprudenza della corte edu, per l’applicazione delle garanzie della cedu di natura penalis 6 ca occorre guardare alla sostanza dei preceN e delle sanzioni e non sono alla loro e 6 che'a (ossia alla 6 pologia di sanzione minacciata). Ciò rimane fondamentale per l’applicazione delle regole penali e principi cos 6 tuzionali penali. Se il legislatore però qualifica un determinato fa'o come illecito amministra 6 vo o chiama una determinata sanzione pecuniaria amministra 6 va o interdiAva, questo non esclude che a quell’illecito vengano applica 6 i principi penalis 6 ci se e solo se il giudice interno (il giudice penale italiano) ritenga che quella determinata sanzione nella sostanza abbia una natura sostanzialmente penale. In questo ul 6 mo caso il giudice penale dovrà applicare lo statuto penalis 6 co previsto dalla convenzione dei diriA dell’uomo. Quindi se il legislatore italiano qualifica come penale un determinato fa@o, per la sanzione varranno le regole penalisRche; varranno queste stesse regole per gli illeciR o per le sanzioni non espressamente qualificaR come penali se però a un determinato scruRnio o verifica, quell’illecito avranno determinate cara@erisRche. Lo scopo di questa nozione c.d. sostanziale materiale di pena: la corte europea dei diriA dell’uomo vuole evitare che il legislatore sos 6 tuisca la realtà delle cose con le parole, a'ribuendo a determina 6 faA determinate e 6 che'e, chiami in un certo modo le sanzioni laddove queste sanzioni nascondino determinate realtà. Quando una sanzione o un illecito può definirsi penale nella sua sostanza? La sentenza di riferimento della cedu è la sentenza engel del 8.6.1976, che ha individuato tre criteri per definire la nozione sostanziale di pena:

  • Qualificazione dell’infrazione nel diriSo interno ;
  • Natura dell’infrazione o dell’illecito ;
  • Natura e gravità della sanzione.
  1. Si deve vedere per prima cosa la qualificazione interna : se l’ordinamento qualifica quella sanzione come penale a quel punto si applicano tu'e le garanzie della convenzione dei diriA dell’uomo.
  1. Se la qualificazione interna fosse di non penale (amministra 6 va o civile) si guarda allo scopo repressivo ossia intenzionalmente repressivo di quella determinata sanzione, mentre se è una sanzione di mera prevenzione o risarcitoria ripris 6 natoria allora si rimarrebbe fuori alla natura sostanziale ed europea di pena.
  2. Come terzo criterio si deve vedere alla severità della sanzione; più una sanzione è severa più si avvicinerà alla materia penale. Lo scopo di questa sentenza Engel e delle successive, è quella di eludere le garanzie sostanziali previste CEDU. Ogge@o del reato

- FaA e non mere intenzioni;

  • offensivi di beni interessi e valori di par 6 colare importanza per la convivenza civile (vita, salute, patrimonio, ambiente, concorrenza ecc)
  • violazione di preceA non necessariamente coinciden 6 con preceA religiosi o morali. Cara@erisRche del diri@o penale ➢ AFFLITTIVITA’ INTENZIONALE ➢ STIGMA ➢ SCOPO REPRESSIVO ➢ IERI: pene corporali, infaman 6 , servizi pubblici ➢ OGGI: privazione/restrizione della libertà personale, gogna media 6 ca La sanzione penale quindi è:
  • affliNva; -repressiva -sRgmaRzzante -proporzionale -rieducaRva La pena incide su:
  • libertà personale -patrimonio TEST DI AUTOVALUTAZIONE:
  1. RICONOSCI IL TIPO DI ILLECITO:
    • chiunque non osservi i divie 6 di sorpassi.. è sogge'o alla sanzione amministraRva del pagamento di una somma da euro 167 a euro 661; -> sanzione formalmente amministra 6 va -> illecito amministra 6 vo
    • chiunque abbandona animali domes 6 ci è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro. -> arresto e ammenda 6 pici del reato in par 6 colare della contravvenzione
    • Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: a) chi facendo uso o lasciando che al 6 faccia uso di una scri'ura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno… -> sanzione pacuniaria civile -> illecito civile

07/10/2020 - lezione 2 SCOPO E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE Lo scopo è la tutela dei beni giuridici a'raverso la minaccia di pena. Per beni giuridici si intendono beni valori e interessi ritenu 6 meritevoli di tutela. Cosa non deve perseguire il diri@o penale : scopi trascenden 6 (religiosi o morali di una ideologia a scapito di altre) -> laicità. Esistono delle interferenze però tra diri'o, morale e ideologia:

  • (^) secolarizzazione non vuol dire indifferenza (es. tutela penale del sen 6 mento religioso);
  • (^) rea 6 che non abbiano legiAmazione nella morale prevalente difficilmente sapranno orientare i ci'adini;
  • (^) discusso ruolo promozionale del diri'o penale (es. mu 6 lazioni genitali, omofobia) Il modello di diri'o penale a'uale è il diri@o penale liberale, cara'erizzato da:
    • non comprime l’esercizio dei diriA fondamentali;
    • non è funzionale a reprimere il dissenso o a punire gli oppositori;
    • non è funzionale a tutelare una morale
    • incrimina faA dannosi o pericolosi per tangibili interessi individuali o colleAvi. BENE GIURIDICO Il bene giuridico è un interesse, valore capace di essere offeso e meritevole di tutela. Es: vita, integrità fisica, salute, onere, patrimonio, ambiente, sicurezza del lavoro, concorrenza ecc. SCOPI DELLA PENA Una volta che il fa'o venga realizzato e l’imputato venga condannato, la pena rispe'o al singolo può avere diversi scopi, quali:
  • (^) retribuzione; -> teoria assoluta -> non guarda agli impaA che la pena possa avere sui consocia 6.
  • (^) prevenzione generale -> la minaccia di pena dovrebbe creare una contro spinta dei consocia 6 di realizzare eventuali rea 6.
  • (^) prevenzione speciale. Sia la prevenzione generale che quella speciale sono teorie rela 6 ve ossia hanno lo scopo di orientare il comportamento dei ci'adini e di incidere nel percorso di rieducazione del condannato. La prevenzione speciale in oltre ha, per chi non abbia gli strumen 6 per intraprendere ques 6 percorsi di risocializzazione, delle funzione residuali quali inRmidazione del singolo per chi sconta la pena e neutralizzazione. RAPPORTO TRA PENE INDICATE IN COSTITUZIONE E L’ASSETTO NORMATIVO INTRODOTTO DAL CODICE ROCCO (1930) Es: pena di morte -> esclusa in cos 6 tuzione con apposi 6 divie 6. Oggi la pena non è erogabile né nell’ordinamento civile, né militare. Ergastolo: è una pena perpetua. La corte cos 6 tuzionale ha censurato l’ergastolo per i minori, ritenuto incompa 6 bile con lo sviluppo psicofisico dei minori. Di fa'o se il sogge'o man 6 ene una buona condo'a può essere rido'a la sua pena e quindi uscire. Pene fisse: principio di proporzione-> per aver riguardo alla condo'a, o alla gravità del fa'o o ad esempio nel caso di omicidio effe'uato per provocazione ecc. La regola è che le pene non devono essere fisse SISTEMA SANZIONATORIO: PENE/MISURE DI SICUREZZA Il nostro ordinamento è incentrato sul sistema c.d. doppio binario:
    • (^) uno, rappresentato dalla pena infli'a dal giudice e scontata una volta che il processo sia defini 6 va;
  • (^) l’altro la misura di sicurezza che può essere applicata da sola in caso di assoluzione (proscioglimento) ad esempio si pensi all’omicidio realizzato da un infermo di mente, ci sono le misure di sicurezze previste laddove non può essere applicata la pena in quanto il sogge'o è prosciolto. Essa si applica sia in caso di sentenza di proscioglimento ma anche se e solo se vi è un altro presupposto ossia la pericolosità sociale (C.d. pazzo) -> Esempio: colui che ha un vizio totale di mente che è la causa di un reato, (schizofrenico), questo sogge'o se ritenuto incapace di intendere e di volere sarà prosciolto, non sarà quindi assogge'ato alla pena prevista per omicidio e se e solo se oltre al vizio totale di mente, il giudice e il perito, psichiatra valuterà che quel sogge'o totalmente incapace sarà socialmente pericoloso, essendoci quindi i due presuppos 6 (vizio totale di mente e proscioglimento e la pericolosità sociale). Art. 203 c.p. Quindi vi è o
  • solo la pena
  • a pena + misura di sicurezza per soggeA imputabili o semi imputabili
  • Solo misura di sicurezza in caso di sentenza di proscioglimento e soggeA non imputabili. QUALI SONO LE MISURE DI SICUREZZA Vi sono due dis 6 nte 6 pologie:
  1. Personali -> riguardano la persona e possono essere deten 6 ve e non deten 6 ve
  2. Patrimoniali Le misure di sicurezza detenRve sono:
  1. colonia agricola o casa di lavoro;
  2. ricovero in una casa di cura e di custodia (seminfermi)
  3. ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG ora REMS) (infermi)
  4. ricovero in un riformatorio giudiziario (ora collocazione in comunità, per minori) Le misure di sicurezza non detenRve sono (dove non vi è coercizione):
  5. libertà vigilata;
  6. divieto di soggiorno in comuni o province
  7. divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
  8. espulsione dello straniero dallo stato. Misure di sicurezza patrimoniali (art. 236 c.p.)
  9. cauzione di buona condo'a (non pra 6 cata)
  10. confisca (strumento in espansione): pericolosità della cosa -> di aggressione per i beni di lecita provenienza e di aggressione per le cose tendenzialmente pericolose. Non serve quindi punire soltanto l’autore ma confiscando anche delle cose. Perché è importante la misura di sicurezza? Perché il sistema del doppio binario è fru'o di un dibaAto ricco sul piano criminologico che ha animato il discorso pubblico e cos 6 tuito dall’eredità della scuola posi 6 va (Lombroso, Ferri, Garofalo -> criminologici che avevano studiato non solo la stru'ura dei rea 6 ma anche i fa'ori di contesto che avrebbero condizionato l’uomo a delinquere). La filosofia di ques 6 autori è in senso di reprimere ma anche prevenire comportamen 6 pericolosi. È una sorte di poli 6 ca criminale che guarda al futuro. Socialmente pericolosi: chi, quando? Art. 202 co. 1 Le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fa 7 o preveduto dalla legge come reato. -> La pericolosità sociale ha come presupposto la commissione di un reato Co. 2
  • Vi è monitoraggio da parte del magistrato di sorveglianza che deve riesaminare la situazione. La pericolosità è un conce'o in evoluzione.
  • Se il sogge'o è ritenuto ancora pericoloso dopo un tot di riesami, verrà fissato un nuovo termine per un ulteriore esame.
  • NB: è SEMPRE POSSIBILE LA REVOCA DELLA MISURA. Quando si applica la misura di sicurezza cumulaRva rispe@o alla pena (soggeN capaci di intendere e volere o seminfermi se pericolosi)? Si applica prima la pena, poi la misura di sicurezza. Ad esempio: applichiamo la pena di 20 anni di reclusione per omicidio volontario e successivamente, una volta scontata la pena sarà so'oposto alla misura di sicurezza, come la libertà vigilata che deciderà il giudice sulla base della pericolosità. Principio di sussidiarietà (misura meno invasiva) La corte cos 6 tuzionale ha operato un tenta 6 vo di rendere meno severo il sistema delle misure di sicurezza, in par 6 colare rispe'o alla misure dell’ospedale psichiatrico giudiziario, ora residenza per l’applicazione e l’esecuzione delle misure deten 6 ve. Corte Cos. n. 253/2003 all’infermo di mente applicabile non necessariamente misura dell’ospedale psichiatrico giudiziario, ma libertà vigilata se sufficiente a contenerne la pericolosità. Es: mentre prima all’infermo di mente, ossia colui valutato incapace di intendere e di volere al momento del fa'o, prosciolto e se valutato pericoloso veniva applicata la misura dell’OPG come unica misura possibile, ora spe'a sempre al giudice valutare caso per caso in relazione alla gravità della malaAa e della prognosi di pericolosità quale misura ado'are. Corte cost. n. 208/2009 NO a misure di sicurezza detenRve se altre (come libertà vigilata, accompagnata da idonee prescrizioni) sia capace di soddisfare esigenza di cura e tutela della persona insieme a controllo della sua pericolosità Principio di legalità (art. 25 cost. e art. 199 C.P) Le misure di sicurezza hanno uno statuto peculiare rispe'o al principio di legalità e irretroaAvità.
  • Nessuno può essere so'oposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa prevedu 6
  • MA: Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della loro applicazione Per le misure di sicurezza, stando a quanto all’art. 25 cost e 199 c.p., il sogge'o non può essere des 6 natario della misura che non sia prevista dalla legge. Una significa 6 va differenza riguarda l’ irretroaAvità: dice l’art 199 cp che si applica la misura di sicurezza in vigore al momento dell’esecuzione della pena anche se diversa da quella in vigore al momento della commissione del fa'o. Il codice rocco non intendeva applicare il principio di irretroaAvità anche alle misure di sicurezza. La do'rina tu'avia ha cercato di dare un’interpretazione, acce'ando l’idea di dare un’applicazione delle misure di sicurezza diversa da quella vigente al momento del fa'o purché questa diversità sia limitata alle modalità di esecuzione e non alla 6 pologia. Si potrebbe applicare si una misura di sicurezza che abbia modalità diverse da quelle previste originariamente al momento del fa@o, ma non si potrebbe applicare una misura di sicurezza che sia come sua natura radicalmente diversa da quella al momento del fa@o. RetroaNvita’ sfavorevole?
  • No in base a interpretazione cos 6 tuzionalmente orientata («punito» ex art. 25 Cost. vale anche per sanzioni amministra 6 ve puni 6 ve)
  • No^ applicazione di misure non previste al momento del commesso reato. Al limite possibilità mutamento rispe'o a modalità di esecuzione di misure già previste LIBERTÀ VIGILATA art. 229: «Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza personale provvisoria della libertà vigilata, per la durata di un anno, nei confron 6 di un 37enne italiano, dopo che è stata accertata la rela 6 va incapacità di intendere e volere a'raverso apposita perizia psichiatrica»
  • Questo sogge'o indagato è stato assogge'ato a una perizia psichiatrica che ha accertato la sua incapacità di intendere e di volere e di conseguenza, come de'o, uno dei presuppos 6 per l’applicazione della misura di sicurezza è il proscioglimento o la valutazione psichiatrica. Questo stalker è stato so'oposto alla libertà vigilata. Può essere applicata anche in via provvisoria, quindi non per forza se vi è stata una condanna. MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE (confisca, art. 240) Non presuppone accertamento della pericolosità del sogge'o Pericolosa è la cosa, che è acquisita dallo Stato e talora distru'a. Nb: NON PRESUPPONE LA PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO PERCHE’ LA PERICOLOSITÀ E’ LA COSA! es: si confisca l’arma, o la sostanza stupefacente. Confisca <> art. 240 La confisca, innanzi tu'o può essere:
  1. Obbligatoria -> - delle cose che cos 6 tuiscono il prezzo del reato (denaro per killer);
  • dei beni e degli strumen 6 informa 6 ci o telema 6 ci che risul 6 no essere sta 6 in tu'o o in parte u 6 lizza 6 per la commissione di taluni rea 6 informa 6 ci;
  1. FacoltaRva –> - delle cose che servirono o furono des 6 nate a comme'ere il reato (strumen 6 da scasso), e delle cose che ne sono il prodo'o (monete false) o il profi'o (denaro rubato)
  • delle cose la fabbricazione, l’uso, la detenzione. L’alienazione delle quali cos 6 tuisce reato (es. droga, armi clandes 6 ne) TEST DI AUTOVALUTAZIONE:
  1. Quale è lo scopo della pena indicato in Cos 6 tuzione?
  2. Quale è il presupposto comune a tu'e le misure di sicurezza personali?
  3. Quale è la differenza tra misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali?
  1. Esistono obblighi sovranazionali di tutela penale, bisognosi di leggi penali nazionali di a'uazione. Quindi il legislatore rimane rela 6 vamente libero di incriminare faA che non hanno esplicita menzione in cos 6 tuzione, salvo che faccia un bilanciamento ragionevole tra il bene tutelato e la libertà personale del sogge'o des 6 natario della norma penale. I beni giuridici possono essere: individuali (patrimonio, vita, onore) ColleAvi (incolumità pubblica, fede pubblica) Is 6 tuzionali (funzioni di pianificazione, vigilanza, controllo): consob, arpa, rea 6 edilizi PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ art. 13 cost Basta individuare un bene giuridico per legiNmare un’incriminazione? No. Ci sono dei passaggi da fare prima di affermare che quella sanzione penale è l’unica arma per proteggere interessi che si ritengono importan 6. Ad esempio: pensiamo al decoro urbano. Si parla spesso di decre 6 sicurezza aven 6 ad ogge'o il decoro urbano. Determina 6 comportamen 6 possono creare fas 6 dio e moles 6 e (il venditore ambulante), e il decoro può essere interesse ma una sanzione penale non può tutelare questo interesse. InfaA se io punisco in modo radicale qualsiasi offesa all’onore e al decoro dovrei limitare molto il diri'o di cronaca o di cri 6 ca che però condizionerebbe un diri'o altresì importante come la libertà di pensiero prevista dall’art. 21 della cos 6 tuzione. Oppure, pensando all’incriminazione dello sciopero selvaggio e dall’altra parte il diri'o di sciopero. Vi sono quindi dei bilanciamen 6 da fare che rendono meno sicura e certa la scelta della pena perché vi possono essere problemi sull’incriminazione. O ancora, penando all’auto esposizione di pericolo (sostanze stupefacen 6 o doping), possono sicuramente ledere interessi importan 6 come la salute ma che pongono in primo piano l’auto esposizione. NB : La presenza di un offesa nella forma del danno o del pericolo, ad un bene giuridico individuato come meritevole di tutela è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’incriminazione. Questo perché un modello di diri'o penale liberale lascia aperte altre domande, tende cioè a limitare al minimo le restrizioni della libertà personale nello stre'o limite in cui si ri 6 ene necessario il godimento di beni di importanza per la civile convivenza. Dopo e se, e solo se, è stato individuato il bene giuridico viene preso in considerazione il principio di SUSSIDIARIETÀ. Questo principio predica che sia legiAmo l’u 6 lizzo dell’arma penale se non vi sono altri strumen 6 meno inciden 6 sulle libertà personali nella misura in cui ques 6 stessi strumen 6 garan 6 scono lo stesso livello di protezione che sarebbe garan 6 to dalla norma penale. Esempio: l’ingiuria -> l’ingiuria era considerata come deli'o poi depenalizzato. La diversa arma è la sanzione civile puni 6 va. Alterna 6 ve: illecito disciplinare, amministra 6 vo, civile, forme di composizione del confli'o. PRINCIPIO DI PROPORZIONE (art. 3 e 27 cost.) La pena conviene dal punto di vista cos 6 /benefici? Vale la pena? Es: aborto

Il principio di proporzione implica un rapporto tra vantaggio a'eso dalla minaccia di pena, con gli svantaggi sicuri (compressione della libertà personale, effeA criminogeni, compressione diriA configgen 6 , paralisi aAvità socialmente u 6 li, cos 6 economici ecc) Questa proporzione vale sia rispe'o al reato sia rispe'o alla misura della pena. Per prima cosa bisogna vedere se vale la pena punire un certo fa'o per gli effeA sociali virtuosi. Dopodiché la pena prevista per un fa'o ritenuto privo di alterna 6 ve, il legislatore dovrebbe individuare una pena proporzionata alla gravità del fa'o, non ecceden 6 ragionevolezza e non preclusive della rieducazione del condannato. Ques 6 principi (offensività, sussidiarietà e proporzione) sono principi che riguardano il contenuto delle incriminazione che ci dovrebbero orientare sulle scelte in ordine a come, se e quando punire. PRINCIPIO DI LEGALITÀ (art. 25 cost e 1 c.p) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fa@o commesso. ➔ Non si può essere puni 6 retroaAvamente per un fa'o che prima non cos 6 tuiva reato! Nessuno può essere so@oposto a misure di sicurezza se non nei casi previsR dalla legge. ➔ Vale il criterio della legalità nel senso che non si può essere so'oposto a una misura di sicurezza non prevista dalla legge. La funzione del principio di legalità è diversa: garan 6 sce le libere scelte di azioni da parte del consociato che deve sapere quali sono le condo'e illecite e lecite. Ciò di cui non parla invece è sul contenuto: nulla vieta al legislatore di introdurre una norma penale a'raverso la legge del parlamento che abbia e che produca effeA. La raRo del principio di legalità È quello di garan 6 re nel ci'adino l’affidamento, sul margine tra condo'e lecite e condo'e illecite, e consen 6 re una libera scelta di azione. Il ci'adino deve essere messo nella condizione di sapere se un certo fa'o cos 6 tuisce reato o meno, e di sapere che non potrà essere punito per un fa'o che prima non cos 6 tuivano reato. D’altra parte è anche un’argine, una garanzia, contro gli abusi del potere esecu 6 vo (la riserva di legge) e giudiziario (divieto di analogia). ➔ La riserva di legge con^6 ene anche il divieto di analogia, a svantaggio dell’imputato. Al giudice è precluso estendere il significato della norma penale per punire faA simili o molto simili a quelli scriA nella legge ma che nella legge non trovino un aggancio certo. Se estendesse arbitrariamente il portato di una norma penale si farebbe legislatore e si approprierebbe del potere di “se e come” punire, che invece spe'a al parlamento. La legalità è un principio formale : ✓ è muto sul contenuto e sulla meritevolezza delle incriminazioni (rispe'o a ques^6 vincoli, entrano in gioco i principi deA sopra); ✓ indica una^ fonte^ (la legge) un^ organo^ (parlamento) e un^ metodo^ (la dialeAca maggioranza/minoranza) ✓ democrazia, affidamento, prevedibilità. Separazione dei poteri Il principio di legalità esprime anche la separazione dei poteri. Il potere esecu 6 vo non de 6 ene il potere di incriminazione. Il potere giudiziario applica la pena e non la crea. Il legislatore non è sciolto dalle legge, deve rispe'are determina 6 vincoli cos 6 tuzionali.

14/10/2020 - Lezione 4 IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ Come già de'o il principio di legalità stabilisce che: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fa@o commesso. ➔ Non si può essere puni 6 retroaAvamente per un fa'o che prima non cos 6 tuiva reato! Nessuno può essere so@oposto a misure di sicurezza se non nei casi previsR dalla legge. ➔ Vale il criterio della legalità nel senso che non si può essere so'oposto a una misura di sicurezza non prevista dalla legge. Quali sono i corollari del principio di legalità? I principi che insieme formano l’asse'o della legalità sono:

  • Riserva di legge;
  • Principio di precisione;
  • Principio di determinatezza.
  • IrretroaAvità;
  1. RISERVA DI LEGGE (art. 25 cost. e 1 c.p.) Indica che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che non sia entrata in vigore prima del fa'o commesso -> il riferimento alla fonte è il riferimento alla legge parlamentare. Qualsiasi norma incriminatrice e aggravamento della norma esistente deve avvenire tramite legge parlamentare. Le fon 6 escluse, diverse dalla legge parlamentare, sono:
  • Decre 6 ministeriali, regolamen 6 (salvo integrazione meramente tecniche)
  • Circolari
  • Consuetudini
  • Provvedimen 6 individuali e concre 6 del potere esecu 6 vo (es. art. 650 c.p.) Altri fon 6 :
  • Il decreto legge se viene conver 6 to in 60 giorni, diviene legge altrimen 6 perde efficacia ex tunc. In realtà, il decreto legge può provocare effeA sulla libertà personale dei ci'adini;
  • I decreR legislaRvi sono considera 6 legiAmi-> viene emanato dal governo ma sulla base dei criteri direAvi deA dal parlamento;
  • Le direNve europee e il diri@o europeo: NON può introdurre, modificare o es 6 nguere dire'amente negli ordinamen 6 nazionali norme penali o direAve dire'amente applicabile ai ci'adini. Ciò non toglie che vi possono essere degli effeA penali indireA: le direAve europee obbligano gli sta 6 membri a introdurre determinate norme penali. Questa tutela penale che ha una richiesta europea necessità sempre di un intervento legisla 6 vo nazionale che recepisca quella direAva con opportuni adeguamen 6 e introduca a'raverso la legge penale italiana quella norma incriminatrice o quella circostanza aggravante. Altro effe'o indire'o del diri'o europeo sulla legislazione penale italiana avviene laddove un sogge'o in italia invochi una causa di gius 6 ficazione europea, un diri'o che trova fondamento in un tra'ato o una direAva ritenuto prevalente sulla faAspecie italiana.
  • Le leggi regionali: con la riforma del 6 tolo V dell’art 117 della cos 6 tuzione è stata introdo'a un’espressa competenza penale esclusiva in capo allo stato. Quindi le leggi regionali non possono introdurre, modificare o es 6 nguere norme penali. Ciò che possono fare è incidere a'raverso le proprie leggi nelle materie di propria competenza (edilizia) sul contenuto di faAspecie penali e può riempire di contenuto determina 6 conceA. Ad es: se una legge statale punisce un’abuso su beni paesaggis 6 ci (deturpamento di territori), siccome la legislazione sui vincoli ambientali è di competenza concorrente, le regioni incidono sul contenuto apponendo vincoli più severi e può quindi apportare un riflesso sull’interpretazione della faAspecie penale.
  • Le ordinanze sindacali

Qual è il ruolo della corte cosRtuzionale sulla riserva di legge La corte ha un ruolo di sindacato sulle leggi. Non ha una dire'a competenza penale, nel senso che non può scrivere norme penali. Pertanto interviene su determinate leggi producendo degli effeA su determinate leggi penali (ad esempio: abrogando, sindcando la legiAmità. Se decide che quella legge è illegiAma si riespanderà la norma 6 va geneale e ci saranno degli effeA). Il limite concesso è che è ammeso l’effe'o bonam partem ossia le sentenze che eliminano figure di reato o ne riducono campo di applicazione o quantum di pena. La corte può prendere decisioni che compor 6 no effeA migliora 6 vi per i ci'adini, ridurre pene ecc. Ciò che è vietato sono le sentenze in malam partem che ampliano la tutela penale ad es a'raverso l’illegiAmità di aboire delle norme di un reato. È invece ammesso il sindacato sulle c.d. norme di favore ossia norme speciali introdo'e in deroga a preesisten 6 norme generali per escludere o mi 6 gare responsabilità penali per determina 6 sogge'o o classi di faA. Il caso più noto è quello sul c.d. falso ele'orale

  1. PRINCIPIO DI PRECISIONE: Le norme penali devono essere chiare e precise (certezza del diri'o, prevenzione generale, prevedibilità delle decisioni, diri'o di difesa) Perché le norme penali per poter essere capace di orientare il comportamento dei consocia 6 , deve essere comprensibile nel suo ambito di applicazione. Ha anche un risvolto processuale in quanto il diri'o di difesa ha un’applicazione più ampia. Da quindi concretezza al principio di legalità. Esempio:
    • Art. 434 Chiunque, fuori dei casi prevedu 6 dagli ar 6 coli preceden 6 , comme'e un fa'o dire'o a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fa'o deriva pericolo per la pubblica incolumità…
    • Art. 5 d.lgs n. 74/2000 Omessa dichiarazione È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui reddi 6 o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni rela 6 ve a de'e imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila
  2. PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA: la norma deve prescrivere faN susceNbili di essere provaR nel processo, verificabili empiricamente. Es: il plagio art 603 (ill cost. sentenza n 96/1981) “chiunque so'opone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione”. Es n 2: Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù “Chiunque esercita su una persona poteri corrisponden 6 a quelli del diri'o di proprietà ovvero chiunque riduce o man 6 ene una persona in uno stato di soggezione con 6 nua 6 va, costringendola a prestazioni lavora 6 ve o sessuali ovvero all'acca'onaggio o comunque al compimento di aAvità illecite che ne compor 6 no lo sfru'amento ovvero a so'oporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da o'o a ven 6 anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condo'a è a'uata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfi'amento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”
  3. DIVIETO DI ANALOGIA IN MALAM PARTEM (ART. 1 C.P.) Il giudice non può applicare norme penali a casi che non rientrino nella le@era delle legge, pur essendo simili ad altri che viceversa vi rientrino ➔ art. 674, ge'o pericolose di cose/ele'rosmog/

15/10/2020 - Lezione 5 PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA Elemento sogge]vo Rimprovero personale all’autore di un fa'o 6 pico di reato (es. omicidio) non gius 6 ficato (= in assenza di cause di gius 6 ficazione, ad es. legiAma difesa) Art. 27, co. 1 Cost. «La responsabilità penale è personale» -> si risponde cioè per fa'o proprio, che sia ricollegabile dal sogge'o agente e non verificatosi per forza maggiore o per causa di terzi. Personalità della responsabilità Non basta che A abbia realizzato materialmente il reato B Il fa'o deve essere rimprovera 6 le al sogge'o, deve «appartenergli»: legame soggeAvo No responsabilità per fa'o altrui Non basta quindi il mero messo di causalità Per esempio: non basta che A abbia inves 6 to in macchina B, ma occorre che quella morte sia rimproverabile per fa'o proprio dell’automobilista. Nb: occorre individuale il dopo ( nei deliA dolosi) o la colpa Responsabilità oggeNva vs colpevolezza Ordinamen 6 penali moderni: non è sufficiente causazione oggeAva del fa'o di reato, occorre poter rimproverare soggeAvamente l’autore del fa'o Codice fascista vs CosHtuzione repubblicana Codice Rocco (1930): Varie ipotesi di responsabilità oggeAva Art. 42 -> «La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimen 6 ( altrimen 6 = in modo diverso dal dolo e della colpa) a carico dell’agente come conseguenza della sua azione o omissione (es: art. 116, art. 588 co 2 ecc.) -> seppur in via residuale il codice rocco prevedeva un terzo criterio di imputazione, ossia responsabilità oggeAva, ovvero la mera sussistenza di un nesso causalità materiale, anche in assenza di dolo e di colpa. Questo in alcune ipotesi, es concorso di persone ecc, era ed è previsto dal codice rocco ancora in vigore. CosRtuzione (1948): «la responsabilità penale è personale» (art. 27) Corte cost. 364/1988, n. 1085/1988 che hanno specificato e ampliato la portata di questo principio, rispe'o al basico divietò di responsabilità per faA altrui, dicendo che TuN gli elemenR del fa@o Rpico che ne contrassegnano il disvalore devono essere invesRR da dolo o colpa ossia devono essere ogge@o di dolo o della colpa Il problema era di coniugare l’avvento della cos 6 tuzione (la piena affermazione del principio di colpevolezza) con is 6 tu 6 o con singoli rea 6 che erano costrui 6 sul modello affermato dall’art 42 della responsabilità oggeAva. Cosa fare dopo entrata in vigore Cost. 1948?

  • IllegiAmità cos 6 tuzionale norme del codice penale
    • di parte generale (aberra 6 o, reato diverso da quello voluto da taluno dei concorren 6 , ecc.)
    • di parte speciale (rissa, omicidio preterintenzionale, diffamazione a mezzo stampa per dire'ore, irrilevanza errore età della p.o. nei rea 6 sessuali, ecc.
    • Interpretazione conforme all’art. 27 Cost.

-> spe'erà al giudice di merito, valutare e interpretare la norma in modo che sia coerente con il principio di colpevolezza a'raverso un’interpretazione che inserisce idealmente il requisito della colpa anche in quelle faAspecie che non lo prevedano. Requisito minimo della colpa al posto del mero nesso di causalità tra condo'a ed evento Esempio: Se 6 zio, caio e Sempronio comme'ono una rapina con una postola finta ma colui che entra, lo fa con una pistola vera, che responsabilità hanno gli altri che non sono entra 6 e non hanno sparato? La loro volontà era quella di comme'ere una rapina. Rispondono comunque di quel reato diverso e più e comunque non voluto? Stando alla le'era dell’art 116 è sì perché l’art 116 dice che se più persone si accordato per comme'ere un deli'o tuA ne rispondono del deli'o più grave anche se non l’hanno voluto purché materialmente non l’hanno voluto e in questo caso partecipando alla rapina, ma rimarrebbe incompa 6 bile con l’art 27 in quanto significherebbe accollare un evento non voluto. (Ossia l’omicidio perché in realtà volle la rapina e non l’omicidio). Se ne esce interpretando, come ha fa'o la corte cos 6 tuzione fin dagli anni 50-60, come se l’art 116 prevedesse comunque un criterio non di imputazione materiale casuale puro (NON SE A si è messo d’accordo con b e poi b diversamente dagli accordi ha ucciso c, A risponde sempre solo come concausa di quell’evento) ma ne risponde nei limiR in cui se e solo se quell’evento rispe@o alla rapina fosse prevedibile. Ne risponde se, date le circostanze o le cara'eris 6 che, si poteva immaginare che quello fosse lo sbocco Se l’evento invece non fosse stato prevedibile, il sogge'o risponde solo di rapina, dato le circostanze. La logica della colpevolezza infaA serve a rispondere o per aver voluto o quanto meno per non aver preveduto ciò che era prevedibile e quindi per essere sta 6 negligen 6 o impruden 6 o imperi 6 nel non impedire un evento, che con capacità di discernimento normali si aveva il dovere di rappresentarsi come possibile esito. La responsabilità oggeAva viene quindi superata in via interpreta 6 va introducendo idealmente il coefficiente della colpa in tu'e queste ipotesi in cui la colpa non era prevista dal legislatore che si accontentava della mera responsabilità oggeAva. Responsabilità oggeNva: responsabilità posta a carico di un sogge'o senza che a costui essa essere addebitata colpa o dolo. (Art 42) A cosa serve la colpevolezza -> Garan 6 sce al ci'adino che la responsabilità delle proprie azioni è nelle sue mani, dipende dal suo agire; Le conseguenze di incappare in responsabilità deve essere prevedibile e calcolabile; Legame con prevenzione generale -> la deterrenza funziona se il sogge'o è nelle condizioni di conoscere e calcolare l’effe'o nega 6 vo. No responsabilità per caso fortuito, per mero nesso causalità dipende da previa mo 6 vabilità d’azione dei consocia 6 Chi non può sen 6 rsi «responsabile» (perchè incolpevole) non può «acce'are» la pena Nb: il principio di colpevolezza ha una funzione importante sul piano di garanzie per il ci@adino, il quale verrà punito per faN che non siano prevedibili, rimproveraRli. Ha effeA posi 6 vi anche per la rieducazione.