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Concorso di reati e concorso di persone: tipologie, sanzioni e requisiti - Prof. Aleo, Sintesi del corso di Diritto Penale

Il concorso di reati e concorso di persone nel diritto penale italiano. Il concorso di reati si distingue per materiale o formale, omogeneo o eterogeneo, e può essere sanzionato con assorbimento, cumulo giuridico o cumulo materiale. Il concorso di persone, invece, implica la compartecipazione e cooperazione criminosa di più persone nella realizzazione di un reato, con pena pari per ogni partecipante. I requisiti per avere concorso criminoso, le diverse forme di compartecipazione e la responsabilità penale dei concorrenti.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 17/12/2019

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CONCORSO DI REATI
Il concorso di reati si ha quando un soggetto viola più volte la legge penale e quindi deve rispondere di più
reati. Il concorso può essere:
- materiale, quando i differenti reati sono posti in essere con più azioni od omissioni;
- formale, quando i differenti reati vengono realizzati con una sola azione od omissione. Sia il concorso
materiale che quello formale possono poi distinguersi ulteriormente in:
- omogeneo, quando viene violata un’unica disposizione di legge;
- eterogeneo, quando le disposizioni di legge violate sono più di una. Per disciplinare il concorso di reati
sono concepibili tre sistemi:
1- l’assorbimento, che si ha quando per le differenti azioni commesse dalla stesa persona, si applica la pena
stabilita per l’infrazione più grave;
2- il cumulo giuridico, che comporta invece l’applicazione della pena più grave con un aumento
corrispondente ad una quota fissata dalla legge e non alla somma delle altre pene. Così facendo, in questo
caso, le pene sono tante quante sono i reati commessi, solo che, a causa della loro applicazione simultanea,
subiscono una riduzione;
3- il cumulo materiale, che invece dà luogo alla somma aritmetica delle diverse pene, obbligando il reo a
soggiacere a tante pene quante sono le infrazioni commesse. Per quanto riguarda il concorso materiale,
disciplinato dal nostro codice penale al capo terzo del titolo terzo, lo stesso codice prevede che al reo
vengano applicate tante pene quante sono i reati commessi: che venga, cioè, applicato il cumulo materiale.
In realtà nel nostro ordinamento si applica il cd. cumulo materiale temperato, nel senso che come principio
base viene adottato il cumulo materiale delle pene, ma a questo vengono apportati gli opportuni
temperamenti a norma degli artt. 78 e 79 c.p., che fissano i limiti massimi di pena. Per quanto riguarda il
concorso formale, il regime sanzionatorio previsto dal nostro codice penale è, a norma dell’art. 81,
recentemente modificato dalla legge 251/2005, equivalente a quello del reato continuato, ossia il cumulo
giuridico delle pene, nel senso che viene applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al
triplo. È da sottolineare, comunque, che l’unificazione dei reati a titolo di concorso, è limitata ai soli fini
della pena, dato che questi riacquistano la loro autonomia sotto il profilo della prescrizione, dell’eventuale
ricomprensione di alcuni di essi nella previsione di un decreto di amnistia ecc.
Il reato continuato, infine, disciplinato dal II° comma dell’art. 81 c.p., costituisce una delle principali
deroghe delle norme sul concorso di reati, visto e considerato che si applica il cumulo giuridico pur
trattandosi di concorso materiale. La ratio di ciò si rinviene nel fatto che chi compie più reati in esecuzione
del medesimo disegno criminoso, dimostra una minore pericolosità sociale rispetto a colui che commette
diversi reati, autonomi e indipendenti l’uno dall’altro.
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
Riguardo al concorso di persone nel reato, il codice di diritto penale lo prende in considerazione nell’art.
110, laddove, in particolare, ne stabilisce la pena dicendo: “Quando più persone concorrono nel medesimo
reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…”. Da ciò si evince che il fondamento del
concorso nel reato sia la compartecipazione e la cooperazione criminosa di varie persone nella realizzazione
del fatto-reato, per il quale l’ordinamento sancisce un’eguale responsabilità in capo a ciascuna persona che
vi abbia partecipato. Per aversi compartecipazione criminosa, occorre che l’elemento soggettivo venga
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CONCORSO DI REATI

Il concorso di reati si ha quando un soggetto viola più volte la legge penale e quindi deve rispondere di più reati. Il concorso può essere:

  • materiale, quando i differenti reati sono posti in essere con più azioni od omissioni;
  • formale, quando i differenti reati vengono realizzati con una sola azione od omissione. Sia il concorso materiale che quello formale possono poi distinguersi ulteriormente in:
  • omogeneo, quando viene violata un’unica disposizione di legge;
  • eterogeneo, quando le disposizioni di legge violate sono più di una. Per disciplinare il concorso di reati sono concepibili tre sistemi: 1- l’assorbimento, che si ha quando per le differenti azioni commesse dalla stesa persona, si applica la pena stabilita per l’infrazione più grave; 2- il cumulo giuridico, che comporta invece l’applicazione della pena più grave con un aumento corrispondente ad una quota fissata dalla legge e non alla somma delle altre pene. Così facendo, in questo caso, le pene sono tante quante sono i reati commessi, solo che, a causa della loro applicazione simultanea, subiscono una riduzione; 3- il cumulo materiale, che invece dà luogo alla somma aritmetica delle diverse pene, obbligando il reo a soggiacere a tante pene quante sono le infrazioni commesse. Per quanto riguarda il concorso materiale, disciplinato dal nostro codice penale al capo terzo del titolo terzo, lo stesso codice prevede che al reo vengano applicate tante pene quante sono i reati commessi: che venga, cioè, applicato il cumulo materiale. In realtà nel nostro ordinamento si applica il cd. cumulo materiale temperato, nel senso che come principio base viene adottato il cumulo materiale delle pene, ma a questo vengono apportati gli opportuni temperamenti a norma degli artt. 78 e 79 c.p., che fissano i limiti massimi di pena. Per quanto riguarda il concorso formale, il regime sanzionatorio previsto dal nostro codice penale è, a norma dell’art. 81, recentemente modificato dalla legge 251/2005, equivalente a quello del reato continuato, ossia il cumulo giuridico delle pene, nel senso che viene applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo. È da sottolineare, comunque, che l’unificazione dei reati a titolo di concorso, è limitata ai soli fini della pena, dato che questi riacquistano la loro autonomia sotto il profilo della prescrizione, dell’eventuale ricomprensione di alcuni di essi nella previsione di un decreto di amnistia ecc. Il reato continuato, infine, disciplinato dal II° comma dell’art. 81 c.p., costituisce una delle principali deroghe delle norme sul concorso di reati, visto e considerato che si applica il cumulo giuridico pur trattandosi di concorso materiale. La ratio di ciò si rinviene nel fatto che chi compie più reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dimostra una minore pericolosità sociale rispetto a colui che commette diversi reati, autonomi e indipendenti l’uno dall’altro. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO Riguardo al concorso di persone nel reato, il codice di diritto penale lo prende in considerazione nell’art. 110, laddove, in particolare, ne stabilisce la pena dicendo: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita…”. Da ciò si evince che il fondamento del concorso nel reato sia la compartecipazione e la cooperazione criminosa di varie persone nella realizzazione del fatto-reato, per il quale l’ordinamento sancisce un’eguale responsabilità in capo a ciascuna persona che vi abbia partecipato. Per aversi compartecipazione criminosa, occorre che l’elemento soggettivo venga

integrato, al pari del dolo nel cd. reato monosoggettivo, dalla coscienza e volontà del fatto criminoso. Occorre cioè la volontà di cooperare con altri alla realizzazione del fatto che costituisce reato, cosa che non richiede necessariamente un previo accordo, in quanto il concorso di persone può esplicarsi anche in caso di accordo improvviso, che si manifesta durante l’esecuzione del reato. La consapevolezza del concorso altrui è, dunque, indispensabile, visto e considerato che invece non vi è concorso se le azioni poste in essere dai soggetti sono indipendenti l’una dall’altra e non danno luogo, così, al complesso unitario proprio dell’istituto del concorso (ad es. non vi è concorso se la moglie ed il suo amante, entrambi con l’intento di uccidere il marito, somministrano all’uomo, ognuno di propria iniziativa, del veleno). La volontà deve ricorrere in ogni forma di compartecipazione criminosa, sia che si concretizzi in un’azione o in una omissione, sia che si tratti di partecipazione fisica o psichica. Il concorso di persone può essere: - necessario, cioè come elemento essenziale perché si possa costituire quella specifica fattispecie criminosa (es. reati plurisoggettivi);

  • eventuale, che si verifica in reati che, ad ogni modo, possono essere commessi autonomamente da ciascun individuo. Perché, poi, si possa parlare di concorso occorrono i seguenti requisiti: - una pluralità di agenti; - la realizzazione degli elementi oggettivi del reato, nel senso che le azioni poste in essere dai “concorrenti” debbono servire alla realizzazione della fattispecie criminosa, almeno nella forma del reato tentato; - il contributo causale di ciascun concorrente alla realizzazione del reato, sia nel caso di - concorso materiale, che si ha quando il concorrente pone in essere materialmente qualcuno degli atti che costituiscono il reato, assumendo la veste - o di autore, che è colui che esegue il reato - o di coautore, che è colui che lo esegue assieme ad altri - o di complice, che è colui che non pone in essere il fatto tipico, ma che comunque partecipa nella fase preparatoria o esecutiva del reato - concorso morale, che si ha invece quando il concorrente esorta psicologicamente al compimento dell’atto criminoso, assumendo, ad esempio, la veste del “mandante” - la colpevolezza, che consiste, come abbiamo già detto, nella coscienza e volontà di partecipare con gli altri concorrenti alla realizzazione del reato, e che non presuppone necessariamente il dolo, ma può dar luogo anche a responsabilità penale a titolo di cooperazione colposa (art. 113 c.p.). Il nostro codice disciplina all’art. 116 il caso del cd. concorso anomalo, che si verifica quando vi è divergenza tra il reato che uno dei concorrenti ha voluto e quello che effettivamente gli altri hanno realizzato, ponendo a carico del primo la medesima responsabilità penale. L’art. 116 c.p. recita infatti: “quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenze della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. Riguardo alla responsabilità, parte della dottrina ravvisa nell’art. 116 una ipotesi di responsabilità oggettiva, mentre contro tale concezione si è posta, con sentenza n. 42 del 1965, la stessa Corte Costituzionale, la quale, facendo leva sul requisito della prevedibilità del reato diverso, ha affermato che anche l’art. 116 richiede “la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza”. Tale articolo è dunque applicabile sia in presenza di un solo reato diverso da quello voluto, che nel caso in cui oltre al reato concordato e voluto ne ricorra un altro che costituisca uno sviluppo logico e prevedibile del primo (es. il caso di un furto che, al momento dell’esecuzione, si tramuti in rapina per il fatto che uno dei concorrenti usi violenza sulla vittima). È, per così dire, una sorta di aberratio delicti concorsuale, data la discordanza, anche in questo caso, tra ciò che il concorrente ha voluto ed il reato effettivamente realizzato in concorso. Gli articoli 112 e 114 c.p., infine, determinano quelle che sono rispettivamente le circostanze aggravanti e attenuanti nel concorso di persone nel reato.