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Questo testo tratta del concorso di persone e di reati nel diritto penale italiano. Esplora i due tipi di concorso (necessario e eventuale), la disciplina del concorso eventuale (art. 110 c.p.), la responsabilità dei concorrenti, il concorso anomalo e il concorso di pene. Viene inoltre distinto il concorso di reati e si presentano tre sistemi per la sua disciplina: assorbimento, cumulo materiale e cumulo giuridico.
Tipologia: Appunti
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Il Concorso si ha nel caso in cui una pluralità di soggetti commette un reato. Si distingue tra due tipi di Concorso: — necessario: si verifica per quei reati (detti plurisoggettivi) che, per loro natura, non possono che esser commessi da due o più persone: si pensi, ad esempio, alla rissa; — eventuale: ricorre, invece, per la maggior parte dei reati che possono essere commessi indifferentemente da una o più persone e per i quali il concorso costituisce una mera eventualità.
Nel nostro ordinamento, la disciplina del concorso eventuale di persone è dettata dall'art. 110 c.p., il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Tale norma svolge una funzione estensiva dell'ordinamento penale: essa, infatti, consente di punire, oltre ai concorrenti che pongono in essere la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, anche quelli che pongono in essere azioni atipiche che, in base alla sola norma incriminatrice, non sarebbero punibili. Il concorso di persone può essere materiale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato) o morale (consistente nella partecipazione alla esecuzione del reato o nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso).
Inoltre, il legislatore ha previsto, malgrado il principio di pari responsabilità di tutti i concorrenti, la possibilità di graduare la responsabilità di ciascun concorrente a seconda del contributo apportato alla realizzazione del fatto criminoso, attraverso la previsione di un sistema di circostanze aggravanti ed attenuanti che si applicano specificamente al concorso (artt. 112 e 114 c.p.), oltre, beninteso, che attraverso i consueti parametri di cui all'art. 133 c.p.. Nel novero dei concorrenti possono esservi anche persone non imputabili o non punibili, purché forniscano un contributo (commissivo od omissivo) alla realizzazione dell'evento, e sussista in ciascuno la volontà di cooperare nel reato.
L'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato risulta dalla somma di due precise volontà, e cioè: — la volontà di realizzare il reato (cd. dolo del fatto tipico monosoggettivo); — la volontà di realizzarlo insieme ad altro o ad altri (cd. dolo di concorso).
Sempre con riferimento all'elemento soggettivo, si pone il problema della ammissibilità di un concorso a titolo diverso tra i vari partecipi, e più precisamente di: — un concorso doloso in delitto colposo (es. Tizio, notando che Caio e Sempronio, suoi nemici, stanno maneggiando negligentemente alcune armi ritenute scariche, ne sostituisce una con altra carica, così provocando la morte di uno dei due): la sua configurabilità è ammessa da chi ritiene che la posizione di ciascun concorrente sia autonoma, mentre è esclusa da chi ritiene necessariamente interdipendenti le posizioni dei concorrenti e, quindi, nega l'imputabilità del medesimo fatto a titoli soggettivi diversi; — un concorso colposo in delitto doloso: per la dottrina e la giurisprudenza dominanti deve senz'altro escludersi per la mancanza di una norma che, in ossequio al principio sancito nel secondo comma dell'art. 42, lo preveda (l'art. 113 prevede, infatti, il solo concorso doloso nel delitto colposo); in senso contrario in alcune pronunce si è affermata la configurabilità non ostandovi l'art. 42 che, riferendosi alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p.
Un'ipotesi particolare di Concorso è quella del c.d. concorso anomalo (o aberratio delicti concorsuale), disciplinata dall'art. 116 c.p. a norma del quale, quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. Nel Concorso secondo la prevalente giurisprudenza per aversi desistenza volontaria non basta il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa, ma è necessario evitare la realizzazione concorsuale della condotta o, quantomeno, instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del proprio apporto.
In caso di concorso materiale di reati [Concorso (di reati)] si applica il cumulo materiale delle pene. Il principio del cumulo materiale è mitigato dal legislatore mediante la previsione di limiti massimi oltre i quali il giudice non può andare.
Così, ai sensi dell'art. 78 c.p.:
— trattandosi di reati che importino pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, la pena da applicare non può mai essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
— i 30 anni per la reclusione;
— i 6 anni per l'arresto;
— 15.493 euro per la multa;
— 3.098 euro per l'ammenda;
— trattandosi di reati che importano pene detentive diverse, la durata della pena da applicare non può comunque superare gli anni 30; la parte di pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
I limiti di pena dell'art. 78 si applicano solo in caso di pluralità di pene comminate con unica sentenza o decreto. In caso di pluralità di condanne trova applicazione l'art. 80 c.p. (concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi).
La legge prevede poi delle sostituzioni quando è impossibile cumulare le varie pene da infliggere.
Il Concorso si verifica quando un soggetto viola più volte la legge penale, ed è quindi chiamato a rispondere di più reati.