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Diritto Penale Minorile: Misure Cautelari e Processo - Prof. Pasculli, Dispense di Diritto Penale Commerciale

Una panoramica sul diritto penale minorile, focalizzandosi sulle misure cautelari applicabili ai minori tra i 14 e i 18 anni non imputabili. Vengono esaminate le regole processuali specifiche, le cause di estinzione delle misure e i mezzi di impugnazione. Inoltre, vengono trattati i reati commessi all'estero, le circostanze aggravanti per i reati sessuali e le misure adottate contro persone accusate di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Infine, si analizzano le modifiche al codice penale e di procedura penale introdotte dalla legge n. 69 del 2019, con particolare attenzione alla formazione del personale di polizia e al trattamento penitenziario dei condannati per reati di violenza domestica e di genere. Un quadro completo e dettagliato delle normative e delle procedure relative al diritto penale minorile in italia.

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 19/10/2025

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DIRITTO PENALE MINORILE
PARTE
PROCESSUALE
IMPUTABILITA’ (ART.85-97-98)
Il codice penale è molto chiaro: è imputabile chi ha lacapacità di intendere e
di volere[ART.85] . L'imputabilità è la condizione che permette di ritenere
una persona responsabile per le proprie azioni. Per poter essere considerato
imputabile, un individuo deve avere abbastanza maturità mentale, cioè la
capacità di capire cosa è giusto o sbagliato e di agire di conseguenza. In altre
parole, solo chi è in grado di prendere decisioni autonome può essere
rimproverato per un comportamento sbagliato. Quando si parla di "capacità di
intendere e di volere", si fa riferimento a due aspetti fondamentali:
1.capire il significato delle proprie azioni (intendere)
2.scegliere liberamente di compierle (volere).
Se manca anche solo uno di questi elementi, la persona non può essere
considerata imputabile. Tuttavia, questa capacità è diversa dalla cosiddetta
"suitas", che riguarda piuttosto la consapevolezza e la volontarietà di un'azione
specifica. Per esempio, anche una persona imputabile può agire senza volontà
o consapevolezza in situazioni particolari, come nei casi di forza maggiore o di
costrizione fisica.
L’ART.97 dice che Non èimputabilechi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
L’ART.98 afferma che chi ha più di 14 anni ma meno di 18 può essere ritenuto
responsabile per un reato solo se, al momento in cui l'ha commesso, era in
grado di capire cosa stava facendo e di controllare le proprie azioni. In ogni
caso, se viene condannato, la pena è ridotta rispetto a quella prevista per gli
adulti. Se la pena stabilita è inferiore a cinque anni di carcere o si tratta solo di
una multa, non ci saranno ulteriori conseguenze, come le pene accessorie.
Tuttavia, se la condanna è più grave, ci sarà l'interdizione dai pubblici uffici
(cioè il divieto di svolgere incarichi pubblici) per un massimo di cinque anni. In
alcuni casi previsti dalla legge, può anche essere sospesa la responsabilità
genitoriale.
Approfondimento:
Minorenni sotto i 14 anni: Sono sempre considerati non imputabili,
cioè non possono essere ritenuti responsabili di un reato.
Minorenni tra 14 e 18 anni: La capacità di intendere e di volere deve
essere valutata caso per caso, in base al tipo di reato e alle circostanze.
Problemi mentali: Se un minorenne ultraquattordicenne ha problemi di
salute mentale parziali (art. 89 c.p.), ci sono opinioni diverse. Alcuni
ritengono che si applichi la stessa regola prevista per i minorenni (art.
98), altri pensano che si debba usare la norma per gli adulti con problemi
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DIRITTO PENALE MINORILE

PARTE

PROCESSUALE

IMPUTABILITA’ (ART.85-97-98)

Il codice penale è molto chiaro: è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere [ART.85]. L'imputabilità è la condizione che permette di ritenere una persona responsabile per le proprie azioni. Per poter essere considerato imputabile, un individuo deve avere abbastanza maturità mentale, cioè la capacità di capire cosa è giusto o sbagliato e di agire di conseguenza. In altre parole, solo chi è in grado di prendere decisioni autonome può essere rimproverato per un comportamento sbagliato. Quando si parla di "capacità di intendere e di volere", si fa riferimento a due aspetti fondamentali: 1.capire il significato delle proprie azioni (intendere) 2.scegliere liberamente di compierle (volere). Se manca anche solo uno di questi elementi, la persona non può essere considerata imputabile. Tuttavia, questa capacità è diversa dalla cosiddetta "suitas", che riguarda piuttosto la consapevolezza e la volontarietà di un'azione specifica. Per esempio, anche una persona imputabile può agire senza volontà o consapevolezza in situazioni particolari, come nei casi di forza maggiore o di costrizione fisica. L’ART.97 dice che Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. L’ART.98 afferma che chi ha più di 14 anni ma meno di 18 può essere ritenuto responsabile per un reato solo se, al momento in cui l'ha commesso, era in grado di capire cosa stava facendo e di controllare le proprie azioni. In ogni caso, se viene condannato, la pena è ridotta rispetto a quella prevista per gli adulti. Se la pena stabilita è inferiore a cinque anni di carcere o si tratta solo di una multa, non ci saranno ulteriori conseguenze, come le pene accessorie. Tuttavia, se la condanna è più grave, ci sarà l'interdizione dai pubblici uffici (cioè il divieto di svolgere incarichi pubblici) per un massimo di cinque anni. In alcuni casi previsti dalla legge, può anche essere sospesa la responsabilità genitoriale. Approfondimento:Minorenni sotto i 14 anni : Sono sempre considerati non imputabili, cioè non possono essere ritenuti responsabili di un reato.  Minorenni tra 14 e 18 anni : La capacità di intendere e di volere deve essere valutata caso per caso, in base al tipo di reato e alle circostanze.  Problemi mentali : Se un minorenne ultraquattordicenne ha problemi di salute mentale parziali (art. 89 c.p.), ci sono opinioni diverse. Alcuni ritengono che si applichi la stessa regola prevista per i minorenni (art. 98), altri pensano che si debba usare la norma per gli adulti con problemi

mentali (art. 89). Se però il problema mentale ha causato un ritardo nello sviluppo naturale del minorenne, questo viene considerato non imputabile secondo l’art. 98.  Reati ripetuti prima dei 18 anni : Se il minorenne ha iniziato a delinquere prima dei 18 anni e ha continuato a farlo, la pena non viene ridotta.  Responsabilità genitoriale : Con la riforma del diritto di famiglia del 2013, si parla di "responsabilità genitoriale" invece della vecchia "potestà genitoriale". L’ART.224 Misure per i minorenni sotto i 14 anni: Se un minorenne con meno di 14 anni commette un reato considerato grave (delitto) e viene ritenuto pericoloso, il giudice può decidere di prendere delle misure speciali. In questa valutazione, si tiene conto non solo della gravità del reato, ma anche delle condizioni morali e dell'ambiente familiare in cui il ragazzo è cresciuto. A seconda del caso, il giudice può:  Ordinare il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (una struttura per il recupero dei minorenni);  Decidere per la libertà vigilata , cioè permettere al minore di rimanere libero ma sotto controllo. Casi di reati molto gravi: Se il reato commesso è particolarmente grave, il ricovero in riformatorio diventa obbligatorio. Questo avviene quando la legge prevede:  L'ergastolo o una pena minima di almeno tre anni di reclusione (non per reati colposi, cioè quelli commessi senza volontà di fare del male).  In questi casi, il ricovero non può durare meno di tre anni. Applicazione ai minorenni tra 14 e 18 anni non imputabili: Le stesse regole valgono anche per i ragazzi che, al momento del reato, avevano più di 14 anni ma non ancora 18, se vengono dichiarati non imputabili ai sensi dell'art. 98 c.p. Questo significa che, pur non essendo considerati pienamente responsabili, possono comunque essere sottoposti a misure di sicurezza come il ricovero o la libertà vigilata. Osservazioni e modifiche normativePericolosità sociale : Oggi, il concetto di “pericolosità sociale” del minore è definito in modo più ristretto rispetto al passato. L'art. 37 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 ha ridotto i casi in cui si può considerare un minorenne pericoloso.  Cambiamenti costituzionali : o Nel 1971, la Corte Costituzionale (sentenza n. 1/1971) ha dichiarato illegittima la regola secondo cui i minorenni di meno di 14 anni

 Le pene inflitte ai minori sono sempre ridotte (art. 98 c.p.: pena diminuita).  Viene privilegiata la funzione educativa : prevalenza di misure alternative, messa alla prova, perdono giudiziale. c) Processo penale minorile (d.P.R. 448/1988)  Il processo è costruito su misura del minore: termini abbreviati, udienze a porte chiuse, ruolo centrale dei servizi sociali.  La messa alla prova (art. 28) è la massima espressione del favor minoris: si sospende il processo e si dà una chance educativa, invece di arrivare subito alla condanna. d) Ambito civile  Nelle cause di affidamento e adozione, si privilegia sempre la soluzione che meglio risponde al benessere psicofisico del bambino, anche se meno conveniente per i genitori.

D.P.R n.448 / 1988 stabilisce le PROCESSO PENALE A CARICO DEI

MINORENNI

ART.1 : COME FUNZIONA IL PROCESSO PER I MINORENI:

Nel processo penale contro i minorenni si applicano regole particolari, previste da uno specifico decreto. Se questo decreto non prevede una certa regola, si usano quelle del codice di procedura penale (cioè le stesse regole valide per gli adulti). Tuttavia, quando si applicano queste regole generali, bisogna sempre tener conto della personalità del minorenne e delle sue esigenze educative. L'obiettivo è garantire che il processo non sia solo punitivo, ma anche formativo e rispettoso dei diritti fondamentali. In particolare, si devono rispettare:  La Costituzione Italiana , che garantisce i diritti fondamentali di ogni persona.  L'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea , che tutela i diritti umani e le libertà fondamentali.  La direttiva (UE) 2016/800 , che assicura speciali garanzie per i minorenni accusati di reati, come il diritto a un giusto processo e a un trattamento adeguato alla loro età. Il ruolo del giudice nel processo Durante il processo, il giudice ha un compito molto importante: deve spiegare al minorenne cosa sta succedendo in modo chiaro e comprensibile. Deve assicurarsi che l’imputato capisca:  Le attività processuali che si svolgono davanti a lui (ad esempio, l'interrogatorio, le testimonianze o la lettura delle decisioni).

Le ragioni delle decisioni prese , non solo dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista etico e sociale. L'idea è aiutare il minorenne a comprendere le conseguenze delle sue azioni e l'importanza del rispetto delle regole. Cambiamenti e aggiornamenti importanti  Nel 2015 , la Corte Costituzionale ha stabilito che nel processo minorile non basta un giudice unico per alcune fasi (come nel giudizio abbreviato dopo il giudizio immediato). Ha deciso che ci vuole un collegio di giudici, proprio come per gli adulti, per garantire un giudizio più equo.  Nel 2024 , una modifica normativa ha aggiornato ulteriormente il testo per assicurare un miglior rispetto dei diritti dei minorenni, adeguandolo alle leggi europee. In sintesi, l'intero sistema processuale minorile è pensato per educare più che punire , mettendo sempre al centro i diritti e le esigenze di crescita del giovane imputato. ART.2: ORGANI GIUDIZIARI DEL PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORENNI Nel processo penale a carico di minorenni, diverse figure della giustizia svolgono ruoli specifici, seguendo le regole dell'ordinamento giudiziario. Queste figure lavorano in tribunali specializzati per le persone, i minorenni e le famiglie. Ecco chi sono:  a) Procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: Si occupa di rappresentare l'accusa e avviare le indagini contro il minorenne.  b) Giudice per le indagini preliminari (GIP): Valuta le prove raccolte durante le indagini e decide se procedere con il processo o archiviare il caso.  c) Sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: È il tribunale che giudica il minorenne durante il processo.  d) Procuratore generale presso la corte di appello: Interviene nei processi di secondo grado (in appello) per rappresentare l'accusa.  e) Sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie: Rivede le sentenze del tribunale di primo grado e decide se confermare, modificare o annullare la decisione.  f) Magistrato di sorveglianza per i minorenni: Segue il percorso di recupero e rieducazione del minorenne dopo la condanna. Decide anche su eventuali benefici, come la libertà vigilata o le misure alternative al carcere. ( Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , noto come Riforma Cartabia , ha modificato questo comma e ha previsto un'importante novità. Secondo l' articolo 49, comma 1 , le nuove regole

ART.7 NOTIFICA OBBLIGATORIA AI GENITORI NEL P.P.M.

Nel processo penale per minorenni , sia l' informazione di garanzia (che avvisa il minore dell'indagine a suo carico) sia il decreto di fissazione dell'udienza (che comunica la data del processo) devono essere obbligatoriamente notificati anche a chi esercita la responsabilità genitoriale. Se questa notifica non viene fatta, l'atto è nullo , cioè non ha validità legale. ART.8 VERIFICA DELL’ETA’

  1. Se ci sono dubbi sull'età dell'imputato e non è chiaro se sia minorenne , il giudice ordina una perizia (una valutazione tecnica) anche di propria iniziativa , cioè senza bisogno che qualcuno lo richieda.
  2. Se, anche dopo la perizia , rimangono dubbi sull'età dell'imputato, si presume che sia minorenne a tutti gli effetti. Questo significa che verranno applicate le regole del processo minorile , più attente ai bisogni educativi.
  3. Le stesse regole si applicano quando c'è il sospetto che l'imputato sia minore di 14 anni. In questi casi, se ci sono dubbi anche dopo la perizia, si presume che non abbia ancora raggiunto i 14 anni , con tutte le conseguenze del caso (come la non imputabilità). ART.9: RACCOLTA DI INFO SULLA VITA DEL MINORE

1. Pubblico ministero e giudice raccolgono informazioni sulla vita

personale, familiare, sociale e ambientale del minorenne. Questo serve a: o Capire se il minore è imputabile (cioè se era in grado di intendere e volere al momento del fatto) e quanto è responsabile. o Valutare l'importanza sociale del reato commesso. o Decidere le misure penali più adeguate e, se necessario, prendere provvedimenti civili.

  1. Per ottenere queste informazioni, pubblico ministero e giudice possono: o Parlare con persone che conoscono il minorenne (ad esempio, familiari, insegnanti o amici). o Chiedere il parere di esperti (come psicologi o assistenti sociali) senza dover rispettare particolari formalità. Lo scopo è garantire una decisione personalizzata e adeguata alle condizioni del minorenne. ART.9 BIS : TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE
  1. Quando un minorenne viene privato della libertà personale (ad esempio in caso di arresto o detenzione), deve essere sottoposto a una visita medica senza ingiustificati ritardi. Questa visita serve a valutare le sue condizioni di salute , sia fisica che psicologica. o Lo stato di salute viene ricontrollato se ci sono specifiche esigenze sanitarie o quando le circostanze lo richiedono , per garantire la tutela del benessere del minore.
  2. I risultati di queste visite mediche sono tenuti in considerazione dall'autorità giudiziaria per: o Gli interrogatori e gli altri atti di indagine. o La raccolta delle prove. o Le misure adottate o previste nei confronti del minorenne. L'obiettivo è assicurare che le condizioni di salute del minore influiscano sulle decisioni prese nel corso del procedimento penale, garantendo maggiore tutela e rispetto dei suoi diritti. ART. 10: DIVIETO DI AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE MINORILE Nel processo penale per minorenni , non è possibile avviare un' azione civile per chiedere restituzioni o risarcimento dei danni causati dal reato. Questo tipo di richiesta deve essere fatta in un processo civile separato.
  3. La sentenza penale (cioè la decisione del giudice penale) non influisce sul processo civile. Questo significa che, anche se nel processo penale il minorenne viene dichiarato colpevole o innocente, questa decisione non vincola il giudice civile.
  4. Non si può utilizzare una sentenza penale straniera per ottenere restituzioni o risarcimenti in Italia. In sintesi, nel processo minorile si dà priorità all’aspetto educativo e penale , mentre le questioni economiche devono essere affrontate separatamente nel processo civile. ART.11 DIFENSORI SPECIALIZZATI NEL PROCESSO PENALE MINORILE Nel processo penale per minorenni , oltre a rispettare quanto previsto dall' articolo 97 del codice di procedura penale (che riguarda la difesa dell'imputato), il consiglio dell'ordine forense deve creare un elenco di avvocati con specifica preparazione nel diritto minorile. Questo garantisce che i minorenni abbiano un'assistenza legale qualificata, con professionisti esperti nelle particolari esigenze e tutele previste per i giovani imputati. ART.12 ASSISTENZA AFFETTIVA E PSICOLOGICA NEL P.P.M Assistenza affettiva e psicologica : Durante tutto il processo, il minorenne deve essere assistito affettivamente e psicologicamente dalla presenza dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Questo assicura che il minorenne abbia supporto emotivo mentre affronta il processo. 1-bis. Se per qualche motivo non è possibile avere la presenza dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, il minorenne può essere assistito da un'altra persona idonea , scelta dal minorenne stesso e approvata dal giudice. Questa

o Durata limitata della privazione della libertà : La privazione deve durare il meno possibile ed essere disposta solo quando altre misure sono considerate inadeguate. o Rivalutazione della decisione : La decisione sulla privazione della libertà deve essere esaminata dal giudice, sia d'ufficio che su richiesta. o Trattamento adeguato : Deve ricevere un trattamento che rispetti la sua personalità e le sue necessità educative, garantendo la tutela della sua salute fisica e psicologica, il rispetto della libertà religiosa, e l'accesso all'istruzione e alla formazione. Deve anche poter partecipare a programmi per favorire il reinserimento sociale e prevenire la recidiva.

  1. Informazioni sulla custodia cautelare : Se il minorenne è sottoposto a una misura cautelare detentiva, deve essere informato di: o Esistenza di misure alternative : La custodia cautelare può essere disposta solo se tutte le altre misure cautelari sono inadeguate. o Limiti temporali : La durata della misura cautelare deve rispettare limiti massimi previsti per legge, che sono più brevi rispetto a quelli previsti per gli adulti. o Luoghi separati per i minorenni : La privazione della libertà deve avvenire in luoghi separati da quelli per gli adulti, fino al compimento dei 18 anni, e fino ai 25 anni in alcuni casi previsti dalla legge.
  2. Comunicazione chiara : Tutte queste informazioni devono essere fornite al minorenne in un linguaggio che sia comprensibile, tenendo conto della sua età e delle sue capacità. -In sintesi, l'articolo stabilisce che il minorenne deve essere completamente informato dei suoi diritti durante tutte le fasi del processo penale, e queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro, accessibile e adeguato alla sua età e situazione. ART.12 TER COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AL GENITORE O TUTORE - Comunicazione delle informazioni al genitore o persona designata : Le informazioni rivolte al minorenne devono essere comunicate al più presto anche all'esercente la responsabilità genitoriale o alla persona che, secondo quanto previsto dall'articolo 12, è ammessa o designata dall'autorità giudiziaria.
  • Comunicazione delle informazioni dopo la cessazione delle circostanze : Quando vengono meno le condizioni stabilite nell'articolo 12, comma 1-bis (ad esempio, quando la partecipazione dei genitori non è più contraria all'interesse del minorenne), le informazioni che rimangono rilevanti per il procedimento devono essere comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale. In sintesi, l'articolo stabilisce che le informazioni che riguardano il minorenne devono essere condivise tempestivamente anche con i genitori o con una persona designata dall'autorità giudiziaria. Inoltre, quando cessano le circostanze che giustificano la mancata partecipazione dei genitori, queste

informazioni continuano a essere comunicate a loro, sempre per il bene del minorenne e nell'interesse del procedimento. ART.13 DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE

  1. Divieto di pubblicazione e divulgazione : È vietato pubblicare o divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie o immagini che possano consentire l'identificazione del minorenne coinvolto nel procedimento penale. Questo divieto è finalizzato a proteggere la privacy e l'identità del minorenne, evitando che vengano divulgati dettagli che potrebbero danneggiarlo.
  2. Eccezione al divieto : Il divieto di cui al comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale decide di procedere in udienza pubblica. In tal caso, le udienze sono aperte al pubblico, e quindi potrebbero essere divulgate informazioni e immagini, a condizione che il procedimento sia pubblico. Queste disposizioni mirano a tutelare la riservatezza e l'integrità del minorenne durante il processo, salvaguardando la sua identità e prevenendo eventuali danni psicologici derivanti dalla diffusione di informazioni. ART.14 CASELLARIO GIUDIZIALE (ABROGATO) L' articolo 14 del Codice di Processo Penale Minorile è stato abrogato dal

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) , In precedenza, questo articolo regolava la gestione del casellario per i minorenni , stabilendo le seguenti disposizioni:

  1. Funzione dell'ufficio del casellario per i minorenni : Ogni tribunale per i minorenni doveva avere un ufficio del casellario che raccoglieva e conservava non solo le annotazioni previste dalla legge, ma anche gli estratti dei provvedimenti riguardanti i minorenni iscritti nell'articolo 686 del codice di procedura penale. Tali provvedimenti riguardavano i minorenni nati nel distretto del tribunale.
  2. Casellario per i minorenni nati all'estero : Per i minorenni nati fuori dal territorio nazionale o il cui luogo di nascita non era accertabile in Italia, i provvedimenti e le annotazioni dovevano essere conservati nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
  3. Certificazioni dal casellario per i minorenni : Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario potevano essere rilasciate solo alla persona a cui si riferivano o all'autorità giudiziaria. Con l'abrogazione dell'articolo, queste disposizioni non sono più in vigore, e la gestione e il trattamento dei dati riguardanti i minorenni sono stati successivamente modificati o regolamentati da altre norme. LE MISURE PRECAUTELARI Le Misure precautelari sono provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale e sono disciplinate nel Titolo VI del Libro V del c.p.p. Tali provvedimenti trovano fondamento nell’art. 13 della costituzione che, dopo avere stabilito il carattere di inviolabilità della libertà personale e l’inammissibilità di forme di restrizione della libertà personale se non per atto

Polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'Arrestato è posto immediatamente in libertà. IL FERMO : Il Fermo è disciplinato dall’art. 384 c.p.p. Quando sussistono specifici elementi che, anche in considerazione della impossibilità di identificare l'Indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero, anche fuori dai casi di flagranza, dispone il Fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce:  la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni  di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi  o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico In questi casi, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria procedono al Fermo di propria iniziativa prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini. L’ALLONTANAMENTO DI URGENZA DALLA CASA FAMILIARE: L’art. 384 bis c.p.p. disciplina il provvedimento di Allontanamento urgente dalla casa familiare. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'Allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei diritti. Tutti i diritti riservati delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, c.p.p. laddove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. LA CONVALIDA: Gli Ufficiali di Polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre le 24 ore dall’Arresto o dal Fermo (art. 386, comma 3, c.p.p.). Entro 48 ore dall’Arresto o dal Fermo il Pubblico Ministero, qualora non debba ordinare l’immediata liberazione del catturato, richiede la Convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove è stato eseguito l’Arresto o il Fermo (art. 390, comma 1, c.p.p.). Se il Pubblico Ministero non osserva tali prescrizioni, l’Arresto o il Fermo diviene inefficace. Il Giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta del P.M. L’udienza di Convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Difensore dell’Arrestato o del Fermato. Il Pubblico Ministero, se non ritiene di comparire, trasmette al Giudice per l’udienza di Convalida le richieste sulla libertà personale, indicando gli elementi su cui le stesse si fondano. Il Pubblico Ministero, se compare, indica i motivi dell’Arresto o del Fermo e illustra le richieste sulla libertà personale. Il Giudice procede all’interrogatorio dell’Arrestato o del Fermato e sente il Difensore. Quando risulta che l’Arresto o il Fermo è stato legittimamente operato e sono stati rispettati i termini di cui agli artt. 386, comma 3, e 391, comma, 1 c.p.p., il Giudice provvede alla Convalida con ordinanza. L’ordinanza è ricorribile per

Cassazione. Se ricorrono le condizioni di applicabilità di una misura cautelare e sussistono esigenze cautelari, il Giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva. In caso contrario ordina l’immediata liberazione dell’Arrestato o del Fermato. È importante, infine, ricordare che l’Arresto o il Fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità. LE MISURE CAUTELARI: Le Misure cautelari sono previste dal libro IV del codice di rito e sono provvedimenti di natura necessariamente provvisoria che possono essere adottati nel corso del procedimento penale determinando una limitazione della libertà personale o di diritti reali prima della definitività del giudizio di cognizione. Data la inviolabilità dei diritti costituzionali in gioco, stante la presunzione di innocenza parallelamente contemplata dall’art. 27 Cost., il sistema cautelare è improntato al principio di tassatività quanto a presupposti, forme e procedimento applicativo. In via generale, le Misure cautelari possono essere disposte sono ove sussistano specifiche condizioni di applicabilità:  gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)  esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) Queste ultime sono a loro volta:  specifiche ed inderogabili esigenze attinenti le indagini (c.d. rischio di inquinamento probatorio previsto dall’art. 274, lett. a, c.p.p.)  il pericolo di fuga (art. 274, lett. b, c.p.p.)  il rischio di reiterazione di reati, anche della medesima indole di quello per il quale si procede (art. 274, lett. c, c.p.p.) Condizione imprescindibile è che tali esigenze siano dotate del carattere della attualità, con riguardo al momento applicativo. Sussistendo tali presupposti, la legge prevede specifici criteri di scelta delle misure applicabili nel caso concreto:  la idoneità a fronteggiare le specifiche esigenze  la proporzionalità rispetto all’entità del fatto ed alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata A tal fine, la Custodia cautelare in carcere si colloca quale extrema ratio nel sistema processuale, potendo essere applicata solo ed esclusivamente qualora altre Misure meno afflittive si rivelino inidonee a fronteggiare le esigenze del caso specifico. Per i reati di maggiore allarme sociale, tuttavia, l’art. 275, 2° co., c.p.p. introduce al contrario una presunzione di adeguatezza della sola Custodia cautelare, dovendo il giudice non disporre la Misura solo ove non sussistano esigenze. Qualora sussistano dovrà disporre quella custodiale. LE MISURE CAUTELARI PERSONALI : In relazione alla sfera di restrizione, le Misure cautelari si distinguono in Misure cautelari personali e reali. Le Misure cautelari personali a loro volta possono essere coercitive o interdittive, a seconda che incidano sulla libertà personale o di agire.

che ha emesso la misura (il c.d. tribunale delle libertà) che decide in composizione collegiale. L’Appello è mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo, rispetto ai motivi dedotti, esperibile avverso le ordinanze non impugnabili mediante riesame (ad es. ordinanze di sostituzione delle misure cautelari coercitive, ovvero applicative di misure interdittive). Contro le decisioni emesse dal tribunale della libertà è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 c.p.p. che può anche essere proposto direttamente avverso le ordinanze applicative di misure cautelari personali coercitive verso cui è esperibile il riesame, per violazione di legge (c.d. ricorso per saltum) MISURE CAUTELARI REALI: Sono Misure cautelari reali:  il Sequestro conservativo (316 c.p.p.)  il Sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) Il Sequestro conservativo può essere disposto dal Giudice che procede con ordinanza su richiesta del P.M. quando vi è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato. La richiesta deve essere formulata dal P.M. su beni mobili o immobili dell’Indagato/Imputato e deve essere disposto dal Giudice con ordinanza. Il sequestro preventivo, invece, può essere disposto con decreto dal P.M. quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, oppure agevolare la commissione di altri reati. Quanto alle Impugnazioni, avverso l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo (art. 318 c.p.p.) e contro il decreto che dispone il Sequestro preventivo è ammesso riesame, anche nel merito, ai sensi dell’art. 325 c.p.p. Fuori dei casi in cui è esperibile il riesame, contro le ordinanze in materia di Sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del Sequestro emesso dal P.M. è proponibile invece l’appello ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p. Conclusioni Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione. Ti ricordo che abbiamo approfondito le Misure precautelari e le Misure cautelari. In particolare, abbiamo parlato di:  Arresto in flagranza  Fermo  Allontanamento di urgenza dalla casa familiare  Convalida  Misure cautelari personali  Impugnazioni  Misure cautelari reali ART. 23: CUSTODIA CAUTELARE L' articolo 23 del Codice di Processo Penale Minorile riguarda la custodia cautelare nei confronti dei minorenni coinvolti in procedimenti penali e stabilisce le condizioni e i limiti per l'applicazione di questa misura. Di seguito sono riportati i punti principali:

  1. Reati per i quali può essere applicata la custodia cautelare : La custodia cautelare può essere disposta quando si procede per delitti

non colposi (cioè per reati intenzionali) per i quali la legge prevede pene particolarmente gravi, come l' ergastolo o una reclusione non inferiore a sei anni. Inoltre, la custodia cautelare può essere applicata anche nei casi di specifici reati previsti dal Codice di Procedura Penale e dal Codice Penale, come: o Reati previsti dall'articolo 380 , comma 2, lettere e), e-bis), e g) del Codice di Procedura Penale; o Reati previsti dagli articoli 336 e 337 del Codice Penale (ad esempio, resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale); o Reati previsti dall'articolo 73 del testo unico sulle droghe (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

  1. Condizioni per l'applicazione della custodia cautelare : Il giudice può disporre la custodia cautelare in diverse situazioni: o Gravi esigenze di indagine : quando ci sono esigenze concrete e urgenti riguardanti la raccolta di prove o la protezione della loro genuinità. o Fuga dell'imputato : se l'imputato si è dato alla fuga o c'è il concreto pericolo che lo faccia. o Pericolo di recidiva : se ci sono motivi per ritenere che l'imputato possa commettere gravi delitti in futuro, specialmente utilizzando armi o mezzi di violenza, o nel caso di criminalità organizzata.
  2. Termini per la custodia cautelare : I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del Codice di Procedura Penale sono ridotti per i minorenni: o Un terzo per i reati commessi da minori di 18 anni. o Metà per i reati commessi da minori di 16 anni. Questi termini decorrono dal momento della cattura, arresto, fermo o accompagnamento del minorenne. In sintesi, l'articolo 23 stabilisce che la custodia cautelare per i minorenni può essere disposta in caso di reati gravi, in presenza di esigenze investigative urgenti o di pericolo di fuga, con la previsione di termini più brevi rispetto agli adulti. ART. 25 PROCEDIMENTI SPECIALI Il Dispositivo dell'articolo 25 del Codice di Processo Penale Minorile riguarda la definizione anticipata del procedimento e le modalità di svolgimento del giudizio in dibattimento nei casi che coinvolgono minorenni.
  3. Esclusione di alcune disposizioni del codice di procedura penale : o Nel procedimento minorile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. Questi titoli riguardano generalmente le norme su giudizio abbreviato e procedimenti speciali , che non sono applicabili nel caso dei minorenni.
  4. Applicabilità delle disposizioni del titolo III : o Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale (che trattano del giudizio direttissimo e di altre modalità

o Collaborazione con enti del Terzo settore. o Svolgimento di altre attività a beneficio della comunità. -La durata di tale percorso è compresa tra due e otto mesi.

2. Programma rieducativo: - Il programma rieducativo deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. - Il programma deve essere redatto con la collaborazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e deve rispettare la legislazione in materia di lavoro minorile. - Una volta ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari , che fissa un' udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minorenne al percorso. 3. Decisione del giudice: - Il giudice, dopo aver sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valuta la congruità del programma rieducativo e, se ritenuto adeguato, ammette il minorenne al percorso. - Il giudice stabilisce la durata del percorso e sospende il processo per il periodo corrispondente. Durante questo periodo, la prescrizione del reato è sospesa. 4. Interruzione o mancata adesione al percorso: - Se il minorenne interrompe il percorso o non vi aderisce, i servizi minorili informano il giudice, che fissa un' udienza in camera di consiglio e adotta i provvedimenti conseguenti. - Se il minorenne non intende aderire al percorso o lo interrompe senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero , che può procedere con richiesta di giudizio immediato , anche nei casi in cui normalmente non sarebbe consentito. 5. Esito del percorso: -Decorso il periodo di sospensione , il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio, dove decide se dichiarare estinto il reato in caso di comportamento positivo del minorenne e esito favorevole del percorso rieducativo. - Se l'esito del percorso non è positivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con una richiesta di giudizio immediato anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'articolo 27 bis offre al minorenne un'opportunità di definizione anticipata del procedimento penale attraverso un percorso rieducativo , finalizzato a favorire il reinserimento sociale. Questo processo è sospensivo e si interrompe solo se il minorenne non rispetta le condizioni stabilite, permettendo così di ridurre le conseguenze penali e promuovere la riabilitazione. ART.28 SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA Il Dispositivo dell'articolo 28 del Codice di Processo Penale Minorile disciplina la sospensione del processo per consentire una valutazione della personalità

del minorenne tramite un periodo di prova. Questa misura mira a verificare la possibilità di recupero del minorenne e a promuovere il reinserimento sociale.

1. Sospensione del processo: Il giudice, dopo aver sentito le parti , può sospendere il processo con ordinanza per valutare la personalità del minorenne all'esito della prova. -Durata della sospensione: Fino a tre anni se il reato prevede l'ergastolo o una reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Fino a un anno per tutti gli altri reati. -Durante la sospensione, è sospeso anche il corso della prescrizione. 2. Prova e attività durante la sospensione: Con l'ordinanza, il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per svolgere attività di: -Osservazione, trattamento e sostegno , anche in collaborazione con i servizi locali. - Riparazione delle conseguenze del reato e promozione della conciliazione con la persona offesa. - Partecipazione a un programma di giustizia riparativa , se ricorrono le condizioni. 3. Ricorso in Cassazione: Contro l'ordinanza possono ricorrere per Cassazione : Il pubblico ministero , L' imputato , Il difensore dell'imputato. 4. Esclusioni dalla sospensione: La sospensione non può essere disposta se l'imputato: -Richiede il giudizio abbreviato. - Richiede il giudizio immediato. 5. Revoca della sospensione: La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte dal giudice. 6. Esclusioni per reati gravi: Non si applica ai reati particolarmente gravi, come: -Omicidio aggravato (art. 575 e 576 del codice penale). - Violenza sessuale aggravata (artt. 609 bis e 609 octies c.p.). -Rapina aggravata (art. 628, comma 3, numeri 2, 3 e 3-quinquies c.p.). Sintesi: L'art. 28 mira a valutare la possibilità di recupero e rieducazione del minorenne attraverso un periodo di prova, in alternativa alla normale prosecuzione del processo penale. Tuttavia, per reati di particolare gravità, questa possibilità è esclusa. ART. 29 DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA Il Dispositivo dell'articolo 29 del Codice di Processo Penale Minorile regola gli esiti del periodo di sospensione del processo previsto dall'art. 28, finalizzato a valutare la personalità del minorenne.