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Una serie di esercizi pratici che riguardano il diritto penale minorile, con particolare attenzione alle misure cautelari, al procedimento penale e ai reati commessi dagli enti. Gli esercizi sono utili per comprendere le diverse fasi del processo penale minorile e le norme che regolano la responsabilità degli enti.
Tipologia: Sintesi del corso
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Sono caratterizzati dal PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: laddove la disciplina in esame non disponga riguardo a specifiche regole, si applicheranno le disposizioni codicistiche, adattandole alle esigenze.
Il d.p.r. n. 448/1988 organizza le norme dedicate al processo penale minorile secondo lo schema del codice di rito ma in modo più semplificato. Si deve provvedere all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori d'età. Le modalità di definizione anticipata del giudizio tipiche del rito penale minorile mirano a sottrarre quanto prima possibile il giovane che delinque sia al circuito processuale sia a quello penitenziario. In quest’ottica è, infatti, INAMMISSIBILE, davanti al tribunale per i minori, l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Resta ovviamente salva la possibilità per il danneggiato di proporre azione civile davanti al giudice civile. Questo vale proprio perché , il più delle volte, il minore non possiede un proprio reddito. La monetarizzazione della pena conseguente ad un rito speciale contratto non soddisfa alcuna reale esigenza rieducativa, per questo nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano il procedimento di applicazione della pena su richiesta e il rito monitorio. È invece ammissibile, davanti al giudice dell’udienza preliminare, nel rito minorile sempre in formazione collegiale, il rito abbreviato. Anche i giudizi speciali acceleratori sono applicabili in modo limitato.
personalità del minore. In ogni caso, giudizio immediato e direttissimo non sono percorribili nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore. A tutela del minore, a meno che non si proceda al dibattimento in udienza pubblica, sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. § Il tribunale per i minorenni può consentire la pubblicazione dei relativi atti solamente nell’interesse esclusivo del minorenne, o nel caso in cui il minorenne abbia compiuto i sedici anni Il DPR rimanda tutta la fase investigativa al Codice, mentre disposizioni ad hoc sono previste per le fasi successive ad essa e per le misure cautelari sui minori. § Tuttavia, una serie di istituti qui inseriti è stata poi con successo “esportati” al diritto “degli adulti”, dopo essere stati “sperimentati” dall’interno del diritto “minorile”, soprattutto privilegiando la componente rieducativa delle pene. SOGGETTI Art. 1 DPR n. 448/1988: Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. Il tribunale ordinario per i minorenni è composto da un magistrato di corte d'appello , che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale ordinario per i minorenni (scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età).
Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; d) il procuratore generale presso la corte di appello ; e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni. § Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età. La polizia è organizzata in sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni. Inoltre, in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. All'interno del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si occupa dell'organizzazione di tali servizi, specie nell'ambito del territorio. In caso di difensore d'ufficio, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile. Determinante per essere soggetti alla giurisdizione del tribunale per i minorenni, è ovviamente, l'accertamento della minore età, spesso a seguito di perizia. Ma il profilo che più degli altri distingue il rito nei confronti dei minori da quello per i maggiorenni sono gli accertamenti sulla personalità del minorenne. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità , valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assu mere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti , anche senza alcuna formalità. ® Al divieto della perizia sulla personalità nei confronti dei maggiorenni corrisponde l'obbligo di procedere ad analisi psicologiche con riferimento al minore, in quanto costituisce il necessario presupposto per la corretta comprensione degli episodi illeciti di cui è indagato/imputato. Dell'informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza , infine, devono essere avvisati, a pena di nullità, gli esercenti la patria potestà che devono assistere il minore, insieme ai servizi, anche affettivamente e psicologicamente. CARTABIA:
minorenni e per le famiglie L’ART. 434 CPP È APPLICABILE AL RITO MINORILE Dopo la conclusione di un processo minorile con sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, si scoprì che l'imputato era già maggiorenne all'epoca dei fatti. Il pubblico ministero chiese quindi la revoca della sentenza, ma il giudice la rigettò, ritenendo inapplicabile l’art. 434 c.p.p. nel processo minorile. La Corte, intervenendo, ha chiarito che l’art. 434 c.p.p. (revoca della sentenza di non luogo a procedere per nuove prove) si applica anche al processo minorile, poiché le norme del rito ordinario si estendono ai minori, salvo espresse esclusioni, e vengono adattate alle esigenze educative del minore. Pertanto, la sentenza per irrilevanza del fatto può essere revocata anche nel processo minorile. LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E IL PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle stabilite dal decreto, che riguardano:
Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può anche disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. Si procede quindi, in tempi rapidi, all'udienza di convalida. In caso di flagranza per i reati indicati dall’ art. 18-bis , la polizia giudiziaria , previa comunicazione al PM e ai servizi sociali , può accompagnare il minore nei propri uffici e trattenerlo per un periodo non superiore a 12 ore , limitato al tempo strettamente necessario per consegnarlo all’ esercente la potestà genitoriale , all’ affidatario o a una persona da loro incaricata. Le persone a cui il minore è consegnato devono essere avvertite dell’obbligo di tenerlo a disposizione del PM e dell’obbligo di vigilare sul suo comportamento. Se queste disposizioni non vengono rispettate, il PM può decidere di inviare il minore a un centro di prima accoglienza. GLI EPILOGHI PROCESSUALI ALL’UDIENZA PRELIMINARE L’udienza preliminare costituisce il punto focale del progetto minorile. Il minore presente è sentito dal giudice che può anche disporre l’accompagnamento coattivo così come, a sua tutela, l’allontanamento quando si discute della sua personalità. La persona offesa è avvisata dell’udienza, ma, diversamente da quanto previsto nel codice di rito, non per consentirle l’eventuale costituzione di parte civile, inammissibile di fronte al tribunale per i minorenni. È davanti al giudice dell’udienza preliminare, nel rito minorile sempre collegiale, che si esauriscono la maggior parte dei processi a carico degli imputati minorenni. L’imputato può dunque: chiedere di essere giudicato allo stato degli atti all’udienza preliminare; dare il suo consenso a una definizione anticipata del processo all’udienza preliminare ai fini di una pronuncia di estinzione del reato o per irrilevanza o di condanna ad una pena sostitutiva; dare il suo consenso ad una pena (pecuniaria o sostitutiva) patteggiata e ridotta sino alla metà del minimo edittale , come nel procedimento monitorio del rito ordinario; dare la sua disponibilità per la messa alla prova. È comunque subordinata al consenso del minore qualsiasi decisione comporti un accertamento della sua colpevolezza, anche se di proscioglimento, come è il caso della sentenza per irrilevanza del fatto. Inoltre, per la legge non tutti i minori sono punibili: si diviene di fatti imputabili all’età di 14 anni : pertanto, in caso contrario il giudice minorile pronuncia senza indugio la sentenza di non luogo a procedere. § Fuori da questo generale obbligo di immediata declaratoria di non imputabilità, l'organo giurisdizionale può anzitutto astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando presuppone, nel caso di reati puniti con una pena non superiore nel massimo a due anni, che il minore non commetterà altri reati ( IL PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO). § Il giudice, invece, pronuncia SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne e se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere richiesta anche dal pubblico ministero sin dalla fase delle indagini. In questo caso, il giudice emette la sentenza dopo un' udienza in camera di consiglio , durante la quale ascolta il minore. Inoltre, il giudice può pronunciare questa sentenza d'ufficio durante diverse fasi del processo, come l’ udienza preliminare , il giudizio direttissimo , il giudizio immediato e in dibattimento , se ricorrono le condizioni previste dalla legge. A differenza del rito ordinario, questa pronuncia è possibile anche per qualsiasi tipo di reato, sebbene, in relazione alla tenuità del fatto , non sia applicabile nei casi di reati di maggiore rilevanza. § Anche l’istituto della MESSA ALLA PROVA non conosce limiti specifici alla fattispecie per cui può essere disposto. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
∆ La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. Salvo il caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, nel qual caso la sospensione è revocata, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo, altrimenti procede con l'udienza preliminare. In presenza del consenso dell'imputato e della richiesta del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale collegiale che ritiene la fondatezza dell'accusa, infine, può anche procedere ad una declaratoria di responsabilità qualora applichi una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In ogni caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Il giudice può sostituire una pena detentiva con una pena alternativa, a seconda della durata della pena e delle circostanze: o Pena detentiva fino a 4 anni: può essere sostituita con semilibertà o detenzione domiciliare o Pena detentiva fino a 3 anni: può essere sostituita con lavoro di pubblica utilità, se il minore non è più obbligato a seguire un percorso di istruzione, e se vi è il suo consenso. o Pena detentiva fino a 1 anno: può essere sostituita con una pena pecuniaria. In ogni caso, il giudice considera la personalità del minorenne, le sue necessità educative, e le sue condizioni familiari e sociali nella scelta della pena sostitutiva. Il pubblico ministero trasmette un estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni, che provvede alla gestione della pena sostitutiva. Entro tre giorni, il magistrato convoca il minorenne, il responsabile genitoriale, l'affidatario (se presente), e i servizi minorili per organizzare l'esecuzione, considerando anche le esigenze educative del minorenne. Quando il minorenne compie 25 anni e la pena sostitutiva è ancora in corso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasferisce gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario, per la prosecuzione della pena. Sia l'imputato sia il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione entro 10 giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Con l'opposizione si apre il giudizio di fronte al tribunale per i minorenni che revoca la sentenza di condanna precedentemente pronunciata e può applicare una pena anche diversa e più grave di quella precedentemente irrogata. UDIENZA DIBATTIMENTALE E IMPUGNAZIONI Solo una norma del d.p.r. n. 448/1999 è dedicata alla fase dibattimentale, l'art. 33. Ai sensi di tale disposizione, a tutela della personalità del minore, l'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse ma l'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Analogamente a quanto previsto nel codice di rito, a proposito dell'esame del testimone minorenne, di fronte al tribunale per i minori l'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. Le pronunce sono impugnabili sia dal minore sia dall’esercente la potestà dei minori; in casi di divergenza nei rispettivi atti, così come per i maggiorenni, si tiene conto solamente di quello proposto dal minore.
Il giudice di pace è un giudice onorario, un magistrato non professionale, nominato per un periodo predeterminato sulla base di specifici titoli (avvocati o funzionari di cancelleria in pensione). Gli viene affidata la giustizia di carattere minore, chiamata giustizia di prossimità o giustizia sotto l'albero. È disciplinato dal D.LGS n. 274/2000 e rinvia per quanto non espressamente previsto al codice ordinario. Il giudice di pace non ha anzitutto alcun potere limitativo della libertà personale. Le sanzioni irrogabili da tale giudice hanno di solito carattere pecuniario e, quando implicano una qualche limitazione alle libertà della persona, non comportano alcuna ipotesi di carattere detentivo. La legge esclude anche che nel procedimento di tale organo si applichino gli istituti delle misure cautelari personali e quelle precautelari. Le sanzioni applicabili dal giudice di pace sono la multa, l'ammenda, l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità.
Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di c onfronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa. Nel procedimento per i reati di competenza del magistrato onorario non è previsto l'istituto dell'incidente probatorio , incompatibile con la celerità del rito. Qualora sia necessario assumere prove non rinviabili il giudice di pace procede con le forme previste per il dibattimento. Contrariamente a quanto previsto dal codice di rito (GIP) è affidato al PM anche il controllo sul rispetto della durata delle indagini. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non possono essere utilizzati Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, se manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, quando è ignoto l'autore del reato, nonché quando non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa a giudizio. A queste ipotesi si aggiungono: l'archiviazione per esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto; il caso dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale. Rispetto alla procedura prevista per i reati di competenza della magistratura professionale, quella per i reati che sono attribuiti al giudice di pace non prevede alcuna udienza camerale allorché l'organo giurisdizionale investito della richiesta di inazione non provveda de plano o vi sia opposizione della persona offesa. La persona offesa deve essere avvisata dell'archiviazione non solo quando ne faccia richiesta (nel qual caso, nel rito in esame le è notificato non solo l'avviso ma anche la richiesta di archiviazione) ma anche quando, si proceda per un delitto commesso con violenza alla persona.
Se non ritiene di chiedere l’archiviazione il pubblico ministero esercita l’azione penale. Nel procedimento davanti al giudice di pace non trovi applicazione l’articolo 415 bis (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). Tre sono le modalità con cui il PM esercita l’azione penale di fronte al giudice di pace, davanti al quale non è prevista l’udienza preliminare:
1. Citazione a giudizio Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace. La citazione contiene: le generalità dell'imputato; l'indicazione della persona offesa; l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame; l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio; l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e) [imputazione – fonti di prova; giudice competente – luogo comparizione; avviso nomina difensore]. 2. Autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente , la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. La richiesta depositata presso la segreteria del pubblico ministero contiene: le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato; l'indicazione delle persone offese dal reato; la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico restituisce gli atti alla polizia giudiziaria con le necessarie direttive, oppure richiede l'archiviazione del procedimento al giudice competente. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente: l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia; l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio; l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. § Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari Nei casi previsti dall'art. 20 - bis c.1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, c. 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del c. 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
Una volta iniziato il processo, anche l’imputato può avere interesse a opporsi alla pronuncia, poiché potrebbe aspirare a un proscioglimento pieno in sede dibattimentale. Allo stesso modo, la persona offesa potrebbe opporsi, puntando invece a ottenere una condanna. Questo istituto non rientra nella logica della giustizia riparativa (restorative justice), ma rappresenta uno strumento volto a ridurre il carico dei processi per i reati minori e di maggiore diffusione. Appello : Il pubblico ministero può appellare solo le condanne con pene diverse da quelle pecuniarie, fermo ovviamente il potere di ricorrere contro le une e le altre in cassazione. L’ imputato può appellare le condanne con pene diverse dalla pena pecuniaria. Tuttavia, può appellare anche condanne pecuniarie se contesta la condanna al risarcimento danni. Ricorso per Cassazione : L'imputato è legittimato a proporre ricorso per cassazione sia contro le sentenze di proscioglimento sia contro quelle dichiarate inappellabili La parte privata e la parte pubblica possono proporre ricorso per cassazione per saltum per violazione di legge. Contro le sentenze di appello , il ricorso è ammesso solo per i motivi di cui all’ art. 606, comma 1, lettere a), b) e c (eccesso di potere, errori procedurali e di giudizio). La persona offesa e danneggiata che ha presentato il ricorso immediato può impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti penali, come avviene per il pubblico ministero, con ricorso per cassazione. Il giudice dell’appello è il tribunale monocratico del circondario del giudice di pace che ha emesso la sentenza. L’ esecuzione delle sentenze è di competenza del giudice di pace che le ha pronunciate.
Il D.LGS n. 231/ 2001 disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente. I reati presupposto (fattispecie penali che il legislatore continua ad incrementare e che possono dare origine alla responsabilità dell'ente) costituiscono una categoria non omogenea. ® Reati contro la PA; di falso in bilancio; reati ambientali; omicidi colposi a seguito dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche; concorrenza; marchi e brevetti; abusi di mercato; reati tributari; criminalità organizzata e terroristica; falsità in moneta; delitti in tema di libertà sessuale. Ad oggi, sono 2 le fattispecie principalmente attuate: i reati di ricettazione e di riciclaggio. Punendo la condotta di chi, senza essere concorrente nel delitto, riceve e/o trasferisce beni o utilità provenienti da tale delitto, si contribuisce ad ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa. L'ente è responsabile se ha tratto vantaggio o interesse dal reato presupposto commesso dai suoi dipendenti , siano essi soggetti in posizione apicale ovvero persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei primi. L'ente non risponde se tali persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. § Reati commessi da soggetti apicali L'ente non è ritenuto responsabile se , prima della commissione di uno dei reati specificatamente indicati dalla legge, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ad un organo terzo ed indipendente, l’ipotetico autore del reato presupposto ha tenuto la condotta illecita eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. § Reati commessi da dipendenti L'ente risponde del reato presupposto commesso dalle persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti apicali qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, si è dotato di un efficace modello organizzativo idoneo a prevenire il reato suddetto. I modelli di organizzazione e gestione a cui fa riferimento la legge costituiscono la specifica organizzazione dell'attività di impresa, volta a prevenire i reati indicati dal legislatore.
tabelle organizzative , organigrammi , procedure e protocolli , adattati alla specificità dell’impresa.
Di norma, il modello si apre con una “parte generale” che descrive il quadro normativo di riferimento e le linee guida indicate dalle associazioni di categoria. Vengono poi individuate le “aree a rischio” di commissione dei reati presupposto. Ad esempio, nei reparti produttivi è presente il rischio di omicidio colposo derivante dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Per ciascuna area sensibile , il modello predispone: Presidi organizzativi e procedure specifiche , Trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte. La “parte speciale” si occupa di delineare, ad esempio, le misure adottate nelle singole unità produttive per garantire il rispetto della sicurezza sul lavoro. Il modello deve essere approvato dagli organi dirigenti dell’ente. Esso disciplina anche la composizione e l’ attività di un organismo di vigilanza che: è terzo ed imparziale ; vigila sulla congruità del modello; promuove la sua implementazione in caso di modifiche normative; ne verifica l’ efficacia. In caso di mancanza o inidoneità del modello , e in presenza di un reato presupposto , l’ente risponde a titolo di “colpa organizzativa” con un’autonoma responsabilità. L’ente è responsabile anche se: l’ autore del reato non è identificato; il reato si estingue per cause diverse dall’amnistia Le sanzioni previste sono suddivise in:
Se coinvolge stabilimenti industriali o infrastrutture dichiarate di interesse strategico, si applicano le norme speciali previste dall’art. 104-bis del codice di procedura penale e dalle leggi specifiche di riferimento. Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca si basava sull'art. 240 c.p., che considerava la confisca una misura di sicurezza patrimoniale. Per questa misura non erano richiesti né il fumus boni iuris né il periculum in mora , ritenuti impliciti. Tuttavia, applicare questo orientamento alla confisca-sanzione prevista per la responsabilità amministrativa degli enti ha sollevato criticità, poiché anticipa una pena. La giurisprudenza più recente, pertanto, richiede che il giudice accerti la presenza di gravi indizi relativi alla colpa organizzativa dell’ente.
La fase processuale segue lo schema di quella regolata per i reati presupposto. L'udienza preliminare per l'ente si svolge solo se, per la persona fisica (l'autore del reato presupposto), non si applicano riti accelerati come la citazione diretta o altri procedimenti speciali. Il decreto legislativo prevede che l'ente possa essere coinvolto nei riti speciali (come il patteggiamento, il giudizio abbreviato, o il decreto penale di condanna). Il decreto stabilisce che, sebbene i riti speciali (come il patteggiamento e il giudizio abbreviato) siano menzionati, non è escluso che l'ente possa essere coinvolto anche nei riti immediato e direttissimo , che sono riti che accelerano il procedimento. Tuttavia, è raro che questi riti vengano applicati all'ente, poiché, in genere, i procedimenti a carico degli enti richiedono più tempo e dettagli. ® Se la persona fisica (l'autore del reato) viene giudicata con un rito immediato o direttissimo, il procedimento per l'ente viene solitamente separato. Questo significa che i due procedimenti, quello penale per la persona fisica e quello amministrativo per l'ente, vengono trattati in modo autonomo, nonostante il reato presupposto sia lo stesso. La separazione può avvenire, ad esempio, per evitare complicazioni o rallentamenti nel caso in cui il procedimento per la persona fisica sia già stato risolto con un rito accelerato. L’udienza preliminare può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione del reato o quando mancano prove sufficienti per sostenere la responsabilità dell'ente. Se sussistono motivi per una condanna , l'ente viene rinviato a giudizio. Il decreto che dispone il giudizio deve includere, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo, l’indicazione chiara del reato presupposto e le fonti di prova, nonché gli elementi identificativi dell'ente. L'ente, all’udienza preliminare o in limite litis, può chiedere il rito abbreviato , con una riduzione di un terzo della durata della sanzione interdittiva o dell'importo della sanzione pecuniaria, ma solo se non è prevista una sanzione interdittiva definitiva. In caso di patteggiamento , le stesse modalità della persona fisica si applicano all'ente, inclusa la possibilità di ridurre la sanzione. Tuttavia, la confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato è ritenuta possibile anche in caso di patteggiamento. Il rito è accessibile solo se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile con applicazione della pena su richiesta, ovvero in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Il rito non può essere richiesto se il giudice ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva. La riduzione fino a un terzo opera sulla durata della sanzione interdittiva ovvero sull'ammontare della sanzione pecuniaria. Nel procedimento per decreto , la principale peculiarità riguarda la sanzione pecuniaria, che può essere ridotta fino alla metà rispetto al minimo applicabile. L'ente può evitare una sanzione interdittiva se risarcisce il danno prima dell'inizio del dibattimento o adotta un modello organizzativo conforme. Nelle more, qualora l'ente dimostri di essere stato nell'impossibilità di procedere prima, il giudice può anche sospendere il procedimento e imporre una cauzione. Il processo si svolge simultaneamente con il procedimento penale nei confronti della persona fisica, e i danneggiati possono costituirsi parte civile solo contro il soggetto fisico. La responsabilità dell'ente viene esclusa se l’illecito non sussiste o in caso di dubbio (favor rei). La sentenza di non luogo a procedere è prevista quando la sanzione amministrativa è estinta. La disciplina relativa alle impugnazioni e all'esecuzione è modellata seguendo le disposizioni previste per la persona fisica, con gli opportuni adattamenti dettati dalla natura specifica della persona giuridica. Per quanto riguarda le impugnazioni, va evidenziato che la legittimazione dell'ente, pur rinviando a quella dell'imputato, si estende anche ai casi in cui la persona fisica non possa proporre impugnazione per il reato presupposto, purché l'ente sia stato condannato a una o più sanzioni interdittive.
Il Libro XI del codice si occupa dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere. I limiti all'esercizio della giurisdizione sono spesso ancora ritagliati sul concetto tradizionale di sovranità nazionale : polizia, pubblici ministeri e giudici di regola non possono esercitare i relativi poteri, coercitivi, fuori dai confini nazionali.
All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. Non è ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno. UE, MUTUO RICONOSCIMENTO E CIRCOLAZIONE DI PERSONE E PROVE Il principio del mutuo riconoscimento, affermato nel trattato di Lisbona, costituisce il presupposto di provvedimenti UE in materia di assistenza e cooperazione giudiziaria. Dal 1999 sono stati numerosi i provvedimenti che hanno disciplinato la circolazione dei provvedimenti eurounitari. I due che hanno disciplinato a trecentosessanta gradi la materia: Il mandato di arresto europeo del 2005; L’ordine europeo di indagine (Oei) del 2017. MANDATO DI ARRESTO EUROPEO (MAE) Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea (Stato membro di emissione), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. La procedura assicura i diritti fondamentali della persona. La disciplina del procedimento di consegna è distinta: § PASSIVA: lo Stato italiano è richiesto di una consegna La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. La legge elenca le informazioni che il mandato deve contenere circa la persona del ricercato e il provvedimento, definitivo o cautelare, emesso nei suoi confronti e che deve essere eseguito in difetto, la corte d'appello deve respingere la richiesta. ® La corte d'appello che abbia ricevuto la richiesta può dialogare direttamente con l'autorità straniera qualora vi siano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi. ® Per garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa, si applicano le disposizioni del codice di rito in materia di misure cautelari personali fatta eccezione per gli articoli 273 (gravi indizi di colpevolezza), 374 (cause relative all’inquinamento probatorio e alla reiterazione del reato) e 280 (limiti edittali per l’applicabilità delle misure coercitive). ® La persona nei cui confronti si procede ha diritto di essere avvisata altresì del diritto di nominare un difensore nello Stato di emissione. Su segnalazione nel sistema di informazione Schengen la polizia può procedere all'arresto di propria iniziativa, mettendo a disposizione della corte d'appello la persona arrestata in attesa che lo Stato richiedente trasmetta il Mae nel rispetto dei diritti della difesa. Entro 5 giorni dall'esecuzione della misura coercitiva in udienza, alla presenza di un difensore d'ufficio o di fiducia, la persona deve essere sentita anche per acquisire l'eventuale consenso alla richiesta e alla rinuncia del principio di specialità (la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, e/o privata della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la consegna stessa è stata concessa). Entro 20 giorni dall'esecuzione della misura sulla base del Mae e della relativa documentazione, è fissata l'udienza in camera di consiglio per la decisione. In caso di consenso validamente espresso la corte d'appello provvede con ordinanza.
Entro questi termini deve necessariamente pervenire anche il MAE. Se il MAE viene emesso durante un procedimento penale , per permettere all'autorità emittente di svolgere indagini urgenti, su sua richiesta si può procedere con l'interrogatorio della persona interessata oppure disporre un trasferimento temporaneo. Se manca il consenso, la corte deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dalla esecuzione della misura. Uno stato membro può rifiutarsi di dare seguito ad una richiesta qualora: a. non sia rispettato il principio di doppia-incriminazione (derogabile in caso di reati che comportano una pena massima di almeno 3 anni di reclusione; reati di natura terroristica; reati di criminalità organizzata; Reati commessi da funzionari pubblici; Reati legati alla criminalità economica e finanziaria. In queste situazioni, non è necessario che il reato sia previsto da entrambe le legislazioni b. sussista un motivo di rifiuto obbligatorio:
L’esecuzione sul territorio italiano prevede: Adempimenti procedurali (avvisi, citazioni, ecc.); Rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento; Applicazione delle norme sul mendacio e sulle false dichiarazioni.
2. Atti tecnicamente invasivi dei diritti fondamentali Questi atti richiedono specifica armonizzazione tra ordinamenti giuridici: - Raccolta di informazioni finanziarie (artt. 20 e 40) - Acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici : Necessaria autorizzazione del GIP su richiesta del procuratore della Repubblica, applicando le norme sulle intercettazioni. - Intercettazioni delle telecomunicazioni : Se è necessaria assistenza tecnica da un altro Stato, il PM verifica la regolarità dell’OEI e trasmette al GIP per autorizzare l’esecuzione. Se autorizzate, i flussi o i risultati sono trasmessi all’autorità emittente previa consultazione. Se non è necessaria assistenza tecnica, l’autorità estera (o italiana, in caso inverso) deve notificare l’avvio delle operazioni. La notifica permette all’autorità giudiziaria di verificare il rispetto dei presupposti di legittimità per la limitazione delle comunicazioni. - Cessazione delle intercettazioni : Se il GIP verifica che l’intercettazione riguarda un reato non ammissibile secondo l’ordinamento italiano, ordina l’immediata cessazione e il procuratore lo comunica entro 96 ore all’autorità straniera. Analogamente, il pubblico ministero interrompe le intercettazioni se l’autorità straniera lo richiede; i risultati sono utilizzabili solo alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Ogni volta che si effettuano intercettazioni di utenze all’estero (anche tramite roaming, senza assistenza tecnica), le autorità giudiziarie dello Stato in cui si trova l’utenza devono essere informate. Tale autorità può bloccare le operazioni e dichiarare inutilizzabili le prove acquisite. Anche l’OEI strumento non è sottoposto ad alcun controllo politico: sta sempre alle autorità giudiziarie interloquire tra loro, ed al massimo il ministero della giustizia ne dovrà essere avvisato. LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI L’ OEI non si applica quando è istituita una squadra investigativa comune. Questo strumento consente: 1. Di eliminare qualsiasi vaglio politico nei rapporti di cooperazione penale internazionale. 2. Di superare le difficoltà legate alla circolazione delle prove raccolte in ordinamenti diversi, poiché gli atti istruttori sono condivisi da tutti i partecipanti. Le SIC sono regolate dal d.lgs. n. 34/2016. La disciplina è richiamata all’ art. 729 quinquies CPP: - Con Stati UE : Il procuratore della Repubblica può richiedere l’istituzione di una o più SIC secondo le modalità previste dalle convenzioni UE o dal diritto unionale. - Con Stati non UE : La costituzione avviene in base ad accordi internazionali bilaterali o convenzioni (es. Convenzioni ONU 2000 e 2003). La costituzione della SIC deve essere comunicata al Ministro della Giustizia. Il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una SIC: - Per i delitti gravi elencati negli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (associazione di tipo mafioso; traffico di stupefacenti; contrabbando internazionale; terrorismo; sicurezza dello Stato). - Per reati con pena dell’ergastolo o reclusione superiore a 5 anni. - Se le indagini sono particolarmente complesse e richiedono il coordinamento su più Stati. La SIC è costituita tramite un atto formale che indica i componenti della squadra (nazionali e distaccati); il direttore (in Italia è il pubblico ministero); l’oggetto, le finalità e il termine delle attività comuni. La squadra che agisce sul territorio italiano applica la nostra lex loci; gli atti compiuti all'estero hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti in Italia e sono utilizzabili secondo la legge italiana; gli atti irripetibili compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Analogamente, le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune , per uno scopo determinato e una durata imitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. In tali casi, la squadra può essere formata sia in caso di inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri sia qualora più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concentrata negli Stati membri interessati.
L'istituzione di una squadra investigativa comune può anche essere sollecitata da Eurojust e da Europol. L’ESTRADIZIONE Art. 696 CPP: Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria L’estradizione è regolata principalmente nel Libro XI, ma nei rapporti con gli Stati membri dell’UE è sostituita in gran parte dal MAE. La normativa parla oggi di “ consegna ” , semplificando l’uso del termine estradizione. Estradizione per l’estero (art. 697 CPP) La consegna di una persona a uno Stato estero per l’esecuzione di una sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale avviene tramite estradizione, salvo diversamente previsto. Il Ministro della Giustizia può rifiutare la richiesta se questa compromette la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Limiti all’estradizione (art. 698 CPP) L’estradizione è esclusa nei seguenti casi: