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La punibilità è l’ultimo e quarto elemento del reato. Dopo che il giudice ha accertato l’esistenza di un fatto, ha accertato l’antigiuridicità del fatto, ha accertato la colpevolezza (rimproverabilità), infine accerta la punibilità. La punibilità, la cui idea-guida risiede nell’OPPORTUNITÀ di sottoporre a pena l’autore del fatto antigiuridico e colpevole. Le ragioni che possono rendere inopportuna la punizione sono svariate: ragioni politico-criminali; ragioni politiche di clemenza; ragioni di politica internazionale e ragioni di salvaguardi della famiglia. L’esclusione di punire un fatto antigiuridico e colpevole non è da confondere con l’abolizione di determinati reati che ora non sono più puniti; in questo ultimo caso è una mutata valutazione riguardante la rilevanza penale di quel reato. >> in astratto chiunque compie il reato abolito, non viene punito —> ABOLIZIONE ≠ ESCLUSIONE Diversamente nel caso precedente c’è l’opportunità di punire o non, non punire l’autore di un fatto che in astratto sarebbe punibile. —> REATO è ANCORA PREVISTO DALLA NORMA
Come anticipato nella definizione di punibilità, sono presenti condizioni che FONDANO o ESCLUDONO la punibilità del fatto antigiuridico e colpevole. Bipartizione cause:
Il legislatore in alcuni casi considera accadimenti futuri e incerti, un evento che si distingue dagli elementi del fatto. Inoltre, queste condizioni sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano anche se l’agente non si è rappresentato né ha voluto l’accadimento che integra la condizione. In questi casi, il legislatore considera un’ipotesi in cui è subordinata all’avverarsi di una condizione, è slegato al dolo o dalla colpa o anche al nesso di causalità. In tutti questi casi, si ha condizione obiettiva di punibilità. -> una categoria circoscritta perché è una categoria in cui non operano l’imputazione soggettiva e oggettiva, colpa o dolo ed è escluso il nesso causale e l’elemento soggettivo. Esempio: dichiarazione di fallimento per bancarotta fraudolenta. >> Si puniscono una serie di condotte che eludono la garanzia dei creditori. Si uniscono una serie di condotte, prima che si dichiari il fallimento, per l’imprenditore che ha distratto (destinato un fine diverso da quello a cui era destinato) il bene…SE è DICHIARATO FALLITO. Si qualifica il fallimento come condizione obiettiva di qualità , perché si ritiene che questo sia un accadimento futuro o incerto, che non dipende dalla volontà del soggetto agente. Un evento slegato al dolo o colpa da cui il legislatore fa dipendere la bancarotta. Si subordina la punizione alla dichiarazione di fallimento > si valuta la responsabilità penale dell’imprenditore. Le condizioni obiettiva di punibilità = sono un istituito da guardare con diffidenza, perché questo potrebbe eludete il rapporto di causalità. La condizione obiettiva di punibilità non partecipa alla descrizione della forma di offesa al bene giuridico, e quindi non partecipa all’offesa al bene giuridico. Essa deve essere ESTRANEA al fatto tipico e quindi INDIPENDENTE al dolo e alla colpa. Il termine di prescrizione delle condizioni obiettive di punibilità, descritto nell’ art.158, co. 2, decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. “Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.”—> problema del dies a quo (dies a quo = il giorno il quale, termine iniziale dies ad quem = termine finale). Nella bancarotta, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento. Le condizioni obiettive di punibilità sono uno strumento a vantaggio dell’accusa, perché si esclude il nesso causale e l’elemento soggettivo (dolo o colpa). CAUSE CHE ESCLUDONO LA PUNIBILITÀ
Tra le cause di esclusione della punibilità si distinguono: a. le cause PERSONALI di esclusione della punibilità, all’interno delle quali si distinguono: le cause concomitanti di punibilità e le cause sopravvenute di punibilità. b. le cause OGGETTIVE die esclusione della punibilità
Ulteriori cause sopravvenute di non punibilità sono previste, tra l’altro, in relazione alla criminalità organizzata con finalità di evasione politica o di terrorismo. Esempio: Art. 56 co. 3 “Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso”: desistenza volontaria. Ad esempio mi sono procurato delle armi, vado in una banca per fare una rapina ma, volontariamente DESISTO, mi fermo. Il codice prevede una causa di non punibilità e rispondo solo degli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. > valutazione politica = rinuncia alla punizione per desistenza Altre volte la legge dà rilievo a condotte riparatorie nell’ambito di vere e proprie cause di estinzione del reato. La disposizione più significativa è prevista dall’art. 168-bis cp, che ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato richiede condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. Art. 168-bis: “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.” 4.3 DISCIPLINA COMUNE Le valutazioni politico-criminali alla base delle cause personali di non punibilità, si riferiscono per lo più all’opportunità di punire la singola persona che ha realizzato il fatto antigiuridico e colpevole: entrambe le categorie hanno carattere personale. Ciò ha rilevanti conseguenze sul terreno del concorso di persone nel reato. Le cause concomitanti e sopravvenute di non punibilità vanno ricomprese nella disciplina dettata dall’art. 119, co. 1 cp “le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono”. Del pari, non si comunicherà ai concorrenti nel reato la causa sopravvenuta di non punibilità della ritrattazione. Né si comunicheranno ai concorrenti le cause sopravvenute di non punibilità consistenti in condotte riparatorie del danno, ovvero le cause che hanno effetto solo per kilo concorrente che abbia personalmente provveduto alla riparazione del danno, mediante restituzioni, il risarcimento o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Si designano come cause obiettive di esclusione della punibilità, situazioni un cui l’ordinamento rinuncia a punire l’autore di un fatto antigiuridico e colpevole in ragione dell’esiguità del fatto, ovvero della particolare tenuità dell’offesa. 5.2 ART. 131 BIS Un istituto di più ampia portata è ora all’interno del codice penale, all’art. 131 bis, che reca in rubrica l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Questa disposizione è stata introdotta a seguita del d.lgs 16 marzo 2015, n.28; riformata da ultimo nell’ambito della Riforma Cartabia. ART. 131 bis “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in
considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.” “L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona” Nel processo penale, la violazione di una norma, la commissione di un reato, comporta un potestà punitiva dello Stato. Ogni reato è come se offendesse la sfera pubblica, un precetto dello Stato, per questo è prevista anche un pubblica accusa (pm). L’eccezione di procedimento a querela per la violenza sessuale, che solitamente si utilizza questo procedimento nei reati contro il patrimonio. 5.3 AMBITO APPLICATIVO L’art. 131 bis è individuato con riferimento alle pene edittali: deve trattarsi di un reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo di due anni, ovvero, la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Al fine del rispetto del limite dei due anni di pena detentiva non rilevano le circostanze, ad eccezione di quelle autonome e di quelle a effetto speciale; in presenza di tali circostanze, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze, ex art. 69 cp. “Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. ” Nella sfera applicativa dell’istituto rientrano anche le ipotesi in cui la particolare tenuità del danno o del pericolo potrebbe rilevare quale circostanza attenuante: “speciale tenuità del danno nei delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio”. Inoltre l’istituito deve applicarsi, nel silenzio della legge, anche quando “il fatto di lieve entità” integri un’autonoma figura di reato. Si pone ulteriore problema se vi rientrino reati nella norma incriminatrice sia presente una soglia quantitativa, ad esempio la guida in stato di ebrezza che integra reato quando il tasso alcolemico supera 0,8 grammi/litro di sangue. Ragioni politico criminali hanno indotto il legislatore a individuare nell’ambito dei reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, una serie di esclusioni dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis. L’art. 131 bis esclude che l’offesa posso essere ritenuta di particolare tenuità:
causa i non punibilità anche a comportamenti abituai significherebbe garantire all’imputato l’impunità per fatti analoghi commessi in futuro. 5.7 PROCEDIMENTO Le cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e stato di giudizio, salva la eventuale formazione ddli giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. Le fasi di procedimento in cui può essere dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono le seguenti:
Questa causa di esclusione della punibilità è rimessa alla decisione del giudice. La valutazione di opportunità è rimessa al giudice. Il 131-bis è una via che attribuisce al giudice una valutazione in concreto rispetto all’opportunità di punire o meno. È una delega al giudice , lui valuta caso per caso la punibilità del reato commesso. Un’altra strada, diversa dall’art. 131-bis, è la depenalizzazione, l’abolizione del reato. La depenalizzazione è una strategia politico-criminale perseguita dal legislatore che comportano uno sfoltimento dei procedimenti. Sono state elaborate 3 strategie che riducono il carico giudiziario con risorse limitate:
Un’ulteriore causa di esclusione della punibilità sono le “CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO”, una formula che sottolinea il far venir meno della possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato. Si tratta di istituti che prendono vita in modo del tutto indipendente da comportamenti dell’agente o che comunque non si esauriscono in un comportamento dell’agente: in particolare integrati da accadimenti naturali o da vicende giuridiche che, intervenuti DOPO la commissione del fatto antigiuridico e colpevole e PRIMA della condanna definitiva, comportano l’inapplicabilità di qualsiasi situazione penale prevista per quel reato specifico. Quando non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, non si possono applicare le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condotta e le misure di sicurezza, con l’eccezione di una musica di sicurerà patrimoniale che deve essere disposta anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna: la confisca obbligatoria di cose “intrinsecamente criminose”. L’effetto estintivo riguarda le sole sanzioni penali: restano ferme, invece, le obbligazioni civili da reato, in particolare gli obblighi di restituzione e/o il risarcimento del danno. 6.2 LA MORTE DEL REO AVVENUTA PRIMA DELLA CONDANNA ART. 150 - “La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.”. Il legislatore preclude la possibilità di applicare qualsiasi sanzione penale anche sul patrimonio del defunto. 6.3 AMNISTIA PROPRIA ART. 151 - “L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie”. Amnistia propria = interviene prima della sentenza definitiva di condanna. Consiste in un provvedimento generale di clemenza, ispirato a ragioni di opportunità politica.
L’esclusione della prescrizione nei giudizi successivi a quello di primo grado si deve a due recenti riforme: Riforma Bonafede e R. Cartabia. Entrambe hanno inteso limitare l’incidenza della prescrizione nelle fasi avanzate del processo. INTERRUZIONE della PRESCRIZIONE Durante le indagini o il giudizio di primo grado, il corso della prescrizione può subire un’interruzione, che ai sensi dell’art. 161-bis, ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato: l’effetto è prolungato del tempo della prescrizione. Il corso della prescrizione può essere interrotto solo per gli atti interruttivi, come l’interrogatorio dell’imputato. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione, ma i termini previsti dall’art. 157 cp non possono prolungarsi oltre un quarto. art. 157, co. 2 - “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.” Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.” Un prolungamento dei termini di prescrizione per effetto di atti interruttvi maggiore di quello previsto dagli artt. 160 co. 3 e 161 co. 2 co, è previsto per alcune categorie di autori: il prolungamento massimo è per la metà nei casi di recidiva aggravata; di 2/3 nei casi di recidiva reiterata e del doppio nei casi di abitualità ne delitto e professionalità nel reato. SOSPENSIONE della PRESCRIZIONE Il corso della prescrizione può subire una sospensione. È quanto si verifica in una serie di ipotesi di forzata inattività dell’autorità giudiziaria, tassativamente previste dalla legge. Si tratta delle ipotesi: a. sia necessaria un’autorizzazione a procedere; b. il giudice ordinario sollevi questione di legittimità costituzionale ovvero investa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea; c. il procedimento o il processo penale siano sospesi per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del difensore. d. sia stata disposta un’attività di indagine attraverso una rogatoria all’estero; e. l'imputato sia assente e sia pronunciata una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 420 quater cpp. L’art. 159, co. 1 cp, prevede inoltre che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge. Una volta cessata la causa di sospensione, la prescrizione risponde il suo corso e il suo tempo decoroso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma la tempo decorso dopo che tale causa è venuta meno.
RIFORMA BONAFEDE e R. CARTABIA La seguente riforma del 2019, faceva leva sulla riduzione della patologica incidenza della prescrizione a processo in corso, in particolare, nei giudizi di appello e di cassazione. La riforma Bonafede fu superata dalla riforma Cartabia, la quale voleva migliorare l’efficenza e condivideva l’obiettivo della riduzione dell’incidenza della pressione a processo in corso, in particolare, nei giudizi di impugnazione. La r. Cartabia ha confermato la soluzione del blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, superando la riforma precedente (Bonafede) attraverso rilevanti correttivi, sul piano sia del diritto sostanziale, sia del diritto processuale. La sentenza di primo grado viene inquadrata correttamente quale causa di cessazione del corso di prescrizione; diversamente nella riforma precedente era causa di sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla riforma Bonafede il decreto di condanna torna ad essere un mero atto interruttivo del corso di prescrizione. Nella riforma Cartabia l’irragionevole durata del processo nei giudizi di impugnazione trova un rimedio diverso, ovvero l’introduzione di un’inedita causa di improcedibilità dell’azione penale integrata dal superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello e di cassazione come previsti dalla legge Pinto. La relativa disciplina è inquadrata dall’art. 344-bis cpp, nel quale si legge che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni o del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, “costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale”. Quanto al dies a quo, i termini di cui sopra decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall’art. 544 cpp. I termini di improcedibilità dell’azione posso essere prorogati, con ordinanza motivata dal giudice che procede. La legge prevede una serie di ipotesi di sospensione dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Si tratta degli stessi casi in cui è prevista la sospensione del corso della prescrizione del reato ex art. 159, co. 1. In caso di annullamento della sentenza di Cassazione con rinvio alla corte d’appello, i termini di durata massima decorrono nuovamente dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di annullamento. La nuova disciplina in tema di improcedibilità si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1°gennaio 2020. La legittimità costituzionale di limitare la nuova disciplina dell’improcedibilità va valutata al metro del principio di ragionevolezza. FISIOLOGIA DELLA PRESCRIZIONE Una prescrizione che rappresenta una fisiologia. Qual è la ratio della prescrizione del reato?
La ratio dell’oblazione risiede in molteplici considerazioni di opportunità: a. opportunità di alleggerire i carichi di lavoro gravanti sul giudice penale in relazione a reati di modesta gravità. b. opportunità di ordine economico-fiscale c. limitatamente all’ablazione speciale, opportunità politico-criminale A fronte di un’istanza di oblazione ordinaria tempestivamente proposta dall’imputato, il giudice ha l’obbligo di ammetterlo all’oblazione, dopo aver verificato che l’imputazione abbia per oggetto una contravvenzione punita con la SOLA pena dell’ammenda. Invece, nel caso di un’istanza di oblazione speciale, il giudice è chiamato ad un vaglio discrezionale che ha per oggetto la gravità del fatto concreto. ECCEZIONI
La remissione della querela può essere integrata da una dichiarazione espressa resa al giudice procedente (r. processuale); da una dichiarazione espressa rilasciata al querelato (extraprocesuale espressa); o da un comportamento del querelante incompatibile con la volontà di persistere nella querela (r. extraprocessuale tacita). Di norma, la remissione può avvenire solo prima della condanna; non può essere sottoposta a termini o a condizioni, salva la possibilità di rinunciare al diritto alle istituzioni e al risarcimento del danno. Rinuncia alla querela ≠ remissione della querela La remissione presuppone che la querela sia già stata proposta. È un atto bilaterale, in quanto implica l’accettazione da parte del querelato.
Come ogni misura sospensiva, anch’essa è soggetta a revoca, che dovrà essere disposta in caso di: grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni. La revoca comporta la ripresa del corso del processo. Qualora all’esito del processo venga pronunciata una condanna, nella determinazione della pena da eseguire deve essere detratto un pericolo corrispondente a quello della prova eseguita. L’esito positivo della prova, da valutari alla luce del comportamento dell’imputato e in particolare del rispetto delle prescrizioni, comporta l’estinzione del reato; rimangono applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie. 6.9 IL PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI Questa causa di estinzione riguarda i soli minori: più precisamente, i soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto. Il perdono giudiziale è disposto discrezionalmente dal giudice e può consistere o nell’astensione dal rinvio a giudizio ovvio, nel caso in cui il giudizio sia già instaurato, nell’astensione della pronuncia della condanna; l’estinzione del reato consegue immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza che nell’uno o nell’altro caso applica il perdona giudiziale. Il perdona giudiziale presuppone l’accertamento che l’agente abbia commesso un fatto antigiuridico e colpevole: al giudice si chiede di quantificare la pena che andrebbe inflitta nel caso concreto. L’applicabilità è sottoposta a limiti soggettivi: a. il minore non deve aver riportato precedenti condanne a pena detentiva per delitto, né deve trattarsi di delinquente o contravventore abituale o professionale; b. non deve aver già fruito del perdono giudiziale 6.10 DISCIPLINA COMUNE Le cause di estinzione del reato hanno in comune quella che convenzionalmente viene designata come “autonomia” o “specificità” del loro campo di applicazione. Questo carattere si manifesta sia in relazione ai reati ai quali la causa di estinzione è applicabile, sia alle persone che ne possono beneficiare. a. Primo profilo, l’art. 170 cp detta una disciplina di portata generale ART. 170, co. 1- “Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.” co. 2 - dispone che la causa estintiva di un reato che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato non si estende a quest’ultimo. co. 3 - enunciata regola che si riferisce alla circostanza aggravante prevista per chi commette un reato per eseguirne o occultarne un altro: l’estinzione di uno dei due reati non esclude l’applicabilità dell’aggravante. b. Secondo profilo, concorso di persone nel reato. ART. 182 cp - “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.” In altri termini, di regola le cause di estinzione del reato operano soltanto rispetto al quale si riferisce la causa estintiva.
CAP. 2 - LE FONTI
Al sistema sanzionatorio si pongono limiti alla potestà punitiva dello Stato, a cominciare dal principio di legalità, cioè alla riserva alla legge del compito di individuare i reati e le pene. Il PRINCIPIO DI LEGALITÀ o di RISERVA DI LEGGE in materia penale, cioè il monopolio del potere legislativo nella scelta di fatti da punire e delle relative sanzioni. Beccaria evidenzia il principio di precisione della legge, cioè l’esigenza di leggi chiare e precise. Allo stesso modo, Feuerbach conia la formula “nullum crimen, nulla poena sine lege”, individuando due corollari: il divieto di analogia e il principio di determinatezza. Origine storica - Montesquieu Il pensatore che primo fra tutti individualizza il principio di legalità è Montesquieu. Nasce in Francia dal pensiero di questo filosofo, dall’opera Des l’Esprit des Lois che lo pensa nell’ambito della divisione dei poteri. In Italia, fu Cesare Beccaria, il quale afferma che: “il diritto di punire non può non risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per contratto sociale…”, dall’opera Dei delitti e delle pene. Da teoria —> a testo di legge A pochi anni dalla teorizzazione del principio di legalità, questo diventa già norma:
Il decreto legge non dovrebbe essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale. Perché il decreto legge non dovrebbe definire le scelte incriminatrici? In primo luogo perché lo fa in un clima di fretta e urgenza, diversamente il sistema penale prevede una decisione meditata. In secondo luogo, perché il decreto legge produce effetti che una decisone successiva non può cancellare, ci sono situazioni che non possono essere cambiate da una opposizione parlamentare. Il decreto legge non va bene perché svuota il parlamento al diritto di intervenire. Quanto al decreto-legislativo , la sua inclusione nel concetto di legge ai sensi dell’art. 25, cost. sarebbe legittimata del fatto del Parlamento deve dettare ex art. 76, Cost. “Principi e criteri direttivi” per l’esecutivo. Il decreto legislativo non dovrebbe essere incluso tra le fonti del diritto penale. Da un lato la prassi appare lontanissima dagli standard di rigore, analiticità e chiarezza auspicati dalla dottrina quali condizioni per la legittimità della delega. D’altro lato, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto che l’attribuzione al potere esecutivo di scelte politiche è un dato immanente alla tecnica della delega legislativa: la determinazione di principi e criteri direttivi può circoscrivere, ma non eliminare la discrezionalità politica del potere esecutivo nell’esercizio della delega.
Problemi del decreto legislativo C’è un utilizzo frequente di decreti Il decreto legislativo è uno strumento fondamentale di cui non ci dai può privare, però molto spesso le leggi delega si risolvono ad essere mere enunciazioni di principio.
La Corte costituzionale non può fare scelte di incriminazione, non può emettere decisioni che hanno l’effetto di far tornare in vita reati o che estendano fattispecie di reati. COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ:
è ammissibile un ruolo di INTEGRAZIONE delle fonti sub-legislative nel diritto penale? Se è ammissibile la riserva di legge è relativa; diversamente se non è ammissibile la riserva di legge è assoluta. Esempio: n. 52/2020 “è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia disposte da successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”. La norma di fonte legislativa si limita a prevedere la sanzione penale per la violazione di un precetto che viene integralmente definitivo da una fonte sub- legislativa.(la norma primaria che sancisce la pena per un soggetto che viola una misura che è prevista dal decreto del presidente del consiglio dei ministri). > NORMA PENALE IN BIANCO = si lascia in bianco il contenuto del precetto, che si colora solo con la fonte regolamentare. Formalmente rispetta la norma penale ma le condotte da considerare sono stabilite da un fonte secondaria. >> svuotamento della riserva di legge e del principio di legalità Esistono altri modi con cui un regolamento può integrare la fattispecie penale. D.p.r n. 309/1990, art. 73 “Chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito …”. In questo caso, la disposizione penale contenuta in una fonte primaria è stata integrata da una disposizione sub-legislativa che sottolinea un aspetto tecnico, si definisce cosa è una sostanza stupefacente o psicotropa. INTEGRAZIONE solo TECNICA, ma le condotte sono definite dalla norma primaria. È ammissibile un ruolo delle fonti sub-legislative, ma con dei limiti, la norma sub- legislativa deve disporre solo di aspetti tecnici. Si tratta dello schema della riserva tendenzialmente assoluta: il legislatore fa tutte le scelte di politica criminale, la fonte sub-legislativa si limita ad una integrazione tecnica.