Scarica Dispensa Diritto Penale 2 e più Dispense in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!
LA COLPEVOLEZZA
Nozione, fondamento, rilevanza costituzionale Perché sia legittimo il ricorso alla sanzione panel, occorre altresì che la commissione del fatto antigiuridico possa essere “personalmente” rimproverata all’autore; e sono i criteri sui quali si può fondare e graduare quel rimprovero “personale” sono tradizionalmente compendiati, nel linguaggio della dottrina sotto formula di <> e <<responsabilità penale>>. Con la formula <> si designa dunque l’insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all’agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. Nel diritto vigente tali requisiti possono essere individuati: a) dolo, colpa, ovvero dolo misto a colpa b) assenza di scusanti c)conoscenza o conoscibilità della legge penale violata d)capacità di intendere e di volere la corte, invece, ha riconosciuto espressamente che la <<responsabilità personale>> a norma dell’art 27 co.1 cost è sinonimo di responsabilità per un fatto colpevole. Il principio di colpevolezza riflette uno stato avanzato della civiltà giuridica. Si contrappone ad una serie di inciviltà: alla responsabilità oggettiva (responsabilità per un fatto proprio, ma realizzato senza dolo e senza colpa) alla responsabilità penale di chi abbia commesso il fatto volontariamente o colposamente, ma ignorando senza colpa l’illiceità penale del fatto; alla responsabilità penale accollata a chi abbia agito in situazioni anormali, tali da rendere inesigibile un comportamento diverso da quello tenuto all’agente, ovvero all’incapace di intendere e di volere. Oggi vige la regola secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale dovuta a colpa, nel senso che la responsabilità non si profila quando l’agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto doloso o colposo da lui realizzato era previsto da una norma incriminatrice. Nella nostra Costituzione la responsabilità personale (art27 co.1), ovvero la responsabilità colpevole, è responsabilità per il fatto commesso: tutti i criteri sui quali si fonda la colpevolezza dell’agente vano cioè riferiti e strettamente collegati al singolo fatto antigiuridico da lui commesso DOLO, COLPA E DOLO MISTO A COLPA Dolo e colpa: rilevanza nei delitti e nelle contravvenzioni Il criterio di attribuzione della responsabilità di regola richiesto dal legislatore per i delitti è il dolo, mentre la colpa rileva solo in via di eccezione espressa. Stabilisce infatti l’art 42 co.2 che <<nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non lo ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto…colposo espressamente preveduti dalla legge>>. Diversa è invece la disciplina riservata di regola alle contravvenzioni, che possono essere commesse indifferentemente sia con dolo, sia per colpa: basta cioè la colpa. Solo eccezionalmente sono previste contravvenzioni che debbono necessariamente essere commesse con dolo, come il comparaggio; nonché anche contravvenzioni che debbono essere commesse per colpa. Il dolo La realizzazione con dolo di un fatto antigiuridico comporta la forma più grave di responsabilità penale. Per l’esistenza del dolo si richiede infatti un duplice coefficiente psicologico: la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico. In particolare, l’art 43 stabilisce che << il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione>>. Il momento rappresentativo del dolo e l’errore sul fatto Perché sorga una responsabilità dolosa occorre dunque in primo luogo che il soggetto si sia rappresentato il fatto antigiuridico.
Il momento rappresentativo del dolo esige la conoscenza effettiva di tutti gli elementi rilevanti del fatto concreto che integra una specifica figura di reato: e tale conoscenza deve sussistere nel momento in cui il soggetto inizia l’esecuzione dell’azione tipica. La conoscenza effettiva, dunque, non deve essere meramente potenziale. In secondo luogo, è sufficiente che la conoscenza effettiva sia presente nel momento in cui l’agente inizia l’esecuzione dell’azione tipica: non è invece necessario che la rappresentazione del fatto sia presente nella mente del soggetto per tutto il tempo dell’azione. Il momento rappresentativo del dolo si considera di regola integrato anche nei casi di dubbio, perché chi agisce in stato di dubbio ha un’esatta rappresentazione di quel dato della realtà, sia pure coesistente con una falsa rappresentazione di quel dato. Il dubbio risulta incompatibile con il dolo nei casi in cui la legge richiede una conoscenza piena E certa dell’esistenza di un elemento del fatto. È l caso di delitti di calunnia e autocalunnia. Vi sono elementi del fatto la cui conoscenza può essere acquisita attraverso i sensi: si tratta degli elemetni descrittivi, cioè degli elementi del fatto individuati attraverso concetti descrittivi, come i concetti di uomo, madre, minore.. altri elementi del fatto, gli elementi normativi, sono invece individuati attraverso concetti che esprimono qualità giuridiche o sociali di un dato della realtà. Per contro, difetta la rappresentazione del fatto necessaria per la sussistenza del dolo quando l’agente versa in un errore sul fatto, quando cioè non si rappresenti la presenza di almeno uno degli elementi del fatto come conseguenza o di una errata percezione sensoriale )errore sul fatto) o di un’errata interpretazione di norme giuridiche o sociali diverse dalla norma incriminatrice e da questa richiamate (errore di diritto; errore su una norma extra-penale). Un errore sul fatto può essere cagionato anche da un errore di diritto: e cioè dall’erronea interpretazione di norme diverse dalla norma incriminatrice, da quest’ultima richiamate attraverso un elemento normativo. Il momento volitivo del dolo Il dolo non si esaurisce nella rappresentazione del fatto: come si evince dall’art 61 l’avere agito nonostante la previsione dell’evento è perfettamente compatibile con la struttura della colpa e ne rappresenta solo una forma aggravata. In particolare, il momento volitivo del dolo consiste innanzitutto nella risoluzione di realizzare l’azione: e tale risoluzione deve essere presente nel momento in cui il soggetto agisce, rappresentandosi tutti gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice. La risoluzione può essere la conseguenza immediata di un improvviso impulso ad agire – si parla in questo caso di dolo d’impeto , che si manifesta nei casi in cui la spinta ad agire ha radici “affettive”, come ira o la gelosia - ovvero può essere presa e tenuta ferma fino al compimento dell’azione per un apprezzabile lasso di tempo senza soluzione di continuità: si parla di dolo di proposito , che per taluni reato (omicidio) viene designato dal legislatore come premeditazione e integra una circostanza aggravante. I gradi del dolo: dolo intenzionale, diretto ed eventuale a) dolo intenzionale : si configura quando il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto; ad esempio spara ed uccide. Non è necessario che la realizzazione del fatto rappresenti lo scopo ultimo perseguito dall’agente, potendo anche essere uno scopo intermedio. Non è necessario che la causazione dell’evento perseguito dall’agente sia probabile: basta la mera possibilità di successo. Di regola la presenza del dolo intenzionale rileverà soltanto ai fini della commisurazione della pena, sotto il profilo dell’intensità del dolo. Quanto ai reati di mera condotta, è il caso del delitto di acceso a materiale pedopornografico on line. Quanto ai reati di evento, alcune norme incriminatrici richiedono che l’agente sia animato da particolari finalità in relazione all’evento: in taluni di questi casi l’evento che l’agente deve prendere di mira deve realizzarsi per la consumazione del reato. Nei reati a dolo specifico il legislatore richiede che l’agente commetta il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi non è però necessario per la consumazione del reato.
Nel 2016 è stato configurato l’omicidio stradale e le lesioni stradali gravi o gravissime come autonome figure di delitto colposo, collocando le relative norme incriminatrici nel codice penale.
- sicurezza sul lavoro: il problema ai confini tra dolo eventuale e colpa cosciente viene affrontato in relazione alla responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai dipendenti in ragione dell’omessa adozione di adeguate misure preventive. Per quanto riguarda la colpa cosciente, la suprema corte osserva che il codice parla di reale previsione dell’evento. Dunque la previsione dell’evento non solo deve sussistere, ma deve anche permanere nella psiche dell’agente, ancorché in maniera << vaga ed alquanto sfumata>>. Nella colpa cosciente l’agente è consapevole dell’esistenza del rischio, e, ciò nonostante, si astiene dall’agire doveroso << per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo>>. Diversa è la situazione di colui che agisce con dolo eventuale. Secondo le Nazioni Unite, infatti, l’elemento volitivo del dolo eventuale è <<un atteggiamento ragionevolmente assimilabile alla volontà, sebbene da essa distinto>>, che sussiste laddove l’agente, dopo avere effettuato un bilanciamento tra il fine perseguito ed i suoi effetti collaterali, decida comunque di agire, così accettando la verificazione dei secondi quali prezzo da pagare per realizzare il primo. L’oggetto del dolo Per oggetto si intende il fatto concreto che corrisponde alla figura legale del fatto incriminato. L’agente può anche ignorare l’esistenza della norma che descrive il fatto da lui realizzato, ovvero può interpretarla erroneamente: ciò rileverà eventualmente ex art 5 come ipotesi di ignoranza o errore sulla legge penale. Ciò che è necessario e sufficiente per l’esistenza del dolo è un fatto tipico. Nei reati a dolo generico l’oggetto della rappresentazione e della volizione è solo il fatto concreto che integra gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice: eventi ulteriori solo al di fuori dell’oggetto del dolo e tutt’al più rileveranno come motivi che aggravano o attenuano la pena. Nei reati a dolo specifico l’oggetto del dolo è più ampio: abbraccia sia il fatto concreto corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice, sia un risultato ulteriore che l’agente deve perseguire come scopo e la cui realizzazione è irrilevante per la consumazione del reato. Dire che oggetto della rappresentazione e della volizione necessarie ai fini del dolo è un fatto concreto che corrisponde al modello di una specifica figura di elementi del reato equivale a dire che l’agente deve rappresentarsi e vedere tutti gli elementi costitutivi del fatto del reato La controversia sull’inclusione o meno nell’oggetto del dolo e della specifica qualità del soggetto attivo che caratterizza i reati propri va risolta in senso affermativo. Le qualità richieste per il soggetto attivo del reato proprio concorrono a delineare il fatto come specifica forma di offesa a un bene giuridico. Perché si configuri il dolo è sufficiente che l’agente abbia una conoscenza da profano della sua qualità giuridica. D’altra parte, la conoscenza della propria qualità può difettare come conseguenza di un’erronea interpretazione di norme extra-penali. Una conferma sistematica della inclusione della qualità del soggetto attivo nell’oggetto del dolo dei reati propri si ricava dalla disciplina del concorso di persone. La regola generale è nel senso che il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma incriminatrice risponde di concorso doloso nel reato proprio se sapeva che la persona da lui agevolata o istigata alla commissione del reato rivestiva la qualità richiesta dalla norma incriminatrice: l’estraneo risponderà di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Il dolo e l’erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione
Il dolo è la rappresentazione e volizione di un fatto non solo tipico, ma anche antigiuridico. Segue che l’erronea supposizione di trovarsi in una situazione che integrerebbe gli estremi di una causa di giustificazione riconosciuta dall’ordinamento esclude il dolo. Se però l’erronea supposizione della presenza di una causa di giustificazione è stata determinata da colpa, perché nessuna persona ragionevole sarebbe caduta in quell’errore, il fatto antigiuridico viene addebitato all’agente a titolo di colpa, a condizione che quel fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. In presenza di una causa di giustificazione in realtà inesistente (causa di giustificazione putativa); dispone l’art 59 co.4 << se l’agente ritiene per errore che esitano circostanze di esclusione della pena - cause di giustificazione-, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo>>. L’ipotesi delineata dall’art 59 è quella in cui l’agente erroneamente supponga l’esistenza nella realtà degli estremi di una causa di giustificazione riconosciuta dall’ordinamento: si tratta cioè del (solo) errore di fatto sull’esistenza di cause di giustificazione. Altra cosa è l’ipotesi in cui l’agente supponga l’esistenza di una causa di giustificazione non contemplata dall’ordinamento ovvero ritenga erroneamente che una causa di giustificazione abbia limiti più ampi di quelli previsti dall’ordinamento: queste ipotesi estranee alla spera della disciplina dell’art 59. Il dolo nei reati omissivi La peculiarità nei reati omissivi si riflettono nella configurazione del dolo sotto il profilo dell’oggetto della rappresentazione e della volizione
- Quanto al momento rappresentativo, il soggetto che ha l’obbligo di agire che innanzitutto essere a conoscenza dei presupposti di fatto dei quali scaturisce il dovere di agire: e ciò vale sia per i reati omissivi propri, sia per quelli impropri. Il dolo di omissione di soccorso (art 593) prototipo dei reati omissivi propri, esige che il soggetto si renda conto di trovarsi di fronte ad un corpo che sia o sembri inanimato, o ancora, ad una persona ferita o altrimenti in pericolo. In secondo luogo, il soggetto deve sapere qual è l’azione da compiere: chi si imbatte deve sapere che deve avvertire la pubblica autorità, chi si trova in presenza di una persona in pericolo deve sapere che deve prestargli soccorso. Nei reati omissivi impropri, il garante deve inoltre rendersi conto che il compimento dell’azione per lui doverosa potrebbe impedire il verificarsi dell’evento.
- Quanto al momento volitivo del dolo, è necessario che il soggetto decida di non compiere l’azione doverosa: nei reati omissivi impropri il momento volitivo esige che il soggetto abbia posto a base di quella decisione l’intenzione di non impedire l’evento o la certezza o l’accettazione o l’eventualità del verificarsi di un evento che sarebbe stato impedito dal compimento dell’azione doverosa. L’accertamento del dolo La rappresentazione e la volizione possono essere accertati unicamente da dati esteriori, con l’aiuto di massime di esperienza. Le massime di esperienza vanno perciò utilizzate con prudenza e accortezza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto: è su queste che il giudice deve fondare l’accertamento del dolo. Possono venire in rilievo circostanze di carattere oggettivo o soggettivo: le prime attengono alle modalità della condotta (mezzi adoperati), le seconde riguardano invece le persone dell’agente (le sue cognizioni, precedenti esperienze). Quanto alle modalità di condotta, i mezzi adoperati acquistano particolare rilievo, in tema dei omicidio: parlano nel senso della rappresentazione e volizione della morte il carattere micidiale dell’arma usata e/o il suo utilizzo a breve distanza della vittima. Per la prova del dolo, come si è detto, possono venire in rilievo anche circostanze relative alla persona dell’agente. Secondo quanto afferma la giurisprudenza, il giudice prenderà in esame questo tipico di circostanze solo in via sussidiaria: quando cioè le circostanze oggettive non consentono deduzioni univoche.
Accanto alle regole codificate, vi è dunque un ampio spazio per regole la cui individuazione grava sul giudice: è lo spazio della colpa generica, cioè quella che il codice designa come colpa per negligenza o imprudenza o imperizia. Per individuare quelle regole il giudice non farà soltanto riferimento a quel che si usa fare,, cioè a quel che viene generalmente praticato: spesso e volentieri la prassi è sciatta e intollerabilmente pericolosa. Il giudice farò piuttosto riferimento a quel che si doveva fare in un dato momento: confronterà il comportamento del singolo agente con il comportamento che in quelle stesse circostanze di tempo e di luogo avrebbe tenuto un uomo ideale. In passato si invitava il giudice ad assumere un unico modello di riferimento, ovvero la figura del buon padre di famiglia. L’adozione di un unico modello urta contro l’enorme varietà dei pericoli. Oggi si fa capo ad una pluralità di modelli, differenziati a seconda del tipo di attività in cui si lascia suddividere la vita di relazione e che vengono ritagliati ampiamente sulla persona dell’agente. Si valuterà perciò la correttezza o meno del comportamento concreto del singolo agente confrontandolo con quello che avrebbe tenuto il modello di agente che svolga quella stessa attività. Bisogna far riferimento ancora e sempre al modello di agente per calcolare i costi economici che l’agente concreto deve sopportare per riconoscere e per neutralizzare o ridurre i pericoli. .le regole di diligenza vanno ampiamente ritagliate sulla persona del singolo agente. Questo processo di personalizzazione incontra però un limite logico. Non si può tener conto dell’assenza nell’agente delle conoscenze o delle capacità psicofisiche necessarie per fronteggiare i più diversi pericoli della vita di relazione. Le conoscenze e le abilità del singolo agente superiori rispetto a quelle dell’agente modello non possono invece fondare, in linea di principio, un più elevato dovere di diligenza. Le linee-guida nell’attività medico chirurgica Molteplici sono le linee guida utilizzate da un lato per innalzare lo standard della perizia esigibile, garantendo una maggiore protezione dei pazienti e imponendo ai sanitari una più elevata abilità professionale; dall’altro lato per rendere uniforme in tutto il paese la valutazione dei giudici sulla sussistenza o meno della colpa. Un obbligo generalizzato di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida è ora stabilito dall’art 4 legge Gelli-bianco. La legge individua le linee guida la cui osservanza può escludere la responsabilità penale: prevede infatti l’istituzione di un Sistema Nazionale per le linee guida. Dispone inoltre he gli esercenti le professioni sanitarie si attengano alle << buone pratiche clinico-assistenziali>>, monitorate da un apposito osservatorio nazionale, istituito con decreto. Può accadere che le linee guida non coprano tutte le circostanze: con la conseguenza che un comportamento conforme a linee guida può risultare contrario alle regole dell’area medica. Due situazioni ipotizzabili: 1)situazioni in cui le peculiarità del caso concreto impongano al sanitario di discostarsi dalle linee guida 2)situazioni in cui il professionista si orienti correttamente nella diagnosi o nella terapia, individui correttamente le linee guida alle quali fare riferimento e tuttavia commetta un errore nell’adattare le regole dettate dalle linee guida alle peculiarità del caso concreto. La svolta è stata segnata dalla legge Gelli-bianco art 590 con 3 elementi di novità 1)indicazione esplicita che il sanitario va esente da qualsiasi responsabilità penale per omicidio o lesioni colpose se ha cagionato l’evento agendo nel rispetto di linee guida non solo accreditate ma anche adeguate alle specificità del caso concreto 2)espresso riferimento all’imperizia 3)venir meno di qualsiasi riferimento espresso alla colpa lieve: il sanitario che si attiene alle linee-guida quando risultino inadeguate, risponderà di omicidio colposo o di lesioni colpose anche se ha agito con colpa lieve. Il codice fa un ritorno dunque alle regole generali in materia di grado della colpa.
Il rapporto tra colpa specifica e colpa generica Va premessa la distinzione fra regole cautelari codificate a contenuto rigido e regole a contenuto elastico. Quelle a contenuto rigido impongono all destinatario una regola di condotta fissata in modo preciso Quella a contenuto elastico fanno dipendere l’individuazione della regola di condotta dalle circostanze del caso concreto che è sulla base di quelle circostanze che andrà individuata la condotta che avrebbe tenuto l’agente modello. Si pone il quesito se l’inosservanza di una regola cautelare codificata a contenuto rigido sia di per se sola sufficiente a fondare la colpa. La risposta è nel senso che l’inosservanza dà vita a colpa, a meno che siano presenti circostanze concrete tali da rendere il rispetto della norma nella stessa fonte di un aumento del rischio della realizzazione di un fatto che integra un reato colposo. Secondo questa stessa logica, la legge riconosce che le regole dettate da linee guida nella sfera dell’attività medico chirurgica debbano cedere il passo a regole non codificate. I reati colposi di evento: a) i contenuti del dovere di diligenza Il delitto è colposo quando l’evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi. In questa classe di reati, le regole di diligenza sono rivolte al futuro: sono cioè finalizzate a prevenire che dalla condotta dell’agente derivi un evento offensivo di beni giuridici b) la condotta colposa nei reati colposi di evento, il dovere di diligenza, prudenza o perizia ha duplice contenuto: 1)riconoscere il pericolo o i pericoli del realizzarsi del fatto antigiuridico: il riconoscimento può e deve essere ottenuto dall’agente con i sensi, con gli strumenti apprestati dalla tecnica per potenziare i sensi; attraverso l’applicazione al caso concreto delle regole di esperienza o giuridiche note all’agente modello 2)neutralizzare o ridurre il pericolo o i pericoli del fatto antigiuridico: il dovere successivo logicamente è la neutralizzazione, ovvero la riduzione del pericolo. L’adempimento di questo dovere può comportare la totale astensione dell’agire o dalla prosecuzione dell’agire. In altri casi, si impone di agire con particolari modalità. In definitiva, il carattere colposo della condotta può derivare già dal mancato riconoscimento del pericolo di realizzazione del fatto che l’agente modello sarebbe stato in grado di riconoscere nel momento in cui l’agente concreto ha iniziato o continuato ad agire, ovvero di fronte ad un pericolo ormai riconosciuto, dalla mancata adozione dei comportamenti necessari per neutralizzare o ridurre il pericolo che in quel momento e in quelle circostanze avrebbe tenuto l’agente modello. Misure da adottare per neutralizzare o ridurre vanno individuate a partire dal momento in cui quelle misure sono fattibili utilizzando ad esempio le tecnologie disponibili sul mercato. c)il principio di affidamento <<ciascuno degli agenti può cioè confidare che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia>>. Chi svolge una determinata attività garantisce obiettivamente di essere in grado di agire come il modello di agente che svolga la stessa attività.
- un primo limite all’operatività del principio di affidamento è che le circostanze del caso concreto lascino riconoscere la seria possibilità di un altrui comportamento colposamente pericoloso: si può confidare nel diligente comportamento altrui, a meno che particolari circostanze del caso concreto non facciano ritenere che quella fiducia è infondata.
- un secondo limite è nei casi in cui l’agente abbia l’obbligo giuridico di impedire eventi lesivi dell’altrui vita o integrità fisica, il cui rispetto comporti il controllo e la vigilanza dell’operato altrui. Il principio di affidamento opera anche rispetto ai reati dolosi commessi da altri: non solo possiamo confidare che gli altri consociati non agiranno colposamente, ma siamo anche autorizzati a confidare che non agiranno dolosamente. Su questo terreno, il principio di affidamento ha anzi una portata ben più ampia per una duplice ragione:
bensì ad assicurare che l’agente assuma le informazioni necessarie ovvero compia i controlli necessari nel momento in cui esegue l’azione. Il grado della colpa La colpa si configura quando la condotta concreta è difforme dal modello di condotta prescritto da una regola di diligenza. Il grado della colpa, cioè il divario tra la condotta concreta e il modello di condotta che l’agente doveva rispettare, è rilevante ai fini della commisurazione della pena, la quale dipende dal grado della colpa. Vi sono figure di reato, la cui integrazione esige un elevato grado di colpa: è il caso, ad esempio, delle ipotesi di bancarotta semplice per le quali la legge richiede che l’imprenditore abbia compiuto operazioni di grave imprudenza. Altre volte la legge dà rilievo ad un elevato grado della colpa ai fini della configurazione di una circostanza aggravante. È il caso in tema di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Una forma più grave di responsabilità per colpa si configura, per i delitti, nei casi di colpa con previsione, o colpa cosciente; cioè nei casi in cui l’agente per leggerezza sottovaluta la probabilità del verificarsi dell’evento che ha previsto ovvero sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo. L’art 61 co.3 prevede come circostanza aggravante <<l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento>>. Ai fini dell’integrazione dell’aggravante, la previsione dell’evento deve essere comunque effettiva, posto che la prevedibilità dell’evento è requisito generale della colpa. La responsabilità oggettiva alla responsabilità per dolo misto a colpa La responsabilità oggettiva Il codice prevede una serie di ipotesi di responsabilità oggettive, cioè ipotesi nelle quali un elemento del fatto di reato o l’intero fatto di reato viene addossato all’agente senza che sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa: la responsabilità si fonda solo sull’oggettiva esistenza di questo o quell’elemento, ovvero sulla sua mera oggettiva causazione. Il principio di colpevolezza è di rango costituzionale; dal primo comma dell’art 27 risulta infatti indispensabile il collegamento tra soggetto agente e fatto. Secondo la corte, la responsabilità oggettiva, cioè la responsabilità senza dolo e senza colpa, <<contrasta con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale>>. Ne segue che la previsione della responsabilità oggettiva è tuttora formalmente presente nell’ordinamento, sia in una norma di parte generale (art 42 c.p.) sia in numerose disposizioni. Si tratta di 3 gruppi di ipotesi:
- responsabilità oggettiva in relazione all’evento 2)responsabilità oggettiva in relazione ad elementi del fatto diversi dall’evento
- responsabilità oggettiva in relazione all’intero fatto di reato Il giudice deve interpretare le norme che prevedono la responsabilità oggettiva in conformità alla Costituzione deve perciò leggerle e applicarle come se già contenessero il limite della colpa. Responsabilità oggettiva in relazione all’evento Un primo gruppo di ipotesi è rappresentato dai delitti aggravati dall’evento, figure per le quali la legge prevede un aggravamento della pena al verificarsi di una conseguenza naturalistica del reato, ad esempio l’abuso dei mezzi di correzione. Alla luce del principio costituzionale di colpevolezza, la maggior pena che la legge ricollega al verificarsi dell’evento potrà essere applicata soltanto se l’evento era uno sviluppo prevedibile, con la diligenza esigibile da un uomo ragionevole. In giurisprudenza convivono tuttora diversi orientamenti a proposito del criterio di imputazione dell’eventto aggravante. Da un lato, continuano a prevalere le scelte interpretative che portano ad accollare l’evento secondo lo schema della responsbailità oggettiva. D’altro lato, non mancano alcune pronunce nelle quali si richiede invece la prevedibilità in concreto dell’evento aggravante.
Un’ulteriore ipotesi nella quale l’evento verrebbe posto a carico dell’agente sulla sola base del rapporto di causalità è quella del delitto preterintenzionale, che secondo la definizione art 43 ricorre nei casi in cui <<dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall’agente>>. L’unica figura di reato che prevede la preterintenzione è l’omicidio art 584: risponde di tale delitto chi, con atti diretti a percuotere o a cagionare una lesione personale, cagiona la morte di un uomo. Ha la stessa struttura anche per l’aborto. Il criterio di imputazione della responsabilità nel delitto preterintenzionale è tradizionalmente controverso. La preterintenzione darebbe vita ad un’ipotesi di responsabilità colpevole. Nell’art 42 infatti contrappone la responsabilità obiettiva alla responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Secondo un primo orientamento <<l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni. Per un secondo orientamento, una responsabilità preterintenzionale sarebbe invece responsabilità per dolo misto a colpa: nella forma della colpa per inosservanza delle leggi. Doloso sarebbe il compimento di atti diretti a percuotere o a cagionare una lesione personale. Un terzo orientamento, afferma che nel delitto preterintenzionale l’evento più grave è posto a carico dell’agente solo sulla base del rapporto di causalità con l’azione o omissione dell’agente: ritiene quindi che si tratti di responsabilità oggettiva. Attraverso una interpretazione secondo Costituzione si può e si deve rimodellare il delitto preterintenzionale secondo lo schema di un’autentica responsabilità colpevole, subordinando l’applicazione della norma incriminatrice alla possibilità di rimproverare a colpa dell’agente (colpa generica) la causazione dell’evento: chi con atti diretti a cagionare percosse o lesioni ha provocato la morte di un uomo risponderà di omicidio preterintenzionale solo se un uomo ragionevole poteva rappresentarsi la circostanza concreta che ha fatto degenerare le percosse o lesioni nella morte della vittima. L’esigenza della prevedibilità in concreto dell’evento è riconosciuta da un quarto orientamento, secondo il quale <<l’elemento psicologico del delitto preterintenzionale deve essere ravvisato nel dolo misto a colpa, riferito il primo reato meno grave e la seconda all’evento più grave in concreto realizzatosi, si deve verificare la concreta prevedibilità dell’evento maggiore. In sintesi, nell’ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all’evento può dirsi che il rimprovero al quale si espone l’agente è di aver agito con dolo misto a colpa: il dolo riguarda la condotta, la colpa riguarda l’evento come conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile della condotta. Responsabilità oggettiva in relazione ad elementi del fatto diversi dall’evento La responsabilità si configura anche quando elementi del fatto diversi dall’evento vengono posti a carico dell’agente, benché rispetto ad essi non vi sia né dolo né colpa, e dunque solo perché oggettivamente esistenti. Già si è detto della disciplina che l’art 117 dedica al concorso di persone nel reato proprio. Si tratta di responsabilità oggettiva in quanto l’elemento del fatto di reato “qualifica del soggetto attivo” è sottratto all’oggetto del dolo, né la legge richiede che l’ignoranza o l’errore dell’agente sia determinato da colpa: la responsabilità ex art 117 si fonda dunque sul mero contributo causale alla realizzazione del fatto di reato. Letto secondo costituzione, l’art 117 impone di ritenere l’estraneo responsabile di concorso nel reato proprio solo se l’ignoranza o l’errore sulla qualifica soggettiva del concorrente sia dovuta a colpa. Questa interpretazione si è affermata anche in giurisprudenza.
legislatore, né è conforme al principio costituzionale di colpevolezza. Ne segue che non si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma di ipotesi di responsabilità per colpa. Questa interpretazione dell’art 83 decide anche nell’ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art 586), per la cui disciplina la legge stabilisce che si applicano le disposizioni dell’art 83. Non deroga al principio di colpevolezza la disciplina delle condizioni obiettive di punibilità (art 44) L’irragionevole sproporzione tra misura della pena e grado della colpevolezza Spesso si profila una irragionevole sproporzione tra misura della pena prevista dalle norme e grado della colpevolezza. Tale sproporzione è particolarmente evidente nelle ipotesi in cui si punisce con la pena prevista per un delitto doloso una persona alla quale può essere mosso soltanto un rimprovero di colpa. Si candidano ad essere costituzionalmente illegittime. Una irragionevole sproporzione tra misura della pena e grado della colpevolezza ricorre, d’altra parte, anche nell’omicidio preterintenzionale ed in alcuni delitti aggravati dall’evento (si candidano ad essere dichiarate costituzionalmente illegittime). B) ASSENZA DI SCUSANTI Nozione di scusante Le scusanti sono circostanze anormali che, nella valutazione legislativa, hanno influito in modo irresistibile sulla volontà o sulle capacità psicofisiche. Il tratto comune di queste ipotesi viene espresso con il concetto di inesigibilità , nel senso che da chi ha agito sotto la pressione di quelle circostanze anormali non si poteva esigere un comportamento diverso. Il carattere tassativo del catalogo delle scusanti Il giudice non può appellarsi ad un generale principio di inesigibilità, né può andare al di i là del catalogo tassativo delle scusanti espressamente previste dalla legge: eventuali lacune possono essere colmate dal legislatore. Le scelte del legislatore in materia di scusanti sottostanno al vaglio della Corte costituzionale, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza-ragionevolezza. Le scusanti dei reati dolosi Tra le principali si segnala lo stato di necessità, che può essere determinato da forze della natura, da un comportamento umano, ovvero dall’altrui minaccia: non è colpevole chi agisce essendo costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Un’altra scusante è contemplata in relazione ad alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia. Integra una scusante la provocazione nel delitto di diffamazione: a norma dell’art 599 non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595, cioè fatti dolosi di diffamazione nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui. Alla ratio della provocazione si ritiene riconducibile anche la reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. Non è punibile chi commette un fatto di violenza, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale o un fatto di oltraggio a un pubblico ufficiale quando il funzionario abbia dato causa al fatto <> Le scusanti dei reati dolosi
- Tra le principali si segnala lo stato di necessità , che può essere determinato da forze della natura, da un comportamento umano, ovvero dall’altrui minaccia: non è colpevole chi agisce essendo costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
- Un’altra scusante è contemplata in relazione ad alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia : è scusato chi ha commesso il fatto <<per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore>>.
- integra una scusante, la provocazione del delitto di diffamazione : a norma dell’art 599 <<non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti prevedibili dall’art 595, cioè da fatti dolosi di diffamazione, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso>>
- Alla ratio della provocazione riteniamo riconducibile anche la relazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale : non è punibile chi commette un fatto di violenza, resistenza o minaccia ad un pubblico ufficiale o un fatto di oltraggio a un pubblico ufficiale quando quest’ultimo abbia dato causa al fatto “eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”. Le scusanti dei reati colposi Il legislatore prevede delle circostanze anormali che scusano la violazione di una regola di diligenza, perché la loro presenza influisce in modo normalmente irresistibile sulle capacità psicofisiche dell’agente, impedendo anche all’agente modello di rispettare la regola di diligenza violata. Si tratta di una gamma tassativa di circostanze, valorizzabili come scusanti di quella violazione sulla base delle disposizioni sul caso fortuito, forza maggiore, stato di necessità, sul costringimento fisico,… 1)a cominciare dai reati commissivi colposi, rilevano come scusanti, ai sensi della norma sul caso fortuito, circostante “interne” come l’insorgenza di un malore rapido e improvvis o che colpisca chi è alla guida di un’auto. In casi del genere, la violazione delle regole di diligenza è incontestabile, com’è incontestabile che la violazione è stata realizzata in circostanze anormali imprevedibili che la scusano, avendola resa fisicamente necessitata. 2)scusano la violazione di questa o quella regola di diligenza, ai sensi della disposizione sulla coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione, circostanze “interne” come le reazioni da terrore o spavento , che paralizzano le normali funzioni di controllo della coscienza e volontà. Restando sul terreno della circolazione stradale, una pietra lanciata da un cavalcavia che rompe il vetro dell’auto ferendo il conducente.
- circostanze anormali esterne sono la forza maggiore e il costringimento fisico. Quanto alla forza maggiore, si pensi, ad esempio alla caduta di un masso dalla montagna sovrastante la strada. Quanto al costringimento fisico, si può pensare ad un ladro in fuga che sale su una autovettura costringendo il conducente sottoponendogli una forma di costrizione 4)anche i reati omissivi colposi fanno spazio a circostanze concomitanti anormali, interne ed esterne, che scusano l’oggettiva violazione di un dovere di diligenza. Ad esempio il bagnino realizza certamente un’omissione in contrasto con il dovere di diligenza qualora tralasciasse una azione necessaria per il salvataggio di un bagnante.
- la scusante dello stato di necessità trova applicazione anche per i reati colposi. Ad esempio è scusato un automobilista che cagiona per colpa la morte di un passante costretto da un’altrui minaccia alla sua vita a tenere la condotta colposa, sfociata nell’evento morte.
- ricondotta anche l’ipotesi della disciplina dell’art 55 che esclude la responsabilità penale in caso di eccesso colposo in legittima difesa nel domicilio nei confronti di chi abbia agito in condizioni di minorata difesa ex art 61, ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto C) CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DELLA LEGGE PENALE VIOLATA Nozione e disciplina Il principio di colpevolezza richiede che l’agente sapesse o almeno potesse sapere che quel fatto era previsto dalla legge penale come reato, non ha senso punire chi non era in grado di scegliere tra il rispetto e la violazione della legge penale, ignorando senza colpa che la sua azione avrebbe realizzato un fatto preveduto dalla legge come reato. <<nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale dovuta a colpa>>, nel senso che la responsabilità non si profila quando l’agente, anche usando la dovuta diligenza, non poteva sapere che il fatto doloso o colposo da lui realizzato era previsto da una norma incriminatrice.
- In caso di vizio parziale di mente, ove il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso, viene disposta la libertà vigilata, ovvero quando tale misura non appaia idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale, il ricovero in una casa di cura e di custodia, da eseguirsi di regola dopo che sia scontata la pena. Il sordomutismo Considerato come un ostacolo che può frapporsi allo sviluppo della psiche, il legislatore fa obbligo al giudice di accertare caso per caso se il sordomuto sia capace di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto. Il sordomuto prosciolto per difetto di imputabilità o condannato a pena diminuita in quanto la sua capacità di intendere o di volere era grandemente scemata potrà esse sottoposto alle misure di sicurezza rispettivamente del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ì, dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia o della libertà vigilata alle stesse condizioni del vizio di mente, totale o parziale. La minore età Tre fasce differenti 1)al di sopra dei 18 anni: il compimento del 18esimo anno al momento del compimento del fatto segna il limite oltre il quale il soggetto si considera imputabile.
- al di sotto dei 14: chi, al momento della commissione del fatto, non aveva ancora 14 anni è considerato sempre NON imputabile. Si ha una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere.
- tra i 14 e i 18: chi aveva compiuto i 14 ma non ancora i 18 al momento del compimento del fatto, la legge subordina la dichiarazione di imputabilità all’accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere del minore al momento del fatto. L’accertamento va compiuto in concreto, cioè in relazione alle caratteristiche cognitive e volitive di quel singolo agente al momento della commissione del fatto, tenendo conto anche del tipo di reato che ha commesso. Quanto ai criteri in base ai quali va condotto l’accertamento della capacità del minore, la disciplina del processo penale minorile impone al pubblico ministero e al giudice di formare il suo convincimento anche sulla base di elementi relativi alle condizioni personali. Quale il trattamento sanzionatorio del minore?
- il minore di 14 anni non è imputabile e quindi non è assoggettabile a pena, ma può essere riconosciuto come socialmente pericoloso e sottoposto a misure di sicurezza: la libertà vigilata o il riformatorio giudiziario.
- il minore di età compresa tra i 14 e i 18 che viene riconosciuto imputabile, gli verrà inflitta la pena per il reato commesso, diminuita nella misura massima di 1/3. Le stesse misure di sicurezza si applicano a questo tipo di minore, sia che venga ritenuto imputabile, sia che venta ritenuto non imputabile. L’azione di sostanze alcoliche o stupefacenti Ai rapporti tra azione di sostanze alcoliche o stupefacenti e imputabilità, bisogna distinguere tra ubriachezza accidentale, ubriachezza colposa o volontaria, ubriachezza preordinata, cronica intossicazione… 1)ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore: cioè accadimento imprevedibile o da una forza esterna con esclusione di qualsiasi partecipazione dolosa o colposa dell’agente alla causazione dello stato di ubriachezza. Il soggetto non è imputabile soltanto se l’ubriachezza accidentale è piena, cioè da escludere la capacità di intendere e di volere; se invece non è piena, ma tale da <> la capacità di intendere e di volere, il soggetto è imputabile a pena diminuita.
- ubriachezza volontaria: assunzione di alcool sorretta dall’intenzione di ubriacarsi. È colposa quando il soggetto assume alcool in misura superiore alla capacità di reggerlo. Entrambe le forme non escludono ne diminuiscono l’imputabilità. Il soggetto sarà assoggettato a pena per i fatti dolosi o colposi commessi in stato di ubriachezza.
- ubriachezza abituale: <<è ritenuto ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza>>. Dunque è una persona che, facendo un uso sistematico di quantità rilevanti di alcool, si trova spesso in stato di ubriachezza. È considerato imputabile e viene sottoposto ad un aggravamento della pena. Lo stesso vale per sostanze stupefacenti.
- cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti: si caratterizza come un’alterazione patologica permanente. È un carattere di patologia permanente e irreversibile. Viene equiparata al vizio di mente.
- incapacità di intendere o volere preordinata dell’agente: ipotesi in cui il soggetto si mette in stato di incapacità << al fine di commettere il reato o dii prepararsi una scusa>>. Una regola di portata generale fa riferimento allo specifico caso di assunzione di alcool e di stupefacenti. Quanto alle finalità che devono animare l’agente nel preordinarsi lo stato di incapacità, l’una (il fine di commettere il reato) presuppone che l’agente abbia bisogno di perdere la capacità di intendere o di volere per commettere un reato; l’altra (il fine di prepararsi una scusa) è espressione dell’idea dell’agente, che sarà scusato se commetterà il reato in stato di incapacità. Viene considerato imputabile e la pena sarà aumentata. La normale irrilevanza degli stati emotivi e passionali Il codice penale in tema di stati emotivi e passionali stabilisce che <<gli stati emotivi o passionali non escludono ne diminuiscono l’imputabilità>>. Un limite alla normale irrilevanza è che essi incideranno sull’imputabilità, escludendola o diminuendola, quando siano la manifestazione esterna di un vero e proprio squilibrio mentale che abbia carattere patologico in forma tale da integrare un vizio totale o parziale di mente. LA PUNIBILITÀ Nozione e fondamento La punibilità risiede nell’opportunità di sottoporre a pena l’autore del fatto antigiuridico e colpevole. Si designa dunque l’insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole che fondano o escludono l’opportunità di punirlo. Le ragioni che possono rendere inopportuna la punizione possono essere le più disparate: ragioni politico- criminali in senso stretto; salvaguardia dell’unità della famiglia; politiche internazionali.. Condizioni obiettive di punibilità 1)condizioni che fondano la punibilità: si tratta di quelle che il legislatore designa come <<condizioni obiettive di punibilità>>. Sono quegli accadimenti che non contribuiscono in alcun modo a descrivere l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Un esempio è la sorpresa in flagranza. Tali condizioni obiettive sono del tutto svincolate dal dolo o dalla colpa; operano anche se l’agente non si è rappresentato né ha voluto l’accadimento che integra la condizione 2)condizioni che escludono la punibilità: si distinguono in
- cause personali di esclusione:
- Cause concomitanti: sono del tutto svincolate dal dolo o dalla colpa. Operano a favore dell’agente se obiettivamente esistenti. Se oggettivamente non esistono, a nulla verrà che l’agente abbia erroneamente supposto che fossero presenti nel caso concreto. L'articolo 59 si applica infatti alle cause di giustificazione e alle scusanti, ma non si applica alle cause concomitanti di esclusione della punibilità.
- Cause sopravvenute di esclusione della punibilità: si inquadrano tra le cause personali sopravvenute di non punibilità a una serie di disposizioni che premiano con l'impunità a chi, avendo commesso un fatto antigiuridico e colpevole, realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuridico o da reintegrare ex post il bene offeso. Esempio è la desistenza volontaria. Altre volte da rilievo a condotte riparatorie nell’ambito di vere e proprie cause di estinzione del reato
dello stesso. Sono integrati da accadimenti naturali o da vicende giuridiche che, intervenuti dopo la commissione del fatto antigiuridico e colpevole e prima della condanna definitiva comportano l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale prevista. Quando sia intervenuta una causa di estinzione non possono applicarsi le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali della condanna e le misure di sicurezza, con l’eccezione di una misura di sicurezza patrimoniale che deve essere disposta anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna: la confisca obbligatoria di cose <>, cioè quelle la cui fabbricazione, uso, porto o alienazione costituisce di per sé reato. L’effetto estintivo riguarda le sole sanzioni penali: restano ferme le obbligazioni civili di reato, in particolare gli obblighi di restituzione e/o di risarcimento del danno. Il legislatore colloca all'interno di tale categoria: la morte del reo e l'amnistia, la prescrizione del reato l'oblazione il perdono giudiziale e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Vere e proprie cause di estinzione del reato sono previste anche in alcune disposizioni di parte speciale. Si pensi, ad esempio, alla disciplina del delitto di bigamia: il reato è estinto se è dichiarato nullo il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo, ovvero se hai annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia. La morte del reo avvenuta prima della condanna Stabilendo che <<la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato>>,l legislatore preclude la possibilità di applicare qualsiasi sanzione penale anche sul patrimonio del defunto. L’amnistia propria L’amnistia propria, cioè l’amnistia che interviene prima della sentenza definitiva di condanna, consiste in un provvedimento generale di clemenza, ispirato a ragioni dii opportunità politica, ma successivamente degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle carceri, a beneficio degli autori di reati di piccola entità. L’amnistia deve essere adottata con legge deliberata a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna camera. Le figure di reato interessate dall’amnistia vengono di regola individuate dalla legge con riferimento al massimo della pena edittale. Possono essere previste esclusioni oggettive, cioè per tipi di reato. Il provvedimento non si applica ai recidivi, quando si tratti di recidiva aggravata o reiterata. Quanto ai limiti temporali di applicazione dell’amnistia, allìart 79 cost si prevede che essa non possa applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge: rimane dunque aperta al legislatore ordinario la sola possibilità si fissare un limite temporale ancor più arretrato. La prescrizione del reato La legge prevede che il reato possa estinguersi mediante prescrizione quando dalla commissione del reato sia decorso un tempo proporzionato. Non cadono MAI nell’oblio della prescrizione i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti: è il caso dell’omicidio commesso con premeditazione. Il tempo necessario a prescrivere il reato, a seguito di una riforma del 2005, è pari al <<massimo della pena edittale… non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione>>. Vale anche nei casi di sola pena pecuniaria. Termini speciali di prescrizione sono previsti per alcune figure di reato: frode in processo penale e depistaggio omicidio colposo;… per questi delitti il tempo necessario a prescrivere è raddoppiato. Per determinare il termine di prescrizione si ha un riguardo al massimo della pena edittale, previsto per il reato commesso o tentato, senza tener conto di aggravanti e attenuanti. Il termine decorre dal giorno della consumazione del reato. Quando si tratti di reato di mera condotta si farà riferimento al giorno in cui è stata compiuta l’azione tipica o all’ultimo giorno utile per il compimento dell’azione doverosa omessa; quando si tratti di reato di evento, al giorno in cui si è verificato l’evento. Per il tentativo il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole. Per il reato continuato nil termine per la prescrizione del reato andava computato per ciascun singolo reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: l’effetto di tale disciplina era quello di favorire la prescrizione dei reati più risalenti tra quelli avvinti dalla continuazione.
Per il reato abituale si ritiene che il termine di prescrizione decorra dal giorno dell’ultima condotta che integra il reato abituale. La prescrizione può maturare anzitutto in assenza di un procedimento penale. Può inoltre intervenire a procedimento penale in corso. Durante le indagini o il giudizio di primo grado, il corso della prescrizione può subire un’interruzione: l’’effetto è un prolungamento del tempo della prescrizione. Tra gli atti interruttivi si annoverano: l’invito a presentarsi al pubblico ministero a rendere l’interrogatorio; l’ordinanza; l’interrogatorio dell’imputato;.. I termini di prescrizione non possono prolungarsi oltre un quarto. Vi sono poi reati per i quali la legge non pone nessun limite al prolungamento del tempo necessario a prescrivere in caso di interruzione della prescrizione: si tratta dei gravissimi reati di cui l’art 51, per i quali può parlarsi di una sorta di imprescrittibilità di fatto. Il corso della prescrizione può anche subire una sospensione: è quanto si verifica in una serie di ipotesi di forzata inattività dell’autorità giudiziaria, tassativamente prevista dalla legge. Si tratta delle ipotesi di:
- necessaria autorizzazione a procedere
- il giudice ordinario sollevi la questione di legittimità costituzionale, ovvero investa la coste di giustizia europea
- il procedimento o processo penale siano sospesi <<per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o suo difensore>>.
- l’imputato sia assente
- sia stata disposta un’attività di indagine attraverso una rogatoria all’estero. L’art 169 prevede inoltre che il corso della prescrizione rimanga sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge. Sulla disciplina della SOSPENSIONE, la RIFORMA ORLANDO DEL 2017 e la RIFORMA BONAFEDE 2019 hanno operato per ridurre l’incidenza della prescrizione a processo in corso e nei giudizi di appello e di cassazione. La RIFORMA ORLANDOà introduce una automatica sospensione del corso della prescrizione correlata ai gradi di giudizio, limitatamente alle ipotesi in cui fosse intervenuta una sentenza di condanna La RIFORMA BONAFEDEà prevedeva la definitiva sospensione del corso della prescrizione in presenza di una sentenza di primo grado, indifferentemente di condanna o assoluzione, ovvero di un decreto penale di condanna. Successivamente, la RIFORMA CARTABIA 2021 ha confermato la soluzione del blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio Viene correttamente inquadrata quale causa di cessazione del decorso della prescrizione. Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia di sentenza di primo grado, sia essa di condanna o di assoluzione. Le più rilevanti novità dalla riforma Cartabia riguardano i rimedi per l’irragionevole durata dei giudizi stessi. Nell’introduzione di un’inedita causa di improcedibilità dell’azione penale integrata dal superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello e di cassazione come previsti dalla legge Pinto che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anno o del giudizio di cassazione entro il termine di un anno <<costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale>>. Quanto al dies a quo il termine di improcedibilità dell’azione penale si colloca a sei mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza. I termini di improcedibilità dell’azione possono essere prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede. In caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione con rinvio all’appello, i termini di durata massima decorrono nuovamente. L’oblazione Consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente ad un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione (oblazione ordinaria), ovvero alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda (oblazione speciale): il pagamento di tale somma estingue il reato.