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Diritto penale parte generale, Dispense di Diritto Penale

Sbobine delle lezioni della Professoressa Silvia tondini Cagli del corso di consulente del lavoro delle relazioni aziendali.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 31/05/2023

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28/2/2023
Docente: Silvia Tordini Cagli
Corso diviso in due parti:
Diritto penale generale= selezione di argomenti della materia, principi e selezionare
categorie e istituti del dr pen che consentono di capire la parte sulla sicurezza sul lavoro.
Diritto penale del lavoro= diritto penale della sicurezza del lavoro. 
Cos’è il diritto penale? È un ramo del diritto pubblico, che si occupa di reati (fatti
illeciti cn rilevanza pen) e di pene.
Reato: è un fatto (oggettivo) a cui la legge fa conseguire una SANZIONE PENALE —>Def
formale della legge (che si lega a quanto noi possiamo riscontrare in una norma di legge)
Le sanzioni penali hanno un nome particolare, sono tassativamente indicate e nominate dalla
legge, in particolar modo dal codice penale. Cod pen all’art 20 indica le pene principali che si
distinguono in pene x i delitti (+ gravi,puniti cn: ergastolo,reclusione a vita,reclusione e
multa, pena pecuniaria x delitti) pene x le contravvenzioni ( sn dei reati -gravi,puniti cn: arresto e
ammenda)
—>Definizione di carattere sostanziale:reato è un fatto offensivo , ovvero che offende un
bene giuridico/diritto/interesse di particolare rilevanza e determina una lesione. Si pensi a
interessi privati (libertà sessuale,patrimonio,vita, integrità fisica, libertà morale) oppure a beni di
un soggetto pubblico ( reati contro la personalità dello stato, reati contro ordine
pubblico,associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso,abuso di ufficio).
Offende: può determinare una lesione effettiva/definitiva di un bene giuridico (cagionare la morte
di un uomo) o è sufficiente che il reato possa anche solo mettere in pericolo il bene stesso
(messa in pericolo: creare una probabilità di una lesione effettiva).
Altro parametro —> il dr penale è un dr frammentario, nn protegge un bene rispetto a tt le modalità
di aggressione ma soprattutto in certi contesti selezione quelle modalità di aggressione + gravi.
Ci sn delle modalità di aggressione che possono rilevare per i dr pen e altre no e dovrebbe
selezionare le modalità di offese + invasive sui beni tutelati.
Pene: è il fattore che rende unico il diritto penale, rende il diritto penale uno strumento di
tutela/garanzia della protezione degli interessi peculiari, molto diverso da tutti gli altri
strumenti che ha a disposizione l’ordinamento -> la pena è l’unica sanzione che va a
incidere su uno dei diritti fondamentali dell’individuo -> la libertà personale (es.
pena detentiva).
Diritto penale: arma a doppio taglio -> da una parte tutela determinati interessi/beni funzionali alla
tutel dell’interesse collettivo e della società nel suo concetto, ma per poterli tutelare va a incidere
su uno dei diritti fondamentali dell’individuo.
Condanna penale va a incidere sulla dignità’ personale -> ma anche solo a essere sottoposti a un
processo penale (esposizione mediatica).
La pena va a violare i diritti fondamentali dell’uomo: libertà personale e anche la dignità.
La pena nasce come castigo e sofferenza (afflizione).
Il diritto penale è contornato da una serie di regole e principi ( funzione di garanzia nei confronti
del reo, ovvero l’autore del reato ), che dipendono dal fatto che è un diritto che cagiona
“sofferenza”.
QST PRINCIPI VALGONO SOLO PER IL DR PEN =hanno uno scopo fondamentale—>
delimitare il + possibile in maniera rigida il caso in cui un fatto puo’ essere punito cn una
sanzione pen.
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Scarica Diritto penale parte generale e più Dispense in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

Docente: Silvia Tordini Cagli

Corso diviso in due parti:

 Diritto penale generale = selezione di argomenti della materia, principi e selezionare

categorie e istituti del dr pen che consentono di capire la parte sulla sicurezza sul lavoro.

 Diritto penale del lavoro = diritto penale della sicurezza del lavoro.

Cos’è il diritto penale? È un ramo del diritto pubblico, che si occupa di reati (fatti

illeciti cn rilevanza pen) e di pene.

 Reato : è un fatto (oggettivo) a cui la legge fa conseguire una SANZIONE PENALE —> Def

formale della legge ( che si lega a quanto noi possiamo riscontrare in una norma di legge)

Le sanzioni penali hanno un nome particolare, sono tassativamente indicate e nominate dalla

legge, in particolar modo dal codice penale. Cod pen all’art 20 indica le pene principali che si

distinguono in pene x i delitti (+ gravi,puniti cn: ergastolo,reclusione a vita,reclusione e

multa , pena pecuniaria x delitti ) pene x le contravvenzioni ( sn dei reati -gravi,puniti cn: arresto e

ammenda)

—> Definizione di carattere sostanziale :reato è un fatto offensivo , ovvero che offende un

bene giuridico/diritto/interesse di particolare rilevanza e determina una lesione. Si pensi a

interessi privati (libertà sessuale,patrimonio,vita, integrità fisica, libertà morale) oppure a beni di

un soggetto pubblico ( reati contro la personalità dello stato, reati contro ordine

pubblico,associazione a delinquere, associazione di stampo mafioso,abuso di ufficio).

Offende : può determinare una lesione effettiva/definitiva di un bene giuridico (cagionare la morte

di un uomo) o è sufficiente che il reato possa anche solo mettere in pericolo il bene stesso

(messa in pericolo: creare una probabilità di una lesione effettiva).

Altro parametro —> il dr penale è un dr frammentario, nn protegge un bene rispetto a tt le modalità

di aggressione ma soprattutto in certi contesti selezione quelle modalità di aggressione + gravi.

Ci sn delle modalità di aggressione che possono rilevare per i dr pen e altre no e dovrebbe

selezionare le modalità di offese + invasive sui beni tutelati.

 Pene : è il fattore che rende unico il diritto penale, rende il diritto penale uno strumento di

tutela/garanzia della protezione degli interessi peculiari, molto diverso da tutti gli altri

strumenti che ha a disposizione l’ordinamento -> la pena è l’unica sanzione che va a

incidere su uno dei diritti fondamentali dell’individuo -> la libertà personale (es.

pena detentiva ).

Diritto penale: arma a doppio taglio -> da una parte tutela determinati interessi/beni funzionali alla

tutel dell’interesse collettivo e della società nel suo concetto, ma per poterli tutelare va a incidere

su uno dei diritti fondamentali dell’individuo.

Condanna penale va a incidere sulla dignità’ personale -> ma anche solo a essere sottoposti a un

processo penale (esposizione mediatica).

 La pena va a violare i diritti fondamentali dell’uomo: libertà personale e anche la dignità.

La pena nasce come castigo e sofferenza (afflizione).

Il diritto penale è contornato da una serie di regole e principi ( funzione di garanzia nei confronti

del reo, ovvero l’autore del reato ), che dipendono dal fatto che è un diritto che cagiona

“sofferenza”.

QST PRINCIPI VALGONO SOLO PER IL DR PEN =hanno uno scopo fondamentale—>

delimitare il + possibile in maniera rigida il caso in cui un fatto puo’ essere punito cn una

sanzione pen.

Il dr pen dovrebbe essere l’ultima ratio,l’ultima possibilità per il dr di proteggere determinati

beni—> la dove l’ord ha altre strategie di contrasto meno invasive, meno offensive dei beni

fondamentali, l’individuo dovrebbe dare precedenza agli altri strumenti ( dr civile,amm) e solo in

ultima possibilità dovrebbe criminalizzare quei fatti e prevederli come reato.

Il dr pen dovrebbe essere improntato alla extrema ratio della sussidiarietà, si dovrebbe intervenire

con il diritto penale laddove non ci siano altri Strumenti idonei a proteggere quei beni (Giuridici).

Possiamo in via preliminare di prima approssimazione dire che il REATO È il dr pen in generale sono

regolamentati da almeno 3 criteri/ PRINCIPI FONDAMENTALI quando noi pensiamo al reato e al dr penale

come espressione di uno stato liberal democratico.

SONO:

 PRINCIPIO DI MATERIALITA ’ = Che NN SI PUÒ’ SANZIONARE PENALMENTE UN MERO

PENSIERO,ATTEGGIAMENNTO INTERIORE CRIMINALE MA LA VOLONTÀ’ CRIMINOSA DEVE

MANIFESTARSI IN UN COMPORTAMENTO CHE SIA OGGETTIVAMENTE ESTRINSECO NEL MONDO

REALE CHE SIA PERCEPIBILE NEL MONDO ESTERNO. E’ NECESSARIO CHE QST FATTO COMPORTI UN

OFFESA AL BENE GIURIDICO

 PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ = IL LEGISLATORE NN PUÒ PUNIRE LEGITTIMAMENTE CN UNA

SANZIONE PENALE UN FATTO CHE NN CREI UN OFFESA DI UN BENE GIURIDICO/ INTERESSE

RILEVANTE.

Ai fini del diritto penale nel principio di offensivita’, L’offesa nn coincide necessariamente cn una

lesione effettiva del bene e definitiva

Es. Se prendiamo ad esempio il bene vita, sappiamo che in reato omicidio certamente offende il bene

giuridico vita , Nel senso proprio di cagionare una lesione del bene vita.

Però ai fini del rispetto del principio di offensività il reato può anche essere un fatto che

semplicemente mette in pericolo un bene giuridico, pericolo intendiamo la creazione di una probabilità

della lesione definitiva, quei fatti che con un’alta percentuale di possibilità cioè con una probabilità,

potrebbero sfociare in una lesione definitiva del bene.

Si deve effettuare una distinzione tra Reati di danno : è un reato per la cui esistenza, il legislatore richiede che sia recato un danno effettivo a un bene giuridico,creazione di effettiva lesione al bene giuridico Reati di pericolo : reati in cui il legislatore punisce delle condotte, che semplicemente creano un pericolo per il bene giuridico, per anticipare la lesione del bene Es associazione x delinquere, Chiunque partecipi ad una associazione con il fine di commettere dei delitti che non necessariamente devono poi realizzarsi, La punibilità di questo fatto non è basata su una lesione effettiva dell’ordine pubblico perché semplicemente c’è un’associazione che non crea davvero una lesione all’ordine pubblico quanto però può metterlo in pericolo—> dunque è un’ipotesi di reato di pericolo Tutte le fattispecie di reato contenute nel titolo “delitti contro la pubblica incolumità”, cioè l’integrità fisica, la salute, la vita di un numero indeterminato di persone (es incendio, valanga, disastro ambientale) sono fattispecie che sono tutte fattispecie di pericolo. Sarebbe difficile anche imputare danni effettivi all’incolumità pubblica ma sono danni che possono per la tipologia fonti gravità essere pericolosi perché creano probabilità di lesioni all’incolumità di un numero indeterminato di persone. Es2. cagionare un incendio , si anticipa la soglia di tutela per prevenire la lesione effettiva. L’omessa valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro è punibile: il bene giuridico di riferimento è la sicurezza del lavoratore -> si crea un pericolo per la sicurezza, anche l’omissione di soccorso è un reato di pericolo.  PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA = Secondo un diritto penale conforme ai principi penali democratici non si può attribuire penalmente un fatto ad un soggetto per lo più commesso materialmente se non

Il concetto di bene giuridico e le teorie del bene giuridico si sono succedute nel tempo e sono tantissime. Un passaggio sicuramente rilevante ed è quello che si ha nei primi anni del 900. Noi abbiamo Arturo Rocco che scrive un’opera nel 1913 che si chiama “oggetto del reato e della tutela giuridica penale” che si occupa di capire quale deve essere l’oggetto della tutela penale. Arturo Rocco apparteneva a un indirizzo culturale e filosofico del tecnicismo giuridico e fondamentalmente rifiutava tutte le implicazioni di carattere sociologico, si atteneva solo alle norme, qui si opera una formalizzazione del bene giuridico. Per Arturo Rocco è bene giuridico fondamentalmente quello che la norma penale tutela. Qui siccome può esiste una norma penale che punisce l’aggressione al patrimonio ad esempio il reato di furto vuol dire che il patrimonio è un bene giuridico, un interesse meritevole di tutela penale desumibile dal fatto che vi è una norma che lo protegge. E’ chiaro che questo modo di interpretare il bene giuridico agganciato alla norma non ha nessun tipo di effetto limitativo,è Il legislatore che crea il bene giuridico. Qui non c’è un riferimento extra normativo, qui il legislatore che decide. È evidente che questo meccanismo non vincola affatto il legislatore perché è lui che sceglie e non ha nessun vincolo esterno nella scelta—> l’idea di bene giuridico perde la sua funzione originaria di l’idea di bene giuridico perde la sua funzione originaria di limite. Questo processo di formalizzazione tipico degli Stati autoritari si accende nel corso degli anni e diventa estremo nei periodi del totalitarismo, si pensi al fatto che nello stato nazionale socialista soprattutto in Germany l’oggetto di tutela pena era la fedeltà al regime. I reati quindi erano violazioni di doveri di fedeltà, oppure pensiamo al reato che era fondamentalmente la violazione di un sano sentimento popolare Dello Stato etico, qui il concetto sfuma. La concezione limitativa e critica originaria del bene giuridico torna in auge e si riafferma sia in Germania che in Italia anni 60 70. In Italia ad opera di uno dei più grandi giuristi, professore anche a Bologna che fu Franco briccola, viene recuperata l’idea di trovare una accezione al significato di bene giuridico che sia in qualche modo pre normativo e che quindi possa vincolare il legislatore quando sceglie di criminalizzare determinati comportamenti—> questo luogo pregiudicò e questo riferimento vincolante per il legislatore viene trovato nella costituzione, e nasce la teoria del bene giuridico costituzionalmente rilevante. In particolare questa impostazione è un’impostazione che reinterpreta il diritto penale e i reato alla luce dei valori costituzionali, la carta costituzionale diventa dunque un punto di riferimento essenziale nella reinterpretazione del diritto penale e del reato. Questa teoria dice che : la costituzione e alcune norme specifiche della costituzione che si occupano esplicitamente della materia penale (art 25,2 comma principio di legalità’ E il principio di riserva di legge, principio di personalità della responsabilità penale art 27 ,1comma, la finalità rieducativa della pena art 27,3 comma), sono tutte norme che tengono ad un unico scopo in definitiva cioè ristringere al massimo l’uso della sanzione penale e delimitare il più possibile l’uso della sanzione penale garantendo il famoso principio di extrema ratio, stretta necessità, sussidiarietà del sistema penale. A ciò si aggiunge art 13 cost che tutela la libertà personale come diritto inviolabile, quindi da un’interpretazione sistematica di questi articoli della costituzione, autori successivi arrivano a ritenere che la sanzione penale è legittima, e il potere politico potrà intervenire con un divieto penalmente sanzionato solo laddove sarà necessario per proteggere beni che abbiano una rilevanza pari o superiore o poco inferiore rispetto alla libertà personale che attraverso il reato e la sanzione penale viene sacrificata. Quindi tutta l’interpretazione sistematica della costituzione di queste norme costituzionali e in particolare in rilievo dell’articolo 13, quindi alla libertà personale ruota intorno a questo concetto—> saranno e possono essere beni giuridici meritevoli di sanzione penale solo quei valori che hanno rilievo di fatto costituzione, valori che noi possiamo ricondurre anche alla cost. Vantaggio dell’interpretazione :

  • Da un lato la costituzione è qualcosa di vincolante per il legislatore e per il potere politico, quindi i beni giuridici non possono essere creati dal legislatore del momento

ma vengono già trovati in un luogo che è preesistente alla legge ordinaria che è la costituzione

  • Dall’altro abbiamo un atto normativo una fonte giuridica, non un bisogno sociale, non una fonte sociale logica che è evanescente e fluida, abbiamo un ruolo giuridico certo univoco e determinato, qui abbiamo dei criteri univoci che possono andare a vincolare il legislatore. Critiche : -chiusura della cost ( nn inclusi nuove esigenze della società) Nell’evoluzione successive si è estesa anche rilevanza a quei valori che non sono esplicitamente protetti nella carta costituzionale ma che la carta costituzionale protegge il mio implicita, in diretta. Ad esempio perché sono beni strumentali alla tutela di bene finali che la costituzione protegge (Ambiente= che per molti anni è stato protetto perché bene indiretto per tutelare la salute; fede pubblica = che non è un bene ma è strumentale alla tutela dell’economia e del patrimonio). La costituzione rimane tutt’oggi con alcune modifiche che sono state apportate senz’altro punto di riferimento essenziale che viene considerato vincolante per le scelte di criminalizzazione di determinati comportamenti da parte del potere giuridico dello Stato. Per le imposizioni comunitarie c’è sempre il limite della ns Costituzione, che rimane sede privilegiata cm rilevanza. Quando noi diciamo che la costituzione è il punto di riferimento per legittimare delle scelte di criminalizzazione di determinati comportamenti da parte del potere punitivo delle registratore non vogliamo intendere che dalla costituzione derivi un vero e proprio OBBLIGO Positivo di tutela penale. Non è che siccome quel valore ha rilevanza costituzionale diretta o indiretta allora il legislatore deve per forza ed è obbligato nel senso positivo a proteggerlo Tramite la sanzione penale, e quindi a criminalizzare tutti i comportamenti che siano in qualche modo offensivi e pericolosi rispetto a quel bene giuridico, non vi è un obbligo di intervento penale ma è un vincolo negativo. Vincolo negativo = il legislatore se il valore non rientra direttamente o indirettamente nella costituzione non potrà intervenire con la sanzione, quindi il principio base che viene sostenuto è che se il valore di riferimento è un valore che non trova nessun tipo di aggancio diretto o indiretto esplicito o implicito nella costituzione, non si potrà utilizzare la sanzione penale per proteggerlo dalle aggressioni. Se al contrario quel valore ha un rilievo costituzionale, a questo punto il legislatore non è obbligato a intervenire con la sanzione penale perché entra sempre in gioco il nostro famoso principio di extrema ratio. Quindi a quel punto dovrà valutare quale tecnica di intervento e di protezione sia idonea e meno invasiva, magari intervenendo con una sanzione amministrativa o civile o con delle misure extra giuridiche di prevenzione. Solo laddove è strettamente necessario, perché non vi sono altri strumenti in meno invasivi idonei allora interverrà lo strumento penale. Es. bene giuridico dell’onore : Ci sono una serie di norme penali che puniscono le condotte che aggrediscono la reputazione altrui ( diffamazione), per molto tempo è stato previsto come reato l’ingiuria che poi è stata depenalizzata (se è realizzata in una forma base ,nn nei confronti di un pubblico funzionario) potesse essere anche punita con un’altra modalità e tipologia di intervento. Quindi beni giuridici che effettivamente hanno il crisma dei valori costituzionali e che in astratto sono meritevoli di tutela penale però possono in qualche caso essere tutelati adeguatamente anche a prescindere dall’intervento penale. Questo quadro è un quadro del dover essere cioè come dovrebbe essere un ordinamento garantista, che risponde a quelli che sono i principi di garanzia di uno stato liberale moderno, poi di fatto se noi andiamo man mano a leggere le singole fattispecie penali del nostro ordinamento, e se vediamo in concreto come l’ordinamento risponde alla necessità o meno di intervento tramite la sezione penale le cose sono molto diverse. C’è chiaramente una discrasia tra l’ordinamento concreto e l’ordinamento come dovrebbe essere in base a questi principi, troveremo molti fatti puniti che non hanno nessun tipo di pericolosità offensiva verso un tipo di bene giuridico (reati di attentato,sospetto), Reati che puniscono per tutelare beni giuridici che non hanno nessun tipo di rilevanza cost ma solo forzatamente si possono ricondurre in via strumentale alla costituzione, e tanti reati che di fatto puniscono delle mere violazioni di procedure, violazioni di funzioni amministrative che non hanno nessun tipo di collegamento.

La legalità’ è un principio che solo per il diritto penale trova riscontro a livello

costituzionale.

Il diritto penale è unico rispetto agli altri strumenti di intervento di tutela perché ha la pena. La

caratteristica punitiva della pena particolarmente afflittiva della pena, fa sì che sia necessario

corredare il diritto penale di tutele e di strumenti a garanzia del cittadino, e in particolare a

garanzia del reo e del potenziale reo ( destinatario della norma penale).

Queste garanzie è fondamentale che siano delle garanzie forti—> e per esserlo devono

essere incluse in un modo o nell’altro nella costituzione in modo che il legislatore non sia

legittimato a contravvenire e a derogarle.

Art 25,2 comma è inserito nel titolo della COSTITUZIONE CHE CONCERNE I DIRITTI

FONDAMENTALI ( “DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI”), Che include di per sé diritti e doveri

che sono inderogabili. Anche quindi la collocazione dimostra la forza che i costituenti hanno

voluto attribuire a questo principio.

 Secondo l’art. 25, comma 2° della Costituzione : nessuno può essere punito se non

in forza di una legge, che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

 Vedremo che questo principio racchiude 3 sotto principi più specifici :

principio di riserva di legge , principio di tassatività o determinatezza della

norma penale , principio di irretroattività della norma penale.

+ CONTENUTO IN ALTRE FONTI :

 Art. 1 C.P. : nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente

preveduto dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite. (TITOLO 1 del

Libro 1 “dei reati in generale”)

 Il codice è precedente alla costituzione quindi in qualche modo, la costituzione

recepisce il principio di legalità già contenuto nel codice del 1930 lo sintetizza. Nel

codice del 1930 si faceva riferimento al fatto che la legalità deve riguardare non

soltanto il precetto, cioè la descrizione del fatto ma anche la stessa sanzione, che

deve essere anch’essa prevista dalla legge.

 Art. 7 della CEDU (convenzione eu diritti dell’uomo) : Nulla poena sine lege—>

Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al

momento in cui fu commessa non costituisse reato, secondo il diritto interno o

secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena

superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso.

Il principio di legalità prima di avere un significato giuridico penale ha un significato sicuramente

politico : la sua origine che è illuminista si riallaccia all’idea si riallaccia all’idea del contratto

sociale quindi del rapporto tra il sovrano e il cittadino—> dove il cittadino acconsente a cedere una

parte della propria libertà allo stato in cambio di una tutela della sicurezza.

Proprio in virtù di questa idea del contratto sociale si pone l’esigenza di vincolare qualsiasi tipo

di ogia di potere dello Stato alla legge.

Progressivamente verso la fine dell’Ottocento questo principio acquista una valenza anche sul

piano giuridico penale—> diventa limite e garanzia nei confronti del potere punitivo dello Stato.

Si vuole vincolare il potere politico a sanzionare e a limitare la libertà personale del cittadino ad

una legge.

Quindi acquista davvero una funzione di garanzia che in ultima analisi vuole essere funzionale alla

protezione della libertà personale. Sullo sfondo c’è quindi il principio dell’ extrema ratio del diritto

penale proprio perché limitativo della libertà personale.

Nasce la prima traduzione in termini giuridici penali a fine 800 ad opera di FEWERBAK, Che

conia un brocardo latino che diventerà fondamentale “ nulla pena sine lege”/ nessuna pena

senza legge—> che poi venne estesa “NULLUM CRIMEN SINE LEGE”/ nessun reato senza

legge.

L’idea è anche quella che se non abbiamo una legge penale certa e determinata che definisce un

fatto come reato diventa difficile per il cittadino conoscere il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che

è illecito e ciò che è penalmente sanzionato e ciò che non lo è. La mancanza di possibilità di

conoscere nel momento in cui si agisce o prima se la propria condotta integrerà o -1 fattispecie di

reato è chiaro che va a incidere anche sulla questione di prevenzione generale della pena.

Se il soggetto deve essere dissuaso da compiere una certa azione di rilevanza penale e chiaro

che deve essere informato su cosa ha rilevanza penale nel momento in cui lui agisce.

La funzione di prevenzione generale, cioè dissuasione dei consociati dal commettere reati, che

vedremo essere una delle funzioni fondamentali della pena, è strettamente connessa al principio

di legalità e al fatto i reati debbano essere stabiliti da una legge entrata in vigore prima

della commissione del fatto.

SCHEMA DELLA FUNZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ’

 Funzione inizialmente specificatamente POLITICA

 Funzione progressivamente di garanzia a tutela della libertà personale

Nel ns ordinamento LA LEGALITÀ’ è formale, si incentra sull’esigenza che vi sia una legge/atto normativo

che disciplina il lecito dall’illecito in modo che si guidi il sogg verso la possibilità di autodeterminarsi nella

consapevolezza delle sue azioni.

È un principio che si scompone di 3 sotto-principi -> da un lato sono principi che hanno una propria autonomia, ovvero hanno un contenuto autonomo rispetto al principio di legalità, e dall’altro hanno una funzione specifica che concorre alla certezza del diritto, alla garanzia politica della limitazione dei poteri punitivi dello Stato. Tutti insieme vanno a formare e integrare quest’idea di legalità formale:  RISERVA DI LEGGE  TASSATIVITA’/DETERMINATEZZA  IRRETROATTIVITA’ 1 sotto principio del P. DI LEGALITÀ’* : PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE = è quel principio secondo il quale è riservata /attribuita esclusivamente alla legge la facoltà di delineare, di regolamentare la materia penale, di definire la fattispecie di reato, scegliere fare scelte di criminalizzazione di determinati comportamenti ( quindi definire quali comportamenti costituiscono reato) e deve scrivere una fattispecie di reato ,un fatto di reato (un fatto che per poter essere effettivamente punibile dovrà poi corrispondere alla descrizione astratta contenuta nella norma penale incriminatrice). La materia penale è riservata alla legge. Solo la legge ha la possibilità/è legittimata a disciplinare la materia penale -> la fattispecie di reato può essere introdotta solo dalla legge. Che cosa si intende per legge? In primo luogo, quando si parla di legge, si fa riferimento al Parlamento. Vuole garantire i cittadini rispetto a eventuali possibili abusi di potere da parte del Governo (potere esecutivo). Possono esserci due conseguenze:  Questo principio di riserva di legge ha una funzione politica : riserva solo all’organo democratico per eccellenza ( Parlamento , che rappresenta tutti i cittadini, sia le maggioranze sia le minoranze, perché si vuole andare a tutelare la libertà e la dignità dell’individuo), il potere di legiferare in materia penale -> la scelta di criminalizzare determinati comportamenti. In quest’ottica la riserva di legge va a rappresentare l’espressione massima del principio della separazione dei poteri (garanzia nei confronti dei possibili abusi del potere esecutivo che è invece interesse solo della maggioranza).

QUI ABBIAMO ANALIZZATO IL 1* PROFILO: COSA SIGNIFICA LEGGE E QUALI SN GLI ATTI

NORMATIVI CHE POSSONO DISCIPLINARE LA MATERIA PENALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI

RISERVA DI LEGGE

2* Problema: possono le leggi secondarie intervenire? Scegliere i confini di una fattispecie criminosa? Bisogna individuare il rapporto tra la legge in senso ordinario (fonte primaria) e le eventuali fonti subordinate, quindi bisogna andare a individuare qual è il ruolo delle fonti secondarie. La riserva di legge può essere intesa secondo 3 accezioni :Riserva di legge assoluta : non c’è nessuno spazio per le fonti secondarie -> tutto, ovvero la definizione della fattispecie di reato, individuazione della condotta punibile (individuazione del precetto di ciò che è vietato e non), e la definizione della sanzione deve essere ad appannaggio della legge ordinaria. Da un lato offre maggiormente garanzia sul piano dei diritti , ma può presentare dei problemi, perché il procedimento di formazione della legge, normalmente è molto lungo e lento- -> emanare una legge che poi deve entrare in vigore, deve essere promulgata ecc. è un procedimento che richiede tempo. Ci possono essere situazioni in cui la necessità o le modifiche possono intervenire dal punto di vista della realtà concreta hanno bisogno di una normazione più rapida. Es. legge che punisce in tema delle sostanze stupefacenti lo spaccio e il commercio di queste -> è una normativa che è in continua evoluzione, perché si scoprono nuove sostanze stupefacenti o comunque diventano frequenti usi di sostanze stupefacenti. Quindi ogni volta che si ha una modifica, i tempi della giustizia sarebbero arretrati rispetto alle esigenze di politica criminale.  Riserva di legge relativa : (accezione di riserva di legge+ estesa) basta in qualche misura che sia la legge primaria a indicare o dei principi generali, o le indicazioni di massima del fatto punibile, e lascia ad una fonte secondaria ( es. atto amministrativo ), l’individuazione in concreto di una condotta punibile. Secondo qualcuno basta che la legge primaria stabilisca la sanzione e rinvii ad es. all’atto amministrativo la definizione dell’atto punibile/condotta in concreto punibile. Ci possono essere varie tipologie, il Parlamento può abdicare totalmente il suo ruolo: la legge si limita a rinviare al regolamento per la formulazione del precetto e per la determinazione delle relative sanzioni -> si opera un rinvio a una fonte secondaria che determina sia il precetto (condotta punibile), sia la sanzione. Oppure la legge può rinviare al regolamento solo per taluni elementi della fattispecie. Questa riserva di legge relativa, in cui assume un forte significato la legge secondaria, perde di significato, viene meno il fondamento che è alla base di questo principio -> NEL NOSTRO ORDINAMENTO SI RIGETTA L’IPOTESI DI UNA RISERVA DI LEGGE RELATIVA (nn vi è la possibilità di attribuire compiti così’ invasivi alle fonti secondarie). Nb! SOTTESO AL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE c’è che le scelte su quali fatti debbano rivestire rilevanza penale quali no devono essere appannaggio comunque del Parlamento. Allora come si ovvia ai limiti che pone la riserva assoluta sulla praticabilità? Si media con un INTERPRETAZIONE MEDIANA TRA LE CONTRAPPOSTE TESI ESTREME—> NEL NS ORD PUÒ’ ESSERE ACCOLTA :  Riserva di legge tendenzialmente/RELATIVAMENTE assoluta (ruolo circoscritto della fonte secondaria che va a integrare la fonte primaria con dati tecnici che di fatto nn incidono sulla determinazione del fatto punibile): la fonte primaria deve indicare i principi generali o le indicazioni di massima del fatto punibile (la condotta punibile e la sanzione devono essere individuabili dalla legge -> la fattispecie deve essere già definita) , e lascia alla fonte secondaria l’integrazione di dati tecnici ( es. per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, sarà il Ministero della Salute a indicare l’elenco delle sostanze che vengono richiamate dalla norma penale ).

Es. di norme da sempre considerate problematiche—> nn sempre è così’ nel ns ord ci sn tante ipotesi di reato che demandano a fonti secondarie molto di + alla integrazione di dati tecnici. Art. 650 del C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’”: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ ammenda fino a euro 206 (epoca Covid—>quest’articolo disciplina una contravvenzione in quanto si parla di ammenda, questa condotta è rinviata nella sua definizione all’autorità amministrativa): prototipo di NORMA PENALE IN BIANCO: si parla di norme penali in bianco = norme penali che danno una cornice di elementi nelle definizione della condotta punibile, ma rinviano a un'altra norma( atti amm,protocolli,allegati) , che può essere secondaria, per la definizione concreta della fattispecie —> non è del tutto definita la condotta penale+ problema di tassatività e determinatezza perché la norma penale nn è del tt comprensibile (mal strutturata) il fatto della norma penale + problema della compatibilità cn la risorsa di legge xchè la condotta punibile è delegata a un altro organo (amm). SOTTOPOSTE A MOLTI GIUDIZI DI COST x 2 problemi: -riserva di legge, quando rinvia alla fonte secondaria

  • pone un problema di tassatività e det= di comprensibilità del precetto e di difficile comprensione x il destinatario (il concetto nn è espresso in maniera chiara/tassativa e con termini univoci). —> La Corte Costituzionale (le ha sempre valutate positivamente) ci dice che per quanto riguarda il precetto, la legge deve indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell’autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena -> deve essere in qualche modo l’attività amministrativa già disciplinata da una legge. Per quanto riguarda la sanzione deve essere la legge, o un atto equiparato, a stabilire con quale misura debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionare penalmente…. Dato che la dignità e la libertà personale sono beni troppo preziosi, perché si possa ammettere che una autorità amministrativa disponga di un qualche potere di scelta in ordine ad essi_._ Es.2 art 659 CP: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici(1), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità(2). Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità(  Contravvenzione che punisce il disturbo delle occupazioni o riposo delle persone—> la fattispecie base è esplicitata dal codice, al 3 comma c’è pero’ un rinvio (circoscritto: lascia una correlazione rispetto a una tipologia di mestieri ) ad una legge / disposizione amministrativa TIRANDO LE FILA DEL DISCORSO DEL RAPPORTO CHE PUÒ’ SUSSISTERE perché NON CI SIA UN CONTRASTO CN IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE TRA LE FONTI PRIMARIE E LE FONTI SECONDARIE—> Dobbiamo concludere che nel nostro ordinamento la riserva di legge non può essere intesa in termini di riserva relativa e questo è escludere perché va a contrastare proprio col fondamento stesso del principio di riserva di legge; d’altro canto accettare una riserva di legge in termini assoluti ,drasticamente assoluti che esclude una qualsiasi tipologia di intervento da parte delle fonti secondarie sarebbe diciamo poco compatibile con le esigenze di politica criminale. Allora si arriva a una soluzione intermedia con la riserva tendenzialmente assoluta , in cui ammettiamo una partecipazione e un ruolo delle fonti secondarie, però dovrebbe almeno secondo i principi essere molto limitato, cioè andare a specificare dei dati tecnici.

Quell’articolo 117 che viene in gioco, nel momento in cui una norma interna si trovi in contrasto con un

articolo della cedu o con l’interpretazione che La CEDU da dell’articolo cedu, qui il giudice non può

autonomamente disapplicare ma deve tentare un’interpretazione conforme alla norma interna, se ciò non

è possibile deve sollevare la questione di costituzionalità davanti alla nostra Corte costituzionale per

contrasto della norma interna con l’articolo della cedu di riferimento è l’articolo 117 della costituzione

( parametro interposto di costituzionalità).

In quest’ottica le norme della cedu si pongono in una posizione intermedia : sovraordinate alla L.ordinaria

interna ma sottoposte alla Cost: sn a metà tra l’una e l’altra.

2* Sotto principio DEL P. DI LEGALITÀ’ : PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ O DETERMINATEZZA

Il principio di tassatività/ determinatezza (precisione), è certamente una manifestazione della legalità,

anche se vedremo che presenta anche questo principio una propria funzione di garanzia specifica : che non

è soltanto la certezza del diritto anche se certamente la funzione di certezza del diritto trova nel principio di

determinatezza e tassatività una espressione della manifestazione piuttosto evidente.

IL CONTENUTO PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLA NORMA PENALE:

Significa che la norma penale/ la fattispecie penale incriminatrice contenuta nella norma deve essere

definita è descritta in modo chiaro, in modo il più possibile univoco, deve in sostanza essere descritta in

modo da rendere il precetto penale riconoscibile dai destinatari, da un lato della norma penale( da

ciascuno di noi), ma anche deve essere chiara, determinata è tassativa. Il suo contenuto deve essere

facilmente, univocamente riconoscibile anche dall’interprete cioè dal giudice.

Il giudice infatti ha quel ruolo fondamentale di applicare la legge al caso concreto cioè in sostanza il

giudice deve poter ricondurre un fatto concreto che è stato realizzato, oggetto eventuale del processo, ad

una specifica norma penale incriminatrice, ad una fattispecie astratta descritta nella norma penale.

È NECESSARIO CHE IL FATTO CONCRETO SIA RICONDUCIBILE, SUSSUMIBILE SOTTO UNA FATTISPECIE

ASTRATTA= DEVE ESSERCI UNA CORRISPONDENZA FRA FATTO CONCRETO REALIZZATO E LA DESCRIZIONE

CONTENUTA NELLA NORMA PENALE.

Nb!

per poter operare questo raffronto è questa riconduzione fondamentale cioè ricondurre il fatto concreto

nella fattispecie penale astratta incriminatrice è necessario che questa fattispecie sia descritta in maniera

chiara, univoca e quindi che sia riconoscibile il contenuto e il significato del precetto e la sanzione.

La cosa più problematica il più delle volte è proprio ricostruire la portata , il significato esatto del precetto

punibile, quale sia il fatto descritto nella fattispecie incriminatrice.

Da un lato il principio di tassatività e determinatezza :

 è un vincolo che viene diretto al legislatore , cioè il legislatore tenuto in base al principio di

tassatività e determinatezza a formulare la fattispecie in maniera chiara, tassativa, univoca, in

maniera tale da essere riconoscibile, conoscibile dal destinatari.

 vincolo nei confronti del giudice , perché il giudice, nella sua attività interpretativa connaturata ,alla

funzione giudiziaria (nel momento in cui il giudice applica il giudizio svolge inevitabilmente

un’attività di interpretazione anche delle norme), che il giudice attua sempre e comunque quando

applica la norma al caso concreto deve mantenersi all’interno dei limiti fissati dal legislatore, cioè

deve mantenersi all’interno di quello che è il significato desumibile della legge.

Nel diritto penale vige un divieto assoluto di analogia= di applicazione analogica della legge: il divieto di

analogia è proprio un corollario/conseguenza al principio di tassatività e determinatezza. il procedimento

analogico consente in qualche modo di incolpare la lacuna legislativa e consente di utilizzare e applicare

una norma per disciplinare dei casi che non sono direttamente ricompresi e disciplinati da quella norma

ma sono comunque simili o analoghi.

Il ragionamento analogico nel diritto penale è assolutamente vietato perché vige il principio di riserva di

legge!!

se il giudice potesse applicare ad una norma, ad un fatto, ad una situazione che non è esplicitamente

ricompresa tra i fatti costituenti reato una fattispecie incriminatrice perché via è un’idea che il fatto pur non

espressamente disciplinato comunque simile o analogo è chiaro che comporterebbe un’estensione

dell’ambito di rilevanza penale delle condotte, dei fatti oltre quello che è stato scelto e definito dal

legislatore, quindi in qualche modo il giudice si sostituirebbe al legislatore nelle scelte di criminalizzazione e

questo nel diritto penale non è consentito.

“ANALOGIA IN MALAM PARTEM”—> La analogia che comporterebbe se utilizzata effetti negativi nei

confronti dei soggetti, perché ovviamente estende l’ambito della rilevanza penale dei fatti oltre a quelli

già determinati !!! è assolutamente vietata!!!! perché in contrasto con il principio di legalità ma

soprattutto con il principio di riserva di legge.

Il giudice è tenuto a mantenersi nei limiti del significato espresso nella norma penale incriminatrice, ed è

tenuto ad applicare quella norma penale solo ai casi che vi sono riconducibili.

Si capisce come sia importante che sia possibile capire il significato esatto e il contenuto esatto, il limite

esatto della norma penale. Poiché se vengono utilizzati dei termini VAGHI, equivoci che non hanno

fondamento valutativo diventa molto più complicato delimitare esattamente quali sono i casi riconducibili e

diviene più difficile arrivare ad applicare quella norma ai casi che magari il legislatore nella sua valutazione

originaria non voleva applicare.

Per il destinatario della norma diventa ovviamente più difficile capire il discrimine tra lecito e illecito.

ORA VEDREMO DEGLI ESEMPI DOVE DOBBIAMO CAPIRE MOLTI CASI SE L’INTERPRETAZIONE DELLA

NORMA PENALE È UN’INTERPRETAZIONE CHE SFOCIA NELLA ANALOGIA E DUNQUE VIETATA O È

UN’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL SIGNIFICATO CONTENUTO PROPRIO NELLA NORMA STESSA.

Interpretazione estensiva* = interpretazione che tende al massimo il significato e la portata semantica della

norma, tutti i termini vengono interpretati e estesi, senza però travalicare i confini e andare oltre il

significato letterale.

Da questa definizione si capisce già quanto sia poi difficile in concreto capire se effettivamente questa

estensione della interpretazione del significato letterale del termine rimane nei limiti oppure va oltre e

sfocia in una applicazione analogica—-> infatti questa linea di discrimine di interpretazione estensiva

consentita o interpretazione analogica non consentita è molto complicata e molto spesso è molto labile.

In linea di principio: nel diritto penale è assolutamente vietato l’analogia in malam parte, analogia che

comporta conseguenze più sfavorevoli nei confronti dei soggetti estendendo l’ambito della punibilità,

della rilevanza penale dei comportamenti oltre a quello che è già stato predeterminato dal legislatore.

È invece consentita una interpretazione da parte del giudice estensiva della norma, ovvero

un’interpretazione che tende al massimo il significato, i confini del significato letterale senza però

fuoriuscire.

Nel diritto penale ci sono 2 tendenze interpretative:

l’analogia in bonam parte è l’analogia che comporta degli effetti positivi, più favorevoli (es. Il fatto di

estendere in modo analogico delle norme che prevedono delle circostanze attenuanti cioè delle situazioni

dove il nostro codice in presenza delle quali prevede una diminuzione della pena/ cause di non punibilità).

Nn!

Qui è una stretta connessione—> con il principio che dice che l’ignoranza della legge non esclude la

punibilità “ignoranza legis non excusat”, è un principio che in parte modificato dalla sentenza

costituzionale 364/88 sul quale ritorneremo, ed è più strettamente connesso al principio di colpevolezza.

Siccome anche qui però c’è un discorso che fa leva sull’esigenza di conoscere e sulla possibilità di conoscere

il precetto penale come base della responsabilità penale è chiaro che è tutto strettamente collegato. La

possibilità di conoscere il precetto penale è chiaro che presuppone che il precetto debba essere

conoscibile e dunque chiaro (principio di tassatività).

Il principio di tassatività non ha espresso riconoscimento in un articolo specifico della costituzione ma si

desume:

- dalla legalità e dall’art 25 ,2 COMMA COST comma per quanto riguarda la certezza del diritto

- si desume certamente dal principio di colpevolezza, poi che non è possibile muovere un rimprovero ha un

soggetto se la norma penale incriminatrice Non era conoscibile,poiché oscura;

- chiaramente desumibile da alcuni principi cost del processo penale (Diritto di difesa art 24 :un soggetto

non può difendersi se non capisce il contenuto della contestazione che viene rivolta);

-desumibile da insieme di principi riconducibili alla carta costituzionale.

ANCHE IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DUNQUE HA LA SUA RILEVANZA COSTITUZIONALE E QUINDI LE NORME

E LA FATTISPECIE PENALI CHE VENGONO REDATTE DAL LEGISLATORE IN MANIERA NON TASSATIVA E NON

DETERMINATA E NON RICONOSCIBILE POSSONO ESSERE OGGETTO DI GIUDIZIO DI ILLEGITTIMITÀ

COSTITUZIONALE DAVANTI ALLA CORTE.

La Corte costituzionale è sempre stata particolarmente cauta anche in questo ambito nel dichiarare la

contrarietà di certe norme al principio di tassatività e determinatezza, le poche pronunce che ha fatto

generalmente sono state su delle norme ai margini del sistema penale e quasi mai applicate,che avevano

una scarsa rilevanza sul piano pratico.

Una delle prime pronunce è quella degli anni 80 del delitto di plagio :

era stata Contestata solo quella volta dal 1930,quindi in linea di massima è sempre stata restia utilizzando

delle sentenze interpretative di rigetto,e dando dei criteri atti a ricostruire il significato di una norma

palesemente carente sul piano della tassatività e determinatezza e ricostruire il significato utilizzando dei

criteri.

QUALI SONO QUESTI CRITERI CHE LA CORTE COSTITUZIONALE IN MOLTI CASI UTILIZZA?

1* criterio SISTEMATICO = è la collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice—>In quale titolo è

collocata questa norma penale che noi consideriamo poco tassativa poco chiara, di cui non si capisce il

significatola portata e limiti.

Es reati contro la pubblica incolumità

2* criterio TELEOLOGICO= qual è il bene giuridico? Qual è la finalità di tutela della norma?= i fatti

ricompresi in questo titolo devono essere capaci di offendere quel particolare bene giuridico

Es. pubblica incolumità cioè una incolumità di un numero indeterminato di persone

3*Criterio = interpretazione costante del diritto vivente cioè l’interpretazione della giurisprudenza= dove c’è

una linea interpretativa costante della giurisprudenza,o riguardo a quella norma o riguardo a norme

omogenee,vicine o strutturalmente simili possiamo anche utilizzare l’interpretazione della giurisprudenza e

definire in qualche modo un significato che possa essere conforme alle esigenze di garanzia della

determinatezza della tassatività.

Es. la fattispecie oggetto della questione di costituzionalità e stata negli anni 80 l’articolo 434 del codice

penale. È una norma che è contenuta Tra i delitti contro la pubblica incolumità.

“ Chiunque fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti commette un fatto diretto a scagionare il crollo di

una costruzione,ovvero un altro disastro è punito se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità con

la reclusione da uno a 5 o anni.”

Art 434 comprende due ipotesi di fatti punibili:

— Il crollo di costruzione=commettere fatti diretti a cagionare il crollo di una costruzione

— Il fatto diretto cagionare un altro disastro

È evidente il fatto diretto a cagionare un altro disastro è una definizione di un fatto punibile estremamente

vaga e non tassa attiva e determinata.

Questa norma è collocata nel titolo 6 del codice penale Capo I ,sono delitti contro la pubblica incolumità

così detti mediante violenza->in questo caso sono contenuto tutta una serie di delitti e di reati che sono in

qualche modo definiti delitti di disastro tipici,la cui condotta è descritta e ricostruibile nelle singole

fattispecie o perché è realizzata mediante un mezzo particolare (art123 ci incendio),Oggetto o contesto

(disastro ferroviario,aviatorio,frana,valanga).

Queste sono tutte fattispecie che sono contenute al capo primo del titolo sesto del codice penale che si

chiude con l’articolo 434 che è una norma di chiusura—> se non si realizza tutto quanto sopra spiegato

ma si realizza un fatto che può realizzare un altro disastro non definibile in nessun altro modo allora si

applica il 434.

È una norma che nasce nell’ottica e nella volontà del legislatore che vuole colmare tutti i vuoti legislativi.

Ora è chiaro il legislatore se noi leggiamo i lavori preparatori nella relazione ministeriale pensava a

situazioni ad esempio di un grave incidente automobilistico,ad una caduta di un ascensore con persona a

bordo,progressivamente è stato poi utilizzato dalla giurisprudenza per i grandi disastri ambientali.

 è una norma che nasce volutamente indeterminata.

Da nessuna parte però il legislatore ci spiega che cosa è il disastro: non possiamo utilizzare il vocabolario

comune, Quindi la Corte costituzionale si è pronunciata dopo vari anni in cui questa questione è stata posta

riposta e con la sentenza 327 del 2008 :

la norma è indeterminata dal punto di vista legislativo e sarebbe meglio secondo la corte che il

legislatore intervenisse fissando meglio i limiti,tuttavia noi possiamo ricostruire la nozione di disastro e

riempire di contenuto la fattispecie del disastro secondo i nostri tre criteri :la finalità di tutela della norma

e qual è il bene giuridico della norma,la collocazione sistematica nel senso dell’inserimento tra altre

fattispecie che hanno tutte una struttura omogenea,e l’interpretazione costante del diritto vivente.

tra l’altro sull’articolo 434 non vi era una interpretazione, ma vi era su altre ipotesi di disastro.

La Corte dice che in questo modo noi possiamo trarre delle implicazioni univoche su quanto possiamo dire

che un fatto e diretto cagionare un disastro e quando un disastro si verifica.

Vi sono due elementi caratterizzanti secondo la Corte costituzionale del disastro:

- IN PRESENZA DI UN EVENTO DISTRUTTIVO ,DI DANNO ALLE COSE DI GRANDI E

GRANDISSIME,STRAORDINARIE PROPORZIONI.

- DA QUESTO DANNO DI PROPORZIONI STRAORDINARIE DEVE ESSERSI SCATURITO UNA

PROBABILITÀ DI LESIONI NEI CONFRONTI DI VITTIME INDETERMINATE,CIOÈ UN PERICOLO

COMUNE,GENERALE,DIFFUSIVO È INCONTROLLABILE,DI CUI NON È POSSIBILE SAPERE LA

DIREZIONE CHE SI PUÒ PROPAGARE IN MANIERA INDEFINITA E QUINDI PONE IN PERICOLO UN

NUMERO DI PERSONE INDETERMINATE

Es. incendio =che cagiona la distruzione un terreno di grandi dimensioni (Evento distruttivo),e quell’evento

distruttivo deve creare un pericolo per la collettività indeterminata per vittime indeterminate,per chiunque

Secondo qualcuno Il termine cosa può far ricomprendere al suo interno le onde

elettromagnetiche,secondo una nozione evolutiva e attraverso altre fattispecie presenti nel codice che non

sto qui adesso ad elencarvi si può affermare che il codice Rocco abbia voluto intende il termine cosa in

maniera estensiva.

SECONDO ALCUNI si può trarre dal codice una interpretazione anche evolutiva tant’è che c’è una norma

per esempio che equiparare al furto di cosa , il furto di energia—> quindi sappiamo che già ai tempi del

1930 il codice equiparava alla alla cosa materiale anche l’energia l’energia elettrica però energia.

E poi si può ricondurre il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche magnetiche anche

nell’ambito del concetto di rigettare perché i termini gettare —> FANNO PARTE DI un significato molto

generico molto ampio che può ricomprendere anche questo.

 IL TRIB DI ROMA NEL 2005 CONDANNA I CARDINALI Dicendo che è possibile l’applicazione

estensiva della norma è possibile l’applicazione della norma perché siamo nell’ambito

dell’interpretazione estensiva.

 LA CORTE D’APPELLO SECONDO GRADO NEL 2007 ASSOLVE ,dando una valutazione inversa

dicendo che utilizzare questa norma è applicazione analogica del diritto penale quindi non è

legittimo.

 LA CORTE DI CASSAZIONE NEL 2008 PROVVEDA L’ANNULLA SENT DI ASSOLUZIONE CON RINVIO

ALLA CORTE D’APPELLO IN TRA SENZIONE —> valutare effettivamente non è applicazione analogica

Ma è interpretazione estensiva,quindi rivalutare i termini

 CORTE D’APPELLO GIUDICE DI RINVIO —> dichiarano prescritto il reato ma ricostruisce nei termini

dell’interpretazione estensiva e quindi pur non potendo condannare si pronuncia sul risarcimento

delle parti civili.

 LA CASSAZIONE —>nel 2011 conferma

Questo per dire come effettivamente il discrimine tra interpretazione estensiva e interpretazione

analogica può essere piena di molte incertezze.

VISIONE DEFINITIVA è CHE L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA CI POTESSE STARE.

Test principi mercoledì 22 : principi legalità/ offensività

3* sotto principio Che va a formare in qualche modo in cui si estrinseca il principio di legalità È IL

PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ.

il principio di irretroattività in sé in maniera assolutamente ancora generica e generale implica che la

norma penale non può essere retroattiva :

 Nn può’ essere applicata a fatti che siano stati commessi prima della sua entrata in vigore.

il principio di irretroattività della legge penale trova espressione in più fonti del diritto :

 Art 25,2* comma della costituzione che in questo caso—> è esplicito nel sancire la irretroattività

della norma penale pure in maniera sintetica:

“ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso”

LA LEGGE PER POTER FONDARE UTILITA’ DEVE ESSERE ENTRATA IN VIGORE PRIMA CHE IL FATTO SIA

COMMESSO.

 Art 7 CEDU è più particolareggiato—> che è quello abbiamo visto essere la base anche per il

principio di illegalità in genere (l’ abbiamo già enunciato ):

“ nessuno può essere condannato per un’azione o omissione che al momento in cui fu commessa non

costituisse reato. E non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al

momento in cui il reato è stato commesso”.

Quindi già si nota Come l’articolo 7 CEDU sia più particolareggiato dell’articolo 25 secondo comma della

cost.

Da qst art 7 CEDU noi traiamo una prima indicazioni importante cioè il divieto di retroattività nn vale solo

per quelle norme che introducono nuove fattispecie di reato quindi le cosiddette norme penali

incriminatrici /le nuove incriminazioni—> Ma si applica anche a quelle norme che prevedono un

trattamento più sfavorevole : per cui per esempio che cambiano/modificano una norma già esistente, un

reato che esiste già e prevedono una sanzione superiore o introducendo per esempio una circostanza

aggravavate.

Es. se si commette un fatto già considerato reato ma che è punito con la reclusione da uno a 5 anni poi

interviene una legge che modifica e dice che quella fattispecie di reato è punita invece con la pena dai tre

ai 7 anni questa norma questa legge non potrà retroagire ed essermi applicata.

Il divieto è un divieto che concerne sia LE NORME CHE CONCERNONO NUOVI REATI CHE NN POTRANNO

ESSERE APPLICATI A FATTI COMMESSI PRMA DELL’ENTRATA IN VIGORE ( QUANDO IL FATTO ERA LECITO)

SIA ANCHE A QUELLE NORME CHE PREVEDONO UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIÙ’ SFAVOREVOLE

AL REO.

 Questo si desume dall’art 7 CEDU esplicitamente

 Art 11 preleggi ( si riferisce a tt le leggi) :

“La legge nn dispone che per L’avvenire, e nn ha effetto retroattivo”

 quindi l’articolo 11 delle pre leggi cioè delle disposizioni sulla legge in generale, prevede la

irretroattivita’ come principio generale di tutte le leggi ma solo per il diritto penale questo

principio ha valore costituzionale e convenzionale ( nn può’ essere derogato e nn è derogabile).

Nb!

Il divieto di irretroattività della legge penale più’ sfavorevole e della legge penale incriminatrice è UN

PRNCIPIO ASSOLUTAMENTE INDEROGABILE. : Non è possibile derogarlo nemmeno per il legislatore

ordinario nemmeno nell’ottica di un bilanciamento con altri interessi.

 Art 2 codice penale : DISCIPLINA in maniera dettagliata tutte le situazioni di efficacia della legge

nel tempo.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato 25 Cost.. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali(2)(3). Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135(4). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo(5), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile 648 c.p.p.. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti(7). Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto- legge(8)^ e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.”

 COMMA 1 = vedremo disciplinate sia la situazione in cui c’è una nuova incriminazione ,cioè c’è una

nuova norma che effettivamente prevede un fatto come reato (reato un fatto che prima non lo

era),