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diritto penale parte generale 2016, Dispense di Diritto Penale

riassunti tratti dal compendio della simone del 2016. riguarda la parte speciale del diritto penale

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 28/06/2017

Ely1303
Ely1303 🇮🇹

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Riassunti di diritto penale parte speciale
tratti da:
Manuale di Diritto Penale (Parte speciale) ed.
Simone
Approfondimenti a cura di PLURIS/UTET 2016
Riassunti a cura di GOMMALACCA MN8
Fiandaca Musco
Pagliaro
Marinucci e Dolcini Ultimi aggiornamenti :
decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 (depenalizzazione)
L. n. 133/2016 (intr. reato di Frode in processo penale e depistaggio)
Autore: Avv. Davide Tutino, dottore di ricerca, Università degli Studi di Catania
Con la collaborazione della dott.ssa Graziella Sangrigoli – Dottoressa in Giurisprudenza
Impaginazione e revisione a cura di Ester Arrigo
Capitolo 1
I delitti contro la personalità dello Stato.
Sezione PrimaConsiderazioni Generali
1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato
2. Nozioni di: << cittadino>>, <<militare>>, <<Stato in guerra>>, e <<segreto di Stato>>
Sezione SecondaDelitti contro la personalità internazionale dello Stato
1. Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241)
2. Cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano (art. 242)
3. Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)
4. Favoreggiamento del nemico (artt. 247-2509)
5. Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 251 e 252)
6. Attività di sabotaggio o di manomissione di cose concernenti la sicurezza dello Stato
7. Attività di spionaggio a danno dello Stato
8. Il cd. disfattismo (artt. 265 e 267)
9. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266)
10. Associazioni sovversive (art. 270)
11. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270bis)
12. Assistenza agli associati (art. 270ter)
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Riassunti di diritto penale parte speciale

tratti da:

Manuale di Diritto Penale (Parte speciale) ed.

Simone

Approfondimenti a cura di PLURIS/UTET 2016

Riassunti a cura di GOMMALACCA MN

Fiandaca Musco

Pagliaro

Marinucci e Dolcini

Ultimi aggiornamenti :

decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016 (depenalizzazione)

L. n. 133/2016 (intr. reato di Frode in processo penale e depistaggio)

Autore: Avv. Davide Tutino, dottore di ricerca, Università degli Studi di Catania Con la collaborazione della dott.ssa Graziella Sangrigoli – Dottoressa in Giurisprudenza

Impaginazione e revisione a cura di Ester Arrigo

Capitolo 1

I delitti contro la personalità dello Stato.

Sezione Prima – Considerazioni Generali

  1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato
  2. Nozioni di: << cittadino>>, <>, <>, e <>

Sezione Seconda – Delitti contro la personalità internazionale dello Stato

  1. (^) Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241)
  2. Cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano (art. 242)
  3. Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)
  4. Favoreggiamento del nemico (artt. 247-2509)
  5. Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 251 e 252)
  6. Attività di sabotaggio o di manomissione di cose concernenti la sicurezza dello Stato
  7. Attività di spionaggio a danno dello Stato
  8. Il cd. disfattismo (artt. 265 e 267)
  9. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266)
  10. Associazioni sovversive (art. 270)
  11. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270bis)
  12. Assistenza agli associati (art. 270ter)
  1. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)

Sezione Terza - Delitti contro la personalità interna dello Stato

  1. Delitti contro il Presidente della Repubblica
  2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280)
  3. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis)
  4. Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283)
  5. Insurrezione armata (art. 284)
  6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285)
  7. Altri delitti contro i poteri dello Stato (artt. 286-289)
  8. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis)
  9. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290)
  10. Altre figure di vilipendio (artt. 291-292)
  11. Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294).

Sezione Quarta - Reati contro gli Stati esteri

  1. Profili essenziali dei reati di cui agli artt. 295-299.

Sezione Quinta - Attività preparatorie punibili

  1. Generalità
  2. Istigazione a commetter delitti contro la personalità dello Stato (art. 302), abrogazione dell’art. 303
  3. (^) Intese per commettere delitti contro la personalità dello Stato
  4. Segue: La banda armata (art. 306)
  5. L’assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307)
  6. Casi di non punibilità
  7. Generalità
  8. Istigazione a commetter delitti contro la personalità dello Stato (art. 302), abrogazione dell’art. 303
  9. Intese per commettere delitti contro la personalità dello Stato
  10. Segue: La banda armata (art. 306)
  11. L’assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307)
  12. Casi di non punibilità

Capitolo 2

I delitti contro la Pubblica Amministrazione

Sezione Prima - Concetti generali e disposizioni comuni

  1. Generalità sui reati contro la P.A.
  2. Nozione di <>

2

  1. Calunnia
  2. Autocalunnia
  3. False informazioni al pubblico ministero
  4. Falsa testimonianza
  5. Frode processuale, depistaggio
  6. Delitti di favoreggiamento

Capitolo 4

I delitti contro l’ordine pubblico

  1. Premessa
  2. Delitti di Istigazione e apologia
  3. Associazione per delinquere
  4. Associazione di tipo mafioso
  5. Scambio elettorale politico-mafioso

Capitolo 5

I delitti contro la fede pubblica

(fonte : I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, relazione di Cino Augusto Cecchini ( dirigente polizia locale di Padova))

  1. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.).
  2. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
  3. Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Capitolo 6

I delitti contro il patrimonio

  1. Furto
  2. Art. 316ter
  3. Appropriazione indebita
  4. Rapina.
  5. Truffa 4
  1. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
  2. Frode informatica
  3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
  4. Usura
  5. Mediazione usuraria
  6. Ricettazione
  7. Riciclaggio
  8. Infedeltà patrimoniale e corruzione privata.
  9. Art. 2635 cp: Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (c.d. corruzione privata)

Capitolo 7

La nuova depenalizzazione

  1. La nuova depenalizzazione: illeciti civili e non solo amministrativi
  2. Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Capitolo 1

I delitti contro la personalità dello Stato

Sezione Prima

Considerazioni generali

  1. Inquadramento sistematico ed interesse tutelato

Il nostro codice, al titolo I del libro II, distingue tali delitti in cinque capi:

Capo I – Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275). Capo II – Delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293). Capo III – Delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294). Capo IV – Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi (artt. 295-300). Capo V – Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).

I delitti contro la personalità dello Stato sono i delitti che offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

Per personalità dello Stato si intende tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità.

Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo:

  1. come personalità esterna , attinente ai rapporti internazionali

La pena è la reclusione non inferiore a dodici anni , aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercito di funzioni pubbliche. Si procede d’ufficio e la competenza spetta alla Corte d’Assise. L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito.

  1. Cittadino che porti le armi contro lo Stato italiano (art. 242)

L’art. 242 punisce il fatto del cittadino (o dell’ex cittadino) che porti le armi contro lo Stato o presti servizio militare nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano. È un reato di mera condotta a carattere permanente. Non è punibile chi trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. È sufficiente il dolo generico. La pena prevista è l‘ ergastolo ; la competenza è la Corte d’Assise e si procede d’ufficio; sono applicabili le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito.

  1. Intelligenze e relazioni illecite con gli stranieri (artt. 243-246)

a. L’art. 243 sanziona chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano ovvero commetta altri fatti diretti a tale scopo. Il bene giuridico specificamente tutelato è l’interesse al mantenimento della pace. Per intelligenza si intende intese o accordi di qualunque genere. Il reato è aggravato se sia seguita guerra o ostilità a seguito di tali intelligenze. Il dolo richiesto è specifico. Per il reato semplice la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni; per quello aggravato la pena è l’ergastolo. La competenza è della Corte d’Assise; si procede d’ufficio. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo è consentito. b. L’art. 244 punisce chiunque, senza l’approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra. Reato di pericolo. Il delitto è aggravato se la guerra avviene. c) L’art. 245 punisce chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità o della dichiarazione di guerra. d) L’art. 246 sanziona il fatto del cittadino che si lasci corrompere dallo straniero accettando danaro o altra utilità o la semplice promessa di danaro o utilità, per compiere atti contrari all’interesse nazionale.

  1. Favoreggiamento del nemico (artt. 247-2509)

Il codice prevede quattro ipotesi di favoreggiamento

A) Favoreggiamento bellico (art 247) Commette tale reato chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi.

Il delitto è aggravato se va a buon fine il favoreggiamento o il nocumento che l’autore si era prefisso; da ciò si deduce che il reato è di pericolo , pertanto per la sua consumazione è sufficiente tenere le intelligenze o compiere gli altri fatti previsti dalla norma.

Il dolo richiesto è specifico in quanto il fatto deve essere commesso a l fine di favorire e operazioni militari del nemico o nuocere a quelle dello Stato italiano. La pena per l’ipotesi semplice è della reclusione non inferiore a dieci anni; per quella aggravata è dell’ergastolo. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Si procede d’ufficio se il reato è in danno allo Stato italiano; su autorizzazione del Ministero della Giustizia se è in danno di uno Stato estero (313, 2° comma).

B) Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248) L’art. 248 punisce chi in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni , ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano.

C) Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249) La fattispecie punisce chi, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relativi. Il dolo richiesto generico. Il reato si consuma con la partecipazione. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

D) Commercio col nemico (art. 250) Commette il delitto in esame il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato che in tempo di guerra, e fuori dei casi indicati nell’art. 248, commercia , anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico. Il delitto si consuma quando l’atto di commercio è stato concluso , indipendentemente dalla consegna della cosa commerciata Il dolo generico. La pena è della reclusione da 2 a 10 anni e la multa pari al quintuplo della merce e, comunque, non inferiore a 1.032 euro.

  1. Inadempienze e frodi nelle forniture in tempo di guerra (artt. 251 e 252)

Il codice prevede due distinte figure criminose.

A) Inadempimento e frodi nelle forniture in tempo di guerra (art. 251) Consiste nel fatto di chiunque , in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione.

B) Frode in fornitura in tempo di guerra (art. 252) Risponde di tale delitto chiunque commette, in tempo di guerra , frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente.

  1. Attività di sabotaggio o di manomissione di cose concernenti la sicurezza dello Stato

A) Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253)

Il delitto è aggravato se commesso in tempo di guerra. Il dolo previsto è generico.

D) Rivelazione di segreti di Stato (art. 261) e di notizie riservate (art. 262) Commette il primo reato chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto ; commette il secondo chiunque rivela notizie delle quali l’autorità competente ha vietato la divulgazione Soggetto attivo può essere chiunque , cittadino o straniero. L’elemento materiale del reato consiste nel rendere note, mediante comunicazione o pubblicazione.

E) Utilizzazione di segreti si Stato (v. art. 263)

F) Infedeltà in affari di Stato (v. art. 264)

  1. Il cd. disfattismo (artt. 265 e 267)

Sono previsti due reati che possono essere commessi soltanto in tempo di guerra.

A) Disfattismo politico (art. 265) L’art. 265 sanziona chi, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose che possono destare pubblico allarme o deprimere lo spirito o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico o svolge, comunque, attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

B) Disfattismo economico (art. 267) Figura speciale di aggiotaggio, l’art. 267 sanziona chi, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da e sporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico.

  1. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266)

L’art. 266 c.p. punisce chi istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio Stato , ovvero fa ai militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari. L’istigazione può commettersi tanto in pubblico che in privato. Il delitto si consuma quando l’istigazione è percepita dal primo dei militari cui è rivolta ; è irrilevante , ai fini della commissione del reato, che tale istigazione venga o meno accolta. Il tentativo è ammissibile.

Per militari si intende coloro che, sia in servizio, sia in congedo illimitato. Facciano parte delle

  1. Associazioni sovversive (art. 270)

Ai sensi dell’art. 270 c.p. è punito chiunque, nel territorio dello Stato:

  • Promuove , costituisce , organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato;
  • Partecipa alle predette associazioni. La fattispecie configura un reato di pericolo presunto.

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Il dolo richiesto è specifico.

  1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270bis)

A) Nozione e interesse tutelato La dottrina tradizionale oggetto della tutela è duplice:

  1. da un lato, l’interesse relativo alla personalità dello Stato
    1. dall’altro, l’ordine pubblico , leso per effetto del programma di violenza che deve connotare il sodalizio.

B) Struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie Perché sussista associazione è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, idonea ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; è irrilevante , inoltre, il carattere duraturo o temporaneo , aperto o segreto dell’associazione stessa.

Il delitto si consuma nel momento in cui si promuove, si costituisce, si organizza etc., l’associazione o vi si aderisce.

Per Fiandaca e Musco << il tentativo non sembra ammissibile perché ciò che potrebbe costituirlo è già sufficiente per la consumazione >>.

Il dolo richiesto è quello specifico ,

C) Pena e istituti processuali La pena prevista per chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l’associazione è della reclusione da 7 a 15 anni ; Per chi partecipa soltanto a tali associazioni è della reclusione da 5 a 10 anni.

  1. Assistenza agli associati (art. 270ter)

L’art. 270ter sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o d favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articolo 270 e 270bis.

Il dolo è generico , e consiste nella coscienza e volontà di dare rifugio, fornire il vitto, ecc. ad una persona che si sa esser membro di una associazione per delinquere.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

  1. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quater)

A) Nozione ed interesse tutelato Oggetto giuridico di tale fattispecie è la personalità dello Stato

B) Fondamento e struttura oggettiva della fattispecie La norma sanziona penalmente, in via sussidiaria, l’arruolamento di una o più persone finalizzato al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

vittima, sia nel caso di attentato alla vita che in quello di attentato all’incolumità, è prevista come circostanza aggravante del reato stesso.

D. Pene ed istituti processuali Il delitto di attentato alla vita è punito, nella ipotesi semplice, con la reclusione non inferiore a 20 anni. Se dal fatto deriva la morte della vittima si applica l ’ergastolo.

  1. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280bis)

A. Nozione ed interesse tutelato Risponde di tale reato chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Trattasi di delitto a carattere sussidiario.

  • Si configura solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

Interesse tutelato: personalità dello Stato , ma anche tutela del patrimonio dei privati cittadini, dell’incolumità pubblica, nonché dell’economia nazionale.

B. Struttura oggettiva, momento consumativo e configurabilità del tentativo Compimento di qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui. Delitto di attentato. Difatti, la soglia penalmente rilevante, arretra al c ompimento di qualunque atto diretto a danneggiare , a prescindere dall’effettivo conseguimento dello scopo lesivo.

Delitto a consumazione anticipata tentativo non è configurabile. Come accennato in precedenza, il delitto è configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.

C. Elemento soggettivo dolo specifico occorre la cosciente e volontaria realizzazione della condotta deve affiancarsi la finalità di terrorismo.

D. Fattispecie circostante Il delitto è aggravato , se:

  1. Se diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica , delle Assemblee legislative , della Corte costituzionale , di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali:
  2. Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale.
  3. Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283)

Chiunque , con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato , o la forma del Governo , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La fattispecie è stata modificata con l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha fatto venire meno l'originario riferimento ai "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale", quindi sostituito con l'inciso atti violenti e idonei.

Tale cambiamento si giustifica alla luce della considerazione che l'ordinamento democratico non deve vincolare i fini politici, ma è tenuto ad essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguire tali obbiettivi.

  1. Insurrezione armata (art. 284)

È punito sia colui che promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato , sia chi partecipa all’insurrezione, senza averla promossa.

Il delitto si consuma col compimento di atti idonei a promuovere l’insurrezione armata. Il tentativo non è configurabile.

Il dolo richiesto è specifico occorrendo il fine di operare contro i poteri dello Stato.

  1. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285)

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in parte di esso. Anche questo è un delitto di attentato.

  1. Altri delitti contro i poteri dello Stato (artt. 286-289)

A. Guerra civile (art. 286) L’art. 286 punisce qualunque <>. Pena ergastolo.

B. Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287) consiste nel fatto di chi usurpa un potere politico e persiste nell’esercitarlo indebitamente ovvero assume indebitamente un altro comando militare. Occorre l’autorizzazione del Ministro della Giustizia per procedere (art. 313).

C. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288) Viene punito chi, nel territorio dello Stato e senza approvazione del governo, arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero.

D. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289) L’art. 289 sanziona penalmente, in via sussidiaria, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente :

  1. Al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge ;
  2. Alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

Bene giuridico tutelato l ibero esercizio delle funzioni espletate dagli organi costituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Governo, Assemblee legislative, Corte costituzionale) e dalle Assemblee regionali.

  1. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis)

B. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292) l’art. 292 c.p. sanziona penalmente:

  • Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la ba ndiera nazionale o un altro emblema dello Stato;
  • Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato.
  1. Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294)

L’art. 294 punisce chiunque , con violenza, minaccia od inganno, impedisce , in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico , ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.

Per diritti politici si intendono i diritti, spettanti ai cittadini , di partecipare alla vita politica concorrendo all’organizzazione ed a funzionamento dello Stato (elettorato attivo e passivo, referendum etc.).

Il fatto materiale consiste nell’impedire, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico ovvero nel determinare il soggetto passivo ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà; sia l’impedimento che al determinazione debbono avvenire con violenza, minaccia o inganno. Il dolo richiesto è generico.

Per la consumazione occorre che il risultato sia realizzato. Tentativo ammissibile.

Sezione Quarta Reati contro gli Stati esteri

  1. Profili essenziali dei reati di cui agli artt. 295-

Per la punibilità dei delitti in questione occorre che :

  • Il fatto sia commesso nel territorio dello Stato ;
  • Esista reciprocità di tutela penale ;
  • Venga fatta richiesta al Ministero della Giustizia (eccetto per le ipotesi di cui all’art. 295 c.p.)

A. Attentato contro i capi di stato esteri (art. 295) Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita , all’incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero. Il delitto è aggravato se dal fatto deriva la morte del capo di Stato estero.

B. Offesa alla libertà dei capi di stato esteri (art. 296) Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato, fuori dai casi di attentato di cui all’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero. La libertà di cui parla la norma è la libertà morale.

C. Abrogazione degli artt. 297 e 298 16

Gli artt. 297 ( offesa all’onore dei Capi di Stato esteri ) e 298 ( offesa contro i rappresentanti di Stato esteri ) sono stati abrogati dalla l. 205/99.

D. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299) Risponde penalmente chiunque nel territorio dello Stato vilipende , con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero , usati in conformità del diritto dello Stato italiano.

La pena è l’ammenda da 100 a 1.000 euro. Competenza Tribunale monocratico, la procedibilità presuppone la richiesta del Ministro della Giustizia, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

Sezione Quinta Attività preparatorie punibili

  1. Generalità

Le attività preparatorie punibili possono dividersi in due gruppi: le istigazioni e gli accordi o intese per compiere reati contro la personalità dello Stato.

  1. Istigazione a commetter delitti contro la personalità dello Stato (art. 302), abrogazione dell’art. 303

In deroga a quanto sancito dall’art. 115 c.p. ( secondo il quale l’istigazione non accolta non è punibile ):

  • l’art. 302 punisce chi istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo ..

L’istigazione è un’azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso;

La condotta , riguardata ex ante deve essere idonea a determinare il soggetto a commettere uno dei delitti indicati dalla norma;

Se l’istigazione è accolta l’istigatore non risponderà del reato in questione bensì di concorso nel reato oggetto dell’istigazione.

  1. Intese per commettere delitti contro la personalità dello Stato

A. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304) Il reato si realizza quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302 e il delitto non è commesso.

B. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305) Tale reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302.

Per i promotori ed organizzatori la pena è aggravata ;

Capitolo 2

I delitti contro la Pubblica Amministrazione

Sezione Prima

Concetti generali e disposizioni comuni

  1. Generalità sui reati contro la P.A.

Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato all’esame dei delitti contro la pubblica amministrazione. Il titolo in esame è diviso in tre capi: I. - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314- 335bis) II. - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356). Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360).

  1. Nozione di <>

Ex art. 357 c.p. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Dalla definizione legislativa si deduce che l’elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica.

  1. La duplice configurazione del requisito dell’abuso di ufficio nel codice penale

Il requisito dell’<> ha assunto, nel codice del 1930, una duplice configurazione, essendo stato riferito o alla soggettività dell’ufficio (abuso della qualità) o alla oggettività di esso (abuso dei poteri).

  1. Il concetto di <>
  2. La nozione legislativa (art. 358) Ex art. 358 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

  1. La posizione della dottrina e della giurisprudenza Diverse opinioni in dottrina e in giurisprudenza: DOTTRINA : II.1.Per Manzini pubblico servizio è l’attività non autoritaria connessa o accessoria ad una pubblica funzione , come pure l’attività monopolistica della P.A., diretta a fini sociali, che non sono caratteristicamente essenziali dello Stato, esercitate immediatamente o a mezzo di concessionari privati per cui <> è chi esercita una tale attività. II.2.Secondo Antolisei e Pannain la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ha carattere residuale e comprende coloro che non sono né pubblici ufficiali né esercenti un servizio di pubblica necessità. GIURISPRUDENZA:
  • Il pubblico servizio è un’attività di carattere intellettivo , caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (Cass. Sez. Un. 11-7-1992, n. 7958).
  1. Il concetto di <<persona esercente un servizio di pubblica necessità>>

Per l’art. 359: <<agli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

  1. I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
  2. I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione>>.
  3. Pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio

Sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio:

  • I membri della Commissione delle Comunità europee , del Parlamento europeo , della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee ;
  • I funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  • Le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  • I membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  • Coloro che, nell’abito di altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Il novero dei soggetti equiparati ai pubblici ufficiali, agli effetti anzidetto, è stato esteso :