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riassunti tratti dal compendio della simone del 2016. riguarda la parte speciale del diritto penale
Tipologia: Dispense
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Autore: Avv. Davide Tutino, dottore di ricerca, Università degli Studi di Catania Con la collaborazione della dott.ssa Graziella Sangrigoli – Dottoressa in Giurisprudenza
Impaginazione e revisione a cura di Ester Arrigo
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(fonte : I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, relazione di Cino Augusto Cecchini ( dirigente polizia locale di Padova))
Il nostro codice, al titolo I del libro II, distingue tali delitti in cinque capi:
Capo I – Delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275). Capo II – Delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293). Capo III – Delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294). Capo IV – Delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti o emblemi (artt. 295-300). Capo V – Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).
I delitti contro la personalità dello Stato sono i delitti che offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.
Per personalità dello Stato si intende tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità.
Il legislatore considera la personalità dello Stato sotto un duplice profilo:
La pena è la reclusione non inferiore a dodici anni , aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercito di funzioni pubbliche. Si procede d’ufficio e la competenza spetta alla Corte d’Assise. L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo è consentito.
L’art. 242 punisce il fatto del cittadino (o dell’ex cittadino) che porti le armi contro lo Stato o presti servizio militare nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano. È un reato di mera condotta a carattere permanente. Non è punibile chi trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. È sufficiente il dolo generico. La pena prevista è l‘ ergastolo ; la competenza è la Corte d’Assise e si procede d’ufficio; sono applicabili le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito.
a. L’art. 243 sanziona chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano ovvero commetta altri fatti diretti a tale scopo. Il bene giuridico specificamente tutelato è l’interesse al mantenimento della pace. Per intelligenza si intende intese o accordi di qualunque genere. Il reato è aggravato se sia seguita guerra o ostilità a seguito di tali intelligenze. Il dolo richiesto è specifico. Per il reato semplice la pena è della reclusione non inferiore a 10 anni; per quello aggravato la pena è l’ergastolo. La competenza è della Corte d’Assise; si procede d’ufficio. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio e il fermo è consentito. b. L’art. 244 punisce chiunque, senza l’approvazione del governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra. Reato di pericolo. Il delitto è aggravato se la guerra avviene. c) L’art. 245 punisce chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità o della dichiarazione di guerra. d) L’art. 246 sanziona il fatto del cittadino che si lasci corrompere dallo straniero accettando danaro o altra utilità o la semplice promessa di danaro o utilità, per compiere atti contrari all’interesse nazionale.
Il codice prevede quattro ipotesi di favoreggiamento
A) Favoreggiamento bellico (art 247) Commette tale reato chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi.
Il delitto è aggravato se va a buon fine il favoreggiamento o il nocumento che l’autore si era prefisso; da ciò si deduce che il reato è di pericolo , pertanto per la sua consumazione è sufficiente tenere le intelligenze o compiere gli altri fatti previsti dalla norma.
Il dolo richiesto è specifico in quanto il fatto deve essere commesso a l fine di favorire e operazioni militari del nemico o nuocere a quelle dello Stato italiano. La pena per l’ipotesi semplice è della reclusione non inferiore a dieci anni; per quella aggravata è dell’ergastolo. Possono applicarsi le misure cautelari personali; l’arresto in flagranza è obbligatorio; il fermo è consentito. Si procede d’ufficio se il reato è in danno allo Stato italiano; su autorizzazione del Ministero della Giustizia se è in danno di uno Stato estero (313, 2° comma).
B) Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248) L’art. 248 punisce chi in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni , ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano.
C) Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249) La fattispecie punisce chi, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relativi. Il dolo richiesto generico. Il reato si consuma con la partecipazione. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
D) Commercio col nemico (art. 250) Commette il delitto in esame il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato che in tempo di guerra, e fuori dei casi indicati nell’art. 248, commercia , anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico. Il delitto si consuma quando l’atto di commercio è stato concluso , indipendentemente dalla consegna della cosa commerciata Il dolo generico. La pena è della reclusione da 2 a 10 anni e la multa pari al quintuplo della merce e, comunque, non inferiore a 1.032 euro.
Il codice prevede due distinte figure criminose.
A) Inadempimento e frodi nelle forniture in tempo di guerra (art. 251) Consiste nel fatto di chiunque , in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione.
B) Frode in fornitura in tempo di guerra (art. 252) Risponde di tale delitto chiunque commette, in tempo di guerra , frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente.
A) Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253)
Il delitto è aggravato se commesso in tempo di guerra. Il dolo previsto è generico.
D) Rivelazione di segreti di Stato (art. 261) e di notizie riservate (art. 262) Commette il primo reato chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto ; commette il secondo chiunque rivela notizie delle quali l’autorità competente ha vietato la divulgazione Soggetto attivo può essere chiunque , cittadino o straniero. L’elemento materiale del reato consiste nel rendere note, mediante comunicazione o pubblicazione.
E) Utilizzazione di segreti si Stato (v. art. 263)
F) Infedeltà in affari di Stato (v. art. 264)
Sono previsti due reati che possono essere commessi soltanto in tempo di guerra.
A) Disfattismo politico (art. 265) L’art. 265 sanziona chi, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false , esagerate o tendenziose che possono destare pubblico allarme o deprimere lo spirito o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico o svolge, comunque, attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.
B) Disfattismo economico (art. 267) Figura speciale di aggiotaggio, l’art. 267 sanziona chi, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da e sporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico.
L’art. 266 c.p. punisce chi istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio Stato , ovvero fa ai militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari. L’istigazione può commettersi tanto in pubblico che in privato. Il delitto si consuma quando l’istigazione è percepita dal primo dei militari cui è rivolta ; è irrilevante , ai fini della commissione del reato, che tale istigazione venga o meno accolta. Il tentativo è ammissibile.
Per militari si intende coloro che, sia in servizio, sia in congedo illimitato. Facciano parte delle
Ai sensi dell’art. 270 c.p. è punito chiunque, nel territorio dello Stato:
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Il dolo richiesto è specifico.
A) Nozione e interesse tutelato La dottrina tradizionale oggetto della tutela è duplice:
B) Struttura oggettiva e soggettiva della fattispecie Perché sussista associazione è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, idonea ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; è irrilevante , inoltre, il carattere duraturo o temporaneo , aperto o segreto dell’associazione stessa.
Il delitto si consuma nel momento in cui si promuove, si costituisce, si organizza etc., l’associazione o vi si aderisce.
Per Fiandaca e Musco << il tentativo non sembra ammissibile perché ciò che potrebbe costituirlo è già sufficiente per la consumazione >>.
Il dolo richiesto è quello specifico ,
C) Pena e istituti processuali La pena prevista per chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia l’associazione è della reclusione da 7 a 15 anni ; Per chi partecipa soltanto a tali associazioni è della reclusione da 5 a 10 anni.
L’art. 270ter sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o d favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articolo 270 e 270bis.
Il dolo è generico , e consiste nella coscienza e volontà di dare rifugio, fornire il vitto, ecc. ad una persona che si sa esser membro di una associazione per delinquere.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
A) Nozione ed interesse tutelato Oggetto giuridico di tale fattispecie è la personalità dello Stato
B) Fondamento e struttura oggettiva della fattispecie La norma sanziona penalmente, in via sussidiaria, l’arruolamento di una o più persone finalizzato al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.
vittima, sia nel caso di attentato alla vita che in quello di attentato all’incolumità, è prevista come circostanza aggravante del reato stesso.
D. Pene ed istituti processuali Il delitto di attentato alla vita è punito, nella ipotesi semplice, con la reclusione non inferiore a 20 anni. Se dal fatto deriva la morte della vittima si applica l ’ergastolo.
A. Nozione ed interesse tutelato Risponde di tale reato chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Trattasi di delitto a carattere sussidiario.
Interesse tutelato: personalità dello Stato , ma anche tutela del patrimonio dei privati cittadini, dell’incolumità pubblica, nonché dell’economia nazionale.
B. Struttura oggettiva, momento consumativo e configurabilità del tentativo Compimento di qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui. Delitto di attentato. Difatti, la soglia penalmente rilevante, arretra al c ompimento di qualunque atto diretto a danneggiare , a prescindere dall’effettivo conseguimento dello scopo lesivo.
Delitto a consumazione anticipata tentativo non è configurabile. Come accennato in precedenza, il delitto è configurabile solo ove il fatto non costituisca più grave reato.
C. Elemento soggettivo dolo specifico occorre la cosciente e volontaria realizzazione della condotta deve affiancarsi la finalità di terrorismo.
D. Fattispecie circostante Il delitto è aggravato , se:
Chiunque , con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato , o la forma del Governo , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La fattispecie è stata modificata con l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha fatto venire meno l'originario riferimento ai "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale", quindi sostituito con l'inciso atti violenti e idonei.
Tale cambiamento si giustifica alla luce della considerazione che l'ordinamento democratico non deve vincolare i fini politici, ma è tenuto ad essere inflessibile sui mezzi utilizzati per conseguire tali obbiettivi.
È punito sia colui che promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato , sia chi partecipa all’insurrezione, senza averla promossa.
Il delitto si consuma col compimento di atti idonei a promuovere l’insurrezione armata. Il tentativo non è configurabile.
Il dolo richiesto è specifico occorrendo il fine di operare contro i poteri dello Stato.
Risponde di tale delitto chiunque, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in parte di esso. Anche questo è un delitto di attentato.
A. Guerra civile (art. 286) L’art. 286 punisce qualunque <
B. Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287) consiste nel fatto di chi usurpa un potere politico e persiste nell’esercitarlo indebitamente ovvero assume indebitamente un altro comando militare. Occorre l’autorizzazione del Ministro della Giustizia per procedere (art. 313).
C. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288) Viene punito chi, nel territorio dello Stato e senza approvazione del governo, arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero.
D. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289) L’art. 289 sanziona penalmente, in via sussidiaria, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente :
Bene giuridico tutelato l ibero esercizio delle funzioni espletate dagli organi costituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Governo, Assemblee legislative, Corte costituzionale) e dalle Assemblee regionali.
B. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292) l’art. 292 c.p. sanziona penalmente:
L’art. 294 punisce chiunque , con violenza, minaccia od inganno, impedisce , in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico , ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.
Per diritti politici si intendono i diritti, spettanti ai cittadini , di partecipare alla vita politica concorrendo all’organizzazione ed a funzionamento dello Stato (elettorato attivo e passivo, referendum etc.).
Il fatto materiale consiste nell’impedire, in tutto o in parte, l’esercizio di un diritto politico ovvero nel determinare il soggetto passivo ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà; sia l’impedimento che al determinazione debbono avvenire con violenza, minaccia o inganno. Il dolo richiesto è generico.
Per la consumazione occorre che il risultato sia realizzato. Tentativo ammissibile.
Sezione Quarta Reati contro gli Stati esteri
Per la punibilità dei delitti in questione occorre che :
A. Attentato contro i capi di stato esteri (art. 295) Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita , all’incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero. Il delitto è aggravato se dal fatto deriva la morte del capo di Stato estero.
B. Offesa alla libertà dei capi di stato esteri (art. 296) Consiste nel fatto di chiunque nel territorio dello Stato, fuori dai casi di attentato di cui all’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero. La libertà di cui parla la norma è la libertà morale.
C. Abrogazione degli artt. 297 e 298 16
Gli artt. 297 ( offesa all’onore dei Capi di Stato esteri ) e 298 ( offesa contro i rappresentanti di Stato esteri ) sono stati abrogati dalla l. 205/99.
D. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (art. 299) Risponde penalmente chiunque nel territorio dello Stato vilipende , con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero , usati in conformità del diritto dello Stato italiano.
La pena è l’ammenda da 100 a 1.000 euro. Competenza Tribunale monocratico, la procedibilità presuppone la richiesta del Ministro della Giustizia, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.
Sezione Quinta Attività preparatorie punibili
Le attività preparatorie punibili possono dividersi in due gruppi: le istigazioni e gli accordi o intese per compiere reati contro la personalità dello Stato.
In deroga a quanto sancito dall’art. 115 c.p. ( secondo il quale l’istigazione non accolta non è punibile ):
L’istigazione è un’azione diretta a far sorgere o rafforzare in altri un proposito criminoso;
La condotta , riguardata ex ante deve essere idonea a determinare il soggetto a commettere uno dei delitti indicati dalla norma;
Se l’istigazione è accolta l’istigatore non risponderà del reato in questione bensì di concorso nel reato oggetto dell’istigazione.
A. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304) Il reato si realizza quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302 e il delitto non è commesso.
B. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305) Tale reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302.
Per i promotori ed organizzatori la pena è aggravata ;
Il titolo II del libro II del codice penale è dedicato all’esame dei delitti contro la pubblica amministrazione. Il titolo in esame è diviso in tre capi: I. - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314- 335bis) II. - Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336-356). Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti (artt. 357-360).
Ex art. 357 c.p. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Dalla definizione legislativa si deduce che l’elemento che caratterizza il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica.
Il requisito dell’<
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Per l’art. 359: <<agli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità:
Sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio:
Il novero dei soggetti equiparati ai pubblici ufficiali, agli effetti anzidetto, è stato esteso :