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RIASSUNTI DIRITTO ECCLESIASTICO - COMPENDIO SIMONE 2016, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

RIASSUNTI DEL COMPENDIO DELLA SIMONE 2016

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 10/07/2017

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CAPITOLO 1
DEFINIZIONE E CONCETTO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
1.Il fattore religioso e l’interferenza con lo Stato
A) Generalità e denizione
Il fattore religioso spesso interferisce con le istituzioni politiche in quanto mette
a confronto la comunità sociale con quella religiosa.
Da questo doppio legame può sorgere un contratto nella coscienza di ogni
individuo.
Lo Stato si trova a dover risolvere i rapporti con le diverse religioni praticate sul
suo territorio per evitare contrasti tra:
norme giuridiche e norme religiose;
diversi credi religiosi nell’ambito del corpo sociale che hanno inciso non
poco sul destino degli individui e del mondo.
Si può denire il diritto ecclesiastico come il complesso di norme che, partendo
dal dettato costituzionale, si intersecano con il fenomeno religioso e
provengono sia da fonti unilaterali (Stato-Governo) che bilaterali (Concordato/
intese).
B) Modelli tecnici e atteggiamento dello Stato nei confronti del
fenomeno religioso
Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse
confessioni religiose assunto uno dei seguenti atteggiamenti:
a. favoritivo, che conduce ad un sistema confessionistico. Lo Stato sceglie
una religione come propria e informa del suo ordinamento al principi etici
dai essi espressi;
b. avversativo, che dà vita ad un sistema statale laico anti-ecclesiastico (ad
es. l’ateismo di Stato professato nell’ex Unione Sovietica);
c. indierente, che porta a uno Stato separatista che considera le diverse
associazioni religiose presenti sul suo territorio alla stessa stregua delle
altre forme associative.
Pertanto, uno Stato si denisce:
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CAPITOLO 1

DEFINIZIONE E CONCETTO DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1.Il fattore religioso e l’interferenza con lo Stato A) Generalità e definizione Il fattore religioso spesso interferisce con le istituzioni politiche in quanto mette a confronto la comunità sociale con quella religiosa. Da questo doppio legame può sorgere un contratto nella coscienza di ogni individuo. Lo Stato si trova a dover risolvere i rapporti con le diverse religioni praticate sul suo territorio per evitare contrasti tra:

  • norme giuridiche e norme religiose;
  • diversi credi religiosi nell’ambito del corpo sociale che hanno inciso non poco sul destino degli individui e del mondo. Si può definire il diritto ecclesiastico come il complesso di norme che, partendo dal dettato costituzionale, si intersecano con il fenomeno religioso e provengono sia da fonti unilaterali (Stato-Governo) che bilaterali (Concordato/ intese).

B) Modelli tecnici e atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse confessioni religiose assunto uno dei seguenti atteggiamenti: a. favoritivo, che conduce ad un sistema confessionistico. Lo Stato sceglie una religione come propria e informa del suo ordinamento al principi etici dai essi espressi; b. avversativo, che dà vita ad un sistema statale laico anti-ecclesiastico (ad es. l’ateismo di Stato professato nell’ex Unione Sovietica); c. indifferente, che porta a uno Stato separatista che considera le diverse associazioni religiose presenti sul suo territorio alla stessa stregua delle altre forme associative. Pertanto, uno Stato si definisce:

  • confessionista , se manifesta un atteggiamento di favore nei confronti di una determinata confessione religiosa, accettando o tollerando la presenza di altre forme di culto;
  • unionista, quando il potere temporale e quello religioso è concentrato nelle mani della medesima autorità. Il principio di unione può condurre sia alla teocrazia, quando è il potere statuale ad essere subordinato a quello religioso, sia al cesaropapismo, quando è l’autorità religiosa a seguire il potere statuale;
  • separatista , se tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione speciale del fenomeno religioso, né favorevole né limitativa;
  • laico , che accoglie la distinzione fra sfera temporale e sfera spirituale e riconosce e garantisce il pluralismo confessionale. La nostra Repubblica rappresenta un ordinamento laico in quanto l’art. 3 della Costituzione stabilisce che tutti cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione, mentre l’art. 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti dalla legge. Lo Stato italiano non assume, però, un atteggiamento indifferente nei confronti del fenomeno religioso, in quanto ha stipulato un concordato che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e una serie di intese come le altre religioni presenti sul territorio, volte a regolamentare i rapporti con ciascun credo religioso. 2. Diritto di culti ed evoluzione del diritto ecclesiastico italiano A) Il diritto di culti Il rapporto tra Stato e fenomeno religioso è oggetto del diritto ecclesiastico che andrebbe definito diritto dei culti deve ricomprendere qualsiasi culto alla luce dei principi costituzionali vigenti. Tuttavia la dottrina italiana continua a definire il rapporto Stato-confessioni religiose con diritto ecclesiastico la cui deriva neo-confessionalista resta legata alla prevalenza della Chiesa cattolica sugli altri culti in virtù del fatto che il suo credo è stato ed è patrimonio condiviso dalla maggioranza dei cittadini.

B) Le fasi del diritto ecclesiastico italiano

C) Identità culturale e fenomeno religioso Il problema fondamentale dell’attuale società è trovare un equilibrio tra le diverse comunità religiose presenti sullo stesso territorio. Per questo motivo, è necessario un intervento significativo del legislatore volto al soddisfacimento degli interessi religiosi di tutti i cittadini. Lo Stato ha l’obbligo di tutelare il sentimento religioso:

  • ad un primo livello, nel momento in cui ci si trova davanti alla fattispecie in cui il sentimento religioso rileva in quanto tale. In questi casi lo Stato interviene prevalentemente per garantire la libertà religiosa, attraverso norme ispirate a principi di eguaglianza, libertà e proporzionalità;
  • a un secondo livello, quando risultano coinvolti profili di identità e appartenenza ad una determinata confessione. In tal caso lo Stato interviene utilizzando lo strumento della contrattazione negoziata della disciplina, introducendo anche particolari forme di trattamento che però non possono intaccare i principi fondamentali del sistema, tra cui, in primis, il principio laicista.

D) Lo status giuridico delle confessioni religiose Nel nostro paese lo status delle confessioni religiose si fonda su due principi:

  1. il rispetto di tutte le fedi religiose compatibili con i principi costituzionali e che non violino il principio del buon costume;
  2. il regime degli accordi: concordato ex art. 7 Cost., intese ex art. 8 e 3 Cost.. A tutte le confessioni religiose viene quindi riconosciuta un’autonomia originaria riconosciuta e riconoscibile.

3.I rapporti tra diritto ecclesiastico, diritto canonico e scienze affini A) Definizione e scopo del diritto canonico Il diritto canonico può essere definito come “l’insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica”, norme secondo le quali “la Chiesa è organizzata e che regolano l’attività dei criteri in relazione ai fini della Chiesa stessa”.

Lo scopo del diritto canonico è l’organizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo, società che costituisce, nella sua struttura istituzionale, la Chiesa cattolica.

B) Il diverso significato del “diritto ecclesiastico” nella dottrina canonistica La dottrina canonistica definisce ecclesiastico il diritto della Chiesa che comprende:

  • jus sacrum (diritto canonico di origine divina);
  • jus pontificium (diritto canonico derivante dall’autorità del Papa);
  • jus ecclesiasticum (diritto canonico riguardante la materia residuale). Il termine diritto ecclesiastico, quindi nell’accezione canonistica, indica una branca, una suo ramo residuale, mentre nel diritto statuale indica il complesso delle norme che riguardano la posizione della Chiesa cattolica entro l’ordinamento statuale.

C) Differenze tra diritto ecclesiastico e scienze affini Il diritto ecclesiastico non solo non può e non deve essere confuso con il diritto canonico, ma neanche con le seguenti discipline affini:

  • la storia del diritto canonico;
  • la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
  • la storia delle istituzioni religiose;
  • il diritto ecclesiastico comparato.

4.Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico (dei culti) tra le scienze giuridiche A) Definizione Il diritto ecclesiastico costituisce quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso, cioè il complesso delle credenze e delle convinzioni dell’uomo organizzate in una visione del mondo fondata sull’idea del sacro e del divino. Il fenomeno religioso non coinvolge soltanto l’individuo, come diritto individuale, ma interessa anche le formazioni sociali in cui si sviluppa la dimensione religiosa della personalità umana che sono rappresentate dalle

CAPITOLO 2

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1.Aspetti Generali Fonti del diritto solo tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Le fonti del diritto possono essere distinte in:

  • fonti di produzione (strumento per creare modificare o estinguere le norme giuridiche);
  • forti di cognizione (strumenti attraverso cui è possibile conoscere le norme giuridiche, ad es. Gazzetta Ufficiale). Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti o, per meglio dire, dei centri di produzione delle norme che si articolano in nazionali, sovranazionali e internazionali. In particolare, si parla oggi di fonti multilivello. 2. Classificazione delle fonti Nel diritto ecclesiastico le norme che concorrono a costituirlo hanno origine differente, in quanto alcune sono di immediata derivazione statale, altre sono esecuzione di preventivi accordi (concordati, intese etc.) con le differenti autorità religiose tutte poste su un piano di assoluta parità legale e altri, infine, sono norme prodotte da ordinamenti diversi da quello statale, recepite in quest’ultimo ricorrendo a particolari forme di adattamento.

Da ciò consegue la classificazione delle fonti di diritto ecclesiastico in:

  • fonti costituzionali;
  • fonti di provenienza unilaterale statale e regionale;
  • fonti di provenienza unilaterale confessionale;
  • fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie). A tali fonti si aggiungono quelle di diritto internazionale, di carattere bilaterale, le fonti di diritto dell’Unione Europea, sia convenzionali che unilaterali, nonché le pronunce della Corte Costituzionale che hanno inciso in modo determinante sul diritto ecclesiastico. 3. Le fonti costituzionali La Costituzione italiana, fondata sul principio di laicità, a differenza delle costituzioni confessionali dell’ottocento, manifesta un interesse di ampio respiro per la coscienza del singolo e per il suo sentimento religioso, a prescindere dal culto di appartenenza. Del fenomeno religioso la Costituzione si è interessata dal punto di vista:
  • organizzativo esterno, riconoscendo una particolare posizione alla Chiesa cattolica nonché pari rilevanza giuridica a tutte le formazioni sociali con finalità religiose;
  • individuale, riconoscendo un diritto soggettivo di libertà religiosa. In particolare, gli articoli della carta costituzionale repubblicana in cui sono consacrati i principi ispiratori dello Stato in maniera religiosa sono: a. artt. 2, 3 che tutelano i diritti fondamentali, fra cui la libertà religiosa, e sanciscono il principio di eguaglianza; b. artt. 7 e 8 che tracciano il regime dei rapporti con la Chiesa cattolica e con le confessioni acattoliche; c. artt. 19 e 20 che riconoscono che tutelano la libertà religiosa e vietano trattamenti discriminatori fondati sul fine di culto o sul carattere ecclesiastico degli enti; d. artt. 17, 18 e 21 che riconoscono l’esercizio di tutte le libertà connessa con quella religiosa quali la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero; e. art. 33 che sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso.

Tali norme, frutto dell’accordo di due contraenti, appartenenti ad un ordine esterno (internazionale), sono entrate a far parte dell’ordinamento interno statuale con efficacia obbligatoria per i cittadini.

7. Efficacia del diritto canonico nell’ordinamento giuridico italiano Il diritto canonico costituisce una delle fonti del diritto ecclesiastico in considerazione del fatto che: 1. buona parte delle norme del diritto ecclesiastico presuppongono per la loro applicazione la conoscenza degli istituti di diritto canonico; 2. molte norme del diritto della Chiesa debbono considerarsi vigenti nell’ordinamento statale se nelle leggi vi è un esplicito richiamo ad esso, spesso con la formula “secondo le norme del diritto canonico”. 8. Le fonti di diritto internazionale A) Esecuzione degli atti di diritto internazionale Gli atti emanati in tale sede trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione e assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate. L’art. 117, comma 1 Cost., infatti, stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali.

B) La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo Fra le Convenzioni internazionali particolare rilievo assume la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 nell’ambito del consiglio d’Europa e divenuta esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848. La CEDU riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La libertà di religione può essere oggetto di restituzioni soltanto con misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Altri diritti riconosciuti dalla CEDU che incidono sulla materia religiosa sono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero e di espressione, il divieto di discriminazione.

La Convenzione istituisce la Corte europea dei Diritti dell’Uomo che rappresenta un efficace sistema di tutela contro le violazioni commesse dagli Stati membri. La Corte può essere adita sia da un altro stato membro sia da una persona fisica o da un’associazione e può condannare lo stato ad un adeguato indennizzo.

9. La libertà religiosa di diritto dell’Unione Europea Anche l’unione europea si occupa del fenomeno religioso, sia attraverso il diritto convenzionale costituito dai Trattati europei, sia attraverso il diritto non convenzionale, costituito da regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. Con il Trattato di Amsterdam, nel 1997, attraverso la Dichiarazione n. 11 annessa al Trattato, si affermava che “l’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli stati membri. L’Unione europea rispetta egualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali”. Tale “Dichiarazione”, pur non avendo valore giuridico, conferma la non competenza dell’Unione Europea a definire il regime relativo alle confessioni religiose. Lo stesso Trattato dell’Unione, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, fondava l’Unione sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che venivano considerati comuni agli stati membri. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1 dicembre 2009, i principi contenuti nella Carta hanno assunto efficacia vincolante. In particolare, l’art. 6 Trattato sull’Unione Europea (TUE) afferma che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, che acquista così lo stesso valore giuridico dei Trattati. L’Unione aderisce alla CEDU e diritti fondamentali garantiti da tale Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Il Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell’istruzione al fine di

L’atteggiamento della Repubblica nei confronti della fede dei sudditi deve, pertanto, considerarsi non più “neutrale”, ma interventista per l’aspirazione a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

2. Il principio personalista e il principio di eguaglianza La Costituzione repubblicana sancisce alcuni principi che, per la loro ampiezza e generalità, influenzano la natura e l’interpretazione delle norme di diritto ecclesiastico: il principio personalista e quello di eguaglianza. Essi, in particolare, rappresentano un “microsistema” e danno luogo ad una configurazione unitaria che offre un quadro normativo complessivo di riferimento e trova il suo principio guida in quello di laicità. Tra questi principi supremi ricordiamo, accanto al principio di laicità, il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti. In relazione al principio personalista, l’art. 2 Cost., stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nell’ambito delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In base a tale disposizione, in particolare: - la persona rappresenta un fine rispetto allo stato che costituisce il mezzo per affermare, tutelare e difendere i diritti inviolabili dell’uomo; - lo sviluppo della personalità comporta la puntuale e piena realizzazione dei valori e dei bisogni, tanto materiali quanto spirituali; - si afferma la centralità delle credenze religiose perché contribuiscono al progresso spirituale della società; - la persona è oggetto di attenzione non solo nella sua individualità ma anche nell’insieme di relazioni, aggregazioni e organizzazioni in cui realizza i suoi interessi e bisogni, anche spirituali; - le formazioni sociali costituiscono uno strumento indispensabile per lo sviluppo della personalità umana e a tal fine l’ordinamento riconosce ad esse diritti e garanzie uguali rispetto a quelli riservati ai singoli individui. In relazione al principio di eguaglianza, l’art. 3 Cost., stabilisce che tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (eguaglianza formale) e attribuisce alla

Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (aspirazione all’eguaglianza sostanziale). Il primo comma dell’art. 3 evidenzia il nucleo concettuale del principio di forte eguaglianza, in quanto vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

3.Il principio di laicità A differenza dello Statuto Albertino, che all’art. 1 qualificava la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione dello Stato, nella Costituzione repubblicana, al contrario, non si rinvengono norme che, in modo esplicito, qualifichino lo Stato come “aconfessionale” sancendo il principio di laicità. Bisognerà attendere fino alla sottoscrizione, nel 1984, del Protocollo addizionale all’accordo recante modifiche al Concordato del 1929 perché la Repubblica affermi chiaramente, al numero 1, che nel nostro ordinamento “si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”. Questa dichiarazione congiunta dello Stato italiano e della Chiesa cattolica sancisce ufficialmente la scomparsa dall’ordinamento giuridico italiano del confessionismo statale. Soltanto dopo tale esplicita rinuncia al confessionismo da parte di stato e Chiesa cattolica, la Corte costituzionale ha enunciato in modo chiaro il principio di laicità. Con la sentenza 203/1989, infatti, la Corte ha chiarito che tale principio rappresenta un principio supremo dell’ordinamento, che caratterizza, cioè, la stessa forma di Stato repubblicana. Il suo contenuto si evince dalla lettura degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione che impongono allo stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, o addirittura di estraneità o di ostilità, bensì la garanzia della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. La Corte costituzionale nelle pronunce successive ha sancito i corollari del principio di laicità avente per oggetto:

  • il pluralismo confessionale;

a. statale ordinaria : quanto innanzi precisato circa il cd. riconoscimento costituzionale del diritto concordatario, porta alla conclusione della prevalenza della norma pattizia nei confronti di quella interna; b. costituzionale : parte della dottrina è stata dell’avviso che debba prevalere, in ogni caso, la norma costituzionale; altra parte ritiene invece che prevalga la norma pattizia avendo questa carattere speciale. Tale seconda soluzione troverebbe conferma anche nel dettato dell’art. 7, comma 2, che evidenzierebbe la volontà del Costituente di far prevalere le pattuizioni degli accordi anche sulle altre norme della stessa Costituzione; c. di attuazione dei Patti : con l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 2 Cost., essendo stata riconosciuta alle norme pattizie un’efficacia pari a quelle costituzionali, esse prevalgono sulle altre norme che, per quanto successive, sono di minor forza vincolante perché norme di legge ordinaria (prima invece la legge di attuazione prevaleva perché successiva).

C) Modifiche dei Patti Lateranensi Per modificare le norme contenute nei Patti Lateranensi si possono seguire due vie ambedue sancite dalla Costituzione:

  1. mediante il nuovo accordo con la Santa Sede;
  2. mediante revisione costituzionale ex art. 138 Cost.. 5. Il pluralismo confessionale e l’eguaglianza religiosa A) Il riconoscimento dell’identità religiosa delle singole confessioni Tale principio si ricava dal riconoscimento dell’eguaglianza religiosa sancita dall’art. 8, comma 1 Cost., dal divieto di discriminazioni basate sulla religione contenuto nell’art. 3 Cost.. L’art. 8, comma 1 sancisce inequivocabilmente il principio del pluralismo confessionale ed esclude ogni forma di confessionismo di stato. Non sono ammesse discriminazioni tra i culti che si basino sulla loro più ampia diffusione rispetto alle altre confessioni. Non può costituire fattore discriminante neppure l’esistenza di un’intesa con lo Stato.

Le intese non possono, cioè, costituire una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni per poter godere della libertà di organizzazione e di azione garantita dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 8, né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. La pari libertà riconosciuta alle confessioni religiose non esclude, però, che attraverso lo strumento delle intese, non possa introdursi un regime giuridico differenziato volto alla valorizzazione dell’identità della singola confessione mediante una regolazione concordata dei reciproci rapporti con lo Stato calibrata rispetto alle proprie specificità.

B) I limiti all’esercizio del culto acattolico L’art. 8, comma 2, Cost., ricollegandosi al principio generale dell’art. 2, ha riconosciuto alle confessioni non cattoliche un ambito di autonomia e di libertà maggiore rispetto alla passata la legislazione. È stato, infatti, sancito il potere di autodeterminazione, cioè di porre norme efficaci anche nei confronti dello Stato, attraverso statuti interni alle singole confessioni. Il riconoscimento di tale autonomia istituzionale esclude dunque ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purché gli statuti di tali culti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Per quanto concerne l’esercizio in pratica dei culti acattolici, la Costituzione repubblicana prevede, tra i diritti fondamentali, la libertà di culto; unici limiti a questa libertà sono quelli derivanti tassativamente dal combinato disposto dagli artt. 19 e 17 Cost.. L’art. 19 stabilisce la libertà d’esercizio del culto in pubblico o privato, sempre che si tratti di riti non contrarie al buon costume. L’art. 17 sancisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza preavviso alle autorità, ed in luogo pubblico con preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

C) Le “intese” con i culti acattolici

La particolarità del disegno di legge di intesa, è che può essere accettato o respinto dal Parlamento, ma non emendato, al fine di evitare che lo Stato approvi un accordo difforme dai convenuti concordati con la confessione religiosa. Nel caso di mancata approvazione da parte delle camere, totale o parziale, il testo torna al Governo che è tenuto di nuovo a riaprire le trattative con la confessione per eventuali ulteriori modifiche. Per quanto concerne la condizione giuridica delle confessioni che dovessero rimanere prive di intesa, si ritiene in dottrina che lo Stato sia libero di legiferare unilateralmente, sempre in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, non solo nei primi due commi dell’art. 8, ma anche nel comma 2 dell’art. 3 in cui disposto fa obbligo alla Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana tra l’altro nel campo religioso”.

6. La libertà di coscienza La libertà di coscienza, costituisce una vera e propria libertà autonoma che abbraccia tutti gli atteggiamenti dell’individuo direttamente imputabili alla sua coscienza e, tra questi, in primis è considerata la libertà religiosa. Pur non essendo espressamente prevista dalla Costituzione, la libertà di coscienza trova comunque tutela a partire anzitutto dall’art. 2 della Costituzione. La Corte costituzionale, nella sentenza 117/1979 ha chiarito che la libertà di coscienza dei non credenti va fatta rientrare nella più ampia libertà religiosa assicurata dall’art. 19 Cost., il quale garantirebbe anche una corrispondente libertà negativa di non credere (ateismo). La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a livello sovranazionale tanto dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quanto dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 7. La libertà religiosa A) Nozione di natura giuridica La libertà religiosa può definirsi come la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.

La libertà religiosa non deve essere confusa con la libertà di religiosità, cioè con la libertà di ciascun individuo di determinarsi rispetto al sentimento religioso (libertà di credere o non credere). Il diritto di libertà religiosa si inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà. Come tutti i diritti di libertà, esso si differenzia dai cd. diritti sociali e che, mentre tali diritti comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva (ad esempio costruzione di ospedali etc.), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato che è tenuto ad astenersi da tutti quegli atti che possano impedirne il libero esercizio.

B) Libertà religiosa in Italia: dallo Statuto Albertino al 1948 Il principio della libertà religiosa non trovò esplicita menzione nello Statuto Albertino, in quanto sarebbe venuto a porsi in contrasto con il principio del confessionismo dello Stato, secondo il quale lo Stato, alla stregua di un qualunque fedele, aderiva alla religione cattolica come suo credo teologico. Pertanto tale documento costituzionale non garantiva eguaglianza e libertà di religione: la religione cattolica si trovava in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri credi religiosi; le altre religioni erano tollerate, ossia si trovavano in una posizione di sfavore, resa ancor più evidente dal fatto che le leggi, cui lo Statuto si riferiva, erano molto restrittive. La legge Sineo del 19 giugno 1848, n. 735, sancì il principio che “la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti politici e civili e all’ammissibilità alle cariche civili e militari”. Lo Stato, onde evitare che i culti non cattolici rimanessero in una posizione di totale sfavore, provvidero ad emanare la L. 24.06.1929, n. 1159, che ribadiva i principi affermati con la legge Sineo del 1848, in particolare:

  • ammettendo il libero esercizio anche pubblico di culti diversi dalla religione cattolica;
  • ribadendo il principio della differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti politici e civili;
  • accogliendo il principio della libera di discussione in materia religiosa che consente anche la critica dei principi dello Stato, tra cui quello del confessionismo.