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Esercizi e Quiz di Diritto Penale: Parte Generale - Appunti, Appunti di Diritto Penale

appunti di diritto penale-parte generale

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 14/07/2019

Giadagiuri91
Giadagiuri91 🇮🇹

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DIRITTO PENALE
PRINCIPI GENERALI
-PRINCIPIO DI LEGALITA
Costituisce uno dei principi cardine del diritto penale ed è sancito dall’art. 25, co. 2 e
3 Cost. e dagli artt. 1 e 199 c.p. A livello sovranazionale, tale principio è sancito
anche dall’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali.
Esso stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione e con pene dalla
stessa stabilite.
Il fondamento di tale principio è riconducibile alla garanzia dell’individuo di fronte ai
rischi di sopraffazione e strumentalizzazione del potere punitivo, riservando
esclusivamente allo Stato la potestà normativa penale.
Il principio di legalità può essere inteso, secondo la dottrina, in due distinte accezioni:
1) in senso formale esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che non sia
espressamente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge
espressamente stabilite. Tale principio porta ad un duplice corollario:
- non sono punibili le azioni non incriminate dalla legge, pur se antisociali;
- sono punibili le azioni incriminate dalla legge, anche se socialmente non pericolose;
2) in senso sostanziale devono essere considerati reati i fatti socialmente pericolosi,
anche se non espressamente previsti dalla legge. Tale principio porta ad un duplice
corollario:
- sono punibili le azioni socialmente pericolose, anche se non incriminate dalla legge;
- non sono punibili le azioni incriminate dalla legge se socialmente non pericolose.
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DIRITTO PENALE

PRINCIPI GENERALI

-PRINCIPIO DI LEGALITA’

Costituisce uno dei principi cardine del diritto penale ed è sancito dall’art. 25, co. 2 e 3 Cost. e dagli artt. 1 e 199 c.p. A livello sovranazionale, tale principio è sancito anche dall’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

Esso stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato al momento della sua commissione e con pene dalla stessa stabilite.

Il fondamento di tale principio è riconducibile alla garanzia dell’individuo di fronte ai rischi di sopraffazione e strumentalizzazione del potere punitivo, riservando esclusivamente allo Stato la potestà normativa penale.

Il principio di legalità può essere inteso, secondo la dottrina, in due distinte accezioni:

1) in senso formale esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente stabilite. Tale principio porta ad un duplice corollario:

  • non sono punibili le azioni non incriminate dalla legge, pur se antisociali;
  • sono punibili le azioni incriminate dalla legge, anche se socialmente non pericolose;

2) in senso sostanziale devono essere considerati reati i fatti socialmente pericolosi, anche se non espressamente previsti dalla legge. Tale principio porta ad un duplice corollario:

  • sono punibili le azioni socialmente pericolose, anche se non incriminate dalla legge;
  • non sono punibili le azioni incriminate dalla legge se socialmente non pericolose.

Appaiono evidenti i vuoti di certezza del diritto che il principio di legalità sostanziale può determinare. Tuttavia, anche il principio di legalità formale presenta alcuni inconvenienti, in quanto, sebbene tuteli i consociati da eventuali arbitrii del potere esecutivo e del potere giudiziario, non li tutela da eventuali arbitrii del potere legislativo.

Per tali ragioni, l’ordinamento costituzionale italiano accoglie il principio di legalità nella sua accezione formale, ma con temperamenti di natura sostanziale.

Infatti, il principio di legalità è meglio specificato da una serie di corollari:

  • il principio della riserva di legge;
  • il principio di tassatività;
  • il principio di irretroattività.

Oltre a questi si aggiungono ulteriori principi, che hanno natura sostanziale:

  • il principio di materialità;
  • il principio di offensività;
  • il principio di colpevolezza (o personalità, o di soggettività).

L’applicazione di tali principi ci permette di delineare i tratti caratteristici che distinguono l’illecito penale da altri tipi di illecito:

a) il principio della riserva di legge consente di distinguere l’illecito penale (riserva di legge assoluta) dall’illecito civile (per il quale non è prevista alcuna riserva di legge) e da quello amministrativo (per il quale si ritiene vi sia una riserva di legge meramente relativa);

b) il principio di tassatività comporta che l’illecito penale sia un illecito di modalità di lesione, distinguendolo da quello civile, che è un illecito di lesione e per il quale non esiste alcuna forma di tassatività (es. art. 2043 c.c.) e da quello amministrativo, in relazione al quale le disposizioni normative più recenti mostrano una tendenza alla tipizzazione;

Tuttavia, la Corte Edu con una sentenza del 2014, in un caso nel quale il ricorrente aveva riportato condanna per lo stesso fatto sia in sede amministrativa che penale, ha ritenuto che la condanna del ricorrente anche in sede penale violasse il principio del ne bis in idem, in quanto, applicando i criteri di Engel, si doveva riconoscere alle sanzioni afflitte natura di vere e proprie sanzioni penali.

In linea con tale orientamento, la Corte Costituzionale nel 2016 afferma il divieto di bis in idem permette di punire il medesimo fatto a più titoli e con diverse sanzioni, purchè avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro collegati e nel rispetto della condizione che si proceda per uno di essi quando non è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altra.

Successivamente, nel 2016 la Corte Edu ha riesaminato la questione, questa volta in riferimento alla materia tributaria. In particolare, la Corte Edu ha rigettato il ricorso di due contribuenti che, per la medesima evasione fiscale, avevano riportato una condanna in sede penale ed una tributaria in sede amministrativa. In tal caso, la Corte ha rilevato che i due distinti procedimenti si erano svolti più o meno contestualmente; che i fatti accertati nel procedimento amministrativo erano stati riportati in sede penale e che la pena irrogata a conclusione del procedimento penale era stata determinata, in concreto, tenendo conto della sanzione amministrativa già irrogata.

In conclusione, la garanzia del ne bis in idem si sostanzia nell’impossibilità che un soggetto sia sottoposto ad un secondo procedimento finalizzato all’emissione di una sanzione di natura sostanzialmente penale per il medesimo fatto, in ordine al quale egli sia già stato sottoposto ad un precedente procedimento, anch’esso finalizzato all’irrogazione di una sanzione sostanzialmente penale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, anche in presenza di procedimenti distinti, nel caso in cui tra essi vi sia un elemento di connessione, può ritenersi che si sia al cospetto di un iter giudiziario unitario e che, quindi, il divieto del bis in idem non sia stato violato.

Principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost. ed applicabile sinergicamente con gli altri principi. Pone un limite al potere discrezionale del

legislatore, stabilendo che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. È possibile accertare la ragionevolezza della legge mediante un giudizio, detto di ragionevolezza, nel caso si accerti la irragionevolezza della legge, essa sarà affetta dal vizio dell’eccesso di potere legislativo e potrà essere ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale. PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE Trova il suo fondamento nell’art. 25, co. 2 e 3 Cost. ed esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato.

Il fondamento di tale principio è quello di riservare il monopolio normativo al potere legislativo, con il duplice scopo di evitare un possibile arbitrio del potere giudiziario e di evitare un possibile arbitro del potere esecutivo.

Concettualmente, si distingue tra:

  • riserva di legge assoluta in virtù della quale, soltanto atti aventi forza e natura di legge possono disciplinare la materia oggetto di riserva, con l’esclusione della possibilità di intervento di fonti secondarie, regolamentari, anche limitatamente ad aspetti accessori;
  • riserva di legge relativa in virtù della quale il legislatore deve intervenire per determinare le linee direttive fondamentali di una data disciplina, ma ha la facoltà di prevedere che essa sia completata da fonti secondarie.

La giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che nel vigente ordinamento costituzionale vige il principio della riserva di legge assoluta e che tale principio operi anche con riguardo alle pene e all’esecuzione.

Le fonti del diritto penale

Le fonti del diritto penale vengono distinte tra fonti di produzione (i fatti/atti che danno vita alle norme giuridiche) e fonti di cognizione (gli atti giuridici che contengono le prime).

spazio per adeguare la norma al divenire della realtà (es. onore, decoro, reputazione, pudore ecc.).

Infine, parte della dottrina ammette la possibile rilevanza della consuetudine scriminante , in quanto le norme che configurano le cause di giustificazione non hanno carattere specificatamente penale, per cui non sono subordinate al principio della riserva di legge.

- Le sentenze della Corte Costituzionale

Il principio della riserva di legge non consente alla Corte Costituzionale, in materia penale, l’adozione di pronunce in malam partem. In sostanza, alla Corte sarebbe sempre possibile esercitare il proprio sindacato sulle norme penali tutte le volte in cui l’accoglimento della questione abbia effetti favorevoli. Invece, alla Corte è impedito sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle già esistenti a casi non previsti, sia di incidere in pejus sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti la punibilità.

È invece consentito lo scrutinio di costituzionalità in malam partem delle c.d. norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti od ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni. Per identificare le norme penali di favore è necessario distinguere fra le previsioni normative che delimitano l’area di intervento di una norma incriminatrice e quelle che invece sottraggono una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva. Orbene, solo quest’ultime possono essere considerate norme penali di favore e, pertanto, sono soggette al sindacato di costituzionalità in malam partem.

- Le norme penali in bianco

Alcune norme incriminatrici rinviano, per completare il precetto, ad elementi normativi che possono essere tratti da altra norma penale ovvero da norma extrapenale.

Tale tecnica non crea alcun problema in termini di legalità della fattispecie penale, quando quest’ultima è completata da una fonte primaria di pari grado.

Si discute, invece, se sia compatibile con il principio di legalità/riserva di legge, la norma penale incriminatrice integrata da una fonte secondaria.

La compatibilità può dirsi ormai pacifica. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha individuato dei limiti entro i quali una fonte secondaria può legittimamente integrare la norma penale incriminatrice:

  • la sanzione deve essere normativamente determinata, quantomeno nella specie;
  • la norma penale incriminatrice deve determinare specificatamente le linee direttive; l’oggetto dell’atto integrativo e i soggetti cui l’atto integrativo è indirizzato.

I rapporti tra diritto penale interno e diritto europeo

Il principio della riserva di legge pone il problema della possibile efficacia del diritto penale delle fonti internazionali, soprattutto con riguardo alle fonti di diritto dell’Unione Europea e quelle convenzionali, che non rientrando tra le fonti di produzione del diritto penale interno, non possono incriminare fatti leciti, né operare a sfavore del reo.

Gli atti normativi dell’Unione Europea si distinguono in base alla loro efficacia nell’ordinamento interno:

  1. il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

  2. la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma è destinata a singoli soggetti determinati;

  3. la direttiva è un atto vincolante, nel senso che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

valere anche per la direttiva non trasposta per l’area in cui essa sia suscettibile di produrre effetti diretti.

b) in malam partem , nessuna norma europea può produrre effetti sfavorevoli a seguito di disapplicazione di norme interne più favorevoli. Occorre, però, distinguere tra:

  • direttive, che, in quanto trasposte, possono essere all’origine di norme interne sfavorevoli. È chiaro, infatti, che l’effetto sfavorevole va ricondotto all’atto di legislazione interna di recepimento della direttiva. Tuttavia, la disciplina in malam partem risultante dall’attuazione della direttiva europee può realizzare gravi deviazioni della riserva di legge per due motivi. In primo luogo, il potere dell’UE di vincolare mediante direttive dettagliate gli Stati membri a perseguire penalmente determinati comportamenti, finisce per precludere al legislatore nazionale qualunque scelta discrezionale. In secondo luogo, viene in considerazione il sistema di recepimento delle direttive per mezzo della legge di delegazione europea. Infatti, la legge di delegazione, contiene criteri molto generici e di conseguenza lo spirito della riserva in materia penale viene tradito dalla genericità della delega.
  • regolamenti, che non possono produrre alcun effetto nel senso dell’incriminazione. I loro precetti, dunque, pur direttamente efficaci, non posso essere penalmente sanzionati.
  • Fonti convenzionali: la Convenzione EDU La Corte Costituzionale ha affermato che le norme della Convenzione non producono effetti diretti nell’ordinamento interno e pertanto la disapplicazione della legge interna non conforme alle previsioni della Convenzione, sarebbe illegittima, perché in contrasto con la Costituzione.
  • Il caso Taricco

Un esempio emblematico dei rapporti tra il diritto interno e il diritto dell’Unione Europea è rappresentato dal caso Taricco.

La Corte di giustizia, con la sentenza dell’8 settembre 2015, ha ritenuto che la normativa italiana in tema di prescrizione potrebbe ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea, dal momento che impedisce, nei casi di frode grave in materi di IVA, l’inflizione di sanzioni afflittive e dissuasive a causa di un termine di prescrizione troppo breve. Contro Taricco e altri pendeva, davanti al Tribunale di Cuneo, un procedimento penale per associazione per delinquere allo scopo di commettere una serie di operazioni fraudolente in materia d’IVA. Il giudice con ordinanza del 2014 aveva rilevato l’intervenuta prescrizione per uno degli imputati e aveva constatato che per tutti gli altri la prescrizione sarebbe maturata nel febbraio 2018, circostanza che avrebbe fatto prevedere l’impossibilità di concludere la vicenda dei tre gradi di giudizio entro tale data. Per tali ragioni, il giudice ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se la disciplina in tema di prescrizione fosse compatibile con una serie di norme europee.

Per quanto detto sopra, la Corte di Giustizia ha sostenuto che il giudice italiano dovesse disapplicare la normativa interna in tema di prescrizione nel caso in cui essa impedisca che i reati di frode grave in materia di IVA siano sanzionati in modo effettivo.

Ovviamente, gli effetti di questa decisione hanno prodotto un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza. L’obiezione principale riguardava il mancato rispetto del principio di legalità in materia penale. In particolare, ci si chiedeva come fosse possibile pensare che un fatto ritenuto dal codice penale non più punibile in seguito all’intervenuta prescrizione, debba ridivenire punibile per l’effetto di una fonte sovranazionale. Di conseguenza, il problema principale riguarda la disapplicazione in malam partem della norma nazionale.

Infatti, in base al nostro ordinamento, la disapplicazione di una norma del codice penale con effetti sfavorevoli per l’imputato viola il principio di legalità.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità e di merito, dopo alcune pronunce che hanno dato attuazione al principio sancito dalla Corte di Giustizia, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La Corte

parametri giuridici, desumibili da altra norma, od anche extragiuridici, enucleabili attraverso il ricorso a nozioni tecniche ovvero di costume.

È stato ritenuto dalla Corte Costituzionale la compatibilità con il principio di tassatività dell’uso di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi ovvero di clausole generali o concetti elastici. Non è legittima, invece, la formulazione di una norma penale incriminatrice attraverso il ricorso ad elementi del tutto vaghi o indeterminati.

PRINCIPIO DI TIPICITA’

Stabilisce che il reato è solo quel fatto che il legislatore ha espressamente e tassativamente considerato come tale.

I fatti che il legislatore prevede e punisce come reati sono, quindi, tipici e nominati, costituendo un numerus clausus.

Interpretazione della legge penale

È un procedimento logico attraverso il quale si chiarisce e si spiega il significato di una norma.

Per interpretare correttamente una norma suscettibile di assumere diversi significati, l’interprete dovrà tener conto:

  • dello scopo della norma desunto dall’intenzione del legislatore;
  • della sua collocazione sistematica;
  • degli eventuali precedenti storici della norma stessa.

A seconda dell’esito, l’interpretazione sarà:

  • dichiarativa , se il risultato dell’interpretazione logica coincide con il significato letterale della norma;
  • estensiva , se l’ambito della norma risulta più esteso di quanto potrebbe desumersi dalla sua mera formulazione letterale;
  • restrittiva , nel caso contrario.

Divieto di analogia

L’analogia è il procedimento attraverso il quale vengono risolti casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili o altrimenti desunta dai principi generali del diritto. Essa va distinta dall’interpretazione estensiva, in quanto con quest’ultima si precisa l’ambito della norma, dilatandone la portata fino al limite massimo di espansione, con il limite formale del significato letterale della norma; con l’analogia, invece, l’interprete va oltre i confini della norma, applicando quest’ultima a fattispecie che non hanno nulla in comune con quella oggetto della norma incriminatrice.

Orbene, dal principio di determinatezza della legge deriva il fondamentale divieto di analogia della legge penale. Tale divieto trova fondamento nell’art. 14 disp.prel. e nell’art. 1 c.p. ed è stato successivamente costituzionalizzato, ma solo con riguardo all’ambito punitivo, dall’art. 25 Cost.

La giurisprudenza, invece, ammette in linea di principio l’analogia in bonam partem.

La sua operatività appare ammissibile soltanto ove siano rispettati alcuni presupposti:

a) l’interprete deve desumere rigorosamente l’ eadem ratio della norma scritta, di cui l’analogia deve costituire logico sviluppo;

b) le norme non incriminatrici oggetto di analogia devono essere rispettose del principio di tassatività;

c) il principio analogico è consentito con riguardo alle sole norme cui vada negato il carattere di eccezionalità.

Quindi, l’analogia in bonam partem non potrà riguardare le norme in tema di immunità personali, di cause speciali di non punibilità, di condizioni obiettive di punibilità e di cause di estinzione del reato e della pena.

Mediante l’analogia in bonam partem si è ritenuto possibile ampliare la categoria dei soggetti non imputabili ed estendere la disciplina dettata per i reati uniti dal vincolo

  • primo comma prevede l’ipotesi di nuova incriminazione , vietando in modo assoluto che una legge che crea una nuova previsione di reato possa trovare applicazione ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore;
  • secondo comma prevede l’ipotesi di abrogazione di una precedente norma incriminatrice, cioè l’ipotesi in cui un fatto prima prevista come reato sia successivamente reso penalmente irrilevante dal legislatore. La disposizione in esame stabilisce l’efficacia retroattiva della abrogazione, disponendo che l’autore del fatto non può essere punito e che se ha riportato condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali;
  • terzo e quarto comma prevedono l’ipotesi di successione modificativa , nel senso che il fatto continua ad essere previsto come reato tanto dalla prima che dalla seconda legge, ma ne muta la disciplina. La disciplina può mutare sia in senso favorevole che sfavorevole. L’art. 2, co.4, c.p. stabilisce il principio che tra le due leggi si applichi quella più favorevole al reo. Tuttavia la retroattività della legge più favorevole non è senza limiti, in quanto la legge più favorevole retroagisce fino a che non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Il comma terzo ha poi previsto una deroga al principio dell’intangibilità del giudicato per l’ipotesi in cui, essendovi stata condanna definitiva a pena detentiva, la legge posteriore punisca il fatto con la sola pena pecuniaria;
  • quinto comma prevede la deroga alla retroattività favorevole per le leggi temporanee o eccezionali. L’inapplicabilità della disciplina dettata dai precedenti commi opera:

a) sia nel caso che la norma eccezionale e temporanea succeda a quella ordinaria; b) sia nel caso inverso; c) sia nel caso di successione tra più norme eccezionali o temporanee.

  • sesto comma prevede che le regole sulla successione di leggi si applichino anche nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nel caso di un decreto legge convertito con emendamenti. Quindi, con riguardo ai fatti posti in

essere prima della provvisoria vigenza del decreto non convertito, quest’ultimo non troverà alcun effetto e si applicherà la sola normativa anteriormente vigente. Con riguardo ai fatti posti in essere durante la provvisoria vigenza del decreto legge non convertito, se il decreto contiene nuove incriminazioni o apporta modifiche in pejus, la mancata conversione ne comporterà la caducazione totale; se contiene abrogazioni o modifiche più favorevoli, il decreto non convertito troverà applicazione ai fatti posti in essere in concomitanza della sua vigenza. Nel caso in cui il decreto sia convertito con modifiche, tre sono le situazioni che possono prospettarsi. Gli emendamenti vanno distinti in: sostitutivi; soppressivi e modificativi. L’emendamento soppressivo e sostitutivo incidono totalmente sulla decretazione d’urgenza, che viene annullata o comunque ristrutturata ex novo e risulta ovviamente inefficace ex tunc. L’emendamento modificativo consiste in un semplice ritocco del decreto legge, il quale conserva il suo fondamentale precetto. La conseguenza è che la materia regolata dalla vecchia legge, modificata con la decretazione di urgenza, è disciplinata, anche nel tempo intermedio fra decreto e legge di conversione, dalle disposizioni definitivamente fissate da quest’ultima, non potendo riconoscere all’emendamento modificativo l’effetto di far rivivere la normativa preesistente.

La disciplina della successione delle leggi va incontro a non pochi problemi. In primo problema è quello del campo di applicazione. È pacifico che la disciplina della successione di leggi riguardino tutte le norme relative all’an, quantum e al quomodo della responsabilità penale. Ma accanto a queste norme, ve ne sono altre, che pur non essendo propriamente penali, sono collegate con il fenomeno criminoso: le norme sulle misure di sicurezza; sulle misure di prevenzione ante delictum; sull’esecuzione delle pene e sulle norme processuali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che divieto di applicazione retroattiva delle norme più sfavorevoli non operi rispetto alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione. Anche per quanto attiene l’esecuzione penitenziaria si ritiene che le norme restino estranee all’art. 2 c.p. quanto infine alle norme processuali, il principio

CITTADINO è il soggetto legalmente in possesso della cittadinanza italiana, oltre che l’apolide che risiede in territorio italiano.

STRANIERO è il soggetto legalmente in possesso della cittadinanza di altro Stato, oltre che apolide che risiede in territorio estero.

Le eccezioni all’obbligatorietà richiamate dall’art.3, non costituiscono propriamente delle deroghe al principio, che come tale vincola alla sua osservanza tutti i soggetti, ma si risolvono nella sottrazione di un soggetto all’applicabilità della sanzione. Esse costituiscono le immunità consistono in una serie di situazioni diverse, ma accumunate dall’effetto della sottrazione di determinati soggetti, in relazione a qualifiche funzionali personali di natura costituzionale od internazionale e/o sovranazionale. Si distinguono:

  • le immunità assolute (che si estendono ad ogni fatto-reato posto in essere, in qualsiasi occasione, non solo funzionale ma anche extrafunzionale, dal soggetto immune), o immunità relative (che riguardano determinati fatti-reato, commessi nel corso dell’esercizio della funzione);
  • immunità derivanti dal diritto pubblico interno ovvero dal diritto internazionale;
  • immunità di natura sostanziale (inerenti ad atti compiuti, opinioni espresse, voti dati nell’esercizio della funzione, sia di diritto interno che internazionale), ovvero operanti sul piano processuale (che consentono la perseguibilità dei reati soltanto al momento della cessazione della funzione, ovvero chiedono il rilascio di un’autorizzazione a procedere da parte di un organo diverso dal giudice).

-Immunità di diritto pubblico interno:

a) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90,co1,Cost.). In tali casi egli è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri e giudicato dalla Corte Costituzionale (comma 2). Tuttavia, non è immune per i reati comuni.

b) Il Presidente del Senato ad egli è assicurata analoga immunità , limitatamente ai periodi nei quali eserciti le funzioni di Presidente della Repubblica.

c) I membri del Parlamento ai sensi dell’art. 68 Cost., non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. In favore di essi è prevista, inoltre, un’immunità di natura processuale, disponendo che sia richiesta l’autorizzazione della Camera di appartenenza affinchè i parlamentari siano sottoposti a perquisizione personale ovvero domiciliare; tratti in arresto o privati della loro libertà; sottoposti ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ovvero a sequestro di corrispondenza. La necessità dell’autorizzazione non è esclusa dal consenso dell’interessato all’atto da compiere.

d) I membri dei Consigli regionali, i giudici della Corte costituzionale e i membri del CSM godono di un’immunità funzionale.

  • Le immunità di diritto pubblico internazionale:

a) Capi di Stato esteri e reggenti di enti sovrani presenti in territorio italiano in tempo di pace, godono di immunità assoluta sia sostanziale che processuale.

b) Il Sommo Pontefice immunità assoluta sia sostanziale che processuale.

c) Capi di Governo e ministri per gli affari esteri immunità solo funzionale.

d) Agenti diplomatici esteri e diplomati pontifici immunità assoluta sia sostanziale che processuale e generale, cui si sostituisce quella funzionale ove si tratti di soggetti residenti in permanenza nello Stato accreditatario, ovvero cittadini italiani. Analoghe immunità sono accordate ai diplomatici stranieri accreditati presso la Santa Sede e residenti in Italia; l’immunità è estesa anche alla famiglia convivente dei diplomatici.

e) Consoli, funzionari ed impiegati consolari immunità solo funzionale ed opera solo in caso di reciprocità e nei limiti di cui ai Trattati internazionali.

f) Membri del Parlamento europeo godono delle stesse immunità riconosciute ai parlamentari nel loro paese.

g) Giudici della Corte Aja e della Corte Edu immunità funzionale.