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Diritto penale parte generale, Sintesi del corso di Diritto Penale

Riassunto di diritto penale parte generale del libro Fiandaca

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 05/11/2020

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DIRITTO PENALE
Il diritto penale tratta dei REATI. Illeciti che contrastano con la sicurezza della società. Intervento dello stato come
parte lesa che applica le SANZIONI più gravi. La sanzione penale è per antonomasia la sanzione massima che un
ordinamento può prevedere. La massima violazione è quella prevista in un dato momento storico, inizialmente pena di
morte, poi ergastolo, oggi tendenza alle misure alternative. Legittimata dall’accordo sociale. Dea giustizia con in mano
una bilancia che rappresenta il bilanciamento degli interessi e la spada che rappresenta la sanzione. Oggi la sanzione
massima è l’ERGASTOLO. Inferno dante. Il diritto penale è un diritto pubblico. Il reo è un soggetto che deve essere
punito, è una sorta di nemico della società. Nato per sostituirsi alla vendetta del cittadino, no autotutela.
PROBLEMATICHE INTRINSECHE: ambito + fatti + perché punire. Quali sono i fatti e con che criteri si selezionano?
Qual è la sanzione massima accettata? Perché si deve punire un soggetto?
PROBLEMATICHE ESTRINSECHE: etiche + religiose + criminologia. Rapporto tra diritto e morale. Eutanasia è o
meno reato. White collar come punirli.
INTERDISCIPLINALITA’ del diritto penale che si deve collegare con altri rami dell’ordinamento.
DINAMICITA’ del diritto penale, nascono nuovi reati.
ANCIEN REGIME, 1750:
Incertezza + caos normativo, non c’è codificazione
Arbitrarietà delle pene
Morale = diritto, reato di bestemmia + adulterio
Sanzioni punitive eccessive, ammessa la tortura, teatralità, terrorismo punitivo
Modello inquisitorio dove prevale l’accusa
Manca l’idea di difesa + proporzionalità + equità
ILLUMINISMO PENALE, 1600, BECCARIA: contrattualismo + utilitarismo. “Dei delitti e delle pene”
Certezza del diritto, principio di legalità
Giudice bocca della legge, no arbitrio giudiziario
Giusnaturalismo laico, diritto diverso dalla morale, razionalismo, secolarizzazione, laicizzazione
Sanzione umanizzata + razionalizzata, pene fisse, bandito terrorismo punitivo
Ogni pena deve essere:
1. Pubblica
2. Pronta!
3. Necessaria, extrema ratio
4. Minima
5. Proporzionale
6. Dettata dalle leggi, certa, principio di legalità
CONTRO: giudice visto come un automa + astrattismo + non si guarda alla persona del reto
PRO: extrema ratio + preventiva + proporzionale + certezza + legalità + irretroattività + tassatività
SCUOLA CLASSICA, 1850, CARRARA: vs positiva. Razionalità. Professore di criminologia.
Reato come ente giuridico
Astratto, ci si concentra sul fatto tipico
Libero arbitrio dell’uomo nel commettere un reato, scelta individuale
Pre bipartizione, FORZA FISICA + FORZA MORALE del reato, ambito oggettivo e soggettivo
Fine primario RETRIBUTIVO
SCUOLA POSITIVA, 1870: codice ZANARDELLI.
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DIRITTO PENALE

Il diritto penale tratta dei REATI. Illeciti che contrastano con la sicurezza della società. Intervento dello stato come parte lesa che applica le SANZIONI più gravi. La sanzione penale è per antonomasia la sanzione massima che un ordinamento può prevedere. La massima violazione è quella prevista in un dato momento storico, inizialmente pena di morte, poi ergastolo, oggi tendenza alle misure alternative. Legittimata dall’accordo sociale. Dea giustizia con in mano una bilancia che rappresenta il bilanciamento degli interessi e la spada che rappresenta la sanzione. Oggi la sanzione massima è l’ERGASTOLO. Inferno dante. Il diritto penale è un diritto pubblico. Il reo è un soggetto che deve essere punito, è una sorta di nemico della società. Nato per sostituirsi alla vendetta del cittadino, no autotutela. PROBLEMATICHE INTRINSECHE: ambito + fatti + perché punire. Quali sono i fatti e con che criteri si selezionano? Qual è la sanzione massima accettata? Perché si deve punire un soggetto? PROBLEMATICHE ESTRINSECHE: etiche + religiose + criminologia. Rapporto tra diritto e morale. Eutanasia è o meno reato. White collar come punirli. INTERDISCIPLINALITA’ del diritto penale che si deve collegare con altri rami dell’ordinamento. DINAMICITA’ del diritto penale, nascono nuovi reati. ANCIEN REGIME, 1750:  Incertezza + caos normativo, non c’è codificazione  Arbitrarietà delle pene  Morale = diritto, reato di bestemmia + adulterio  Sanzioni punitive eccessive, ammessa la tortura, teatralità, terrorismo punitivo  Modello inquisitorio dove prevale l’accusa Manca l’idea di difesa + proporzionalità + equità ILLUMINISMO PENALE, 1600, BECCARIA : contrattualismo + utilitarismo. “Dei delitti e delle pene”  Certezza del diritto, principio di legalità  Giudice bocca della legge, no arbitrio giudiziario  Giusnaturalismo laico, diritto diverso dalla morale, razionalismo, secolarizzazione, laicizzazione  Sanzione umanizzata + razionalizzata, pene fisse, bandito terrorismo punitivo Ogni pena deve essere:

  1. Pubblica
  2. Pronta!
  3. Necessaria, extrema ratio
  4. Minima
  5. Proporzionale
  6. Dettata dalle leggi, certa, principio di legalità CONTRO: giudice visto come un automa + astrattismo + non si guarda alla persona del reto PRO: extrema ratio + preventiva + proporzionale + certezza + legalità + irretroattività + tassatività SCUOLA CLASSICA, 1850, CARRARA : vs positiva. Razionalità. Professore di criminologia.  Reato come ente giuridico  Astratto, ci si concentra sul fatto tipico  Libero arbitrio dell’uomo nel commettere un reato, scelta individuale  Pre bipartizione, FORZA FISICA + FORZA MORALE del reato, ambito oggettivo e soggettivo  Fine primario RETRIBUTIVO SCUOLA POSITIVA, 1870: codice ZANARDELLI.

 Reato come fenomeno naturale + psicologico + sociale  scienza empirico sociale. Ente naturale.  Concreto, ci si concentra sul reo  Reo non è libero di scegliere, MA causalità naturale che lo costringe a compiere il reato  Pericolosità sociale del reo che deve essere neutralizzata, fine primario SPECIAL-PREVENZIONE  Responsabilità sociale  Figura del reo, classificazione dei delinquenti LOMBROSO: determinismo biologico. Fossetta occipitale mediana tipica degli animali inferiori GAROFALO: fattori psicologici FERRI: fattori sociali. Sociologia criminale. Doppio binario delle misure di sicurezza visto come una riappacificazione tra le 2 scuole. INDIRIZZO TECNICO GIURIDICO, 1800. 1910 ARTURO ROCCO. Penalista deve studiare solo le norme penali vigenti, è su una TORRE D’AVORIO. Gli elementi extra-giuridici non sono meno importanti, ma se ne occupano le altre scienze, periti. Mero osservatore delle leggi. 1930 CODICE ROCCO ( ALFREDO ROCCO , fratello guarda sigilli) sotto il filone dell’indirizzo tecnico giuridico. 1984 COSTITUZIONE italiana repubblicana. Diventa fonte primaria del diritto penale perché il codice è alla stregua di una legge ordinaria quindi sottostà alla forza della costituzione.  25: principio di legalità + irretroattività  27: responsabilità penale personale + finalismo rieducativo Teoria collegata ai BENI GIURIDICI. Per vedere se c’è un REATO si guarda la sanzione penale. L’obiettivo è difendere la società e risocializzare il delinquente. PRINCIPI DIRITTO PENALE:  PRINCIPIO DI MATERIALITA’: si sanzionano i fatti materiali e non opinioni e atteggiamenti, punibile dal tentativo idoneo + univoco  PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: tutela dei BENI GIURIDICI. Il fatto punibile deve ledere un bene giuridico tutelato. Anche fatto pericoloso. Ricavato implicitamente dall’art. 49.  PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: elemento soggettivo del reato. Rimproverabilità per aver commesso il reato. Nulla poena sine culpa.  SUSSIDIARIETA’: extrema ratio  FRAMMENTARIETA’: collegato alla tassatività, punibili solo alcune forme di lesione dei beni giuridici FUNZIONE del diritto penale è la tutela dei beni giuridici. Il bene giuridico è talmente importante da richiedere una sanzione penale. PERCHE’ si applica la pena:

  1. Concezione ASSOLUTA: nessuno scopo  funzione RETRIBUTIVA. La pena era minacciata ERGO va applicata. La giusta conseguenza della minaccia. Anche se il reo fosse l’ultimo uomo rimasto sulla terra dovrebbe essere punito. È la giusta conseguenza di ciò che non si doveva fare. PRO: proporzionalità CONTRO: rischio che sia portata alle estreme conseguenze, occhio per occhio dente per dente
  2. Concezione RELATIVA: la pena ha un obiettivo. Funzione PREVENTIVA: limitare nuovi reati. a. Funzione general-preventiva : punisco il reo affinché la società non commetta altri reati, controspinta punitiva dei 3i, monito per la società

PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA DELLA PENA: aggressione del bene tutelato intollerabile. + un bene è alto nella gerarchia di importanza tanto inferiore dovrà essere la lesione e il contrario. PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETA’: il diritto penale non necessariamente deve punire tutte le condotte lesive di quel bene (si omicidio, no patrimonio). Si frammenta l’intervento penale a singole forme di aggressione. Alcune lacune sono giustificate. Non tutto ciò che è antigiuridico è tutelato penalmente. PRINCIPIO DI AUTONOMIA: non è subordinato ad altri illeciti, non è né accessorio né secondario. È autonomo. Il diritto penale interviene successivamente ad altri settori dell’ordinamento. Il giudice penale non è vincolato dalle precedenti valutazioni dei giudici. CODICE ROCCO, 1930: emanato in epoca fascista, ma forti influenze liberali per i partiti ideologisti che l’hanno redatto. Introduce il doppio binario con le misure di sicurezza. Ha una parte generale ed una speciale (1° + 2°/3°). Le parti si integrano a vicenda ( rapporto di integrazione ). PRINCIPIO DI LEGALITA’: nasce dal contratto sociale per vincolare lo stato alla legge. Vincolo del giudice alla legge. I modelli penali di civil law quindi anche il nostro vedono come irrinunciabile il principio di legalità. Ha un’ottica general preventiva, monito verso la comunità. Il parlamento rappresenta il popolo, è l’organo rappresentativo e il diritto penale richiede il consenso massimo della società. Lo si ricava dall’art. 1 cp + 7 CEDU. Il codice penale dal 1930-1948 era però legge ordinaria quindi derogabile dalla legge, ma la costituzione nell’art. 25 2° ribadisce il principio di legalità, ha costituzionalizzato l’art. 1 cp. 4 sottoprincipi del principio di legalità:

  1. RISERVA DI LEGGE: Necessaria una legge per poter punire un soggetto. Esigenza di garanzia, solo il parlamento può fare leggi, questo perché è l’organo rappresentativo del popolo. Segue la separazione dei poteri, il giudice si deve attenere alla legge. Ratio democratica. La riserva di legge è ASSOLUTA , diversamente dalla riserva di legge amministrativa ex art. 23 cost. che è relativa. Il DECRETO LEGISLATIVO è ammesso quando la legge delega è sufficientemente chiara. Ammesso il DECRETO LEGGE anche se dibattito visto che emanato dal governo ed entro 60 giorni convertito dal parlamento. Problema lo si trova per il DL non convertito, reiterato ed art. 2 cp. DECRETO LEGGE IN SENSO MATERIALE. Non ammessa la LEGGE REGIONALE (RISERVA DI LEGGE STATALE ) perché contraria ex art. 3 al principio di eguaglianza che non tollera differenziazioni penali da regione a regione, ma ex art. 5 unitarietà dello stato. La regione non riuscirebbe a vedere l’interesse dell’intera società. Ammessa in funzione scriminante (ampliamento liceità penale). Nemmeno delle province autonome (TN + BZ). RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA MATERIALE E STATALE. In alcuni casi è però ammesso il rinvio a fonti subordinate, nei casi di puntualizzazione di aspetti a carattere tecnico. NORME PENALI IN BIANCO: contenitore vuoto che rinvia all’autorità amministrativa. Non violano la riserva di legge perché è la legge dello stato che indica il contenuto + carattere + limiti. La norma inferiore specifica solo gli elementi nel caso concreto (es: nozione di stupefacente). CONSUETUDINE: no incriminatrice + aggravante / sì scriminante + integratrice. FONTE NORMATIVA SOVRANAZIONALE: non contrasta con la riserva di legge perché consentito costituzionalmente ex art. 117. Fenomeno di integrazione. È sempre il parlamento che recepisce la norma sovranazionale, anche se in alcuni casi per l’UE ha efficacia diretta, ma sempre consentito dalla costituzione ex art. 11.  UE: competenza indiretta anche se alcune fonti hanno efficacia diretta all’interno del nostro ordinamento. Non possono introdurre un aggravamento della responsabilità penale.

 DIRITTO INTERNAZIONALE: parametro interposto sentenze gemelle 2007, sub costituzionale, ma subra legislativa. Innalzamento degli standard di garanzia del soggetto. Sentenza punta Perotti: costruzione con abuso edilizio, confisca dell’area che è una misura di sicurezza, però prescrizione del reato. Nessuno può essere punito in assenza di responsabilità, la confisca sostanzialmente è una sanzione penale perché afflittiva  varrà in generale Caso Taricco : la prescrizione è norma PROCEDURALE che non consente di procedere.

  1. TASSATIVITA’ Sufficiente precisione per il comportamento sanzionatorio. SUFFICIENTE DETERMINATEZZA è la tecnica con cui viene scritta una norma. Collegato alla frammentarietà, si deve specificare quali comportamenti comportano reato. La tassatività vincola il legislatore in modo che il giudice debba interpretare la norma in maniera + vincolata. Certezza del diritto e garantisce eguaglianza. A favore del diritto alla difesa del cittadino che deve conoscere bene cos’è reato. Funzione della sanzione così il condannato ne comprende la ragione. Inizialmente la corte non si pronunciava contro la tassatività, ma dopo gli anni ’80 abbiamo assistito alcuni casi in cui l’ha fatto (es: plagio perché non si precisa nella realtà concreta quando ci si trova di fronte a questo stato di completa soggezione). Tecniche di legiferazione:  Normazione DESCRITTIVA: realtà empirica, fattispecie astratta  Normazione SINTETICA: elementi normativi, fonte esterna, integrazione necessaria  GIURIDICI + EXTRAGIURIDICI
  2. IRRETROATTIVITA’: Divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima dell’entrata in vigore. Lo stato non può incriminare un soggetto per una legge che quando ha commesso il fatto non era in vigore e quindi non costituiva reato. Art. 25 2° cost. Solo per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore, ex nunc. Garanzia di libertà personale. Art. 2 cp. I commi seguenti al primo parlano di possibile RETROATTIVITA’ della norma penale in caso di favor rei , per garantire la libertà personale e il principio di eguaglianza in modo che la legge penale valga allo stesso modo per tutti. Ribadito dall’art. 2 CEDU. General prevenzione, la norma penale serve a dare un monito al cittadino e ovviamente il monito ha senso solo qualora il cittadino possa percepirne concretamente il disvalore, se fosse punibile per norme che non sono ancora in vigore verrebbe meno il principio di legalità. Stessa cosa analoga per le misure di sicurezza che sono irretroattive.  IRRETROATTIVITA’ della norma penale  RETROATTIVITA’ per ABOLITIO CRIMINI. Nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato. Anche per le condanne passate in giudicato. Per tutti. Casi di depenalizzazioni. Un fatto che precedentemente era reato e oggi non lo è più. 4° (ex 3°)  RETROATTIVITA’ per le NORME MODIFICATIVE  SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. La legge in vigore nel momento in cui è stato commesso il fatto (1° spazio temporale) e la legge successiva (2° spazio temporale) sono diverse, si applica quella più favorevole al reo. Il fatto rimane comunque reato, ma si applica la norma più favorevole al reo. Non vale per la sentenza definitiva, passata in giudicato. Cancellazione di un tipo di aggressione del bene: difficile capire nella prassi quando ci si trova dinnanzi al 2° o al 4° comma. Talvolta viene depenalizzato un reato, ma il comportamento è incriminabile sotto una differente norma incriminatrice (infanticidio per causa d’onore  omicidio). Si applica il principio della continuità del tipo di illecito. C’è un NESSO DI CONTINUITA’ + OMOGENEITA’. Rapporto di continenza. Relazione di genere a specie tra le 2 fattispecie.  CONVERSIONE DA DETENTIVA A PECUNIARIA, anche nel caso di sentenze passate in giudicato. Si estende a tutti. Altrimenti ci sarebbe un differente trattamento ex art. 3 cost.  per leggi ECCEZIONALI + TEMPORANEE non si applicano i capoversi della retroattività, quindi permane l’irretroattività. Questo perché entrano in vigore in momenti che non sono ordinari e quindi sono temporanee, hanno un termine di scadenza già nel momento in cui sono emanate. Garantisce al cittadino la certezza del diritto. Il principio di eguaglianza che impone l’applicazione retroattiva della norma più favorevole non opera in casi di situazioni

 CRITERIO TEOLOGICO: interpretazione oggettiva , si verifica il bene protetto, obiettivo finalistico della norma, fanno rientrare anche nuovi casi che se nel momento in cui la legge è stata emanata fossero conosciuti sarebbero stati ricompresi sotto la loro tutela. Orientata secondo le conseguenze. Legittima ex post scelte non esistenti prima. Tertium comparationis. LIMITI SPAZIALI DI APPLICABILITA’ DELLA LEGGE PENALE:  TERRITORIALITA’: si applica a tutti quelli che si trovano nel territorio dello stato (ex art. 6 cp).  DIFESA/TUTELA: legge dello stato cui appartengono i BENI offesi o il soggetto passivo del reato  UNIVERSALITA’: legge penale si applica a tutti i delitti + dovunque + da chiunque sono stati commessi  PERSONALITA’: legge dello stato di appartenenza del reo (cittadinanza) Combinazione tra i vari principi, in Italia prevale la territorialità combinata con gli altri ( principio di territorialità temperato ). Art. 4: territorio dello stato + principio della bandiera. Art. 6 2°: principio dell’ubiquità. Il reato si considera commesso in Italia quando l’azione/omissione è avvenuta in TUTTO/PARTE nel territorio italiano o l’EVENTO che è conseguenza dell’azione/omissione si è verificato in Italia. Quindi quando si esteriorizza la volontà criminosa o quando si verifica l’evento. CONCORSO PERSONE: qualsiasi atto compiuto in Italia REATO CONTINUATO: sì quando favor rei Quindi legge penale italiana sia quando l’azione è commessa all’estero e proseguita in Italia, sia qualora il reato è commesso all’estero, ma un atto di partecipazione è stato compiuto in Italia (CONCORRENZA DI GIURISDIZIONE). REATO CIRCOSTANZIATO: circostanza commessa all’estero non crea concorrenza di giurisdizione. DEROGHE AL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’  reati comuni commessi all’estero  INCONDIZIONATAMENTE puniti secondo la legge italiana, art 7: a. Contro la personalità dello stato (DIFESA) b. Falsità monete + contraffazione/uso sigillo dello stato c. Pubblici ufficiali con abuso dei poteri e violando i loro doveri  CONDIZIONATAMENTE, subordinati ad alcune condizioni, art. 9: a. Ergastolo o reclusione + b. Presenza del reo nel territorio dello stato (PERSONALITA’) SE reclusione -3: a. Presenza reo territorio dello stato b. Istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA SE commesso all’estero a danno di uno stato straniero punibile: a. Istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA b. Non concessa estradizione  Straniero che commette all’estero delitti comuni, art. 10: a. A danno dello stato o del cittadino italiano:

  1. Reclusione +
  2. Reo si trova nel territorio dello stato
  3. Richiesta MINISTRO della GIUSTIZIA b. A danno dello stato o del cittadino straniero:
  4. Reo si trova nel territorio dello stato
  5. Richiesta MINISTRO della GIUSTIZIA
  6. Previsto ergastolo, reclusione +
  7. Estradizione non concessa

DELITTO POLITICO COMMESSO ALL’ESTERO, art. 8: il delitto politico offende un interesse politico dello stato, un diritto politico del cittadino, un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. È punito secondo la legge italiana a istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA. OGGETTIVO: natura del bene/interesse leso SOGGETTIVO: motivazione psicologica, motivi politici REATO ISPIRATO IN PARTE DA MOTIVI POLITICI: il motivo politico deve essere prevalente. Il delinquente politico è ben inserito nella società e non necessita molta rieducazione. Privilegio per la criminalità politica. Sorta di white collar. PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETA’, art. 3. Consono col principio di eguaglianza. Alla stregua art. 5 cp. Distinzione tra cittadino e straniero fondamentale per alcuni reati. L’obbligatorietà viene meno, quindi un soggetto non è assoggettabile a sanzione, quando sono previste delle IMMUNITA’ PENALI:  ASSOLUTE + RELATIVE  SOSTANZIALI + PROCESSUALI Dato tra un bilanciamento tra vari interessi, esigenza di tutela per alcune funzioni di determinati soggetti:  DIRITTO PUBBLICO INTERNO: PDR (PDS) + parlamentari + giudici corte costituzionale + membri CSM + membri consigli regionali  DIRITTO INTERNAZIONALE: papa + capi di stato esteri + agenti diplomatici + parlamentari europei + giudici corte Aja + membri NATO + militari stranieri + giudici CEDU + funzionari internazionali NATURA GIURIDICA: sono cause di giustificazione/scriminanti rientranti sotto l’ esercizio di un diritto. Sono un fatto lecito, non prevedono reato. Operano già sul piano dell’antigiuridicità e non nella colpevolezza. TEORIA GENERALE DEL REATO: il reato è ogni fatto umano (PRINCIPIO DI MATERIALITA’) vietato dalla legge e punito con sanzioni penali. Si reagisce in relazione alle conseguenze giuridiche. Dalla sanzione ricaviamo i reati. 2 tipi di sanzioni: detentive e pecuniarie. ILLECITO CIVILE: riserva di legge relativa, norme quadro; no tassatività, ma clausole generali (buona fede) ILLECITO AMMINISTRATIVO: riserva di legge amministrativa, no tassatività È reato un fatto umano che aggredisce un BENE GIURIDICO ritenuto meritevole di tutela dal legislatore che si muove all’interno di valori costituzionali prendendo come parametro di riferimento la costituzione. La misura di aggressione deve essere tale da far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione penale, extrema ratio. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: aggressione di beni giuridici. Manca nel nostro ordinamento un riconoscimento esplicito che enuncia il principio, è un criterio implicito che si ricava dall’art. 49 2° nel momento in cui afferma la non punibilità in caso di inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto, quindi afferma come non sia punibile il reato impossibile. Accezione oggettivistica del nostro ordinamento. Riconoscimento solo con legge ordinaria. La costituzione riconosce anch’essa il principio di offensività negli artt. 25 2°, 27 1° e 3°. Il reato deve essere un fatto SOCIALMENTE DANNOSO, indifferente se nella mente del soggetto si vuole commettere un reato, ma OGGETTIVAMENTE LESIVO. Secondo Federico Stella l’offensività è un requisito tacito del fatto tipico, perché il legislatore vuole punire una lesione effettiva del bene giuridico. L’assenza di offensività crea un’apparente tipicità, non può quindi il fatto essere tipico (es: rubo da una borsa che in realtà è vuota). Deve esserci un danno e una messa in pericolo di beni o interessi rilevanti e meritevoli di tutela. È implicitamente costituzionalizzato. Offesi in concreto i beni giuridici. Differente dall’ordinamento tedesco ad accezione soggettiva dove è punibile in alcuni casi anche in assenza di offensività. Vero è che la pericolosità sociale di un soggetto che compie un fatto inidoneo possa essere la stessa se non > rispetto un soggetto che commette un reato ritenuto offensivo, ma in questo caso si agisce con le misure di sicurezza (quasi-reato). OFFENSIVITA’ IN ASTRATTO + OFFENSIVITA’ IN CONCRETO

Principi uguali a quelli penali: tassatività + riserva di legge + irretroattività + principio di legalità + divieto di analogia PRINCIPIO DI AUTONOMIA: l’ente risponde anche se l’autore è inimputabile o non identificato CRITERI DELL’IMPUTAZIONE OBIETTIVA: l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse (EX ANTE) + a suo vantaggio (EX POST). L’ente non deve rispondere se l’agente agisce a solo scopo personale, ma solo se oggettivamente il reato provoca interessi e vantaggi per l’ente. Inizialmente solo 3 reati: concussione + corruzione + truffa, tutti reati che c’entrano col patrimonio. Tutti DOLOSI. 2008 emanato il d. lgs. 81: TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO dove si ampliano i reati introducendo  omicidio + lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche COLPA. 1 mese dopo: THYSSENKRUPP , nell’ente si verifica un incendio che provoca morti dovuto alla carenza di sufficienti estintori. L’ente risponde penalmente dell’omicidio (dibattito perché non aveva un concreto interesse). Violazione delle norme della sicurezza sul lavoro. Inizialmente come delitto doloso eventuale, poi colpa cosciente perché si erano già verificati incendi che furono facilmente spenti quindi nell’ente non c’era l’accettazione del rischio credendo di riuscire a spegnerli anche in futuro. Non c’è interesse patrimoniale, MA vantaggio pensato nell’ottica del risparmio sulla violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Violazione REGOLE CAUTELARI. Art. 5: distingue a seconda si tratti di soggetti APICALI o dei SOTTOPOSTI.  APICALI: inversione onere della prova. L’ente risponde sempre, salvo che dimostri come l’organo ha adottato le norme sulla sicurezza del lavoro adeguatamente e l’organismo dell’ente ha vigilato per prevenire i reati, c’è direzione e vigilanza.  SOTTOPOSTI: onere della prova normale. L’ente non risponde, salvo si dimostri che la commissione del reato è stata possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, MA risponde se ha osservato un controllo idoneo a prevenire i reati. Necessaria è l’istituzione del modello organizzativo di controllo. DELEGA: nell’ambito dell’attività d’impresa può avvenire che il reato sia realizzato da un soggetto diverso da colui che ha la qualifica. Il soggetto attivo è il datore di lavoro che delega alcuni dei suoi obblighi ad altri soggetti per poterli svolgere al meglio. In concreto è il soggetto responsabile che se ne occupa. L’istituto della delega è quindi ordinario in quest’ambito. Difficoltà nel verificare chi debba rispondere dei 2. La delega per essere valida deve avere determinati criteri.  INIZIALMENTE: a. Grandi dimensioni … b. Oggettiva esigenza di delegare c. Datore di lavoro + delegato hanno le sufficienti competenze d. Totale e piena autonomia di spesa (carta bianca) … e. Pubblicità e forma scritta (ad probationem) ... f. Delegante ha l’obbligo di vigilanza continuata … paradosso perché altrimenti svolgerebbe il compito direttamente il datore di lavoro  2008: TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO a. Non nominate le dimensioni dell’impresa, diventa una sorta di facoltà di delegare anche perché non si richiede l’oggettiva esigenza b. Datore di lavoro + delegato hanno le sufficienti competenze c. Autonomia di spesa NECESSARIA allo svolgimento delle funzioni delegate d. Pubblicità e forma scritta con data certa (AB SUBSTANTIAM, requisito essenziale) e. Delegante ha l’obbligo di ALTA VIGILANZA, supervisione generale

SOGGETTO PASSIVO DEL REATO: stato è il soggetto passivo generico visto che ogni reato lo offende. È il TITOLARE del bene protetto dalla singola fattispecie. È la persona OFFESA dal reato. Anche stato + persone giuridiche. Anche pluralità soggetti passivi (violazione domicilio) NO oggetto materiale reato: oggetto o persona su cui ricade il reato NO danneggiato: subisce un danno patrimoniale e non (parte civile  omicidio: familiari) Talvolta possono coincidere  Reati vaghi: soggetto passivo indeterminato  Reati senza vittima (reati contro la moralità pubblica)  Reati ostativi RATIO: età del soggetto passivo – titolo del reato – relazioni tra soggetto attivo e passivo – condotta anteriore (provocazione) – vittimologia – consenso avente diritto STRUTTURA DEL REATO: inizialmente si cerca di creare una teoria che ricomprenda tutte le tipologie di reato. Non giunto a termine. Il reato è l’ENTE GIURIDICO qualificato come tale dall’ordinamento suddiviso in forza fisica e morale (CARRARA). Non c’è una teoria giusta, ma ci sono varie teorie più adeguate rispetto altre.  BIPARTIZIONE: Carrara  forza fisica/elemento oggettivo (positivo/fatto tipico + negativo/antigiuridicità) + forza morale/elemento soggettivo  QUADRIPARTIZIONE: colpevolezza divisa in 2 (cause di non punibilità)  TRIPARTIZIONE: Germania. Più coerente con la procedura penale (il fatto non sussiste – il fatto sussiste, l’imputato l’ha commesso, ma non costituisce reato – il fatto sussiste, ma l’imputato non l’ha commesso …) TRIPARTIZIONE:

  1. FATTO TIPICO: fatto umano che deve essere un comportamento esterno. Principio di offensività. a. CONDOTTA b. EVENTO c. OGGETTO DEL REATO d. NESSO CAUSALITA’
  2. ANTIGIURIDICITA’: situazioni che rendono un fatto tipicamente illecito come consentito alla stregua dell’intero ordinamento. Un fatto che altrimenti sarebbe reato è considerato non punibile. Non è contra ius. Valutazione dell’intero ordinamento giuridico. Principio di non contraddizione con le norme extra-penali. Operano OGGETTIVAMENTE, quindi anche se non conosciute dall’agente. Separata dal fatto tipico non è subordinata ad alcuni principi penali come riserva di legge, divieto di analogia (legittima difesa anticipata), può trovare fonte nella consuetudine. È una sorta di diritto perché non è mai impedibile e non è sanzionabile. Parte generale del codice, alcune fattispecie nella parte speciale Antigiuridicità speciale: si desume da una norma diversa da quella incriminatrice
  3. COLPEVOLEZZA:
    1. Imputabilità
    2. Dolo + colpa a. Concezione psicologica: valuta il legame psicologico, ma è diverso nella colpa e nel dolo quindi non può essere una concezione unitaria b. Concezione NORMATIVA: Rimproverabilità dell’ordinamento all’agente che lega sia dolo sia colpa perché nel dolo si rimprovera di non dover volere l’evento, nella colpa di non essere stati sufficientemente attenti.
    3. SCUSANTI: cause di esclusione della colpevolezza a. Errore inevitabile + scusabile (sentenza 364/1988 ex art. 5) b. Coazione morale c. Stato di necessità agente + congiunto

 EVENTO PERICOLOSO/reato di pericolo: messa in pericolo di un bene, lesione potenziale, in progressivo aumento. Prevenire le condotte anticipando la punibilità. a. CONCRETO: elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Pericolosa solo la condotta (chiunque diffonde false notizie + cessione di stupefacenti + abbandono incontrollato rifiuti) b. ASTRATTO: si presume con le regole di esperienza. Riconosciute costituzionalmente? Principio offensività, limite art. 49 reato impossibile. Offensività è un requisito del fatto tipico. La corte afferma come non siano incompatibili con la costituzione quindi consentite. Quindi il legislatore in presenza di beni particolarmente rilevanti come ambiente e salute (beni collettivi, super-individuali che sono danneggiabili solo da condotte cumulative) può configurare queste tipologie di fattispecie con pericolo presunto  presunzione ragionevole. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: settore in cui le conoscenze scientifiche non consentono di verificare con certezza la dannosità, pericolosità; incertezza scientifica (i cellulari fanno male?). In alcuni settori deve esserci adeguata proporzione. REATO COMMISSIVO DOLOSO: Il fatto tipico oggi può comprendere sia elementi DESCRITTIVI sia NORMATIVI. Non prescinde totalmente dalla colpevolezza + antigiuridicità (reati soggettivamente pregnanti: ingiuria + diffamazione). Elemento oggettivo positivo bipartizione. Distinto da quello colposo. FATTO TIPICO:

  1. CONDOTTA: Il reato commissivo si basa sull’azione umana che contrasta con una norma in accezione negativa, non tenere un determinato comportamento. Si è cercato di definire il termine di azione in modo da poter ricomprendere tutti gli illeciti penali (doloso + colposo + omissione). a. TEORIA CAUSALE: movimento corporeo dell’uomo, modificazione del mondo esterno che incide sul diritto penale cagionata dalla volontà umana (NO reati omissivi, si afferma come anche nei reati omissivi sia presente un’azione, il comportamento diverso tenuto, però ciò che importa è se ha fatto o meno ciò che chiedeva la norma, omissione del comportamento richiesto) b. TEORIA FINALISTICA: azione sorretta da un fine particolare, attività orientata verso uno scopo (NO reati colposi che non sono programmati, soprattutto colpa incosciente) c. TEORIA SOCIALE: azione dell’uomo socialmente rilevante, si adatta a tutte, ma è troppo generica ed astratta Teorie fallite, non si riesce a trovare una descrizione di azione che possa coincidere con tutti gli illeciti penali. Lo si ricava dall’art. 42 1° nel momento in cui si afferma che nessuno può essere punito per un’azione/omissione se non l’ha commessa con coscienza + volontà. Quindi fondamentale per il reato commissivo doloso è la volontà, il dolo. Automatismo sorretto da volontà. Dominabilità della volontà. DOLOSO: azione = MOVIMENTO CORPOREO COSCIENTE E VOLONTARIO (42 + 45 + 46). Principio di materialità. Dolo: cosciente + volontario. In alcuni casi il soggetto è AGITO, agisce senza coscienza e volontà: FORZA MAGGIORE + CASO FORTUITO + COSTRINGIMENTO FISICO. Viene meno il dolo. PRESUPPOSTI AZIONE: devono preesistere, essere concomitanti con la condotta  bigamia precedente matrimonio – soggetto attivo determinato come pubblico ufficiale – oggetto materiale della condotta come un documento – contesto della condotta come una situazione di pericolo – soggetto passivo come il capo dello stato. REATO SENZA CONDOTTA: punisce chi, avendo determinati precedenti penali, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, dei quali non giustifica la provenienza. Qualcuno ha detto che tale tipo di reato sarebbe incostituzionale proprio perché non viene punita una condotta, o meglio un comportamento lesivo di un bene giuridico determinato, ma un mero sospetto. In realtà, come è

stato ben evidenziato, non manca una condotta; anzi, a ben guardare di condotte ce ne sono addirittura due e cioè il possesso degli arnesi in questione e la mancata giustificazione dei motivi per cui si possiedono.

  1. OGGETTO MATERIALE DELL’AZIONE: persona o cosa sulla quale ricade l’attività fisica del reo. Diverso da: oggetto giuridico + soggetto passivo + danneggiato. In alcuni casi coincide.  UNICO  PLURIMO
  2. EVENTO: risultato esteriore riconducibile all’azione umana. Principio materialità + offensività.  NATURALISTICO: risultato esteriore che concretizza la messa in pericolo del bene (non comprende reati di mera condotta). Modificazione realtà naturale.  GIURIDICO: bene giuridico tutelato leso, offesa dell’interesse protetto dalla norma penale (non comprende i reati neutri dei quali non si comprende qual è il bene giuridico tutelato). Inoltre è ovvio che si offende un bene giuridico perché vige il principio di offensività e un’azione giuridica è tale solo se lede un bene giuridico. Più che l’evento è l’essenza del reato. Usati entrambi, da preferire quella in senso naturalistico, conseguenza dell’azione, consiste in una modificazione fisica della realtà esterna. REATO OMISSIVO : incrementazione. OMISSIONE: comandi di agire in un determinato modo – COMMISSIONE: divieti violati con azioni positive. Funzione PROPULSIVA diritto penale. PROPRI (puri) : mancato compimento di un’azione che la legge comanda di realizzare, omissione di soccorso. Obbligo di attivarsi. PREGNANTI + NEUTRI  conoscenza della legge penale  art. 5. Mancato compimento dell’azione richiesta in presenza della situazione conforme alla fattispecie incriminatrice. Presuppone che il soggetto abbia la POSSIBILITA’ DI AGIRE. NO se ha compiuto un SERIO SFORZO per adempiere l’obbligo. OBBLIGO che incombe su + soggetti: può rendere penalmente irrilevante l’omissione. IMPROPRI/commissivi mediante omissione (impuri): violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico. GARANTE: risponde per il mancato attivarsi, bagnino. Art. 40: CLAUSOLA DI EQUIVALENZA generale, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Divieto di cagionare con la propria omissione il fatto tipico. Norme della parte speciale convertibili in una nuova fattispecie autonoma. SOLO comando d’azione. Estensione della punibilità. NO:  Quando la norma speciale menziona già l’omissione  Mano propria: atto positivo necessario  Condotta di vita risultante da una reiterazione di comportamenti positivi, ABITUALI  solo REATI DI EVENTO che NON richiedono condotte positive.  REATI CAUSALI PURI/reati di evento a forma libera : reati di evento il cui disvalore si concentra nella produzione del risultato lesivo, INDIFFERENTI le modalità di comportamenti che lo innescano.  VITA + INCOLUMITA’ INDIVIDUALE e PUBBLICA.
  3. NESSO CAUSALITA’ Lega l’azione all’evento. Il nostro diritto penale ha un orientamento OGGETTIVISTICO ispirato alla tutela dei beni giuridici, si richiede come presupposto di partenza che il reo abbia mentalmente contribuito alla verificazione del risultato dannoso. RELATIVITA’ perché ci sono varie teorie. Finalizzato ad emettere un giudizio di responsabilità. La causalità funge da CRITERIO DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA DEL FATTO AL SOGGETTO. Lo stesso risultato lesivo è opera dell’agente. Il codice Rocco a differenza di altri contiene una disciplina esplicita del nesso causale, artt. 40 + 41. Gli artt. non stabiliscono però i criteri per stabilire il nesso. L’azione del soggetto deve porsi come condizione NECESSARIA dell’evento. Art. 41 : le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a

 Leggi STATISTICHE: l’evento si verifica solo in una certa percentuale di casi (anche 100%) Il magistrato non dispone della stessa competenza dello scienziato, è irrealistico pretendere la certezza deduttiva anche perché non ci sono leggi universali. Ci si deve accontentare di una misura di certezza inferiore alle leggi universali.  PROBABILITA’, quindi è probabile che la condotta dell’agente costituisca una condizione necessaria dell’evento:  Probabilità statistica (ATRATTA): osservazione di fenomeni ripetuti nel tempo  Probabilità LOGICA (CONCRETA): la legge statistica trova applicazione nel caso concreto %?  non si può pensare di risolvere il problema cercando il livello minimo di probabilità visto che potrebbe anche variare da caso a caso. Deve rimanere ALTO. FEDERICO STELLA: alto grado vicino alla certezza. Viene diffusa grazie al manuale Fiandaca Musco. Inizialmente la % era introno al 30%. SENTENZA FRANZESE 2002: ALTA PROBABILITA’ LOGICA che siano da escludere fattori causali alternativi (VALUTAZIONE PROBABILISTICA), non c’è altra spiegazione logica, l’azione diventa causa (non scientifica, MA logica, serve sì la scienza tramite i periti, MA la decisione finale spetta al giudice) + la legge statistica trova applicazione nel caso concreto. Rischio che i giudici non facciano un’applicazione coerente della teoria, MA si lasciano prendere da giudizi di valore. Inoltre la sentenza non è molto seguita perché si chiede un’alta percentuale.

  1. CASO MACCHIE BLU: fabbrica di alluminio, Rovereto, manifestazioni cutanee di macchie blu, non si riesce ad individuare con certezza il motivo  coincidenza con gli eventi verificatesi 30 anni prima al momento dell’apertura della fabbrica, cessazione danni con un depuratore, guarigione delle persone che si allontanavano dalla zona  possibile spiegazione statistica
  2. CASO TALOMIDE: ditta farmaceutica tedesca produce un farmaco ingerito da donne gestanti e quasi tutte partoriscono figli con malformazioni congenite, non è scientificamente chiaro il motivo  esperimenti su animali che confermano, confermata sulla base di rapporti medici, malformazioni scomparse dopo il ritiro del farmaco dal mercato, distribuzione geografica coincideva con l’area di vendita del farmaco  argomentabile una spiegazione su base statistica L'azione è causa dell'evento quando, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico (cioè secondo il metodo scientifico-causale) l'evento è conseguenza certa o altamente probabile, dell'azione, in quanto senza di essa l'evento non si sarebbe verificato. Correttivo della causalità umana. Ci sono casi in cui né leggi scientifiche né statistiche possono giustificare un evento. CAUSALITA’ ADEGUATA : causa ADEGUATA. Correttivo alla teoria condizionalistica nella sfera dei DELITTI AGGRAVATI DALL’EVENTO. Seleziona gli antecedenti causali rilevanti nel decorso causale. È considerata causa la condizione idonea/adeguata a produrre l’evento in base ad un criterio di prevedibilità. Propone un modello GENERALIZZANTE: richiede una generale attitudine dell’azione a cagionare eventi del tipo di quello verificato in concreto. Non deve essere solo una peculiarità del caso concreto. Giudizi che appaiono EX ANTE idonei a produrlo. Formulazione POSITIVA: solo la causa che con molta probabilità conduce all’evento. Effettuato alla base di circostanze presenti al momento dell’azione conoscibili EX ANTE da un osservatore avveduto + conoscenza dell’agente concreto ( PROGNOSI POSTUMA ). CRITICA: caso in cui l’azione criminosa appare ex ante idonea, MA l’evento si verifica per il sopraggiungere di circostanze imprevedibili. Scindere il giudizio di adeguatezza in 2 fasi:
  3. ANTERIORE: giudizio EX ANTE  l’azione non appare improbabile di conseguire une vento di genere di quello contemplato dalla norma
  4. SUCCESSIVA: giudizio EX POST  l’evento realizza in concreto il pericolo connesso all’azione delittuosa CONTRO:  I giudizi dovrebbero essere ex post e di natura oggettiva  Finisce col coinvolgere il piano della colpevolezza  Applicazioni incerte  Restringe troppo la causalità, no improbabili, ma non eccezionali

CAUSALITA’ UMANA : ANTOLISEI. Sono causati dall’uomo solo i risultati che può DOMINARE in virtù dei suoi poteri conoscitivi + volitivi. Rientrano nella sua sfera di signoria. Non sono da lui causati quelli che sfuggono al suo dominio (FATTO ECCEZIONALE)  + : signoria/dominio dell’uomo  - : no eventi eccezionali È eccezionale il fattore che ha probabilità minima di verificarsi, è al di fuori delle possibilità di controllo dell’uomo. RELATIVO. Coinvolge colpevolezza, contaminazione tra elemento oggettivo + soggettivo. IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELL’EVENTO , Germania: imputabile come proprio fatto. Non solo naturalistico/scientifico. Correttivo della teoria condizionalistica. L’evento cagionato è OPERA dell’agente. Si deve verificare se il fatto gli può essere imputato come proprio O se è una coincidenza del tutto casuale. Solo se realizza il RISCHIO NON CONSENTITO/ILLECITO. Perché esistono dei rischi consentiti a causa della prevalenza di esigenze di libertà individuali, guidare.  AUMENTO DEL RISCHIO : aumentata la probabilità di verificazione dell’evento dannoso. Vietate le azioni al di là del rischio socialmente consentito. Lecite le condotte che non comportano un pericolo disapprovabile o che non aumentano le chances di verificazione di eventi lesivi.  SCOPO DELLA NORMA VIOLATA : non concretizzano lo scopo che la norma tende a prevenire CRITICHE:

  1. Elaborata nel sistema tedesco che non ha una disciplina normativa della causalità, non adatto al sistema penale italiano
  2. Aumento del rischio degli ILLECITI DI DANNO. NON per quelli commissivi dove restringe l’ambito di punibilità. SI per gli illeciti OMMISSIVI IMPROPRI privi di causalità reale dove estende ingiustamente la punibilità. L’aumento del rischio sembra guadagnare terreno nei settori in cui accertare il nesso causale è difficile: medico + datore di lavoro. ESEMPIO (tratto da una sentenza assolutoria della Cassazione tedesca): camionista che, superando ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, aveva investito un ciclista ubriaco che aveva sterzato all’improvviso. La sentenza ha stabilito che anche qualora il camionista avesse superato ad una distanza regolare, l’evento si sarebbe verificato ugualmente in quanto non si era avuto nessun aumento del rischio consentito. NO scopo norma violata. CONTRO: Nell’esempio di scuola del nipote che, volendo uccidere lo zio, lo invita a fare un viaggio su un aereo che poi cade veramente, il nipote potrebbe essere punibile anche passando per la via dell’imputazione oggettiva dell’evento, perché ci vuol poco ad affermare che si è avuto un aumento del rischio. Critica + convincente è che sia una variante della condicio sine qua non. Impossibilità di elaborare una teoria perfetta a livello tecnico: non è possibile individuare una teoria migliore delle altre. Tutte presentano dei difetti, perché tutte sono inadeguate a coprire l'arco delle possibilità che possono presentarsi al giudice. La giurisprudenza accoglie ora l'una, ora l'altra tesi, a seconda di quella che più si adatta al caso concreto. Una teoria come quella della causalità umana può ben essere adattata a quella della causalità scientifica, prendendo dei pezzi di quest’ultima e accorpandoli nell’altra. Le varie teorie non sono diverse l’una dall’altra, o incompatibili tra loro, ma si tratta solo di tentativi di spiegare la realtà, per giunta neanche tanto diversi tra loro. NESSO CAUSALE REATO OMISSIVO : anche in questo caso per la responsabilità è necessaria una connessione tra l’evento e la condotta. L’art. 40 parla anche di OMISSIONE, quindi anche il non impedire richiede il nesso causale. La vera causa non è il fare, MA l’ aliud factum (=altrimenti)  doppiamente impeditivo/ipotetico: manca l’azione a cui il soggetto era tenuto + se realizzata avrebbe impedito l’evento. 2°: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. La doppia ipotesi risiede in questo passaggio: individuazione delle cause naturali dell'evento (eliminazione) + sostituzione

b. DERIVATE: trapassano dal titolare originario AD un soggetto diverso per un ATTO DI TRASFERIMENTO NEGOZIALE, baby sitter  delega  CONTRATTO. Questo perché talvolta l’incapacità del titolare è presunta, mentre altre volte è una scelta del ricorrente ricorrere a 3i garanti per la protezione di determinati beni esposti a pericolo (guida alpina). Quindi necessario è l’intervento del soggetto originario verso un garante derivato. Inoltre il garante deve assumere IN CONCRETO la funzione di tutela. INDIFFERENTI le successive cause di invalidità, necessario l’affidamento originario al garante dal bene da proteggere. Nullo ab origine  Può esserci ASSUNZIONE VOLONTARIA della posizione del garante (controllo nullo ab origine) in cui il soggetto SPONTANEAMENTE svolge il ruolo di garante, negotiorum gestio. CONDOTTE AMBIVALENTI: ambito medico. In presenza sia di condotte attive sia omissive. Generalmente nelle condotte COLPOSE mediante azione (colpose: omissione, mancata osservanza di una regola cautelare). CONCAUSE , art. 41: + cause producono uno stesso evento, routine, INDIPENDENTI tra loro (concorso di persone dipendenti)  antecedenti + concomitanti + successive. L’evento non è collegabile in modo lineare alla condotta dell’agente. 1° = 40 1° 3°: causa anche FATTO ILLECITO ALTRUI 2°: le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l’evento escludono il rapporto di causalità. Causa che opera a prescindere da qualsiasi legame con una precedente azione col soggetto, viene meno il nesso causale. Tende a temperare gli eccessi punitivi, esigenza di TEMPERAMENTO. Per il decorso causale ATIPICO. Si esige qualcosa di + del nesso causale, DELIMITATIVE. Carattere eccezionale: imprevedibile + anormale.  UMANA: eccezionale  ADEGUATA: atipica  CONDIZIONALISTICA SUSSUNZIONE SECONDO LEGGI: no probabilità statistica CASO FORTUITO + FORZA MAGGIORE , art. 45: viene meno il nesso causale e la responsabilità dell’agente. Si trovano nelle SCUSANTI quindi rientrano nella colpevolezza però nel codice sono successivamente al dolo + colpa. CASO FORTUITO: eventi improbabili + imprevedibili che rendono inevitabile il verificarsi dell’evento (incrocio tra: natura + condotta umana) FORZA MAGGIORE: cause esterne di carattere eccezionale (natura) a cui il soggetto non è in grado di resistere, NO margine di scelta, assoluta COSTRINGIMENTO FISICO , art. 46: non punibile chi commette il fatto, MA l’autore della violenza. SPECIES del GENUS forza maggiore che promana dalla fonte non naturale, MA umana. Assoluta, NO margine di scelta. Il soggetto è uno strumento nelle mani di chi esercita violenza. Viene meno l’elemento SOGGETTIVO. Sono circostanze ANORMALI. PROBLEMA per le situazioni che producono un perturbamento psichico, MA che non sono riconducibili a queste 3 ipotesi  ricomprese nell’art. 42 1°: CLAUSOLA GENERALE PER LE CIRCOSTANZE ANORMALI NON TIPIZZATE, stati di terrore + stati ipnotici …  nel momento in cui afferma che ci debba essere dolo o colpa per far sì che l’evento sia imputabile ad un soggetto. NESSO DI RISCHIOcolpa + evento. REATO COLPOSO. Conseguenza necessaria dell’azione che contrasta col dovere oggettivo di diligenza. L’evento è una CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Deve concretizzarsi il rischio/pericolo che l’agente avrebbe dovuto neutralizzare/ridurre adottando le cautele doverose che ha omesso.  art. 43: A CAUSA DI…  CAUSALITA’ DELLA COLPA.

  1. SCOPO DI TUTELA: eventi che la norma EX ANTE è finalizzata a prevenire, ad esempio norma stradale di tenere una data distanza di sicurezza, se non la tieni ed investi un soggetto che imprevedibilmente attraversa la strada non è attribuibile alla distanza di sicurezza non tenuta perché anche tenendola si sarebbe investito il soggetto (caso Germania  imputazione obiettiva evento)
  2. Chiedersi come sarebbero andate le cose qualora l’agente avesse adottato la misura cautelare che aveva l’obbligo di adottare (altrimenti, aliud factum). COMPORTAMENTO ALTERNATIVO LECITO IMPOSO EX ANTE sarebbe risultato idoneo ad evitare il verificarsi dell’evento, tenendo conto EX POST della situazione concreta ( prognosi postuma ). Si deve a posteriori concludere che nella situazione data l’evento NON realizza il rischio connesso alla regola di condotta violata. Viene meno la connessione di rischio tra condotta colposa + evento perché si sarebbe verificato comunque. Manca la causalità della colpa. Se sussistesse in ogni caso sarebbe RESPONSABILITA’ OGGETTIVA occulta. DUBBIO TEORICO SE rientra nel NESSO DI CAUSALITA’ o nella COLPA: importante per le conseguenze  esclusione della responsabilità penale.
  3. CAUSALITA’: in senso GIURIDICO. evitabilità dell’evento mediante la condotta alternativa che il soggetto avrebbe dovuto realizzare. PROBABILITA’ VICINA ALLA CERTEZZA. In casi dubbi si nega il nesso causale  no responsabilità penale. Restringerebbe la punibilità. QUASI CERTEZZA.
  4. COLPA (>): AUMENTO/MANCATA diminuzione del rischio. Avrebbe significatamente diminuito il rischio di verificazione se realizzata + aumento delle chances di messa in salvo del bene protetto. POSSIBILITA’ + PROBABILITA’, no quasi certezza come causalità (REATI COMMISSIVI COLPOSI). Reati omissivi colposi  causalità materiale sostituita con una CAUSALITA’ NORMATIVO-IPOTETICA in termini di mancato impedimento dell’evento da parte del soggetto garante  accertamento della causalità + colpa COINCIDONO. Estendere l’area di punibilità rispetto alla causalità. Quale? BO ANTIGIURIDICITA’: desumibile dall’intero ordinamento giuridico, tutti i rami dell’ordinamento. C’è il fatto tipico, ma viene meno il contrasto. Elemento oggettivo negativo bipartizione. Comportamento lecito, facoltizzato. Una sorta di diritto.  SCRIMINANTI: antigiuridicità + oggettivamente  SCUSANTI: colpevolezza + soggettivamente  CAUSE DI ESENZIONE DALLA PENA: sia antigiuridico sia colpevole, la pena non è necessaria, meritevole Scopo approvato dall’ordinamento giuridico. Prevalenza del vantaggio sul danno. Orientamento > PLURALISTICO (quindi principi diversi delle varie scriminanti, no monistico) perché le varie cause di giustificazione hanno principi diversi  INTERESSE PREVALENTE + MANCANTE. Non tollerate come stato di necessità, MA proprio considerate lecite. Operano OGGETTIVAMENTE (59 1°) quindi anche se non conosciute dall’agente o per errore ritenute inesistenti (magari sussiste sia il fatto tipico, sia la colpevolezza), operano verso chiunque, a favore di tutti i concorrenti (stato di necessità…). Però se l’agente ritiene erroneamente che sussistano sono valutate sempre a suo favore (59 ult.)  SCRIMINANTE PUTATIVA. Errore sui presupposti di fatto O norma extra-penale (47 3°). NO error juris penale art. 5. Errore che deve però essere ragionevole + scusabile. SE COLPA permane delitto colposo, errore. Anche CONTRAVVENZIONI. ECCESSO COLPOSO, art. 55: presupposti causa di giustificazione si eccedono colposamente da colui che agisce  COLPA, se delitto colposo. Può avvenire volutamente perché si valuta erroneamente la situazione di fatto o la situazione è valutata esattamente. Evento sproporzionato, sussiste però la causa di giustificazione. SE volontariamente DOLO. ANTIGIURIDICITA’ SPECIALE: contrasto con altri rami dell’ordinamento