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Riassunto di diritto penale parte generale del libro Fiandaca
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto penale tratta dei REATI. Illeciti che contrastano con la sicurezza della società. Intervento dello stato come parte lesa che applica le SANZIONI più gravi. La sanzione penale è per antonomasia la sanzione massima che un ordinamento può prevedere. La massima violazione è quella prevista in un dato momento storico, inizialmente pena di morte, poi ergastolo, oggi tendenza alle misure alternative. Legittimata dall’accordo sociale. Dea giustizia con in mano una bilancia che rappresenta il bilanciamento degli interessi e la spada che rappresenta la sanzione. Oggi la sanzione massima è l’ERGASTOLO. Inferno dante. Il diritto penale è un diritto pubblico. Il reo è un soggetto che deve essere punito, è una sorta di nemico della società. Nato per sostituirsi alla vendetta del cittadino, no autotutela. PROBLEMATICHE INTRINSECHE: ambito + fatti + perché punire. Quali sono i fatti e con che criteri si selezionano? Qual è la sanzione massima accettata? Perché si deve punire un soggetto? PROBLEMATICHE ESTRINSECHE: etiche + religiose + criminologia. Rapporto tra diritto e morale. Eutanasia è o meno reato. White collar come punirli. INTERDISCIPLINALITA’ del diritto penale che si deve collegare con altri rami dell’ordinamento. DINAMICITA’ del diritto penale, nascono nuovi reati. ANCIEN REGIME, 1750: Incertezza + caos normativo, non c’è codificazione Arbitrarietà delle pene Morale = diritto, reato di bestemmia + adulterio Sanzioni punitive eccessive, ammessa la tortura, teatralità, terrorismo punitivo Modello inquisitorio dove prevale l’accusa Manca l’idea di difesa + proporzionalità + equità ILLUMINISMO PENALE, 1600, BECCARIA : contrattualismo + utilitarismo. “Dei delitti e delle pene” Certezza del diritto, principio di legalità Giudice bocca della legge, no arbitrio giudiziario Giusnaturalismo laico, diritto diverso dalla morale, razionalismo, secolarizzazione, laicizzazione Sanzione umanizzata + razionalizzata, pene fisse, bandito terrorismo punitivo Ogni pena deve essere:
Reato come fenomeno naturale + psicologico + sociale scienza empirico sociale. Ente naturale. Concreto, ci si concentra sul reo Reo non è libero di scegliere, MA causalità naturale che lo costringe a compiere il reato Pericolosità sociale del reo che deve essere neutralizzata, fine primario SPECIAL-PREVENZIONE Responsabilità sociale Figura del reo, classificazione dei delinquenti LOMBROSO: determinismo biologico. Fossetta occipitale mediana tipica degli animali inferiori GAROFALO: fattori psicologici FERRI: fattori sociali. Sociologia criminale. Doppio binario delle misure di sicurezza visto come una riappacificazione tra le 2 scuole. INDIRIZZO TECNICO GIURIDICO, 1800. 1910 ARTURO ROCCO. Penalista deve studiare solo le norme penali vigenti, è su una TORRE D’AVORIO. Gli elementi extra-giuridici non sono meno importanti, ma se ne occupano le altre scienze, periti. Mero osservatore delle leggi. 1930 CODICE ROCCO ( ALFREDO ROCCO , fratello guarda sigilli) sotto il filone dell’indirizzo tecnico giuridico. 1984 COSTITUZIONE italiana repubblicana. Diventa fonte primaria del diritto penale perché il codice è alla stregua di una legge ordinaria quindi sottostà alla forza della costituzione. 25: principio di legalità + irretroattività 27: responsabilità penale personale + finalismo rieducativo Teoria collegata ai BENI GIURIDICI. Per vedere se c’è un REATO si guarda la sanzione penale. L’obiettivo è difendere la società e risocializzare il delinquente. PRINCIPI DIRITTO PENALE: PRINCIPIO DI MATERIALITA’: si sanzionano i fatti materiali e non opinioni e atteggiamenti, punibile dal tentativo idoneo + univoco PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: tutela dei BENI GIURIDICI. Il fatto punibile deve ledere un bene giuridico tutelato. Anche fatto pericoloso. Ricavato implicitamente dall’art. 49. PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA: elemento soggettivo del reato. Rimproverabilità per aver commesso il reato. Nulla poena sine culpa. SUSSIDIARIETA’: extrema ratio FRAMMENTARIETA’: collegato alla tassatività, punibili solo alcune forme di lesione dei beni giuridici FUNZIONE del diritto penale è la tutela dei beni giuridici. Il bene giuridico è talmente importante da richiedere una sanzione penale. PERCHE’ si applica la pena:
PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA DELLA PENA: aggressione del bene tutelato intollerabile. + un bene è alto nella gerarchia di importanza tanto inferiore dovrà essere la lesione e il contrario. PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETA’: il diritto penale non necessariamente deve punire tutte le condotte lesive di quel bene (si omicidio, no patrimonio). Si frammenta l’intervento penale a singole forme di aggressione. Alcune lacune sono giustificate. Non tutto ciò che è antigiuridico è tutelato penalmente. PRINCIPIO DI AUTONOMIA: non è subordinato ad altri illeciti, non è né accessorio né secondario. È autonomo. Il diritto penale interviene successivamente ad altri settori dell’ordinamento. Il giudice penale non è vincolato dalle precedenti valutazioni dei giudici. CODICE ROCCO, 1930: emanato in epoca fascista, ma forti influenze liberali per i partiti ideologisti che l’hanno redatto. Introduce il doppio binario con le misure di sicurezza. Ha una parte generale ed una speciale (1° + 2°/3°). Le parti si integrano a vicenda ( rapporto di integrazione ). PRINCIPIO DI LEGALITA’: nasce dal contratto sociale per vincolare lo stato alla legge. Vincolo del giudice alla legge. I modelli penali di civil law quindi anche il nostro vedono come irrinunciabile il principio di legalità. Ha un’ottica general preventiva, monito verso la comunità. Il parlamento rappresenta il popolo, è l’organo rappresentativo e il diritto penale richiede il consenso massimo della società. Lo si ricava dall’art. 1 cp + 7 CEDU. Il codice penale dal 1930-1948 era però legge ordinaria quindi derogabile dalla legge, ma la costituzione nell’art. 25 2° ribadisce il principio di legalità, ha costituzionalizzato l’art. 1 cp. 4 sottoprincipi del principio di legalità:
DIRITTO INTERNAZIONALE: parametro interposto sentenze gemelle 2007, sub costituzionale, ma subra legislativa. Innalzamento degli standard di garanzia del soggetto. Sentenza punta Perotti: costruzione con abuso edilizio, confisca dell’area che è una misura di sicurezza, però prescrizione del reato. Nessuno può essere punito in assenza di responsabilità, la confisca sostanzialmente è una sanzione penale perché afflittiva varrà in generale Caso Taricco : la prescrizione è norma PROCEDURALE che non consente di procedere.
CRITERIO TEOLOGICO: interpretazione oggettiva , si verifica il bene protetto, obiettivo finalistico della norma, fanno rientrare anche nuovi casi che se nel momento in cui la legge è stata emanata fossero conosciuti sarebbero stati ricompresi sotto la loro tutela. Orientata secondo le conseguenze. Legittima ex post scelte non esistenti prima. Tertium comparationis. LIMITI SPAZIALI DI APPLICABILITA’ DELLA LEGGE PENALE: TERRITORIALITA’: si applica a tutti quelli che si trovano nel territorio dello stato (ex art. 6 cp). DIFESA/TUTELA: legge dello stato cui appartengono i BENI offesi o il soggetto passivo del reato UNIVERSALITA’: legge penale si applica a tutti i delitti + dovunque + da chiunque sono stati commessi PERSONALITA’: legge dello stato di appartenenza del reo (cittadinanza) Combinazione tra i vari principi, in Italia prevale la territorialità combinata con gli altri ( principio di territorialità temperato ). Art. 4: territorio dello stato + principio della bandiera. Art. 6 2°: principio dell’ubiquità. Il reato si considera commesso in Italia quando l’azione/omissione è avvenuta in TUTTO/PARTE nel territorio italiano o l’EVENTO che è conseguenza dell’azione/omissione si è verificato in Italia. Quindi quando si esteriorizza la volontà criminosa o quando si verifica l’evento. CONCORSO PERSONE: qualsiasi atto compiuto in Italia REATO CONTINUATO: sì quando favor rei Quindi legge penale italiana sia quando l’azione è commessa all’estero e proseguita in Italia, sia qualora il reato è commesso all’estero, ma un atto di partecipazione è stato compiuto in Italia (CONCORRENZA DI GIURISDIZIONE). REATO CIRCOSTANZIATO: circostanza commessa all’estero non crea concorrenza di giurisdizione. DEROGHE AL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ reati comuni commessi all’estero INCONDIZIONATAMENTE puniti secondo la legge italiana, art 7: a. Contro la personalità dello stato (DIFESA) b. Falsità monete + contraffazione/uso sigillo dello stato c. Pubblici ufficiali con abuso dei poteri e violando i loro doveri CONDIZIONATAMENTE, subordinati ad alcune condizioni, art. 9: a. Ergastolo o reclusione + b. Presenza del reo nel territorio dello stato (PERSONALITA’) SE reclusione -3: a. Presenza reo territorio dello stato b. Istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA SE commesso all’estero a danno di uno stato straniero punibile: a. Istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA b. Non concessa estradizione Straniero che commette all’estero delitti comuni, art. 10: a. A danno dello stato o del cittadino italiano:
DELITTO POLITICO COMMESSO ALL’ESTERO, art. 8: il delitto politico offende un interesse politico dello stato, un diritto politico del cittadino, un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. È punito secondo la legge italiana a istanza o querela al MINISTRO della GIUSTIZIA. OGGETTIVO: natura del bene/interesse leso SOGGETTIVO: motivazione psicologica, motivi politici REATO ISPIRATO IN PARTE DA MOTIVI POLITICI: il motivo politico deve essere prevalente. Il delinquente politico è ben inserito nella società e non necessita molta rieducazione. Privilegio per la criminalità politica. Sorta di white collar. PRINCIPIO DELL’OBBLIGATORIETA’, art. 3. Consono col principio di eguaglianza. Alla stregua art. 5 cp. Distinzione tra cittadino e straniero fondamentale per alcuni reati. L’obbligatorietà viene meno, quindi un soggetto non è assoggettabile a sanzione, quando sono previste delle IMMUNITA’ PENALI: ASSOLUTE + RELATIVE SOSTANZIALI + PROCESSUALI Dato tra un bilanciamento tra vari interessi, esigenza di tutela per alcune funzioni di determinati soggetti: DIRITTO PUBBLICO INTERNO: PDR (PDS) + parlamentari + giudici corte costituzionale + membri CSM + membri consigli regionali DIRITTO INTERNAZIONALE: papa + capi di stato esteri + agenti diplomatici + parlamentari europei + giudici corte Aja + membri NATO + militari stranieri + giudici CEDU + funzionari internazionali NATURA GIURIDICA: sono cause di giustificazione/scriminanti rientranti sotto l’ esercizio di un diritto. Sono un fatto lecito, non prevedono reato. Operano già sul piano dell’antigiuridicità e non nella colpevolezza. TEORIA GENERALE DEL REATO: il reato è ogni fatto umano (PRINCIPIO DI MATERIALITA’) vietato dalla legge e punito con sanzioni penali. Si reagisce in relazione alle conseguenze giuridiche. Dalla sanzione ricaviamo i reati. 2 tipi di sanzioni: detentive e pecuniarie. ILLECITO CIVILE: riserva di legge relativa, norme quadro; no tassatività, ma clausole generali (buona fede) ILLECITO AMMINISTRATIVO: riserva di legge amministrativa, no tassatività È reato un fatto umano che aggredisce un BENE GIURIDICO ritenuto meritevole di tutela dal legislatore che si muove all’interno di valori costituzionali prendendo come parametro di riferimento la costituzione. La misura di aggressione deve essere tale da far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione penale, extrema ratio. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: aggressione di beni giuridici. Manca nel nostro ordinamento un riconoscimento esplicito che enuncia il principio, è un criterio implicito che si ricava dall’art. 49 2° nel momento in cui afferma la non punibilità in caso di inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto, quindi afferma come non sia punibile il reato impossibile. Accezione oggettivistica del nostro ordinamento. Riconoscimento solo con legge ordinaria. La costituzione riconosce anch’essa il principio di offensività negli artt. 25 2°, 27 1° e 3°. Il reato deve essere un fatto SOCIALMENTE DANNOSO, indifferente se nella mente del soggetto si vuole commettere un reato, ma OGGETTIVAMENTE LESIVO. Secondo Federico Stella l’offensività è un requisito tacito del fatto tipico, perché il legislatore vuole punire una lesione effettiva del bene giuridico. L’assenza di offensività crea un’apparente tipicità, non può quindi il fatto essere tipico (es: rubo da una borsa che in realtà è vuota). Deve esserci un danno e una messa in pericolo di beni o interessi rilevanti e meritevoli di tutela. È implicitamente costituzionalizzato. Offesi in concreto i beni giuridici. Differente dall’ordinamento tedesco ad accezione soggettiva dove è punibile in alcuni casi anche in assenza di offensività. Vero è che la pericolosità sociale di un soggetto che compie un fatto inidoneo possa essere la stessa se non > rispetto un soggetto che commette un reato ritenuto offensivo, ma in questo caso si agisce con le misure di sicurezza (quasi-reato). OFFENSIVITA’ IN ASTRATTO + OFFENSIVITA’ IN CONCRETO
Principi uguali a quelli penali: tassatività + riserva di legge + irretroattività + principio di legalità + divieto di analogia PRINCIPIO DI AUTONOMIA: l’ente risponde anche se l’autore è inimputabile o non identificato CRITERI DELL’IMPUTAZIONE OBIETTIVA: l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse (EX ANTE) + a suo vantaggio (EX POST). L’ente non deve rispondere se l’agente agisce a solo scopo personale, ma solo se oggettivamente il reato provoca interessi e vantaggi per l’ente. Inizialmente solo 3 reati: concussione + corruzione + truffa, tutti reati che c’entrano col patrimonio. Tutti DOLOSI. 2008 emanato il d. lgs. 81: TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO dove si ampliano i reati introducendo omicidio + lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche COLPA. 1 mese dopo: THYSSENKRUPP , nell’ente si verifica un incendio che provoca morti dovuto alla carenza di sufficienti estintori. L’ente risponde penalmente dell’omicidio (dibattito perché non aveva un concreto interesse). Violazione delle norme della sicurezza sul lavoro. Inizialmente come delitto doloso eventuale, poi colpa cosciente perché si erano già verificati incendi che furono facilmente spenti quindi nell’ente non c’era l’accettazione del rischio credendo di riuscire a spegnerli anche in futuro. Non c’è interesse patrimoniale, MA vantaggio pensato nell’ottica del risparmio sulla violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. Violazione REGOLE CAUTELARI. Art. 5: distingue a seconda si tratti di soggetti APICALI o dei SOTTOPOSTI. APICALI: inversione onere della prova. L’ente risponde sempre, salvo che dimostri come l’organo ha adottato le norme sulla sicurezza del lavoro adeguatamente e l’organismo dell’ente ha vigilato per prevenire i reati, c’è direzione e vigilanza. SOTTOPOSTI: onere della prova normale. L’ente non risponde, salvo si dimostri che la commissione del reato è stata possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, MA risponde se ha osservato un controllo idoneo a prevenire i reati. Necessaria è l’istituzione del modello organizzativo di controllo. DELEGA: nell’ambito dell’attività d’impresa può avvenire che il reato sia realizzato da un soggetto diverso da colui che ha la qualifica. Il soggetto attivo è il datore di lavoro che delega alcuni dei suoi obblighi ad altri soggetti per poterli svolgere al meglio. In concreto è il soggetto responsabile che se ne occupa. L’istituto della delega è quindi ordinario in quest’ambito. Difficoltà nel verificare chi debba rispondere dei 2. La delega per essere valida deve avere determinati criteri. INIZIALMENTE: a. Grandi dimensioni … b. Oggettiva esigenza di delegare c. Datore di lavoro + delegato hanno le sufficienti competenze d. Totale e piena autonomia di spesa (carta bianca) … e. Pubblicità e forma scritta (ad probationem) ... f. Delegante ha l’obbligo di vigilanza continuata … paradosso perché altrimenti svolgerebbe il compito direttamente il datore di lavoro 2008: TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO a. Non nominate le dimensioni dell’impresa, diventa una sorta di facoltà di delegare anche perché non si richiede l’oggettiva esigenza b. Datore di lavoro + delegato hanno le sufficienti competenze c. Autonomia di spesa NECESSARIA allo svolgimento delle funzioni delegate d. Pubblicità e forma scritta con data certa (AB SUBSTANTIAM, requisito essenziale) e. Delegante ha l’obbligo di ALTA VIGILANZA, supervisione generale
SOGGETTO PASSIVO DEL REATO: stato è il soggetto passivo generico visto che ogni reato lo offende. È il TITOLARE del bene protetto dalla singola fattispecie. È la persona OFFESA dal reato. Anche stato + persone giuridiche. Anche pluralità soggetti passivi (violazione domicilio) NO oggetto materiale reato: oggetto o persona su cui ricade il reato NO danneggiato: subisce un danno patrimoniale e non (parte civile omicidio: familiari) Talvolta possono coincidere Reati vaghi: soggetto passivo indeterminato Reati senza vittima (reati contro la moralità pubblica) Reati ostativi RATIO: età del soggetto passivo – titolo del reato – relazioni tra soggetto attivo e passivo – condotta anteriore (provocazione) – vittimologia – consenso avente diritto STRUTTURA DEL REATO: inizialmente si cerca di creare una teoria che ricomprenda tutte le tipologie di reato. Non giunto a termine. Il reato è l’ENTE GIURIDICO qualificato come tale dall’ordinamento suddiviso in forza fisica e morale (CARRARA). Non c’è una teoria giusta, ma ci sono varie teorie più adeguate rispetto altre. BIPARTIZIONE: Carrara forza fisica/elemento oggettivo (positivo/fatto tipico + negativo/antigiuridicità) + forza morale/elemento soggettivo QUADRIPARTIZIONE: colpevolezza divisa in 2 (cause di non punibilità) TRIPARTIZIONE: Germania. Più coerente con la procedura penale (il fatto non sussiste – il fatto sussiste, l’imputato l’ha commesso, ma non costituisce reato – il fatto sussiste, ma l’imputato non l’ha commesso …) TRIPARTIZIONE:
EVENTO PERICOLOSO/reato di pericolo: messa in pericolo di un bene, lesione potenziale, in progressivo aumento. Prevenire le condotte anticipando la punibilità. a. CONCRETO: elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Pericolosa solo la condotta (chiunque diffonde false notizie + cessione di stupefacenti + abbandono incontrollato rifiuti) b. ASTRATTO: si presume con le regole di esperienza. Riconosciute costituzionalmente? Principio offensività, limite art. 49 reato impossibile. Offensività è un requisito del fatto tipico. La corte afferma come non siano incompatibili con la costituzione quindi consentite. Quindi il legislatore in presenza di beni particolarmente rilevanti come ambiente e salute (beni collettivi, super-individuali che sono danneggiabili solo da condotte cumulative) può configurare queste tipologie di fattispecie con pericolo presunto presunzione ragionevole. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: settore in cui le conoscenze scientifiche non consentono di verificare con certezza la dannosità, pericolosità; incertezza scientifica (i cellulari fanno male?). In alcuni settori deve esserci adeguata proporzione. REATO COMMISSIVO DOLOSO: Il fatto tipico oggi può comprendere sia elementi DESCRITTIVI sia NORMATIVI. Non prescinde totalmente dalla colpevolezza + antigiuridicità (reati soggettivamente pregnanti: ingiuria + diffamazione). Elemento oggettivo positivo bipartizione. Distinto da quello colposo. FATTO TIPICO:
stato ben evidenziato, non manca una condotta; anzi, a ben guardare di condotte ce ne sono addirittura due e cioè il possesso degli arnesi in questione e la mancata giustificazione dei motivi per cui si possiedono.
Leggi STATISTICHE: l’evento si verifica solo in una certa percentuale di casi (anche 100%) Il magistrato non dispone della stessa competenza dello scienziato, è irrealistico pretendere la certezza deduttiva anche perché non ci sono leggi universali. Ci si deve accontentare di una misura di certezza inferiore alle leggi universali. PROBABILITA’, quindi è probabile che la condotta dell’agente costituisca una condizione necessaria dell’evento: Probabilità statistica (ATRATTA): osservazione di fenomeni ripetuti nel tempo Probabilità LOGICA (CONCRETA): la legge statistica trova applicazione nel caso concreto %? non si può pensare di risolvere il problema cercando il livello minimo di probabilità visto che potrebbe anche variare da caso a caso. Deve rimanere ALTO. FEDERICO STELLA: alto grado vicino alla certezza. Viene diffusa grazie al manuale Fiandaca Musco. Inizialmente la % era introno al 30%. SENTENZA FRANZESE 2002: ALTA PROBABILITA’ LOGICA che siano da escludere fattori causali alternativi (VALUTAZIONE PROBABILISTICA), non c’è altra spiegazione logica, l’azione diventa causa (non scientifica, MA logica, serve sì la scienza tramite i periti, MA la decisione finale spetta al giudice) + la legge statistica trova applicazione nel caso concreto. Rischio che i giudici non facciano un’applicazione coerente della teoria, MA si lasciano prendere da giudizi di valore. Inoltre la sentenza non è molto seguita perché si chiede un’alta percentuale.
CAUSALITA’ UMANA : ANTOLISEI. Sono causati dall’uomo solo i risultati che può DOMINARE in virtù dei suoi poteri conoscitivi + volitivi. Rientrano nella sua sfera di signoria. Non sono da lui causati quelli che sfuggono al suo dominio (FATTO ECCEZIONALE) + : signoria/dominio dell’uomo - : no eventi eccezionali È eccezionale il fattore che ha probabilità minima di verificarsi, è al di fuori delle possibilità di controllo dell’uomo. RELATIVO. Coinvolge colpevolezza, contaminazione tra elemento oggettivo + soggettivo. IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELL’EVENTO , Germania: imputabile come proprio fatto. Non solo naturalistico/scientifico. Correttivo della teoria condizionalistica. L’evento cagionato è OPERA dell’agente. Si deve verificare se il fatto gli può essere imputato come proprio O se è una coincidenza del tutto casuale. Solo se realizza il RISCHIO NON CONSENTITO/ILLECITO. Perché esistono dei rischi consentiti a causa della prevalenza di esigenze di libertà individuali, guidare. AUMENTO DEL RISCHIO : aumentata la probabilità di verificazione dell’evento dannoso. Vietate le azioni al di là del rischio socialmente consentito. Lecite le condotte che non comportano un pericolo disapprovabile o che non aumentano le chances di verificazione di eventi lesivi. SCOPO DELLA NORMA VIOLATA : non concretizzano lo scopo che la norma tende a prevenire CRITICHE:
b. DERIVATE: trapassano dal titolare originario AD un soggetto diverso per un ATTO DI TRASFERIMENTO NEGOZIALE, baby sitter delega CONTRATTO. Questo perché talvolta l’incapacità del titolare è presunta, mentre altre volte è una scelta del ricorrente ricorrere a 3i garanti per la protezione di determinati beni esposti a pericolo (guida alpina). Quindi necessario è l’intervento del soggetto originario verso un garante derivato. Inoltre il garante deve assumere IN CONCRETO la funzione di tutela. INDIFFERENTI le successive cause di invalidità, necessario l’affidamento originario al garante dal bene da proteggere. Nullo ab origine Può esserci ASSUNZIONE VOLONTARIA della posizione del garante (controllo nullo ab origine) in cui il soggetto SPONTANEAMENTE svolge il ruolo di garante, negotiorum gestio. CONDOTTE AMBIVALENTI: ambito medico. In presenza sia di condotte attive sia omissive. Generalmente nelle condotte COLPOSE mediante azione (colpose: omissione, mancata osservanza di una regola cautelare). CONCAUSE , art. 41: + cause producono uno stesso evento, routine, INDIPENDENTI tra loro (concorso di persone dipendenti) antecedenti + concomitanti + successive. L’evento non è collegabile in modo lineare alla condotta dell’agente. 1° = 40 1° 3°: causa anche FATTO ILLECITO ALTRUI 2°: le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre l’evento escludono il rapporto di causalità. Causa che opera a prescindere da qualsiasi legame con una precedente azione col soggetto, viene meno il nesso causale. Tende a temperare gli eccessi punitivi, esigenza di TEMPERAMENTO. Per il decorso causale ATIPICO. Si esige qualcosa di + del nesso causale, DELIMITATIVE. Carattere eccezionale: imprevedibile + anormale. UMANA: eccezionale ADEGUATA: atipica CONDIZIONALISTICA SUSSUNZIONE SECONDO LEGGI: no probabilità statistica CASO FORTUITO + FORZA MAGGIORE , art. 45: viene meno il nesso causale e la responsabilità dell’agente. Si trovano nelle SCUSANTI quindi rientrano nella colpevolezza però nel codice sono successivamente al dolo + colpa. CASO FORTUITO: eventi improbabili + imprevedibili che rendono inevitabile il verificarsi dell’evento (incrocio tra: natura + condotta umana) FORZA MAGGIORE: cause esterne di carattere eccezionale (natura) a cui il soggetto non è in grado di resistere, NO margine di scelta, assoluta COSTRINGIMENTO FISICO , art. 46: non punibile chi commette il fatto, MA l’autore della violenza. SPECIES del GENUS forza maggiore che promana dalla fonte non naturale, MA umana. Assoluta, NO margine di scelta. Il soggetto è uno strumento nelle mani di chi esercita violenza. Viene meno l’elemento SOGGETTIVO. Sono circostanze ANORMALI. PROBLEMA per le situazioni che producono un perturbamento psichico, MA che non sono riconducibili a queste 3 ipotesi ricomprese nell’art. 42 1°: CLAUSOLA GENERALE PER LE CIRCOSTANZE ANORMALI NON TIPIZZATE, stati di terrore + stati ipnotici … nel momento in cui afferma che ci debba essere dolo o colpa per far sì che l’evento sia imputabile ad un soggetto. NESSO DI RISCHIO colpa + evento. REATO COLPOSO. Conseguenza necessaria dell’azione che contrasta col dovere oggettivo di diligenza. L’evento è una CONCRETIZZAZIONE DEL RISCHIO che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Deve concretizzarsi il rischio/pericolo che l’agente avrebbe dovuto neutralizzare/ridurre adottando le cautele doverose che ha omesso. art. 43: A CAUSA DI… CAUSALITA’ DELLA COLPA.