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Riassunto completo dell'Ottava edizione (comprensiva della riforma Cartabia) del manuale Diritto penale - parte generale di Giovanni Fiandaca ed Enzo Musco
Tipologia: Appunti
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G. Fiandaca - E. Musco,Diritto penale, Parte generale, VIII ed, Zanichelli, Bologna, 2023
Le matrici del diritto penale moderno risalgono all’ illuminismo settecentesco (esponenti: Montesquieu, Beccaria, Feuerbach), che detta una razionalità punitiva atta a bilanciare efficienza repressiva e garanzia dei diritti individuali → premesse culturali si ritrovano nel giusnaturalismo laico (esponenti: Grozio, Pufendorf, Locke), che ancora la legittimazione delle istituzioni statali ad un diritto naturale laico ≠ situazione penalistica dell’ancien Régime era confusa sotto 3 profili:
1. definizione normativa dei reati → causa: assenza di una codificazione, caotica sovrapposizione di testi normativi, frequenti interferenze del potere esecutivo in ambito giudiziario e persistente associazione tra crimine e peccato 2. strumenti sanzionatori → principalmente si ricorreva a pene corporali caratterizzate da arbitrio, eccesso, crudeltà ed esasperata spettacolarità (es. condanna a morte per squartamento, torture, etc) 3. disciplina processuale → processo dominato dai principi del modello inquisitorio (es. segretezza, preponderanza dell’organo di accusa, etc), a cui faceva capo l’utilizzo della coercizione corporale da parte dei magistrati per ottenere le confessioni “ legislazione (...), armata di strumenti di inaudita severità, non aveva neppure l’idea di un diritto di difesa dell’equità di una proporzione tra delitti e pene. Essa trattava l’accusato come un nemico, lo sequestrava invece di facilitare la sua giustificazione. Lo colpiva già prima che venisse condannato. Il suo unico principio era la pubblica vendetta, il suo scopo unico l’intimidazione ” Gli illuministi vogliono razionalizzare il sistema penale per renderlo uno strumento utile per prevenire effettivamente i reati, combattere l’arbitrio giudiziario e mitigare le pene evitando ingiustificati eccessi di sofferenza ai condannati → presupposti di tale riflessione penale affondano le radici nei 2 concetti chiave della filosofia politica dell’epoca: I. contrattualismo = istituzioni statali sono legittimate da un accordo liberamente stipulato tra privati e sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti naturali di ogni individuo II. utilitarismo = riflesso del miglior soddisfacimento dei diritti individuali → mediante tali presupposti vengono a modificarsi i 3 profili confusi nell’ancien Règime: 1. definizione normativa dei reati = ruolo fondamentale è assunto dal principio di legalità quale baluardo di garanzia della libertà individuale e l’attività interpretativa è un sillogismo che non può essere affidato ai giudici, semplici bocche della legge = criterio di identificazione dei fatti punibili diventa il danno sociale: dunque, meritano di essere punite solo le azioni che arrecano un concreto pregiudizio a diritti altrui (non violazione di precetti religiosi o regole morali) 2. strumenti sanzionatori = emerge la duplice istanza di razionalizzare e umanizzare: ciascun cittadino delega allo Stato la funzione di punire solo se necessario alla difesa della società stessa ( // pena come extrema ratio di tutela) = efficacia preventiva è affidata alla prontezza della reazione punitiva, irrinunciabile solo nella misura in cui sia necessaria o utile alla prevenzione della criminalità e proporzionata alla gravità del delitto “ pena deve impedire d’ufficio al reo di far nuovi danni ai suoi concittadini e rimuovere altri dal farne uguali ” 3. disciplina processuale I criteri-guida di riforme legislative in materia penale provengono dal libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria ● 1786 - riforma leopoldina introdotta nel granducato di Toscana → introduzione di principi illuministici (vd. mitigazione delle pene, rapporto di proporzione tra delitto e sanzione, etc) e tipizzazione delle figure di reato ● 1789 - Dichiarazione dei diritti dell’uomo → introduzione dei principi di dannosità sociale, legalità, necessità delle pene e presunzione di innocenza ● 1791 - Codice penale rivoluzionario → tendenza a mitigare le pene e ad introdurre un sistema di pene fisse per ogni tipo di reato
→ esaltazione del principio di eguaglianza e introduzione della disciplina generale ed astratta per tipi di reato, classificati in base alle qualità personali di autore e vittima NB: non sempre gli ideali illuministici si sono imposti in forma pura, in quanto spesso hanno incontrato sulla loro strada ostacoli (vd. autoritarismo) crescenti parallelamente alle reazioni anti - illuministiche sin dal primo ‘ → per converso, la concezione penale illuministica tende ad essere rivalorizzata quando diventa predominante la preoccupazione di sottolineare i limiti dell’intervento punitivo es. Codice penale francese (1810): compromesso tra filosofia illuministica e svolta autoritaria napoleonica (vd. estensione dei casi di applicabilità della pena di morte, reitroduzione di pene infamanti, etc) NB 2 : validità dell’illuminismo penale non equivale alla sua perfezione: infatti, devono esserne riconosciute alcune ambiguità, insufficienze e limiti (es. concezione meccanicistica dell’attività interpretativa, preferenza per le pene fisse, etc) ➔ presupposta l’idea di diritto penale come extrema ratio , la teoria preventiva della pena e l’esigenza della proporzionalità tra delitto e sanzione, rappresentano ad oggi punti fermi della concezione penale liberale Per poter dare un senso al diritto penale bisogna cercare di definire la giustizia , nonostante la sua idea sia particolarmente complessa. Perelman - filosofo polacco - analizza 6 significati di giustizia, che pur essendo tutti plausibili, sono tra loro inevitabilmente inconciliabili, ossia:
1. dare ad ognuno la stessa cosa 2. dare a ciascuno secondo i propri meriti 3. dare a ciascuno secondo le proprie opere 4. dare a ciascuno secondo i propri bisogni 5. dare a ciascuno secondo il proprio rango 6. dare a ciascuno secondo quanto la legge gli attribuisce ( // lato formalistico) → da ciò ne deriva l’impossibilità di individuare una concezione omogenea, unitaria, imposta e pienamente razionale di giustizia: pertanto, la sua irrazionalità si affianca alla stessa irrazionalità del diritto penale Beccaria - membro dell’Accademia dei Pugni - crede sia necessario svecchiare l’ordinamento italiano, creando nuove leggi basate su legalità, umanità e certezza → pena deve essere: a) utile = non si deve ricadere nel peccato e altri devono essere disincentivati dal commettere lo stesso reato b) umana c) pronta = pena deve arrivare il prima possibile d) mite e) proporzionata → Beccaria afferma che chi scrive le norme non deve essere chi le applica né tantomeno chi le amministra, ribadendo così l’idea rivoluzionaria della separazione dei poteri (origine: Montesquieu) Gaetano Filangieri - giurista napoletano - afferma che fare le leggi è oggetto di una scienza (c.d. legislazione) e dà il via ad elaborazioni penalistiche più complicate (vd. imputabilità) Mario Pagano - illuminista italiano - nella sua opera Principi del codice penale determina i criteri esatto che garantiscono la proporzione tra delitto e pena Giandomenico Romagnosi - nella sua opera La genesi del diritto penale - affronta il tema del diritto penale anche dal punto di vista delle pene, strumento di difesa sociale e controspinta alla spinta criminosa → uomo è egoista (non animale sociale) e si aggrega agli altri, delineando regole a cui sottostare e rinunciando a parte della sua libertà, solo per garantirsi protezione; tuttavia, la sua natura individualista e criminosa rimane La nascita della moderna scienza del diritto penale italiano risale alla scuola classica , maturata nella seconda metà dell’Ottocento ed avente come maggiore rappresentante Francesco Carrara → sviluppa principi razionalistici e giusnaturalistici di matrice illuministica in una prospettiva eclettica che concede spazio allo spiritualismo cattolico, definendo il diritto penale come un qualcosa che deve rispettare una griglia di principi dedotti obbligatoriamente dal codice immutabile della Ragione ↪ limite: aggancio della Razionalità ad un principio filosofico è rischioso, perché tali principi non sono immutabili
(1) (^) alcune scienze sociali prese in considerazione sono: ● criminologia (o sociologia della devianza) → si occupa delle cause del crimine ● morale ● filosofia → studio di pena e di fini e criteri di argomentazione e interpretazione del diritto penale ● politica → diritto penale è politica ( = compromesso, centro di imputazione delle principali scelte di valore) ● economia ● psicologia → studio dei motivi - futili o meno - della criminalità ● sociologia ● scienza ● informazione (giornali, media) → mezzi di comunicazione diffondono forte terrorismo psicologico La tendenza di fine Ottocento di integrare il diritto penale con le scienze sociali va regredendo con il nuovo secolo a causa del dibattito metodologico interno alla scienza penalistica e al mutamento del contesto politico - culturale → manifesto programmatico si individua nel corso di diritto e procedura penale di Arturo Rocco all’Università di Sassari: la scienza del diritto penale si deve limitare a studiare il delitto e la pena sotto il lato puramente giuridico → Rocco voleva recuperare l’identità della scienza penalistica, rivendicando il primato del metodo giuridico e dello studio delle norme penali senza però disconoscere l’esigenza di uno studio interdisciplinare dei fenomeni criminosi → prospettiva metodologica del tecnicismo ( // positivismo legalistico + dogmatica concettualistica) ha avuto lunga vita ed è riuscita a dominare fino agli anni Sessanta A partire dal secondo dopoguerra in Francia si sviluppa il movimento - generico e scoordinato - della nuova difesa sociale , atto ad ammodernare il diritto penale e il trattamento punitivo mediante le scienze criminologiche → in Italia il giurista Filippo Gramatica prospetta un programma finalizzato al superamento del tradizionale diritto punitivo mediante, da un lato, la sostituzione del concetto di responsabilità penale con quello di antisocialità soggettiva e, dall’altro, l’adozione di misure di sicurezza ( // misure preventive a carattere pedagogico e terapeutico) ↪ limite di questa concezione va individuato nel pericolo di un totale smantellamento delle funzioni garantistiche del diritto penale, poiché il concetto di antisocialità soggettiva è così generico da consentire gravi abusi → in Francia il giurista Marc Ancel respinge le connotazioni ideologiche particolari e tende a razionalizzare ed a rendere più umano il diritto penale esistente, perfezionando le tecniche sanzionatorie ↪ non si deve rinunciare né alle tradizionali fattispecie incriminatrici né al principio di colpevolezza individuale → al movimento della nuova difesa sociale è attribuito il merito di aver contribuito ad uno svecchiamento del diritto penale e di aver influenzato in senso positivo il suo sviluppo → limite (nonché punto di forza) è il suo richiamo alla necessità di ricollegarsi alle scienze sociali, lasciando impregiudicate le più importanti questioni di fondo relative alla legittimazione del diritto penale La dottrina penalistica italiana torna ad allargare i suoi orizzonti a partire dalla metà degli anni Sessanta senza però rigettare il tecnicismo giuridico. Infatti, ne viene solo rivitalizzato lo spirito, assumendo a vera fonte normativa vincolante la nuova Costituzione repubblicana ( // metro critico per ricostruire il sistema penale) → emerge la dimensione costituzionale dei principi di legalità e irretroattività e ci si interroga sulla portata del riconoscimento del carattere personale della responsabilità penale e alla nuova orientazione rieducativa delle pene → viene elaborata una teoria generale dell’illecito penale orientata in senso costituzionale , di cui costituisce parte fondamentale la teoria costituzionale dei beni giuridici penalmente rilevanti ↪ tuttavia, ciò non si è ancora verificato sia perché la concezione costituzionalmente orientata non è riuscita a sfociare in ricostruzioni univoche sia perché v’è sempre maggiore deterioramento del quadro politico - istituzionale → negli ultimi anni è tornato un interesse per il modello integrato di scienza penale ( // rielaborazione teorica sulla base di funzioni politico - criminali di istituti + valorizzazione dei dati conoscitivi desumibili dalle scienze empirico - sociali)
a) assoluta = disinteressata agli effetti della pena e svincolata dalla considerazione di un fine da raggiungere b) relativa = interessata agli effetti della pena e incentrata sul suo scopo
→ ancora, può essere di 3 tipi:
Capitolo 1 - Caratteristiche e funzioni del diritto penale
diritto penale → branca del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato (c.d. illeciti) e che si basa su: 1. reato 2. pena 3. misura di sicurezza reato → ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette sanzioni penali ( = pena e misura di sicurezza), finalizzate a difendere la società dal delitto e a risocializzare il delinquente → questo concetto di ispirazione liberal - democratica ruota attorno a 3 principi cardine: 1) principio di materialità = non v’è reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno 2) principio di necessaria lesività o offensività = non v’è reato se il comportamento materiale esterno non lede o pone in pericolo i beni giuridici 3) principio di colpevolezza = fatto materiale lesivo può essere attribuito penalmente all’autore solo a condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso La necessità di ricorrere al diritto penale come strumento di tutela è data dal fatto che non sempre i mezzi di protezione predisposti dagli altri settori risultano idonei a prevenire la commissione di fatti dannosi → attitudine preventiva delle sanzioni penali si dispiega in una duplice forma: a) distogliere la generalità dei consociati dal commettere reati (c.d. prevenzione generale) b) impedire che il singolo autore del reato torni a delinquere (c.d. prevenzione speciale) → attualmente la pene più drastiche (vd. incarcerazione) sono utilizzate in modo molto ponderato
NB: necessaria rilevanza costituzionale dei beni oggetto di tutela penale non è assunto assoluto, poiché tale tutela è estensibile anche a beni che trovano nella Costituzione un riconoscimento solo implicito ↪ ciò può declinarsi in 2 sensi: I. beni avvinti da nesso funzionale di tutela ( // tutela apprestata al bene privo di rilievo costituzionale esplicito poiché funzionale a quella del bene esplicitamente protetto) II. beni non citati ma che rientrano nel sistema sociale di valori dell’ordinamento costituzionale ↪ tale idea non comporta l’ulteriore assunto che la rilevanza costituzionale del bene faccia sorgere per il legislatore l’obbligo di creare fattispecie penali finalizzate alla sua salvaguardia, in quanto il riferimento alla rilevanza costituzionale offre solo un criterio di legittimazione negativa dell’intervento punitivo, ossia risulta delineata l’area di ciò che non potrebbe mai - costituzionalmente - assurgere a materia di reato ↪ una volta accertato che un bene è sussumibile tra i valori costituzionali, la scelta del se e come punire è condizionata da alcuni fattori, tra cui il criterio di sussidiarietà e la meritevolezza di pena ! evoluzione della teoria del bene giuridico ha portato ad una prospettiva più orientata verso la tutela di diritti individuali e libertà personali (prima: protezione di interessi dello Stato e conservazione dell'ordine pubblico)! Il catalogo degli oggetti di tutela recepiti nel sistema penale vigente è lontano dal soddisfare le rigorose pretese della teoria costituzionale dei beni giuridici → problema della compatibilità con la Costituzione delle figure di reato può porsi sotto una duplice visuale: a) verificare se fattispecie è a tutela di un bene sufficientemente definito e in armonia con i valori costituzionali = sollevano problemi di costituzionalità i seguenti modelli criminosi: ● reati senza bene giuridico ( = sollevano problematiche non omogenee, es. pornografia, bestemmia, etc) = sin dall’illuminismo è controverso se al diritto penale spetti o meno salvaguardare valori attinenti alla sfera etica, la cui violazione comporta solo offesa alla morale corrente ↪ inoltre, con il passare del tempo, l’oggetto della protezione penale ha perso in concretezza e afferrabilità, tutelando non più beni giuridici tradizionali, bensì funzioni amministrative o assetti di disciplina volti a garantire il regolare esercizio di determinate attività ● delitti omissivi propri ( = mera inosservanza di un obbligo di condotta penalmente sanzionato) b) controllare la conformità a principi costituzionali delle tecniche di tutela adottate = sollevano problemi di costituzionalità i seguenti modelli criminosi: ● reati di sospetto = legislatore incrimina fatti che di per sé non ledono né pongono in pericolo il bene protetto, giustificando tale repressione in senso preventivo ( // tutela anticipata del patrimonio basata su presunta pericolosità del soggetto e idoneità offensiva della condotta) ● reati ostativi = legislatore incrimina condotte prodromiche alla realizzazione dei comportamenti che effettivamente ledono o pongono in pericolo il bene protetto ● reati di pericolo presunto (in senso stretto) = fatti che, secondo una regola di esperienza, è presumibile provochino una messa in pericolo del bene protetto ● delitti di attentato = legislatore colpisce atti preparatori di condotte destinate ad offendere interessi attinenti alla personalità dello Stato ● reati a dolo specifico con condotta neutra = illeciti imperniati su di una condotta che può addirittura costituire esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto ma che assume rilevanza penale in virtù del fine soggettivamente perseguito dall’agente É difficile rispondere se la teoria costituzionale dei beni sia idonea ad offrire parametri di giudizio utilizzabili dalla Corte costituzionale, poiché - rientrando la selezione dei beni nella discrezionalità del legislatore penale - un controllo della Corte troppo nel merito rischierebbe di tradursi in inammissibile ingerenza nelle scelte parlamentari → inoltre, criterio di rilevanza costituzionale del bene presenta un buon margine di elasticità, per cui un suo utilizzo da parte della Corte può dar luogo a soluzioni opinabili e manipolabili, salvo i casi di macroscopica o manifesta inconsistenza dell’interesse protetto → da parte della Corte non risultano casi di espressa recezione della teoria costituzionale dei beni giuridici negli stessi termini in cui è proposta dalla dottrina
NB: sindacato sulla legittimità dei beni non è terreno precluso all’intervento dei giudici costituzionali, che hanno agito in forma implicita o surrettizia o facendo leva su parametri di riferimento tipici del giudizio di costituzionalità ↪ modello della Corte: rapporto tra la norma penale denunciata e l’esercizio di libertà costituzionalmente garantite ↪ esigenza di conservare nell’ordinamento figure di reato sospettate di contraddire i principi costituzionali ha indotto la Corte a dare vita a 3 tipologie di pronunce di legittimità costituzionale: 1) sentenze di rigetto (maggior parte) = riguardanti principalmente fattispecie di matrice autoritaria del codice Rocco (es. reati di opinione, bestemmia, etc) contrastanti con fondamentali diritti di libertà 2) sentenze manipolative del bene protetto = oggetto di tutela (es. delitti di religione(2), di sciopero, etc) viene riformulato in modo da renderlo più compatibile con la Costituzione (2) (^) religione nel 1930 viene tutelata come bene funzionale allo Stato fascista ( // accezione ≠ principi liberaldemocratici) → Corte mantiene tali norme penali e ridefinisce l’oggetto (sentimento religioso = espressione della personalità del singolo credente) = questi interventi manipolativi destano molta perplessità: per questo motivo, la ridefinizione del bene giuridico dovrebbe sottostare a limiti molto rigorosi, quali: a) livello di univocità del ricorso ai principi costituzionali → ridefinizione è lecita se discende automaticamente dall’applicazione di norme costituzionali ( // nuova interpretazione - costituzionalmente orientata - è accolta quasi come obbligata) → ridefinizione è illecita se lascia aperta la scelta tra più soluzioni ( // interpretazione finale presuppone una vera e propria opzione politica) b) rispetto del tenore letterale della fattispecie incriminatrice → riformulazione del bene deve risultare compatibile con lo schema formale del fatto di reato 3) sentenze di accoglimento (minor parte) = illegittimità della norma penale (es. reato di eccitamento all’emigrazione, etc) dipende dalla sua attitudine ingiustificata a comprimere diritti di libertà costituzionalmente garantiti I tentativi di delineare un volto costituzionale dell’illecito penale svolgono una duplice azione: A) suggeriscono direttive programmatiche di tutela vincolanti per il legislatore = non sono reati i fatti che corrispondono all’esercizio di libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, salvo si tratti di incriminazioni poste a tutela di espliciti interessi o altri interessi dotati di rilevanza costituzionale = legislatore non è legittimato ad incriminare l’immoralità in sè, poiché non è suo compito educare coercitivamente i cittadini adulti: da qui, l’emergere di indicazioni costituzionali a favore della soppressione e / o modifica di fattispecie rinvenibili nei rispettivi settori di tutela dell’ordine pubblico, religione e buon costume B) forniscono criteri di controllo della legittimità costituzionale della normativa penale vigente = esigenza di rafforzare la salvaguardia dei valori collettivi (es. salute, ambiente, etc) che la stessa coscienza sociale odierna vorrebbe più incisivamente protetti NB: diritto penale non è strumento di trasformazione sociale, bensì tende a garantire o rafforzare la tutela di beni già venuti ad esistenza e che la società percepisce come bisognosi di tutela ➤ orientamenti teorici che ridimensionano il ruolo centrale della protezione di beni giuridici quale ragione giustificatrice del moderno diritto penale: ➔ Hans Welzel = compito primario del diritto penale consiste nel formare gli atteggiamenti etico - sociali dei cittadini per favorirne la disponibilità psicologica a rispettare le leggi: dunque, la protezione dei beni giuridici è un obiettivo indiretto incluso nello scopo primario ➔ Amelung (visione sociologica) = tenta di trapiantare nel diritto penale la teoria sistemica di Luhmann e di riproporre la dottrina delle “dannosità sociale” di ascendenza illuministica ( // reato = fatto socialmente dannoso) = dannoso socialmente è un fenomeno che impedisce o frappone ostacoli a che il sistema sociale risolva il problema della sua conservazione ➔ Jakobs (visione sociologica) = tenta di trapiantare nel diritto penale la teoria sistemica di Luhmann e afferma che ciò che interessa davvero al diritto penale sia un comportamento criminoso significativo sul piano di interazione sociale ed equivalente alla negazione della norma penale = compito del diritto penale è quello di confermare la validità o obbligatorietà della norma violata: dunque, il suo fine è tutelare sé stesso
→ in Italia, Grispigni ha riformulato tale teoria attribuendo al diritto penale un carattere ulteriormente sanzionatorio: ogni condotta costituente reato è sempre e in ogni caso vietata anche da un’altra norma di diritto privato o pubblico e, pertanto, integra un illecito di natura non penale prima ancora di essere vietato dal diritto penale NB: oggi questa tesi è respinta nella parte in cui discute l’autonomia funzionale e tecnica del diritto penale !! ↪ verità: se sanzione penale è extrema ratio cui ricorrere esauriti gli altri strumenti di tutela, ne deriva logicamente che il diritto penale può solo intervenire dopo gli altri rami ( // secondarietà = sussidiarietà, non subordinazione) Per procedere all’applicazione delle sanzioni punitive, il giudice penale non è vincolato a precedenti valutazioni di altri giudici o autorità amministrative: dunque, è indifferente che la sanzione sia o meno preceduta da altre sanzioni L’ autonomia del diritto penale , in ogni caso, può emergere sotto 2 profili: 1) principio di frammentarietà = illecito penale non abbraccia ogni lesione del bene protetto ( ≠ illecito civile) 2) imputazione penalistica può richiedere che il significato di concetti propri di altri settori dell’ordinamento siano ricostruiti in via - parzialmente o totalmente - autonoma → ciò non è dogma: infatti, in alcuni casi, la norma penale può sanzionare solo un precetto posto da altra norma
● principio di offensività = non v’è reato senza offesa ( = danno o messa in pericolo) ad un bene giuridico ( = situazione di fatto o giuridica, carica di valore, modificabile e offendibile per effetto di un comportamento dell’uomo) ● principio di colpevolezza = non v’è reato se l’offesa non è personalmente rimproverabile al suo autore ● principio di proporzione = non v’è reato se i vantaggi per la società sono inferiori ai costi della pena ● principio di sussidiarietà = pena è extrema ratio ( = utilizzabile solo se nessun altro strumento a disposizione dello Stato è in grado di assicurare al bene una tutela efficace nei confronti di un’aggressione)
La preoccupazione di combattere l’inflazione del sistema penale, ha sollecitato - nel 1967 e 1975 - l’emanazione di due leggi di depenalizzazione ( = ipotesi per cui determinati fatti costituenti reato cessano di essere tali e vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi) ↪ tuttavia, la riforma incisiva è quella della l. 24 novembre 1981, n° 689 che, abrogando le precedenti, introduce un sistema di principi destinato a costituire la parte generale dell’illecito depenalizzato e di quello amministrativo ed estende la depenalizzazione agli illeciti puniti con la sola pena della multa ↪ prospettiva della depenalizzazione dovrebbe essere perseguita - secondo dottrina e magistratura - con maggior ampiezza, in quanto può contribuire a rilegittimare il diritto penale sul piano di valori e garanzie nonché rendere più funzionale ed efficiente la macchina giudiziaria Rispetto alla parte generale alcuni interventi sono stati: ● novella del 1974 (l. 7 giugno 1974, n° 220) = vengono introdotte: a) possibilità del giudizio di comparazione tra tutte le circostanze aggravanti e attenuanti b) cumulo giuridico delle pene per il concorso formale di reati c) estensione della disciplina del reato d) trasformazione dell’aggravante della recidiva da obbligatoria in facoltativa e mitigazione degli effetti e) estensione dei limiti della sospensione condizionale della pena ● riforma dell’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n° 354) = obiettivo di disciplinare l’esecuzione di pena in armonia con il principio costituzionale della rieducazione e potenziare le garanzie di diritti del condannato = vengono introdotte sanzioni alternative intese a promuovere la rieducazione secondo forme di trattamento in libertà o proiettate verso la libertà (es. affidamento in prova, semilibertà, etc) = l. 7 agosto 1992, n° 356: facoltà di sospendere, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l’applicazione delle normali regole di trattamente e istituti premiali nei confronti di determinati detenuti (es. accusati di delititi di associazione a delinquere, spaccio di stupenfacenit, terrorismo, omicidio, etc) ● l. 24 novembre 1981, n° 689 (sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi) = detta una nuova disciplina della pena pecuniaria e modifica in maniera significativa le pene accessorie Rispetto alla parte speciale alcuni interventi sono stati: ● introduzione di nuovi reati per sopperire a esigenze nei settori rispettivi di ordinamento costituzionale, ordine pubblico e economica pubblica (es. reato di associazione a fini di terorismo, eversione dell’ordinamento, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico - mafioso, nuove fattispecie di riciclaggio, etc) ● innovazioni su svariate materie (es. reati sessuali, informatici, di sfruttamento sessuale, pornografia virtuale, etc) → creazione di nuovi reati serve a rassicurare l’opinione pubblica sull’impegno dello Stato a combattere determinati fenomeni antisociali, ma rischia di indebolire i principi garantistici di cui anche il Codice è espressione Il Codice non contiene minimamente tutto ciò che risulta penalmente sanzionato, poiché v’è una mole molto estesa di fattispecie previste da leggi penali speciali o complementari (sproporzione qualitativa e quantitativa) → relativamente al ruolo attribuito al Codice v’è molto dibattito:
Ad un industriale si contesta di produrre sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati dal Ministro della sanità: la difesa eccepisce che il reato non è configurato da norma penale, ma decreto del Ministro Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un fatto se manca la legge preesistente che lo configura come reato e tende a sottrarre competenza in materia penale al potere esecutivo → ad oggi solo il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale, consentendo di tutelare i diritti di minoranze e forze politiche di opposizione ed evitando forme di arbitrio del potere esecutivo e giudiziario → soprattutto negli anni cinquanta, tale principio non è stato inteso del tutto in linea con la motivazione ideologica ad esso sottesa, ma sono prevalse interpretazioni atte a conservare l’ordinamento penale basato sul regime ↪ obiettivo: ridimensionare il valore della riserva, degradandola a relativa e consentendo anche a fonti normative secondarie (es. regolamenti) di creare fattispecie penali (! visione non più consentita né lecita! ) → riserva di legge è da intendere come assoluta ma, relativamente a portata e limiti, esistono divergenze: ➢ 1° teoria (oggi respinta) = riserva assoluta non implica l’esclusione del concorso del potere normativo secondario nella configurazione del modello di reato ↪ base: regolamento non viene in rilievo quale fonte normativa, ma come fatto tra i fatti ➢ 2° teoria (in linea con nullum crimen sine lege ) = riserva assoluta esclude che il legislatore possa attribuire il potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore ↪ tale rigore non si applica nel contesto normativo attuale e, per questo, è concesso spazio di intervento al potere regolamentare soprattutto nei settori di legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica
→ non cozza con la riserva di legge: infatti, l’articolazione della tutela penale si basa spesso su discipline extrapenali secondarie ed un’eventuale rottura con queste ultime depotenzierebbe la salvaguardia di interessi c) fonte normativa secondaria si limita a specificare elementi legalmente previsti → specificazione tecnica della fonte secondaria è indispensabile soprattutto nei settori di legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica e bisognosi di continuo aggiornamento es. caso 4: specificazione da decreto del Ministro della sanità degli additivi chimici non autorizzati non incide sulla completezza del precetto penale, già integralmente costituito col divieto di far uso degli additivi chimici d) fonte normativa secondaria sanziona la violazione del precetti legali (! illegittimo! ) → consentire alla fonte secondaria di selezionare i comportamenti punibili è illegittimo, poiché il legislatore si spoglierebbe della sua funzione in forza del principio di riserva, per delegarlo solo al potere regolamentare La sent. n° 282 / 90 interpreta la riserva di legge in maniera più rigorosa e da ciò emergono 3 indicazioni: 1) è compatibile l’integrazione del precetto rispetto ad elementi suscettivi di specificazione tecnica 2) è compatibile l’ipotesi in cui il precetto assume funzione sanzionatoria rispetto a provvedimenti dell’autorità amministrativa, quando sia la legge ad indicarne presupposti, carattere, contenuto e limiti, di modo che il precetto riceva intera la sua enunciazione con l’imposizione del divieto 3) è in contrasto la tecnica del rinvio a fonte secondaria per la determinazione di elementi essenziali dell’illecito
consuetudine → ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento, accompagnata dalla forte convinzione della sua corrispondenza ad un precetto giuridico → assurge a fonte primaria solo rispetto a materie non disciplinate da leggi e regolamenti e, in ambito penale, è impossibilitata a svolgere funzione incriminatrice o aggravatrice del trattamento punitivo ↪ stessa conclusione per consuetudine abrogatrice (o desuetudine): infatti, una o più norme penali possono rimanere inapplicate, ma la loro inefficacia può solo essere dettata da un vero intervento abrogativo del legislatore → è ammessa la consuetudine scriminante ( = causa oggettiva di esclusione della configurabilità di un reato), in quanto le cause di giustificazione non hanno carattere penale e non sono subordinate al principio di riserva di legge → incostituzionale è, invece, la funzione integratrice della consuetudine, a cui si fa ricorso nei casi in cui il giudizio penale presuppone il rinvio a criteri sociali di valutazione (es. materia di osceno)
➢ Corte di Giustizia (sent. 5 dicembre 2017): giudice nazionale è esonerato dall’obbligo di disapplicazione della disciplina interna della prescrizione ove comporti una violazione del principio di legalità dei reati e pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile ➢ Corte costituzionale: articoli del codice penale restano applicabili ai casi di grave frode che ledono interessi finanziari dell’UE Il rapporto tra grande Europa e diritto penale è divenuto sempre più rilevante grazie al ruolo assunto dalla Corte di Strasburgo ( // Corte EDU), percepita come giudice di ultima istanza per i casi di tutela di diritti fondamentali → compito della Corte EDU è interpretare le norme CEDU e stabilire se v’è violazione da parte degli Stati aderenti, a seguito di un ricorso richiesto dagli Stati oppure dai singoli individui ↪ adotta una metodologia di ragionamento di tipo casistico: giudici - mediante il precedente rilevante - pervengono all’identificazione del precedente utile per la soluzione o conclusione che il caso richiede una nuova interpretazione ↪ nel caso in cui vi sia violazione, la Corte ordina allo Stato soccombente la restitutio in integrum ( = indennizzo in forma pecuniaria) e gli impone l’adozione di misure generali necessari ad evitare future violazioni ↪ sentenze EDU risolvono le singole controversie, ma enunciano erga omnes il contenuto attuale delle norme convenzionali in tema di diritti umani NB: norme CEDU rientrano nel piano internazionale ma non hanno effetto diretto che comporti la disapplicazione ad opera del giudice della norma nazionale contrastante → ruolo delineato da sentenze gemelle n° 348 e 349 / 2007: norme CEDU hanno copertura costituzionale nell’art. 117 Cost. e si collocano in posizione intermedia tra Costituzione e legge ordinaria (c.d. rango supra - legislativo) ↪ ciò comporta due importanti differenza dal diritto internazionale: ● giudice nazionale interpreta le leggi penali interne alla stregua delle norme CEDU = se interpretazione conforme è incompatibile con la disciplina interna, il giudice non può disapplicare la norma, ma deve solo sollevare una questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale ≠ diritto internazionale: in caso di contrasto, giudice nazionale deve disapplicare la norma interna ● legislatore nazionale, autorizzando caso per caso la ratifica, conforma le proprie norme agli obblighi assunti ex art. 117 Cost, purché essi non contrastino con i principi supremi né con le norme della Costituzione ≠ diritto internazionale: vincola al rispetto ex art. 11 Cost, purché non contrastante ai principi supremi Effetti della CEDU sugli ordinamenti internazionali: ❖ innalzamento degli standard di garanzia per una più efficace protezione dei diritti fondamentali dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti in vicende penalmente rilevanti → tale potenziamento si rivede anche nell’ambito del diritto penale sostanziale sotto 2 punti di vista: a) legalità penale = concetto allargato di legge ( = atto conoscibile, accessibile e prevedibile da parte dei destinatari delle conseguenze) che include in sé anche il diritto giurisprudenziale = in questo modo, si riconosce al giudice un ruolo fondamentale nell’individuazione dell’esatta portata della norma penale, il cui significato è dato dalla combinazione di dato normativo e interpretativo b) materia penale = definizione ampia e antiformalistica: ciò che conta per la valenza penalistica è la valutazione sostanziale relativa al carattere punitivo e al livello di afflittività della sanzione prevista = in questo modo, si cerca di rendere il più possibile omogenea la protezione dei diritti fondamentali nello spazio europeo, in sintonia con le finalità garantistiche della CEDU ❖ effetti riduttivi ed espansivi della punibilità relativamente alla tutela dei diritti fondamentali ❖ dare spazio alla più ampia esplicazione dei diritti umani
→ riserva di legge concerne sia le pene principali che quelle accessorie, nonché gli effetti penali della condanna → garanzia della legalità deve essere estesa anche alla fase di esecuzione della pena
leggi penali di favore → norme che stabiliscono, per determinati soggetti e ipotesi, un trattamento penale più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme penali generali o comuni → pongono dei limiti per il principio di irretroattività ↪ problema: effetto della dichiarazione di incostituzionalità potrebbe far rivivere una precedente norma penale più sfavorevole al reo, sino a renderla applicabile ad un fatto commesso sotto il vigore della norma denunciata → poiché i principi vigenti in tema di irretroattività impedirebbero di produrre effetti pregiudizievoli per l’imputato, la Corte costituzionale ne ha dedotto l’inammissibilità per irrilevanza delle questioni relative alle norme di favore ↪ tuttavia, la stessa Corte mostra di superare tale assunto di inammissibilità per irrilevanza nel giudizio a quo → per evitare che la Corte compia valutazioni di merito spettanti al legislatore, questo decide se: a) fatto possa essere incriminato b) termini e limiti c) vi sono particolari situazioni da sottrarre alla sfera del penalmente rilevante Il sindacato della Corte è ammissibile solo se, una volta accertato che la scelta legislativa sia in linea di principio la penalizzazione di un certo tipo di condotte, appaia palesemente arbitraria, per il principio di ugauaglianza, una discriminazione nel trattamento punitivo delle consdotte appartenenti allo stesso tipo