I reati contro la vita
Il bene tutelato, il soggetto passivo e l’evento tipico
1.La vita umana come bene supremo
La vita umana è il primo tra i beni altamente personali.
Pur non trovando espressa menzione nella Costituzione italiana, la vita deve essere considerata il bene
giuridico primario nella gerarchia costituzionale necessariamente consacrato per implicito e desumibile da
disposizioni costituzionali richiamanti altri beni contigui (es. diritto alla salute) o dettate a fini particolari (es.
divieto della pena di morte) o da norme ordinarie (es. sui delitti contro la vita individuale).
Il fondamentale principio personalistico, ex art.2 Cost., sancendo la centralità e il primato della persona
umana su ogni altro valore, impone all’ordinamento il dovere basilare della tutela dei diritti inviolabili
dell’uomo e tra questi la vita assurge al rango più elevato, trattandosi:
- del bene-presupposto per eccellenza in quanto imprescindibile per il godimento di ogni altro diritto
- del bene-fine per eccellenza, preminente sugli altri beni-fine personali, rispetto ai quali i beni-mezzo
assumono carattere strumentale.
L’organizzazione della parte speciale del codice penale secondo l’organizzazione discendente dai delitti
contro lo stato a quelli contro i beni individuali, non incide sulla gerarchia di valore tra interessi statali o
collettivi e interessi individuali.
La vita si colloca altresì al vertice dei diritti umani contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo (art.3),dalla Convenzione dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione
Europea (art.2).
Lo strumento della pena criminale appare in linea di massima indispensabile all’efficace salvaguardia della
vita umana ; in effetti le incriminazioni poste a presidio della vita si atteggiano quali delitti naturali.
L’obbligo degli stati membri della criminalizzazione della causazione dolosa della morte di un uomo è
esplicitamente disposto dalla Corte europea.
Nel nostro ordinamento la vita umana trova tutela diretta o indiretta in un’ampia serie di norme
incriminatrici monoffensive e plurioffensive, dislocate in vari titoli della parte speciale del c.p., quale
oggettività giuridica esclusiva o accanto a altri beni giuridici eterogenei o a essa contigui o strumentali,
nonché nella legislazione extra codicem.
In particolare i delitti contro la vita di cui al capo I del titolo XII del libro II del c.p. sono posti a presidio del
bene vita umana nella sua dimensione di bene singolo, essendo diretti a colpire aggressioni alla vita di una
o più persone determinate, mentre la vita è tutelata in una dimensione trans-individuale, accanto
all’integrità fisica e alla salute, dalle norme del titolo VI sui delitti contro l’incolumità collettiva, in quanto le
condotte ivi previste sono idonee a mettere a repentaglio la vita di un numero indeterminato di persone.
La tutela penale della vita umana copre, in virtù della formulazione secondo il paradigma del reato a forma
libera e la previsione in tutte le forme della colpevolezza, ogni possibile modalità di aggressione al bene
tutelato.