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riassunto dei delitti contro la persona
Tipologia: Sbobinature
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L'art. 575 sanziona «chiunque cagiona la morte di un uomo». Il soggetto attivo può essere chiunque ( reato comune ), come chiunque - purché definibile come uomo - può essere soggetto passivo. Sul piano strutturale, il reato si presenta causalmente orientato o a forma libera , in quanto indifferentemente realizzabile con modalità commissive od omissive; in quest'ultimo caso è necessario che in capo al soggetto attivo si configuri una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. Nessun requisito oggettivo è stabilito all'infuori della causalità della condotta rispetto all'evento morte. Il dolo - inteso come rappresentazione della condotta e del suo effetto e come volontà di quest'ultimo - è generico e può assumere tutte le forme : intenzionale, diretto ed eventuale. Il codice italiano del 1889 tipizzava il delitto in esame anche attraverso il «fine di uccidere» (art. 364), in modo da distinguere il tentativo di omicidio dal delitto di lesioni, a sua volta caratterizzato dall'assenza di tale fine (art. 372); quel fine di uccidere, rispetto al reato consumato, risultava però superfluo o tecnicamente errato. Il momento consumativo si lega alla verificazione dell'evento. Solitamente esso rappresenta una conseguenza immediata della condotta e allora è pienamente comprensibile la definizione del reato in esame come istantaneo anche quando l'evento segua alla condotta con sensibile distanza cronologica (si pensi a una vittima che entra in coma a seguito dell'azione lesiva e decede dopo un certo tempo), la consumazione resta comunque strutturalmente vincolata al momento della morte. È ovviamente configurabile il tentativo. FORME DEL DOLO (Vedi tabella) PROBLEMI IN TEMA DI DOLO: ABERRATIO CAUSAE E DOLO COLPITO A MEZZAVIA DALL’ERRORE Nel contesto dei reati causalmente orientati, la ricerca del dolo deve essere compiuta riferendosi all'ultimo atto dell'agente, quello che ha causato o avrebbe dovuto causare l'evento. Ad esempio, nel caso di un omicidio, il dolo si collega all'atto finale, come l'esplosione del colpo, che segna il momento in cui l'agente perde il controllo del fatto, fino ad allora sotto il suo dominio. Il dolo va quindi legato agli elementi che costituiscono il reato (art.47, comma 1), e l'errore su tali elementi esclude la responsabilità dolosa. Un primo problema riguarda l' aberratio causae , che si verifica quando l'evento lesivo non corrisponde alla rappresentazione dell'agente. In generale, il dolo deve comprendere la rappresentazione del nesso causale. Nei reati di evento, come l'omicidio, una divergenza tra la previsione dell'agente e l'effettivo decorso causale non sempre esclude il dolo. Ad esempio, se qualcuno lancia la vittima da un ponte per farla annegare e la vittima muore per il suo impatto con la base del ponte, si configura comunque un omicidio doloso, poiché il diverso decorso causale non è essenziale per la volontà omicida dell'agente. Un altro problema riguarda i delitti di omicidio e il dolo colpito a mezza via dall'errore , come quando un agente, ritenendo di aver ucciso la vittima, ne occultamenti il corpo, causandone inconsapevolmente il decesso. In questo caso, vi sono due orientamenti giuridici: un orientamento più vecchio sostiene che, poiché l'agente intendeva uccidere e l'evento finale (la morte) si è verificato, si configura un omicidio volontario; un orientamento più recente, condiviso dalla giurisprudenza, sostiene che vi sono due distinte condotte: l'atto omicida iniziale e l'atto di occultamento del corpo, che vanno imputati separatamente in base alla rispettiva volontà dell’agente. L'opinione corretta è che vi siano due condotte successive con obiettivi diversi: dall'impossibilità di trasferire il dolo dalla prima condotta alla seconda discende la configurabilità di un tentativo di omicidio e un omicidio colposo→ tuttavia, se si prova che l'agente agiva nella certezza della morte della vittima, la condotta successiva potrebbe essere vista come un omicidio volontario con dolo eventuale.
OMICIDIO AGGRAVATO: artt. 576- All'estero l'omicidio come "reato base" viene terminologicamente differenziato da alcune sue forme di manifestazione particolarmente gravi. Il nostro codice, mantenendo immutata la nozione di omicidio, originariamente prevedeva nell'art. 576 talune ipotesi che rendevano applicabile la pena di morte e nell'art. 577 altre ipotesi punite meno severamente, con la pena dell'ergastolo o la reclusione da 24 a 30 anni: la successiva soppressione della pena capitale ha determinato una parificazione, negli effetti, delle previsioni degli artt. 576 e 577, comma 1. La differenza tra il nostro codice e i sistemi stranieri emerge anche sul piano sanzionatorio. Laddove vige la distinzione tra assassinio e omicidio, le due fattispecie rimangono infatti nettamente distinte anche nelle rispettive cornici di pena, mentre in Italia l'adozione del modello circostanziale implica un rinvio alla disciplina delle circostanze speciali e ad effetto speciale (art.63). Considerandole dunque cumulativamente, le circostanze previste dagli artt. 576 e 577, indipendentemente dalle loro qualificazione come oggettive o soggettive, possono essere sommariamente ripartite in tre gruppi:
1. alcune riguardano qualità del soggetto attivo (latitante, associato per delinquere, autore di atti persecutori) e del soggetto passivo (ascendente, discendente, coniuge, l'altra parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva anche se cessata, fratello, sorella, affine ec.) 2. altre si riflettono sul disvalore soggettivo (connessione teleologica tra i reati di cui all'art. 61, n. 2, motivi abietti o futili, premeditazione, sevizie e crudeltà) 3. altre ancora attengono a modalità, mezzi o contesto dell'azione (sostanze venefiche o altro mezzo insidioso; omicidio cagionato in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 o 600-bis, 600- ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies) In questa sede conviene concentrarci su tre previsioni che più hanno richiesto l'attenzione di dottrina e giurisprudenza: ci riferiamo a due circostanze comuni e a una speciale, accomunate dalla loro natura soggettivamente pregnante: a) l' aggravante dei motivi abietti o futili è prevista dall'art. 61, n. 1. Si respinge una valutazione astratta sull'abiezione o sulla futilità dei motivi, che convertirebbe la pericolosità dell'agente in una mera presunzione, richiedendo una concretizzazione del giudizio, legata al contesto sociale e culturale del reo. Si spiega così perché, nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, si procede da una definizione generalizzante (i motivi abietti sono ripugnanti, spregevoli o ignobili, i motivi futili sono talmente sproporzionati al reato commesso, per la loro banalità o lievità, da risultare un mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali: in sostanza, i primi suscitano repulsione, i secondi sono non-motivi), per poi – giustamente – adottare un parametro individualizzante. b) l' aggravante delle sevizie o della crudeltà verso le persone è contemplata nell'art. 61, n. 4. Anche qui è da escludere che si tratta di un'endiadi, sebbene non agevole appaia la distinzione tra i due concetti. Sulla base di un recente intervento delle Sezioni Unite, le sevizie costituiscono misure afflittive studiate e sadicamente indirizzate direttamente sulla vittima, caratterizzate dall'intenzionalità dell'azione, mentre la crudeltà consiste nell'inflizione di sofferenze non necessarie e rivelatrici dell'assenza di pietà, particolarmente efferate ed eccedenti la "normalità causale". In alternativa, la differenza è stata colta sul piano quantitativo, in base al quale le sevizie presentano un livello di atrocità assente nella crudeltà; ovvero le sevizie sono state intese come sofferenze fisiche e la crudeltà come sofferenza morale o, ancora, le une sono state riferite alle sofferenze inflitte alla vittima e l'altra all'indole malvagia del reo. In ogni caso, le sevizie suppongono un'azione particolarmente crudele, mentre la crudeltà può manifestarsi anche senza sevizie: ciò significa che i due concetti non sono sovrapponibili e che la crudeltà si presta a essere intesa in senso più generale rispetto alle sevizie oppure nella sua proiezione su un'indole malvagia. È necessario stabilire se la circostanza in esame vada considerata come oggettiva o soggettiva: malgrado quanto prima osservato relativamente all'accezione descrittiva della nozione di sevizie, intese come modalità dell'azione, si ritiene che l'art. 61 n. 4 contenga una circostanza soggettiva , rilevante dunque nella sfera della colpevolezza. Solo in questa prospettiva trova giustificazione l'applicabilità dell'aggravante anche quando la condotta è realizzata in danno di persona viva che, per il suo stato di incoscienza, non si sa se percepisca la sofferenza nonché nell'ipotesi di
OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: art. 579 Il reato di omicidio implica che la vittima subisca l'offesa senza volerla→ DOMANDA: è però possibile parlare di omicidio quando la vittima ha consentito alla propria morte? L'art. 579 del codice penale risponde a questa domanda, punendo chiunque causi la morte di una persona con il suo consenso, ma con una pena attenuata rispetto all'omicidio: in base a questa norma, la vita è considerata un bene indisponibile, quindi il delitto di omicidio è configurabile anche nei confronti del consenziente. Per quanto riguarda il suicidio, l'ordinamento giuridico non punisce il tentativo di suicidio, ma limita l'attuazione attraverso reati come l'istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580) e l'obbligo di intervento per chi vede una persona in pericolo (art. 593)→ in generale, il sistema giuridico mostra un atteggiamento negativo verso il suicidio, soprattutto se causato da terzi. Storicamente, l'omicidio del consenziente non era previsto dal codice penale del 1889, ma con il codice del 1930, l’art. 579 è stato introdotto per regolamentare il reato. La norma non mira a ridurre la pena, ma a vincolare il giudice a infiggerla, evitando assoluzioni per l'incapacità di intendere e volere dell'imputato: il consenso deve essere valido , ma è escluso in caso di minore età, infermità mentale, o consenso ottenuto tramite violenza, minaccia, suggestione o inganno. L'omicidio del consenziente, disciplinato dall'art. 579, si differenzia dall'eutanasia , poiché quest'ultima implica la morte per pietà, in situazioni di sofferenza insopportabile e senza speranza di guarigione. Nell'omicidio del consenziente, il consenso della vittima deve essere chiaro e inequivocabile, mentre in caso di sofferenza estreme la volontà del malato potrebbe essere compromessa, escludendo l'applicabilità dell'art. 579. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque ( reato comune ), ma il soggetto passivo deve essere capace di esprimere il proprio consenso. Se l'agente commette l'omicidio credendo erroneamente che il consenso sia valido, si configura un errore su un elemento che riduce il titolo del reato, con conseguente applicazione dell'omicidio (art. 575): la giurisprudenza adotta una soluzione rigorosa, basata sull'art. 47 comma 2 (“l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”), ma si può anche interpretare la situazione in modo più favorevole per l'agente, analogamente a quanto avviene in altri casi di errore, applicando quindi il comma 4 dell'art. 59 (se l’agente ritiene per errore che sussistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui; se però l'errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo).
ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO: art. 580 L'art. 580 del codice penale tutela il bene della vita, punendo chi determina, istiga o aiuta al suicidio, a condizione che il suicidio sia effettivamente realizzato o, nel caso di tentativo, che ne derivino lesioni gravi o gravissime: si parla di condotte con disvalore diverso, ma che vengono punite in eguale modo, quindi di condotte solamente commissive; mentre in presenza di obblighi giuridici di vigilanza o custodia l'aiuto può assumere anche natura omissiva. La partecipazione al suicidio non configura concorso di persone , poiché la liceità del suicidio e del tentativo di suicidio impedisce di considerare queste azioni come reati, seppure siano incriminate autonomamente. La principale differenza tra l'art. 579 e il 580, risiede nel fatto che in questa fattispecie il decorso della vicenda resta per intero nelle mani di chi si dà la morte, nell'altro l'uccisione è cagionata da un terzo. Nel caso di una coppia suicida, se entrambi partecipano alla decisione e all'esecuzione dell'atto, non si applicano né l'art. 579 né l'art. 580, poiché entrambi i soggetti sarebbero considerati come attori attivi di un suicidio consensuale, congiuntamente responsabili. La distinzione tra determinazione, istigazione e aiuto al suicidio è legata al grado di influenza dell'agente sul proposito del suicida:
Il dolo è generico e può essere eventuale , come nel caso in cui la madre abbandoni il neonato con la speranza che qualcuno lo soccorra. Il reato si consuma con la morte del neonato o del feto e può configurarsi come tentativo. L'art. 578, essendo una norma speciale, esclude le aggravanti previste per l’art. 575, e non si applicano neanche quelle previste dall'art. 61. In caso di concorso di persone , la norma prevede che i partecipi siano puniti secondo le disposizioni dell'art. 575 (omicidio), ma con una possibile riduzione della pena fino a due terzi per coloro che hanno agito esclusivamente per favorire la madre, e solo in caso di un unico scopo legato alla sua grave difficoltà. I partecipi che agiscono per altre motivazioni, come la causa d'onore, sono esclusi da questa riduzione. I DELITTI CHE NON CI SONO PIÙ: OMICIDIO, ABORTO, INFANTICIDIO E ABBANDONO DI NEONATO PER CAUSA D’ONORE Questa causa d'onore si riferiva non solo all'onore individuale, ma a quello familiare, legato a valori collettivi condivisi, ed era una giustificazione sociale per alcuni crimini. In particolare, l'art. 587 riduceva significativamente la pena per l'omicidio di moglie, figlia o sorella da parte di un marito, padre o fratello, se il crimine avveniva dopo la scoperta di una "illegittima relazione carnale" e sotto l'effetto di ira per l'offesa all'onore della famiglia. Inoltre, anche la lesione personale provocata da tale motivazione comportava una riduzione delle sanzioni. Nella pratica, questi crimini venivano commessi per difendere l'onore del proprio nucleo familiare, spesso giustificando l'omicidio con lo stato d'ira e la scoperta in flagranza dell'adulterio. Questa norma rifletteva una mentalità arcaica e patriarcale, in cui l'uomo era considerato il difensore dell'onore sessuale delle donne della famiglia. Altri articoli del codice, come l'art. 559 (che puniva l'adulterio della moglie e del suo amante) e l'art. 560 (che sanzionava il marito adultero solo se viveva con una concubina), confermavano l'impostazione sessista del codice penale dell’epoca. Una riflessione critica sulla morale dietro l'art. 587 iniziò a emergere solo nel 1961 con il film "Divorzio all'italiana" di Pietro Germi, che mise in discussione l'idea dell'onore familiare come giustificazione per atti violenti. Gli articoli 551, 578 e 592 trattavano aborto, infanticidio e abbandono di neonato per "salvare l'onore" della persona o della famiglia, specialmente in caso di gravidanze illegittime. L'art. 551 fu abrogato nel 1978, mentre la legge 5 agosto 1981, n. 442, cancellò gli articoli 587 e 592, riformulando solo l'art. 578. La riforma segnò un netto distacco da concezioni moralistiche e retrograde che erano ancora vigenti fino a poco tempo prima. Queste leggi, seppur appartenenti a un passato recente, oggi appaiono primitive e sono l'espressione di tradizioni che oggi giudichiamo superate, ma che in realtà hanno caratterizzato la cultura delle generazioni precedenti. Un ultimo aspetto importante riguarda la direttiva UE 2024/1385, che obbliga gli Stati membri a prevedere una circostanza aggravante per i crimini di violenza contro le donne o violenza domestica commessi per difendere o ripristinare l'"onore" di una persona, di una famiglia o di un gruppo. Questo passaggio, che trasforma un tempo una causa di attenuazione della pena in una circostanza aggravante, riflette un'evoluzione culturale e giuridica, simbolizzando un allontanamento dalle concezioni tradizionali verso una maggiore tutela dei diritti individuali, in particolare delle donne.
L’OMICIDIO COLPOSO: art. 589 Gli articoli 589 e 590 del codice penale riguardano rispettivamente l'omicidio e le lesioni colpose, trattando reati comuni a forma libera e di evento. Entrambe le fattispecie sono modellate sulla base dei reati dolosi corrispondenti, ma la colpa si accerta attraverso la violazione di una regola cautelare, con attenzione alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Gli articoli prevedono delle aggravanti speciali , come quelle per l'omicidio o le lesioni gravi commesse con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3). Inoltre, se l'evento coinvolge più vittime, si applica il principio del cumulo giuridico, con una pena aumentata fino al triplo ma non oltre i limiti massimi di 15 anni per l'omicidio e 5 per le lesioni. Il comma 6 dell'art. 590 stabilisce che le lesioni sono perseguibili a querela , salvo casi di violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro o lesioni stradali gravi e gravissime, che sono perseguibili d'ufficio. Un aspetto importante riguarda le modifiche legislative degli ultimi anni. Gli articoli successivi agli articoli 589 e 590 si concentrano sull'omicidio e le lesioni causate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale (introdotti nel 2016) e in ambito sanitario (2017). Tuttavia, nonostante la gravità degli infortuni sul lavoro (1.090 morti e oltre 700.000 infortuni denunciati nel 2022), le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro sono ancora trattate come circostanze aggravanti, piuttosto che come reati autonomi. La legge prevede la responsabilità delle persone giuridiche per delitti colposi legati alla sicurezza sul lavoro, ma la scelta legislativa di non trattare in modo più incisivo questo settore è criticabile. Inoltre, il reato colposo si è evoluto, con tipologie diverse come quella stradale, medica e quella legata alla sicurezza sul lavoro, in un contesto tecnologico e industriale. Questo ha portato a una maggiore complessità de reato colposo, che ora può coinvolgere singoli agenti o team organizzati con ruoli specifici, con la violazione di norme cautelari più o meno precise. Ciò ha generato una disgregazione del modello di delitto colposo e ha portato alla formulazione di criteri di accertamento autonomi per le diverse tipologie di colpa. Le esigenze di prevenzione, repressione e risarcimento si intrecciano con le pressioni politiche e le necessità economiche della società, senza trascurare le difficoltà derivanti da imperizia e dai confini non ben definiti tra responsabilità colposa e reato omissivo. IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO Importante è la questione del consenso nell'ambito dei reati colposi, in particolare quando una persona accetta consapevolmente il rischio di danni fisici, come nel caso di un passeggero su un motorino o su un natante in condizioni pericolose→ DOMANDA: in tali situazioni, il consenso dell'avente diritto (secondo l'art. 50 c.p.) può avere un effetto scriminante nel caso di morte o lesioni a causa di un evento colposo? Per rispondere, si deve considerare la validità del consenso , che deve soddisfare specifici requisiti, tra cui l'età e la capacita del soggetto. Una parte della dottrina e della giurisprudenza esclude la disponibilità del bene vita, richiamando l'art. 579 c.p. e l'art. 5 c.c., negando l'efficacia del consenso in questi casi. Inoltre, il consenso in esame riguarda una possibile offesa alla vita o all'integrità fisica, ma non dipende dalla volontà diretta di chi consente, poiché il rischio è eventuale e non certo offesa incerta, perché la verificazione non dipende dalla volontà del destinatario del consenso. Una parte della giurisprudenza ritiene che, in questi casi, non si tratti di un vero e proprio consenso, ma di una ratifica preventiva che riguarda la responsabilità risarcitoria, non la causa di giustificazione. Tuttavia, questa posizione è criticata, in quanto nei reati colposi il consenso si fonda sull'assunzione volontaria del rischio, non sulla volontà di causare un danno: l'evento non è voluto dal destinatario del consenso, ma allo stesso modo neanche dal consenziente, il quale dichiara di accettare le conseguenze lesive del fatto, assumendosene l'intera responsabilità, senza però desiderare la realizzazione di tali conseguenze. Inoltre, la responsabilità del garante (come nel caso del conducente del motorino o del comandante del natante) non può essere rinunciata dai trasportati. Questi ultimi, pur accettando il rischio, non possono
Gli articoli 589-bis e 590-bis puniscono rispettivamente l'omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime causate da violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Le lesioni lievi o lievissime, invece, sono ricondotte all'art. 590 c.p. anche se provocate da violazioni della circolazione stradale.
Gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, nei commi 5 e 6, stabiliscono circostanze aggravanti ad effetti speciali, determinando una pena più severa rispetto al reato base. Il comma 5 degli articoli 589-bis e 590-bis aumenta la pena in caso di omicidio o lesioni provocati da gravi violazioni del codice della strada, come l'eccesso di velocità o il passaggio con semaforo rosso. Il comma 6 prevede un incremento della pena in due casi: se il conducente è privo di patente di guida valida, o se il veicolo non ha copertura assicurativa. Il comma 7 introduce una circostanza attenuante obbligatoria, che riduce la pena fino alla metà quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione del colpevole. Sebbene si possa pensare che questa attenuante riconosca il concorso di colpa della vittima, la sua applicazione dipende anche dalla prevedibilità di altri fattori come la condotta di terzi o condizioni della strada. Gli articoli 589-ter e 590-ter prevedono un significativo aggravamento della pena nel caso di fuga del conducente dopo l'incidente. In particolare, l’art. 590 -ter stabilisce una pena minima di tre anni per chi fugge dopo un incidente che causa lesioni gravi o gravissime. Questo aggravamento non va confuso con il reato di omissione di soccorso previsto dall'articolo 593, che punisce chi non presta assistenza alle vittime. L’articolo 589-ter, invece, riguarda chi si allontana per evitare l'identificazione, e la fuga può essere considerata solo se dolosa, ovvero se il conducente è consapevole di aver contribuito all’incidente. Inoltre, ci sono problematiche derivanti dal mancato coordinamento con l'articolo 189, commi 6 e 7, del codice della strada, che punisce l'omessa fermata e l'omesso soccorso. In particolare, l'articolo 189 riguarda genericamente chi non ferma il veicolo in caso di incidente con danni alle persone, mentre gli articoli 589-bis e 590-ter si applicano solo quando il conducente coinvolto nell'incidente fugge. OMICIDIO NAUTICO E LESIONI NAUTICHE La legge 26 settembre 2023, n. 138, ha modificato gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale, estendendo la disciplina dell'omicidio e delle lesioni personali stradali anche all'omicidio e alle lesioni nautiche. A tale scopo, accanto al riferimento al codice della strada, è stato aggiunto anche il codice della nautica da diporto e le norme sulla navigazione marittima e interna. L'estensione si giustifica per l' analogia tra la circolazione stradale e quella nautica , considerando che la disparità di trattamento tra le due situazioni sarebbe risultata inaccettabile, come dimostrato da alcuni eventi che hanno suscitato forte indignazione pubblica. Tuttavia, questa analogia non può ignorare le differenze nelle regole di sicurezza applicabili alla navigazione rispetto alla circolazione stradale. Le norme sulla sicurezza della navigazione sono infatti regolamentate dal codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171), dal codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942,n. 327) e altre disposizioni, che differiscono sostanzialmente da quelle relative alla strada. Quindi, sebbene la modifica colmi una lacuna preesistente, ciò comporta una semplificazione apparente degli aspetti di accertamento, i quali saranno “scaricati” alla giurisprudenza.
MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO: art. 586 L'art. 586 del codice penale funge da norma di chiusura del sistema penale che tutela la vita e l'incolumità fisica, sanzionando la morte o le lesioni causate come conseguenza non voluta di un delitto doloso. In particolare, il reato viene inquadrato nel contesto delle incriminazioni in cui l'evento morte o lesioni rappresenta una circostanza aggravante o una parte di un reato complesso. L'art. 586 richiama l'art. 83, che regola la aberratio delicti (errore di reato), e stabilisce che le pene previste per omicidio colposo e per le lesioni colpose (artt. 589 e 590) siano aumentate in caso di un evento non voluto (fino a un terzo della pena). Nella dottrina e giurisprudenza, sono emerse due concezioni principali dell'art. 586:
- la prima, incentrata sulla responsabilità oggettiva, stabilisce che ogni rischio creato da un'azione illecita sia sufficiente a configurare il reato, senza bisogno di considerare la prevedibilità o evitabilità dell’evento; - la seconda concezione, accolta dalla giurisprudenza con la sentenza della Cassazione (S.U.,22676/2009), caratterizza l'art. 586 come norma che prevede una responsabilità colposa, basata sulla prevedibilità e evitabilità concreta dell'evento. In questo caso, il nesso causale è ancora centrale, ma occorre verificare se la morte o lesione fosse effettivamente prevedibile e evitabile dal soggetto. Nel caso dello spacciatore che vende sostanze stupefacenti a un consumatore che muore per overdose, ad esempio, la Corte stabilisce che la responsabilità dello spacciatore dipenda dal nesso causale tra la sua condotta e l'evento, ma anche dal fatto che la morte sia concretamente rimproverabile a lui, cioè dovuta alla violazione di una regola precauzionale (come l'obbligo di evitare la vendita a persone vulnerabili). Inoltre, la previsione giuridica deve tener conto delle circostanze concrete in cui il reato si è verificato, considerando cosa un agente razionale avrebbe potuto prevedere e prevenire. L'art. 586 si configura quindi come una specifica declinazione dell'art. 83, applicabile quando un evento (morte o lesioni) non voluto deriva da un reato doloso. Sebbene l'art. 586 sia una norma di "chiusura", in quanto prevede l'aumento di pena per i reati dolosi che causano eventi non voluti, esistono altri articoli che trattano simili fattispecie di reati aggravati dalla morte o dalle lesioni, come gli articoli 571, 572, 591 e 593, che rispondono alla stessa logica di protezione della vita e dell'incolumità fisica.
art. 584 Anzitutto, ai sensi dell ’art.43 , il delitto è preterintenzionale , o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. All’ art. 42 co.3 , è invece disciplinata la responsabilità oggettiva , per cui la legge determina i casi nei quali l'evento è altrimenti posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Da ciò deduciamo il quadro legislativo distingue tra preterintenzione e responsabilità oggettiva; al contrario la prassi ha dimostrato la “debolezza” di questa distinzione, poiché infatti le fattispecie sono molto più similari di quello che si potrebbe pensare. Inoltre più volte è stata proposta l’abrogazione dell’art. 584, soprattutto a seguito della sentenza della Corte cost. 364/1988 la quale ha affermato il principio di colpevolezza. “ Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni) , cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. ” In primis è bene sottolineare che l’evento non deve essere né rappresentato né voluto, neanche a titolo di dolo eventuale, dall’agente. Poi, riguardo alle percosse , la giurisprudenza fa rientrare nel paradigma anche situazioni in cui, nonostante la lievità dell’atto, l’evento morte si verifica in seguito alla caduta o alla patologia di cui è portatrice la vittima, anche se a sua insaputa o all’insaputa dell’agente. Con la nozione atti diretti a , secondo il linguaggio del codice, si deve intendere la finalità manifestata in qualsiasi modo dall’agente. Ci si domanda però se quest’interpretazione sia compatibile con un diritto penale che vede nella colpevolezza il presupposto essenziale di una pena con funzione rieducativa. Inoltre nell’accezione più ampia consentita dalla formula normativa si riscontra una notevole anticipazione del momento in cui la condotta dell’agente assume rilevanza penale: in sostanza l’agente potrebbe essere chiamato a rispondere per omicidio preterintenzionale anche in relazione ad atti che in sé considerati non avrebbero integrato gli art. 581 e 582 neanche nella forma tentata. Proprio per questi motivi sarebbe stato auspicabile l’intervento di un’interpretazione restrittiva, che però non c’è mai stato; al contrario spesso si è segnalata da parte della giurisprudenza la tendenza di far rientrare nelle nozioni di percosse e lesioni qualsiasi forma di estrinsecazione di energia fisica, così allargando sempre di più il paradigma. Infine, tornando nuovamente alla già citata sentenza 364/1988 Corte Cost., proprio al fine di “allineare” il più possibile la disposizione in esame con il principio di colpevolezza, ad oggi si cerca di sostenere che la responsabilità per il reato in esame sia un misto di dolo e colpa, anche se nei fatti è ben chiaro che si tratta di un misto tra dolo (per la condotta) e responsabilità oggettiva (per l’evento). È sicuramente auspicabile un intervento del legislatore. Scheda tecnica:
configura quando la volontà di ledere o percuotere non si congiunge a una prefigurazione dell’evento morte come conseguenza delle percosse o lesioni
art. 581 La norma punisce chiunque percuote qualcuno , senza cagionargli una malattia nel corpo o nella mente , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 €, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11- octies (ovvero l’aver agito in danno agli esercenti di professioni sanitarie e socio sanitarie, o in danno a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso a causa o nell’esercizio di tali funzioni o attività). Al comma 2 prevede inoltre che la disposizione stessa non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. Questo comma è un’applicazione del principio dell’assorbimento. Ratio legis : la disposizione in esame trova la propria nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale. Si tratta di un reato comune perché il soggetto attivo può essere chiunque. Percuotere significa battere o colpire o picchiare o malmenare un soggetto in qualsiasi parte del corpo con i propri arti o servendosi di un qualunque oggetto. In ogni caso è necessario un contatto fisico diretto tra offensore e offeso. Si tratta di un reato di condotta , e infatti non è richiesta la verificazione di alcun evento o che la percossa cagioni effettivamente dolore. Il dolo è generico e consiste nella rappresentazione e volontà di percuotere qualcuno; è ammissibile il dolo eventuale. Il reato si consuma con la percossa. È configurabile il tentativo nel caso in cui l’azione sia arrestata da un terzo o se il colpo non raggiunge il bersaglio. Se dagli atti diretti a percuotere deriva la morte della vittima si configura l’ omicidio preterintenzionale ex art. 584. Il reato è procedibile a querela della persona offesa ed è di competenza del giudice di pace. (La querela della persona offesa contiene la specifica richiesta della persona offesa di ottenere la punizione del soggetto che ha commesso il fatto illecito penalmente rilevante nei suoi confronti. I reati punibili a querela della persona offesa sono quelli che secondo l’ordinamento destano meno allarme sociale e di conseguenza non sono perseguibili d’ufficio).
art. 582 ( Lesioni lievi ) La norma punisce chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , con la reclusione da sei mesi a tre anni. Ratio legis : la disposizione in esame trova la propria nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale, che qui viene pregiudicata effettivamente, (non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse). In base alla durata della malattia o ai suoi postumi, si distingue tra lesioni lievissime (durata malattia di max 20 gg), lievi (durata malattia > 20 gg e < 40 gg), gravi e gravissime. Le lesioni lievi e lievissime sono perseguibili a querela, di competenza del giudice di pace e punibili con la pena della multa. Al contrario, le lesioni lievi in danno ad un incapace, e quelle previste dagli artt. 583 (lesioni gravi e gravissime) e 583- quater , sono procedibili d’ufficio. In ordine al concetto di malattia è ancora aperta la questione se sia determinante la limitazione funzionale o anche semplicemente l’alterazione anatomica. Si tratta di un reato comune perché il soggetto attivo può essere chiunque. Si tratta di un reato di evento , dove l’evento è l’insorgenza della malattia. Il dolo è generico e consiste nella rappresentazione e volontà di cagionare una lesione: occorre l’ animus laedendi e si richiede la consapevolezza degli effetti conseguenti alla lesione. È ammissibile il dolo eventuale. Il reato si consuma con l’insorgenza della malattia, la quale può concludersi con la guarigione, con l’adattamento a nuove condizioni di vita o con la morte. È configurabile il tentativo , anche nella forma circostanziata quando, in base alle modalità del fatto, vi sia la certezza che la consumazione sarebbe stata accompagnata dal perfezionamento delle circostanze. Il reato è procedibile a querela della persona offesa ma si procede d’ufficio nel caso di lesioni in danno di una persona incapace, per età o per infermità e nel caso in cui ricorrono le circostanze degli artt. 583, 583- quater (in caso di lesioni causate al personale sanitario, socio-sanitario o a chi svolge attività ausiliarie di cura e assistenza, nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse) e 585. Art. 583 ( Circostanze aggravanti: lesioni gravi e gravissime ) “ _La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
art. 588 La norma punisce chiunque partecipa a una rissa con la multa fino a 2.00 €. Si tratta di un reato comune perché il soggetto attivo può essere chiunque. Per rissa si intende uno scontro violento a cui partecipano più persone, animate da una reciproca volontà offensiva, tale da porre in pericolo la propria e l’altrui incolumità. Non è richiesto necessariamente uno scontro fisico (può essere realizzata anche a distanza, ad esempio con armi da fuoco). Se alla rissa partecipa un numero elevato di soggetti ne deriva anche un pericolo per l’ordine pubblico. Si tratta di un delitto a concorso necessario che prevede la partecipazione di almeno tre corrissanti. È bene ricordare che i delitti a concorso necessario ammettono anche il concorso eventuale di persone, quindi di rissa può rispondere anche chi istiga o determina o rafforza la volontà di uno o più tra i contendenti. La rissa è caratterizzata da un reciproco intento lesivo nel medesimo tempo e spazio; questo requisito si riscontra anche quando, dopo un’iniziale aggressione unilaterale, l’aggredito reagisca superando i limiti della necessità difensiva, trasformandosi così in un corrissante. Al contrario, si configura la legittima difesa quando uno dei corrissanti si trova costretto a difendere sé od altri da un’altrui condotta lesiva, imprevedibile e sproporzionata, rispetto a quella inizialmente accettata. Il comma 2 prevede la pena della reclusione se qualcuno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, per il solo fatto della partecipazione alla rissa; la stessa pena è stabilita se l’uccisione o la lesione avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Questa previsione configura un delitto aggravato dall’evento : nelle intenzioni del legislatore si trattava di pura responsabilità oggettiva, ad oggi sappiamo che è richiesto un coefficiente colposo di concreta prevedibilità dell’evento. L’autore delle lesioni o dell’omicidio commesso con dolo risponde di lesioni o di omicidio volontario, in concorso con il fatto previsto dall’art. 588 co. 1. Scheda tecnica:
atteggiano come aggressori
art. 593 La norma punisce chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci , o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa , per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.600 €. Si tratta di un reato comune perché il soggetto attivo può essere chiunque. La necessità di soccorso può configurarsi anche in favore di una persona che si trova già insieme ad altre, in capo alle quali si determina quindi l’obbligo di soccorso. Il verbo trovare significa anche “essere in presenza di”, è quindi indispensabile solo un rapporto di prossimità fisica tra l’omittente e la vittima; risulta invece estraneo al crimine chi ha notizia della situazione di pericolo e, pur potendo recarsi sul luogo, se ne astiene. Bisogna distinguere il caso in cui la necessità di soccorso si colleghi all’effetto di una precedente condotta dolosa dell’omittente diretta contro la vita o l’integrità fisica: in questo caso l’azione salvifica integra il 56 co. 4 ( se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ), mentre in caso contrario si configura una responsabilità solo per l’evento. È altresì diverso il caso in cui l’omittente sia vincolato da un preesistente obbligo giuridico di impedire l’evento : in questo caso della violazione dolosa della posizione di garanzia si risponde ex art. 40. Al comma 2 la norma punisce altresì chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , o una persona ferita o in pericolo , omette di prestare assistenza o di darne immediato avviso all’Autorità. Ipotesi particolare è il caso in cui il soggetto passivo si sia volontariamente procurato le ferite a scopo suicidiario : se il soggetto è ancora cosciente e rifiuta ogni aiuto, manifestando una piena capacità di intendere e volere, sussiste un obbligo di astensione a carico di chiunque, che però non è incompatibile con l’informativa all’autorità; se al contrario il soggetto è incosciente, il terzo che lo trova bisognoso di aiuto deve adempiere al proprio dovere di intervento. Il comma 3 configura un’ipotesi di reato aggravato dall’evento , infatti stabilisce che se dalla condotta deriva una lesione personale, la pena è aumentata e se ne consegue la morte è raddoppiata. A differenza però dell’art. 588 (rissa) in cui la morte o le lesioni non devono essere volute dall’agente, che altrimenti risponde a titolo di omicidio o lesioni dolose; nell’articolo in questione l’omittente risponde anche quando abbia voluto l’evento morte o lesioni, del quale non può rispondere a titolo doloso perché non lo ha materialmente cagionato o perché non riveste una preesistente posizione di garanzia. Scheda tecnica:
un minore di anni dieci o in una persona incapace di provvedere a sé stessa deve darne immediato avviso all’Autorità, parimenti chi si imbatte in un corpo inanimato o in una persona ferita o in pericolo deve darne avviso o deve prestare l’assistenza necessaria, data la maggiore gravità della situazione
della situazione di pericolo in capo a una specifica persona e la volontà di omettere. Il dolo va escluso quando l’omittente erra in buona fede (es. astenendosi dal soccorso che avrebbe potuto immediatamente prestare e limitandosi ad avvisare l’Autorità)
un’omissione penalmente rilevante)