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Diritto Penale: Tutela della Vita e dell'Integrità Fisica - Prof. Villa, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Questa dispensa di diritto penale si concentra sulla tutela della vita e dell'integrità fisica, analizzando il diritto alla vita come bene fondamentale e il diritto all'integrità fisica come assenza di lesioni e malattie. Esplora il concetto di bioetica e biodiritto, evidenziando le diverse interpretazioni laiche e confessionali. La dispensa affronta anche il tema del diritto penale della sicurezza, che tutela la vita e l'integrità da possibili pericoli e minacce. Infine, analizza la disponibilità o indisponibilità della vita, in relazione al principio del consenso e al diritto penale.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 02/04/2025

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lorenzo-mastrolonardo 🇮🇹

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MARTINA BIONDO

DISPENSA

DI

DIRITTO

PENALE

PARTE SPECIALE

Tratta dal libro a cura di Domenico Pulitanò

Martina Biondo

PARTE I: TUTELA DELLA VITA E DELL’INTEGRITÀ FISICA CAPITOLO I: PROBLEMI E SISTEMA DI TUTELA Diritto alla vita : bene presupposto fondamentale, condizione di tutto; tale diritto non è omogeneo agli altri perché è quello da cui dipendono gli altri; è tutelato da:

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art 3)
  • Convezione europea dei diritti dell’uomo (art 2)
  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art 3)
  • Costituzione italiana (art 2: è incluso nei diritti inviolabili della persona) N.B. Nella relazione del Ministro Guardasigilli Rocco al Progetto definitivo del c.p., la tutela energica della vita e dell’incolumità era collegata “al fine di assicurare, oltre che una più salda protezione dei beni individuali, anche, e più specialmente, la tutela del supremo interesse dello Stato allo sviluppo progressivo della razza ” (razzismo!). Diritto all’integrità fisica : assenza di lesioni e malattie, ma anche diritto ad un positivo benessere e integrità estetica (aspetto del corpo); tutelato da:
  • Art 32, Cost : La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana N.B. Il principio personalistico e il principio d’uguaglianza non permettono differenziazioni nella tutela del diritto inviolabile in ragione di interessi della collettività N.B. Con “interesse della collettività” non si fa riferimento a considerazioni di utilità sociale (es. che apporto lavorativo può dare il malato), ma si intende l’interesse al mantenimento dell’ordine sociale, per il quale è necessaria la salute degli individui BIOETICA E BIODIRITTO Bioetica : etica applicata al mondo della vita, studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto tale condotta sia esaminata alla luce di valori e principi morali Biodiritto : diritto che si occupa della vita e della salute e che tende a trovare soluzioni di disciplina partendo ed interpretando le diverse posizioni bioetiche N.B. Vige il principio di separazione tra diritto e morale quindi la bioetica si introduce nel campo del biodiritto solo per formulare proposte su come conformare il diritto o per legittimare l’uso della coercizione; qualora svolgano un discorso puramente etico, il diritto non ne viene intaccato. In Italia vigono tendenzialmente due concezioni contrapposte:
  • Bioetiche laiche : è una laicità dove le posizioni sono formulate in base ad argomenti razionali e non fondate su dubbi assunti teologi o metafisici; in questo senso esiste solo l’etica laica e non quella religiosa, intesa come attività filosofica; per definizione esistono più etiche laiche.
  • Bioetica confessionale : etica legata ad una religione ‣ Etiche non cognitiveEtiche ontologicamente fondate (es. etica ufficiale della Chiesa cattolica) N.B. Comune a tutte queste visioni sono i valori della vita e della salute

Martina Biondo

‣ Nascita: momento dal quale il soggetto è tutelato contro l’omicidio; nel diritto italiano tale tutela è concessa al neonato immediatamente dopo il parto e al feto durante il parto dal momento in cui è avvenuto il distaccamento dall’utero materno Nucleo della tutela del diritto alla vita e all’integrità fisica : è costituito dai d elitti con evento di danno (morte o lesione) a forma libera (semplice rapporto causale); tutte le forme di responsabilità penale sono valide per la tutela della vita e dell’integrità (dolo, colpa, preterintenzione; commissione o omissione; danno o pericolo) L’ESTENSIONE DELLA TUTELA: IL DIRITTO PENALE DELLA SICUREZZA Diritto penale della sicurezza : settore del diritto penale che tutela la vita e l’integrità da possibili pericoli, minacce (es. reato di disastro, disciplina della circolazione stradale e disciplina della sicurezza e igiene del lavoro; delitti di pericolo come rissa, omissione di soccorso ecc) N.B. In questi casi i delitti d’omicidio o lesioni colpose sono aggravati se la colpa consiste nell’inosservanza di regole cautelari appartenenti a tali discipline Tratti comuni delle discipline speciali : a) Formalizzano regole cautelari che in sede penale vengono in rilievo ai fini del giudizio di colpa b) Sanzioni amministrative (es. circolazione stradale) o penali contravvenzionali (es. sicurezza sul lavoro) DIRITTO ALLA VITA E DIRITTI DELLA PERSONA Diritto alla vita per la dottrina penalistica: bene - fine primario, superiore agli altri in quanto presupposto e supporto di tutti i diritti, a cominciare dai diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre prima essere vivi (!). Diritto inviolabile per eccellenza (es. eliminazione della pena di morte). Diritto alla vita per il filosofo Hersch : non è esattamente un diritto umano, perché salvaguarda la vita come un dato biologico e non la possibile libertà responsabile; da solo non implica né rispetto né dignità; non è il valore supremo assoluto perché l’uomo può sempre mettere la vita in questione, arrivando a prevenire la perdita della vita alla mutilazione della libertà (es. martiri) Nucleo duro del diritto penale : sono inviolabili:

  1. Diritto alla vita e all’integrità fisica
  2. La dignità della persona
  3. L’autonomia della persona DIVIETI ED OBBLIGHI DI ATTIVARSI La tutela penale della vita e dell’integrità si compone di:
  • Divieti : divieti di uccidere, di lesionare e di mettere in pericolo che si rivolgono a tutti indiscriminatamente —> reato commissivo
  • Obblighi : adempimenti di doveri di sicurezza, cura e soccorso che si rivolgono ai titolari di posizioni di garanzia —> reato omissivo Problema: un soggetto titolare di un obbligo deve intromettersi nella sfera del destinatario, ma ciò trova legittimazione in esigenze e vincoli di solidarietà e di cooperazione (art 2, Cost)

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DISPONIBILITÀ O INDISPONIBILITÀ DELLA VITA?

Disponibilità o indisponibilità della vita : spesso la questione viene rimandata alla distinzione tra la concezione laica (disponibilità della vita) e la concezione confessionale (sacralità e quindi indisponibilità della vita); il diritto non è chiamato a dar fondo all’una o all’altra idea. In Italia: ̣ Costituzione - principio del consenso (art 32; Cost): un soggetto deve dare il suo consenso per essere sottoposto a trattamenti sanitari,salvo che il trattamento sia obbligatorio per legge ̣ Diritto penale : ‣ Manu aliena : la vita è un diritto indisponibile da parte di terzi , se si intende come metro di valutazione la rilevanza del consenso come scriminante - causa di giustificazione (divieto di omicidio del consenziente) ‣ (^) Manu propria : l’ autonomia della persona è un aspetto inviolabile della dignità umana, difatti la condotta del suicida o dell’aspirante suicida non è (più) illecita Paternalismo indiretto : il legislatore si è elevato a protettore del diritto alla vita anche nei confronti di chi voglia morire o mettere la propria vita e integrità in pericolo: a) Divieto di istigazione e aiuto al suicidio b) Divieto di omicidio del consenziente c) Obblighi di adottare misure cautelari (es. obbligo di indossare i caschi): sono validi purché:

  • (^) Siano proporzionati al fine
  • (^) Non incidano su diritti fondamentali
  • (^) Le sanzioni siano contenute a livelli modesti DIRITTO ALLA VITA E CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE Cause di giustificazione : si giustificano la lesione altrui solo alla presenza di questi elementi:
  1. Situazioni di necessità: legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi N.B. In caso di legittima difesa altrui o soccorso di necessità viene meno l’antigiuridicità, ma non si costituisce alcun dovere di soccorso, tipico solo dei titolari di posizioni di garanzia
  2. Proporzionalità Soccorso contro la volontà della persona di chi si vuole soccorrere : a) Suicido o lesioni contro se stesso: il soccorso è ammesso perché l’esercizio di una controviolenza nel momento della violenza suicida non costringe la persona a continuare a vivere, ma semplicemente lascia aperta per lei la questione b) Scelte di stili di vita (es. tossicodipendente che lascia la comunità, sciopero della fame): non è ammesso il soccorso coattivo per prevenire pericoli o eventi futuri al salvando perché prevale la volontà di quest’ultimo in un ordinamento fondato sulle libertà e sulla dignità della persona; si rischierebbe di passare da un paternalismo indiretto ad un paternalismo autoritario. N.B. Nei casi in cui è stato ammesso un soccorso coattivo (es. alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame) il fondamento è stato ravvisato, non nello stato di necessità, bensì in istituti legali (es. TSO) e in particolari rapporti di supremazia/protezione (amministrazione penitenziaria —> detenuti)

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Liceità degli interventi chirurgici in caso di consenso : l’intervento integra la fattispecie di lesione personale, ma è giustificato, quindi non antigiuridico quando:

  1. Non vi è causazione di malattia: è quello realizzato a seguito di un consenso da cui non derivi una diminuzione funzionale, ma al contrario è valso a rimuovere la patologia o a causare un apprezzabile miglioramento; l’esito fausto è la causa di giustificazione del fatto tipico di lesione personale che ssi verifica al momento dell’intervento stesso
  2. Non vi è colpa del chirurgo: egli deve aver rispettato i protocolli e tutte le norme cautelari senza N.B. Qualora l’esito sia fausto, quindi non si cagioni malattia ma al contrario si provochi un apprezzabile miglioramento, ma suscita comunque un comportamento colposo da parte del medico, questo non è esente da responsabilità per lesioni colpose Possibili esiti dell’intervento: Esito positivo : non vi è causazione di malattia, anzi vi sono apprezzabili miglioramenti Esito negativo : non vi sono apprezzabili miglioramenti nel paziente e/o si rileva un comportamento colposo, anche in presenza di apprezzabili miglioramenti A seguito dell’esito negativo si devono analizzare i seguenti elementi:
  1. Causalità : la condotta può essere
    • (^) Commissiva : il medico ha introdotto nel quadro clinico del paziente un nuovo fattore di rischio, che si è poi realizzato nell’evento lesivo/malattia
    • (^) Omissiva : il medico non ha contrastato un rischio già presente nel quadro clinico del paziente —> per poter affermare la sussistenza del rapporto di causalità è necessario essere certi che la condotta doverosa, qualora realizzata, avrebbe certamente avuto per effetto l’impedimento dell’evento (es. posticipazione della morte per tumore); non è sufficiente la probabilità, ma non è difesa sufficiente la prova che l’evento si sarebbe verificato in ogni caso (es. morte per tumore)
  2. Colpa : si ha in tutti i casi in cui il medico non osservi le regole cautelari L. 172/2012: l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve; resta fermo il risarcimento del danno —> è un testo di difficile lettura che per poter essere considerato legittimo deve esser interpretato in modo restrittivo: la legge dà rilievo al rispetto di linee guida accreditate per valutare la condotta del medico , ma non possono eliminare la discrezionalità e quindi la responsabilità del suo giudizio nel caso concreto. LICEITÀ DELL’INTERVENTO IN ASSENZA DI CONSENSO INFORMATO Si possono prospettare diversi casi:
  3. Effettuazione di un intervento diverso da quello compreso nel consenso prestato : si esclude l’illiceità qualora: a. Esito fausto: apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute b. Consenso presunto: il medico suppone che il paziente, qualora a conoscenza delle condizioni, avrebbe espresso il suo consenso ad eseguire l’intervento c. Assenza di dissenso espresso: il medico non deve aver effettuato un intervento a cui il paziente aveva espressamente dato il suo dissenso d. Assenza di colpa: il medico deve aver adempiuto ai suoi obblighi di prudenza, perizia e diligenza, nonché l’aver eseguito l’intervento lege artis

Martina Biondo

  1. Effettuazione di un intervento che sia stato consentito a seguito di una informazione inadeguata : si tratta di un inadempimento del medico e si prospettano due casi: - Esito positivo: la mancanza di adeguate informazioni non ha comportato rischi maggiori per il paziente quindi non nasce responsabilità per il medico - Esito negativo: il non aver dato le adeguate informazioni (es. info sui possibili rischi) ha pregiudicato la possibilità di scelta del paziente di sottoporsi o meno all’intervento; l’obbligo di informazione viene visto come una regola cautelare e quindi, essendo stata violata, genera responsabilità in capo al medico
  2. Effettuazione dell’intervento su persona capace di postare il consenso, in assenza assoluta di consenso o contro un esplicito dissenso : nessuna giustificazione copre gli effetti penalmente tipici (es. lesione chirurgica) e quindi il medico risponderà di lesioni personali dolose
  3. Effettuazione dell’intervento inutile e consenso estrapolato fraudolentemente : il medico è conscio che il suo intervento produrrà una inutile menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente e quindi risponderà di lesione personale dolosa IL RIFIUTO DI CURE E L’EUTANASIA Procedimento:
  1. Obbligo di informazioni adeguate al paziente , che può così valutare se accettare o rifiutare le cure alla luce dei rischi
  2. Decisione del paziente :

‣ Accettazione delle cure: il medico dovrà realizzare le cure secondo^ leges artis

‣ Rifiuto di cure: il medico non può imporre coattivamente un trattamento che il paziente

rifiuta e l’omissione di interventi che non siano doverosi non fonda alcuna responsabilità per omissione; tuttavia permane in capo al medico il dovere di tentare un’opera di persuasione e l’ obbligo di assistenza , sostegno e di cura in senso lato fino al momento della cessazione del rapporto terapeutico. Ratio : il diritto alla vita include il diritto a vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato; è un diritto sul come vivere e non “diritto di morire” o di “accelerare la morte”. Da ciò deriva: Liceità dell’eutanasia passiva consensuale e divieto di accanimento terapeutico : è lecito omettere un trattamento terapeutico adeguato e necessario per il mantenimento in vita, qualora il paziente lo voglia; tuttavia tale dissenso non esonera il medico dalla sua posizione di protezione. Permesso delle cure palliative e della terapia del dolore : nel primo caso si tratta di cure finalizzate all’alleviamento delle sofferenze e nel secondo di cure che alleviano il dolore, ma possono provocare effetti negativi rispetto alla durata della sopravvivenza Divieto di interventi inutili o sproporzionati rispetto al possibile risultato (es. tentare l’impossibile su richiesta del paziente) Testamento biologico : manifestazioni di volontà espresse circa il trattamento che egli accetta o meno che gli sia praticato in un futuro eventuale stato di incapacità; in Italia manca un espresso riferimento a tale istituto e l’opinione corrente ne esclude la forza vincolante pro futuro —> tale opinione è discutibile perché il principio del consenso non dovrebbe avere limiti temporali.

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Non esclude il dolo : a) Error in personam b) Aberratio ictus: è dolosa l’uccisione di persona diversa da quella che si voleva uccidere, cagionata per errore d’esecuzione ex art 82 c.p. c) Concorso in omicidio doloso: il concorrente in omicidio doloso che non voleva cagionare la morte della vittima risponde ex art 116 c.p. a titolo di dolo (responsabilità anomala) AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO DOLOSO Con ergastolo (art 576 c.p.): si applica la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso ๏ In base ai motivi:

  1. Per eseguirne od occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo o la impunità di un altro reato
  2. Per motivi abietti o futili ๏ In base alle modalità:
  1. L’aver agito con sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso
  2. L’aver agito con premeditazione: si ha quando il proposito omicida perdura senza soluzione di continuità per un tempo apprezzabile, dal suo consolidarsi fino alla realizzazione dell’omicidio N.B. è superata l’idea che occorra aver agito con fredda lucidità ed è compatibile col vizio parziale di mente, a meno che non sia un effetto patologico di una data malattia N.B. Essendo una circostanza relativa all’intensità del dolo, non si estende ai compartecipi
  3. In occasione della commissione di taluno dei delitti seguenti: ‣ (^) Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art 572 c.p.) ‣ Prostituzione minorile (art 600 bis c.p.) ‣ (^) Pornografia minorile (art 600 ter c.p.) ‣ Violenza sessuale (art 609 bis c.p.) e di gruppo (art 609 octies c.p.) ‣ Atti sessuali con minorenne (art 609 quater) ๏ In base alla vittima: quando è realizzato contro: (1) Ascendente o discendente (2) Un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio ๏ In base all’autore del reato: quando è realizzato da: I. Dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza Latitante : lo è il colpevole nel tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione II. Dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione III. Dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa Con pena aumentata a reclusione da 24 a 30 anni : se il fatto è commesso contro: a) Coniuge b) Fratello o sorella c) Padre o la madre adottivi o il figlio adottivo d) Affine in linea retta

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Con pena aumentata fino a 1/3 : in caso di aggravanti comuni e previste da leggi speciali N.B. In caso di recidiva l’aumento può essere fino a 2/ FIGURE QUALIFICATE DI OMICIDIO DOLOSO Delitti contro la personalità dello Stato : sono figure di omicidio doloso fuori dal titolo dei reati contro la persona e prevedono l’ergastolo:

  1. Attentato alla vita, alla incolumità pubblica e alla libertà personale del P. della Rep. (art 276 c.p)
  2. Attentato alla vita di un capo di Stato estero (art 293 c.p.)
  3. Strage (art 422 c.p.)
  4. Delitto di epidemia (art 438 c.p.)
  5. Delitto di avvelenamento doloso di acque o sostanze destinate all’alimentazione
  6. Sequestro a scopo di eversione (art 289 bis c.p.)
  7. Sequestro a scopo di estorsione (art 630 c.p.)
  8. Omicidio doloso di minore sequestrato N.B. Nel caso 6, 7 e 8 alcuni ritengono si tratti di aggravanti, ma in realtà si tratta di figure autonome di reato perché non vi è nesso causale tra la morte e la modalità esecutiva del sequestro, che caratterizza invece l’aggravante della causazione non voluta della morte della persona sequestrata; non si può qualificare un sequestro aggravato, ma al più una figura di reato complesso, tuttavia ad oggi rimane la configurazione di figure autonome di omicidio colposo PROBLEMI RELATIVI ALLA PENA Commisurazione della pena : bisogna effettuare un (eventuale) bilanciamento ex art 69 c.p. tra:
  • Circostanze aggravanti
  • Circostanze attenuanti: non sono previste delle attenuanti tipiche per l’omicidio, ma sono previste delle figure tipiche di omicidio meno grave; tuttavia si possono sempre applicare le: a. Attenuanti comuni ex art 62 e 62bis b. Attenuanti relative all’imputabilità c. Attenuanti relative al concorso di persone ex art 114 e 116 c.p d. Attenuanti premiali per la collaborazione processuale Diminuzione della pena in base al numero delle attenuanti :
    1. 1 attenuante: si arriva ai 14 anni
    2. 2 attenuanti: si può arrivare sotto di 10 anni
    3. 4 attenuanti: si può arrivare al minimo assoluto di 5 anni e 6 mesi (1/4 del minimo della pena edittale) Diminuzione a seguito del rito abbreviato : (1) Pena diminuita di 1/ (2) Ergastolo sostituito con reclusione di 30 anni (3) Ergastolo con sorveglianza diurna sostituito con ergastolo N.B. Tale diminuente non rientra nel bilanciamento ex art 69 c.p. Discrezionalità discontinua : si ha quando, a seguito dell’effetto delle circostanze, non si ha un continuum tra le diverse pene applicabili (es. con la prevalenza dell’attenuante si può applicare una pena compresa tra i 14 e i 16 anni, mentre con l’aggravante la pena dei 30 anni; non sono

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  1. Omicidio d’onore (abolito nel 1981): commesso da chi avesse cagionato la morte del coniuge, della figlia, della sorella o del partner dell’illegittima relazione carnale, nell’atto di scoprire tale relazione e nello stato d’ira determinata dall’offesa all’onore suo o della famiglia. Pena: reclusione da 3 a 7 anni
  • Eutanasia passiva: non è punita perché non integra gli elementi tipici del fatto di reato, dato che ad esempio nel caso di rifiuto di cure, si pone un limite ai doveri di qualsiasi garante.
  • Eutanasia : punita ma con pena diminuita in forza del bilanciamento tra consenso del consenziente e indisponibilità del diritto alla vita da parte di terzi B. OMICIDIO COLPOSO Omicidio colposo (art 589 c.p.): omicidio causato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia; è necessaria una combinazione del diritto penale e delle norme cautelari violate, quindi delle posizioni di garanzia. N.B. Tendenzialmente la responsabilità omissiva del garante, nei campi che interessano la vita e l’incolumità personale, è una responsabilità per colpa Pena : ‣ Omicidio colposo “classico”: reclusione da 6 mesi a 5 anni. ‣ Omicidio in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: reclusione da 2 a 7 anni. N.B. Tale aggravante è stata integrata dalla responsabilità amministrativa dell’ente nel caso in cui il reato sia stato commesso nell’interesse o nel vantaggio dell’ente (es. risparmio sui costi per la sicurezza) ‣ Omicidio in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale commesso da: a) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica b) Soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Reclusione: da 3 a 10 anni N.B. Questa aggravante è sottratta al bilanciamento ex art 69 c.p. ‣ Omicidio colposo di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone: si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15 (criterio del cumulo giuridico) MORTE COME CONSEGUENZA D’ALTRO DELITTO Morte come conseguenza d’altro delitto doloso : sono tutte ipotesi che prevedono il versari in re illecita, ossia la responsabilità prescinde dalla colpevolezza in relazione all’evento e è fondata sul dolo che investe la condotta illecita di base; ad oggi la Costituzione impone il ritorno di tutte queste ipotesi nei limiti della responsabilità per colpa, ossia la necessità della prevedibilità in concreto dell’evento morte come conseguenza della propria condotta illecita; a tal fine è indifferente se si tratti di figure autonome di reato oppure di ipotesi di reato circostanziato. Compare nel diritto penale come: a) Evento del delitto di omicidio preterintenzionale : lo commette chiunque, con atti diretti (idonei come nel delitto tentato) a commettere il delitto di persone o di lesione personale, cagiona la morte di un uomo; non si ha se non vi è l’idoneità degli atti, bisogna raggiungere

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quanto meno lo stadio del delitto tentato, così da rendere non del tutto improponibile l’imputabilità obiettiva dell’evento morte. Reclusione: da 10 a 18 anni Vi sono due orientamenti:

  • Preterintenzione come dolo misto a colpa: è necessario il dolo del delitto base e la prevedibilità ed evitabilità dell’evento morte (idea espressa delle S.U.)
  • Preterintenzione in senso più rigoroso: sarebbe paradossale pretendere cautela quanto alle conseguenze da parte di chi mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di un terzo; è lo stesso legislatore che indica come prevedibile la morte della vittima quando verso la stessa si sia indirizzata l’attività di aggressione fisica da parte dell’agente. N.B. Si tratta di una pena intermedia rispetto ai punti b) e c) perché non vi è la volontarietà dell’evento morte, ma comunque vi sono atti direttamente aggressivi sulla persona N.B. Si differenzia dal dolo eventuale perché è un evento contro l’intenzione b) Evento aggravante di varie figure di delitti dolosi : ‣ Sequestro di persona a scopo di eversione o estorsione: reclusione di 30 anni ‣ Maltrattamenti contro familiari e conviventi: reclusione da 12 a 24 anni ‣ Procurato aborto senza il consenso della donna: reclusione da 8 a 16 anni ‣ Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro se ne deriva disastro o infortunio (potrebbe, ma non per forza, cagionare la morte): reclusione da 3 a 10 anni ‣ Abuso di mezzi di correzione: reclusione da 3 a 8 anni ‣ Abbandono di persone minori o incapaci: reclusione da 3 a 8 anni ‣ Interruzione di gravidanza su donna consenziente, senza l’osservanza delle modalità di legge: reclusione da 3 a 7 anni ‣ Omissione di soccorso: reclusione da 1 mese a 2 anni o multa fino a 2500 euro c) Circostanza aggravante dell’omicidio colposo : quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83 (evento diverso da quello voluto dall’agente
  • aberratio delicti), ma le pene stabilite negli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono aumentate. N.B. Si tratta di una responsabilità per colpa , non di responsabilità oggettiva punita a titolo di colpa, perché si chiede la prevedibilità e l’ evitabilità dell’evento morte. N.B. Rispetto all’omicidio preterintenzione a delle norme che configurano l’evento morte come aggravante di delitti dolosi, l’aggravante dell’omicidio colposo è un’ipotesi residuale, agganciata a condotte delittuose e dolose che non sono aggressive della persona (es. responsabilità dello spacciatore per la morte del consumatore qualora fosse a conoscenza di particolari aspetti di pericolo o li abbia ignorati per colpa) IL PROBLEMA DEL SUICIDIO Omicidio del consenziente (art 579 c.p.): chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
  1. Contro una persona minore degli anni 18
  2. Contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Martina Biondo

  1. Lesioni personali (art 582 c.p. e ss.): si ha in tutti quei casi, dolosi o colposi, omissivi o commissivi, in cui la violazione dell’integrità fisica comporti una malattia Malattia : processo patologico che si evolve dal momento iniziale per un tempo più o meno lungo; riguardo ai requisiti minimi vi sono due orientamenti: a) Concetto più estensivo: si considera malattia qualsiasi processo patologico che comporti un’alterazione anatomica, anche se di modestissima entità e anche qualora non abbia comportato alcuna apprezzabile riduzione di funzionalità (es. ecchimosi, escoriazioni) b) Concetto più restrittivo (prevalente): si considera malattia un processo patologico che comporti una quale alterazione funzionale, con esclusione dei casi di mere alterazioni anatomiche che non presentino alcun profilo funzionale N.B. Vi rientra sicuramente l’attività chirurgica la quale quindi integra la tipicità del reato di lesione, ma al contempo non integra gli elementi per poter essere definita antigiuridica, quindi non è punibile, salvo casi specifici A. PERCOSSE Percosse (art 581 c.p.): delitto contro l’integrità fisica che viene commesso da chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (schiaffi, pugni, bastonate ecc); è punibile a querela della persona offesa e solo nella forma dolosa. Pena: reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro N.B. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato (es. violenza privata, rapina ecc) N.B. Conta molto il contesto perché ad esempio, se manca violenza lo schiaffo potrebbe essere qualificato come aggressione all’onore, quindi ingiuria
  • Soglia minima di rilevanza : idoneità a cagionare dolore N.B. Non si intende esclusa da una minor sensibilità al dolore della persona colpita
  • Soglia massima di rilevanza : al di sotto della malattia, perché poi si incorre in lesioni personali Forme in cui è previsto: ๏ Percosse dolose : è richiesto il dolo generico, ossia la volontà di colpire e la consapevolezza dell’offensività, ossia dell’idoneità a provocare dolore, del modo in cui si colpisce il corpo altrui ‣ Commissione : azione concreta di percosse ‣ Omissione : omissione di un’azione dovuta da chi si trova in una posizione di garanzia (es. padre che non agisce dinanzi ad X che percuote il figlio) - Consumato N.B. Non costituiscono reato i “corpo a corpo” rientranti nel normale svolgimento dell’attività sportiva
  • Tentato : è previsto anche come tentato qualora vi siano atti idonei e non equivoci N.B. In questo caso si può innescare la responsabilità per omicidio preterintenzionale Competenza : a) Giudice ordinario b) Giudice di pace —> la pena prevista è la multa da 258 a 2582 euro

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B. LESIONI PERSONALI

Lesioni personali : delitto comune d’evento (malattia), a forma libera realizzato da chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. N.B. Sembrano aversi due eventi, lesione e malattia, ma in realtà è uno solo, la malattia N.B. La gravità dipende dall’intensità e dalla durata della malattia, mentre nell’omicidio vi è un eguale gravità obiettiva dell’evento morte Forme in cui è previsto: ‣ Commissione : concreta azione che cagiona malattia e vi è malattia dal momento in cui il processo patologico di alterazione anatomica e funzionale abbia avuto inizio ‣ Omissione : omissione di un’azione dovuta in forza di una posizione di garanzia In base alla gravità:

  1. Lesioni lievissime : si ha quando la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni, è una fattispecie autonoma, non un attenuante, diversa delle altre lesioni perché: ‣ Competenza: giudice di pace ‣ Pena: multa da 516 a 2582 euro oppure permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o il lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi ‣ Procedibilità: serve la querela della persona offesa
  2. Lesioni semplici : reclusione da 3 mesi a 3 anni
  3. Lesioni gravi (circostanza aggravante)
  4. Lesioni gravissime (circostanza aggravante) Problema : si tratta di circostanze aggravanti o di figure autonome di reato? ̣ Circostanze aggravanti: è l’interpretazione prevalente perché l’art 583 c.p. è intitolato “circostanze aggravanti” —> problema: con la novella del 1974 che ha generalizzato la possibilità di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è possibile che l’aggravante di lesioni gravi o gravissime venga neutralizzata dalla prevalenza delle attenuanti, eludendo così la tutela del gravemente leso —> possibile illegittimità costituzionale che andrebbe ad agire sia in bonam partem (non più prevalenza delle aggravanti) sia in malam partem (non più prevalenza delle attenuanti); si potrebbe dichiarare un’illegittimità solo in bonam partem, non permettendo dunque l’azzeramento delle attenuanti in caso di prevalenza delle aggravanti ̣ Figure autonome di reato: sono ritenute figure autonome perché non vi è imputazione per dolo dell’evento aggravante —> la qualificazione delle lesioni gravi o gravissime come circostanze assimila tali ipotesi allo schema del delitto preterintenzionale e la misura delle pene previste dall’art 583 c.p. appare coerente con la pena prevista dall’art 584 c.p. (omicidio preterintenzionale); il regime dell’imputazione delle circostanze per colpa taglia fuori l’obiezione che denunciava lo scivolamento sul piano della responsabilità oggettiva e evita applicazioni eccessivamente severe; quindi il bilanciamento appare utile e comprensibile. B.1. LESIONI DOLOSE Lesioni dolose : è necessario il dolo generico (in qualsiasi sua forma, dall’eventuale all’intenzionale), ossia la consapevolezza e volontà di cagionare una malattia

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c) Con premeditazione d) Da persona travisata o da più persone riunite e) Con armi o con sostanze corrosive: per armi s’intendono:

  • Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona
  • (^) Tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. N.B. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti ❖ (^) Da 1/3 a 1/2: se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576: Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: a) Per eseguirne od occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato b) Contro l'ascendente o il discendente quando concorre l'avere agito per motivi abietti o futili o l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione c) Dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza d) Dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione e) In occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies f) Dall’autore del di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa g) Contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio B.2. LE LESIONI COLPOSE Lesioni colpose : lesioni cagionate per colpa , ossia si necessita la concreta prevedibilità dell’evento e un atteggiamento negligente, imprudente o imperito; la pena è differenziata in base: - Lesioni semplici: reclusione fino a 3 mesi o multa - Lesioni gravi: reclusione da 1 a 6 mesi o multa - Lesioni gravissime: reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa Aggravanti : A. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro , la pena è:
  • (^) Lesioni gravi: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa
  • (^) Lesioni gravissime: reclusione da 1 a 3 anni B. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti o psicotropi :
  • (^) Lesioni gravi: reclusione da 6 mesi a 2 anni o multa
  • (^) Lesioni gravissime: reclusione da 1 e 6 mesi a 4 anni C. Se le lesioni sono cagionate come conseguenza di altro delitto doloso Concorso di più eventi lesivi (morte e/o lesioni): si applica il criterio del cumulo giuridico, quindi la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo

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Perseguibilità : A querela: le lesioni colpose non da infortunio o malattia da lavoro e lesioni semplici sul lavoro D’ufficio: solo le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norma sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro o nel caso in cui non si debba tener conto delle circostanze aggravanti a seguito del bilanciamento ex art 69 c.p. Responsabilità amministrativa dell’ente : responsabilità per lesioni colpose gravi o gravissime cagionate con violazione della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro C. MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art 583 bis c.p.): chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona:

  1. Clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo: reclusione da 4 a 12 anni Dolo: dolo generico, è sufficiente la rappresentazione e la volontà di cagionare la mutilazione
  2. Al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al punto 1, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente: reclusione da 3 a 7 anni Dolo: dolo specifico, è necessario il fine di menomare le funzioni sessuali Attenuante : la pena è diminuita fino a 2/3 se la lesione è di lieve entità Aggravanti : la pena è aumentata di un 1/3 quando le pratiche di cui al punto 1 e 2 comma sono commesse a danno di un minore o se il fatto è commesso per fini di lucro Conseguenze della condanna : A) Decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale B) Interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno C) Interdizione dalla professione da 3 a 10 anni se il delinquente è esercente professione sanitaria N.B. Ciò si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Il legislatore è stato particolarmente severo difatti: a) Non si opera il bilanciamento ex art 69 c.p. b) Il consenso non funge da scriminante perché:
    1. Clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo: si tratta di lesione permanente quindi non si prospetta nemmeno il problema della scriminante del consenso, perché non potrebbe mai operare
    2. Lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al punto 1, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente: il problema dell’efficacia della scriminante potrebbe prospettarsi e il riconoscimento di rilevanza dovrebbe essere legato ad una prova rigorosa di piena libertà di autodeterminazione della donna Circoncisione maschile : si ritiene una pratica legittimata dal consenso, anche dei genitori, ma una responsabilità può sorgere in caso di cattiva esecuzione

Martina Biondo