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- DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE -
Premessa: Titolo XII del libro II =>art.575 ss. “Delitti contro la persona” Suddiviso in 3 capi:
- Delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
- Delitti contro l’onore.
- Delitti contro la libertà individuale Suddivisa in 5 sezioni:
- delitti contro la personalità individuale; 2) delitti contro la libertà personale;
- delitti contro la libertà morale;
- delitti contro la inviolabilità del domicilio; 5) delitti contro la inviolabilità dei segreti.
PARTE I
TUTELA DELLA VITA E DELL’INTEGRITÀ FISICA
Capitolo 1 => problemi e sistema di tutela
- Gli oggetti di tutela: vita e integrità fisica La tutela della vita e dell’integrità fisica ha a che fare con condizioni di base di qualsiasi convivenza e con il problema della costituzione di un ordine statuale e giuridico. “Non uccidere” —> precetto fondamentale presente in tutti gli ordinamenti penali; l’omicidio è il delitto per eccellenza. Diritto alla vita come diritto fondamentale, proclamano la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta del diritto fondamentali dell’Unione europea. La vita è condizione di tutti il resto; un bene- presupposto. Il senso del diritto alla vita si identifica con la protezione che alla vita è dovuta; il suo nucleo essenziale corrisponde al precetto non uccidere. Il diritto alla vita non è espressamente menzionato nella Costituzione italiana. È pacificamente compreso fra i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione. La pretesa di protezione della persona si esprime anche nel diritto all’integrità fisica e alla salute. La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Salute non semplicemente come assenza di lesioni o malattia, ma come stato di positivo benessere. Interesse della collettività è l’interesse a tutelare il diritto fondamentale della persona. Il rispetto della vita è un diritto inviolabile delle persone, riconosciuto ugualmente per tutti, indipendentemente da condizioni personali di qualsiasi genere: indipendentemente dallo stato di salute, dalle capacità di prestazione, da eventuali doveri specifici del singolo individuo nei confronti della società o dai costi di una sopravvivenza socialmente improduttiva. Nell’orizzonte di democrazie liberali al tutela della persona non può essere condizionata da interessi statuali. Il principio personalistico e il principio d’uguaglianza non consentono differenziazioni nella tutela del diritto inviolabile in ragione di interessi della collettività. Tutti gli uomini hanno pari dignità, e hanno diritto ad essere trattati come fini in sé.
- Bioetica e biodiritto [Bioetica => disciplina che si occupa delle questioni morali legate alla ricerca biologica e alla medicina] Bioetica => etica applicata al mondo della vita: studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quando tale condotta sia esaminata alla luce di valori e principi morali. Il discorso della bioetica tocca questioni che interessano il diritto, là dove di occupa della vita e della salute. Sotto le etichette di bioetica e di biodiritto questioni antiche vengono discusse sotto profili nuovi, legati ai progressi nelle possibilità tecniche di intervento su tutte le fasi della vita, dalla procreazione alla morte. Vi è una bioetica più o meno ufficiale della Chiesa cattolica, e vi sono indirizzi di bioetica esplicitamene legati a una od altra concezione religiosa. Vi sono indirizzi dichiaratamente laici, secondo diverse accezioni di laicità: una laicità debole, di tipo procedurale, o una laicità forte, legata al distacco da concezioni religiose. La laicità procedurale, la bioetica come lingua franca, è terreno comune di tutte le posizioni formulate in base ad argomenti razionali e non fondate su dubbi assunti teologici o metafisici. In questo senso, si può dire che esista solo la bioetica laica, in quanto quella confessionale non è, in senso stretto, un etica intesa come attività propriamente filosofica. L’enfasi sulle differenze trae con sé il rischio di lasciar ai margini della riflessione principi e approdi comuni alle diverse posizioni. I valori della vita e della salute, nel nostro orizzonte di civiltà; sono il fondamento condiviso sul quale ha senso ogni questione sull’etica e sul diritto relativo al bios. Fuorviante è la contrapposizione fra le formule della sacralità e della qualità della vita. L’idea di sacertà della vita evoca un orizzonte religioso, estraneo a quello di ordinamenti giuridici secolarizzati; non si addice al lessico di una bioetica che voglia attenersi ad argomenti razionali. Ha però una traduzione laica nell’idea dell’uguale rispetto dovuto ad ogni essere umano => denominatore e fondamento di qualsiasi etica e bioetica entro il nostro orizzonte di civiltà. Ne sono fuori le etiche di tipo razzista e nazista. La formula della qualità della vita può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’attenzione ai diversi modi di essere e ai livelli di qualità della vita fa parte del campo di problemi delle bioetiche in dialogo: la qualità della vita non può essere additata come valore positivo, come fine cui tendere. Non può essere un discriminante fra uomo e uomo, a pena di non riuscire dal mondo morale e giuridico dell’uguale rispetto e dell’uguale dignità di tutti gli uomini. Per il biodiritto le concezioni bioetiche comprensive fanno parte dello scenario sociale e culturale e morale in cui si pongono i problemi di costruzione e di interpretazione di norme giuridiche. Le diverse bioetiche interessano come espressione delle concezioni etiche che dialogano e si confrontano nella società. Il diritto non può proporsi l’obiettivo di dirimere le controversie bioetiche, si invece quello di risolvere problemi di disciplina, là dove siano o appaiano opportune soluzioni vincolanti e coercibili.
- Il biodiritto fra vincoli ontologici e principi normativi I problemi concernenti la tutela dell’integrità biologica dell’essere umano hanno a che fare con un mondo di fatti che sta dinanzi al legislatore ed al giurista come un dato di realtà preesistente e indipendente dal diritto. Quali che siano le soluzioni normative dei diversi ordinamenti giuridici, dati biologici indipendenti dal diritto definiscono il campo in cui la scelta normativa va ad incidere. I problemi del biodiritto penale sono problemi di tutela relativi alla vita biologica; il campo problematico compre tutto l’arco che va da un momento iniziale ad un momento finale (dall’inizio della vita alla morte).
stato vegetativo da qualsiasi tutela: una conclusione che alcuni accetterebbero e preferirebbero, ma altri riterrebbero assolutamente inaccettabile. Il momento iniziale, a partire dal quale problemi di tutela sono teoricamente proponibili e sono di fatto sollevati, è il momento del concepimento. Per la bioetica e il biodiritto del nostro tempo, il periodo dal concepimento alla nascita è un campo di problemi particolarmente delicati e controversi. Per il diritto, l’embrione non è indifferente: è qualcosa che ha a che fare con la vita, e presenta i caratteri di afferrabili fattuale e di significatività che definiscono il bene giuridico come possibile punto di riferimento della tutela legale. Dentro il divenire del bios, dal concepimento alla morte, per le forma di tutela giuridiche assume decisivo rilievo il momento della nascita. La nascita è il momento dal quale la vita umana è tutelata dalle incriminazioni dell’omicidio. Nell’ordinamento italiano, le norme sull’omicidio si applicano all’uccisione del già nato e del feto durante il parto => es. art.578 cp —> punita a titolo di infanticidio se l’autore è la madre in condizione di abbandono materiale e morale; eventuali concorrenti sono puniti con la pena prevista per l’omicidio. Le norme sull’omicidio apprestano una tutela della vita che comincia non sai momento della nascita, ma un poco prima, all’inizio del parto, cioè con il distacco del feto dall’utero materno.
- Il nucleo della tutela: delitti d’evento. Responsabilità per dolo e colpa, azione e omissione Il nucleo della tutela della vita e dell’integrità fisica è costituito da delitti con evento di danno. Delitti a forma libera => la fattispecie tipica è costruita in chiave di puro rapporto causale. L’importanza dei beni tutelati richiede una tutela a tutto campo, a fronte di qualsiasi modalità di realizzazione dell’offesa, salva l’eventuale sussistenza di cause di giustificazione. I limiti della responsabilità sono segnati dal principio di colpevolezza. Il nucleo duro delle aggressioni criminali è costruito da aggressioni volontarie, sorrette dal dolo. I precetti base sono divieti di diretta aggressione ai beni tutelati: non uccidere, non ledere l’integrità fisica di altri. Vita e integrità fisica hanno bisogni di cura => bisogni di nutrimento e di protezione di chi non è in grado di provvedere da sé; bisogni di assistenza e cura in caso di malattia; bisogni di sostengo e soccorso in situazioni di pericolo per l’incolumità individuale e collettiva, presenti delle nostre società. A bisogni di protezione di soggetti deboli, o di controllo di fonti di pericolo, l’ordinamento giuridico provvede istituendo posizioni di garanzia, matrici di obblighi di attivarsi per impedire eventi lesivi. Riguardano la tutela della vita e dell’integrità fisica la maggior parte delle posizioni di garanzia previste dal nostro ordinamento: sia posizioni di protezione sia posizioni di controllo. Un peculiare rilievo ha la posizione di garanzia degli esercenti professioni sanitarie. Vita e integrità fisica hanno bisogni di protezione di fronte al rischio di cassazione non voluta di eventi di danno prevedibili ed evitabili. Responsabilità per colpa => è penalmente rilevante la cassazione colposa di eventi di morte o di lesioni. Tutte le forme della responsabilità penale concorrono dunque a costituire il campo dei delitti d’evento contro la vita e l’integrità fisica, dilatandolo fino al limite massimo consentito dai principi generali desisteva. Le fattispecie dolose si rivolgono a forme di criminalità aggressiva —> delitto commissivo mediante condotta attiva. Le fattispecie colpose si riferiscono ad eventi che nel linguaggio comune sono definiti incidenti o infortuni, realizzati in attività normali di gente normale o addirittura in attività svolte proprio alla protezione e alla cura della vita e dell’integrità fisica.
- L’estensione della tutela. Il diritto penale della sicurezza I delitti contro la vita e l’integrità fisica costituiscono il nucleo centrale di un sistema di tutela più ampio. L’importanza dei beni della vita e dell’integrità fisica pone il problema di una anticipazione della tutela, rispetto al verificarsi di eventi di danno. Bisogni di sicurezza chiedono la prevenzione di pericoli, anche con l’attribuzione di una autonoma rilevanza penale alla cassazione di situazioni di pericolo, prima e indipendentemente dall’eventuale verificarsi d’un evento lesivo. Attorno al nucleo centrale rappresentato dai delitti con evento di danno, c’è spazio per la costruzione di fattispecie di pericolo: i diversi e variegati settori che possiamo classificare sotto l’etichetta di diritto penale della sicurezza. Sicurezza => nel senso specifico di sicurezza dell’integrità fisica: prevenzione di situazioni di pericolo e sicurezza anche in situazioni a rischio. Problemi di sicurezza si pongono sia in relazione al pericolo di aggressioni dolose sia di fronte e situazioni di pericolo della normale vita sociale. Entrambi questi due mondi interessano la tutela dell’incolumità pubblica, cui è intitolato il Titolo VI del libro dei delitti. Fattispecie di delitti dolosi incriminano fatti di carattere terroristico. Fattispecie di delitti colposi riguardano eventi incidentali che possono realizzarsi nello svolgimento di attività di per sé legittime (es. incidenti ferroviari). Di problemi di sicurezza in attività lecite si occupano discipline speciali. Campi di particolare rilievo sono la circolazione stradale la sicurezza e igiene del lavoro: i campi di attività in cui più numerosi sono gli incidenti, anche mortali. Discipline speciali di sicurezza si sono formate anche con riguardo ad altri campi => sicurezza industriale, traffico aereo. Le diverse discipline speciali presentano tratti comuni. => formalizzano regole cautelari che in sede penale vengono in rilievo ai fini del giudizio di colpa, in relazione ad eventi lesivi che si siano verificati nell’esercizio dell’attività disciplinata. Esempio => norme di comportamento della circolazione stradale. La violazione delle regole cautelari è spesso di per sé sanzionata, con sanzioni talora amministrative talora penali contravvenzioni. Alcune discipline, come quella sulla sicurezza e igiene del lavoro, costituiscono sottoinsiemi più strutturati. In particolare, concorrono a definire categorie di soggetti destinatari di doveri di sicurezza ed i rispettivi doveri. Le discipline speciali della sicurezza vengono così a concretizzare i presupposti di applicazioni diistituti generali del diritto penale come la responsabilità per omissione e la responsabilità per colpa, che rinviano a mondi normativi di per sé estranei al diritto penale. Il precetto penale, posto dalla norma di parte speciale, è integrato da altre disposizioni, che fondano e disciplinano posizioni di garanzia, doveri d’attivarsi e regole cautelari. Pericoli per l’integrità fisica attraversano l’intero mondo della cirminalità violenta, là dove l’uso di violenza sia strumentale ai fini di qualsivoglia natura: fini politici o fini di lucro patrimoniale o aggressioni contro la libertà personale. Nel campo specifico della prevenzione di pericoli per l’integrità fisica o la salute inquadreremo le discipline relative al controllo delle armi ed il traffico di sostanze stupefacenti. Le armi sono mezzi di offesa alla persona, che possono servire sia ad usi criminali che ad usi legittimi e necessari; gli stupefacenti sono sostanze nocive, ma che hanno un ampio mercato, e possono avere usi leciti campo medico. Ordinamento italiano => punta su sistemi di severo controllo. Controllo sulle armi => per disarmare il mondo della criminalità violenta - Repressione severa del traffico di stupefacenti => per evitare che la droga arrivi a potenziali consumatori.
- Diritto alla vita e diritti della persona Diritto alla vita => costituisce, nel nostro ordinamento personalistico, il bene-fine primario, superiore agli altri diritti in quanto necessario presupposto e supporto di tutti i diritti, a cominciare dai diritti di libertà, perché per poter essere liberi occorre essere innanzitutto vivi.
considerazione. In questo senso protegge anche i destinatari del divieto dall’esposizione al problema: in condizioni normali, nessuno è tenuto a farsi carico di richieste di morte, nessuno ha il diritto di scaricare su altri tale problema.
- Diritto alla vita e cause di giustificazione Problemi di tutela della vita e dell’integrità fisica si riflettono in vario modo nel campo delle cause di giustificazione. Da un lato, problemi di eventuale giustificazione di fatti lesivi della vita o incolumità fisica di altri. Dall’altro lato, problemi di giustificazione di fatti penalmente tipici di qualsiasi natura, realizzati in difesa della vita o incolumità fisica o di altri. Fatti lesivi della vita di altri possono trovare giustificazione nei limiti delle scriminanti collegate a situazioni di necessità: legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi. I limiti delle scriminanti sono segnati dalle necessità che ne costituiscono il presupposto. Sono inoltre segnati dal requisito della proporzione. Al di fuori di situazioni di necessità, un atto aggressivo della vita o dell’integrità fisica di altri non può essere giustificato da interessi di chi lo ponga in essere => nessuno ha il diritto di ledere altri. Quanto al consenso del titolare del diritto, la rilevanza scrutinate è espressamente esclusa dall’incriminazione dell’omicidio del consenziente. Fatti lesivi dell’incolumità fisica possono trovare giustificazione nel consenso dell’avente diritto ad alcune condizioni e con alcuni limiti. È consentito un soccorso di necessità contro la volontà della persona che si vuole soccorrere? Finché si tratta di impedire o bloccare un atto suicida o di lesioni contro se stesso, o di cercare di salvare il suicida, la legittimità del soccorso non è messa concretamente in discussione. L’esercizio di una controviolenza nel momento della violenza suicida non costringe la persona a continuare a vivere, ma semplicemente lascia aperta per lei la questione. L’esperienza mostra anche che gesti autolesionisti o suicidi hanno spesso il significato di richieste di soccorso, di gesti compiute per richiamare l’attenzione. Esiti autolesionisti, o addirittura mortali, possono essere anche una conseguenza voluta o prevista o prevedibile di scelte esistenziali che si concretizzano non in un singolo gesto, ma in uno stile di vita o in decisioni sul modo di vita, sulla vita che si voglia vivere. (es. sciopero della fame di detenuti). Là dove la scelta sia un atto di libertà relativo al modo di vivere anche il possibile esito autolesionista deve essere considerato come rientrante nella di autoresponsabilità della persona rispetto al suo modo di vivere, in un modo diverso dal gesto suicida. L’impedimento del suicidio lascia aperta la questione, non è incompatibile col rispetto della persona, e può anzi essere coerente con il significato profondo di un gesto solo in superficie interpretabile come suicida. Di fronte a scelte che tocchino il modo di vivere, ammettere il soccorso coattivo di necessità significherebbe legittimare la sovrapposizione coattiva a fin di bene da parte di qualsiasi soggetto possa farlo ed intenda farlo, Questa conclusione appare insostenibile in un ordinamento fondato sulle libertà e sulle dignità della persona: la volontà bene intenzionata di un soccorritore non può pretendere di sostituirsi alla volontà contraria del salvando, di fronte al pericolo di danni futuri inerente a scelte esistenziali liberamente effettuate.
- Tutela dell’integrità fisica. Concetto di malattia Alla tutela della vita si affianca la tutela dell’integrità fisica, da fatti offensivi di diversa gravità: da eventi che incidono sull’integrità fisica in modo gravissimo a condotte che, pur colpendo il corpo della persona, non hanno cagionato conseguenze apprezzabili. Nel codice penale italiano, figure tipiche di delitti che offendono l’integrità fisica sono le percosse e le lesioni personali.
L’elemento caratterizzante delle fattispecie di lesioni, che le differenzia dalle percosse, è definito come malattia. La cassazione di una malattia è incriminata a tutto campo => le fattispecie di lesioni personali coprono fatti di aggressione dolosa e di causazione colposa; di causazione mediante condotte attive e mediante omissione da parte di categorie di soggetti che sono garanti sia della vita che dell’integrità personale. In assenza di malattia, sono incriminati come percosse soltanto fatti dolosi di aggressione al corpo. Concetto di malattia presenta:
- aspetto descrittivo => in quanto si riferisce a processi biologici che come tali sono oggetto di conoscenza fattuale, scientifica;
- aspetto normativo => in quanto è il diritto che seleziona i processi biologici valutati come rilevanti a determinati effetti. Malattia => processo patologico, che si evolve da un momento iniziale per un tempo più o meno lungo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite => malattia = processo patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo; le mere alterazioni anatomiche che non interferiscono in alcun modo con il profilo funzionale della persona non possono integrare la nozione di malattia, correttamente intesa. Malattia => processo patologico evolutivo caratterizzato da un alterazione funzionale anche molto modesta. Il concetto penalistico di malattia non coincide con l’uso corrente della parola nel linguaggio comune. Capitolo 2 => l’attività terapeutica
- L’attività terapeutica. Il principio del consenso informato Per la tutela della vita e dell’integrità fisica hanno particolare importanza doveri di cura e di soccorso facenti capo alle istituzioni e professioni sanitarie. —> attività socialmente necessarie, che sono oggetto di articolare discipline. L’idea della autolegittimazione dell’attività medica pone in rilievo che tale attività ha fondamento nella finalità di tutela della salute come bene costituzionalmente garantito. Per il diritto penale, gli esercenti professioni sanitarie e i dirigenti di istituzioni sanitarie sono titolari di posizioni di garanzia. L’attività sanitaria svolte sul corpo di altre persone, spesso in situazioni di rischio; interventi invasivi fanno parte del normale esercizio della cura. Una tale attività è esposta al rischio di effetti problematici e di esiti infausti. Anche per attività in via generale legittime e doverose si pone il problema delle condizioni di legittimità dell’esercizio nei casi concreti. Per l’attività sanitaria questo problema presenta aspetti peculiari, legati all’incidenza sul corpo di altri: nei normali contesti di vita, tutte le attività di tal genere presuppongono il libero consenso di chi vi sia coinvolto. Il principio del consenso all’attività terapeutica ha fondamento costituzionale => nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art. Cost). —> consenso informato: un’adeguata informazione è la premessa di un consapevole esercizio di libertà. => principio fondamentale in materia di salute, sintesi di due diritti fondamentali della persona:
- autodeterminazione
- salute
la premessa degli ulteriori problemi d’imputazione obiettiva e soggettiva nei casi in cui la giustificazione sia da negare. È pacifico che un intervento chirurgico condotto non lege artis, che abbia avuto eventi lesivi, integra il delitto di lesioni colpose. Possiamo parlare di esito fausto in tutti i casi in cui il saldo finale è positivo; ma non ne trarremo l’esclusione da responsabilità per le conseguenze lesive che fossero stato colposamente cagionate. Anche dentro un saldo globale positivo per il benessere della persona, vi può essere materia per ravvisare aspetti di pregiudizio per la salute non giustificati e non incolpevoli. La lesione chirurgica. e più in generale qualsiasi effetto pregiudizievole di una terapia, pongono problemi di giustificazione, per l’incidenza sulla integrità fisica delle alterazioni funzionali negative connesse alla terapia. Dentro il campo delle alterazioni anatomiche e funzionali inerenti all’attività terapeutica, occorre distinguere fra ciò che sia o non sia obiettivamente giustificato, fra ciò che sia o non sia ascrivibile a colpa. 2.2 un fatto tipico che non è indirizzo di illiceità Come si spiega la vitalità della tesi che nega la tipicità penale dell’intervento chirurgico con esito fausto? La ragione di fondo sta forse in un comprensibile disagio di fronte all’affermazione di tipicità penale di un tipo di fatto normalmente lecito e doveroso. L’affermazione di tipicità è sentita come uno stigma negativo, sia dai diretti interessati sia dai giuristi che la sentono come uno stridente rispetto alla valutazione positiva della normale attività terapeutica. Una formulazione dottrinale d’uso corrente definisce la tipicità penale come indizio dell’illiceità. Ma l’attività terapeutica è un campo in cui la realizzazione di fatti tipici di lesione personale non funge da indizio dell’illiceità, se per un indizio intendiamo qualcosa che indica come plausibile ciò che è indiziato. Usare il bisturi in sala operatoria è cosa ben diversa dall’usare il coltello in un agguato. Lungi dall’indiziare alcunché di illecito, l’incisione chirurgica sul corpo del paziente si presenta come adempimento di una posizione di garanzia, cioè di un dovere. Appunto l’adempimento del dovere è la prospettiva in cui l’attività terapeutica fondamentalmente si inquadra, nell’ottica della giustificazione. Le Sezioni Unite hanno parlato di copertura costituzionale dell’attività svolta come qualcosa di più e di diverso da una semplice scriminante ex art.51 cp; ciò varrebbe per il medico che adempie alla sua posizione di garanzia, non diversamente che per il magistrato che dispone e per il funzionamento di polizia che esegue una misura restrittiva della libertà personale. La copertura costituzionale stabilisce le condizioni di legittimità della disciplina dell’enforcement penalistico: il legislatore è competente ad effettuare bilanciamenti d’interessi, in esitai quali stabilisce condizioni di legittimità di interventi che comprimono libertà costituzionalmente garantite. Rispetto alla tutela penale della libertà, siamo nell’ottica della giustificazione di fatti tipicamente offensivi di un interesse costituzionalmente rilevante, anzi di un diritto normalmente inviolabile. La tipicità non è uno stigma. Non è nemmeno un indizio di illiceità, là dove il problema dell’eventuale giustificazione sorga in relazione ad attività tipiche di esercizio di date funzioni o professioni, nelle quali la sussistenza d’una causa di giustificazione appaia in prima battuta come l’ipotesi normale.
- Problemi relativi alla causalità In presenza di esiti negativi il problema dell’eventuale responsabilità dell’esercente la professione sanitaria riguarda sul piano obiettivo la causalità, e sul piano dell’imputazione soggettiva la colpa. Il problema causale può porsi in relazione a condotte sia attive che omissive. La distinzione fra i due profili va fatta secondo il seguente criterio: ha natura commissiva la condotta del medico che
ha introdotto nel quadro clinico del paziente un nuovo fattore di rischio; il problema dell’omissione sorge là dove non sia stato contrastato un rischio già presente nel quadro clinico del paziente. La distinzione ha rilievo perché il problema della causalità omissiva pone problemi specifici, che proprio in relazione all’attività medica sono stati e sono oggetto di discussione e di contrastanti indirizzi giurisprudenziali. Problemi che si aggiungono a quello, logicamente preliminare, dell’accertamento degli antecedenti positivi dell’evento non impedito. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su un conflitto giurisprudenziale in materia di causalità omissiva, e lo hanno risolto in linea con la prevalente dottrina: il paradigma della condicio sine qua non, pertinente anche alla causalità dell’omissione, esige la certezza che la condotta doverosa omessa avrebbe avuto per effetto l’impedimento dell’evento: se la condotta doverosa fosse stata tenuta, l’evento non si sarebbe verificato. Indirizzo più rigorista => omissione antidoverosa sarebbe causale quando l’evento sarebbe stato impedito con un grado di probabilità apprezzabile, anche lontano dalla certezza —> indirizzo respinto dalle Sezioni Unite perché comporta una sostanziale erosione del paradigma causale. Al fine di valutare l’efficacia dell’azione omessa, occorre avere riguardo all’evento concreto, così come si è verificato in un dato tempo e in un dato momento. Sussiste la causalità in caso di omissione di un intervento che avrebbe certamente posticipato l’evento in modo non insignificante: non è difesa sufficiente la prova che l’evento si sarebbe verificato in ogni caso.
- Problemi relativi alla colpa L’esercizio di professioni sanitarie comporta rischi di sovraesposizione a problemi di eventuali responsabilità per colpa, in caso di rischi non soddisfacenti. Ciò può indurre a pratiche di medicina difensiva —> volte a proteggere il medico da possibili azioni di responsabilità, piuttosto che ad assicurare il miglior trattamento. L’esigenza di una ragionevole delimitazione della responsabilità degli operatori sanitari è anche nell’interesse del buon andamento del servizio. È da poco in vigore la disciplina introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n24, art.6 => nel caso di morte o lesioni personali cagionate nell’esercizio di una professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate a sensi di legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto: L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte e lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico- assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
- Interventi in assenza di consenso informato L’effettuazione di un intervento diverso da quello in relazione al quale era prestato il consenso informato è l’ipotesi oggetto della sentenza delle Sezioni Unite che ha concluso con
=> ogni persona capace di agire ha diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Il principio del consenso informato addita come dovere essenziale del medico il dovere di fornire adeguata informazione. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente. Il paziente viene messo in condizioni di valutare benefici e rischi delle possibili alternative; il medico ha il dovere di fornire l’informazione necessaria, e potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze di un’informazione difettosa. Quale che sia la decisione del paziente, eventuali rifiuti di date cure non possono essere un alibi di disimpegno; nel rispetto della libertà e dignità del paziente, il medico ha comunque doveri di sostegno, di assistenza, di cura in senso lato, fino a che persista il rapporto terapeutico. Il diritto di rifiutare cure rilevanti va inteso come un aspetto dell’autonomia e della dignità di uomini liberi, che trae con sé il dovere dei terzi di rispettare scelte esistenziali che riguardano innanzi tutto il come vivere. È un atto di disposizione su come vivere quel che resta da vivere, sorretta dal diritto a sottostare all’intrusione di terzi sul proprio corpo. Quando il paziente, correttamente informato delle conseguenze, rifiuta il trattamento, questo non potrà essere imposto coattivamente, nemmeno se si tratta di una terapia che il medico ritiene necessaria. Il rispetto della volontà del paziente segna un limite a ciò che il medico può fare, ma non esonera il medico dalla posizione di garanzia ch’egli ricopra: delle scelte terapeutiche il medico ha in ogni caso la responsabilità, e ha il dovere di non cedere a richieste di praticare interventi tecnicamente insostenibili o inutili. Divieto dell’accanimento terapeutico => la finalità della terapia non necessariamente è la guarigione, può anche essere l’affievolimento di sofferenze (cure palliative); o il mantenimento in vita. Il dovere terapeutico cessa là dove gli interventi chiesti o prospettabili appaiano prevedibilmente inutili, o sproporzionati rispetto al possibile risultato. È accanimento antidoveroso tentare l’impossibile anche se richiesto. È ammessa la liceità di praticare una terapia del dolore che pure possa provocare effetti negativi rispetto alla durata della sopravvivenza. Una cura volta ad alleviare gravi sofferenze è adempimento del dovere terapeutico di alleviare le sofferenze, se è la volontà del paziente. 6.2) Il limite dei doveri di cura, segnato dal consenso dell’interessato, vale anche nel caso in cui l’interessato chieda di sospendere una terapia in atto. Il rifiuto di una terapia in atto comporta il dovere di farla cessare. Il problema è da individuare contenuto e limiti del dovere di cura. Anche quando la richiesta sia di interrompere una terapia, al venir meno dell’obbligo di cura risponde il sorgere dell’obbligo di omettere le cure. Sul piano penalistico ne deriva una conclusione di liceità che alcuni ritengono di poter fondare sulle regole pertinenti all’omissione e che altri fondano sulla causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere. Due sentenze, una della Cassazione civile e l’altra del GUP di Roma, hanno riconosciuto la legittimità di rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, nella forma della richiesta di sospensione di cure in atto. Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona (art.2 Cost) che si collega al principio di libertà di autodeterminarsi dell’individuo (art.13). È da escludere che il diritto alla auto determinazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita.
Nella sentenza della Cassazione => il diritto alla salute come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risultato negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il diritto alla saluta implica sì una libertà negativa nei confronti di ingerenza altrui, ma è caratterizzato da un contenuto positivo, appunto la salute, e il risvolto negativo di essa è giusto il contrario dell’interesse tutelato. Il profilo della libertà è essenziale => implica il diritto di vivere anche le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato; un diritto relativo a come vivere, e non un paradossale diritto di morire o di ammalarsi. Ma nemmeno dovere di vivere, se vivere è un diritto, un diritto inviolabile. Connotato essenziale del diritto è la libertà => il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari si fonda sulla premessa dell’esistenza, non di un diritto generale ed astratto ad accelerare la morte, ma del diritto all’integrità del corpo e e non subire interventi invasivi indesiderati. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è stazione per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotazioni non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Aspetti particolari del problema del rifiuto di cure sono venuti in drammatica evidenza nel casi di Eluana Englaro: una donna in stato vegetativo persistente da più di 15 anni, tenuta in vita con nutrizione ed idratazione artificiale. Premessa dei problemi, il riconoscimento che lo stato vegetativo è una condizione di vita. La richiesta di interrompere il trattamento è stata proposta dal genitore tutore. Il profilo di novità in questo caso è se abbia la competenza a chiedere l’interruzione di attività di sostegno vitale in situazioni di stato vegetativo permanente. La Cassazione civile ha affermato che il legale rappresentante è competente a dar voce all’interesse dell’incapace, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita di coscienza, del suo stile di vita, delle sue inclinazioni, dei suoi valori di riferimento e delle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. Una decisione non pro vita è possibile, per il legale rappresentante, solo in presenza di ragioni forti di tutela della dignità e della personalità morale della persona in stato vegetativo irreversibile, che il rappresentante ha la possibilità e il dovere di interpretare. 6.3) La legge 219 del 2017 stabilisce che sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione, in quanto somministrazione su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Discussione bioetica: => alcuni ravvisano nella nutrizione e idratazione artificiali pratiche di assistenza finalizzate alla sopravvivenza del malato, incondizionatamente doverose. => sono un trattamento sanitario, ha affermato la Cassazione nella vicenda Englaro: trattamenti tecnicamente complessi, che sottendono un sapere scientifico, e sono posti in essere da medici, anche se poi proseguiti da non medici. Tratto comune decisivo per il diritto è che si tratta di atti intrusivi sul corpo della paziente. Il principio del consenso vale per qualsiasi atto sulla persona, quale che sia la natura e definizione dal punto di vista medico, filosofico o morale.
Rispetto al problema del dolo eventuale, punto di riferimento è oggi la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel processo Thyssen, relativo a un incendio nel quale sono morti sei operai. Le Sezioni unite hanno ribadito che il dolo implica processi psicologici reali, e che l’evento oggetto della rappresentazione deve consistere in una prospettiva sufficientemente concreta, caratterizzata da un apprezzabile livello di probabilità. Le massime ufficiali estratte dall’ampia motivazione delle Sezioni unite esigono che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa; che si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi. Il dolo d’omicidio è escluso dall’errore su un elemento costitutivo del fatto tipico di omicidio o dall’erronea supposizione di una situazione scriminante. Esempio: cacciatore che spara su quello che crede essere un animale, ma invece è un uomo. Non esclude il dolo d’omicidio l’error in persona, sull’identità della vittima. È omicidio doloso quello commesso da edipo. 2.3 il sistema e le sanzioni In alcuni ordinamenti la disciplina dell’omicidio doloso è articolata in distinte fattispecie. Alcune ipotesi ritenute più gravi sono raggruppate in un’autonoma figura di delitto, per la quale è prevista una pena più severa; le pene sono fortemente differenziate. Nell’ordinamento italiano vi è un unica fattispecie nominata di omicidio doloso; la pena edittale è la reclusione da 21 a 24 anni. Ipotesi ritenute più gravi sono tipizzate sotto forma di circostanze aggravanti speciali. 2.4 aggravanti dell’omicidio doloso Circostanze aggravanti speciali dell’omicidio doloso, che comportano la pena dell’ergastolo sono previste negli art.576 (una volta comportavano la pena di morte)-577. Tutte hanno la medesima rilevanza. Alcune aggravanti hanno riguardo all’identità della vittima:
- ascendente o discendente
- ufficiale o agente di polizia, o ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
- in occasione della commissione di un delitto di violenza sessuale, nei confronti della vittima di tale delitto; dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della persona offesa;
- in occasione della commissione di un delitto di maltrattamenti o di prostituzione o di pornografia minorile;
- contro il coniuge, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Aggravato anche l’omicidio commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. Alcune aggravanti hanno riguardo ai mezzi adoperati. Altre aggravanti hanno riguardo ai fini o motivi dell’omicidio:
- motivi abietti o futili
- nesso teleologico
- omicidio commesso dal latitante per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- omicidio commesso dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione. Circostanza soggettiva => premeditazione —> quando il proposito omicida perdura senza soluzione di continuità per un tempo apprezzabile, sa suo consolidarsi fino alla realizzazione dell’omicidio. La pre-meditazione ha a che fare con la durata e stabilità di un proposito omicida sufficientemente delineato; è superata l’idea che occorra avere agito con fredda lucidità. Sono applicabili all’omicidio doloso anche le circostanze aggravanti comuni, previste nella parte generale del codice, e circostanze aggravanti previste da leggi speciali. Basta l’aumento fino a un terzo, previsto per le aggravanti comuni a portare il massimo della pena fino a 30 anni di reclusione. Aumenti consistenti possono anche dipendere dalla recidiva. Effetti più stabili sono legati alle aggravanti che si sottraggono al bilanciamento, o che determinano una misura dell’aumento; in molti casi ricorrono entrambi questi aspetti. Casi più significativi => aggravanti della finalità di terrorismo e della agevolazione di associazioni mafiose. 2.5 figure qualificate di omicidio doloso L’uccisione volontaria o attentato alla vita, vengono in rilievo come presupposto di pene più severe, in svariate disposizioni collocate fuori del titolo dei delitti contro la vita. Alcune fra queste disposizioni fanno parte del sistema originario del codice Rocco; altre sono state inserite a partire dagli anni 70. Fanno parte del sistema originario del codice le figure di attentato alla vita, alla incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica, o di un capo di stato estero. Pena => ergastolo. —> tutela di interessi politici. Punita con l’ergastolo, a titolo di strage, è l’uccisione di una o più persone cagionate al compimento, al fine di uccidere, di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità. Ergastolo è anche previsto per morte di più persone cagionata mediante diffusione dolosa di germi patogeni o di morte di una o più persone cagionata mediante avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione. Risale al 1978 la previsione dell’ergastolo per il caso di uccisione volontaria di persona sequestrata a scopo di estorsione o di eversione. La previsione dell’ergastolo è prevista anche per il caso di uccisione del minore sequestrato, in un comma inserito nella disciplina del sequestro di persona comune. La volontaria uccisione di una persona è un fatto tipico di omicidio doloso, autonomo dalla condotta costitutiva della privazione della libertà personale. Non vi è, nel caso di uccisione volontaria, quel collegamento causale fra la morte e le modalità esecutiva de sequestro, che caratterizza invece l’ipotesi della causazione non voluta della morte sequestrata => ipotesi corrispondente alla definizione dottrinale del delitti aggravati sull’evento, ed è compatibile con la configurazione dell’evento cagionato sia come titolo autonomo di delitto sia come circostanza aggravante del sequestro. L’uccisione volontaria è invece un fatto delittuoso nuovo ed autonomo. 2.6 problemi relativi alla pena La commisurazione della pena per fatti di omicidio doloso deve valutare, oltre alle eventuali aggravanti. anche eventuali circostanze attenuanti. Per l’omicidio doloso non sono previste attenuanti speciali, ma molte possono essere le attenuanti applicabili: attenuanti comuni ex artt.62-62 bis, attenuanti relative all’imputabilità; attenuanti relative al concorso di persone (art.114-116); attenuanti premiali per la collaborazione processuale.
La previsione di una pena minore per la madre infanticida sottende una valutazione di minore colpevolezza, avuto riguardo alla particola situazione in cui ha commesso il fatto, L’elemento caratterizzante della fattispecie speciale di infanticidio è la situazione che costituisce il presupposto della valutazione di minor colpevolezza della madre: l’infanticidio è punito meno severamente se commesso dalla madre durante il parto o subito dopo, ed è stato determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Condizioni di abbandono =>situazione oggettiva, che si riflette sullo stato psichico della donna. —> devono essere connesse al parto. La giurisprudenza prevalente dà rilievo a condizioni obiettive di isolamento e di mancata assistenza, connesse al parto, nelle quali la partoriente è incapace di provvedere, da sola, ai bisogni propri e del neonato. Secondo una discutibile interpretazione più favorevole, sarebbe sufficiente la situazione tipica la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Elemento soggettivo => dolo generico; elemento caratterizzante => consapevolezza delle condizioni di abbandono materiale e morale. Rispetto all’evento di morte è sufficiente il dolo eventuale: potrebbe essere il caso di abbandono del neonato in modi che rendano improbabile il ritrovamento e il salvataggio. Quando la morte del neonato dia cagionata per colpa, il fatto è da qualificare come omicidio colposo, sussistendo tutti gli elementi costitutivi di tale figura di delitto. B) Omicidio del consenziente => chiunque cagiona la morte di un uomo, con il consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni (art.579). Questa figura speciale di omicidio sottende l’indisponibilità della vita e dà rilievo al consenso come ragione di mitigazione del trattamento sanzionatorio. La pena edittale è meno severa di quella dell’omicidio comune, ma attinge un livello elevato nel massimo, e non modesto nel minimo. I requisiti del consenso rilevante sono segnati dal comma 3; si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
- contro una persona minore di 18 anni;
- contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, o aver carpito con inganno. L’incriminazione dell’omicidio del consenziente può ritenersi in via di principio legittima da esigenze plausibili di tutela. Da un lato, tutela del diritto alla vita; dall’altro, protezione morale delle relazioni personali dall’esposizione al problema di uccidere.
- Omicidio colposo. Omicidio stradale. Al limite inferiore della scala di gravità delle figure di omicidio troviamo l’omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è con.... Il testo dell’art.589 corrisponde alla descrizione del fatto tipico di omicidio nell’art.575. La fattispecie colposa è differente da quella dolosa, nel senso che il delitto colposo viene tipizzato non semplicemente dalla norma penale, ma dalla combinazione di questa con regole di diligenza pertinenti all’attività di volta in volta considerata. La pena prevista per l’omicidio colposo è la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, o di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per lapis grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15. => disposizione che applica ad un ipotesi di concorso formale
il criterio del cumulo giuridico. La previsione del cumulo giuridico riguarda eventi cagionati da inosservanze di regole cautelari perduranti nel tempo, in un dato ambito di attività. A partire dagli anni 60 la disciplina dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose è stata resa più severa dalla previsione di circostanze aggravanti relative ai campi in cui si verifica il maggior numero di incidenti anche mortali: sicurezza del lavoro e circolazione stradale. Omicidio stradale: => pene molto severe per chi cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Reclusione da due a sette anni ipotesi base. 8-10 anni => in stato di ebrezza o alterazione psicofisica per stupefacenti. 5-10 anni => forti superamenti dei limiti di velocità, semaforo rosso, circolazione contromano, sorpasso irregolare. Fuga —> aumenta fino a due terzi e non può essere inferiore a 5 anni.
- Morte come conseguenza d’altro delitto => compare nel codice Rocco in una pluralità di disposizioni a) compare come evento del delitto di omicidio preterintenzionale; b) compare come evento aggravante di varie figure di delitti dolosi: sequestro di persona a scopo di estorsione o eversione, maltrattamenti contro famigliari e conviventi, procurato aborto senza consenso; c) compare come circostanza aggravante dell’omicidio colposo nell’art.586. Tutte queste ipotesi sono accomunate dalla causazione involontaria dell’evento morte => struttura della fattispecie è la medesima. Il principio di debolezza impone di riportare tutte queste ipotesi, costruite dal legislatore, in chiave di versari in re illecita, entro i limiti della responsabilità per colpa: prevedibilità in concreto dell’evento di morte quale conseguenza della propria condotta. 5.1 omicidio colposo aggravato ex art. Art.586 => quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’art.83, ma le pene stabilite dagli art.589 e 590 sono aumentate. —> circostanza aggravante dell’omicidio colposo, nel caso che la morte di un uomo sia conseguenza di un delitto doloso. Per quanto concerne i presupposti e i limiti della responsabilità, l’art.586 richiama la disciplina dell’aberratio delicti, e ripropone il problema se si tratti di un ipotesi di responsabilità strutturalmente per colpa, o di responsabilità oggettiva punita a titolo di colpo. Responsabilità per colpa è l’interpretazione dell’art.586 affermata dalla Cassazione a Sezioni Unite. La responsabilità per omicidio colposo aggravanti ex art.586 è ancorata alla causalità del delitto doloso di base rispetto all’evento di morte. È agganciata ad una colpa da accertare in concreto: causazione di un evento di morte prevedibile ed evitabile. L’aggravante ex art.586 è un ipotesi residuale, agganciata a condotte delittuose e dolose che però non sono aggressive sulla persona. Es responsabilità del spacciatore di stupefacenti per la morte del consumatore. 5.2 omicidio preterintenzionale e delitti aggravati dall’evento di morte Omicidio preterintenzionale (art584) è l’unica figura nominata di delitto preterintenzionale come definito in via generale nell’art.43: il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione