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diritto penale prof romano, Appunti di Diritto Penale

diritto penale parte speciale delitti contro l amministrazione della giustizia

Tipologia: Appunti

2020/2021

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1RiassuntoDIRITTOPENALEPARTESPECIALEPROFROMANO‐ED.2016
DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Parte I - Nozioni Generali
Capitolo unico - i delitti contro l'amministrazione della Giustizia
1. Profili Generali
Il Titolo III si occupa dei “delitti contro l’amministrazione della giustizia”,
è collocato nel secondo libro del c.p. che si occupa dei delitti in particolare, ed i delitti disciplinati
vanno dagliartt. 361 a 393, poiché i successivi, gli art da 394 a 401, sono stati espressamente
abrogati dall’art 18 della l. 205/99.
La tutela penale dell’amministrazione della giustizia è fornita solo in via principale e diretta dalle
norme contenute nel Titolo III, ma non si tratta di un sistema chiuso perché la tutela degli interessi
riconducibili alla amministrazione della giustizia è ricavabile anche da norme poste in altre sedi.
In particolare, la maggior parte di tali incriminazioni è inserita nel Titolo II che disciplina i “delitti
contro la pubblica amministrazione”, ciò è dovuto all’ampio concetto di pubblica amministrazione,
accolto nel nostro codice penale, pertanto si ammette che il Titolo II tutela potenzialmente l’intera
attività funzionale dello stato e degli enti pubblici.
Da ciò si è criticamente osservato che:
Il codice del ’30 avrebbe incarnato la volontà del regime fascista di disconoscere il principio
della divisione dei poteri
Altri, basandosi sulla considerazione che già il codice Zanardelli, accoglieva l’ampio
concetto di pubblica amministrazione, asseriscono che la disciplina penale obbedisce ad una
logica interna volta ad evitare vuoti di tutela.
Peraltro, la circostanza che tra le possibili accezioni della locuzione “pubblica amministrazione”, il
nostro codice accolga quella ampia, relativa al complesso delle attività dello Stato e degli altri enti
pubblici, non significa che i reati contemplati in altri titoli del codice o in leggi speciali non possano
tutelale la pubblica amministrazione.
Inoltre, non è neppure scontato che tutti i delitti contenuti nel titolo II tutelino solo un bene
riconducibile alla pubblica amministrazione.
A tal proposito vi sono diverse opinioni:
1. Secondo un orientamento, I delitti contro l’amministrazione della giustizia sarebbero privi di
effettiva autonomia poiché sarebbero derivati dai delitti contro la pubblica amministrazione
2. Per orientamento opposto “nel Titolo III sono contemplati i delitti il cui oggetto giuridico è
costituito da un interesse che riguarda l’amministrazione della giustizia”.
3. Terzo orientamento, sostiene che l’autonoma incriminazione dei delitti contro
l’amministrazione della giustizia rispetto ai delitti contro la pubblica amministrazione è
dovuta alla circostanza che i primi (amministrazione della giustizia) tutelano anche un
interesse ulteriore. Questa è la tesi preferibile.
Come è noto, la possibilità che un reato offenda più beni giuridici è stata ammessa nel quadro
della teoria del reato plurioffensivo. Ed allora, può dirsi che taluni delitti presenti in questa
sede, tutelino un bene complesso riconducibile alla pubblica amministrazione ed
all’amministrazione della giustizia.
Si deve individuare quale è lo scopo dell’incriminazione, ovvero il bene singolo direttamente
offeso, quindi occorre accertare il vero interesse tutelato.
Ora, con riferimento al rapporto tra pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia,
occorre riflettere sulla circostanza che il Titolo II riconosce alcune incriminazioni
esclusivamente di rilievo processuale. A tal proposito vi sono diverse ipotesi:
1. Si tratta di un inserimento erroneo? Questa ipotesi è legata al fatto che l’oggetto di tutela
è completamente slegato dalla pubblica amministrazione
2. Si tratta di una previsione legata a ragioni di opportunità? Questa ipotesi è connessa alla
constatazione che tali incriminazioni tutelino un interesse ulteriore, sicchè la loro inclusione
nel titolo relativo ai delitti si dovrebbe a ragioni di economia definitoria.
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DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Parte I - Nozioni Generali Capitolo unico - i delitti contro l'amministrazione della Giustizia

1. Profili Generali Il Titolo III si occupa dei “delitti contro l’amministrazione della giustizia ”, è collocato nel secondo libro del c.p. che si occupa dei delitti in particolare, ed i delitti disciplinati vanno dagliartt. 361 a 393, poiché i successivi, gli art da 394 a 401, sono stati espressamente abrogati dall’art 18 della l. 205/99. La tutela penale dell’amministrazione della giustizia è fornita solo in via principale e diretta dalle norme contenute nel Titolo III, ma non si tratta di un sistema chiuso perché la tutela degli interessi riconducibili alla amministrazione della giustizia è ricavabile anche da norme poste in altre sedi. In particolare, la maggior parte di tali incriminazioni è inserita nel Titolo II che disciplina i “ delitti contro la pubblica amministrazione ”, ciò è dovuto all’ampio concetto di pubblica amministrazione, accolto nel nostro codice penale, pertanto si ammette che il Titolo II tutela potenzialmente l’intera attività funzionale dello stato e degli enti pubblici. Da ciò si è criticamente osservato che:  Il codice del ’30 avrebbe incarnato la volontà del regime fascista di disconoscere il principio della divisione dei poteri  Altri, basandosi sulla considerazione che già il codice Zanardelli, accoglieva l’ampio concetto di pubblica amministrazione, asseriscono che la disciplina penale obbedisce ad una logica interna volta ad evitare vuoti di tutela. Peraltro, la circostanza che tra le possibili accezioni della locuzione “ pubblica amministrazione ”, il nostro codice accolga quella ampia, relativa al complesso delle attività dello Stato e degli altri enti pubblici, non significa che i reati contemplati in altri titoli del codice o in leggi speciali non possano tutelale la pubblica amministrazione. Inoltre, non è neppure scontato che tutti i delitti contenuti nel titolo II tutelino solo un bene riconducibile alla pubblica amministrazione. A tal proposito vi sono diverse opinioni:

  1. Secondo un orientamento, I delitti contro l’amministrazione della giustizia sarebbero privi di effettiva autonomia poiché sarebbero derivati dai delitti contro la pubblica amministrazione
  2. Per orientamento opposto “nel Titolo III sono contemplati i delitti il cui oggetto giuridico è costituito da un interesse che riguarda l’amministrazione della giustizia”.
  3. Terzo orientamento, sostiene che l’autonoma incriminazione dei delitti contro l’amministrazione della giustizia rispetto ai delitti contro la pubblica amministrazione è dovuta alla circostanza che i primi (amministrazione della giustizia) tutelano anche un interesse ulteriore. Questa è la tesi preferibile. Come è noto, la possibilità che un reato offenda più beni giuridici è stata ammessa nel quadro della teoria del reato plurioffensivo. Ed allora, può dirsi che taluni delitti presenti in questa sede, tutelino un bene complesso riconducibile alla pubblica amministrazione ed all’amministrazione della giustizia. Si deve individuare quale è lo scopo dell’incriminazione, ovvero il bene singolo direttamente offeso, quindi occorre accertare il vero interesse tutelato. Ora, con riferimento al rapporto tra pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia, occorre riflettere sulla circostanza che il Titolo II riconosce alcune incriminazioni esclusivamente di rilievo processuale. A tal proposito vi sono diverse ipotesi:
  4. Si tratta di un inserimento erroneo? Questa ipotesi è legata al fatto che l’oggetto di tutela è completamente slegato dalla pubblica amministrazione
  5. Si tratta di una previsione legata a ragioni di opportunità? Questa ipotesi è connessa alla constatazione che tali incriminazioni tutelino un interesse ulteriore, sicchè la loro inclusione nel titolo relativo ai delitti si dovrebbe a ragioni di economia definitoria.
  1. È una scelta condivisibile? Questa ipotesi discende dalla considerazione che tali norme tutelino in via esclusiva o prevalente un bene connesso alla pubblica amministrazione. Nei reati configuranti offese alla amministrazioni della giustizia sono previste pene notevolmente più severe di quelle riconducibili alla pubblica amministrazione. Proprio l’aggravamento di pena è sintomo di analogia di tutela laddove la previsione cumulativa facilita la indifferenziazione della pena. L’ampio concetto di pubblica amministrazione serve a tutelare indifferentemente e alternativamente ogni interesso ad esso riconducibile. Viceversa, dove non rileva solo l’attività o la qualifica pubblicistica, ma anche le ragioni per le quali si svolga quella determinata attività, deve di regola desumersi che l’interesse prevalente sia differente. Quindi per analizzare tutte le figure riconducibili alla tutela dell’amministrazione della giustizia dovrebbe soffermarsi anche su incriminazioni poste in sedi diverse dal titolo III. Neppure la presenza di una determinata incriminazione nel titolo III può acriticamente farla ritenere un delitto contro l’amministrazione della giustizia. 2. Le partizioni interne al titolo III Il titolo III è ripartito in tre diversi capi : (abrogati da 394 a 401)
  2. Dei delitti contro l’attività giudiziaria , con il quale si vuole regolare lo svolgimento del processo, sono disciplinate:  Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale  Omessa denunzia aggravata  Calunnia, autocalunnia, falso giuramento della parte ecc..
  3. Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie , con il quale si vuole tutelare il rispetto delle decisioni giurisdizionali, sono disciplinate:  Evasione  Procurata evasione, ecc
  4. Tutela arbitraria delle proprie ragioni , con il quale si vuole tutelare il ricorso all’autorità giudiziaria violato da chi vuole farsi giustizia da sé, sono disciplinate:  Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose  Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. 4. Le modifiche all’impianto originario Sino al 1990 le innovazioni avevano inciso sui seguenti articoli: ‐ Art 365 ‐ 378

‐ 388 bis ‐ 388 ter A partire dal 1990 le modifiche ai delitti contro l’amministrazione della giustizia sono divenute più incisive e rilevanti. Il primo e significativo intervento legislativo era dovuto e legato all’urgenza derivante dalle tragiche stragi mafiose del 1992. In particolare il d.l. n.306/92 ha inciso sui seguenti articoli: ‐ 371 bis ‐ 372

‐ 374 bis ‐ 375

Vi sono stati poi altri interventi:

  1. N.547/93  392
  2. N. 332/95 371 bis
  3. N. 205/99394 a 401 (abrogati)
  4. N.397/2000 371 ter, 379 bis, 375, 376, 377, 384 5. N. 63/2001 377 bis e 384 6. N. 367/2001 384 bis 7. N. 52/2006 388 8. N. 146/2006 377

Il pubblico ufficiale è tenuto all’obbligodi denuncia se ha avuto notizia del reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, ovvero nel momento in cui stava svolgendo il suo servizio o le sue funzioni. Invece l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria è tenuto a denunciare il reato del quale abbia avuto comunque notizia: non rileva in quale modo e circostanza sia pervenuta all’agente. In realtà, per entrambi i soggetti è indifferente come sia stata appresa la notizia, se in via diretta, o indiretta, o per mezzo di documenti ecc. Quando la trattazione di un affare amministrativo dia luogo all’intervento funzionale di diversi pubblici ufficiali, ciascuno di essi è obbligato a denunciare il reato di cui abbia preso conoscenza nell’esercizio dell’attività amministrativa. Tutti i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di trasmettere la notitiaecriminisal titolare dell’azione penale, e questo obbligo viene adempiuto nel momento in cui il P.U. riferisce il fatto ad un’altra autorità che a sua volta ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria. Questo tipo di segnalazione non adempie a quanto richiesto dalla norma se il pubblico ufficiale ha il dovere di fare direttamente rapporto all’autorità giudiziaria, tale è il caso dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

4. La nozione di reato L’obbligo di denuncia sorge dall’apprendimento della notizia di un reato, già delineato essenzialmente. Quindi non basta un mero sospetto che sia stato commesso reato e non è necessaria la certezza della commissione di un reato. La notizia non deve essere già conosciuta dal destinatario o essere comunque di dominio pubblico. L’obbligo di denuncia non sorge se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, infatti deve trattarsi di un reato perseguibile d’ufficio. In giurisprudenza si è affermato che: il P.U. non può dirsi vincolato all’obbligo di rapporto sino a quando non è in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del reato. In passato si è affermato che è sufficiente che il P.U. ravvisi nel fatto il fumus (il “prima”) di un reato. Si è poi specificato che le cause di estinzione del reato o di non punibilità, diverse dall’insussistenza del fatto, di cui il pubblico ufficiale abbia avuto notizia nell’esercizio ed a causa delle sue funzioni, non esentano dall’obbligo del rapporto, perché esse possono essere valutate e riconosciute solo dall’autorità giudiziaria. Quanto all’abolitiocriminis di un reato, si è ritenuto che la stessa non esclude la punibilità per omessa denuncia dello stesso. 5. L'omissione o il ritardo nel denunciare Il delitto di cui all’art 361 è commesso sia nel caso di omessa denuncia sia nell’ipotesi di ritardo nel presentarla.  Omissione : se la denuncia non è presentata neppure dopo la scadenza del termine  Ritardo : l’atto è compiuto in un momento successivo. Ma poiché l’articolo non indica espressamente il termine da rispettare entro il quale inoltrare all’autorità giudiziaria notizia del reato di cui sono venuti a conoscenza, si ha ritardo quando il rapporto venga presentato con dilazione tale da incidere negativamente sulla persecuzione del reato. Recentemente si è affermato che ai fini della valutazione dell’adempimento dell’obbligo, anche se le espressioni adoperate non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiersi in modo celere. L’obbligo della denuncia sorge nel momento stesso in cui il P.U. nell’esercizio o a causa delle sue funzioni riceve la notizia di un reato perseguibile di ufficio, non sorge l’obbligo se il reato è punibile a querela di parte.

Pertanto deve ritenersi integrato il delitto, qualora il pubblico ufficiale ritardi od ometta la denuncia, poiché si sia soffermato a valutare giuridicamente il fatto avvenuto, o si sia astenuto poiché riteneva il fatto non punibile, infatti le cause di non punibilità o di estinzione non escludono l’obbligo di denuncia. L’art 361 parifica la denuncia tardiva alla denuncia omessa.

6. L'autorità giudiziaria e l'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire Affinché la denuncia sia valida è necessario che sia presentata all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che abbia l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria.  Autorità giudiziaria  restrittivamente è il p.m.  Altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne  organi di polizia giudiziaria, ma si preferisce riferirsi anche a qualunqueautoritàpubblica che abbia accettato la denuncia. La giurisprudenza sostiene che bisogna intendere, oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia con il soggetto un rapporto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo stesso in via primaria ed esclusiva. Incorre nel reato ex art 361 il sindaco che annulli i verbali di contravvenzione redatti dai vigili urbani che agiscono come agenti di polizia giudiziaria. 7. Il dolo Il reato ex art 361 richiede il dolo del soggetto attivo. Rilevante è anche il dolo eventuale , mentre l’errore sui presupposti dell’obbligo di denunciare esclude il reato. Recentemente, in giurisprudenza, si è affermato che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell’omissione della denuncia, mentre è estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che indica il soggetto ad astenersene. Pertanto è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della notitiacriminisa lui pervenuta, competa ad un altro pubblico ufficiale, oppure supponga che da questi sia stata già fornita. L’errore in cui il soggetto possa incorrere non esclude la volontarietà dell’omissione ma concerne semmai la sua legittimità ed è penalmente inescusabile. 8. Momento consumativo, tentativo e concorso di persone Il momento consumativo ex art 361 coincide con il momento nel quale scade il termine utile per presentare la denuncia. La giurisprudenza riconosce nel delitto di omessa denuncia un reato omissivo istantaneo quindi decorso un minimo lasso di tempo determinabile secondo le esigenze di un dato Pubblico Ufficio si verifica il momento di consumazione del reato e il Pubblico Ufficiale non è più in grado di uniformarsi alla condotta. Secondo un orientamento non sarebbe configurabile il tentativo , poiché si tratta di un reato di omissione. Sembra ammissibile il tentativo quando il soggetto commetta un delitto di omessa denuncia mediante azione. Nel concorso di persone, deve escludersi la partecipazione della persona da denunciare, anche nell’ipotesi che abbia istigato ad omettere la denuncia. 9. Concorso di reati Delicata è la distinzione tra omessa denuncia ed il concorso nel reato da denunciare per non averlo impedito, avendone l’obbligo.  Omessa denuncia : qui il P.U. omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza.

Il reato si configura quando il cittadino abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello stato per il quale sia previsto l’ergastolo e non ne fa immediata denuncia all’autorità ex art 361. L’immediatezza della denuncia va intesa come “ non appena gli è possibile”. L’obbligo si estingue se la notizia è già di dominio pubblico. Il cittadino deve denunziare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire. Il reato richiede il dolo, eccezione al principio generale.

Sezione V - omissione di referto

1. Profili generali e soggetto attivo L’art 365 disciplina il reato diomissione di referto , è l’ultima disposizione in materia di delitti omessa denuncia e consente, per tutto ciò che necessiti di specifiche considerazioni, un rinvio agli articoli che lo precedono, in particolare all’art. 361. La ratio è sempre la stessa per tutti i reati di omissione, ovvero la norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale

Il delitto in esame fa riferimento ad un reatoproprio perché si riferisce esclusivamente a coloro i qualiesercitano una professione sanitaria che può essere principale o ausiliaria. – soggetto attivo Non sono soggetti attivi del reato nè gli esercenti un’arte sanitaria principale o ausiliaria e nè chi esercita abusivamente una professione, il quale in caso verrà colpito dall’art 348, delitto di esercizio abusivo di professione. È richiesto però che l’opera o l’assistenza venga prestata all’interno dello stato. In giurisprudenza si è affermato che il delitto di omissione di referto è un reato dipericolo.

2. La prestazione di assistenza od opera Per aversi obbligo di referto, occorre che il sanitario abbia prestato la propria:  Opera : prestazione professionale singola o occasionale  Assistenza : prestazione professionale continuativa E che queste siano **prestate all’interno dello Stato.

  1. La presenza di un caso che può presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio** Il sanitario deve operare considerando il caso concreto. In giurisprudenza si è sostenuto che l’obbligo di referto sussisterebbe anche se probabilmente non si tratta di un delitto, difatti occorre che sia il giudice ad accertare se il sanitario abbia avuto conoscenza degli elementi di fatto dei quali desumere la presenza di un delitto procedibile d’ufficio e abbia avuto inoltre la conoscenza e la volontà di omettere o ritardare il referto. Il medico, nel caso in cui gli risulti che l’ambiente in cui si sono verificate le lesioni personali è lo stesso in cui il soggetto passivo lavora, eglinon deve verificare se il fatto lesivo sia da porre o meno in relazione alla violazione di norme sugli infortuni da parte del datore, poiché tale verifica spetta al giudice. L’esame verte sulle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Si è affermato inoltre, nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato che per la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche è come sopra e comporta l’obbligo di referto per il sanitario che presta la propria assistenza. 4. L'omissione o il ritardo del referto all'autorità indicata nell'art. In merito all’omissione ed al ritardo del referto all’autorità, le uniche peculiarità potrebbero concernere la forma del referto ed il termine utile per la sua presentazione, il referto deve dunque essere presentato entro 48 ore

Il mancato rispetto degli specifici requisiti non comporta la sussistenza del reato previsto dall’art 365 qualora non vi sia sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia.

5. Il Dolo Il delitto di cui all’art 365 richiede il dolo del sanitario. L’errore scusa se ricade sui presupposti sui quali si fonda l’obbligo di referto. Inoltre occorre, oltre alla coscienza e alla volontà di omettere o ritardare, che il sanitario si renda conto che ci si trovi in presenza di fatti i quali possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, sicchè il dolo non sussiste qualora l’agente, erroneamente , abbia la certezza dell’inesistenza di un delitt o di quella specie, che l’evento si sia verificato per cause del tutto accidentali. 6. L'esposizione della persona assistita a procedimento penale Il comma 2 dell’art 365 stabilisce che “ il sanitario non ha l’obbligo di referto quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”. Si tratta di una scriminante .La disposizione tiene in conto un particolare aspetto del dovere deontologico del sanitario al segreto professionale.

  1. Concorso di reati Quando chi esercita la professione sanitaria ha anche la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sull’art 365 prevalgono gli artt. 361 e 362. Il medico convenzionato dall’INAM è un pubblico ufficiale, ed anche il medico che esercita una attività in una clinica convenzionata quando partecipi alle funzioni proprie dell’ente. Nel rapporto tra omissione di referto e favoreggiamento personale si integra quest’ultimo dove il sanitario non si limita a omettere il referto ma tiene una condotta attiva tale da sottrarre il ricercato alla giustizia e quindi idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell’indiziato. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art 307, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, nella nozione di rifugio rientra anche il luogo di cura nel quale il partecipe alla cospirazione venga accolto e trattenuto fino a guarigione a nulla rilevando l’esonero del sanitario dall’obbligo del referto perché questo esonero non può implicare la irrilevanza penale dell’intera condotta.

Capitolo II – Rifiuto di uffici legalmente dovuti

1. Profili Generali L’art 366disciplina il rifiuto di uffici legalmente dovuti , si tratta di un obbligo processuale. RATIO: tale articolo tutela l’interesse che determinati soggetti chiamati ad assumere funzioni ausiliarie non ostacolino il normale funzionamento della giustizia, sottraendosi agli uffici legalmente dovuti. 2. Soggetti attivi I soggetti attivi di tale reato sono: il perito, l’interprete, il custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, dunque Si tratta di un reato proprio, anche se nella formulazione vi è la locuzione “chiunque”. Le qualifiche rilevanti si desumono dal comma 1 e dal comma 3 che elencano i possibili soggetti attivi, tali soggetti devono essere nominati dall’autorità giudiziaria. Per la giurisprudenza, per aversi la configurabilità del reatoè sufficiente l’esistenza di una funzione giudiziaria, diversa dalla funzione giurisdizionale che caratterizza l’attività di decisione del magistrato.

Capitolo II – delitti di falsa denuncia Sezione I – Simulazione di reato

1. Profili generali L'articolo 367 disciplina la simulazione di reato, la ratio è quella di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione della Giustizia di evitare che pervengano notizia immaginarie, con conseguente spreco di tempo e di energie. Altro orientamento sottolinea che si tratti di un reato plurioffensivo , il quale protegge anche l'interesse delle persone ingiustamente coinvolte in un procedimento penale. La Cassazione ha recentemente affermato che la persona indagata per il reato oggetto della denuncia non è legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento per tale reato. La simulazione di reato è un reato comune e dunque può essere commesso da chiunque. E'un reato di pericolo perché non si richiede che si instauri effettivamente un processo, essendo sufficiente la sola probabilità****. Per probabilità si intende: Affinché sussista il reato di simulazione di reato non è richiesta instaurazione di un procedimento penale o che siano iniziate le indagini, ma è sufficiente che la condotta del soggetto attivo determini la sola probabilità di una lesione dell'interesse giuridico, esclusa se il reato è impunibile od improcedibile. 2. La simulazione formale (o verbale o diretta) L'articolo 367 descrive due diverse condotte illecite, infatti la simulazione può essere: ‐ formale o ‐ informale. La prima condotta è la simulazione formale o verbale o diretta, consiste nell'affermare falsamente di essere avvenuto un reato. "Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato".

Il soggetto può porre in essere il reato per mezzo di: denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, e queste devono essere dirette all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, La denuncia non è necessario rivesta tutti i requisiti formali previsti dalla legge.

3. La simulazione materiale (o reale o indiretta) La seconda condotta è la simulazione materiale o reale o in diretta, consiste nel simulare le tracce di un reato che non è stato commesso , creando indizi e segni materiali in grado di far pensare ad un reato, ma questo non è effettivamente avvenuto. Il reato è punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni. 4. La nozione di reato simulato E' necessario che il reato, oggetto di falsa informazione, sia inesistente o diverso da quello verificatosi, è necessario che il fatto denunciato sia sostanzialmente diverso da quello in realtà verificatosi, non bastando la mera diversità di qualificazione giuridica del fatto realmente avvenuto. La giurisprudenza ha affermato che: ‐ non si ha simulazione se un fatto non viene alterato così tanto da costituire un reato assolutamente diverso, ‐ non si ha simulazione di reato ove si denuncia il fatto, realmente avvenuto, ma falsamente come opera di ignoti es. rapina/furto.

Di diversa opinione è la giurisprudenza, per la quale commette il delitto di simulazione di reato, chi denunci di aver subito un furto o rapina, realmente effettuata in suo danno, denunciando ignoti anzichè la persona a lui nota, poichè si deviano le indagini circa l’individuazione dell’effettivo responsabile.

5. La possibilità di inizio di un procedimento penale e la ritrattazione Requisito necessario è che la condotta del soggetto attivo determini la possibilità di dar inizio ad un procedimento penale , questa possibilità è esclusa quando il reato non è punibile od improcedibile. E' irrilevante, ai fini dell'esclusione del reato, che il reato denunciato sia compreso in un precedente provvedimento di amnistia, infine la possibilità di iniziare un procedimento penale viene meno quando il reato falsamente denunciato sia perseguibile a querela e questa non ci sia stata. Sebbene tale requisito non sia espressamente previsto, è ammesso che la ritrattazione escluda la configurabilità del delitto di cui all’art 367, la ritrattazione deve essere spontanea ed immediata,o meglio contestuale alla denuncia, in modo da escludere che sia iniziato il procedimento penale, tale opinione è stata condivisa dalla giurisprudenza. Nel caso in cui manchi il requisito temporale, potrà applicarsi l' attenuante di cui all'art 62 n7. 6. Il dolo Il delitto è punibile a titolo di dolo , occorre che il soggetto attivo sia consapevole che il reato da lui denunciato o del quale simula le tracce non è stato commesso. Non occorre la consapevolezza della possibilità di dare inizio ad un procedimento penale. L'errore , del soggetto che ritiene di denunciare un reato realmente avvenuto, **esclude il reato.

  1. La consumazione e tentativo** La consumazione, si ha:

 nella simulazione formale: nel momento in cui la falsa informazione viene ricevuta dalla

autorità,

 nella simulazione materiale: nel momento e nel luogo in cui ha avuto, l’autorità, notizia

delle tracce simulate E' configurabile il tentativo , seppur vi sono opinioni contrarie. La giurisprudenza ha affermato che il delitto di simulazione di reato è un reato istantaneo e di pericolo, la consumazione si ha nello stesso momento in cui si afferma falsamente all'autorità che si è verificato un reato, pertanto non sarebbe configurabile il tentativo.

8. Concorso di reati La compresenza di entrambe le simulazioni, formale e materiale, dà comunque luogo ad un unico reato. Si ha invece delitto di calunnia quando il fatto è attribuito ad una, ai fini della configurazione della calunnia indiretta è necessario che la individuazione sia tale da rendere in equivoca la riferibilità dell'accusa ad una persona determinata. La simulazione può essere assorbita dalla calunnia o dall’autocalunnia quando la predisposizione degli elementi convogliano le indagini verso terzi o sè stesso. Non si può parlare di calunnia nei confronti di chi non è vivente al momento del fatto Se l’autore è un pubblico ufficiale , allora la simulazione concorre con il reato di falsità in atto pubblico. - > reato proprio Se il colpevole distrugge la propria autovettura per frodare l’assicurazione concorrono il delitto di simulazione di reato e delitto e fraudolenta distruzione della cosa propria Il danneggiamento, posto in essere per dare credibilità alla simulazione di reato, non viene assorbito dalla configurazione delittuosa.

Visto che non è necessaria una denuncia formale, la calunnia può ravvisarsi nella falsa incolpazione contenuta in dichiarazioni rese durante un interrogatorio. È sufficiente che l’agente porti a conoscenza dell’autorità giudiziaria o della Corte Penale Internazionale, con malizia, notizie idonee a far individuare taluno come colpevole. Per parte della giurisprudenza, la formulazione dell’accusa deve avere il carattere della certezza , mentre altro orientamento sostiene che il delitto di calunnia sia integrato anche quando la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa. La giurisprudenza ritiene che la nullità dell’interrogatorio non esclude il delitto di calunnia, quando le dichiarazioni medesime siano idonee a costituire la falsa incolpazione.

4. La possibilità di inizio di un procedimento penale e la ritrattazione Anche se non espressamente prevista, la possibilità di inizio di un procedimento penale è un requisito implicito. Una eventuale ritrattazione, se immediata, può escludere il delitto di calunnia mentre quella effettuata successivamente, ma prima che l’autorità acquisisca la prova della falsità della denuncia, integra gli estremi dell’ attenuante. La giurisprudenza nega che la ritrattazione, anche spontanea, escluda la punibilità del reato. La ritrattazione non impedendo il perfezionamento del reato è idonea a farlo degradare all’ipotesi di delitto tenato e a configurare recesso attivo. L’applicabilità dell’attenuante vi è solo se il ravvedimento operoso intervenga prima che l’autorità procedente acquisisca la prova che l’incolpazione è falsa. 5. Il reato oggetto di incolpazione L’oggetto della falsa incolpazione deve essere un reato, è necessaria la presenza di un illecito penale comprensivo di tutti gli elementi costitutivi. Il delitto di calunnia si configura quando:  Si accusi taluno non menzionando la presenza di una causa di giustificazione.  Si attribuisca un reato diverso e più grave di quello che l’incolpato ha effettivamente commesso, anche se a bolte si è ritenuto sufficiente una qualsiasi diversità nei fatti, indipendentemente dalla gravità dei reati attribuiti.  Si accusi qualcuno di un reato estinto, a meno che l’estinzione sia evidente.  Si accusa un non imputabile socialmente pericoloso  Si accusi qualcuno di un fatto che conseguentemente alla sopravvenuta innovazione legislativa, non costituisce più reato o è diventato perseguibile a querela della persona offesa e questa non sia stata proposta, o risulti coperto da una causa estintiva come la prescrizione od amnistia. Il delitto di calunnia non si configura quando:  Si attribuisca a taluno una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato  Il reato incolpato sia perseguibile a querela della persona offesa e questa non sia stata presentata  Si tratta di un delitto per il quale sussiste una causa di non punibilità  Vi siano cause soggettive di esclusione della pena. Infine si discute su cosa avvenga se il reato contestato cessi di costituire reato, per un orientamento il reato di calunnia continuerebbe ad esistere, mentre per altro orientamento bisogna guardare alla successione di leggi penali nel tempo, e conseguente applicabilità dell’art 2. In giurisprudenza si è affermato che la perseguibilità del delitto di calunnia, già consumato, anche se, conseguentemente ad un intervento legislativo, il fatto oggetto di incolpazione non costituisce più reato, o sia stato depenalizzato, o diventi perseguibile a querela di parte e questa non sia stata proposta. 6. L’incolpazione nei confronti di una persona che il calunniatore sa innocente

Altro requisito è che l’incolpazione avvenga nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente. Il calunniatore quindi deve essere certo della innocenza dell’incolpato, perché dove manchi il fatto stesso non può ritenersi offensivo. Delicati sono i rapporti fra delitto di calunnia e diritto di difesa :  Il principio generale sembra essere che: l’imputato nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare delle verità a lui sfavorevoli e l’accusa di calunnia integra legittimo esercizio del diritto di difesa, sottraendosi alla punibilità penale rientrando nella applicazione dell’art 51.  Quando però l’imputato non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico ma coinvolge altre persone, provocando la possibilità che si dia inizio ad un’indagine penale, si è al di fuori dell’esercizio del diritto di difesa realizzandosi così la calunnia.

7. Il dolo Il delitto di calunnia è punito esclusivamente a titolo di dolo: certezza dell’innocenza dell’incolpato, piena ed assoluta al momento dell’incolpazione. È escluso il dolo eventuale. L’errore sul fatto esclude il dolo. 8. Le circostanze aggravanti Il comma 2 dell’art 368 prevede che la pena sia aumentata se si incolpa qualcuno di un reato per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore a 10 anni, o altra pena più grave. Il comma 3 stabilisce che la reclusione è da 4 a 12 anni se dal fatto derivi una condanna alla reclusione superiore a 5 anni, da 6 a 20 anni se il fato deriva da condanna all’ergastolo. Si tratta comunque di **circostanze aggravanti.

  1. Consumazione e tentativo Il momento consumativo della calunnia:** a. formale quando la falsa informazione viene ricevuta dall’autorità b. materiale quando l’autorità ha avuto notizia delle tracce simulate In giurisprudenza si è affermato che la calunnia è un reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all’autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa di essere innocente Il tentativo è ammissibilenel caso di calunnia indiretta, il tenattivo è ipotizzabile quando l’agente sia sorpreso nell’atto della simulazione. 10. Concorso di persone e concorso di reati Importanti sono i rapporti tra calunnia ed autocalunnia : Si ha un unico delitto di calunnia anche se il colpevole presenta più denunce nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato, si ha un unico di delitto di calunnia anche se si pone in essere sia una calunnia materiale che formale. La reiterazione delle dichiarazioni calunniose, avanti l’autorità giudiziaria, non costituisce una nuova calunnia quando il fatto riferito sia lo stesso, essendo la calunnia un reato istantaneo. Sussistono più delitti di calunnia in due ipotesi:
  2. Sia se si incolpi di più reati la stessa persona
  3. Sia se la falsa incolpazione riguardi più persone. La giurisprudenza ha affermato che commette più reati di calunnia chi, anche mediante un’unicadichiarazione , attribuisce ad una persona una pluralità di reati , sapendola innocente. In senso contrario si è affermato che sussiste un unicoreato anche quando con una sola denuncia , qualcuno è incolpato di una pluralità di reati. Se con un’unica dichiarazione si incolpano più

La condotta illecita può realizzarsi anche nel momento in cui la falsa confessione venga posta in essere innanzi all'autorità giudiziaria, ovvero giudice e pubblico ministero ma non alla polizia giudiziaria. In entrambe le ipotesi è necessario che vi sia la possibilità di inizio di un procedimento penale. L’immediata ritrattazione è ritenuta in grado di escludere l’integrazione del reato solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto.

3. Il dolo Il dolo è elemento soggettivo. L’elemento soggettivo è il dolo generico eventualmente escluso dall’errore di fatto. Sono irrilevanti i motivi ed il fine. 4. La consumazione e tentativo Il delitto di autocalunnia, si consuma nel momento e nel luogo in cui è stata ricevuta la dichiarazione dall’autorità o resa la confessione. È un reato istantaneo. Il tentativo è ammesso tranne nella ipotesi della confessione. 5. Concorso di persone Si ha concorso di persone nell’autocalunnia quando:  si istighi o aiuti un altro soggetto ad autoincolparsi ,  qualcuno incolpi falsamente un altro che vi consente , sebbene qualcuno sostiene che invece vi sia concorso nella calunnia.  colui che sostenga le medesime accuse formulate contro di se dall’autocalunniatore, se l’autocalunniatore ritratta, chi continua ad accusarlo risponderà di delitto di calunnia.  Quando terzi intervengano a sostenere le false autoincolpazioni non vi è concorso ma calunnia quando vi è l’insistere del concorrente nella falsa incolpazione e l’autocalunnia invece sia stata già ritrattata. Se l’incolpazione da parte del terzo viene formulata indipendentemente da un preventivo accordo , il terzo risponderà di calunnia. 6. Il concorso di reati L’autocalunnia concorre con il  favoreggiamento personale : l’autocalunnia assorbe il favoreggiamento personale, ma la dottrina dubita data la diversità della pena, che è superiore quella prevista all’art 378. L’autocalunnia è un reato speciale rispetto al favoreggiamento personale. La giurisprudenza sostiene che vi sia concorso formale. L’autocalunnia concorre con la  falsa testimonianza: l’autocalunnia assorbe la falsa testimonianza, tuttavia er la giurisprudenza vi è concorso formale.

Sezione IV – simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione L’art 370 prevede una circostanza attenuante speciale , invece la giurisprudenza sostiene si tratti di una figura autonoma di reato. Ovvero le pene stabilite per calunnia e la simulazione sono diminuite se queste riguardano un fatto previsto dalla legge come contravvenzione.

Capitolo IV – falso giuramento della parte

1. Profili generali L'articolo 371 disciplina del falso giuramento della parte, ovvero punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi come parte in un giudizio civile , giura il falso. RATIO: Parte della dottrina sostiene che nel delitto di falso giuramento della parte, l'interesse tutelato sia il normale funzionamento dell’attività giudiziaria e indirettamente è salvaguardato anche il privato. E' un reato di pericolo, mentre altra dottrina sostiene si tratti di un reato di danno a seconda del bene tutelato. Di fatto la norma mira a tutelare l’intera collettività, pertanto la persona che ha subito il danno può dirsi danneggiata dal reato e non persona offesa, dunque non è legittimata ad opporre alla richiesta di archiviazione del procedimento del pubblico ministero 2. Soggetto attivo E' un reato proprio , poichè il soggetto attivo del reato può essere soltanto la parte di un giudizio civile, e per parte si intende la persona fisica che agisce o contraddice nel processo, o la quale nel provvedimento ammissivo del giuramento è designata a giurare. Secondo u orientamento, il processo civile sembra potersi equiparare a quello amministrativo, mentre la dottrina nega che il giuramento possa estendersi anche al processo amministrativo e quello tributario. In giurisprudenza si è affermato che l'esclusione del giuramento dell'imputato nel processo penale discende dal principio inviolabile del diritto di difesa dell'imputato stesso, sul quale non possono pesare condizioni che impediscono o possano menomare il libero esercizio del diritto medesimo. L’articolo 371 non viola in alcun modo la parità dei cittadini di fronte alla legge. 3. La condotta Il delitto di cui all'articolo 371 si configura in presenza di un giuramento , esso può essere decisorio, supplettorio, estimatorio. La condotta consiste nel fatto di chi giura il falso:

  • Affermando il falso
  • Negando il vero, in tutto o in parte, Mentre non integrano il delitto nè la reticenza, nè il tacere fatti non dedotti nella formulazione del giuramento. In giurisprudenza si è affermato chela condotta della parte non può essere giustificata sul piano penale invocando le eventuali lacune o in proprietà della formula di riferimento, di fatto spetta sempre al giurante la facoltà di apportare precisazioni o chiarimenti per evitare che dalla formula differita ne derivi una falsità parziale della risposta. Si ha falso innocuo se il falso ricade su un elemento estraneo all’oggetto del processo Nel caso si sia in presenza di vizi processuali: o Un orientamento nega al giudice penale ogni indagine, così si esclude che tali vizi possano essere rilevanti nel procedimento penale o Altra dottrina sostiene che è il giudice penale a valutare se ogni elemento possa essere rilevante ai fini del proprio giudizio. La giurisprudenza ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato,non ha alcuna rilevanza l’ammissibilità del giuramento, poiché occorre accertare solo se la dichiarazione giurata nel processo penale sia falsa o meno. Al reato di falso giuramento della parte non si applica l’art 384, casi di non punibilità, né l’art 54, stato di necessità.
  1. Il dolo

Dunque è punito colui in quale rende dichiarazioni false o tace sui fatti che sa, sui quali viene sentito, dinnanzi l’autorità giudiziaria. Il fatto deve essere commesso nel corso di un procedimento penale. Si nega la applicabilità della norma all’attività di polizia giudiziaria, infatti conseguentemente alla modifica dell’art 372, è esclusa la parità tra p.m. e polizia giudiziaria, dunque si applica il delitto di favoreggiamento mendacio per false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, infatti

3. Il dolo Ai fini dell'integrazione del reato di false informazioni al pubblico ministero al procuratore e della corte penale internazionale, è sufficiente il dolo generico, poiché basta la volontà di dire il falso. 4. La sospensione del procedimento Il 2° comma dell’articolo è stato introdotto dall’art 25 della legge 332/95. Si tratta di una norma eccezionale, non applicabile ai procedimenti aventi ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza. Qualora il procedimento per il delitto in questione sia sospeso opelegis ex comma 2, il giudice per le indagini preliminari, ove richiesta l'archiviazione, è privo del potere di adottare provvedimenti prima della pronuncia della sentenza di 1° grado nel procedimento principale. 5. False informazioni su richiesta del difensore Il terzo comma è stato introdotto dall’ art 19 l. 397/00 ed è previsto che, nell’ipotesi nella quale la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di non rispondere o non rendere la dichiarazione, il p.m., su richiesta del difensore ne disponga l’audizione. Il difensore sarà il primo a formulare le domande. 6. Concorso di reati Discusso è il concorso tra delitto ex art 378 (favoreggiamento personale) e quello di cui all’art 371 bis, nell’ipotesi in cui il soggetto avesse ripetuto al p.m. le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. Si è recentemente affermato che nel corso di informazioni rese al pubblico ministero sia contenuta una falsa incolpazione di persone che si sanno innocenti, l’agente risponde dell’art 371 bis ma anche dell’art 368. 7. Questioni di incostituzionalità. La corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata e poi inammissibile la questione di legittimità sollevata, in relazione all’art 3 cost, nei confronti dell’art 28 della legge 332/95 il quale prevede che l’art 371-bis non si applichi ai procedimenti penali nei quali sia stata già esercitata l’azione penale.

Sezione II – False dichiarazioni al difensore

1. Profili generali L’art 371 ter disciplina le false dichiarazioni al difensore, ed è stato introdotto dall’art 20 della legge 397/2000. L’inserimento nasce dall’esigenza di riequilibrio a garanzia dell’ efficacia delle investigazioni del difensore. Viene tutelata l’amministrazione della giustizia e l’attività difensiva. Qui la persona offesa deve ritenersi **esclusivamente lo stato.

  1. La condotta** L’art 371 ter richiama la disciplina processuale delle investigazioni difensive. Risponde al delitto di cui all’art 371ter chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, renda false dichiarazioni.

Emerge che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono procedere ad un colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze, mentre solo il difensore o il sostituto possono raccogliere una dichiarazione scritta ovvero dichiarazioni da documentare. Nel caso di dichiarazioni non documentate appare davvero difficile immaginare la configurabilità del delitto in esame. Le caratteristiche della condotta illecita sembrano modellate su quelle desumibili dall’art 371 bis, che a sua volta rimanda all’articolo 372. Tuttavia il delitto di cui all’art 371 ter non prevede la incriminazione della condotta reticente, circostanza che secondo taluno potrebbe porre questioni di costituzionalità sotto il profilo del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, poiché tale condotta è punita se Posta dinanzi al pubblico ministero ma non si si realizza dinanzi al difensore. Invece altra dottrina ritiene punibili i comportamenti reticenti.

3. La sospensione del procedimento Nell’art 371ter è previsto che il procedimento penale resti sospeso fino a quando:  sia stata pronunciata sentenza di primo grado  il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. 4. Concorso di persone e concorso di reati Nel reato di false dichiarazioni, è possibile il concorso di persone:  del difensore  del sostituto  degli investigatori privati autorizzati  dei consulenti tecnici. Nel caso in cui questi fossero i soggetti che raccolgono le informazioni, potrebbero ritenersi applicabili: a) il delitto di falsità ideologica commesso da chi svolge un servizio di pubblica utilità b) il delitto di falsità materiale commesso dal privato. In giurisprudenza si è affermato che, poichè i verbali redatti difensori pubblici non sono atti pubblici, benchè abbiano valenza probatoria uguale ai verbali posti in essere dai pubblici ministeri, si avrebbe un sospetto di incostituzionalità, ma la corte costituzionale ha dichiarato la relativa questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Come successiva sentenza, nella giurisprudenza di merito si è affermato che poiché il difensore ha diritto di convocare e farsi dire la verità da una persona estranea al rapporto privatistico con il suo assistito, ne consegue che anche il suo verbale delle informazioni documentate è un atto pubblico e che egli è un pubblico ufficiale. Infine le sezioni unite delle cassazioni hanno confermato che integra il delitto di falso ideologico la condotta del difensore che utilizzi processualmente le dichiarazioni delle persone informate di circostanze utili e verbalizzate in modo infedele.  In ordine ai rapporti tra false informazioni al difensore e favoreggiamento personale : il primo potrebbe assorbire il secondo colui il quale, dichiarando il falso, intende aiutare altri ad eludere le investigazioni, non commette anche il favoreggiamento personale, perché in relazione a questo le investigazioni devono essere quelle dell’autorità e non quelle del difensore  Si può escludere il concorso tra il delitto di false dichiarazioni al difensore & il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.