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Riassunto del manuale di diritto penitenziario
Tipologia: Dispense
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1.Il primato della pena detentiva Il primato della pena detentiva caratterizza il nostro sistema penale. Le pene principali possono essere detentive o pecuniarie: raramente quest’ultime sono comminate da sole o in alternativa a quelle detentive. Più frequenti sono le previsioni edittali a pena congiunta. Le pene detentive sono temporanee e si distinguono sotto il profilo nominale, nella reclusione e nell’arresto, a seconda che riguardino rispettivamente un delitto o una contravvenzione (art 23 e 25 cp). La pena dell’ergastolo, nonostante i suoi ritenuti profili di incostituzionalità per contrasto con il principio di rieducazione del condannato (art 27.3 cost), è prevista dall’art 22 cp come pena perpetua. È fatta salva, tuttavia, la possibilità che il condannato acceda a benefici penitenziari, riacquistando in tutto o in parte la libertà. Le pene pecuniarie sono la multa e l’ammenda, a seconda che si riferiscano a un delitto o a una contravvenzione (art 24 e 26 cp). Mentre le pene detentive e l’ergastolo sono limitative della libertà personale, le pene pecuniarie consistono nell’obbligo di parare allo Stato una somma di denaro. Le pene della multa e dell’ammenda, se non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono in libertà controllata o lavoro sostitutivo (art 102 comma 1 e 2 L 689/1981) secondo il criterio di ragguaglio previsto dalla legge. Nel disegno originario del codice Rocco la pena pecuniaria insoluta si convertiva direttamente in pena detentiva della specie corrispondente. Questo epilogo è tuttora possibile seppure in via mediata. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata o al lavoro sostitutivo, la parte di libertà controllata o di lavoro sostituivo non ancora eseguita si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda che la pena pecuniaria riguardi un delitto o una contravvenzione (art 108 L 689/1981). 2.Le pene principali Concentrando l’attenzione sulla pena detentiva temporanea, occorre distinguere tra cornice legale e compasso edittale. La cornice legale coincide con il minimo e il massimo di pena previsti dal codice penale per ciascuna tipologia di pena detentiva. Vengono qui in rilievo gli art 23 e 25 cp, secondo i quali la reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni e l’arresto da 5 giorni a 3 anni. Il compasso edittale indica invece il minimo e il massimo di pena previsti dal legislatore per ogni singola fattispecie incriminatrice. Il compasso edittale non dovrebbe poter superare nel minimo e/o nel massimo la cornice legale di pena. Nulla può escludere una tale eventualità. Si pensi per esempio all’art 630 cp che è punito con la reclusione da 25 a 30 anni. Considerato che l’art 23 cp e l’art 630 cp sono posti dalla stessa fonte, la seconda finisce per derogare alla prima, minandone la funzione definitoria per così dire generale. Il contrasto tra atti legislativi o ad essi equiparati fa sì che la norma successiva prevalga su quella definitoria, senza altra conseguenza oltre a quella di aver creato confusione. Dalla pena comminata (ossia prevista in astratto dal legislatore per la singola figura di reato) si distingue la pena applicata in concreto dal giudice al colpevole di un fatto costituente reato, riconosciuto tale all’esito del processo penale. È questo il significato dell’espressione “pena irrogata”. La comminatoria di pena soddisfa esigenze di prevenzione generale (non a caso si parla di pena minacciata). L’irrogazione di pena risponde invece a un’istanza di proporzione rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto storico costituente reato. L’applicazione della pena in concreto presuppone il suo adattamento al caso concreto, attraverso la sua corretta quantificazione ad opera del giudice. Si parla al riguardo di commisurazione in senso stretto, in quanto contenuta entro il minimo e il massimo edittale (132 cp), sulla base dei criteri indicati dall’art 133 cp. Il minimo e il massimo edittali possono essere superati per effetto di circostanze attenuanti o aggravanti, comuni o speciali (art 61 ss. cp) ( cd. commisurazione extraedittale). 3.Le pene accessorie Accanto alle pene principali sono previste le pene accessorie che a differenza delle prima (che invece sono inflitte dal giudice), conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art 20 cp). Le pene accessorie consistono in forme di interdizione (es: dai pubblici uffici), decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale, incapacità (es: di contrattare con la PA), estinzione del rapporto di lavoro. Come per le sanzioni principali, anche per le pene accessorie vale il principio della loro previsione tassativa ( art 29 ss. cp).
4.Le misure di sicurezza Le misure di sicurezza hanno funzione afflittiva e se cumulate alla pena comportano un irragionevole incremento punitivo. Le misure di sicurezza, fatta eccezione per le ipotesi di reato impossibile (art 49 cp), accordo per un reato non commesso e istigazione non accolta (art 115 cp), possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Le misure di sicurezza si distinguono in: personali e patrimoniali. Le prime si distinguono a loro volta in detentive e non detentive. Sono detentive l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il ricovero in una casa di cura e di custodia, il ricovero dei minori in riformatorio giudiziario. Sono invece misure di sicurezza non detentive: libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, l’espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato. Sono di misure di sicurezza patrimoniali: la confisca e la cauzione di buona condotta. 5.L’alternativa al carcere nel codice Rocco: dal disegno originario ad oggi Il codice Rocco puntava molto sull’efficacia general preventiva della pena detentiva. Questo spiega la parsimonia con cui ammetteva istituti alternativi al carcere o comunque volti ad attenuare la durata della pena detentiva irrogata dal giudice di cognizione. Vengono in rilievo a tal proposito: la sospensione condizionale, il perdono giudiziale e la liberazione condizionale che hanno ambiti di intervento distinti quali rispettivamente, la criminalità minore e primaria, il minore degli anni diciotto e le pene detentive in fase di esecuzione. Iniziando dalla sospensione condizionale della pena, occorre ricordare che la denuncia degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata affonda le sue radici nel dibattito penalistico risalente alla seconda metà dell’800. Al fine di evitare il cd. Contagio criminogeno del delinquente che entra per la prima volta nel circuito carcerario, nella gran parte degli ordinamenti hanno fatto ingresso istituti sospensivi di varia natura. Anche il Codice Rocco ritiene di allinearsi a questa tendenza, prevedendo la possibilità per il giudice di cognizione di sospendere condizionalmente la pena nel caso di delinquenti c.d. primari condannati a pene detentive in origine non superiori a 1 anno.Tale istituto ha poi subito una progressiva dilatazione operativa e l’attuale ultimo comma dell’art 163 cp dispone che qualora la pena inflitta non sia superiore a 1 anno e sia stato riparato interamente il danno, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 1 anno, anziché di 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni secondo la regola generale prevista per la sospensione condizionale ordinaria.Quanto invece al perdono giudiziale, l’art 169 cp dispone che se per il reato commesso dal minore degli anni 18, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a 2 anni, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può per gli stessi motivi astenersi dal pronunciare condanna. Tali disposizioni devono ritenersi implicitamente assorbiti oggi dalla disciplina prevista per il tribunale dei minorenni, che richiama il funzionamento dell’istituto del perdono.Dispone infine l’art 175 cp che il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. 6.Le sanzioni sostitutive Le sanzioni sostitutive introdotte dalla L 689/1981 si differenziano dalle sanzioni irrogabili dal giudice di pace sotto due profili. Le sanzioni sostitutive operano tendenzialmente per tutti i reati puniti in concreto con la pena detentiva non superiore a 1 anno ( salvo eccezioni soggettive tassativamente indicate dall’art 59 L 689/1981) e non hanno natura di tipologie sanzionatorie autonome. Nel caso della loro violazione la parte non eseguita si converte nella pena detentiva originaria. Le sanzioni sostitutive sono tre: a) la pena pecuniaria che può sostituire fino a 6 mesi di pena detentiva, individuando il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato, moltiplicato per il numero dei giorni di pena detentiva; b)la libertà controllata che può sostituire fino a 6 mesi di pena detentiva secondo il criterio del ragguaglio per cui 1 giorno di pena detentiva equivale a 2 giorni di libertà controllata; c) la semidetenzione che può sostituire fino a 2 anni di pena detentiva di pari durata. Quanto ai contenuti afflittivi, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. La libertà controllata comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di pubblica sicurezza, il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto. La semidetenzione consiste nell’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in apposite sezioni degli istituti penitenziari situati nel comune di residenza o in un comune vicino. Essa inoltre comporta il divieto di detenere armi, la sospensione della patente di guida e il ritiro del passaporto.
contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. In origine, questa misura presupponeva il cosiddetto assaggio di pena, ossia l'ingresso del condannato nell'Istituto di pena. Adesso, come dispone il comma 3 bis, essa può essere concessa al condannato che deve espiare una pena anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, un comportamento tale da consentire il giudizio del quale si è detto. L'affidato in prova è tenuto a rispettare le prescrizioni del servizio sociale, oltre a quelle relative al lavoro, alla dimora e al divieto di frequentare determinati luoghi. Il regime in parola, è revocato nel caso di comportamento contrario alla legge e alle prescrizioni impartite. Il regime di semilibertà opera nei confronti del condannato che ha espiato almeno metà della pena o almeno 20 anni, nel caso dell'ergastolo. Questa misura consente al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative o istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Al condannato ammesso a regime di semilibertà, possono essere concesse a titolo di premio, una o più licenze di durata non superiore a 45 giorni all'anno ( art 52 o.p.). La semilibertà è revocata quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento(art 51 o.p.). Ai sensi dell’art 54 o.p, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, è concessa una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Il beneficio è revocato nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla sua concessione.
detenzione inerente a un percorso sanzionatorio, il quale può assumere contenuti e durata diversi rispetto a quelli desumibili dalla condanna. L'esecuzione penale non è più vista, con l'introduzione dell'ordinamento penitenziario, come una fase di natura essenzialmente amministrativa, bensì risulta giurisdizionalizzata attraverso la costituzione, nei suoi due livelli, della magistratura di sorveglianza, a cui compete l'applicazione delle misure alternative. Ne deriva anche l'introduzione di una nuova tipologia di reclamo da parte del detenuto o dell'internato, che attiva un vero e proprio iter giurisdizionale, soprattutto con riguardo a provvedimenti disciplinari o a inosservanze poste in essere dall'amministrazione penitenziaria implicanti grave pregiudizio all'esercizio dei diritti riconosciuti ai reclusi. L'ordinamento penitenziario ha inciso anche sul modo di intendere la pena, forzando l'immagine del carcere quale strumento di separazione del detenuto dalla società, che tante volte ha assunto il significato di un'espulsione sociale non revocata nemmeno dal fine- pena. È prevista infatti la possibilità che il programma di trattamento ricomprenda la presenza del detenuto stesso fuori dal carcere, attraverso ad esempio i permessi premio e la possibilità che i singoli cittadini, associazioni o altre istituzioni svolgano all'interno delle medesime attività rilevanti sul piano rieducativo. Si può osservare come le scelte fondamentali operate dall'ordinamento penitenziario hanno avuto la funzione di rivalutare il ruolo che deve essere attribuito alla persona dell'agente di reato. Il reato è un fatto umano e la stessa risposta reato non può prescindere dalla interazione e dalla possibilità di un dialogo con chi ne sia stato autore. 14.L’approccio al problema della pena e al ruolo del carcere dal secondo dopoguerra Le istanze di umanizzazione dei rapporti umani che emersero dopo il termine della Seconda guerra mondiale diedero luogo per alcuni decenni ad una sorta di compromesso che non metteva in discussione la modalità retributiva del punire, ma intendeva realizzare un'esecuzione della pena di tipo rieducativo. Rimaneva ferma la visione consueta del condannare. Ciò anche in antitesi al pensiero criminologico della scuola positiva in quanto ravvisato come tipico dei regimi totalitari, i quali se ne servirono ampiamente. L'unico sistema di pensiero che in epoca moderna cercò di opporsi al retribuzionismo penale finì per diventarne un fattore di accreditamento. Ne risultava confermata la centralità dell'inflizione di pene detentive, ma si voleva trasformare il carcere in un'istituzione finalizzata a rieducare, cioè a sanare le condizioni personali che avevano condotto il condannato a delinquere, risultando chiaramente percepibile il rimando al modello ospedaliero. Tale indirizzo produsse senza dubbio alcune migliorie nelle regole della vita penitenziaria ma nell'arco di pochi decenni tale indirizzo rilevò tutti i suoi limiti e andò in crisi: ci si rese conto che il carcere rimaneva una struttura desocializzante e che la sua utilizzazione come modalità ordinaria della risposta al reato continuava a produrre alti tassi di recidiva dopo la dimissione del condannato. Così che si mise in discussione la stessa finalità risocializzativa dei provvedimenti penali. L'orientamento al recupero sociale dell'autore di un illecito penale non ha saputo fino ad oggi rendersi autonomo, in Italia come altrove, dal persistente ricorso prioritario alla condanna detentiva. Occorre far richiamo all'inserimento nel sistema penitenziario italiano di alcune importanti restrizioni circa la sfera applicativa di molteplici norme favorevoli al condannato: restrizioni motivate dapprima in rapporto al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, ma poi estese anche agli autori di altre tipologie criminose. In particolare l'articolo quattro bis o.p. ha immutato rispetto a numerosi delitti, l'indirizzo originario della normativa in esame, secondo il quale nella fase posteriore alla condanna, dovrebbero assumere rilievo soltanto l'entità della condanna medesima e l'evolversi del percorso rieducativo. Si è attribuito rilievo con tale articolo anche al tipo di reato commesso, così che medesime pene inflitte possono avere un peso diverso sul piano dell'esecuzione penale a seconda del reato da cui derivano. È stata inoltre creata, attraverso il primo comma della medesima norma, la categoria di delitti ostativi. Capitolo 2: IL TRATTAMENTO 1.Prima e oltre l’idea di trattamento La riforma dell’ordinamento penitenziario attuata dalla L 354/1975 ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta non solo per la materia penitenziaria, ma per la stessa fisionomia della piena nel diritto italiano. Si è enunciata La finalità rieducativa. Alla centralità del principio rieducativo ha concorso significativamente il rilievo che esso è stato attribuito ben prima e oltre la fase dell'esecuzione penale, riconoscendosi, nella scelta del verbo tendere da parte del testo costituzionale, costituzionale, la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità El adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione. Il trattamento deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, nonché essere improntato a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale, così mettendosi in evidenza il rapporto tra offerta trattamentale e responsabilizzazione attiva di chi ne è il destinatario, del quale deve essere favorita la collaborazione e le attività di osservazione e di trattamento (art 13 o.p.). Al vincolo del rispetto della dignità, al pari di quanto enunciato dall'articolo 3 comma 1 della cost è inerente il divieto ogni discriminazione: Il trattamento penitenziario è improntato ad assoluta imparzialità, senza in discriminazioni in ordine sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità,
segnala sempre un bisogno di rieducazione. Tale bisogno va anche letto come riconoscimento della possibilità per ogni autore di reato, a prescindere dal tipo e dalla gravità dell'illecito, di intraprendere un percorso di cambiamento. Come affermato dalla Corte costituzionale, sotteso al principio di cui all'articolo 27.3 cost, la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, anche il più orribile, ma continua a essere aperta la prospettiva di un possibile cambiamento. Un percorso rispetto al quale risulta essenziale anche uno degli obiettivi cui espressamente finalizzata l'osservazione scientifica della personalità, ossia l'offerta all'interessato dell'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte in particolar modo per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. I percorsi di revisione critica, se correttamente valorizzati e impostati, presentano la potenzialità di arricchire la comprensione delle funzioni della pena e il concetto sostanziale di reato immettendovi la vitale concretezza dei principi fondamentali in materia penale, in primis quello di offensività e di colpevolezza. Ciò è sottolineato in una delle norme più interessanti del diritto penitenziario dedicata ai compiti del servizio sociale, secondo la quale gli interventi nel corso del trattamento sono prioritariamente caratterizzati dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia nella capacità della persona di recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di carattere repressivo (art 118.8 o.p.). Al diritto al trattamento riconosciuto a detenuti e internati, non corrispondono uguali condizioni per poterne pienamente beneficiare, visto che la partecipazione alle attività messe a disposizione in tale ambito dall'Istituto e alle stesse alternative alla detenzione risulta preclusa o ostacolata nei confronti di soggetti portatori di maggiori problemi di adattamento, come per esempio tossicodipendenti e stranieri, oltre che per quelli a carico dei quali opera una serie di preclusioni ex lege. 2.1 I soggetti del trattamento Si parlerà di soggetti del trattamento quali protagonisti e parte attiva dello stesso per riferirsi alle persone private della libertà. Disposizioni particolari riguardano i detenuti e gli internati con infermità mentali, nei confronti dei quali il trattamento deve consistere in interventi che favoriscano la partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui. Il servizio sanitario pubblico territorialmente competente accede all'Istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. Si prevede inoltre che gli imputati condannati ai quali, nel corso della misura detentiva sopravviene un'infermità psichica che non comporti, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati ad un istituto sezione speciale per infermi e minorati psichici. I detenuti e gli internati che presentano problematiche di tossicodipendenza o alcol dipendenza e quelli con patologie psichiche e fisiche e in particolare con patologie connesse alla sieropositività HIV possono essere assegnati a istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato. La necessaria individualizzazione del trattamento, insieme al divieto di discriminazione in ordine a sesso, identità di genere, imporrà, inoltre, che vengono assicurate condizioni detentive conformi e idonee a un'adeguata partecipazione al percorso rieducativo. Con l’introduzione dell’art 13 bis o.p. è stato introdotto il trattamento psicologico nei confronti dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, adottato in attuazione della Convenzione del Consiglio D’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. L'affermazione generale contenuta nell'articolo 1.2 o.p., secondo cui il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, non dovrebbe ritenersi riferita soltanto ai soggetti affetti da disadattamento sociale, con esclusione quindi degli autori dei cosiddetti crimini dei colletti bianchi che godono anzi di un'elevata condizione sociale e quindi sembrerebbero perfettamente integrati nella società. In realtà il disposto costituzionale indica che la realizzazione in sé di un fatto penalmente rilevante segnala un bisogno di rieducazione sotto forma di riacquisizione di comportamenti conformi alla legalità e della consapevolezza dei beni giuridici offesi e della loro meritevolezza di tutela. Nei confronti degli imputati ( così come per la persona sottoposta alle indagini) il trattamento deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva (art 1.7 o.p.). Per questi detenuti, a carico dei quali non è intervenuta una condanna definitiva e pertanto da presumersi innocenti in base a principi costituzionali ed europei virgola, non può parlarsi di rieducazione e quindi di sottoposizione all'osservazione scientifica della personalità. Il trattamento potrà solo consistere nell'offerta di interventi diretti e sostenerne gli interessi umani, culturali e professionali, in particolar modo con ammissione, ove il soggetto lo richiede, ad attività educative, culturali e ricreative nonché ad attività lavorative o di formazione professionale. La diversa natura del trattamento nei confronti degli imputati deve tener conto del pregiudizio al diritto di difesa che potrebbe derivare dal tipo di interventi richiesto dal trattamento propriamente rieducativo. Ai fini della concessione della liberazione anticipata del condannato, la valutazione relativa alla partecipazione all'opera di rieducazione viene condotta, anche considerando il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare (art 54.1 o.p.). La diversa posizione giuridica dell'imputato impone che ne sia assicurata la separazione dei condannati e internati (art 14.4 o.p.) 2.2 L’ambiente del trattamento La nozione di ambiente penitenziario non riguarda le sole condizioni edilizie spaziali, ma deve tener conto del complessivo contesto relazionale e culturale in cui si svolge la vita carceraria, assai rilevante nell'influenzare sia l'esperienza soggettiva dell'ambiente fisico, sia le scelte dell'amministrazione nella distribuzione della popolazione penitenziaria e delle figure esperte nel rilevare tenere sotto controllo le spinte derivanti dalla sottocultura carceraria portatrice di specifici condotti di codici di condotta, sanzioni e atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti di categorie di detenuti. In relazione all'ambiente fisico fondamentale il principio per cui il numero di detenuti dell'Internato nell'istituto di e nelle sezioni deve essere limitato e comunque tale da favorire l'individualizzazione del trattamento (art 14.1 o.p.), considerato che il sovraffollamento costituisce uno dei maggiori ostacoli all'attuazione di tale esigenza, che impone altresì l'istituzione di circuiti penitenziari differenziati per una distribuzione dei detenuti negli istituti in relazione agli obiettivi di trattamento. I locali di detenzione e quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata e devono rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolar modo per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, il riscaldamento e l’aereazione. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto devono essere disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere al trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche (art 14.2 o.p.). Le finalità del trattamento richiedono infatti che gli edifici penitenziari siano dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose (art 5 o.p.). Si è auspicata l'adozione di criteri innovativi per la localizzazione delle strutture detentive. Si suggeriva, in considerazione del fatto che in un'alta percentuale di ipotesi la permanenza del condannato in carcere prelude alla successiva fruizione di una misura alternativa, soluzioni spaziali che privilegino il progressivo passaggio da modalità di custodia chiuse a modalità di custodia aperte, assumendo come modello di riferimento quello delle unità residenziali autonome adottato negli ultimi anni in Spagna e in alcuni paesi del Nord Europa. A questa indicazione si connette quella di favorire, anche attraverso l'organizzazione delle strutture penitenziarie, la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art 17 o.p.). Gli ambienti della detenzione devono consentire la realizzazione delle condizioni di assegnazione e il raggruppamento nelle sezioni secondo le diverse categorie dei detenuti e degli internati e in particolare: 1. l'assegnazione a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari (art 14.1 o.p.). 2. La separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al di sotto dei 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione (art 14.2 o.p.). 3. Che le donne siano ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali (art 14.4 o.p.). 4. Chi ha le madri sia consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, che per la cura e l'assistenza dei bambini siano organizzati appositi asili nido (art 14.5 o.p.).
morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale e possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. Essi possono inoltre collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie. Vi sono infine la figura dei sanitari e il servizio di tossicodipendenze dedicato all'assistenza dei soggetti in condizione di tossico o alcol dipendenza, relativamente ai quali sono impostati specifici programmi di recupero, nonché il cappellano. 2.4 Il diritto alla salute in carcere Elemento essenziale del trattamento è la garanzia di un'adeguata tutela della salute del detenuto e internato, non diversa da quella riconosciuta nella Costituzione all'articolo 32 quale fondamentale diritto dell'individuo. Si tratta di un tema relativamente al quale si registrano carenze riguardanti soprattutto la disomogeneità delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché l'insufficiente programmazione della spesa per la garanzia di un'offerta sanitaria adeguata. È indubbio che il rischio salute all'interno del carcere sia molto più elevato rispetto all'ambiente libero e che la tutela della salute possa risultare incompatibile con la permanenza in carcere. Rilievo, a tale riguardo, assumono le previsioni in merito al rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena (art 146 e 147 cp) il primo, essendo previsto, tra gli altri, nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria oppure da altre malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più al trattamenti disponibili e alle terapie curative; il rinvio è facoltativo se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. Rilevante è anche la previsione relativa all'infermità psichica sopravvenuta prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione che, se ritenuta dal giudice tale da impedire l'esecuzione della pena, ne determina il differimento o la sospensione e il ricovero del condannato in una cosiddetta REMS (art 148 cp). Tale accertamento nei confronti degli imputati compete all’ autorità giudiziaria che procede, mentre nei confronti dei condannati e degli internati al magistrato di sorveglianza. Il tema della tutela della salute non può che collegarsi alla questione delle condizioni di sovraffollamento carcerario e, più in generale, all'importanza di un adeguato spazio della pena per l'apporto che può derivare al benessere psicofisico dall'ambiente in cui si è inseriti, con l'esigenza che dunque, che gli spazi della pena siano puliti, esenti, se chiusi, dal rischio di fumo passivo, decorosi, accoglienti e quindi conformi ai requisiti minimi di vivibilità e abitabilità e che dal punto di vista strettamente di assistenza medica, i luoghi, oltre che accoglienti., siano rispondenti ai criteri minimi per l'accreditamento al SSN. L’art 11 o.p ha attribuito al servizio sanitario nazionale il compito di garantire a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, anche con la messa a disposizione degli stessi della carta di servizi sanitari adottata da ogni azienda sanitaria locale, nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario. Tale disposizione stabilisce al comma 7 che all'atto dell'ingresso nell'Istituto, il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute, con immediata annotazione nella cartella clinica di ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenza o maltrattamenti, di cui il medico, fermo l'obbligo di referto, deve dare comunicazione al direttore dell'Istituto e al magistrato di sorveglianza. Si sancisce poi che i detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Si prevede che durante la permanenza nell'Istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto virgola e si uniforma i principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio o di salute, di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica, quest'ultima da garantire anche in caso di trasferimento ad altro istituto. Inoltre, il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base ai criteri di appropriatezza clinica. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. In caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa, sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'Istituto è immediatamente informato dell'isolamento, ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza. Lo stesso articolo 11 o.p. prevede la possibilità, ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso l'Istituto, che i condannati, gli internati, con un provvedimento del magistrato di sorveglianza, siano autorizzati al trasferimento in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura. Per gli imputati provvede il giudice che procede, mentre prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per Cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. Nel caso in cui il trasferimento di un detenuto o di un internato in un luogo esterno di cura, presenti un'estrema urgenza e
non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. È riconosciuta la facoltà ai detenuti e agli internati di richiedere visite esterne a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia; visite che, per gli imputati, devono essere autorizzate dal giudice che procede, per gli imputati, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati dal direttore dell'Istituto. Infine il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive, le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. E lo stesso direttore riferisce al ministero della Salute e al ministero della Giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando anche i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza. Norme particolari sono poi previste per l'assistenza alle gestanti e alle madri con bambini. Si stabilisce che alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni e che per la cura e l'assistenza dei bambini siano organizzati appositi asili nido. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. Assai delicata e controversa è la questione relativa al c.d. sciopero della fame, propriamente al rifiuto volontario totale dell'assunzione di cibo senza giustificato motivo medico che pone il problema per l'amministrazione penitenziaria della liceità del trattamento sanitario, obbligatorio, sotto forma di alimentazione forzata. Relativamente a tale questione, si registra una prevalenza di orientamenti sfavorevoli alla luce degli articoli 13 e 32.2cost, quest'ultimo, in particolare, afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Le posizioni opposte non trascurano il rilievo che assume la condizione detentiva nell'influenzare la libera espressione della volontà, nonché gli obblighi di presa in carico della salute del soggetto gravanti sull'amministrazione penitenziaria, oltre che i principi di deontologia medica e la possibilità per l'amministrazione penitenziaria di invocare le scriminanti dello stato di necessità e dell'adempimento del dovere. Da considerare poi che il ricorso all'alimentazione forzata per ragioni terapeutiche nei confronti dei detenuti non è stata considerata dalla corte edu trattamento umano e degradante. La tutela della salute in carcere non può prescindere anche dalle condizioni in cui si svolge la detenzione e quindi dalla disciplina relativa al vestiario e al corredo(art 7 o.p.), all'igiene personale (art 8 o.p.), all'alimentazione (art 9 o.p.) e alla permanenza all'aperto (art 10 o.p.) 2.5 Le altre condizioni della detenzione I principi di necessaria umanizzazione del trattamento e di rispetto della dignità del detenuto e internato, non informano soltanto il contenuto o le modalità degli interventi, ma impongono una serie di precondizioni generali il cui mancato rispetto ne contraddirebbe il senso complessivo. Trattasi di condizioni, oltre alla tutela della salute, vi è la dotazione di biancheria, vestiario ed effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita (art 7.1 cp). Inoltre, gli imputati condannati a pena detentiva inferiore a un anno possono indossare abiti di loro a proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati e i detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, trattamentali, culturali, ricreative sportive, anche tenendo conto delle nuove strumentazioni tecnologiche, nonché degli oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo (art 7 comma 3 e 4 o.p.). Il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo è ammesso, purché essi non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'Istituto, oltre che con le limitazioni derivanti da esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo. È vietato il possesso di denaro e la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. Analogamente, devono essere assicurate condizioni di igiene, quali un uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce, fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona, un'adeguata aereazione, separazione degli stessi per garantire la riservatezza, oltre all'organizzazione di servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba, il quale, come l'obbligo della doccia, può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico sanitarie. Si prevede poi che a detenuti internati sia assicurata un'alimentazione sana e sufficiente adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta, è garantita un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Ed è inoltre previsto che una rappresentanza di detenuti o degli internati, designata mensilmente per soggetto, controlli l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Inoltre, ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto a proprie spese di generi alimentari e di conforto entro i limiti fissati dal regolamento, che, in particolare prescrive che i generi alimentari ricevuti dall'esterno acquistati non eccedano in quantità il fabbisogno di una persona e comunque non possano essere accumulati in quantità eccedente il fabbisogno settimanale. Tali limitazioni non sono applicabili ai pacchi, agli oggetti e ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il
anticipata esecuzione, salva comunque la necessaria convalida dell'autorità giudiziaria procedente. Sulle richieste di trasferimento per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari, l'amministrazione penitenziaria deve provvedere con atto motivato entro 60 giorni. Nell'esecuzione dei trasferimenti, si tiene conto delle condizioni psicofisiche ed idoneità al viaggio del detenuto e internato, verificate con visita medica. Lo stesso è anche sottoposto a perquisizione e poiché si deve assicurare allo stesso il trasporto con il bagaglio personale e almeno parte del peculio, gli sono consegnati gli oggetti che egli intenda portare direttamente con sé, mentre il capo scorta riceve varie dotazioni, tra cui generi alimentari e denaro in qualità e quantità adeguate alle esigenze del soggetto, cartella personale, il certificato sanitario, il certificato dell'ammontare del peculio consegnato. Il peculio e gli altri oggetti di sua spettanza che non vengono consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale, sono trasmessi alla direzione dell'Istituto di destinazione, le spese di spedizione sono sostenute dall'amministrazione fino a un certo limite di peso, laddove il trasferimento sia stato disposto su domanda del soggetto. Modalità particolari che mirano a garantire i diritti dei detenuti e internati sono previste nel caso di trasferimenti collettivi(c.d.sfollamenti) nei quali non sono inclusi: coloro che abbiano in corso attività trattamentali particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso una procedura di sorveglianza per l'ammissione a misure alternative o che abbiano in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede, le detenute con prole in istituto, gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia stata già fissata udienza per la decisione dell'impugnazione. Le traduzioni sono tutte le attività di accompagnamento coattivo da un luogo all'altro di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale (art 42 bis o.p.). Anche nello svolgimento di queste attività occorre che siano preservati i diritti e la dignità della persona. Per detenuti e internati si prescrive che le traduzioni siano eseguite, nel tempo più breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, adottando le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. Disciplina distinta è riservata ai minori, le cui traduzioni possono essere richieste ad altre forze di polizia ed eseguite in abiti civili. Nelle traduzioni individuali si prevede l'obbligatorietà delle manette ai polsi quando lo richiedono la pericolosità del soggetto, il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. Nelle traduzioni collettive è sempre invece obbligatorio l'uso di manette modulari multiple, mentre è vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica. Trasferimenti e traduzioni sono accumunati quanto alle autorità competenti a disporli: Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati; Dal provveditore regionale tra istituti dello stesso provveditorato. Nei casi di assoluta urgenza determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento informandone immediatamente l'autorità competente. In ogni caso il trasferimento dei condannati e degli internati è comunicato all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione. I trasferimenti per motivi di salute, cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati presso gli istituti: per gli imputati sono disposti con provvedimento del giudice che procede; per i condannati e gli internati dal magistrato di sorveglianza. 2.7Il regolamento interno (art 16 o.p.) Fonte normativa è il regolamento interno in cui si esprime il potere di auto organizzazione dell'amministrazione, è chiamato a differenziare e adattare alle specifiche condizioni dell'Istituto e in particolar modo alle esigenze dei gruppi di detenuti e internati, le norme generali in materia penitenziaria. Nel disciplinare le modalità del trattamento, il regolamento deve dunque assicurare oltre che le condizioni di assegnazione e raggruppamento, sia le finalità rieducative dello stesso, con le relative esigenze di individualizzazione, sia la connessa tutela dei diritti dei detenuti e internati. Esso disciplina, inoltre, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'Istituto o ne escono e può prevedere regole differenziate per particolari sezioni dell'Istituto. Esso disciplina le seguenti materie: gli orari di apertura e di chiusura degli istituti, gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata, gli orari, turni e le modalità di permanenza all'aperto, le affissioni consentite, le relative modalità, i giochi consentiti. Il regolamento è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano e dal preposto alle attività lavorative, da un educatore, da un'assistente sociale. Il regolamento viene trasmesso al provveditore generale per l'amministrazione penitenziaria ed è soggetto all'approvazione del ministero della Giustizia e in particolare del capo dell'amministrazione penitenziaria. La necessaria trasparenza delle norme adottate impone che il regolamento sia portato a conoscenza dei detenuti e internati e che ciò avvenga già all'atto dell'ingresso nell'Istituto, durante il colloquio iniziale, unitamente ai testi della legge, al regolamento penitenziario, alle altre disposizioni attinenti ai diritti, ai doveri dei detenuti degli internati e alla disciplina e al trattamento con consegna di un estratto e indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali, da rendere comunque disponibili presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere. L'osservanza delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.
2.8 La tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto e internato nel corso del trattamento Al riconoscimento al detenuto internato della possibilità di esercitare una serie di diritti inviolabili previsti dall'ordinamento penitenziario(art 4o.p.), deve necessariamente corrispondere la possibilità di una loro tutela in sede giurisdizionale. (art 35bis e 69 o.p.). Tale possibilità ha come punto di riferimento essenziale il magistrato di sorveglianza(le cui funzioni sono propriamente giurisdizionali, autonome e distinte da quella dell'amministrazione) il quale vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo ed esercita anche la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti(art 69 comma 1 e 2 o.p.). Tra gli strumenti di cui il magistrato può avvalersi per tale esercizio vi sono le visite agli istituti penitenziari che può compiere senza necessità di autorizzazione anche nelle camere di sicurezza, con possibilità di assunzione di dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati. Tale attività ricognitiva può valersi anche degli strumenti di conoscenza che pervengano al magistrato attraverso il canale del reclamo giurisdizionale. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69o.p., nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale, affermando dunque l'esigenza che i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria, potenzialmente lesivi dei diritti dei detenuti e degli internati, siano trattati con le forme dei procedimenti giurisdizionali. Più incisivi sono i poteri che competono al magistrato di sorveglianza, nell'approvazione, con decreto del programma di trattamento. Potendo lo stesso se vi ravvisi elementi che costituiscono violazione di diritti del condannato o dell'internato, restituirlo con osservazioni al fine di una nuova formulazione. Egli impartisce inoltre disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati(art 69.5 o.p.) e provvede all'approvazione, con decreto del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Alle attività di vigilanza sul rispetto dei diritti concorrono il garante nazionale e i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti, ai quali detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa.(art 35.1 o.p.) 2.9 L’osservazione scientifica della personalità Le finalità rieducative che impongono il rispetto della dignità del detenuto e il riconoscimento dei diritti della persona di pari passo con una sua responsabilizzazione, sono indissolubili dalla individualizzazione del trattamento penitenziario che deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale (art 13.1 o.p.). Questi obiettivi possono essere conseguiti attraverso l'impostazione di un programma di reinserimento fondato sull'acquisizione di informazioni e conoscenze rilevanti. Essi, inoltre, richiedono l'istituzione di circuiti penitenziari differenziati, con una distribuzione dei detenuti negli istituti anche sulla base degli obiettivi di trattamento. L'ambiente carcerario viene configurato come un luogo che, oltre a rispondere ai bisogni del soggetto, deve promuoverne quel potenziamento delle capacità individuali che consenta di reinserirsi nella società, conformandosi alle regole di convivenza. Una visione che, senza negare la colpevolezza e la responsabilità personale per i fatti commessi, non può fare a meno di mettere in luce un variabile grado di corresponsabilità sociale nella loro causazione, tale dunque da generare un vero diritto alla risocializzazione in capo al condannato. Requisito essenziale per tradurre in realtà questi principi è la predisposizione dell'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto il reato per proporre un idoneo programma di reinserimento (art13.2 o.p.). All'interessato è offerta l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. L'osservazione scientifica della personalità è espletata presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza, soluzione dettata da ragioni pratiche, anche se non ottimale. Si prevede peraltro l'assegnazione ai centri di osservazione su richiesta motivata della direzione solo quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti. Tali centri svolgono direttamente le attività di osservazione, prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti. E svolgono anche attività di ricerca scientifica, quest'ultima diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento coordinata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Come stabilito dall’art 13.4 o.p. l'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione, proseguita nel corso di essa. All'ingresso è consegnata al detenuto e all’internato la Carta dei diritti e dei doveri; atto in cui già si rispecchia lo spirito che dovrebbe informare il percorso trattamentale. Già nella fase iniziale sono poi impostate le prime indicazioni per il trattamento rieducativo e compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. L’osservazione iniziale rivolta a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento deve condurre a una prima formulazione del programma entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. L’ osservazione deve poi accompagnare tutto il corso dell'esecuzione, aggiornandosi in rapporto alla risposta comportamentale del soggetto, le modificazioni intervenute nella sua vita di relazione e alle eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento. Riferimento centrale dell'attività di osservazione è il gruppo di osservazione,
L'accoglimento pieno di una prospettiva non più retributiva, ma special preventiva e rieducativa, comporta la necessità di mobilitazione e di saperi extra giuridici ed empirico sociali. Rappresentativa di questa immissione di conoscenze è la figura del criminologo. Anche se può rilevarsi una certa tendenza a orientare la scelta degli esperti esterni preferibilmente sugli psicologi piuttosto che sui criminologi, significativo risulta l'apporto di queste seconde figure professionali, il cui coinvolgimento si presenta solo eventuale in quanto affidato alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Ciò specialmente nel chiarimento della criminogenesi e della criminodinamica, ossia nella spiegazione del fatto di reato e nella ricostruzione dei fattori individuali e di contesto situazionale e sociale alla base della decisione di commetterlo. Per condurre tali indagini, il criminologo si avvarrà innanzitutto del colloquio: tecnica e strumento di comunicazione che svolto in un contesto penitenziario, è destinato a raccogliere informazioni sulla personalità in relazione alla genesi, alla dinamica del reato, alle indicazioni per il suo trattamento e alla previsione del comportamento futuro. Il ruolo del criminologo e delle altre figure esperte non è da accumunare a clinici o terapeuti intenti a sanare patologie del detenuto paziente, sia per la natura in sé del rapporto tra intervistatore e intervistato, sia per le stesse tutele di quest'ultimo, che non possono contemplare l'obbligo del segreto professionale a carico di chi sta raccogliendo le informazioni personali sul soggetto. Tra le informazioni biografiche ricostruite attraverso il colloquio eventualmente integrato con l'impiego di test psicodiagnostici, risulta utile appuntare l'attenzione su aspetti quali: composizione della famiglia d'origine; Rapporto con e tra i componenti di essa; andamento più o meno stabile della carriera scolastica; Titoli di studio conseguiti; Eventuale matrimonio o convivenza; consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Utile anche per l'accertamento delle altitudini e dei progressi relazionali è l'osservazione di gruppo che permette un'integrazione delle informazioni raccolte nel colloquio individuale con il riscontro delle modalità di interazione messe in atto da detenuti. Complessivamente, per lo svolgimento delle attività di osservazione, il Criminologo e le altre figure esperte devono poter disporre di tempi adeguati, esigenza non sempre soddisfatta nelle diverse realtà carcerarie. Il criminologo può inoltre entrare come esperto presso il Tribunale di sorveglianza, al pari delle altre figure professionali e tali esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Si precisa che l'esperto è un cittadino estraneo all'ordine della magistratura che integra con la propria competenza specifica l'organo collegiale. La qualifica di esperto non presupporrebbe necessariamente il conseguimento di una laurea, ma l'ulteriore attributo di professionista ne rende di fatto imprescindibile l'ottenimento. Il criminologo può essere anche consultato dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza per svolgere perizie in tema di pericolosità sociale dei detenuti definitivi che abbiano fatto richiesta di usufruire di benefici penitenziari.
pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto (es accesso di insegnanti e studenti per ragioni studio). Di particolare rilievo è poi la partecipazione all'attività trattamentali degli assistenti volontari, ossia di persone idonee all'assistenza e all'educazione che l'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale di detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale. Queste figure possono prestare la loro opera solo a titolo gratuito, cooperando nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto sotto la guida del direttore, in coordinamento con il personale addetto al trattamento, in collaborazione con i centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie. Per la partecipazione dei volontari e per la relativa autorizzazione è necessario specificare il tipo di attività da svolgere e l'autorizzazione può essere concessa a coloro che dimostrano un interesse e una sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà e che abbiano dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'accesso all'istituto dell'ufficiale degli agenti di polizia giudiziaria per ragioni del loro ufficio richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Quello dei ministri del culto cattolico e di altri culti e di un sanitario di fiducia è autorizzato dal direttore. Oltre ovviamente al magistrato di sorveglianza che esercita la vigilanza sull'Istituto. L'accesso è previsto per una serie di figure pubbliche che possono visitare anche con accompagnatori, per ragioni del loro ufficio, gli istituti e le stesse camere di sicurezza senza autorizzazione. Tale facoltà di accesso è estesa a vario personale impegnato in compiti investigativi (ad esempio la direzione investigativa antimafia) che può essere autorizzato ad avere colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. In generale le visite agli istituti devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati e sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Si afferma inoltre che non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'Istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso. 3.1.1 I rapporti con la famiglia Tra i rapporti col mondo esterno, grande importanza assumono naturalmente quelli con la famiglia, sia per il ruolo essenziale che questa svolge nel percorso rieducativo, sia per gli effetti che è destinata a subire dalla detenzione del congiunto. Si afferma dunque che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni di detenuti degli internati con le famiglie e che a tal fine sono predisposti programmi di intervento concertati fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Un'attenzione accresciuta in tale ambito riceve la fase iniziale della detenzione: la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare sollecita interventi diretti a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale, che possono essere adottati dal direttore dell'Istituto su indicazione del gruppo di osservazione; essi possono comprendere la concessione di colloquio oltre i limiti della disciplina ordinaria, nonché l'autorizzazione di visite da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste da detta disciplina. Importante è il colloquio di primo ingresso, nel corso del quale il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati, quali in particolare l'assenza di rapporti con la famiglia di cui sono informati i servizi sociali. L'attenzione ai rapporti con la famiglia è il sottofondo di molti degli istituti attraverso i quali si consente al detenuto di riannodare le sue relazioni affettive o si viene incontro a situazioni particolari nelle quali è importante che tali rapporti siano mantenuti, come l'ammissione delle condannate delle internate alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni 10 e alle visite al minore infermo al figlio, al coniuge convivente affetto da handicap in situazioni di gravità. Si prevede la possibilità per detenuti e internati di informare immediatamente i congiunti e le persone da essi indicate dell'ingresso in un istituto penitenziario, dell'avvenuto trasferimento, così come del decesso o di gravi infermità fisica o psichica; analogamente detenute o internati devono essere tempestivamente informati del decesso, della grave infermità dei congiunti e delle altre persone da essi eventualmente indicate. Significativo è anche che l'assistenza alle famiglie sia considerata elemento che integra il trattamento dei detenuti e degli internati in quanto rivolta a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possano ostacolarne il reinserimento sociale, con anche la previsione del versamento diretto alle persone a carico degli assegni familiari. È stata proposta l'introduzione dei cosiddetti permessi di affettività, con la predisposizione all'interno delle carceri di luoghi dove le detenute e i detenuti possono incontrare i loro familiari e partner per un tempo congruo e in assoluta privacy. 3.1.2. I colloqui visivi Distintamente dalle figure professionali e istituzionali autorizzate all'accesso negli istituti, un'apposita disciplina dei colloqui visivi è riservata ad altri soggetti. Tali colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia e per gli infermi possono avere luogo nell'infermeria. Di regola essi hanno la durata
una durata massima di 10 minuti. Inoltre, l'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate ed è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche dei condannati e internati per i reati di cui all'art 4bis o.p. e quelle per i detenuti ex art 41 bis o.p. sono sottoposte a controllo auditivo. La corrispondenza epistolare telegrafica è consentita ai detenuti e internati e sottoposte a restrizioni assai minori di quelle previste per altri contatti con il mondo esterno. In tema di corrispondenza, si ritiene riconosciuto al detenuto internato un vero diritto soggettivo. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: limitazioni della corrispondenza e della ricezione di stampa; la sottoposizione della stessa a visto di controllo; il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. Se la prima di queste misure è la più restrittiva, comportando l'esclusione totale o parziale della corrispondenza, con la seconda si procede ad una lettura dei relativi contenuti, da cui può derivare comunque, per le stesse ragioni, una mancata trasmissione al detenuto o internato. Quanto all'ultima modalità, è previsto che l'apertura delle buste avvenga alla presenza del destinatario o comunque con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto. La tutela giurisdizionale del diritto alla corrispondenza prevede che le limitazioni di cui sopra possano essere adottate con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'Istituto, dal magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati e degli internati, e dal giudice procedente nei confronti degli imputati. Tali provvedimenti possono comportare la mancata consegna o inoltro della corrispondenza al destinatario, che, in tal caso dovrà essere immediatamente informato. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. Tale tutela dovrebbe essere riconosciuta anche nei confronti dei sottoposti al regime speciale di detenzione dell'art 41 bis o.p., in relazione ai quali si prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia. Contro tali provvedimenti può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza oppure negli altri casi al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza, comunque sempre disponibili presso lo spaccio dell'Istituto. La possibilità di ricezione di pacchi dall'esterno trova le limitazioni relative al numero e peso degli stessi ricevibili ogni mese e comunque contenenti esclusivamente generi di abbigliamento, generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo. Nel caso si abbia il sospetto che la corrispondenza contenga elementi di reato che possano determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, si trattiene la missiva, facendone un'immediata segnalazione al magistrato di sorveglianza o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria procedente, che decidono se provvedere all'inoltro; in caso di trattenimento deve essere data immediata informazione al detenuto o internato. Si afferma quindi che il regolamento interno consente il possesso, l'acquisto e la ricezione di oggetti finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive, ivi comprese le nuove strumentazioni tecnologiche e in ogni caso è vietato il possesso di denaro e la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. In generale, sia per gli oggetti di uso personale sia per i generi alimentari, la misura ammessa è quella del normale fabbisogno e si precisa che dette limitazioni non si applichino ai pacchi, agli oggetti e ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini. 3.1.4 Permessi e licenze Il permesso di necessità è stata l'unica tipologia di permesso prevista dall'ordinamento penitenziario fino all'introduzione con la L. 663/1986 dei permessi premio. Esso trova applicazione per ragioni umanitarie in situazioni straordinarie, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ed eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. L'autorizzazione a uscire dal carcere in queste situazioni può essere concessa a qualunque soggetto, a prescindere dal tipo di condanna e dalla pericolosità sociale di cui peraltro si potrà tenere conto e compete per i condannati e internati al magistrato di sorveglianza, per gli imputati all'autorità giudiziaria procedente. Nel caso di soggetto che si trovi nella duplice condizione di imputato e condannato, tra i vari orientamenti preferibile appare quello che attribuisce al giudice di cognizione precedente la valutazione prioritaria, con intervento successivo del magistrato di sorveglianza in caso di decisione favorevole del primo. Il provvedimento di concessione è disposto su domanda, per una durata che non può eccedere 5 giorni (oltre al tempo per raggiungere il luogo di destinazione), con indicazione delle prescrizioni e specificazione della necessità di scorta a cura della polizia penitenziaria, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato. Con l'introduzione dei permessi premio ad oggi si registra un prevalente orientamento restrittivo con la richiesta del triplice requisito dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare come, per esempio, la nascita di un figlio. In base a tali requisiti di straordinarietà si tende a negare il
permesso anche per gravi situazioni, quando esso sia stato richiesto con frequenza o si tratti di patologie croniche del familiare. Nel corso dei lavori che hanno condotto alla recente riforma, era stata avanzata la proposta, poi non accolta, che questi permessi potessero essere concessi anche per eventi familiari di speciale rilevanza. La rigidità dei criteri di concessione non ha però impedito in alcuni casi di ammettere il permesso, anche solo per l'impossibilità del congiunto, di recarsi in carcere. Ritenuti parte integrante del programma di trattamento sono invece i permessi premio, che costituiscono, uno strumento spesso insostituibile per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, e funzionale a perseguire efficacemente quel reinserimento della persona nella società che costituisce l'essenza della finalità rieducativa. Valutazioni che potranno derivare solo da un'osservazione scientifica della personalità del soggetto condotta ai fini dell'elaborazione del programma di trattamento. Disposti dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'Istituto, i permessi non possono avere una durata superiore ogni volta a 15 giorni (30 per i minorenni) e complessivamente 45 giorni (100 per i minorenni) in ciascuno anno di espiazione. I requisiti soggettivi di concessione prevedono che i permessi possano riguardare i soli condannati (non gli imputati e gli internati) non socialmente pericolosi, ossia rispetto ai quali possa essere formulata la prognosi della non probabilità di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reati. Valutazione rimessa al magistrato di sorveglianza. Ulteriore requisito è che i beneficiari abbiano tenuto regolare condotta, ossia che durante la detenzione abbiano manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti, nelle eventuali attività lavorative o culturali. Si tratta di una valutazione penetrante, per la quale ci si troverà basare su quanto prodotto dal gruppo di osservazione e complessivamente sulla documentazione con cui il direttore dell'Istituto deve corredare la domanda del condannato. Nei confronti poi dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi 2 anni dalla commissione del fatto. La documentazione trasmessa dal direttore deve anche indicare la durata della pena detentiva inflitta e la durata della pena ancora da scontare. Questi elementi assumono rilievo per la verifica dei requisiti oggettivi, in base ai quali i permessi premio possono essere concessi solo nei confronti dei condannati: all'arresto, alla reclusione non superiore a 4 anni, anche se congiunta all'arresto; alla reclusione superiore a 4 anni, per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 4 bis o.p., dopo l'espiazione di almeno ¼ della pena; all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Da considerare poi, che agli effetti del computo della misura di pena, la parte di pena detratta a titolo di liberazione anticipata si considera come scontata anche nei confronti dei condannati all'ergastolo. Tali requisiti sono stati ulteriormente ristretti nei confronti dei condannati, cui sia stata applicata la c.d. recidiva reiterata (semplice o aggravata) di cui all'art 99.4 cp. Tali restrizioni si applicano nel solo caso in cui la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione, riconosciuta nella sentenza di condanna per la quale vi è esecuzione e che abbia trovato concreta applicazione nel giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto alle circostanze attenuanti. Inoltre, nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive abbiano riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi 2 anni dalla commissione del fatto. Il decreto motivato che dispone la concessione del premio stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorre, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili a mezzo degli organi di polizia. L’esecuzione del permesso è sottoposta ai controlli svolti dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato, cui, solo in per casi particolari l'amministrazione penitenziaria può aggiungere ulteriori controlli da parte del personale del corpo di polizia penitenziaria. A tutela della vittima e, in caso di scarcerazione disposta, per permessi premio nei confronti di condannati per reati di violenza, si prevede ora che il pubblico ministero che cura l'esecuzione dia immediata comunicazione della scarcerazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. Sono poi previste varie modalità di assistenza al fruitore del permesso, anche attraverso comunicazioni ad altri istituti e ai servizi sociali, per fornire indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali e quindi per gli interventi di questi, in particolare quando il permesso debba essere fruito in sede diversa da quella dell'Istituto, con la possibilità per il condannato di rivolgersi all'Istituto e al centro di servizio sociale territorialmente competenti, anche segnalando le proprie esigenze, cui essi potranno dare la tempestiva risposta, secondo le rispettive competenze istituzionali. Per entrambe le tipologie di permesso, il provvedimento di concessione adottato con decreto motivato e preceduto dall'assunzione di informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Esso è comunicato immediatamente senza formalità al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro 24 ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo: se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte d'appello. La sezione di sorveglianza e la Corte d'appello, assunte sommarie informazioni, provvede entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo, dandone immediata comunicazione con le medesime modalità. Il procedimento sul reclamo deve assicurare il contraddittorio tra le parti e la decisione può essere impugnata in