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DIRITTO PENITENZIARIO
Idee guida fondamentali sulla funzione della sanzione penale:
- (^) Retribuzione : serve a compensare o a retribuire il male commesso con il reato. Il legislatore guidato da questa funzione prevede sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente alla gravità riconosciuta al reato. In quest’ottica la sanzione irrogata deve essere sempre totalmente eseguita, solo allora si potrà dire raggiunto l’obbiettivo della compensazione del male che è stato provocato con la commissione del reato.
- (^) Prevenzione generale : la sanzione penale serve a distogliere la generalità della persone dal compiere reati. Nel momento della previsione astratta il legislatore guidato da questa funzione dovrà prevedere sanzioni che per la loro severità sono in grado di scoraggiare la maggior parte delle persone dal compiere dei reati. L’esasperazione di questa funzione può arrivare a prevedere sanzioni “esemplari” per spaventare la collettività portando il reo ad esempio.
- (^) Prevenzione speciale : sanzioni che siano in grado di impedire a chi ha commesso il reato di commetterlo nuovamente in futuro. Il giudice deve tenere conto della pericolosità del reo e dovrà adeguare la sanzione di conseguenza. Questa funzione si può intendere: come mera neutralizzazione fisica del soggetto, nel senso che si tutela la comunità impedendo al soggetto di commettere altri reati; come condizionamento della personalità della persona autrice del reato, senza l’utilizzo di misure coercitive ma restituendo alla comunità un soggetto “riabilitato”, tramite ad esempio il pentimento del reo (di chiara matrice religiosa) o puntando alla risocializzazione. Il trattamento deve mutare nel tempo per adeguarsi ai progressi del singolo, inoltre in quest’ottica l’esecuzione totale della sanzione inflitta dal giudice non è imprescindibile. Funzione retributiva e preventiva non sono necessariamente funzioni alternative tra di loro. Possono convivere e a seconda delle loro combinazioni avremo sistemi sanzionatori orientati diversamente (frutto del contesto socio-culturale in cui vive). Bisogna dire che c’è la tendenza di intendere la retribuzione non come finalità ma come carattere della sanzione penale. Questo avviene quando si affronta il discorso sulla natura della sanzione quando si è risolta la questione del perché della sanzione, che si è risolta nel senso della prevenzione. In questo senso la retribuzione diventa un equivalente della proporzionalità tra reato e sanzione. In questo senso il principio di proporzione può arginare la funzione preventiva nelle sue derive più esasperate. Inoltre è controproducente prevedere sanzioni troppo sproporzionate può far sorgere negli individui un sentimento di insofferenza e quindi di disobbedienza al posto che indurli a comportarsi in modo corretto. Il codice Rocco (1930) si articola in due categorie di sanzioni penale:
- (^) Pene : ad esse tradizionalmente si affidava la funzione della retribuzione e prevenzione generale.
- Misure di sicurezza : ad esse veniva affidata la funzione di prevenzione speciale. Possiamo dire che le pene vengono inflitte sul presupposto della rimproverabilità del fatto commesso. Ergo il non imputabile non merita di essere rimproverato e quindi non merita di essere punito. Se il non imputabile è comunque pericoloso ad esso sono applicabili misure di sicurezza. Nel codice Rocco delle origini se un soggetto è semi imputabile o imputabile ed è socialmente pericoloso pena e misura di sicurezza di cumulato (sistema del doppio binario).
Art. 25 Cost. Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Sottopone al principio di legalità sia le pene sia le misure di sicurezza.
Art. 13 Cost. La liberta' personale e' inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Pone una riserva di giurisdizione e di legge riguardo ai casi di limitazione della libertà personale.
Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] ( 1 ) (^2 ) (1) Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - "Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte" (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonche' legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250). (2) Parole soppresse dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
L’art. 27 nei commi 3° e 4° sancisce il principio di umanità delle pene e il divieto assoluto della pena di morte. Fino al 2007 il 4°comma consentiva la pena di morte nei casi eventualmente previsti dalle leggi militari di guerra. La legge cost. n.1 del 2007 ha eliminato anche questa eccezione al divieto costituzionale della pena di morte che adesso è un divieto assoluto. Nel nostro ordinamento nessuna finalità né retributiva né preventiva può giustificare pene contrarie al principio di umanità né tantomeno la pena di morte. Bisogna anche richiamare la prescrizione generale dell’art. 13 comma 4° “ è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Vedremo che nel nostro ordinamento il principio di umanità della pena trova riscontro anche in forme di desistenza almeno temporanea dall’esecuzione della pena detentiva. Vedremo anche che sono previste modalità di esecuzione in tutto o in parte extracarcerarie della pena detentiva proprio per realizzare il principio di umanità della pena. Non è scontato che nelle nostre carceri concretamente le condizioni di vita siano davvero conformi al principio dell’umanità della pena. Aspetti critici a riguardo sono stati effettivamente rilevati e sanzionati a livello sovranazionale. Si fa riferimento in particolare a due circostanze: 1) al fenomeno del sovraffollamento carcerario ; 2) all’esigenza di contrasto al fenomeno mafioso che viene combattuto anche a livello penitenziario. Per quanto riguarda il primo aspetto bisogna fare cenno alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 2009 riguardante il caso Sulejmanoviç c. Italia che condannò l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per carenza dello spazio individuale (inferiore ai 3 mq ulteriormente ridotto dalla presenza del mobilio) riservato durante la sua reclusione al ricorrente. Nel 2013 la sentenza cd. pilota Torreggiani e altri c. Italia ha riscontrato nel nostro paese un problema endemico e ha ingiunto all’Italia di porvi rimedio. La Corte europea ha tratto dall’art. 3 della Convenzione Europea obbligo per ogni stato membro di assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, e tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione la salute e il benessere del detenuto devono essere assicurati adeguatamente. La Corte ritenne che lo spazio individuale garantito nelle celle dei ricorrenti era eccessivamente ridotto. All’origine del problema per cui c’era una situazione endemica di grave sovraffollamento carcerario. A livello nazionale per rimediare a questo problema strutturale sono state varate una serie di riforme dirette a ridurre la popolazione carceraria, ad esempio ampliando la possibilità di accesso a misure alternative alla
disposizione. Per cui la presa di posizione costituzionale a favore di una pena rieducativa indirizza il legislatore a prevedere una pluralità tipologica di pene. Ecco che la scelta della funzione risocializzante della pena effettuata dalla Costituzione incide anche nel momento della previsione astratta delle sanzioni, indirizzando il legislatore verso la previsione di una pluralità di pene in modo che il giudice abbia la possibilità di adattare la sanzione al singolo. Inoltre se poi consideriamo il dato degli effetti desocializzanti del carcere è chiaro che l’idea della risocializzazione del condannato dovrebbe guidare il legislatore verso la previsione di un sistema sanzionatorio plurale e caratterizzato dalla marginalizzazione del carcere. In questa direzione possiamo citare la legge 689 del 1981 la quale prevede le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi : semidetenzione , libertà controllata , la pena pecuniaria in funzione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Nello stesso senso andava la legge delega n. 67/2014, ovvero verso l’ampliamento del catalogo delle pene e la marginalizzazione del carcere. Tuttavia questa delega non è stata attuata. Inoltre nel nostro ordinamento qualche perplessità in relazione alla funzione risocializzante della pena la pone l’ergastolo. Per cercare di attenuare questa contraddizione il legislatore è intervenuto nella fase esecutiva della pena, stabilendo che anche i condannati all’ergastolo siano ammessi a determinati benefici: liberazione condizionale, semilibertà e liberazione anticipata.
La necessaria proporzione della pena è un paletto imprescindibile che non può essere superata dalla finalità della rieducazione della pena. L’art. 133 c.p. stabilisce i criteri ai quali il giudice deve attenersi quando il giudice deve determinare la pena da applicare in concreto: Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato […]. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole […]. La gravità del reato si richiama l’idea della retribuzione intesa come proporzione tra pena e fatto punito. La capacità a delinquere del colpevole (possibilità minore o maggiore che il reo possa commettere in futuro altri reati) deve essere interpretato alla luce della finalità di risocializzazione della pena ex art. 27 c. 3 Cost. Il parametro principale è sicuramente la gravità del reato, nel senso che comunque non si può punire oltre la misura richiesta dalla gravità oggettiva e soggettiva del fatto. Il parametro della capacità a delinquere non può far salire la pena irrogata in concreto oltre la soglia di quanto si giustifica sulla base della gravità del fatto commesso, può piuttosto servire a mitigare la pena e questo può favorire la risocializzazione del condannato o quantomeno ad evitarne l’ulteriore desocializzazione. Anche il meccanismo della sospensione condizionale della pena risponde a quest’ultima funzione, che mira ad impedire l’esecuzione delle pene detentive brevi per i delinquenti primari per evitare gli effetti desocializzanti del carcere.
La rieducazione della pena dipende principalmente dalla fase dell’esecuzione della pena e quindi dal regime di esecuzione della pena. Il legislatore costituzionale afferma che la rieducazione è un obiettivo tendenziale. Questo significa che questo obiettivo deve essere perseguito solo nei limiti del principio di proporzione e che la prevenzione speciale non può essere perseguita a danno dell’autonomia individuale dell’individuo.
Bisogna specificare che menzionare nella costituzione le misure di sicurezza (art. 25 c.3) non vuol dire costituzionalizzarle. Per cui la costituzione non vieta e neanche impone le misure di sicurezza, piuttosto esige che esse siano sottoposte al principio di legalità. A carico degli autori di reato imputabili o semimputabili pericolosi possono essere cumulate pene e misure di sicurezza. La maggior parte la disciplina del diritto carcerario è contenuta nella legge 26 luglio 1975 n. 354 o c.d. ordinamento penitenziario , a cui si accompagna il regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230.
La legge 354 è stata la legge con la quale l’ordinamento penitenziario è stato riformato alla luce dei principi contenuti nella costituzione. Questa legge ha determinato una forte rottura con il passato, poiché fino alla riforma del ‘75 nella materia dell’esecuzione penitenziaria c’era stata una continuità. Si era passati senza grossi cambiamenti dallo stato liberale, al regime fascista e infine all’Italia repubblicana. La continuità si era manifestata sotto tre aspetti:
- Il regime carcerario era stato disciplinato come un contenuto impermeabile e isolato rispetto alla società libera e i reclusi erano collocati in un contesto di forte emarginalizzazione:
- I contatti con i congiunti erano sottoposti ad una disciplina molto restrittiva e legata al sistema delle ricompense e delle punizioni;
- Si provava una certa fobia nei confronti della circolazione della stampa all’interno del carcere;
- Erano vietate o comunque fortemente limitate la visite nelle strutture penitenziarie da parte di persone estranee all’organizzazione penitenziaria.
- La vita in carcere era caratterizzata da un diffuso clima di tensione e violenza tra detenuti e tra detenuti e personale di custodia. Tutto questo era causa di un estremo disagio e del proliferare di regole inutilmente vessatorie e afflittive.
- L’amministrazione penitenziaria costituiva una struttura burocratica fortemente centralizzata e verticistica. Ciò aveva come conseguenza l’appesantimento delle procedure, che a loro volta si traducevano in ulteriori vessazioni nei confronti dei detenuti. Volendo riassumere, la continuità riguardava sia la sostanza sia la forma della disciplina della materia penitenziaria: da una parte si trattava di una disciplina sostanzialmente vessatoria, dall’altra il diritto penitenziario formale era contenuto all’interno di atti normativi provenienti dal potere esecutivo, cioè in regolamenti. Questi si susseguirono nel tempo fino al Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931. Una spinta decisa verso il cambiamento venne verso la fine degli anni ’60 a seguito di un movimento di protesta proveniente dai detenuti stessi. Queste proteste e rivendicazioni si saldarono alle rivolte studentesche e alle lotte operaie, in un clima generale di ribellione. A questa riforma ne seguirono altre, come ad esempio si può citare la Legge Basaglia 180/’78 che soppresse i manicomi. Diversi sono gli elementi di rottura con il passato. Innanzitutto si passa da un sistema penitenziario disciplinato in via esclusivamente amministrativo regolamentare, cioè dal potere esecutivo, ad un sistema regolato dalla legge. Vuol dire che la legge diventa lo strumento di disciplina anche delle modalità esecutive delle sanzioni che escludono o limitano la libertà personale. La materia viene così sottratta al potere esecutivo. L’anno successivo alla riforma venne emanato un regolamento, il regolamento 431/’76, destinato ad esplicitare nel dettaglio previsioni di carattere generale contenute nella legge 354/’75. In seguito questo regolamento fu sostituito dal dpr del 2000. Si partì da un sistema penitenziario fondato su un carcere rigorosamente afflittivo, impermeabile dalla società libera, e gestito da un’amministrazione farraginosa e verticistica, ulteriormente vessatoria. Dopo ’ si volle passare ad un sistema aperto agli apporti del mondo esterno e nel quale il carcere diventa un luogo nel quale procedere al recupero sociale dei soggetti autori di reato. Vediamo ora due punti qualificanti della riforma:
- (^) L’idea del trattamento penitenziario individualizzato in funzione della risocializzazione del soggetto autore di reato. La legge 354 prevede come strumento per questa individualizzazione la c.d. osservazione scientifica della personalità, che dovrebbe essere avviata sin dall’ingresso della persona in istituto e proseguita per tutta la durata dell’esecuzione della pena. La legge 354 individua poi alcuni elementi principali del trattamento penitenziario, anche se non esclusivi, tramite i quali conseguire la funzione della risocializzazione:
- Istruzione
- Lavoro
- Religione
- Attività culturali ricreative e sportive
- (^) Contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia
- Legge Gozzini n. 663/1986;
- Legge Simeone n. 165/1998. Bisogna notare che progressivamente l’idea della pena in funzione di rieducazione è entrata almeno parzialmente in crisi. In particolare è andata affievolendosi l’originaria fiducia negli strumenti che avrebbero dovuto consentire la risocializzazione, prima tra tutti l’osservazione scientifica della personalità. È vero che la decarcerizzazione è proseguita, ma è proseguita, in particolare con la legge Simeone, in parte rinunciando ad avvalersi a quegli strumenti che avrebbero dovuto orientare la decarcerizzazione in senso risocializzante. Ecco che allora si è sviluppata una critica contro una decarcerizzazione che è proseguita nonostante fosse stata svuotata in parte il proprio contenuto risocializzante. Sono sorte anche critiche nei confronti della magistratura di sorveglianza, in particolare le è stato criticato un uso non sufficientemente rigoroso dell’ampio potere discrezionale di cui gode nell’utilizzo delle misure alternative. In questo quadro di crescente sfiducia è stato oggetto di critica il principio stesso della flessibilità della pena, sotto il profilo del principio dell’uguaglianza nella fase di esecuzione della pena e sotto il profilo della certezza della pena. Di fronte a questa situazione una via che si cerca di percorrere è quella puntare sull’ampliamento del catalogo di pene che il giudice della cognizione ha a propria disposizione nel momento in cui definisce il processo con una sentenza di condanna. Parlando di sofferenza dell’ideologia risocializzante bisogna sicuramente tener conto del fatto che il terreno nel quale questa sofferenza è più evidente è quello dell’esecuzione di pene che sono inflitte per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, di stampo mafioso in primo luogo. Nella fase esecutiva la lotta contro questo tipo di criminalità si è tradotta in un allontanamento più o meno netto dal profilo della risocializzazione. Rispetto a questi condannati è stata vietata la concessione la maggior parte dei benefici penitenziari, a meno che non ricorrano particolari condizioni. Nei confronti di questi condannati sono state previste forme di accentuata segregazione del detenuto e isolamento a scapito dei rapporti con il mondo esterno. Si parla a riguardo di un doppio binario penitenziario, intendendosi con questa espressione la diversità di trattamento tra i condannati per reati comuni e condannati per reati di terrorismo e di criminalità organizzata. La legge 251/2005, c.d. legge ex Cirielli, introdusse poi molte restrizioni alla concessione di benefici penitenziari anche per i recidivi reiterati. Comunque nel tempo molte di queste restrizioni sono state eliminate.
La giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale
Giurisdizionalizzare la fase dell’esecuzione penale significa garantire che le posizioni soggettive delle persone sottoposte all’esecuzione penale possano essere definite e tutelate attraverso un procedimento giurisdizionale e che non vengano totalmente affidate alle decisioni discrezionali dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di rispondere a domande del tipo: A chi spetta di decidere se io detenuto posso accedere ad una misura alternativa alla detenzione: all’amministrazione penitenziaria o al giudice? Se la direzione del carcere non mi permette di ricevere riviste spedite dai miei familiari sostenendo che si tratta di riviste dal contenuto osceno, a chi posso presentare un reclamo contro questa decisione? L’amministrazione penitenziaria è parte del rapporto esecutivo, perché è essa stessa che presiede all’esecuzione della misura restrittiva. Invece il giudice è un organo indipendente, terzo ed imparziale. L’amministrazione giudiziaria e il giudice nelle loro decisioni hanno un diverso margine di discrezionalità. L’amministrazione decide sempre secondo il diritto, però di regola le viene lasciato un margine di scelta tra più soluzioni possibili effettuata alla luce del criterio dell’interesse pubblico. Invece il giudice nelle sue decisioni non ha un margine di scelta ma è vincolato ad una certa decisione. Al massimo si può parlare di una discrezionalità di tipo valutativo, cioè di una discrezionalità nella valutazione ad esempio dei progressi effettuati dal detenuto.
Garantire ad un detenuto la possibilità di inoltrare un reclamo ad un giudice significa dargli la possibilità di chiedere ad un organo terzo e imparziale di controllare se nel caso concreto l’amministrazione penitenziaria ha esercitato la sua discrezionalità nel rispetto dei diritti del detenuto. In altre parole questo significa concedere al detenuto la possibilità di chiedere al giudice un controllo di legalità sugli atti dell’amministrazione penitenziaria. Per quanto riguarda la materia delle misure alternative alla detenzione con la riforma penitenziaria del ‘75, la giurisdizionalizzazione c’è stata e le decisioni in materia sono state affidate alla magistratura di sorveglianza. Invece per quanto riguarda il controllo di legalità sugli atti dell’amministrazione penitenziaria la giurisdizionalizzazione non ci fu.
Dobbiamo prima precisare cosa significa assicurare la garanzia della giurisdizionalità nella trattazione di una certa materia. Perché si possa dire che rispetto ad una materia è garantita la giurisdizionalità non basta affidare la decisione ad un giudice ma è indispensabile che questo giudice sia tenuto a provvedere sulla materia attraverso un iter che abbia dei requisiti garantistici minimi:
- Nel procedimento deve essere assicurata una forma di contraddittorio tra le parti;
- (^) La decisone deve essere sottoponibile al controllo della corte di Cassazione;
- La decisione deve essere vincolante.
Ciò detto iniziamo a parlare della giurisdizionalizzazione delle misure alternative alla detenzione. Nel 1974 c’era stata un sentenza importante della Corte costituzionale (n.204/1974) riguardante la liberazione condizionale. All’epoca spettava al Ministro della Giustizia la facoltà di concedere con proprio decreto la liberazione condizionale. Con questa sentenza la Corte dichiarò questa disposizione incostituzionale, poiché l’ampia discrezionalità sul punto lasciata al Ministro della Giustizia era in contrasto con le garanzie che la costituzione offre alla libertà personale. Affermò che soltanto l’autorità giudiziaria è idonea a valutare l’effettiva esistenza in concreto delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione della libertà condizionale. Ecco che questa sentenza espresse un principio di portata generale: la corte affermò che l’art 27 c.3 obbliga il legislatore non soltanto a tener presenti le finalità rieducative della pena ma deve anche predisporre tutti i mezzi e le forme idonei a realizzare questa finalità. In sostanza la Corte ricavò dall’art, 27 c. 3 il diritto del condannato all’adeguamento dell’esecuzione della pena al fine rieducativo, secondo le condizioni previste dalla legge. Sostenne che l’attuazione di questo diritto debba essere garantito da un giudice che decida secondo un procedimento sufficientemente garantito. Così con la riforma del’75, nell’introdurre ulteriori misure alternative alla detenzione rispetto alla liberazione condizionale, il legislatore attribuisce la competenza in questa materia ad un giudice appositamente costituito: la sezione di sorveglianza.
La magistratura di sorveglianza è costituita da giudici ordinari e specializzati. Il carattere specializzato emerge espressamente dall’art. 68 c. 4 della legge 354 “i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie”. Si articola negli uffici di sorveglianza e i magistrati sono destinati ai vari uffici di sorveglianza presenti sul territorio. Nell’ambito di ogni distretto di corte d’appello esistono uno o più uffici di sorveglianza. I magistrati di sorveglianza dello stesso distretto compongono il tribunale di sorveglianza del distretto. Esiste un tribunale di sorveglianza per ogni distretto di corte d’appello. Oltre che dai magistrati di sorveglianza il tribunale è composto anche da giudici esperti che vengono scelti tra professionisti qualificati in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica oppure anche tra docenti di scienze criminalistiche, nominati dal CSM per periodi triennali rinnovabili. Il tribunale giudica sui singoli casi come organo collegiale, formato da due magistrati tra cui il presidente e due esperti. Si decide a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente. Esistono anche materie per le quali è competente il magistrato di sorveglianza, il quale è un organo monocratico. Di norma in materia di misure alternative a decidere è l’organo collegiale mentre il magistrato di sorveglianza ha la facoltà di prendere decisioni urgenti e temporanee.
L’art. 35 individua i possibili destinatari del reclamo, tra cui il magistrato di sorveglianza. Il detenuto o internato poteva sollevare una doglianza riguardante un qualsiasi aspetto della vicenda detentiva ma le decisioni, anche se espresse dal magistrato di sorveglianza, non avevano e non hanno tuttora natura vincolante per l’amministrazione penitenziaria. Una piccola innovazione si ebbe nel ‘77 quando venne introdotto un reclamo ad hoc in materia di permessi all’art. 30 bis. Con la legge Gozzini n. 663/1986 si introdusse un nuovo strumento di tutela dei diritti dei detenuti nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria. Questa volta si tratta di uno strumento di natura giurisdizionale: si tratta del reclamo che i detenuti possono rivolgere alla magistratura di sorveglianza a norma dell’art. 14 ter. In questo caso è previsto un procedimento giurisdizionale semplificato:
- (^) È giurisdizionale perché si tratta di un procedimento che ha i requisiti minimi della giurisdizionalità (si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pm, nel senso che viene assicurato il contraddittorio tra le parti in udienza; si conclude con un’ordinanza e contro di essa si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge; la decisione assunta con l’ordinanza è vincolante per l’amministrazione penitenziaria);
- (^) È semplificato rispetto al procedimento di sorveglianza più garantito, previsto agli artt. 668 e 666 c.p.p., perché più snello nei tempi e perché consente un ruolo marginale del detenuto interessato, infatti il diretto interessato non può essere presente all’udienza ma può presentare delle memorie scritte. Non è un rimedio giurisdizionale di carattere generale, ma può essere proposto soltanto contro i provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria riguardanti alcune materie:
- Sottoposizione al regime di sorveglianza particolare sia nel caso in cui venga applicato sia qualora venga prorogato;
- Lavoro penitenziario;
- Regime disciplinare.
Nel 1988 viene varato il nuovo codice di procedura penale che però non innova nella sostanza la materia della tutela dei diritti dei detenuti e internati. La disciplina in materia si può dividere così: da un lato abbiamo le decisioni che riguardano le misure alternative alla detenzione a seguito di un procedimento dotato di maggiori garanzie (procedimento di sorveglianza ex artt. 678 e 666); dall’altro abbiamo le decisioni riguardanti il controllo sulla legalità del trattamento penitenziario. In quest’ultimo caso abbiamo livelli di tutela diversa a seconda della materia: il procedimento giurisdizionale semplificato ex art. 14 ter e il rimedio generale del richiamo generico ex art.
La Corte costituzionale interviene più volte censurando questo impianto sotto vari profili.
La sentenza n. 26/1999 contiene varie affermazioni di principio:
- Il vigente ordinamento costituzionale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti, ne deriva che la restrizione della libertà personale non può consegnare la persona alla mercé dell’amministrazione penitenziaria senza una tutela dei propri diritti;
- (^) Il detenuto è e resta titolare di diritti che non possono essere annullati dallo stato detentivo, ma solo limitati per gli scopi della restrizione e per le irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina;
- Insieme al riconoscimento di diritti al detenuto deve anche riconoscersi il diritto di farli valere di fronte al giudice nell’ambito di un procedimento di natura giurisdizionale (principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti). Da tutto questo si ricava la necessità che per i diritti dei detenuti e internati siano previste forme di tutela giurisdizionale. La previsione del solo reclamo generico come rimedio generale per la tutela dei diritti dei detenuti dà vita ad un vuoto di tutela, o in altre parole ad un’incostituzionale carenza di mezzi di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Tuttavia la Corte ritenne di non poter intervenire in prima persona e invita il legislatore ad intervenire a riguardo. Il legislatore però non fu capace di rimediare in modo efficace al problema ma agì solo con riforme settoriali e frammentarie.
Davanti all’inerzia del legislatore è intervenuta un’altra sentenza, la sentenza n. 526/. Con essa la Corte ribadisce che dev’essere il legislatore a scegliere il mezzo più idoneo per assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti. Tuttavia aggiunge che, mentre il legislatore resta inerte, devono provvedere i giudici cercando nell’ordinamento vigente un rimedio generale di carattere giurisdizionale.
Si crea così una situazione di incertezza, fino all’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. Con la Sentenza Gianni del 2003 viene generalizzato il reclamo di cui all’art. 14 ter come strumento di tutela generale contro le violazioni dei diritti dei detenuti. La Corte costituzionale afferma poi a chiare lettere che le decisioni adottate dalla magistratura di sorveglianza sulla base dell’art 14 ter sono decisioni che vincolano l’amministrazione penitenziaria, a riguardo abbiamo delle sentenze:
La Sentenza n. 266/2009 richiama l’art. 69 c.5 della l 354/’75 secondo cui “ il magistrato di sorveglianza impartisce disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ”, in cui disposizioni vuol dire “prescrizioni”, “ordini” diretti a tutelare i diritti dei detenuti e internati.
Sentenza n. 135/2013 : un detenuto aveva fatto ricorso contro un provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che aveva precluso la visione di rai sport e rai storia ai detenuti soggetti al 41 bis, c.d. carcere duro, per violazione illegittima del diritto all’informazione. Il magistrato decise sulla base dell’art. 14 ter, accogliendo il reclamo del detenuto. La decisione diventa definitiva perché non viene proposto ricorso per Cassazione. A questo punto il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria propone al ministro della Giustizia di non dare esecuzione all’ordine del magistrato. Il ministro della Giustizia dà il proprio consenso alla richiesta. Il magistrato allora si rivolge alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, perché il ministro della giustizia non aveva il potere. La Corte costituzionale dà ragione al magistrato di sorveglianza affermando che “ le decisioni del magistrato di sorveglianza rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui al 14 ter devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria o di altre autorità, questo equivale a dire che le decisioni rese dalla magistratura di sorveglianza all’esito della procedure di cui al 14 ter sono vincolanti per l’amministrazione penitenziaria ”.
In seguito in alcune materie specifiche il legislatore o la Corte costituzionale hanno anche rafforzato la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti oltre il livello di tutela garantito dal 14 ter: ad es. con la l. 279/2002 in materia del regime di applicazione del 41 bis da parte del Ministro della Giustizia venne stabilito che il detenuto potesse proporre reclamo al tribunale di sorveglianza da decidere nelle forme più garantite di cui agli artt. 666 e 678; con la sentenza 341/2006 la Corte costituzionale parificò la tutela dei diritti offerta ai detenuti lavoratori con quella offerta ai lavoratori non detenuti, dichiarando incostituzionale la possibilità che i detenuti nelle controversie di lavoro potessero solamente avvalersi del 14 ter (in quanto ad es. non prevede la diretta partecipazione del lavoratore detenuto al procedimento). Per cui attualmente la situazione è la seguente: ci sono alcuni diritti dei detenuti che hanno raggiunto una tutela rafforzata grazie all’intervento del legislatore o della corte costituzionale, tuttavia al di là di questi casi specifici per la generalità dei diritti che potenzialmente potrebbero essere violati dall’amministrazione penitenziaria continua a mancare una previsione per legge di un rimedio generale giurisdizionale. A colmare la lacuna è intervenuta la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione individuando il rimedio del 14 ter come rimedio generale. Questa è la situazione in cui intervengono le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che censurano l’Italia per il problema del sovraffollamento delle carceri. La sentenza Sulejmanoviç c. Italia del 16 luglio del 2009 dichiarò che l’Italia aveva violato il diritto del detenuto Sulejmanoviç a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU). Il detenuto in questione lamentava infatti che per un certo periodo era stato costretto a condividere la cella con altri 5 detenuti disponendo di uno spazio individuale di solo 2,7 mq. Alla base di questa situazione stava un problema di sovraffollamento carcerario.
- Casi di attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto o dell’internato derivante dalla violazione della legge 354/’75 o del relativo regolamento esecutivo d.p.r. 230/2000 da parte dell’amministrazione giudiziaria (molteplici sono i diritti che si possono adesso far valere es. lesione del diritto alla dignità personale derivante dalla sistemazione del detenuto in un contesto detentivo intollerabile; tutela al diritto della libertà personale; esercizio della libertà religiosa, istruzione, informazione, riservatezza...). Questo nuovo tipo di reclamo rafforza la tutela del detenuto sotto più profili: sia sotto il profilo delle garanzie procedurali e sotto il profilo dell’effettività della decisione del giudice. Sotto il primo profilo, le garanzie procedurali sono maggiori nel senso che il procedimento che viene attivato dal reclamo di cui all’art. 35 bis si svolge secondo le forme più garantite ai sensi degli artt. 666 e 678 cpp. Nel caso del 35 bis è prevista un’importante garanzia in più rispetto a quelle previste dagli art. 666 e 678 cpp sotto il profilo dell’impugnazione della decisione. Se l’art. 666 prevede solo come impugnazione il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 35 bis, invece contro la decisone del magistrato di sorveglianza si può proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, davanti al quale sarà anche possibile riesaminare profili di merito. Sotto il secondo profilo, l’art. 35 bis esplicita qual è l’impatto della decisione del magistrato di sorveglianza sull’amministrazione penitenziaria nel caso in cui il reclamo venga accolto:
- Nel caso di accoglimento del reclamo in materia disciplinare prevede in modo esplicito il potere del magistrato di sorveglianza di annullare il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che ha irrogato la sanzione disciplinare.
- Nel caso di accoglimento del reclamo che fa valere un attuale e grave pregiudizio prevede esplicitamente che il magistrato di sorveglianza ordini all’amministrazione penitenziaria di porre rimedio entro il termine indicata. È chiara la natura vincolante della decisione adottata dal magistrato di sorveglianza, ordine che serve per prevenire il protrarsi della violazione. Da tutto ciò è chiaro che i reclami non sono semplici sollecitazioni o segnalazioni, ma veri e propri ordini. Ma il legislatore è andato oltre nella tutela dell’effettività della decisione, nel senso che il legislatore ha introdotto uno strumento apposito per rendere certa l’ottemperanza dell’amministrazione giudiziaria: il giudizio di ottemperanza. Di fronte ad un’amministrazione inadempiente il diretto interessato o il suo difensore purché munito di procura speciale, possono rivolgere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento rimasto privo di esecuzione. Il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta seguendo il procedimento garantito previsto agli artt. 666 e 678 cpp. In sede di giudizio di ottemperanza il magistrato nel momento in cui accoglie può:
- ordinare l’ottemperanza indicando all’amministrazione penitenziaria modalità e tempi di adempimento;
- (^) può dichiarare nulli gli atti che eventualmente l’amministrazione abbia compiuto in violazione o elusione del provvedimento che è rimasto inseguito;
- se occorre può essere nominato un commissario ad acta. Contro il provvedimento emesso all’esito del giudizio di ottemperanza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Può capitare che per l’amministrazione sia di fatto impossibile eliminare la situazione che origina la situazione di intollerabilità della detenzione. In particolare ci si riferisce alla situazione di sovraffollamento. Può capitare infatti che non sia possibile trasferire il detenuto in un’altra cella perché tutte le celle sono piene, o anche può capitare che il trasferimento da un istituto all’altro non sia possibile in quanto contrasta con la funzione risocializzante della pena. La stessa Corte costituzionale nella sentenza 279/2013 ha affermato che non è ammissibile che per rimediare alla lesione dell’umanità della pena si vada a comprometterne la finalità rieducativa. La Corte ha aggiunto che in situazioni di questo genere è necessario che l’ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Per risolvere il problema si possono prospettare più soluzioni (es. rinvio dell’esecuzione o accesso a misure alternative alla detenzione), ma quando ci sono più soluzioni possibili a scegliere deve essere il legislatore.
In questo quadro il reclamo generico ex art. 35 resta come strumento attraverso cui il detenuto o l’internato può chiedere la tutela di un’aspettativa di mero fatto (es. essere seguito d un educatore piuttosto che da un altro).
Sotto l’aspetto dei rimedi compensativi è intervenuto un decreto legge 26 giugno n. 92 del 2014, che è stato convertito con la legge 11 agosto n. 117 del 2014, con cui è stato inserito l’art. 35 ter nella legge 354 del ’75, contenente un rimedio risarcitorio per i detenuti e internati che abbiamo subito condizioni detentive in contrasto con l’art. 3 CEDU così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Quindi questo nuovo rimedio non può essere utilizzato per risarcire danni derivanti dalla violazione di un diritto diverso dalla violazione dell’art. 3 CEDU. È chiaro che questo rimedio è stato pensato per il caso di sovraffollamento carcerario, tuttavia questo non vieta che la violazione possa derivare da cause diverse dal sovraffollamento. L’art. 35 ter introduce un rimedio risarcitorio piuttosto articolato:
- Innanzitutto trattiamo l’ipotesi di una detenzione in condizioni incompatibili con l’art. 3 CEDU che sia durata almeno 15 giorni (art. 35 ter comma 1). Il detenuto, personalmente o attraverso il proprio difensore munito di procura speciale, può presentare un’istanza al magistrato di sorveglianza. Se l’istanza è fondata il magistrato di sorveglianza a titolo di risarcimento del danno dispone una riduzione della pena detentiva ancora da scontare pari ad un giorno per ogni dieci giorni di detenzione incompatibile con l’art. 3 CEDU.
- Qualora il periodo di pena ancora da scontare sia troppo breve per poter sottrarre tutti i giorni di riduzione a cui il soggetto avrebbe diritto (art 35 ter comma 2), per ciascun giorno di pena inumana e degradante che non sia risarcibile con una riduzione della pena restante il magistrato di sorveglianza liquida un risarcimento di 8 euro.
- Per l’ipotesi di detenzione in condizioni incompatibili con l’art 3 CEDU che è durata meno di 15 giorni (art. 35 ter comma 2), ogni giorno di detenzione svoltasi in contrasto con l’art. 3 CEDU viene risarcito con 8 euro al giorno. In tutti questi casi in cui le richieste di risarcimento vengono avanzate da soggetti che si trovano ancora ristretti all’interno dell’istituto penitenziario l’istanza deve essere rivolta al magistrato di sorveglianza. Invece, nel caso in cui una persona che ha subito la violazione abbia già espiato la propria pena e si trovi in condizione di libertà (art. 35 ter comma 3), l’ex detenuto deve rivolgersi al giudice civile. Egli ha 6 mesi di tempo dalla cessazione dello stato detentivo per proporre l’istanza personalmente o tramite il proprio difensore munito di procura speciale. Il giudice in questo caso liquida il danno nella misura di 8 euro per ogni giorno di detenzione subita in contrasto con l’art. 3 CEDU. La stessa cosa vale per chi è tornato in libertà dopo aver subito un periodo di custodia cautelare in carcere, periodo che non può valere come pena già scontata.
Momento in cui diventa irrevocabile una sentenza di condanna a pena detentiva e la sua esecuzione
A dare esecuzione ad una sentenza divenuta irrevocabile deve essere il pubblico ministero (art. 655 cpp). Il pubblico ministero deve emettere l’ordine di esecuzione , disciplinato dall’art. 656 cpp. L’ordine di esecuzione contiene:
- Le generalità del condannato e quant’altro valga ad identificarlo;
- L’imputazione;
- Il dispositivo del provvedimento da eseguire;
- Le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine deve essere notificato al difensore del condannato, perché si vuole consentire che il difensore in quanto tecnico il difensore controlli la legittimità del provvedimento del pubblico ministero e qualora ravvisi delle illegittimità si attivi sollecitando l’intervento del giudice dell’esecuzione. Il condannato al momento dell’emanazione dell’ordine di esecuzione può già essere in carcere, a titolo cautelare o in espiazione della pena inflittagli per altro reato, oppure no. Qualora il condannato non si trovi in carcere con l’ordine di esecuzione il pubblico ministero ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine viene consegnata al condannato stesso. Viene trasmesso senza ritardo alla
Gli stabilimenti penitenziari per gli adulti oggi esistenti sono di due tipi (artt. 60 e 61 legge 354/’75; art. 110 dpr 230/2000):
- Case circondariali : destinate alle persone che si trovano in custodia cautelare in carcere, o che sono state arrestate o fermate (per cui imputati o indagati); persone che devono scontare una condanna alla pena dell’arresto oppure alla pena della reclusione per un tempo non superiore a 5 anni o che abbiano un residuo di pena non superiore a 5 anni.
- (^) Case di reclusione : destinate alle persone che devono scontare la pena dell’ergastolo o una reclusione lunga. In realtà all’interno di molte case circondariale troviamo sezioni destinate all’esecuzione di pene detentive lunghe, così come all’interno delle case di reclusione possiamo trovare delle sezioni destinate all’esecuzione della custodia cautelare in carcere. Invece gli istituti in cui vengono eseguite le misure di sicurezza sono (art. 62 op):
- Colonie agricole
- Case di lavoro
- Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS), che hanno sostituito gli OPG e le case di custodia. Negli istituti di assegnazione provvisoria viene svolta l’osservazione scientifica della personalità del detenuto o dell’internato e sulla base dei risultati ottenuti viene formulato il programma individualizzato di trattamento. Sulla base del programma individualizzato di trattamento è individuato l’istituto di definitiva assegnazione della persona.
- Assegnazione definitiva , salvo successivi trasferimenti in altri istituti individuati dall’art. 42 op.
L’osservazione scientifica della personalità è un’attività svolta da un’equipe multidisciplinare, nei confronti dei condannati e degli internati. L’obiettivo è diretto a rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale, del quale il reato commesso si ritiene che dovrebbe esserne espressione (art. 13 legge 354/’75; art 27 dpr 230/2000). Perciò l’osservazione scientifica è lo strumento attraverso cui ottenere l’individualizzazione del trattamento. L’equipe multidisciplinare è il GOT (Gruppo Osservazione Trattamento) composto da:
- L’educatore (art. 80 legge 354/’75), oggi chiamato “ funzionario della professionalità giuridico pedagogica ”, il cui numero varia in funzione della consistenza della popolazione carceraria e delle risorse disponibili. Il suo compito è favorire la collaborazione dei ristretti alle attività offerte. Rappresenta una sorta di ponte tra il ristretto e l’istituzione carceraria. I suoi compiti sono i seguenti (art. 82 op): a. Partecipare alle attività di gruppo di osservazione scientifica della personalità; è proprio l’educatore colui che dovrà redigere la relazione di sintesi che contiene il programma trattamentale, e sarà sempre l’educatore a descrivere i progressi del soggetto (questo perché l’educatore è la sola persona che può acquisire una conoscenza più approfondita della persona ristretta); b. Partecipare all’attuazione del programma trattamentale con un ruolo di primo piano; c. Contribuire e seguire l’esperienza dei permessi premio (art. 30 ter comma 3 op); d. Controllare l’attività lavorativa dei detenuti all’esterno del carcere (art. 21 op); e. (^) Partecipare al Consiglio di disciplina dell’istituto (art. 40 op); f. Partecipare alla Commissione che è incaricata di predisporre e di modificare il regolamento interno dell’istituto (art.16 op).
- L’assistente sociale , oggi rinominato “ funzionario della professionalità di servizio sociale ”. Sul territorio sono costituiti gli Uffici locali per l’esecuzione penale esterna (UEPE) si tratta di un servizio sociale penitenziario per adulti. Sono uffici periferici del DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e sono unità amministrative autonome rispetto sia agli istituti penitenziari sia alla magistratura. Fisicamente non sono collocati all’interno del carcere. Gli assistenti sociali che fanno parte di questi uffici hanno una specificità professionale che li distingue dagli assistenti sociali che operano in settori diversi dal settore penitenziario. Hanno la funzione di promuovere la conoscenza della realtà affettiva, sociale e culturale del soggetto, in modo da aiutarlo a mantenere e ricostruire i legami affettivi e lavorativi sia nella fase detentiva sia nella fase successiva di ritorno nella società libera.
I suoi compiti (art. 72 op):
- (^) Sono chiamati a svolgere indagini socio familiari per raccogliere elementi utili ai fini della decisione sull’eventuale decisione dell’applicazione di misure alternative alla detenzione;
- Devono controllare l’esecuzione dei programmi che accompagnano lo svolgimento della misura alternativa;
- Devono assistere e sostenere le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione;
- (^) Devono controllare i soggetti ammessi al lavoro esterno all’istituto;
- Devono supportare l’esperienza dei permessi premio;
- Devono svolgere attività di consulenza per il buon esito del trattamento, e in questo caso assume particolare rilievo la partecipazione al GOT;
- Partecipano alla commissione per la definizione del regolamento interno;
- (^) Partecipano alla commissione per le attività culturali, ricreative e sportive;
- Favoriscono la collaborazione del mondo esterno al reinserimento sociale dei detenuti;
- Devono assistere i dimessi e le loro famiglie. Partecipano al GOT anche i soggetti appartenenti all’amministrazione penitenziaria come il medico, il rappresentante della polizia penitenziaria ecc. Secondo le occorrenze partecipa al GOT anche personale esterno, in particolare personale esperto in psicologia, psichiatria e criminologia. Possono essere chiamati a far parte dell’equipe anche altri operatori penitenziari, laddove ciò possa contribuire alla conoscenza del soggetto. Le attività di osservazione scientifica della personalità si svolgono sotto la responsabilità e il coordinamento del direttore dell’istituto (art. 28 c. 4 regolamento esecutivo 230/2000). L’osservazione scientifica della personalità riguarda soltanto i condannati e gli internati (art. 13 op), quindi non riguarda gli imputati perché non sono considerati colpevoli. Innanzitutto bisogna acquisire una serie di dati riguardanti una molteplicità di fattori che possono aver inciso sulla genesi del comportamento criminoso (dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici…). Sulla base di queste informazioni si svolge una riflessione con il condannato o l’internato. Oggetto della riflessione sono: il fatto commesso, sue motivazioni, le conseguenze negative sia per l’autore sia per gli altri e le possibili azioni riparatorie (art. 27 dpr esecutivo). Gli elementi raccolti vengono poi valutati nella cd. riunione di sintesi. La valutazione viene effettuata con un riferimento al modo nel quale la persona ha vissuto le sue esperienze e con riferimento alla sua attuale disponibilità a usufruire dell’offerta trattamentale. L’osservazione scientifica della personalità dovrebbe dividersi in due fasi:
- La fase dell’ osservazione scientifica della personalità svolta all’inizio dell’esecuzione. Questa fase può durare al massimo 9 mesi. L’obiettivo è la formazione del programma di trattamento individualizzato da parte del GOT, che deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza con decreto. Se il magistrato ravvisa in questo programma delle violazioni dei diritti del condannato o dell’internato lo restituisce con osservazioni affinché venga modificato.
- L’osservazione scientifica poi deve proseguire nel corso dell’intera esecuzione con l’obiettivo di adattare costantemente il programma trattamentale alle esigenze del caso concreto. Il GOT svolge la propria attività attraverso riunioni periodiche che si concludono con una relazione di sintesi. Nella prima fase la relazione di sintesi contiene il vero e proprio programma trattamentale. Le relazioni successive, invece, contengono il parere dell’equipe disciplinare sui progressi e sulle eventuali istanze del condannato o internato per accedere a benefici penitenziari di varia natura. Tutte le relazioni del GOT vengono conservate nella cartella personale del singolo condannato o internato. Di regola, l’osservazione scientifica della personalità si svolge presso gli stessi istituti in cui si eseguono le pene e le misure di sicurezza. In realtà a volte la scarsità delle risorse umane e materiali porta a ridurla all’osso se non a sopprimerla. Quando si procede all’assegnazione definitiva vediamo che vi sono alcuni criteri chiaramente orientati alla risocializzazione: un criterio è quello della corrispondenza tra il programma individualizzato di trattamento e il tipo di trattamento organizzato nei singoli istituti; un altro criterio è quello della prossimità alla residenza della famiglia (si parla a riguardo del principio delle territorialità dell’esecuzione della pena). L’assegnazione definitiva non esclude la possibilità di successivi trasferimenti. La normativa poi preoccupa di normare la materia in modo da evitare che il trasferimento possa diventare uno strumento di abuso. L’art. 42 op indica gli unici motivi per i quali è possibile disporre il trasferimento:
assoggettamento del detenuto comune al detenuto per fatti di criminalità organizzata, in altre parole si vuole evitare il reclutamento; può anche accadere che i detenuti comuni vengano strumentalizzati al fine di turbare la sicurezza all’interno degli istituti). Il circuito AS si caratterizza per l’adozione di strutture sicure dal punto di vista logistico e di apparati e dispositivi elettronici finalizzati alla massima sorveglianza possibile. Le differenze con gli altri circuiti finiscono qui, questo perché la collocazione nel circuito AS non implica di per sé una differenziazione nel regime penitenziario: restano uguali i diritti e i doveri, le regole e le opportunità del trattamento penitenziario. In linea di principio l’inserimento nel circuito AS dovrebbe determinare semplicemente la sistemazione della persona in una sezione soggetta ad una sorveglianza rafforzata. Nel 2009 il circuito AS è stato suddiviso in 3 sottocircuiti, tra cui non ci sono differenze dal punto di vista della sicurezza o delle opportunità trattamentali, ma si vuole creare un’ulteriore separazione in modo che i vari soggetti appartenenti ai sottocircuiti non comunichino tra loro perché provenienti da organizzazioni criminali di tipo diverso:
- AS1 : destinato ai detenuti e internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime ex 41 bis;
- (^) AS2 : destinato a imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.
- AS3 : destinato alla popolazione detenuta per il delitto di associazione di tipo mafioso, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di intimidazione, assoggettamento e omertà create dalla mafia o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando si tratta di soggetti che hanno un ruolo di primo piano nell’organizzazione.
Il circuito di sicurezza media (SM) accoglie coloro che non rientrano negli altri due circuiti (AS e CA). a riguardo nel 2011 sono state introdotte delle novità, il cui obiettivo era quello di introdurre un modello di sicurezza differenziato per i detenuti cd. comuni, siano essi imputati o condannati. Questo nuovo modello prevede che ad ogni ristretto debba essere attribuito un codice, a cui corrisponde un certo livello di pericolosità in termini di rischio di evasione o di turbamento dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario (codice bianco, giallo, verde e rosso). A seconda del codice sarà più o meno ampia la possibilità per il detenuto di essere ammesso al cd. regime aperto : modalità di custodia che mira essenzialmente a garantire al custodito maggiori spazi di movimento e socialità laddove presenti indici di scarsa pericolosità. Questo vuol dire favorire l’estensione dello spazio della vita penitenziaria al di là della camera di pernottamento. All’interno dello spazio più esteso la vita penitenziaria deve essere caratterizzata dalla libertà di movimento, sempre nel rispetto di precise regole di comportamento. Questo sistema non prevede che vengano allestite sezioni distinte per ogni codice, ma in una stessa sezione possono esserci detenuti con codici diversi. L’inserimento di un detenuto in un’area a regime aperto costituisce una valutazione amministrativa, effettuata sulla base del paramento della pericolosità.
Esistono varie forme di circuito a custodia attenuata (CA). Noi ci occuperemo principalmente del circuito destinato al trattamento dei tossicodipendenti. Dagli anni ’70 il legislatore ha iniziato ad occuparsi della popolazione detenuta tossicodipendente. La prima tappa in questo senso è collocabile a metà degli anni ’70, con l’ideazione di reparti carcerai specifici opportunamente attrezzati per la gestione e cura dei soggetti tossicodipendenti. Tuttavia questo progetto restò sulla carta. Negli anni ’80 si preferisce favorire l’accesso per i detenuti tossicodipendenti a forme di detenzione alternative al carcere. A fine degli anni ’80 per i detenuti tossicodipendenti che restano all’interno del carcere si avvia sperimentalmente il circuito destinato al il trattamento dei tossicodipendenti. Tale circuito può essere realizzato all’interno di appositi istituti penitenziari o all’interno di apposite sezioni interne agli istituti penitenziari. In entrambi i casi si parla di “ICATT” (Istituti Custodia Attenuata Trattamento Tossicodipendenti). Gli obbiettivi che ci si pone con l’istituzione di questi circuiti sono:
- Non peggiorare la situazione del tossicodipendente attraverso il contatto con un contesto carcerario inadeguato;
- Avviare un progetto di recupero;
- Predisporre un percorso di reinserimento sociale graduale, che inizia con la custodia attenuata per poi proseguire con l’accesso a misure di esecuzione extramuraria. Le caratteristiche di questi circuito sono:
- (^) La possibilità di accogliere un numero ridotto di detenuti;
- La presenza di locali di pernottamento e locali in cui hanno luogo le attività trattamentali il più possibile simili a quelli della società esterna. Possono accedervi:
- Persone già disintossicate dal punto di vista fisico;
- (^) Persone ristrette per ragioni in qualche modo legate al loro stato di dipendenza;
- Persone alla loro prima esperienza carceraria;
- Persone che hanno già trascorso un periodo di detenzione;
- Persone che non abbiano grossi deficit psicofisici e di età compresa tra i 18 e 35 anni, in quanto sono persone che hanno maggiori possibilità di recupero e per evitare situazioni di supremazia e soccombenza;
- Persone che non presentano particolari profili di pericolosità. Modalità di accesso:
- Richiesta espressa da parte del detenuto;
- Detenuto dovrà sottoscrivere il cd patto terapeutico in cui si impegna ad aderire agli obiettivi e alle regole della struttura;
- I detenuti sono valutati dal GOT in composizione integrata dagli operatori del SERT competente. Il personale penitenziario in questo contesto deve muoversi in un’ottica più trattamentale, piuttosto che in ottica custodiale. Il controllo si esercita nei confronti del rispetto del patto terapeutico. All’interno delle strutture ci sono severe restrizioni alla possibilità di fare uso di psicofarmaci. Laddove il soggetto compia delle violazioni andrà in contro all’esclusione dall’ICATT. Altro settore CA è il settore delle detenute madri, gli ICAM (istituti custodia attenuata madri), detenute condannate o indagate o imputate che abbiano con sé i figli. Condividono con gli ICATT l’organizzazione comunitaria della vita. Tuttavia l’aspetto terapeutico che caratterizza l’ICATT qui non c’è e il trattamento si concentra tutto nel supporto alla genitorialità.
Come abbiamo già detto la collocazione nei circuiti non è essa stessa a costituire causa di una differenziazione nel trattamento. Piuttosto tale differenziazione dipende dal tipo di reato addebitato. Negli anni ’90 ha preso avvio la creazione di un vero e proprio doppio binario trattamentale basato sulla natura del reato commesso. La creazione del doppio binario ha seguito tre linee direttrici portanti:
- (^) Riduzione delle possibilità di accesso ai benefici penitenziari;
- Introduzione di forme di accentuata segregazione del detenuto;
- Promozione della collaborazione del detenuto con la giustizia. La norma cardine è l’art. 4 bis della legge 354/’75 , introdotto dal decreto legge 13 maggio 1991 n. convertito nella legge 12 luglio 1991 n.203. L’art. 4 bis ha introdotto una profonda differenziazione tra categorie di detenuto e una forte disomogeneità nell’applicazione delle regole trattamentali. Esso rappresenta l’icona della differenziazione esecutiva sulla base del reato oggetto della condanna. Nasce con riferimento ai reati di criminalità organizzata, ma nel tempo vengono attratti anche altre tipologie di reato. L’art. 4 bis individua tre categorie di persone ristrette:
- Detenuti e internati del comma 1 art. 4 bis : delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di associazione di tipo mafioso, delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 cp), tratta di persone (art.601), violenza sessuale di gruppo (art.609 octies), sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630), delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 dpr 309/90).