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All'interno del documento, sono descritti i principali argomenti del Testo "Manuale della esecuzione penitenziaria" P. Corso, VII edizione, Monduzzi Editore, 2019
Tipologia: Appunti
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I° lezione (2 Ottobre) Libro + appunti Gio e Ven lezione al campus E Oggetto del corso Il diritto penitenziario è quella parte del Diritto che disciplina/regolamenta le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. Principalmente ci occuperemo di esecuzione delle pene, privative o limitative della libertà personale, lasciando un po' da parte la figura dell’indagato/imputato che subiscono anch’essi una privazione/limitazione della libertà personale ma a fini cautelari. Siamo nel momento in cui si è formato il giudicato. Considerazioni generali Si vedrà il fenomeno sanzionatorio nel suo complesso andando anche a considerare il momento della previsione astratta della sanzione penale da parte del legislatore, così come il momento della loro completa inflizione nei singoli autori di reato da parte del Giudice. Le vicende dei vari sistemi sanzionatori ruotano, compreso il nostro, attorno a tre idee guida fondamentali sulla funzione della sanzione penale: 1) Idea della funzione retributiva 2) Idea della funzione general-preventiva 3) Idea della funzione special-preventiva La retribuzione e la prevenzione non si escludono a vicenda, a seconda del modo in cui si vanno a combinare le due, avremo dei sistemi sanzionatori orientati diversamente. Tale orientamento dipende dal quadro costituzionale e dal contesto politico e socioculturale di riferimento. 1) L’idea della funzione retributiva , ci dice che la sanzione deve servire a compensare o retribuire il male provocato con la commissione del reato. Per fissare in modo efficace l’idea della retribuzione come funzione penale possiamo far riferimento ad una celebre frase di Kant: “ anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i membri, l’ultimo assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato, in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano ”. Questo passo descrive in modo molto efficace questa idea di funzione retributiva della sanzione penale.
b) Diversamente, è di ascendenza positivistico-criminologica, la tendenza ad identificare l’obiettivo della prevenzione speciale, con l’obiettivo di ottenere la normalità del reo in senso fisico e/o psicologico. Sul piano delle tecniche, venivano usate principalmente la cura del reo attraverso una terapia della personalità effettuata da esperti della personalità secondo criteri scientifici, oppure c’è chi sostiene la via delle terapie farmacologiche (in particolar modo si può pensare ai sex offender – art. 13 bis dell’ordinamento penitenziario, legge 354 del 1975 – prevede un trattamento psicologico ad hoc per i condannati di matrice sessuale a danno di persone minorenni). c) La prevenzione speciale intesa come socializzazione o risocializzazione del reo, ovvero, intanto l’obiettivo diventa molto laico (non vogliamo il pentimento morale). L’obiettivo, in questo caso, è quello di portare il reo ad appropriarsi o riappropriarsi dei valori di base della convivenza civile in modo che possa inserirsi o reinserirsi nel tessuto sociale. Obiettivo che può ottenersi mediante percorsi diversi, a seconda del singolo autore di reato, se ci troviamo di fronte ad una criminalità di emarginazione, ecco che bisognerebbe agire innanzitutto sulle cause della sua emarginazione, cercando di rimuovere quelle cause di marginalità. L’idea è che ci deve essere un adeguamento costante del trattamento del singolo rispetto ai progressi dello stesso, ovvero, le modalità esecutive della sanzione penale, devono modificarsi nel tempo rispetto all’obiettivo della prevenzione speciale, non possono mantenersi costanti. In quest’ottica, l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è più imprescindibile, se ne può fare a meno, perché nel momento in cui risulta raggiunto l’obiettivo di una diminuzione significativa del rischio di recidiva diventa privo di senso continuare l’esecuzione della sanzione penale. Questo discorso si lega anche ai dibattiti molto accesi in tema di prescrizione del reato. Prevenzione generale In quest’ottica, la sanzione penale mira a distogliere la generalità delle persone dal compiere reati. Se ci poniamo in un’ottica di prevenzione generale, nel momento in cui il legislatore andrà a stabilire le sanzioni penali, queste, saranno particolarmente severe affinché si possa ottenere paura, e cioè, le persone avendo timore, dovrebbero astenersi dal commettere reati.
Innanzitutto, bisogna tener conto che esiste la tendenza a concepire la retribuzione non tanto come una finalità della sanzione penale, ma piuttosto come caratteristica della sanzione stessa. Mettendoci in questa prospettiva, si deve prima risolvere la domanda perché si deve punire nel senso della prevenzione, una volta risolta in questo senso, si introduce il discorso sulla retribuzione ma andandola a vedere come una caratteristica della sanzione penale. Ciò significa che da un lato si accetta che in un moderno Stato di Diritto, il Diritto Penale sia uno strumento per salvaguardare i beni di primaria importanza perché possa preservarsi una convivenza civile, e allora ciò che legittima la sanzione penale è il fatto di prevenire la commissione di fatti che vadano a minare quelle condizioni fondamentali della convivenza civile. Riconosciuta alla sanzione penale una funzione essenzialmente di natura preventiva, si recupera l’idea retributiva (la sanzione deve essere proporzionata al fatto, non può andare oltre la gravità del fatto) come antidoto contro gli eccessi punitivi a cui può portare l’idea della sanzione penale in chiave preventiva (generale e speciale). Oggi si riconosce che tale principio di proporzione, non soltanto è una tutela del singolo contro gli eccessi ai quali può portare la penalità preventiva, ma è anche utile alla funzione preventiva, perché la previsione e la minaccia di una sanzione eccessivamente severa, sproporzionata suscita sentimenti di insofferenza più che di ubbidienza. Sul piano della prevenzione speciale, invece, la natura proporzionata induce il reo ad avvertirla come giusta; cioè, se mi viene inflitta una sanzione proporzionata, io potrò ritenerla giusta e questo serve a predisporre psicologicamente la persona ad accettare la sanzione e quindi ad agevolare il recupero il reinserimento sociale della stessa.
È cronologicamente successiva al codice rocco, ma gerarchicamente sovraordinata allo stesso, ovvero, tutte le disposizioni del codice penale, devono essere lette e interpretate alla luce dei principi costituzionali. Quelle disposizioni del codice penale che dovessero risultare in contrasto con i principi costituzionali, dovrebbero essere espunte dal nostro ordinamento attraverso una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale interpellata secondo le procedure previste dal nostro sistema. Cosa ci dice la Costituzione in materia di sanzioni penali Dedica più di una disposizione a questo tema: Art. 25 Sottopone al principio di legalità sia le pene sia le misure di sicurezza Per quanto riguarda le pene , esse sono regolate dal II co. dello stesso articolo: “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ”; Il co. III riguarda le misure di sicurezza : “ Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge ”; Questi due co. ci dicono che solo la Legge o un atto normativo equiparato alla legge, possono stabilire con quale sanzione e in quale misura si debba reagire alla commissione di un reato. Art. 13 Dedicato alla tutela della libertà personale II co. “ Non è ammessa forma alcuna di detenzione…né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ”
Art. 41 L 354 / 1975 Divieto di fare uso di forza fisica, a meno che, non sia indispensabile, per prevenire o impedire atti di violenza , per impedire tentativi di evasione , o per vincere la resistenza anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti. Inoltre, ricaviamo che non è possibile fare uso di mezzi di coercizione fisica che non siano espressamente previsti dal regolamento. Tali mezzi, non possono essere utilizzati ai fini disciplinari, ma solo per evitare danni a persone o a cose o per mantenere l’incolumità della persona stessa. Dal 2017 è previsto il reato di tortura – art 316 bis (violenza fisica e morale) Il principio di umanità della pena insieme ad altri, trova riscontro nella previsione di alcune forme di desistenza, almeno temporaneamente dall’esecuzione della pena detentiva per motivi legati al principio di umanità delle pene (es. artt. 146 e 147 c.p. – i quali prevedono una serie di casi in cui si rinvia l’esecuzione della pena, per garantire l’umanità stessa della pena). Sempre nel nostro ordinamento, ci sono modalità di esecuzione della pena detentiva, in tutto o in parte extracarceraria , ovvero fuori dal carcere, anch’esse ispirate a finalità umanitarie (es. detenzione domiciliare – introdotta nel nostro ordinamento dalla legge Gozzini nel 1986). Purtroppo, ancora oggi in Italia, per chi sconta la pena in carcere, non è detto che le condizioni di vita concrete all’interno del carcere, siano in linea con il principio di umanità delle pene. Aspetti critici, sotto il profilo di umanità delle pene, nella realtà concreta del nostro sistema penitenziario, sono stati censurati, anche in maniera severa a livello sovranazionale:
Vigila sull’osservanza della convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ergo, se una persona ritiene di aver subito una violazione dei diritti, può rivolgersi alla stessa Anche l’8 Gennaio del 2013 l’Italia è stata condannata, con la sentenza Torreggiani e altri (sentenza pilota): in questo caso, la Corte Europea ha riscontrato un problema endemico, ovvero un problema strutturale del sovraffollamento carcerario. In questo caso, la CEDU, struttura delle affermazioni di principio molto rilevanti: Ogni Stato che aderisca alla CEDU ha l’obbligo di assicurare che “o gni persona ristretta sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, ogni paese è obbligato ad assicurare che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato a uno stato di sconforto né a una prova di intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, assicurando una tutela della salute e del benessere adeguato ” Si sono così ampliati gli spazi per accedere a misure alternative alla detenzione in carcere - il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (la CEDU si inserisce proprio all’interno di questo comitato) ha giudicato favorevolmente tale sforzo da parte dello Stato Italiano. III Lezione (4/10/2019) Nella lezione precedente, abbiamo parlato della finalità della prevenzione generale, che non è in contrasto con la Costituzione. L’ art. 27 co. 3 , ci dice, infatti, che “ tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ”!! Nel momento in cui si va a costruire un sistema sanzionatorio, con finalità risocializzative, si pretende dal Legislatore, che lo stesso, metta a disposizione del Giudice, un ampio ventaglio di pene tra le quali possa applicare in concreto, quella che meglio si adatta nell’attuazione della finalità rieducativa per lo specifico reo. In questa direzione, si è mossa la L. 689 del 1981 – legge che ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Tali sanzioni, sono:
Il 28 Aprile del 2014 ci fu una L. delega n. 67 nella quale il Parlamento delegava il Governo ad ampliare il catalogo delle pene e a marginalizzare, all’interno di questo catalogo, il carcere, tuttavia questa delega non è stata mai attuata. Oggi, all’interno del catalogo vigente, c’è una pena che comunque contrasta con l’ art. 27 co. 3 , ed è l’ergastolo ( ostativo = impedisce di accedere ai benefici penitenziari in ragione del reato commesso). L’ergastolo non si è mai riuscito ad eliminarlo, però il Legislatore, ha inserito degli elementi che ne attenuano il difficile rapporto con la finalità rieducativa della pena. La pena dell’ergastolo, di per sé, non si pone in contrasto con l’articolo 3 della CEDU , ma nella misura in cui l’ordinamento interno prevede che si ci sia una possibilità concreta di liberazione della persona (nel nostro ordinamento, esiste, infatti, l’istituto della “ liberazione condizionale ”). La finalità rieducativa incide in maniera significativa sulla disciplina dell’irrogazione della pena in concreto al singolo autore di reato da parte del Giudice. In effetti, risocializzazione, vuol dire innanzitutto ricerca di un trattamento rieducativo il più possibile ritagliato su quell’autore di reato, ecco che allora, è chiaro, che nel momento in cui si va a valutare in concreto qual è la pena da applicare ad una certa persona, si avrà, nel caso specifico, un terreno congeniato per dare attuazione alla finalità rieducativa della pena. L’art. 27 co. 3 richiede, quindi, di costruire un sistema sanzionatorio, nel quale, nella determinazione della pena in concreto, il Giudice sia tenuto a tenere conto che la pena per il singolo autore, sia adeguata alla sua risocializzazione o quanto meno, che non sia desocializzante. Le pene sono previste dalla legge, ma entro certi limiti, il Giudice gode di poteri discrezionali (relativamente i limiti edittali delle stesse). L’ art. 133 c.p. fissa proprio i criteri che devono guidare il Giudice nell’esercizio di questo potere discrezionale di determinazione della pena in concreto applicabile al singolo soggetto. Art. 133 Il Giudice deve tenere conto: a) Gravità del reato Tale gravità è un parametro che richiama l’idea della retribuzione intesa come proporzione tra pena e fatto punito. Bisogna rispettare il principio di proporzione ; b) e altresì della capacità a delinquere del colpevole (co. II) Questo criterio di valutazione, va interpretato alla luce della Costituzione Repubblicana e in particolare in relazione all’ art. 27 co. 3. Si indica quindi la possibilità minore o maggiore che la persona commetta ulteriori reati nel futuro. Tramite questo parametro di valutazione, si richiede che la pena irrogata sia idonea al fine del reinserimento sociale della persona. Il rapporto tra questi due parametri, deve essere visto alla luce del quadro Costituzionale, e la gravità del reato è il nodo centrale “ nessuno può essere punito in una misura superiore a quanto è consentito sulla base della gravità del fatto per il quale è stato condannato ”.
La L. 354 del 1975, è la legge con la quale l’ordinamento penitenziario è stato riformato, alla luce dei principi della Costituzione Repubblicana. Si è trattato di un momento di decisa rottura rispetto al passato, fino alla riforma penitenziaria del ‘75, infatti, nella materia dell’esecuzione penitenziaria c’era stata una sostanziale continuità sia nella normativa che nella prassi. Tanto è vero, che nella materia dell’esecuzione penitenziaria, si era passati senza grossi cambiamenti, dallo Stato Liberale , al Regime Fascista , all’ Italia Repubblicana. Nell’arco di questo lungo periodo, la continuità nella materia dell’esecuzione penitenziaria si era manifestata soprattutto sotto 3 aspetti, rimasti uguali a se stessi nel tempo: 1) Carcere disciplinato come luogo impermeabile e isolato rispetto alla società libera I detenuti erano posti in un contesto di forte emarginazione, isolamento, erano separati dal resto della comunità. Sotto questo profilo, è bene ricordare ulteriori 3 punti, fondamentali per capire questa idea di carcere: A. I contatti con i congiunti erano sottoposti a una disciplina molto restrittiva e legata al sistema delle ricompense e delle punizioni B. Esistenza di una fobia nei confronti della circolazione della stampa all’interno del carcere C. Erano escluse o fortemente limitate le visite all’interno degli stabilimenti penitenziari, da parte di persone non appartenenti all’amministrazione penitenziaria. 2) Vita all’interno degli stabilimenti Caratterizzata da un diffuso clima di tensione e di violenza, sia tra i detenuti, sia tra gli stessi e il personale penitenziario; all’origine di questa situazione, c’erano condizioni materiali di estremo disagio che caratterizzavano la vita carceraria e il proliferare di regole particolarmente vessatorie e afflittive che colpivano i detenuti ma anche il personale di custodia 3) Amministrazione penitenziaria organizzata come struttura burocratica rigidamente centralizzata e verticistica Ciò produceva un effetto di appesantimento delle procedure, con ulteriori vessazioni per i detenuti. Ad esempio, poteva capitare, che per decidere se concedere ai detenuti di tenere aperto per un’ora al giorno lo sportello della cella per migliorare la circolazione dell’aria e diminuire il calore d’estate, si dovessero interpellare gli organi centrali dell’amministrazione penitenziaria, cosicché la risposta magari arrivava quando l’estate era finita.
La continuità in materia penitenzia, era una continuità che riguardava sia la sostanza, sia la forma continuità a lungo protrattasi fino al ’75. Si trattava di una disciplina di carattere sostanzialmente vessatorio , ed era contenuta all’interno di atti normativi emanati dal potere esecutivo; regolamenti che si susseguirono nel tempo, nella materia penitenziaria, fino al Regolamento per gli Istituti di Prevenzione di Pena del Regime Fascista del 1931. Neanche con il passaggio allo Stato Repubblicano e con l’entrata in vigore della Costituzione le cose cambiarono. Una spinta decisa verso il cambiamento, venne alla fine degli anni ’ ad opera delle proteste della popolazione carceraria che si saldarono alla contestazione studentesca del ’68, anni in cui si accesero anche lotte operaie ( 1989 ). Si inserirono in un clima generale che andava a ribellarsi contro la violenza e l’istituzione totale ; tra le altre, bisogna ricordare anche la lotta di Basaglia per la chiusura dei manicomi, culminata nella L. 180 /1978. Proprio in questi anni, ci fu un terreno fertile, per consentire il passaggio alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Nel 1975 si passa da un sistema penitenziario disciplinato dal potere esecutivo ad un sistema penitenziario regolato con lo strumento della Legge , anche nelle sue modalità esecutive (legge, proveniente quindi dal Parlamento, organo massimamente rappresentativo dell’attività popolare). Con questo passaggio dell’esecuzione penitenziaria, tale materia venne sottratta alla discrezionalità amministrativa e quindi al potere esecutivo - legge 354 del 1975. L’anno successivo, 1976, venne inoltre emanato un regolamento che corredò la legge 354: un atto proveniente dal potere esecutivo, destinato soltanto ad esplicitare nel dettaglio, alcune previsioni di carattere più generale contenute nella legge parlamentare. C’è quindi questa forte differenza rispetto al periodo precedente, in cui avevamo invece un’intera disciplina della materia penitenziaria rimessa al potere esecutivo. Oggi, a corredo della legge suddetta, NON c’è più il regolamento del 1976, perché nel frattempo superato e sostituito da un nuovo regolamento, il regolamento del D.P.R 30 Giugno n. 230 del 2000 - i regolamenti, frutto del Governo, vengono formalmente emanati dal Presidente della Repubblica. IMPORTANTE Da un punto di vista dei contenuti, rispetto alla riforma del 1975, possiamo dire, che la stessa, ha segnato un passaggio, da un sistema penitenziario impermeabile rispetto alla società libera, fondato su un carcere rigorosamente afflittivo e gestito in modo rigido, da un’amministrazione farraginosa, e verticistica, per passare a un sistema penitenziario aperto ai rapporti con il mondo esterno, dove il carcere diventa un luogo in cui procedere al recupero sociale della persona autrice di reato.
IV Lezione 9/10/ Il 18 ottobre lezione in aula magna campus Misure alternative alla detenzione in termini generali (per esonero) Rappresentano una modalità di esecuzione della pena detentiva in forma parzialmente o totalmente extra-muraria. All’interno del sistema le misure alternative alla detenzione rappresentano uno strumento attraverso il quale si tenta di adeguare il sistema sanzionatorio ai principi Costituzionali. Assicurano che l’esecuzione della pena sia conforme al principio di umanità Sono misure alternative che tendono ad attuare soprattutto il principio costituzionale di umanità delle pene quelle misure alternative alla detenzione che hanno come destinatari dei soggetti i quali potrebbero non tollerare la carcerazione a causa della loro condizione personale, particolare in ragione dell’ età , allo stato di salute , in ragione della genitorialità - in questo caso il soggetto tutelato è un terzo, cioè il figlio minorenne o affetto da grave disabilità - a questa prima categoria appartengono varie ipotesi di detenzione domiciliare. Servono a realizzare la funzione tendenzialmente rieducativa della pena Sicuramente appartiene a questo tipo di misure alternative alla detenzione, l’ affidamento in prova al servizio sociale , misura non legata ad una condizione particolare di salute, età o genitorialità ma, applicata per una finalità marcatamente risocializzante. Queste misure intendono rispondere alla crisi dell’Istituzione carceraria tradizionale, che ha dimostrato tutti i suoi gravi limiti rispetto alla possibilità della capacità risocializzante. Inoltre, vogliono anche dare una risposta che eviti la fuga dalla sanzione, cioè che eviti misure clemenziali. In alcuni casi l’applicazione della misura, consente al condannato di espiare l’intera sanzione detentiva senza neanche entrare in carcere, ciò accade quando la misura alternativa viene applicata fin dall’inizio dell’esecuzione della sanzione detentiva. Tale possibilità, è prevista nel nostro ordinamento, per le pene di MINORE DURATA, con l’obiettivo di evitare la detenzione , perché questa, potrebbe avere degli effetti desocializzanti e criminogeni o talvolta incompatibili con la situazione personale del condannato per ragioni di umanità. In altri casi, la misura alternativa è applicata dopo che l’esecuzione della pena è iniziata ed è per un certo periodo trascorsa in regime carcerario. In questo caso, l’obiettivo, sarà quello di accompagnare il detenuto verso il proprio fine pena , attraverso la sperimentazione progressiva di forme più ampie di libertà, sperimentate attraverso un continuo monitoraggio da parte delle autorità/istituzioni – questo sarà il caso delle pene di LUNGA DURATA. In questi casi, l’adozione di una misura alternativa, costituisce un riflesso del trattamento, ovvero, i risultati man mano conseguiti in termini di risocializzazione consentono di modificare le modalità esecutive con un progressivo allontanamento del condanno dall’ambiente carcerario.
Le misure alternative alla detenzione contribuiscono a dare attuazione al principio della flessibilità dell’esecuzione penale. Tale principio, ci dice che la pena si deve adeguare al progredire del processo di socializzazione del condannato oltre che alle esigenze umanitarie del caso concreto. L’attuazione di questo principio è un aspetto che caratterizza l’intero sistema dei benefici penitenziari. Esso comprende le misure alternative alla detenzione ma anche altri istituti - all’interno di questa più ampia categoria di benefici penitenziari, si individuano altri istituti
Il terreno di maggiore sofferenza per la risocializzazione, è quello dell’esecuzione delle pene inflitte per un certo tipo di reati, quali terrorismo , criminalità organizzata , in primo luogo mafiosa. Così, nella fase esecutiva, la lotta contro questo tipo di criminalità si è tradotta nel tempo in un allontanamento più o meno netto dal profilo dell’educazione e della risocializzazione. Nel tempo, quindi, si è vietata la concessione della maggior parte dei benefici penitenziari a chi sta espiando la pena detentiva in seguito a determinati reati, a meno che sussistano presupposti particolari come la collaborazione con la giustizia. A questo, si è aggiunta la previsione di forme di accentuata segregazione dei detenuti, a seguito dei reati suddetti, tanto che si parla anche di un doppio binario penitenziario : A. Trattamento dei condannati per reati comuni B. Trattamento per i condannati appartenenti alla criminalità organizzata o eversiva In base al tipo di reato commesso ci si allontana dalla possibilità di accedere alla maggior parte delle misure alternative alla detenzione, attraverso l’adozione di meccanismi di esclusione automatica, allontanandosi, così, anche dall’idea della pena rieducativa, questa è l’ottica che ispira la costituzione dell’ ergastolo ostativo. Con la L. n. 251 del 2005 , anche per i recidivi reiterati (coloro che tornano a delinquere essendo già recidivi, art. 99 co. 4 c.p .) erano state introdotte molte restrizioni alla possibilità di accedere a tutta una serie di benefici penitenziari, anche qui automatismi - automatismi che si basano sul tipo di autore e non sul fatto commesso. Molte di queste restrizioni, oggi, sono venute meno a favore di una valutazione caso per caso.
Aggiornamento al 30 settembre 2019 60.881 è il numero totale che comprende sia i detenuti (coloro che si trovano privati della libertà personale a seguito di una condanna a pena detentiva definitiva, o a titolo cautelare, o a titolo pre-cautelare) che gli internati (sono coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive).
Sono molte le cause di questa particolare situazione, che vede un numero così elevano di persone straniere in carcere, ragioni politiche, difficoltà di accedere alle misure alternative alla detenzione, questo perché, per essere applicate, la maggior parte di esse, richiede un domicilio idoneo ai controlli (le roulette non sono ad esempio idonee), idoneo, principalmente, rispetto alla finalità risocializzante della pena. Da qui, nasce tutta una questione molto complessa, sull’impegno delle Istituzioni pubbliche nella creazione di strutture che possano accogliere le persone in misura alternativa, perché non hanno un proprio domicilio dove andare.
Chi si attiva è il p.m. - art. 655 co. 1 c.p.p. Il p.m. deve emettere l’ ordine di esecuzione disciplinato dall’ art. 656 del c.p.p. – l’ordine di esecuzione contiene: a. Generalità del condannato e quant’altro valga ad identificarlo b. Imputazione c. Il dispositivo del provvedimento da eseguire d. Le disposizioni necessarie all’esecuzione Tale ordine deve essere notificato al difensore del condannato, per dare la possibilità allo stesso di controllare la legittimità del provvedimento. Quando emette l’ordine di esecuzione, il condannato può essere già in carcere per vari motivi, a titolo cautelare per lo stesso fatto, o per espiare un’altra pena , oppure può essere libero.