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DIRITTO PENITENZIARIO, Dispense di Diritto Penitenziario

sbobina completa delle lezioni di diritto penitenziario. argomenti trattati: istituti penitenziari, trattamento penitenziario, colloqui, circuiti penitenziari separati (sezioni speciali, 4 bis e 41 bis), uso della forza, trasferimenti e traduzioni salute in carcere permessi, perquisizioni e modalità alternative di espiazione pena e IPM. gli argomenti sono trattati in maniera specifica e discorsiva.

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 21/06/2024

alecasi2001
alecasi2001 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO
LEZIONE 1:
Il diritto penitenziario è una materia estremamente tecnica.
Iniziamo parlando dalla popolazione penitenziaria; dati ministeriali:
capienza regolamentare; 51.000
detenuti effettivamente presenti negli istituti 56000 all’anno scorso
abbiamo un tasso di sovraffollamento che è oltre al 120%.
in una camera di pernottamento di 3 posti si trovano 6-8 persone.
I decessi in istituto per suicidio erano già 13 al 30 di gennaio, per una media di 2 al giorno, cui si
sommano poi gli altri decessi.
Nel 2013 il numero dei suicidi crolla, l’Italia viene condannata dalla Cedu per il sovraffollamento,
le condizioni carcerarie migliorano. Finito l’effetto Torregiani, il numero dei suicidi torna ad alzarsi.
Il carcere è un istituzione totale, da intendersi come istituzione concentrazionaria. Dal punto di vista
sociologico l’istituzione totale realizza un effetto disumanizzante, si diventa un appartenente a una
collettività numerica perdendo le proprie caratteristiche di persona individuale.
L’istituzione totale ambisce a controllare e regolamentare tutta la vita di una persona, da quando si
sveglia al mattino a quando va a dormire e anche durante la notte.
Il carcere è luogo di regole totalizzanti per eccellenza.
Storicamente l’istituzione totale si attuava migliorando il più possibile il controllo, l’efficienza del
controllo. Aspetto dell’istituzione totale è appunto il controllo della comunità.
Storicamente questo controllo si realizzava attraverso il panoptico, espressione che vuole significare
che da un unico punto si osservano tutti, idealmente bastava un secondino per osservare tutti i
detenuti. Ciò realizzava una massimizzazione del controllo e una minimizzazione dei costi.
Ci sono ancora istituti penitenziari che hanno questa struttura.
L’edilizia penitenziaria mira ad una chiave securitaria, in realtà dovrebbero essere costruiti su un
punto di vista rieducativo della pena.
PRINCIPI
tutti i principi fondamentali sono limiti al potere, nel diritto penitenziario sono limiti al potere
rispetto alle modalità di detenzione, in modo che sia attuata una detenzione effettivamente rispettosa
degli artt 2 e 3 della costituzione, cioè l’inviolabilità assoluta della dignità della persona.
Le considerazioni fatte ci seguiranno per tutto il corso.
FONTI DEL SISTEMA PENITENZIARIO
tali fonti danno vita ad un intreccio estremamente complesso:
superprimarie/internazionali, quindi fonte costituzionali e internazionali
primarie, molto frammentate, legge ordinaria
regolamenti /amministrative, fonti subordinate che hanno un peso enorme nell’ordinamento
penitenziario (es il 41 bis co 2 è riempito di contenuti da circolari del DAP).
Partiamo dalle fonti superprimarie e internazionali:
costituzioni, 1948
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DIRITTO PENITENZIARIO

LEZIONE 1:

Il diritto penitenziario è una materia estremamente tecnica. Iniziamo parlando dalla popolazione penitenziaria; dati ministeriali:

  • capienza regolamentare; 51.
  • detenuti effettivamente presenti negli istituti 56000 all’anno scorso abbiamo un tasso di sovraffollamento che è oltre al 120%. in una camera di pernottamento di 3 posti si trovano 6-8 persone. I decessi in istituto per suicidio erano già 13 al 30 di gennaio, per una media di 2 al giorno, cui si sommano poi gli altri decessi. Nel 2013 il numero dei suicidi crolla, l’Italia viene condannata dalla Cedu per il sovraffollamento, le condizioni carcerarie migliorano. Finito l’effetto Torregiani, il numero dei suicidi torna ad alzarsi. Il carcere è un istituzione totale, da intendersi come istituzione concentrazionaria. Dal punto di vista sociologico l’istituzione totale realizza un effetto disumanizzante, si diventa un appartenente a una collettività numerica perdendo le proprie caratteristiche di persona individuale. L’istituzione totale ambisce a controllare e regolamentare tutta la vita di una persona, da quando si sveglia al mattino a quando va a dormire e anche durante la notte. Il carcere è luogo di regole totalizzanti per eccellenza. Storicamente l’istituzione totale si attuava migliorando il più possibile il controllo, l’efficienza del controllo. Aspetto dell’istituzione totale è appunto il controllo della comunità. Storicamente questo controllo si realizzava attraverso il panoptico, espressione che vuole significare che da un unico punto si osservano tutti, idealmente bastava un secondino per osservare tutti i detenuti. Ciò realizzava una massimizzazione del controllo e una minimizzazione dei costi. Ci sono ancora istituti penitenziari che hanno questa struttura. L’edilizia penitenziaria mira ad una chiave securitaria, in realtà dovrebbero essere costruiti su un punto di vista rieducativo della pena. PRINCIPI tutti i principi fondamentali sono limiti al potere, nel diritto penitenziario sono limiti al potere rispetto alle modalità di detenzione, in modo che sia attuata una detenzione effettivamente rispettosa degli artt 2 e 3 della costituzione, cioè l’inviolabilità assoluta della dignità della persona. Le considerazioni fatte ci seguiranno per tutto il corso. FONTI DEL SISTEMA PENITENZIARIO tali fonti danno vita ad un intreccio estremamente complesso:
  • superprimarie/internazionali, quindi fonte costituzionali e internazionali
  • primarie, molto frammentate, legge ordinaria
  • regolamenti /amministrative, fonti subordinate che hanno un peso enorme nell’ordinamento penitenziario (es il 41 bis co 2 è riempito di contenuti da circolari del DAP). Partiamo dalle fonti superprimarie e internazionali:
  • costituzioni, 1948
  • cedu (convenzione europea che in senso proprio non si occupa di diritto penitenziario, ma racchiude alcune norme che rilevano all’interno del diritto penitenziario) , 1950
  • pidu, patto internazionale sui diritti politici
  • cpt, comitato prevenzione tortura, organo europeo che si occupa tra le altre cose a monitorare il trattamento in carcere
  • carta di Nizza, 2000
  • Mandala rules, fonti internazionali di matrice ONU che dettano le regole minime per la tutela dei detenuti a livello internazionale (calibrate grazie allo sforzio che Nelson Mandela ha fatto per assicurare standard minimi ai detenuti)
  • regole penitenaziarie europee queste sono fonti che interagiscono tra di loro. Venendo a esaminare alcune previsioni abbiamo: 27 co 3 cost, 13 co 4 cost, art 2 cost e poi tutta una serie di previsioni che hanno carattere processuale che rilevano in ambito penitenziario es art 15 cost, art 32 cost, art 24 cost, art 111 cost, art 2, 3, 5 e 6 cedu ma anche dir 4 e 5 cdfue ecc… il detenuto dovrebbe trovarsi nel luogo più sicuro, perché è nelle mani dello stato. In realtà è proprio l’opposto. Scendendo al piano delle fonti ordianrie abbiamo la l 354 del 75, ordinamento penitenziario, è la svolta del diritto penitenziario in italia. Si pone al centro il detenuto e si ha umanizzazione della pena. Tuttavia non è l’unica fonte, abbiamo disposizioni del codice civile, leggi in materia di servizio sanitario nazionale e della polizia penitenziaria. Infine abbiamo le fonti sottordinate:
  • regolamento di esecuzione l 354 del 75, che ccontiene previsioni di dettaglio volte a consentire l’esecuzione dell’ord pen.
  • circolari del DAP. ‘stella polare’ della materia è l’art 1 ord pen che da la misura della svolta valoriale ed ideologica cheha posto al centro dell’ordinamento la persona. L’idea è che tutto ciò che ha a che fare con regime penitenziario e trattamento penitenziario devono avere al centro il detenuto. ‘i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il proprio nome’. Le mandela rule art 1 ci dicono che i detenuti devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro intima dignità e al loro valore come persone umane. Il mondo penitenziario non dovrebbe essere più una istituzione totale. Qualche anno fa per assicurare la tutela della dignità del detenuto, centinaia di persone sono state riunite per riformare l’ordinamento penitenziario. Sono stati prodotti progetti di legge e di riforma ma l’enorme lavoro dei c.d. stati generali è stato inattuato per la maggioranza. Ù quando parliamo di sistema penitenziario dobbiamo pensare ai ruoli: ➢ detenuto: condannato o internato (soggetti destinati a misure di sicurezza) ma anche imputato o indagato ➢ direttore

infine parlando di camere di pernottamento ‘ i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Ciascun detenuti e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.’ questa è la condizione ordinaria. Come è costruito un carcere non serve solo a garantire la misura securitaria ma anche altri valori come la dignità della persona. Il confort della detenzione rende più tranquilla la popolazione detenuta e più facile la dimensione securitaria.

LEZIONE 2:

come vengono assegnati i detenuti? Quando parliamo di assegnazione dei detenuti, dobbiamo partire dal principio della territorialità dell’esecuzione penale, principio che vale principalmente per detenuti condannati ma è applicabile anche ai detenuti in attesa di giudizio. Anche questo principio ha a che fare con la dignità del detenuto e la effettiva carattere di riabilitazione della pena Si parla di territorialità dell’esecuzione penale per non sradicare il detenuto dal suo ambiente di appartenenza,ce ne parla l’art 14 co 1 ordinamento penitenziario: ‘i detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati ad un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia, o se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari’ la ratio è quella di tutelare i legami fra detenuto e familiari o ambiente sociale per favorire risocializzazione. L’ordinamento stesso però prevede una clausola finale di sfogo, per permettere l’assegnazione ad un istituto estraneo a tale luogo. Ci sono condizionamenti relativi alla sfera soggettiva del detenuto si pensi a un detenuto tetraplegico o appartenente alla comunità LGBTQ, non è detto che l’istituto èiù vicino abbia le caratteristiche idonee ad accoglierli. Ne parleremo ma ad esempio dato che i detenuti al 41 bis devono essere assegnati a specifici istituti non sempre si riesce a rispettare la territorialità, anzi in realtà per i detenuti al 41 bis c’è un obbligo di non rispettare la territorialità, in quanto lo scopo del carcere duro è proprio quello di sradicare il soggetto dalla propria associazione criminosa di appartenenza. Va ricordato che il trasferimento da un istituto all’altro non può avvenire per scopi punitivi. Bisogna sapere che le strutture penitenziarie sono formate in modo da creare delle separazioni all’interno della medesima struttura. Ogni istituto è composto da sezioni, volte ad accogliere date tipologie di detenuti. Vi è un principio per cui anche se un istituto ha molte sessioni il numero dei detenuti deve essere limitato, perché il numero di detenuti assegnati va conciliato con l’individualizzazione del trattamento, ogni detenuto deve benefficiare di un trattamento penitenziario individualizzato. Ma tale individualizzazione può svolgersi solo se non si ha un numero eccessivo di detenuti. L’ordinamento prevede per condannati ed internati che alle sezioni i detenuti siano assegnati avendo particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche. (art 14) La logica risocializzante per gruppi omogenei va contemperata con l’esigenza di sicurezza. Le varie sezioni

  • circuito separato ; ex art 41 bis
  • sezioni alta sicurezza ; (divisa in 3 fasce, sono sezioni che accolgono detenuti con un alto coefficiente di pericolosità, ma non tanto elevato da entrare nel 41 bis) in queste 2 sezione prevale il valore della sicurezza
  • sezioni protette ; qui vi sono i detenuti che potrebbero essere oggetto di violenza da parte degli altri detenuti (i detenuti per reati sessuali, c.d. sex offenders, ma anche i cd infami, ovvero soggetti che hanno collaborato con la giustizia e che hanno consentito di svelare la condotta dei complici, e ancora ex appartenenti alle forze di polizia)
  • sezioni Z ; sono destinate ad accogliere i familiari detenuti dei collaboratori di giustizia (gergalmente pentito), tali soggetti potrebbero rischiare ritorsioni.

I detenuti per lungo tempo non avevano nulla da fare e potevano sostanzialmente solo girare intorno nei cortili. Zimbardo (professore di oxford) costruisce un esperimento sociale, prende i suoi studenti (consenzienti) e li divide in 2 gruppi. Un gruppo farà i detenuti, l’altro la polizia penitenziaria. Gli studenti vengono assoggettati alle regole penitenziarie. L’esperimento doveva durare per diverse settimane ma fu interrotto dopo 15 giorni perché gli studenti che interpretavano i poliziotti erano diventati aguzzini e i detenuti erano sottomessi e si potevano ribellare solo con atti di violenza. (c.d. effetto lucifero). La sofferenza della detenzione è data esclusivamente dalla privazione della libertà personale, quella è la sofferenza che legittimamente lo stato può infliggere. Questo vuol dire che tutti i diritti fondamentali del detenuto diversi dalla libertà personale devono rimanere intatti (c.d. libertà residue). Si tratta della fisiologia del concetto contemporaneo di detenzione. La patologia è che oltre alla normale sofferenza data dalla privazione della libertà personale si infligge al detenuto un surplus di sofferenza al detenuto privandolo delle libertà residue, non necessaria e non giustificabile. es. la televisione viene data ai detenuto per attuare un diritto costituzionale,diritto alla cultura e alla libertà di pensiero che possono svilupparsi avendo un punto di vista esterno. Il concetto appena esposto è volto al rispetto della dignità della persona del detenuto. L’art 1 ord pen tra le altre cose dice che il detenuto è chiamato per nome, per non privarlo dell’identità personale, elenca poi doveri positivi e negativi dello stato, volti al rispetto della dignità:

  • a ogni detenuto sono garantiti i diritti fondamentali
  • negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenute nel rispetto delle libertà private della persona (la ragione securitaria non può prevalicare i diritti della persona)
  • non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina
  • è vietata ogni violenza fisica o morale in suo danno Bisogna riconoscere i diritti fondamentali ma anche prevenire, reprimere e rimediare a trattamenti inumani e degradanti sul detenuto e di condotte di tortura CONCETTO DI TRATTAMENTO è un concetto molto scivoloso. Il trattamento dal punto di vista semantico sembra alludere al fatto che chi lo subisce sia una cosa e non una persona. Anzitutto bisogna distinguere tra:
  • trattamento penitenziario, deriva dall’assoggettamento del detenuto alle ragioni detentive, che possono essere esigenze cautelari o esecutive
  • trattamento rieducativo, si rivolge solo ai detenuti condannati in via definitiva e consiste in tutto quel complesso di norme e prassi volte ad attuare quello scopo della pena. Le regole securitarie rientrano nel trattamento penitenziario ma non in quello rieducativo perché non può essere vessatorio. Tra i due tipi di trattamento sta il regime penitenziario, ovvero il complesso di norme che disciplinano la vita quotidiana dei detenuti, questo è un concetto che sta a metà tra i due trattamenti visti, perché sarà calibrato in ragione al tipo di detenuto e alle esigenze di sicurezza.

Ad accomunare trattamento penitenziario e quello rieducativo rappresentano un diritto soggettivo del detenuto, il detenuto da un lato ha diritto a ricevere un offerta trattamentale risocializzante (se condannato definitivo), il soggetto non è obbligato ad aderirvi ma gli deve essere offerto. Anche il trattamento penitenziario è un diritto soggettivo, il detenuto ha il diritto di vedere osservate quelle che sono le regole che gravano sulla polizia penitenziarie. Il trattamento penitenziario essendo calibrato sul detenuto e calibrabile e limitabile solo nei casi previsti dalla legge e per esigenze securitarie. Ma il detenuto ha comunque diritto che il suo trattamento, ovvero le sue regole siano rispettate. Invece il trattamento rieducativo non può mai essere limitato, non è mai limitabile. Questo perché se la costituzione prevede il trattamento rieducativo lo stato non può non dare i mezzi di rieducazione. Questo in linea astratta, se scendiamo sul piano della prassi si nota una conseguenza nefasta derivante dalla comunicazione tra trattamento penitenziario e risocializzante, la detenzione di alcuni detenuti è così restrittiva che non riescono a vedersi offerto il trattamento rieducativo (es 41 bis e alta sicurezza). Caratteri generali del trattamento e regime penitenziario:

  • principio di umanità e tutela della dignità della persona
  • non discriminazione
  • modello responsabilizzante e volto a favorire autonomia, socializzazione e integrazione
  • rispetto dei diritti fondamentali del detenuto non tutti i detenuti sono uguali perché se tutti sono assoggettati al proprio regime penitenziario con parità di condizioni di vita (art 3 op) solo alcuni sono assoggettati al trattamento rieducativo (condannato).

Il trattamento rieducativo è calibrato sulla persona, sulle ragioni che l’hanno portata a delinquere e sulla rimozione di ostacoli che gli impediscono di essere risocializzato. Non basta l’omogeneità di condotta criminale per adattare a tutti lo stesso trattamento. Ognuno avrà un trattamento adattato alle proprie esigenze. Da un lato si calibra sulla persona del detenuto, dall’altro è necessario uno staff che sia in grado di porre in essere il trattamento. Se si attua in concreto questa funzione è chiaro che una volta rimesso in libertà un soggetto risocializzato il trattamento sia uno strumento volto a evitare la recidiva. (una sorta di convalescenza sociale). L’ordinamento penitenziario assegna 3 caratteri al trattamento:

  • universalità , trattamento risocializzante deve essere offerto a tutti, si deve rivolgere all’intera popolazione dei condannati al di là della gravità del reato e della carriera criminale del soggetto. (in concreto le condizioni di carcerazione particolarmente restrittive del 41 bis ostacola l’offerta trattamentale)
  • Individualizzazione , consiste nel costruire un offerta trattamentale, con i mezzi a disposizione, calibrata e costruita attorno alla singola persona. (es. attività teatrali, non per tutti i detenuti quest’esperienza è da aiuto)
  • laicità , non vi sono valutazioni afferenti alla sfera morale. FATTORE TEMPO la combinazione dei 3 caratteri deve scontare i problemi collegati al fattore tempo, che non solo condiziona l’espiazione della pena ma il passare del tempo cambia, anche biologicamente, le persone (una persona condannata all’età 25 anni viene a vedere l’espiazione della pena a 40 anni, questa è una persona biologicamente diversa). Per avere una funzione effettivamente risocializzante e perché una persona decida di fare suo il percorso risocializzante, l’espiazione della pena deve essere tempestiva. Una pena eseguita a molta distanza della commissione del fatto, viene vista solo come punitiva e non come risocializzante ed è facilmente propenso a non fare sua l’offerta trattamentale. Lo scandalo dei liberi sospesi, condannato in via definitiva che aspetta l’inizio dell’esecuzione della pena, soggetto condannato a pena uguale o minore a 4 anni, il che consente l’espiazione della pena direttamente fuori dal carcere. Dato che la pena è breve si vuole evitare il contatto con un carcere criminogeno. Quindi viene inviato ordine di esecuzione con esecuzione sospesa al detenuto dove si invita il detenuto a chiedere entro 30 giorni (in cui è sospesa l’esecuzione della pena) a chiedere con istanza al tribunale di sorveglianza di scontare la pena fuori dal carcere. Tuttavia dopo aver presentato l’istanza i tribunali di sorveglianza ci mettono anche anni prima di decidere sull’istanza. Il che lascia i condannati in una sorta di limbo. Ad oggi vi sono circa 90000 persone che si trovano in questa situazione. Di per se questa lunghezza eccessiva, dovuta a problemi di per se amministrativi (gran quantità di lavori) viola l’art 3 CEDU, in quanto si lascia il condannato in uno stato di incertezza anche per anni. Non ci sono ancora condanne effettive ma è probabile che arriveranno delle condanne pilota. Gli anni che passano tra l’istanza e l’udienza non sono anni di condanna, se l’istanza viene rigettata la pena detentiva va scontata per intero. Non vi sono sconti derivanti dal tempo di liberi sospesi.

INDIVIDUALIZZAZIONE

Offerta trattamentale calibrata sulla persona. Abbiamo già detto in cosa consiste il trattamento risocializzante; all’art 13 co 1 ord pen. Ci viene detto che il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ogni soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Una volta che il condannato entra in un carcere per costruire un offerta trattamentale costruita sulla sua persona viene assoggettato all’osservazione scientifica della personalità. Vari organi preposti alla costruzione di questa offerta trattamentale guardano come si comporta, per creare il suo trattamento risocializzante. Il detenuto che viene inserito per la prima volta in carcere non può essere abbandonato a se stesso, perché potrebbe comportarsi in maniera tale da influire sulla valutazione su detta. L’inserimento in carcere proprio per questo non deve essere traumatico. Il trattamento riguarda il comportamento ma non il comportamento condizionato in maniera patologica dal contesto carcerario. Gli addetti devono essere in grado di fare questa distinzione abbiamo parlato di osservazione scientifica; anzitutto si devono cogliere le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto quella persona al reato. Una volta fatto ciò si può proporre un trattamento idoneo. Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commetto, sulle motivazione e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima nonché sulle possibili azioni di riparazione. Attenzione non è importante il pentimento del condannato o il perdono della vittima, perché il nostro non è uno stato etico. ATTENZIONE : dev’essere favorita la collaborazione dei condannati (guarda minuto 1.00.00) L’osservazione deve essere svolta per almeno 6 mesi, questo vuol dire che fino al 7 mese di detenzione non viene proposto trattamento. Per quelli del 4 bis il termine è allungato a 1 anno, così come per i sex offender. In base ai risultati dell’osservazione sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano. Dopo i 6 mesi l’equipe formula una bozza di trattamento che dev’essere poi confermato dal giudice di sorveglianza (organo monocratico chiamato a vigilare sullo stato detentivo dei detenuti su ambito territoriale). Affinché l’osservazione scientifica funzioni occorre che sia continuativa e che l’equipe possa seguire tutti i detenuti, ma è anche chiaro che il magistrato di sorveglianza debba valutare la proposta anche alla luce dell’idea che lui si è fatto del condannato (il magistrato infatti ha anche il compito di girare per le carceri e fare colloqui con loro, in special modo con i condannati). I detenuti sono affidati ai magistrati in ordine alfabetico. Il programma trattamentale approvato finisce nella cartella personale del detenuto, che contiene tutta la documentazione del trattamento, di eventuali comportamenti e sanzioni erogate e anche la cartella sanitaria. La cartella personale segue il detenuto anche in caso di trasferimento in un altro carcere. Il trasferimento non può comunque ledere il trattamento risocializzante, vale il principio di continuità, questo presuppone che quando si abbia trasferimento la polizia giudiziaria porti con se la cartella del detenuto tuttavia nella prassi il detenuto viene trasferito e la cartella rimane nel vecchio

  • religione
  • lavoro
  • contatti con l’esterno
  • attività culturali/ricreative/sportive normalmente vengono cumulati più strumenti. Dire che concorrono vuol dire che non si ha gerarchia tra gli strumenti. È chiaro che alcuni strumenti come l’istruzione e il lavoro hanno una posizione privilegiata. ISTRUZIONE la finalità è favorire il detenuto nello sviluppo di abilità e competenze per il reinserimento nella società e la realizzazione personale. La formazione può essere di carattere:
  • culturale, tutta l’offerta della scuola dell’obbligo, scuola secondaria e i PUP che sono un raccordo tra poli universitari e penitenziari , iniziata più di 20anni fa a Torino e che coinvolge attualmente 40 atenei italiani e 80 (su 158) istituti penitenziari. Parma ha un suo PUP. L’istruzione in senso lato si lega anche a situazioni come ad esempio il teatro.
  • professionale, mestieri, arti ausiliari e professioni RELIGIONE Ha una natura ibrida perché da un lato è elemento del trattamento risocializzante ma nella cost e nelle carte sovranazionali ha un carattere di libertà. E la libertà di questo valore va rispettato. La libertà si può esercitare anche in chiave negativa, rispetto di coloro che sono atei e manifestano l’ateismo in carcere. Se prevalesse l’elemento rieducativo si violerebbe la libertà della religione. Nella sua dimensione sia negativa che attiva non ci sono soggetti che non hanno diritto di professarla, anche soggetti sottoposti a regimi detentivi particolarmente pesanti hanno pur sempre il diritto di manifestare attivamente la loro religione. Lo stato è gravato da
  • obblighi negativi; non orientare il detenuto verso una fede o un’altra, non ostacolare le manifestazioni di spiritualità/fede individuali e collettive
  • obblighi positivi; il detenuto ha il diritto di partecipare ai riti in appositi locali (lo stato ha il dovere di predisporli), il diritto di esporre simboli religiosi nelle camere di pernottamento, beneficiare di particolare regimi alimentari,istruirsi nella propria religione, ovvero se il soggetto volesse leggere i testi sacri lo stato non potrebbe imporre il divieto, ma anche di svolgere pratiche di culto e colloquiare con i ministri di culto. C’è posizione di vantaggio per le religioni che hanno accordi con lo stato, particolare vantaggio ha la religione cattolica, cui è assicurata negli istituti la presenza del cappellano che è sempre presente nell’istituto. Quindi i ministri di culto cattolici non hanno bisogno di uno speciale permesso per stare in carcere, è la legge che lo prevede. Questa situazione aveva portato a creare lesioni del diritto di uguaglianza, perché fino a pochi anni fa il cappellano faceva parte del consiglio di disciplina, organo che da sanzioni disciplinari ai detenuti. (privilegio oggi abolito) per le confessioni non cattoliche va distinto a seconda che questa abbiamo raggiunto accordi con lo stato o meno. Se hanno accordi con lo stato il direttore dell’istituto è tenuto ad assicurare l’ingresso del ministero del culto in carcere, in caso non vi sia accordo invece è necessario un nulla osta di volta in volta rilasciato dal ministero dell’interno o del magistrato di sorveglianza a seconda del regime detentivo cui è sottoposto il detenuto.

In questo scenario si colloco l’elevato numero di detenuti di religione islamica, è stato raggiunto nel 2015 un accordo tra unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia e il dap. Gli obiettivi erano: favorire l’ingresso in carcere di mediatori culturali e ministri di culti e tutelare il diritto alla libertà di religione. Ma anche prevenire radicalizzazione, contrasto al terrorismo internazionale (scopo securitario). Dimensione europea: vi sono centinaia di sentenze della corte di stasburgo a riguardo. Esempi kavalkos vs Lettonia 2012; impossibilità di professare in carcere talune pratiche religiose che riguardavano l’accensione di bastoncini d’incenso all’interno del carcere. La corte dice che non si tratta di violazione dell’art 9 perché non si ha violazione di una pratica essenziale nell’ambito della libertà religiose e perché è funzionale a proteggere la libertà dei compagni di cella. Jacobsky vs polonia e neagu vs romania 2020 i detenuti si lamentano che a loro è stata negata un’alimentazione vegana. La corte condanna la condotta per violazione dell’art 9 cedu. Perché si ha sproporzione non necessaria in una società democratica e perché il regime alimentare diversificato non è un ostacolo insormontabile per l’amministrazione penitenziaria.

In ogni caso organizzazione del lavoro e metodi sono quelli propri della società libera, cioè quelli che caratterizzano il lavoro di una persona in stato di libertà. È chiaro che la realtà penitenziaria condiziona il lavoro ma quando il detenuto lavora lo fa con la stessa organizzazione e metodi che sarebbero adottate all’esterno della struttura. (es. il detenuto ha diritto a pause, ad andare in bagno…). Il lavoro all’esterno è regolato dall’art 21 ord pen. Non può essere offerto e svolto a tutta la popolazione detenuta. Il lavoro all’esterno è visto come misura alternativa alla detenzione (pur non essendolo giuridicamente) il tempo trascorso fuori per il lavoro è computato come espiazione della pena. Non possono beneficiare del lavoro all’esterno:

  • detenuti socialmente pericolosi
  • esclusioni soggettive ex 4 bis ord penit (sequestro a stato di eversione, associazioni a delinquere per il traffico di stupefacienti, fino ad arrivare ai se offenders)
  • coloro che già lavorando all’esterno hanno commesso un reato mentre lavorava (limitazioni ad personam) il lavoro all’esterno è concesso del magistrato di sorveglianza, occorre una valutazione positiva della commissione penitenziaria e poi commissione e magistrato verificano la compatibilità del lavoro all’esterno con i seguenti parametri:
  • durata della pena
  • natura del reato
  • pericolo di commissione di reati (qui molto dipende anche dalla sensibilità del magistrato di sorveglianza e la sua attitudine a ‘fidarsi’ del detenuto) ci sono anche forme particolari di lavoro all’esterno: è considerata lavoro all’esterno anche la partecipazione a progetti di pubblica utilità. Come attività a sostegno delle famiglie delle vittime di reati. (es. rispondere al telefono, archiviare fascicoli..), questo è parte del modello di giustizia riparativa ovvero incontro tra reo e vittima. La Cartabia per la prima volta introduce la giustizia riparativa come assoluta novità del processo penale per adulti. Abbiamo detto il lavoro debba essere remunerato, la misura della remunerazione non può essere in misura discriminatoria (non può essere inferire a quella del soggetto in libertà). Prima del 2018 questa forma di retribuzione si chiama mercede (parola abolita nel 2018). ad oggi si parla di corrispettivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art 33 ord pen. L’obiettivo è quello di far capire al detenuto che può guadagnare da vivere in modo onesto. La giurisprudenza è sempre più consapevole della necessità di parificare il lavoro del detenuto e quello della persona libera. Alcune sentenza hanno detto che anche il detenuto che perde il lavoro ha diritto alla Naspi. Il lavoro è una risorsa scarsa. Su circa 80.000 persone detenuto solo 18.000 lavorano. Il tema critico che deriva dalla scarsità del lavoro crea una serie di storture anche pericolose. Anzitutto la scarsità del lavoro incide sull’osservazione scientifica della personalità. La scarsità del lavoro poi incide sulla centralità del lavoro nel trattamento risocializzante.

La occupazionali vengono ripartite dall’amministrazione penitenziaria e non scelte liberamente dal detenuto. LAVORO ALL’ESTERNO Per quanto riguarda il lavoro all’esterno è l’impresa che si offre di aprire posti ai detenuti. Sul datore di lavoro non grava un obbligo di assunzione. ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE le attività ricreative e culturali sono fortissimo strumento di riscatto sociale e di ‘evasione’ del detenuto, ottimo strumento di gestione delle frustrazioni della popolazione detenuta. Le attività culturali, ricreative e sportive consistono in:

  • per condannati ed internati; attività complementare al trattamento, completano il percorso terattamentale ma non possono essere le uniche attività del trattamento.
  • Per gli imputati sono invece attività principali o unica attività; per ridurre e contenere l’ effetto desocializzante del carcere queste attività si svolgono in spazi appositi, inderogabile per la biblioteca che deve essere presente in ogni istituto, per quanto riguarda attività culturali diverse o per attività sportive devono essere svolte in spazi appositi SE POSSIBILE. La presenza di questi spazi condiziona il giudizio della commissione europea nell’esame dei ricorsi relativi alla violazione dell’art 3. queste attività avvengono sempre con il coinvolgimento di operatori esterni, si realizzano spazi e momenti di condivisione. L’esperienza teatrale è molto importante in questo senso. Es. la compagnia teatrale della fortezza. Fino ad ora abbiamo parlato di elementi del trattamento che permettono il contatto con l’esterno in maniera sporadica, ora passiamo all’analisi degli strumenti volti di per se ad avere un contatto con il mondo esterno. Volti ad evitare l’alienazione carceraria da isolamento. I contatti con il mondo esterno. Sono molti gli strumenti volti a garantire questo contatto in maniera bidirezionale, la fuoriuscita del detenuto dal carcere (es permessi premio) e quelli che fanno entrare pezzi di esterno nel carcere (es colloqui visivi, telefonici…) per mantenere i contatti con l’esterno è importante che i detenuti possano essere a conoscenza di quello che avviene nel mondo, questo può avvenire tramite la televisione in camera di pernottamento, radio e accesso a quotidiani o periodici, libri in libera vendita all’esterno. Questo diritto poggia sull’art 21 cost. per quanto riguarda televisione, radio e lettori personali file mp3, gli orari di utilizzo sono stabiliti da regolamenti interni dell’istituto. Di base non può esservi utilizzo in orario notturno. Limitazione rispetto ad accesso a programmi televisivi, anche qui ha il suo ruolo il regolamento interno, di base non dovrebbero esservi limiti sui canali pubblici ma è anche vero che bisogna tenere conto della personalità dei detenuti. Non molto tempo fa si è posto il problema giuridico per cui un detenuto chiedeva di ascoltare da radio/mp3 di ascoltare musica neomelodica, ciò è stato impedito perché avrebbero inneggiato i detenuti a delinquere.

LEZIONE 5 :

proseguendo con gli strumenti volti ad assicurare contatto con l’esterno vediamo:

  • colloqui visivi e telefonici
  • assegnazioni/trasferimenti secondo il principio di territorialità
  • permessi premio e di necessità. COLLOQUI VISIVI i parlatori possono implicare comunque una separazione fisica tra il detenuto e il soggetto con cui si ha il colloquio. Gli artt 18 ord pen. E 37 reg esecutivo prendono in considerazione questi colloqui. La regola va ad assicurare il più possibile il colloquio visivo tra detenuto e le persone che vanno a colloquio. Il colloquio visivo è strumento centrale dell’umanizzazione della detenzione, si rivolge a tutti i detenuti e non solo i condannati. Le forme di interlocuzione sono diversificate soprattutto sulla base dell’interlocutore. Coloro che possono avere colloqui con il detenuto sono ex art 18:
  • familiari
  • altre persone
  • difensore della persona detenuta (tuttavia può entrare anche il difensore di altro detenuto nell’ambito delle investigazioni difensive, il colloquio sarà dunque tra questo soggetto il detenuto e il suo difensore)
  • garanti dei diritti dei detenuti
  • organi investigativi in materia di criminalità organizzata e antiterrorismo tutti questi interlocutori hanno disciplina differenziata una disciplina autonoma è prevista per:
  • ministri di culto
  • sanitario di fiducia (medico privato da cui il detenuto può farsi assistere, sempre a condizione che il detenuto abbia i mezzi per avvalersi di lui) partiamo parlando dei familiari, nozione che comprende: coniuge, convivente di fatto e unito civilmente, parenti affini sono al 6 grado. Si ha una disciplina di particolare favore; il colloquio è un vero e proprio diritto soggettivo del detenuto, il potere di negare il colloquio esercitato dal magistrato di sorveglianza è davvero molto limitato. Se il detenuto è imputato sottoposto a ordinanza cautelare in carcere per evitare la distruzione della prova il detenuto potrebbe non avere il consenso di svolgere colloqui con il familiari. Ciò è previsto dall’ordinanza stessa, che prevede anche la durata di questo divieto di colloquio. I luoghi in cui viene esercitato il colloquio; tutti gli istituti penitenziari devono dotarsi di parlatori che favoriscono una dimensione riservata del colloquio se possibile. I locali dove si scvolgono i colloqui devono, se possibile, trovarsi nei pressi dell’ingresso del carcere; questo per far si che chi si accinga ad avere colloquio con il detenuto sia in una condizione di tranquillità e poi per ragioni di sicurezza, chi arriva da fuori dovrebbe conoscere il meno possibile la struttura del carcere, per evitare che chi va a colloquio possa dare informazioni sulla struttura in modo da limitare ed evitare il rischio di evasione.

Il colloquio di regola vede da un lato il detenuto e dall’altro non più di 3 persone, questo è un fattore derogabile ad es. in base al numero dei figli del detenuto, specie se di tenera età. Disciplina di minor favore per le altre persone,

  • partner non conviventi, amici, parenti o affini alla lontana
  • soggetti che devono compiere atti giuridici con il detenuto, es notai qui non si ha un diritto soggettivo ma vi è la necessità di un’autorizzazione concessa di volta in volta sulla base di ragionevoli motivi. (N.B. neanche i soggetti qualificati prima detti hanno diritto di entrare in carcere quando vogliono, tuttavia loro avendo diritto soggettivo prenotano una visita negli slot disponibili e hanno diritto di colloquio, per gli altri soggetti oltre alla prenotazione occorre un’autorizzazione rilasciata previa richiesta che individua le ragioni del colloqui, autorizzazione che può essere negata) *il controllo nei colloqui è visivo e non auditivo, deroga per alcuni detenuti come quelli al 41 bis. Modalità esecutive: si hanno
  • 6 colloqui al mese complessivi
  • 4 per i detenuti di criminalità organizzati
  • uno per detenuti in carcere duro gli interlocutori sono identificati e sottoposti a controlli sugli oggetti che portano in carcere per evitare che entrino in carcere cose che (per quantità o qualità) non sono consentiti. Il detenuto è perquisito prima di ogni colloquio, questa perquisizione è rimessa alla prassi. (es denudamento del detenuto con flessioni è prassi assolutamente vietata perché in violazione dell’art 3 Cedu. Di regola avvengono senza vetro divisorio, si ha possibile contatto fisico. Si ha unicamente controllo visivo, anche a distanza, magari con vetri/specchi, ma non auditivo. Il controllo auditivo può esservi solo con autorizzazione del gip, il detenuto può essere intercettato solo se sussistono tutti i presupposti per l’intercettazione. Il detenuto può essere intercettato a colloquio, purché non con il difensore. L’intercettazione può avvenire anche in camera di pernottamento collocando microspie. Qui si crea un problema, la camera di pernottamento è da intendere come luogo di privata dimora paragonabile al domicilio? La risposta è NO, per tanto non vi è necessità di attività criminosa in atto. i giorni e gli orari indicati dal regolamento interno i colloqui con il difensore sono a regime speciale per garantire il diritto di difesa, è anche questo un regime di favore. Il colloqui avviene in appositi locali riservati a quei colloquianti che serve per garantire segretezza e riservatezza del colloquio. Il controllo visivo è possibile. Normalmente si ha una porta che ha un pezzo in vetro con una guardia che passa nel corridoio e guarda periodicamente dal vetro. Non vi è un numero di colloqui massimo ne un limite settimanale (questo perché non si può predeterminare quanto tempo occorrerà per decidere la strategia difensiva). Il difensore non può tuttavia prenotare tutti gli slot settimanali per non limitare il diritto a colloquio con difensore degli altri detenuti (per carenza di locali idonei). Non si comprime così giuridicamente il diritto di difesa, se mai sarà una compressione di fatto che non viola l’art 3.