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sbobina completa delle lezioni di diritto penitenziario. argomenti trattati: istituti penitenziari, trattamento penitenziario, colloqui, circuiti penitenziari separati (sezioni speciali, 4 bis e 41 bis), uso della forza, trasferimenti e traduzioni salute in carcere permessi, perquisizioni e modalità alternative di espiazione pena e IPM. gli argomenti sono trattati in maniera specifica e discorsiva.
Tipologia: Dispense
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Il diritto penitenziario è una materia estremamente tecnica. Iniziamo parlando dalla popolazione penitenziaria; dati ministeriali:
infine parlando di camere di pernottamento ‘ i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. Ciascun detenuti e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.’ questa è la condizione ordinaria. Come è costruito un carcere non serve solo a garantire la misura securitaria ma anche altri valori come la dignità della persona. Il confort della detenzione rende più tranquilla la popolazione detenuta e più facile la dimensione securitaria.
come vengono assegnati i detenuti? Quando parliamo di assegnazione dei detenuti, dobbiamo partire dal principio della territorialità dell’esecuzione penale, principio che vale principalmente per detenuti condannati ma è applicabile anche ai detenuti in attesa di giudizio. Anche questo principio ha a che fare con la dignità del detenuto e la effettiva carattere di riabilitazione della pena Si parla di territorialità dell’esecuzione penale per non sradicare il detenuto dal suo ambiente di appartenenza,ce ne parla l’art 14 co 1 ordinamento penitenziario: ‘i detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati ad un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia, o se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari’ la ratio è quella di tutelare i legami fra detenuto e familiari o ambiente sociale per favorire risocializzazione. L’ordinamento stesso però prevede una clausola finale di sfogo, per permettere l’assegnazione ad un istituto estraneo a tale luogo. Ci sono condizionamenti relativi alla sfera soggettiva del detenuto si pensi a un detenuto tetraplegico o appartenente alla comunità LGBTQ, non è detto che l’istituto èiù vicino abbia le caratteristiche idonee ad accoglierli. Ne parleremo ma ad esempio dato che i detenuti al 41 bis devono essere assegnati a specifici istituti non sempre si riesce a rispettare la territorialità, anzi in realtà per i detenuti al 41 bis c’è un obbligo di non rispettare la territorialità, in quanto lo scopo del carcere duro è proprio quello di sradicare il soggetto dalla propria associazione criminosa di appartenenza. Va ricordato che il trasferimento da un istituto all’altro non può avvenire per scopi punitivi. Bisogna sapere che le strutture penitenziarie sono formate in modo da creare delle separazioni all’interno della medesima struttura. Ogni istituto è composto da sezioni, volte ad accogliere date tipologie di detenuti. Vi è un principio per cui anche se un istituto ha molte sessioni il numero dei detenuti deve essere limitato, perché il numero di detenuti assegnati va conciliato con l’individualizzazione del trattamento, ogni detenuto deve benefficiare di un trattamento penitenziario individualizzato. Ma tale individualizzazione può svolgersi solo se non si ha un numero eccessivo di detenuti. L’ordinamento prevede per condannati ed internati che alle sezioni i detenuti siano assegnati avendo particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche. (art 14) La logica risocializzante per gruppi omogenei va contemperata con l’esigenza di sicurezza. Le varie sezioni
I detenuti per lungo tempo non avevano nulla da fare e potevano sostanzialmente solo girare intorno nei cortili. Zimbardo (professore di oxford) costruisce un esperimento sociale, prende i suoi studenti (consenzienti) e li divide in 2 gruppi. Un gruppo farà i detenuti, l’altro la polizia penitenziaria. Gli studenti vengono assoggettati alle regole penitenziarie. L’esperimento doveva durare per diverse settimane ma fu interrotto dopo 15 giorni perché gli studenti che interpretavano i poliziotti erano diventati aguzzini e i detenuti erano sottomessi e si potevano ribellare solo con atti di violenza. (c.d. effetto lucifero). La sofferenza della detenzione è data esclusivamente dalla privazione della libertà personale, quella è la sofferenza che legittimamente lo stato può infliggere. Questo vuol dire che tutti i diritti fondamentali del detenuto diversi dalla libertà personale devono rimanere intatti (c.d. libertà residue). Si tratta della fisiologia del concetto contemporaneo di detenzione. La patologia è che oltre alla normale sofferenza data dalla privazione della libertà personale si infligge al detenuto un surplus di sofferenza al detenuto privandolo delle libertà residue, non necessaria e non giustificabile. es. la televisione viene data ai detenuto per attuare un diritto costituzionale,diritto alla cultura e alla libertà di pensiero che possono svilupparsi avendo un punto di vista esterno. Il concetto appena esposto è volto al rispetto della dignità della persona del detenuto. L’art 1 ord pen tra le altre cose dice che il detenuto è chiamato per nome, per non privarlo dell’identità personale, elenca poi doveri positivi e negativi dello stato, volti al rispetto della dignità:
Ad accomunare trattamento penitenziario e quello rieducativo rappresentano un diritto soggettivo del detenuto, il detenuto da un lato ha diritto a ricevere un offerta trattamentale risocializzante (se condannato definitivo), il soggetto non è obbligato ad aderirvi ma gli deve essere offerto. Anche il trattamento penitenziario è un diritto soggettivo, il detenuto ha il diritto di vedere osservate quelle che sono le regole che gravano sulla polizia penitenziarie. Il trattamento penitenziario essendo calibrato sul detenuto e calibrabile e limitabile solo nei casi previsti dalla legge e per esigenze securitarie. Ma il detenuto ha comunque diritto che il suo trattamento, ovvero le sue regole siano rispettate. Invece il trattamento rieducativo non può mai essere limitato, non è mai limitabile. Questo perché se la costituzione prevede il trattamento rieducativo lo stato non può non dare i mezzi di rieducazione. Questo in linea astratta, se scendiamo sul piano della prassi si nota una conseguenza nefasta derivante dalla comunicazione tra trattamento penitenziario e risocializzante, la detenzione di alcuni detenuti è così restrittiva che non riescono a vedersi offerto il trattamento rieducativo (es 41 bis e alta sicurezza). Caratteri generali del trattamento e regime penitenziario:
Il trattamento rieducativo è calibrato sulla persona, sulle ragioni che l’hanno portata a delinquere e sulla rimozione di ostacoli che gli impediscono di essere risocializzato. Non basta l’omogeneità di condotta criminale per adattare a tutti lo stesso trattamento. Ognuno avrà un trattamento adattato alle proprie esigenze. Da un lato si calibra sulla persona del detenuto, dall’altro è necessario uno staff che sia in grado di porre in essere il trattamento. Se si attua in concreto questa funzione è chiaro che una volta rimesso in libertà un soggetto risocializzato il trattamento sia uno strumento volto a evitare la recidiva. (una sorta di convalescenza sociale). L’ordinamento penitenziario assegna 3 caratteri al trattamento:
Offerta trattamentale calibrata sulla persona. Abbiamo già detto in cosa consiste il trattamento risocializzante; all’art 13 co 1 ord pen. Ci viene detto che il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ogni soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Una volta che il condannato entra in un carcere per costruire un offerta trattamentale costruita sulla sua persona viene assoggettato all’osservazione scientifica della personalità. Vari organi preposti alla costruzione di questa offerta trattamentale guardano come si comporta, per creare il suo trattamento risocializzante. Il detenuto che viene inserito per la prima volta in carcere non può essere abbandonato a se stesso, perché potrebbe comportarsi in maniera tale da influire sulla valutazione su detta. L’inserimento in carcere proprio per questo non deve essere traumatico. Il trattamento riguarda il comportamento ma non il comportamento condizionato in maniera patologica dal contesto carcerario. Gli addetti devono essere in grado di fare questa distinzione abbiamo parlato di osservazione scientifica; anzitutto si devono cogliere le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto quella persona al reato. Una volta fatto ciò si può proporre un trattamento idoneo. Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commetto, sulle motivazione e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima nonché sulle possibili azioni di riparazione. Attenzione non è importante il pentimento del condannato o il perdono della vittima, perché il nostro non è uno stato etico. ATTENZIONE : dev’essere favorita la collaborazione dei condannati (guarda minuto 1.00.00) L’osservazione deve essere svolta per almeno 6 mesi, questo vuol dire che fino al 7 mese di detenzione non viene proposto trattamento. Per quelli del 4 bis il termine è allungato a 1 anno, così come per i sex offender. In base ai risultati dell’osservazione sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano. Dopo i 6 mesi l’equipe formula una bozza di trattamento che dev’essere poi confermato dal giudice di sorveglianza (organo monocratico chiamato a vigilare sullo stato detentivo dei detenuti su ambito territoriale). Affinché l’osservazione scientifica funzioni occorre che sia continuativa e che l’equipe possa seguire tutti i detenuti, ma è anche chiaro che il magistrato di sorveglianza debba valutare la proposta anche alla luce dell’idea che lui si è fatto del condannato (il magistrato infatti ha anche il compito di girare per le carceri e fare colloqui con loro, in special modo con i condannati). I detenuti sono affidati ai magistrati in ordine alfabetico. Il programma trattamentale approvato finisce nella cartella personale del detenuto, che contiene tutta la documentazione del trattamento, di eventuali comportamenti e sanzioni erogate e anche la cartella sanitaria. La cartella personale segue il detenuto anche in caso di trasferimento in un altro carcere. Il trasferimento non può comunque ledere il trattamento risocializzante, vale il principio di continuità, questo presuppone che quando si abbia trasferimento la polizia giudiziaria porti con se la cartella del detenuto tuttavia nella prassi il detenuto viene trasferito e la cartella rimane nel vecchio
In questo scenario si colloco l’elevato numero di detenuti di religione islamica, è stato raggiunto nel 2015 un accordo tra unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia e il dap. Gli obiettivi erano: favorire l’ingresso in carcere di mediatori culturali e ministri di culti e tutelare il diritto alla libertà di religione. Ma anche prevenire radicalizzazione, contrasto al terrorismo internazionale (scopo securitario). Dimensione europea: vi sono centinaia di sentenze della corte di stasburgo a riguardo. Esempi kavalkos vs Lettonia 2012; impossibilità di professare in carcere talune pratiche religiose che riguardavano l’accensione di bastoncini d’incenso all’interno del carcere. La corte dice che non si tratta di violazione dell’art 9 perché non si ha violazione di una pratica essenziale nell’ambito della libertà religiose e perché è funzionale a proteggere la libertà dei compagni di cella. Jacobsky vs polonia e neagu vs romania 2020 i detenuti si lamentano che a loro è stata negata un’alimentazione vegana. La corte condanna la condotta per violazione dell’art 9 cedu. Perché si ha sproporzione non necessaria in una società democratica e perché il regime alimentare diversificato non è un ostacolo insormontabile per l’amministrazione penitenziaria.
In ogni caso organizzazione del lavoro e metodi sono quelli propri della società libera, cioè quelli che caratterizzano il lavoro di una persona in stato di libertà. È chiaro che la realtà penitenziaria condiziona il lavoro ma quando il detenuto lavora lo fa con la stessa organizzazione e metodi che sarebbero adottate all’esterno della struttura. (es. il detenuto ha diritto a pause, ad andare in bagno…). Il lavoro all’esterno è regolato dall’art 21 ord pen. Non può essere offerto e svolto a tutta la popolazione detenuta. Il lavoro all’esterno è visto come misura alternativa alla detenzione (pur non essendolo giuridicamente) il tempo trascorso fuori per il lavoro è computato come espiazione della pena. Non possono beneficiare del lavoro all’esterno:
La occupazionali vengono ripartite dall’amministrazione penitenziaria e non scelte liberamente dal detenuto. LAVORO ALL’ESTERNO Per quanto riguarda il lavoro all’esterno è l’impresa che si offre di aprire posti ai detenuti. Sul datore di lavoro non grava un obbligo di assunzione. ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE le attività ricreative e culturali sono fortissimo strumento di riscatto sociale e di ‘evasione’ del detenuto, ottimo strumento di gestione delle frustrazioni della popolazione detenuta. Le attività culturali, ricreative e sportive consistono in:
proseguendo con gli strumenti volti ad assicurare contatto con l’esterno vediamo:
Il colloquio di regola vede da un lato il detenuto e dall’altro non più di 3 persone, questo è un fattore derogabile ad es. in base al numero dei figli del detenuto, specie se di tenera età. Disciplina di minor favore per le altre persone,