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Riassunto sul tema "Ordinamento penitenziario", con particolare riferimento all'organizzazione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Fonti del diritto penitenziario, il diritto penitenziario, la magistratura di sorveglianza, l'amministrazione penitenziaria, gli istituti penitenziari e il personale, principi e modalità di trattamento, il regime penitenziario, le misure alternative alla detenzione e remissione del debito, l'ordinamento penitenziario minorile.
Tipologia: Appunti
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Fonti del diritto penitenziario Diritto Penitenziario: definizione e oggetto Il diritto penitenziario è quel complesso di norme che regola le modalità di esecuzione delle sanzioni penali costituenti privazione o limitazione della libertà, anche in relazione all’evoluzione della personalità del soggetto e alla sua capacità di reinserirsi nell’ambiente libero attraverso gli strumenti specificatamente predisposti dall’ordinamento. L’oggetto del diritto penitenziario quindi, sul piano formale, riguarda le norme legislative e regolamentari che disciplinano: la detenzione per condanna a pena privativa della libertà, la detenzione per sottoposizione alle misure di sicurezza detentive e la detenzione dipendente da custodia cautelare. Sul piano sostanziale, invece, vede le norme dirette a definire i diritti e i doveri dei detenuti (sanzioni, mezzi di tutela e ricorsi), condizioni di vita materiale e morale dei detenuti e realizzazione del programma di trattamento rieducativo dei reclusi. La Legge sull’Ordinamento Penitenziario è la L. 354/1975 ( Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ), legge che ha subito molte modifiche nel corso del tempo e che si ispira ai principi del riadattamento sociale e risocializzazione del condannato (art. 27 Cost.^1 ), all’umanizzazione del trattamento penitenziario e alla tutela dei diritti dei detenuti. Altri riferimenti sono presenti: nella nostra Costituzione (artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 35, 36, 79, 87, 101, 104, 111, 117), nel codice Penale (R.D. 1398/1930), nel D.P.R. 230/2000 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni dell’Ordinamento penitenziario). Fonti interne del diritto penitenziario sono i D. Lgs. 121, 123, 124 del 2018, che hanno inciso significativamente sul regime penitenziario e le misure alternative alla detenzione, il D.Lgs. 150/2022 di attuazione della Riforma Cartabia, il D.L. 162/2022 ( Misure urgenti in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti di detenuti o internati che non collaborano con la giustizia ), decreto ancora in attesa di conversione, che disciplina anche modalità per soggetti particolarmente pericolosi, richiamando una serie di reati per i quali è fatto divieto di concedere permessi premio, lavoro all’esterno, misure alternative alla detenzione. Fonti interne sono anche i regolamenti interni (di ogni singolo istituto), vere e proprie fonti normative terziarie, subordinate alla legge e al regolamento di esecuzione. Questi devono essere portati a conoscenza dei detenuti e hanno norme che variano da istituto proprio per le singole necessità. Il regolamento è predisposto da una Commissione composta: dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale; questa può avvalersi anche della collaborazione di esperti nelle discipline sopra dette. Il regolamento interno (e sue eventuali modificazioni) viene approvato dal Ministro di Giustizia. Fonti internazionali di diritto penitenziario sono rappresentate dai trattati e convenzioni internazionali (indirette perché devono essere trasformate in legge dello Stato) nonché dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione europea della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Regole minime per il trattamento dei detenuti del Consiglio d’Europa, le regole penitenziarie europee, tutta la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e le fonti subordinate, come le circolari. La scienza penitenziaria è il complesso di norme che costituiscono l’ordinamento giuridico penitenziario vigente in uno Stato in un determinato periodo storico. La tecnica penitenziaria, invece, legata all’aspetto tecnico organizzativo, è disciplina ausiliaria del diritto penitenziario, che concerne l’attività degli operatori penitenziari, dall’agente di custodia al direttore, indirizzata al miglior governo dei detenuti per la più soddisfacente realizzazione delle finalità della pena, che sfugge ad ogni regolamentazione giuridica ed è affidata alla sagacia, sensibilità e intelligenza di ogni singolo operatore. Per procedere ad un trattamento rieducativo è sempre necessario procedere ad una osservazione del soggetto per individuare la natura, la portata e i caratteri di un intervento rieducativo (individualizzazione del trattamento penitenziario). Il trattamento penitenziario deve infatti rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, (^1) La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
obbiettivo raggiungibile solo con un’attenta analisi dei bisogni stessi di ciascun condannato. Ecco perché tra i dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria sono presenti professionisti esperti in criminolologia clinica, psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria nonché (D.Lgs. 123/2018) di mediatori culturali e interpreti per gli stranieri detenuti. Fondamentalmente viene riconosciuto il contributo notevole delle discipline ausiliarie: psicologia rieducativa, psicologia criminale, sociologia criminale, criminologia clinica, pedagogia e l’antropologia criminale. Il diritto penitenziario L’ordinamento penitenziario: la L. 354/1975. La Legge “ Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà ” è la prima legge formale che ha disciplinato gli aspetti applicativi delle misure penali privative e limitative della libertà, è un vero e proprio codice del diritto penitenziario. I punti qualificanti della legge suddetta sono: il principio della qualificazione e dell’individualizzazione del trattamento, la disciplina del lavoro in carcere (ottica rieducativa, recupero e reinserimento sociale), la creazione di nuove forme di operatori penitenziari specializzati, le misure alternative alla detenzione (strategia differenziata, che tiene conto delle profonde diversità che sussistono tra i diversi tipi di devianza che portano l’individuo a delinquere e che necessitano, pertanto, di un trattamento differente), giurisdizializzazione dell’esecuzione penale, principio della parità di condizioni tra detenuti e internati. La legge si suddivide in due titoli: il primo titolo (artt. 1 -58 quinques) riguarda il trattamento penitenziario, il secondo (artt. 59-91) l’organizzazione penitenziaria. Il Regolamento di esecuzione è il recente D.P.R. 230/2000. Nel corso degli anni sono intervenute tantissime modifiche sulla suddetta Legge 354/1975, tra gli ultimi i D.Lgs. 121, 123, 124 del 2018, con i quali si è attuata la Riforma Penitenziaria, attuativi della L. 103/2017, o Legge Orlando, recante modifiche al codice penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. Tra le modifiche riguardanti l’ordinamento penitenziario sussiste: la semplificazione delle procedure, la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso ai benefici penitenziari, la revisione del sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, previsione di attività di giustizia riparativa, incremento delle opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno, revisione di disposizioni in merito alla medicina penitenziaria, interventi per l’integrazione di detenuti stranieri, attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, la sorveglianza dinamica (rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna), interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri, revisione del sistema delle pene accessorie, revisione delle previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, esigenze rieducative dei detenuti minorenni e correlata organizzazione degli istituti per i minorenni. La legislazione penitenziaria è stata interessata da diverse modifiche assunte per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria da Covi-19 in tema di permessi premio, licenze etc, da adottarsi fino al 31.03.2022. Le norme della riforma Cartabia (L. 134/2021), entrate in vigore il 30.12.2022, riguardano, tra gli altri argomenti, temi di giustizia riparativa ( qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale, che sia adeguatamente formato, denominato mediatore ), a seguito della Direttiva UE con cui si era assegnato al Governo il compito di provvedere alla disciplina organica della giustizia riparativa. L’attuazione della riforma della giustizia riparativa è avvenuta con D.Lgs. 150/. Scopo della giustizia riparativa è promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità. L’accesso ai programmi, gratuito, sempre favorito senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona, può essere limitato solo in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma. È possibile accedere al programma in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, o per intervenuta causa estintiva del reato. Alla giustizia riparativa possono accedere: la vittima di reato (o suo familiare nel caso in cui ci sia stata la morte della vittima), l’autore dell’offesa (indagato, imputato, sottoposto a misure di sicurezza etc.), altri soggetti appartenenti alla comunità (familiari o persone di supporto, segnalate dai due soggetti precedenti; enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal
Il tribunale di sorveglianza. Presso ogni distretto di corte d’appello e per ogni circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte di Appello è costituito un Tribunale di Sorveglianza (organo collegiale a composizione mista), composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d’appello e da giudici onorari (professionisti esperti), nominati tutti per periodi triennali rinnovabili dal CSM in numero adeguato alle necessità del servizio su proposta del Presidente del tribunale di sorveglianza. Il collegio giudicante (tribunale al cospetto del quale si celebrerà l’udienza in camera di consiglio o in assenza di pubblico è composto dal Presidente (magistrato), un secondo magistrato di sorveglianza e da due esperti di cui sopra. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato l ‘internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. Se il tribunale di sorveglianza decide sul reclamo (in sede di appello) avverso il provvedimento emesso da un magistrato di sorveglianza, quest’ultimo non può far parte del collegio. Le decisioni del tribunale di sorveglianza vengono adottate attraverso ordinanze deliberate a maggioranza, in camera di consiglio; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di P.M. davanti al tribunale di sorveglianza sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Il Tribunale di sorveglianza decide sia quale giudice di primo grado sia quale giudice di secondo grado, ovvero in sede di appello avverso i provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza e in sede di reclamo, sempre avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza. Ogni decisione del magistrato di sorveglianza, che incide sulla libertà personale dell’interessato, è ricorribile in Cassazione per espressa disposizione costituzionale. Le udienze davanti al tribunale di sorveglianza si celebrano in camera di consiglio senza il pubblico e si tratta di udienze brevi che si aprono con una relazione del caso effettuata dal magistrato relatore, alla quale segue l’intervento del Procuratore generale e quello della difesa. Non è prevista l’audizione di alcun testimone o esperto ma l’interessato (che può decidere se essere presente o meno) può rilasciare dichiarazioni spontanee con successiva redazione di un verbale di udienza in forma riassuntiva, redatta da un cancelliere. La decisione del tribunale, in forma di ordinanza, non interviene praticamente mai al termine dell’udienza ma, a causa dell’elevato numero di udienze giornaliere, il collegio si riserva sistematicamente. Il provvedimento viene poi notificato alle parti successivamente alla decisione, entro 7/10 giorni dall’udienza. Data la brevità, le argomentazioni difensive devono essere ben illustrate in forma scritta con istanza e con memorie che possono essere depositate fino a 5 gg prima dell’udienza. Particolarità del collegio di sorveglianza è che, a differenza di ogni altro giudice di merito del nostro ordinamento, parte integrante dello stesso in numero identico a quello dei togati (magistrati) sono i giudici onorari esperti nelle materie scientifiche di cui sopra (psicologia e criminologia in primis) inerenti la sfera psicologica dell’interessato. Il ruolo degli esperti è fondamentale nelle decisioni. Davanti al tribunale di sorveglianza quindi è la valutazione del comportamento del detenuto che assume importanza per la decisione finale. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza (le cui funzioni sono conferite ad un magistrato di Cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d’appello, ad un magistrato di appello) svolge le mansioni di magistrato di sorveglianza nell’ufficio di appartenenza, provvede a dirigere e organizzare le attività del tribunale, a coordinare l’attività degli uffici di sorveglianza, a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale amministrativo, a proporre al Csm la nomina di esperti, a svolgere tutte la altre attività riservate a lui da legge e dai regolamenti. La magistratura di sorveglianza minorile. Nel caso di soggetti che ricadono nella competenza minorile, le funzioni di sorveglianza sono esercitate dal magistrato di sorveglianza per i minorenni e dal tribunale per i minorenni. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che hanno commesso il reato quando erano minorenni e la competenza cessa in automatico al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto, anche se si è nella fase di esecuzione penale, e passano al magistrato di sorveglianza ordinario. Le funzioni requirenti sono esercitate dal procuratore della Repubblica per i minorenni. Con la magistratura di sorveglianza per i minorenni collaborano i servizi minorili per l’amministrazione della giustizia e gli uffici del servizio sociale per i minorenni (USSM), gli istituti di semilibertà, i servizi diurni per le misure alternative e sostitutive alla detenzione, gli istituti penali per i minorenni. La magistratura militare di sorveglianza. In materia di magistratura militare di sorveglianza si è intervenuti con la L. 180/1981, istituendo la Sezione di sorveglianza presso la corte militare di appello, composta dal un
magistrato militare di appello che la presiedeva nonché da due esperti. All’ufficio militare di sorveglianza con sede in Roma, e con giurisdizione in tutto il territorio nazionale, sono assegnati magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale di ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile e militare. I magistrati militari che esercitano funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Il tribunale militare di sorveglianza è composto dal presidente, magistrato militare di sorveglianza con funzioni di magistrato militare di cassazione, da un magistrato militare di sorveglianza e da due esperti nominati dal CSM con delibera trasfusa in un successivo decreto ministeriale (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, docenti di scienze criminalistiche). Il procedimento di sorveglianza. Il controllo frequente e costante sull’esecuzione della pena del condannato rileva in modo efficace ai fini della funzione rieducativa della pena, verificando la congruità della pena rispetto alla personalità del condannato e l’opportunità che vengano adottati strumenti sanzionatori diversi. Il procedimento di sorveglianza si ispira a principi giurisdizionali e prevede anche garanzie per il diritto di difesa, segue lo schema in tema di vocatio in jus ( quella parte dell’atto di citazione con cui si chiama in giudizio colui nei confronti del quale la domanda è proposta ) ed effettiva partecipazione della difesa al rito camerale previsto. È salvaguardata pure l’esigenza di audizione personale. Il procedimento di sorveglianza può essere attivato a seguito di richiesta del pubblico ministero (per i procedimenti da introdurre dinanzi al tribunale di sorveglianza organo competente è il procuratore generale presso la Corte d’appello, per i procedimenti da promuovere innanzi al magistrato di sorveglianza è competente il procuratore della repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza), oppure dell’interessato o del difensore e per la difesa l’interessato può anche fare richiesta di ammissione di gratuito patrocinio. Le richieste effettuate dall’interessato sono rivolte, nella maggiorate dei casi, ad ottenere provvedimenti favorevoli alla condizione di detenuto o internato. Titolari all’iniziativa sono anche i prossimi congiunti del condannato, il gruppo di osservazione e trattamento, per le materie di permessi e dei permessi premio, delle licenze e della remissione del debito. L’atto introduttivo deve contenere i requisiti minimi idonei alla corretta instaurazione del procedimento (generalità, sottoscrizione, oggetto della richiesta, illustrazioni delle ragioni poste a fondamento). Il procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione e quello innanzi alla magistratura di sorveglianza hanno regole comuni in tema di potere di iniziativa, intervento delle parti, termini e vocatio in jus, provvedimento decisorio, modalità di impugnazione. Contro le ordinanze conclusive dei due procedimenti è esperibile il solo ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale o su altri beni essenziali. Si differenziano poiché il primo può essere iniziato anche d’ufficio, non esiste presso la magistratura di sorveglianza un autonomo ufficio di pm e le relative funzioni sono esercitate dal pm presso il tribunale ordinario e da quello presso la corte di appello, a seconda che trattasi di magistrato o di tribunale di sorveglianza. Il procedimento di sorveglianza viene dichiarato inammissibile quando sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, quando costituisce mera riproposizione di un’altra già rigettata, contenendo gli stessi elementi. L’inammissibilità viene dichiarata con decreto motivato dal giudice o dal presidente, sentito il PM, con notifica entro 5 giorni all’interessato. Contro il decreto si può proporre ricorso per Cassazione. Quando ne fa richiesta l’interessato, l’udienza si svolge in forma pubblica. Con l’avviso di fissazione dell’udienza notificato all’interessato si avverte della facoltà di partecipare personalmente all’udienza. L’omesso avvertimento, incidendo sull’intervento del condannato nel procedimento, determina una nullità di tipo intermedio. L’interessato può essere collegato a distanza o può essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza del luogo, se detenuto o internato in un altro circondario. Dopo la verifica sulla regolare costituzione delle parti e la relazione orale del Presidente, l’udienza prosegue con la trattazione vera e propria, con eventuale assunzione di prove. Il giudice può chiedere alle autorità competenti documenti e informazioni di cui abbia bisogno. Nell’assumere le prove, il giudice procede senza particolari formalità, anche per quanto riguarda la citazione, l’esame dei testimoni e l’espletamento. Dopo la formulazione delle conclusioni degli intervenuti l’udienza si conclude e segue la fase decisoria e il giudice che decide è lo stesso innanzi al quale il procedimento si è svolto. L’ordinanza, decisione fondata su prove acquisite in udienza, è adottata a maggioranza dei componenti del collegio e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. L’ordinanza deve essere motivata, viene comunicata e notificata, senza ritardo alle parti e ai difensori. L’impugnazione può avvenire, come detto, solo in cassazione. Il ricorso eventualmente
loro famiglie. Suoi organi sono il Presidente, nella persona del Capo del Dipartimento dell’A.P., il segretario, il Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti e il comitato di indirizzo generale). Il ministro ha potere di vigilanza sull’Ente di assistenza mentre il controllo della gestione contabile è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato dal ministro e composto da un magistrato della corte dei conti, da un revisore d’effettivo designato dal ministro del tesoro e da tre revisori scelti tra il personale di ragioneria dell’Amministrazione penitenziaria. Un comitato di indirizzo individua le linee essenziali di indirizzo generale dell’Ente e nell’ambito della programmazione indica gli obiettivi e verifica poi i risultati raggiunti. Il DAP esplica le sue funzioni a livello centrale attraverso gli uffici dirigenziali di livello generale e perifericamente tramite i Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria. A livello centrale il DAP comprende: − (^) la Direzione generale del personale − (^) Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia edilizia penitenziaria − (^) Direzione generale dei detenuti e del trattamento − (^) Direzione generale della formazione A livello periferico, come organi, ci sono i Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero che hanno più sedi a cui fanno capo diverse regioni. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con funzioni di Provveditore Regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Le aree di intervento dei provveditorati sono: personale, formazione e aggiornamento del personale, ispettorato, detenuti e loro trattamento, beni e servizi, studi, ricerche, legislazione e automazione. Il D. Lgs 446/1992 ha istituito una Scuola nazionale per la formazione, aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione penitenziaria, denominata istituto superiore di studi penitenziari (ISSP), con sede a Roma, poste alle dipendenze del Dipartimento. L’ISSP ha un precedente nell’istituto superiore di polizia e sostituisce, per i funzionari dell’amministrazione penitenziaria, la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. L’istituto, oltre il corso biennale di formazione per la nomina a direttore penitenziario, cura la formazione iniziale, l’aggiornamento e la specializzazione dei funzionari e svolge attività di indagine sulle problematiche penitenziarie, assumendo le opportune iniziative sul piano didattico e scientifico. A capo della struttura è posto, come direttore, un dirigente generale dell’amministrazione penitenziaria, nominato con decreto del ministro guardasigilli, su proposta del capo del Dipartimento. L’istituto è articolato in 3 divisioni ed è composto, oltre che dal Direttore, da 3 organi collegiali che sono: il Consiglio di direzione (linee operative generali dell’istituto, provvedere alla formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento), il collegio dei docenti (organo consultivo del direttore dell’istituto) e il Consiglio di istituto (organo di collaborazione tra docenti e frequentatori dei corsi). Con lo stesso Decreto è stato istituito l’Albo dei docenti dell’ISSP e dettato specifiche disposizioni per i corsi di formazione dei vincitori dei concorsi pubblici (durata del corso: 6 mesi) e del concorso riservato (durata del corso: 2 anni). Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni a essi relativi e quelli inerenti l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti. Si occupa in particolare: dell’esecuzione penale per i minori, dell’esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, di curare i rapporti tra stati in materia di sottrazione internazionale dei minori, di gestire il proprio personale. Si compone di due Direzioni generali: direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, della direzione generale per l’esecuzione penale esterna di messa alla prova. Anche in questo caso c’è un Capo Dipartimento. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità previste sono: gli Uffici distrettuali, interdistrettuali e i centri di giustizia minorile.
L’esecuzione penale esterna è articolata in uffici distrettuali (organi periferici dirigenziali non generali) e uffici interdistrettuali. I centri per la giustizia minorile sono organi periferici di livello dirigenziale non generale del ministero, organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente anche a più corti d’appello. È lo strumento propulsore dei servizi della giustizia e di coordinamento e raccordo con le politiche giovanili delle Regioni e degli Enti Locali. I funzionari che ne fanno parte hanno già svolto attività significative nel settore minorile o che siano dotate di specifiche attitudini e preparazione. Di questi fanno parte una serie di servizi: uffici di servizio sociale per i minori, istituti penali per i minorenni, centri di prima accoglienza, le comunità, istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. Gli istituti penitenziari e il personale Gli istituti di prevenzione e pena sono tutti gli Istituti che adempiono alla funzione di difendere la società contro il fenomeno della criminalità attraverso l’esecuzione delle pene privative della libertà inflitte dall’Autorità giudiziaria, l’attuazione delle misure di sicurezza detentive, la custodia cautelare degli imputati di gravi reati che, se lasciati liberi, potrebbero nuocere in diverso modo al regolare corso delle indagini oppure addirittura sfuggire alla giustizia. Gli istituti penitenziari si distinguono in istituti per adulti e istituti per minorenni, se ospitano soggetti di età superiore o inferiore ai 18 anni. Gli istituti penitenziari per adulti si distinguono a seconda della categoria giuridica dei soggetti in: istituti di custodia cautelare, istituti per l’esecuzione delle pene, istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza, centri di osservazione. Tale distinzione è fondata sull’esigenza prevalentemente giuridica di mantenere una sostanziale differenza di trattamento tra coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di reati da una sentenza irrevocabile di condanna (condannati) e coloro che sono in attesa di una decisione definitiva (imputati) in base al principio che nessuno deve essere considerato colpevole, se non dopo una condanna passata in giudicato. Tali istituti dipendono dai provveditorati regionali dall’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. − (^) Istituti di custodia cautelare sono destinati a indagati e imputati, arrestati e fermarti, e a coloro che sono raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si distinguono in case mandamentali e case circondariali. Sono destinate alla custodia degli imputati a disposizione dell’Autorità giudiziaria ed assicurano la custodia delle persone fermate o arrestate dagli organi di pg e quella dei detenuti in transito; in alcune case circondariali sono istituite sezioni di Case di reclusione; − (^) Istituti per l’esecuzione delle pene: gli istituti per l’esecuzione delle pene ospitano i detenuti che devono scontare una pena detentiva inflitta all’A.G.: l’arresto, la reclusione e l’ergastolo. Si distinguono in: case d’arresto (destinate ad ospitare i condannati alla pena dell’arresto ma mai istituite) e case di reclusione (o case penali, nelle quali vengono assegnati i condannati alla pena della reclusione e dell’ergastolo, cioè i detenuti definitivi, ossia coloro la cui condanna è passata in giudicato). È previsto che sezioni di case di arresto siano istituti presso le case di custodia mandamentali o circondariali e che sezioni di case di reclusione sono istituite presso le case di custodia circondariali. − (^) Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive: assicurano la custodia degli internati, delle persone socialmente pericolose, nei confronti delle quali è stato applicato quello speciale provvedimento di prevenzione e restrizione, chiamato misura di sicurezza detentiva. I suddetti istituti sono: le colonie agricole ( attività lavorative agricole ), case di lavoro ( attività artigianali industriali - sostituite dal collocamento in comunità per l’infradiciotenne o colui il quale, avendo meno di 18 anni al momento del reato, non ne ha ancora compiuti 25), case di cura e di custodia e ospedali psichiatrici giudiziari. Dal 1 aprile 2015 il ricovero nelle case di cura e custodia e negli ospedali psichiatrici giudiziaria è sostituito dall’accoglienza nelle REMS o Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (ospitano internati che devono eseguire la misura di sicurezza detentiva del manicomio giudiziario, applicata a titolo definitivo o provvisorio, internati prosciolti per infermità di mente, detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale,
degli internati e la qualità della loro vita, rendendola sempre più dignitosa, confortevole e accettabile. In parte la competenza è dei provveditorati regionali delle aree educative degli Istituti penitenziari e in parte degli uffici centrali del dipartimento. Area della sicurezza. All’interno dell’Area sicurezza è incardinato il Corpo di Polizia Penitenziaria, a capo del quale è preposto il Comandante del Reparto, un funzionario del Corpo appartenente al ruolo dei Commissari. In quest’Area si applica il principio della vigilanza dinamica e sorveglianza/conoscenza, derivata dalla circolarità del patrimonio informativo, frutto di una collaborazione integrata delle diverse professionalità che operano all’interno del carcere. La sicurezza è quindi definita sulla base degli uomini a disposizione, configurata mediante la previsione del presidio degli snodi cruciali e con l’organizzazione di una pattuglia in servizio dinamico di controllo del territorio-carcere. L’organizzazione delle attività è all’interno di un sistema gerarchico suddiviso per competenza distinto in unità operative, a capo delle quali è posto personale appartenente al ruolo di Ispettori e Sovrintendenti. Area amministrativo contabile. All’area è preposto un funzionario amministrativo contabile o un collaboratore amministrativo contabile con più anzianità di servizio. I compiti dell’area possono essere ricondotti a: riscontro contabile sui titoli di entrata e di spesa, cura degli aspetti contabili della gestione del personale, predisposizione dei rendiconti amministrativi, gestione del servizio di cassa e dei valori e generi di monopolio, cura delle procedure amministrativo - contabile inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti e il lavoro di detenuti e internati, gestione amministrativo contabile del peculio di detenuti e internati, programmazione generale, annuale e pluriennale delle attività e iniziative dell’istituto. Area sanitaria. Presso ogni istituto sono presenti un dirigente sanitario, un medico incaricato, dipendente dall’Amministrazione penitenziaria, responsabile dell’Area sanitaria e titolare di molti importanti compiti in materia di assistenza medica di base, di certificazioni medico legali, di valutazioni strettamente penitenziaria in tema di isolamento disciplinare o sanitario. Il medico incaricato partecipa al consiglio di disciplina e alla commissione per il regolamento interno dell’istituto penitenziario. L’area offre servizi specialistici con medici convenzionati per le principali necessità dell’utenza e la presenza stabile di psicologi. Il personale degli istituti penitenziari Il direttore è l’autorità dirigente dell’istituto. A lui compete la responsabilità dell’organizzazione, del funzionamento, dell’ordine e della sicurezza dell’istituto. I suoi compiti si possono sintetizzare in: poteri attinenti all’organizzazione, coordinamento e svolgimento delle attività relative al funzionamento dell’istituto; mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario; responsabile della gestione contabile e amministrativa del carcere; coordinamento delle attività di osservazione e trattamento dei detenuti; è componente della Commissione che predispone, approva e modifica il regolamento di istituto; ammette detenuti e internati al lavoro all’esterno; delibera le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione dei detenuti e internati e presiede il Consiglio di disciplina; autorizza i colloqui e la corrispondenza telefonica dei detenuti; autorizza il trasferimento dei detenuti (per gravi motivi di salute) informandone immediatamente l’A.G., presiede il gruppo preposto alla formulazione dei programmi di trattamento di detenuti e internati; effettua periodici colloqui individuali e visita periodicamente i locali in cui si trovano; può richiedere l’intervento della Forza di Pubblica sicurezza, informandone il magistrato di sorveglianza, il Provveditore regionale e il ministero, in caso di disordini collettivi con manifestazioni di violenza. Questo si avvale della collaborazione di uno o più vice direttori. L’educatore , che prima era una figura prevista solo negli istituti minorili, è stata introdotta anche in quella per gli adulti. L’educatore opera all’interno dell’area educativa o del trattamento partecipando alle attività di gruppo per osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendendo al trattamento rieducativo individuale e di gruppo. Essendo orientata al trattamento rieducativo le figure degli educatori si devono adeguare ai casi individuali e alle singole circostanze. L’attività dell’educatore spazia nel campo scolastico, lavorativo, sportivo, del tempo libero, ed è diretta ad una migliore conoscenza della personalità dei detenuti; gli educatori partecipano alle attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità; collaborano nella tenuta della biblioteca, nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali. A questi possono essere delegate delle funzioni come colloqui di primo ingresso, coordinamento dei
collaboratori esterni, interventi nel lavoro all’esterno e nella semilibertà, tenuta delle cartelle personali. L’educatore interviene per la prima impostazione e per l’aggiornamento delle cartelle personali. I professionisti esperti collaborano nelle attività di osservazione e trattamento (psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, mediazione culturale e servizio di interpreti). Le figure suddette vengono scelte da un elenco compilato dal Provveditorato regionale per ogni distretto di Corte d’appello, dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale. Non devono avere età inferiore ai 25 anni, devono essere di condotta incensurata, devono essere in possesso del titolo professionale richiesto e devono risultare idonei a svolgere la loro attività nello specifico settore penitenziario. L’idoneità viene accertata dal provveditorato attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati. Su autorizzazione del provveditorato, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono gli incarichi agli esperti. Questi soggetti offrono le loro competenze specialistiche per elaborare il documento di sintesi con cui il magistrato di sorveglianza approva il programma di trattamento. Possono prestare consulenza alla Commissione per la redazione del regolamento interno e, di diritto, partecipano alle riunioni del consiglio di disciplina chiamato a disporre il regime sorveglianza particolare. I risultati delle attività condotte dai vari esperti confluiscono nell’elaborazione di un giudizio finale e globale nei confronti del contratto osservato (relazione di sintesi). Il servizio sociale. Nel 2005 si è riformato il personale direttivo e dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria, attribuendogli lo status di rapporto di lavoro di diritto pubblico. Sono stati definiti i ruoli e i compiti degli uffici penali di esecuzione esterna. Tali uffici, su richiesta dell’A.G., svolgono inchieste utili a fornire i dati occorrenti per applicazione, modificazione, proroga e revoca delle misure di sicurezza; svolgono indagini socio familiari per applicare le misure alternative alla detenzione; propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; controllano l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative e ne riferiscono all’A.G.; prestano consulenza per il buon esito del trattamento penitenziario; svolgono ogni altra attività prevista da legge e dal regolamento. L’ufficio si coordina con le istituzioni e i servizi sociali che operano nel territorio. Gli indirizzi generali e il coordinamento in materia sono dettati dalla Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Gli USSM – Uffici di servizio sociale per i minorenni - operano per la prevenzione e il recupero della devianza minorile, svolgono la funzione di garante dell’unitarietà e personalizzazione. Concorrono all’attuazione degli interventi di protezione giuridica del minore e di prevenzione e recupero della devianza in applicazione della normativa vigente. In generale, assicurano attività di assistenza in ogni stato e grado del procedimento, attivano percorsi di crescita e responsabilizzazione tramite la valorizzazione delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali; modulano gli interventi per le esigenze educative del minore; garantendo la continuità di trattamento in relazione al programma operativo sino al ventunesimo anno di età; elaborano progetti di intervento; effettuano, su richiesta dell’A.G., interventi in materia di sottrazione internazionale di minori; assicurano al minorenne vittima di abuso sessuale, assistenza. Il cappellano. Gli spettano le pratiche di culto, istruzione e assistenza religiosa della confessione cattolica per detenuti e internati. Non fa parte del consiglio di disciplina me è membro della commissione che dispone il regolamento interno e le modalità di trattamento penitenziario. La Polizia penitenziaria è una delle quattro forze di Polizia italiane, ad ordinamento civile, come la Polizia di stato (Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza sono, invece, ad ordinamento militare). È alle dipendenze del Dipartimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria e i suoi appartenenti si occupano di: assicurare l’esecuzione delle misure privative della libertà personale, garantire l’ordine all’interno degli istituti e tutelare la sicurezza, partecipare alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo di detenuti e internati, servizio di traduzione e di piantonamento, espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblico e di concorso pubblico. Questi hanno le attribuzioni di: Sostituti Ufficiali di Pubblica sicurezza (ruoli direttivi e dirigenziali), Agenti di Pubblica sicurezza, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale. Nonostante l’ordinamento civile, la struttura è gerarchica e ogni agente è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. Il corpo è disposto in vari dipartimenti specializzati in determinati servizi: il NOTP – Nucleo Traduzione e Piantonamenti (spostamenti detenuti e sorveglianza se siano all’esterno); NIC – Nucleo Investigativo centrale (indagini per reati commessi nell’istituto); Nucleo Cinofili Antidroga; Polizia Stradale, Nucleo Operativo Navale e Nuclei Aeroportuali
della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il suo ruolo è fondamentale nel vigilare che l’esecuzione della custodia e delle persone detenute in carcere sia conforme ai principi derivanti da norme nazionali e internazionali, intervenire su eventuali criticità, visitare senza autorizzazione gli istituti suddetti, prendere visione della documentazione dei detenuti (previo loro consenso), richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture informazioni e documenti necessari, valutare i reclami. Durante i sopralluoghi, qualora vengano riscontrate delle criticità il Garante instaura un dialogo con l’amministrazione interessata, propone interventi correttivi, amministrativi o politici per risolvere i problemi riscontrati. Nel caso in cui accerti delle violazioni, provvede a inviare specifiche raccomandazioni per eliminare le irregolarità. Qualora non provveda entro 30 giorni, il garante comunica il suo dissenso motivato. Ogni anno il garante nazionale tiene un relazione di fronte al Parlamento dove spiega il lavoro svolto nel corso nell’anno e le prospettive future. Nel 2008 è stato istituito anche il garante regionale dei diritti dei detenuti, che si occupa anch’esso di sopralluoghi, reclami etc. Nel territorio agiscono anche garanti provinciali e comunali. Principi e modalità di trattamento Nella nozione di detenuti rientrano tutti coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia (indagati o imputati) in stato di esecuzione penale (condannati). La distinzione tra le due figure è netta: nessuno può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Agli imputati viene contestata la commissione d’un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti; è una qualità assunta nel momento in cui viene redatto un capo di imputazione e sono considerati colpevoli solo quando intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. Gli imputati si distinguono in: giudicabili, detenuti o non detenuti, per i quali è stato avviato un procedimento penale e che sono in attesa del giudizio di primo grado; appellanti, detenuti o non detenuti, per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono inattesa del secondo grado di giudizio; ricorrenti, ovvero detenuti o non detenuti che devono essere giudicati dalla Corte di Cassazione per lo stesso reato per il quale sono stati condannati in primo e secondo grado per eventuali violazioni di legge verificatesi nel processo al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale della sentenza di condanna. I condannati sono coloro che, a seguito di condanna definitiva, devono scontare la pena inflitta negli istituti penitenziari e sono: gli arrestati (da 5 gg a 3 anni), i reclusi (da 15 gg a 24 anni) e gli ergastolani. Sono considerati condannati anche coloro i quali sono sottoposti a misura alternativa alla detenzione e quelli sottoposti a sanzione sostitutiva. Negli istituti penitenziari, oltre i detenuti, vengono ristretti anche gli internati (sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, colonia agricola, casa di lavoro, REMS) e i soggetti in libertà vigilata. Numerose modifiche sono state apportate al trattamento penitenziario nel 2018 con il D.Lgs. 123. Il trattamento dei soggetti detenuti deve essere sempre conforme al senso di umanità e deve assicurare il rispetto della dignità del detenuto, deve essere improntato ad imparzialità e senza discriminazioni di nessun tipo. Il trattamento deve tendere sempre alla rieducazione del detenuto e al reinserimento all’esterno, secondo principi di individualizzazione del trattamento. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili e non indispensabili; i detenuti devono essere chiamati con il loro nome. Il trattamento penitenziario è adattato già da tempo ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, alle regole minime dell’ONU e del Consiglio d’Europa, che mettono al centro il detenuto come persona. Le linee guida del trattamento penitenziario sono: principio rieducativo (e individualizzazione), divieto di discriminazioni, divieto di violenza fisica e morale, modelli che favoriscono autonomia (in senso materiale e personale: base economica stabile, indipendenza psicologica e di azione), responsabilità (capacità di attribuire a se stesso le proprie azioni, riconoscere il grado di volontà di queste, comprendere la gravità di quanto commesso, riconoscere il disvalore sociale e il danno causato alla vittima), socializzazione e integrazione (diretti a indurre la persona ad una partecipazione attiva, ad un percorso di crescita e di responsabilizzazione, capire di far parte di una comunità e di contribuire al suo funzionamento, usufruire di ciò che essa offre), modelli fondamentali per giungere ad una vera e propria rieducazione. Il trattamento è organizzato secondo direttive impartite dall’amministrazione penitenziaria riguardo alle esigenze di gruppi di detenuti e internati, direttive contenute nel regolamento interno di ogni istituto penitenziario e legate sempre alle condizioni generali del trattamento previste dalla legge penitenziaria.
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti, devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose, anche comuni. I locali di detenzione devono avere: un’ampiezza sufficiente, un’illuminazione con luce naturale e artificiale, un’aerazione adeguata, riscaldamento, servizi igienici riservati decenti e razionali, un buono stato di conservazione e pulizia. Gli spazi comuni devono essere strutturati in modo da garantire una buona gestione della vita comune. È previsto che ogni detenuto abbia una camera singola durante la notte e gli imputati abbiano una camera singola anche di giorno (così come gli ergastolani). Tale condizione della camera singola è derogabile nel caso in cui vi ostino le prescrizioni mediche, ovvero particolari situazioni dell’istituto che non lo consentano. Ogni detenuto dispone di adeguato corredo per il proprio letto. L'amministrazione penitenziaria fornisce al detenuto biancheria, vestiario e altri effetti di uso quotidiano in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita (sono stabiliti con decreto ministeriale), correlati sempre al variare delle stagioni e alle zone in cui gli istituti sono ubicati. L’abito di lavoro è concesso in relazione al tipo di attività svolta. Possono essere ammessi abiti o corredo propri quando questi abbiano un particolare valore morale o affettivo. I capi hanno una durata prevista da decreto ministeriale ma ne può essere prevista la sostituzione anticipata in caso di deterioramento; nel caso in cui il danno sia stato creato volontariamente dal detenuto è previsto che questo risarcisca il danno cagionato. Anche nel sistema italiano si mira alla eliminazione dei servizi igienici a vista e sono garantite docce dotate di acqua calda, i cui orari possono essere decisi a priori per esigenze di istituto. L’alimentazione dei detenuti deve essere garantita in maniera sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima, e il tutto è disciplinato in apposite tabelle. È possibile adattare l’alimentazione al proprio credo religioso, acquistare a proprie spese generi alimentari e di conforto e ricevere pacchi dall’esterno. Il detenuto che non presta attività lavorativa all’esterno può stare all’aria aperta per 4 ore; il direttore può ridurre le ore d’aria per giustificato motivo fino a 2 ore e deve comunicarlo al magistrato di sorveglianza e al provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria. Gli spazi all’aria devono offrire comunque la possibilità di proteggersi dagli agenti esterni. La permanenza all’aperto si effettua in gruppi, a meno che non si tratti di soggetti in isolamento sottoposti a sanzioni disciplinari ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici. L’assistenza sanitaria negli istituti penitenziaria è erogata dal SSN. Le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui gli internati e i detenuti hanno diritto è alla pari degli altri cittadini in stato di libertà e questi devono essere caratterizzati da tempestività. Tra i vari tipi di controlli sanitari viene effettuata la visita medica generale per i nuovi ingressi (integrata da un colloquio psicologico), la visita medica periodica e la sorveglianza sanitaria per i detenuti adibiti a mansioni lavorative. Il medico del SSN garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta, quando risulti necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. Negli istituti per donne sono in funzione servizi speciali per assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Deve accertarsi sempre, prima di un trasferimento, la giusta condizione psico-fisica dei detenuti e comunicarlo, in caso negativo, all’autorità che ha disposto il trasferimento. Viene garantita la continuità terapeutica per cure specialistiche esistenti prima dell’ingresso in carcere. Per coloro che abbiano iniziato una transizione sessuale viene garantita la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico. Per chi sia affetto da malattie contagiose, è previsto che il soggetto venga messa in isolamento con relativa comunicazione al magistrato di sorveglianza. I detenuti possono richiedere di essere visitati a proprie spese per visite specialistiche, trattamenti medico chirurgici o terapeutici ad effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria svolge almeno due volte l’anno una visita generale degli istituti per valutare l’adeguatezza delle misure di profilassi adottate nonché le condizioni igienico sanitarie degli istituti. Dei risultati si riferisce al Ministero della salute e al Ministero di giustizia, informandone i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza. Sul principio di individualizzazione del trattamento, oltre il D.Lgs 123/2018 ha agito anche il D.Lgs 150/2022, richiamando il principio di responsabilizzazione e del rispetto della dignità e della salute, incentivando e valorizzando le competenze e le attitudini del soggetto detenuto idonee a sostenerlo nel processo di
dell’esecuzione, tenuto conto della durata delle limitazioni e delle prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto, proprio al fine di valorizzare la volontà del tossicodipendente di abbandonare comportamenti devianti. Per un tossicodipendente che abbia già in corso un programma di recupero lo stesso può chiedere l’affidamento in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma concordato con la struttura. Se il tribunale ritiene di disporre l’affidamento, impartisce prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione del programma e adotta strumenti atti a verificare il corretto proseguito del percorso riabilitativo; inizia dalla data del verbale di affidamento. Al di fuori di queste soluzioni, le pene per questo tipo di reati dovrebbero essere scontate in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi. ICATT: istituti a custodia attenuata, carceri di secondo livello in cui i detenuti possono accedere solo se già disintossicati poiché in queste strutture sono possibili solo delle terapie a base di psicofarmaci. Il detenuto o internato deve essere assegnato in un istituto prossimo alla residenza della famiglia (prossimità) o comunque a quello che per lui è il suo centro di riferimento, fatta salva l’esistenza di motivi contrari. Il regime di sorveglianza particolare viene concesso a soggetti che con il loro comportamento compromettono la sicurezza o turbano l’ordine nell’istituto, quando impediscono le attività degli altri detenuti, quando si avvalgono dello stato di soggezione di altri detenuti, tutti comportamenti che devono essere tenuti all’interno dell’istituto penitenziario. Il provvedimento è adottato dall’amministrazione penitenziaria previo il parere (obbligatorio ma non vincolante) del Consiglio di disciplina, integrato da due esperti; per gli imputati è necessario il parere dell’autorità giudiziaria procedente. In tutti i casi in cui si verifichi l’urgenza la sorveglianza può essere disposta senza avere acquisito i prescritti pareri che devono comunque intervenire entro 10 giorni. Il provvedimento che dispone la sorveglianza particolare (atto amministrativo, adottato dal ministro della Giustizia e, per lui, dal Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), deve essere comunicato al magistrato di sorveglianza perché eserciti il potere di vigilanza. Dalla data di emanazione del provvedimento, può avere una durata massima di 6 mesi e può essere prorogato anche più volte, ciascuna delle quali in misura non maggiore ai 3 mesi. Avverso il provvedimento può essere presentato reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla sua comunicazione e nei 10 giorni successivi il tribunale procede con ordinanza in camera di consiglio, contro la quale è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. È a partire dal 2018 che si è previsto l’inserimento della formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità come elementi fondamentali del trattamento rieducativo. Il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni affettive del detenuto sono un elemento essenziale del trattamento rieducativo, ecco perché per quanto possibile l’istituto deve essere il più vicino possibile alla dimora stabile della famiglia del detenuto. I familiari devono essere immediatamente avvisati della reclusione, di un eventuale trasferimento in altro istituto, di una grave malattia o del decesso. Viceversa, lo stesso deve avvenire per i detenuti per notizie che riguardino i loro familiari. Fondamentale negli interventi in favore delle famiglie dei detenuti e internati è il consiglio di aiuto sociale, che ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del ministero della giustizia e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura di stato, la cui operatività è stata fortemente ridotta in favore delle Regioni e dei Comuni. Presso ogni Consiglio è costituito un comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale per favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dal carcere. La legge prevede la possibilità per detenuti e internet di essere ammessi ai colloqui con congiunti e con altre persone. I familiari sono considerati quelli la cui parentela ricade entro il quarto grado (per i soggetti in 41 bis vi possono accedere i parenti entro il terzo grado), mentre quelli di quinto e sesto grado possono accedervi come le persone esterne, quindi richiedendo una preventiva autorizzazione, subordinata alla sussistenza di comprovati requisiti (per i soggetti in 41 bis è necessaria l’autorizzazione del direttore e ragionevoli motivi). Sono ammessi attualmente anche i conviventi, cioè le persone che coabitavano con il detenuto prima della carcerazione. I detenuti possono avere, inoltre, colloqui con i garanti dei diritti dei detenuti e con i propri difensori, fin dall’inizio dell’esecuzione della pena o della custodia cautelare. I controlli si svolgono a vista, in appositi locali, senza che il personale possa udire le conversazioni; possono essere un massimo di 6 al mese e della durata di un’ora, prolungabile se i familiari risiedano in altro comune; sono al massimo di 4 al mese per coloro che sono stati condannati per delitti di cui all’art. 4 bis o.p.
È garantita anche la corrispondenza telefonica poiché all’interno dell’istituto sono presenti dei telefoni, utilizzabili su autorizzazione del personale dell’istituto per chiamare familiari e congiunti e, in presenza di valide motivazioni, terzi, una volta alla settimana. L’autorizzazione può essere concessa in considerazione dei motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore ai 10 anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto. La richiesta deve essere fatta per iscritto indicando numero di telefono, la persona da contattare e le motivazioni; la durata massima è di 10 minuti. Le conversazioni possono essere registrate su necessità e devono esserlo obbligatoriamente quelle dei soggetti condannati per reati 4 bis. Le autorizzazioni spettano, per gli imputati, all’autorità giudiziaria che procede, e per i condannati al direttore dell’istituto. Quando si parla di colloqui investigativi ci si riferisce alla facoltà per il personale della D.I.A., dei servizi centrali ed interprovinciali di Polizia giudiziaria, nonché per gli ufficiali di Polizia giudiziaria designati dai responsabili dei predetti organismi, di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari e la possibilità di essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti di criminalità organizzata, cioè quelli indicati nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p. Possono avvalersi del colloquio investigativo anche i responsabili, di livello almeno provinciale, degli uffici o reparti di Polizia di Stato o dell’Arma di Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo nonché, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, del Corpo della guardia di finanza. L’autorizzazione viene rilasciata dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato per internati, condannati o imputati, dal Pubblico Ministero competente per persone sottoposte a indagini. Nei casi di particolare urgenza si può procedere dando immediata comunicazione al Ministro della Giustizia o a un suo delegato. Il provvedimento autorizzativo ha una validità di 15 giorni dalla data di emanazione e l’attestazione comprende le indicazioni sul soggetto autorizzato e sui soggetti con i quali il colloquio deve svolgersi, tutte annotazioni riportate in un registro riservato. Il P.N.A.A. (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) può procedere ai colloqui in questione senza chiedere autorizzazione e deve essere informato dei colloqui effettuati con soggetti che hanno a che fare con reati relativi alla propria competenza. Le finalità del colloqui in generale sono quelle di assunzione di informazioni confidenziali. A livello preventivo, anche le Agenzie di informazione e Sicurezza possono effettuare, previa autorizzazione dell’A.G., colloqui con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale. L’autorizzazione è concessa dal procuratore generale presso la corte di appello di Roma quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano indispensabile l’attività di prevenzione. La richiesta compete al Presidente del Consiglio dei ministri (anche a mezzo del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza) e dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al Procuratore Generale e al P.N.A.A. e informazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Autorizzazioni e comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l’ufficio del procuratore generale. L’autorità che ha svolto il colloquio ne da immediata comunicazione all’istituto penitenziario e alla segreteria di sicurezza del DAP, sia delle eventuali esigenze di tutela dell’incolumità del detenuto con cui si è svolto il colloquio sia di altre indicazioni che possono incidere sul trattamento. Tutte le dichiarazioni assunte durante il colloquio e confidenziali non possono essere utilizzate processualmente né possono essere acquisite agli atti del procedimento, ma possono essere impiegate per svolgere indagini e fanno sorgere l’obbligo di informativa al P.M. se assumano il carattere di notizia di reato o se sia lo stesso detenuto che dimostri la volontà di collaborare. Il colloquio può avvenire con i detenuti per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli comuni. La corrispondenza negli istituti penitenziari è stata disciplinata con la normativa del 2004 - L. 95, che ha fatto confluire tutte le disposizioni in un’unica norma e la ha adattata a quanto previsto dalle normative CEDU, nonché alla nostra costituzione, secondo la quale la corrispondenza è inviolabile e la sua limitazione può avvenire solo con atto motivato dell’Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Il visto di censura per la corrispondenza è adottato dall’Autorità giudiziaria ordinaria e, in caso di organo collegiale, dal suo presidente; con la condanna definitiva la competenza passa al magistrato di sorveglianza. Le restrizioni che riguardano la corrispondenza (limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e ricezione della stampa, sottoposizione della corrispondenza a controllo e verifica del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, sono possibili per esigenze attinenti le indagini o investigative o per prevenzione dei reati, per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto per un periodo non superiore ai 6 mesi e prorogabile per mesi
massimo di 15 giorni e fino a un massino di 45 giorni all’anno per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro (per i minori 30 giorni/max 100 giorni all’anno). Lo scopo è quello di mantenere il contatto del condannato con la realtà esterna, incentivandolo a mantenere una condotta regolare ed evitando che questo perda la speranza in un futuro. Ovviamente, per la concessione dei permessi, ci devono essere dei presupposti: i permessi premio possono concedersi a tutti coloro che, avendo tenuto regolare condotta, non risultino di particolare pericolosità sociale, quindi ci deve essere la previsione che il soggetto, una volta uscito, non commetta reati e non abusi della fiducia concessagli dandosi alla fuga. Dovendo essere quanto più possibile fondata, quindi oggettiva e documentata, la pericolosità sociale non può essere valutata dagli operatori penitenziari ma dalle forze di polizia, alle quali il magistrato di sorveglianza dovrà chiedere informazioni. I rilevatori da considerare sono: collegamenti con la criminalità organizzata, elevato tenore di vita non giustificato da attività lavorativa, gravità del reato e precedenti penali. Per i condannati per reati di maggiore allarme sociale interviene il parere del CPOSP (comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, formato da prefetto, questore, vertici dei carabinieri e della guardia di finanza), che dovrà fornire al magistrato dettagliate informazioni circa la pericolosità sociale nonché l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 quando ci siano dubbi effettivi sulla sussistenza di quei rapporti. Altro requisito fondamentale è un comportamento carcerario corretto, che dimostri un senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle attività lavorative o culturali, una dimostrazione effettiva della volontà di reinserirsi nel tessuto sociale e di partecipare all’opera rieducativa. Il giudizio compete agli operatori penitenziari, in particolare al direttore, per il permesso premio e all’equipe di osservazione e trattamento per altri benefici. Ai requisiti soggettivi si sommano anche quelli oggettivi, che si riferiscono principalmente alla durata della pena. Per coloro che hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione di permessi premio è ammessa solo dopo il decorso di due anni dalla commissione del fatto. È stata dichiarata illegittima la norma con cui si impediva la concessione di permessi premio a chi non collabora con la giustizia, anche se non ci sono più elementi di collegamento con la criminalità organizzata. Il divieto di concessione di benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di misura alternativa. In materia di reclami in materia di permessi, il PM o l’interessato entro 24 ore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza (se emesso dal magistrato di sorveglianza) o alla corte di appello (se emesso da altro organo giudiziario), che devono decidere entro 10 giorni dal reclamo. Il magistrato che ha adottato il provvedimento non può entrare a far parte del collegio che deve decidere del reclamo. Per effetto del reclamo il provvedimento di concessione del premio è ineseguibile. Tale effetto di sospensione non si verifica in relazione ai permessi concessi per giungere al capezzale del familiare in pericolo di vita, ma in quel caso è obbligata la scorta. I detenuti e gli internati hanno nei settori della loro vita negli istituti (tabelle e preparazione del vitto, servizio di biblioteca, lavoro, attività culturali, ricreative e sportive) dei rappresentati in determinati settori che devono rendere noti i loro bisogni. Il regime penitenziario Il regime, che rientra in quello più vasto del trattamento, indica quelle regole di condotta che i detenuti e gli internati sono tenuti a osservare durante la loro detenzione per la rieducazione e il recupero: contegno nei rapporti interpersonali tra detenuti e con gli operatori di polizia e obbligo di rispettare le norme che regolano la vita penitenziaria, di cui vengono a conoscenza all’ingresso in istituto (viene consegnato un estratto delle norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno, la carta dei diritti e doveri dei detenuti). Nessun detenuto può avere mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri, tutti devono avere cura degli oggetti loro messi a disposizione e devono risarcire eventuali danni che abbiano arrecato. Le direzioni degli istituti penitenziari sono tenute a ricevere: chi vi è tradotto in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, chi si presenta
dichiarando di aver commesso un reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza, i latitanti che si siano sottratti all’esecuzione della custodia cautelare, gli evasi o i condannati in via definitiva che non siano in grado di produrre copia dell’ordine di esecuzione. Chi proviene dallo stato di libertà viene condotto presso l’ufficio matricola, dove vengono prese le impronte digitali, annotati i dati anagrafici e scattate le foto. A questo seguono tutta una serie di adempimenti: perquisizione personale, immatricolazione, compilazione della cartella personale (che consente una prima conoscenza della personalità del detenuto e si sposta con esso in caso di trasferimento), colloquio (con direttore o un operatore da lui designato), visita medica (per accertarne le condizioni di salute e l’assenza di malattie contagiose, se ci siano problemi di tossicodipendenza, se una donna sia in attesa o abbia partorito da meno di 6 mesi), comunicazioni con i congiunti o con altre persone da lui indicate, collocazione immediata del nuovo detenuto se non ci sono problemi oppure sua sistemazione per 7 gg in altri locali appositi e con possibilità di fruire di più d’ore d’aria. In molti istituti è organizzato il servizio accoglienza, che prevede una serie di interventi da parte di vari operatori. Normalmente i detenuti coabitano condividendo spazi comuni, anche per garantire la finalità rieducativa, ma a questo ci sono alcune eccezioni, come l’isolamento. Questo può avvenire se lo impongono delle motivazioni sanitarie (deve essere prescritto dal medico, che si assume la responsabilità, deve essere limitato ai casi di malattia contagiosa, viene eseguito in appositi locali dell’infermeria o centro clinico, deve cessare con il venir meno dello stato contagioso), durante l’esecuzione della sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune (deciso dal Consiglio di disciplina per soggetti che si sono resi colpevoli di infrazioni disciplinari gravi e con certificazione scritta dal sanitario che il soggetto possa sopportare lo stato di isolamento in camere ordinarie, nelle quali sia preclusa la comunicazione con gli altri detenuti), per indagati e imputati se vi siano ragioni di cautela processuale (con le ragioni specificate nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Dovranno comunque essere garantire le normali condizioni di vita del recluso, ad eccezione di quelle incompatibili con le ragioni che lo hanno determinato. L’isolamento non preclude l’accesso ai colloqui visivi con gli autorizzati e, fuori dai casi stabiliti e previsti, costituisce un abuso. L’isolamento continuo è quello diurno e notturno. Vi è anche l’ipotesi, prevista come sanzione disciplinare, e che riguarda solo il vietare la permanenza all’aria aperta, per non più di dieci giorni e la cui competenza è del consiglio di disciplina. È disciplinato l’isolamento cautelare per il detenuto o internato che abbia commesso un’infrazione sanzionabile con l’esclusione dalle attività in comune che può precedere in caso di assoluta urgenza e per un massimo di 10 giorni con provvedimento del direttore. L’isolamento volontario lo subiscono quei detenuti che hanno commesso reati quali la violenza carnale a danno di bambini. Le perquisizioni: sono importanti operazioni di servizio volte a ricercare sulla persona del detenuto, o nei locali dell’istituto, oggetti di cui non è consentito il possesso e che possono stati intenzionalmente occultati. Esse si rendono necessarie per motivi di sicurezza. Essendo un’operazione delicata, il personale di custodia lo dovrà eseguire con molta accuratezza e correttezza, nel pieno rispetto della dignità e della personalità del detenuto, e considerandolo sempre come dovere d’ufficio, senza dover umiliare il soggetto. Questa va evitata se è possibile ottenere gli stessi risultati con altri metodi (es. strumenti di controllo, rilevatori di metallo), deve essere effettuata alla presenza di più di una persona (assiste un appartenente al Corpo di PP con qualifica non inferiore a vice sovrintendente) e il personale che lo effettua (e che vi presenzia) deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire; quando la perquisizione avvenga nelle stanze del detenuto deve essere effettuata con rispetto della dignità dei detenuti, nonché con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti. Non vi sono limiti di tempo o di luogo allo svolgimento di tale attività avente carattere cautelare. Le perquisizioni possono essere ordinarie o straordinarie. Le perquisizioni ordinarie sono effettuate dal personale di PP e avvengono all’atto dell’ingresso in istituto o in caso di trasferimento e sono anche tutte quelle che avvengono quotidianamente, sulla persona e sui locali, in situazioni precisate dal regolamento interno (es. dopo i colloqui). Le perquisizioni straordinarie sono ordinate dal direttore a seguito di fatti particolari e circostanze tali da far ritenere che siano stati occultati strumenti atti a offendere o oggetti di cui non è consentito il possesso. Può essere richiesta la collaborazione di altre forze di polizia poste a disposizione del Prefetto qualora sia necessario eseguire perquisizioni su tutto l’istituto. In casi di assoluta urgenza, le perquisizioni possono essere effettuate da personale della PP di propria iniziativa con l’obbligo, però, di darne immediata comunicazione al direttore d’istituto.