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Esercizi e Quiz di Diritto Privato: Equità, Diritto alla Riservatezza, Diritto all'Identit, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

sintesi diritto privato

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2015/2016

Caricato il 15/06/2016

cucciolotta.1988
cucciolotta.1988 🇮🇹

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L'ORDINAMENTO GIURIDICO
L' ordinamento giuridico
Ogni socie, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un
complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un
gruppo sia "organizzato", è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve
seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l'organizzazione
non è p in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è
sciolta.
Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con il termine " ordinamento giuridico" e il
complesso di norme che costituisce ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo"
di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l'idea di un "diritto naturale", inteso come
matrice di prinpi eterni e universali.
L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralidegli ordinamenti giuridici.
Tra tutte le forme di collettivi, gode di una maggiore importanza la società politica.
L'organizzazione della comuni politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti
del gruppo e a potenziare la difesa dell'intera collettivicontro i pericoli esterni, promuovendo in
ogni caso il benessere : benessere che deve essere non del singolo individuo, ben dell'intera
comunità. La socie politica piu importante è lo Stato. Lo Stato è composto da una comunità di individui
(cittadini di quello stesso Stato) che vivono in un determinato territorio (circoscritto da
precisi confini), sul quale si impone la sovrani dello Stato stesso. Da non dimenticare però è la
presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell'Unione Europea: l'art. 10
della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che "l'ordinamento italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale", mentre l articolo 11 parla di una sovranità nazionale limitata, rispetto
alle norme internazionali, cisi pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale (tranne
nel caso in cui le norme internazionali non non vadano a ledere i nostri principi costituzionali).
Gli ordinamenti sovranazionali. L' Unione Europea.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale regolarmente
conosciute (art. 10 cost.). Il diritto internazionale come insieme di regole che disciplinano i rapporti
tra Stati ha fonte consuetudinaria ed ha origine dalle relazioni tra gli Stati.
La Repubblica italiana è anche parte di specifiche organizzazioni internazionali. L'Italia consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri giustizia e pace tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo (art. 11 cost.).
Il processo di integrazione europea si sviluppa con CECA, CEE, EURATOM, UE ecc.
La norma giuridica
L'ordinamento giuridico è costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita organizzata della
comunità. Ciascuna di queste regole si chiama "norma" e, poic il sistema di regole da cui è assicurato
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L'ORDINAMENTO GIURIDICO

L' ordinamento giuridico Ogni società, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un gruppo sia "organizzato", è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l'organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è sciolta. Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con il termine " ordinamento giuridico" e il complesso di norme che costituisce ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo" di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l'idea di un "diritto naturale", inteso come matrice di princìpi eterni e universali. L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici. Tra tutte le forme di collettività, gode di una maggiore importanza la società politica. L'organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo e a potenziare la difesa dell'intera collettività contro i pericoli esterni, promuovendo in ogni caso il benessere : benessere che deve essere non del singolo individuo, bensì dell'intera comunità. La società politica piu importante è lo Stato. Lo Stato è composto da una comunità di individui (cittadini di quello stesso Stato) che vivono in un determinato territorio (circoscritto da precisi confini), sul quale si impone la sovranità dello Stato stesso. Da non dimenticare però è la presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell'Unione Europea: l'art. 10 della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che "l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale", mentre l articolo 11 parla di una sovranità nazionale limitata, rispetto alle norme internazionali, cioè si pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale ( tranne nel caso in cui le norme internazionali non non vadano a ledere i nostri principi costituzionali ). Gli ordinamenti sovranazionali. L' Unione Europea. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale regolarmente conosciute (art. 10 cost.). Il diritto internazionale come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra Stati ha fonte consuetudinaria ed ha origine dalle relazioni tra gli Stati. La Repubblica italiana è anche parte di specifiche organizzazioni internazionali. L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri giustizia e pace tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (art. 11 cost.). Il processo di integrazione europea si sviluppa con CECA, CEE, EURATOM, UE ecc. La norma giuridica L'ordinamento giuridico è costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama "norma" e, poiché il sistema di regole da cui è assicurato

l'ordine di una società rappresenta il diritto oggettivo di quella società, ciascuna di tali norme si dice "giuridica". La giuridicità di una norma dipende dal fatto che va considerata, in base a criteri fissati dall'ordinamento, dotata di autorità. Mentre la norma morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità (es..legge, decreti legge, decreti legislativi..) I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Tranne nell'ipotesi della consuetudine, la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a far parte dell'ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. Occorre quindi non confondere il testo, ossia la formulazione concreta dell'atto, con il precetto, ossia il significato del testo. Bisogna prestare attenzione alla differenza tra norma giuridica e legge. La legge è un atto normativo scritto, elaborato da determinati organi e contiene norme giuridiche. Una medesima legge può contenere moltissime norme. Inoltre, oltre alle norme aventi forza di legge, vi sono altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi (regolamenti, contratti...). Diritto positivo e diritto naturale Il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento rappresenta il diritto positivo di quella società. Il diritto naturale è invece inteso come complesso di principi eterni e universali e legato alla natura delle cose. Il richiamo al diritto naturale cerca di far ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo che elimini il rischio dell'arbitrarietà dell'elevare a norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere. Il diritto naturale non ha un fondamento obiettivo e univoco ma costituisce un costante monito a legislatore e interprete. La struttura della norma. La fattispecie Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. La norma si configura come un periodo ipotetico: il concreto verificarsi dell'accadimento eventuale determina una conseguenza giuridica. La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si dice fattispecie. Si parla di fattispecie astratta e concreta. Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati. L'individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura interpretazione intellettuale del testo normativo, mentre l'indagine sulla fattispecie concreta consiste nell'accertamento del fatto storico per metterlo a confronto con l'ipotesi astratta regolata dalla legge. La fattispecie può consistere in un unico fatto e allora si chiama fattispecie semplice. Se è costituita da una pluralità di fatti giuridici, si dice complessa. Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, essa si dice a formazione progressiva. La sanzione Le norme giuridiche sono garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata sanzione, la cui minaccia favorirebbe l'osservanza

IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

Diritto pubblico e diritto privato Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari per finalità pubbliche. Il diritto privato disciplina le relazioni interdividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme. Nel diritto privato il singolo, individuo o ente, non si trova in situazioni di soggezione di fronte ad un potere pubblico dotato di strumenti di supremazia ma opera su un piano di eguaglianza con gli altri individui. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile ed incerta: spesso un medesimo fatto è disciplinato da norme di diritto sia pubblico che privato. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili Si dicono inderogabili o cogenti le norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. L'osservanza delle norme privatistiche inderogabili richiede, in caso di violazione, l'iniziativa del singolo. Si dicono derogabili o dispositive le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti. Con la norma derogabile il legislatore, ai fini della certezza del diritto, pone un criterio di disciplina, nel caso in cui la volontà dei singoli non si manifesti, enunciando una regola che tuttavia le parti possono, con una loro espressa manifestazione di volontà, rendere inoperante rispetto alla disciplina del loro rapporti. La maggior parte delle norme di diritto pubblico sono inderogabili, mentre la maggior parte di quelle di diritto privato sono derogabili. Spesso il carattere cogente di una norma risulta dalla sua formulazione o dalla previsione di nullità dell'atto compiuto non osservando la norma; indici testuali del carattere derogabile possono essere "salvo diverso accordo tra le parti", "salvo che il titolo disponga altrimenti". Bisogna comunque indagare quale sia lo spirito della volontà del legislatore ed interpretarla correttamente. Vi è poi la categoria delle norme suppletive, che trovano applicazione quando i soggetti privati non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie e vi è quindi una lacuna cui la legge sopperisce intervenendo con delle norme. Fonti delle norme giuridiche

  • Per fonti di produzione si intendo gli atti o fatti che producono norme giuridiche (leggi, regolamenti, consuetudini)
  • Per fonti di cognizione si intendono le pubblicazioni ufficiali da cui si prende conoscenza del testo di un atto normativo. Le fonti si distinguono in materiali (atti o fatti produttivi di norme generali e astratte, a prescindere dalla concrete fattispecie produttive) e formali (atti o fatti idonei a produrre diritto, a prescindere dal concreto contenuto della singola fattispecie). Quando la fonte è un atto si può individuare:
  • L'autorità investita del potere di emanarlo;
  • Il procedimento formativo dell'atto
  • Il documento normativo
  • I precetti ricavabili dal documento
  • Il valore gerarchico dell'atto

La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento è:

  • I principi fondamentali
  • Le leggi di rango costituzionale
  • Le leggi statali
  • Le leggi regionali
  • I regolamenti
  • La consuetudine Fonti delle norme giuridiche: la Costituzione e le leggi di rango costituzionale La Costituzione è fonte primaria, ossia tutte le altre sono subordinate. Per questo motivo, il procedimento di formazione di nuove norme costituzionali è più complesso e garantista rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie (art. 138 cost.). L'art 139 dispone che la forma repubblicana del nostro Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale: questo rende la nostra Costituzione, una Costituzione rigida. Questo accade anche per quei principi fondamentali che riguardano i rapporti privati (es libertà personale, diritto di voto,ecc) , altri principi, invece, possono essere modificati solo attraverso la verifica di legittimità costituzionale, altri ancora trovano diretta applicazione ad opera dei giudici ordinari. L’art. 2 Cost. nel momento in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Ed è proprio in riferimento a tale disposizione che lo Stato italiano può ritenersi uno Stato di diritto ma anche uno Stato sociale. Fonti delle norme giuridiche: le leggi dello Stato e le leggi regionali La legge dello Stato è un atto normativo che si caratterizza per essere approvato dal Parlamento, promulgato dal Presidente della Repubblica e per avere valore su tutto il territorio dello Stato italiano. Rientrano nella nozione di legge anche i decreti legge e i decreti legislativi.
  • Il decreto legge può essere approvato dal Governo in casi straordinari: il giorno stesso dell’approvazione deve essere presentato alle Camere il testo del decreto per la conversione in legge. Se non viene convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione perde efficacia sin dall’inizio.
  • Il decreto legislativo è invece un decreto che ha definitivamente valore di legge e che consiste in una delega che il Parlamento fa al Governo su una particolare materia. La legge regionale si caratterizza invece per essere approvata dal Consiglio regionale, promulgata dal Presidente della Giunta regionale e per aver valore solo sul territorio della Regione che l’ha posta in essere. Tutte queste leggi devono uniformarsi ai principi generali della Cost. (essendo questa ultima la fonte primaria per eccellenza), diversamente non hanno valore. Fonti delle norme giuridiche: i regolamenti. Il regolamento è un atto normativo che si caratterizza per essere emanato da organi del potere esecutivo o da altri enti pubblici dotati per legge di potestà regolamentare. I regolamenti possono avere finalità diverse:
  • quelli emanati per disciplinare i modi di attuazione di una nuova legge sono detti esecutivi o di attuazione;
  • quelli diretti a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento di un organo dello Stato sono detti autonomi o di organizzazione. Il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge, diversamente è privo di valore.

L EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

Entrata in vigore della legge Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre alla approvazione da parte delle due Camere:

  • la promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica
  • la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
  • il decorso di un periodo di tempo dalla pubblicazione all'effettiva entrata in vigore (di regola di 15 giorni) : questo periodo viene chiamato vacatio legis. Con la pubblicazione, la legge si reputa conosciuta e diventa obbligatoria per tutti, anche per chi in realtà non ne è a conoscenza. Infatti vale il principio "ignorantia iuris non excusat": ossia, nessuno puo invocare a propria causa, per evitare una sanzione, di aver ignorato l'esistenza di una disposizione di legge. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'ignoranza della legge diventa scusabile quando l'errore di un soggetto, per quel che riguarda l'esistenza o il significato di una legge, sia stato inevitabile. Abrogazione della legge Una disposizione di legge viene abrogata quando un nuovo atto dispone che cessi la sua efficacia. Per abrogare una disposizione occorre sempre l'intervento di una nuova disposizione di pari valore gerarchico: quindi la legge puo essere abrogata solo da una legge posteriore. L'abrogazione puo essere espressa o tacita.
  • Si ha abrogazione espressa quando la legge posteriore dichiara esplicitamente abrogata una legge anteriore o i suoi singoli articoli.
  • Si ha abrogazione tacita se manca una tale dichiarazione formale ed esplicita nella legge sccessiva, ma le disposizioni posteriori:
  • o sono incompatibili con una o piu disposizioni anteriori
  • o costituiscono una regolamentazione dell'intera materia, già regolata dalla legge precedente, la quale, quindi, deve ritenersi assorbita e sostituita integralmente dalle disposizioni piu recenti, anche in assenza di una vera e propria incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina. Diversa dalla abrogazione è la deroga: infatti mentre la norma abrogata perde la sua efficacia per il futuro, la norma derogata non perde efficacia ma viene semplicemente limitato il suo campo di applicazione. Un’altra figura di abrogazione espressa può essere realizzata mediante un referendumpopolare, quando ne facciano richiesta almeno 500.000 elettori o 5 Consigli regionali, e la proposta di abrogazione si considera approvata se alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto purchè la proposta di abrogazione consegua la maggioranza dei voti espressi (Art.75 Cost.).

Irretroattività della legge L’art.11.1 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento solo la norma penale non può essere retroattiva: “nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato. Efficacia retroattiva hanno, poi, le c.d. “leggi interpretative”, ossia emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi, si applicano a tutti i fatti regolati da queste ultime. Successione di leggi In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie. La legge nuova non può colpire i diritti "quesiti", che, cioè, sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (teoria del diritto quesito); inoltre le nuove leggi non sono effcaci per i fatti definitivamente perfezionati (ossia quelli già chiusi). Si parla, invece, di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che alcuni atti o rapporti, nati quando già una nuova legge è entrata in vigore, continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.

L' APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

L' applicazione della legge Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è stato ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. La maggior parte delle liti possono essere risolte attraverso:

  • rinuncia alla lite, da parte di uno dei litiganti
  • transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si fanno reciproche concessioni , rispetto agli iniziali punti di vista
  • compromesso, in cui il giudizio è lasciato a ad uno o più arbitri privati, la cui decisione acquisterà valore vincolante analogo a quello delle sentenze. Ciascuna delle parti, poi, per non lasciare insoluta la lite, puo decidere di rivolgersi ad un giudice dello Stato, chiamando in giudizio la controparte (che viene chiamato "convenuto"; invece chi si rivolge al giudice viene chiamato "attore" ). Davanti all'iniziativa giudiziale dell'attore, il convenuto puo assumere uno di questi atteggiamenti:
  • puo non costituirsi in giudizio, rinunciando a difendersi (ma anche in tal caso il giudice ha l'obbligo di verificare quanto detto dall'attore
  • costutuirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore
  • costituirsi in giudizio per proporre, a sua volta, delle domande riconvenzionali contro l'attore. L'intepretazione della legge

fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all’analogia è necessario [art. 12 preleggi]:

  • che non vi sia una disposizione che regoli lo specifico caso;
  • che esista una similitudine tra le due fattispecie e che sia proprio questo elemento comune a permettere l’estendibilità della legge al caso non disciplinato.(la similitudine tra le fattispecie va intesa nel senso che risalendo all’intenzione del legislatore si può dedurre che sarebbe stata sua intenzione accomunare la specifica fattispecie con l’altra simile). L’analogia non è permessa per leggi penali.

I CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO

Il diritto internazionale privato Gli ordinamenti primitivi sono caratterizzati dal principio di “territorialità” il diritto vigente in ciascun ordinamento si applica a tutti i cittadini, che si trovino nel territorio ove quell’ordinamento è in vigore, cosi come all’estero ogni persona è soggetta necessariamente alle leggi locali. Questo principio vige ancora in genere per il diritto pubblico ed in particolare per le norme di polizia e di diritto penale, ma non per il diritto privato. In ciascun paese vengono elaborate norme di diritto privato, ossia regole che stabiliscono quale tra le varie leggi nazionali che siano tutte astrattamente applicabili ad un rapporto che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse, vada applicata in ogni singola ipotesi scegliendo dal punto di vista “spaziale” la legge piu idonea a disciplinare quella fattispecie. Al riguardo occorre chiarire:

  • Che il c.d “diritto internazionale privato” sebbene venga denominato cosi non e in realta davero diritto “internazionale”: tale è il c.d diritto internazione “pubblico” ossia il diritto che regola i rapporti tra gli Stati e i soggetti internazionali (onu) e che ha fonte nella consuetudine dei rapporti internazionali o in specifici accordi tra Stati, ma non il diritto internazionale privato che e invece diritto interno.
  • Che il c.d “diritto internazionale privato” non abbraccia in effetti solo norme relative a rapporti di diritto “privato” ,ma ricomprende pure altri tipi di rapporti, e tra questi soprattutto quelli di tipo processuale.
  • Che il c.d “diritto internazionale privato” e costituito non da norme materiali bensi da regole strumentali che si limitano cioe ad individuare rispetto a ciascun rapporto contemplato (ad es. tra coniugi) a quele ordinamento debba farsi capo (legge italiana, francese ecc) per giungere poi, applicando l’ordinamento cosi individuato a stabilire come quel rapporto vada disciplinato. In sostanza il diritto internazionale privato e l’insieme delle norme di diritto interno che il giudice italiano deve applicare nel caso in cui debba decidere una controversia relativa ad una fattispecie che presenti elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento giuridico, per individuare la legge regolatrice della fattispecie. Il diritto internazionale privato, opera secondo una tecnica di “rinvio” nel senso che individua la legge che il Giudice deve applicare che potra essere la legge dello Stato cui il Giudice appartiene ovvero quella di un altro stato, alla quale la norma di diritti internazionale privato faccia “rinvio” quale fonte regolatrice del rapporto concreto. Qualificazione del rapporto e momenti di collegamento

Per ben comprendere come operino in concreto le norme di diritto privato internazionale , è opportuno tenere distinte le varie fasi attraverso la quali occorre procedere per scegliere, di fronte ad un conflitto di legge, l’ordinamento competente a disciplinare un rapporto nei cui confronti si profilino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano. Per stabilire quale sia l’ordinamento da applicare occorre procedere alla qualificazione del rapporto in questione, evidenziandone la natura; cosi come ad esempio un rapporto possa classificarsi coniugale ovvero come di successione a causa di morte, di obbligazioni contrattuali… Puo accadere che i singoli ordinamenti non seguano identici criteri nel classificare i rapporti giuridici: ed allora si pone questo quesito; in base a quale ordinamento deve procedersi alla qualificazione di ciascun rapporto ossia alla determinazione della sua natura? La soluzione generalmente accolta indica la legge del luogo in cui si procede alla disciplina del rapporto. Compiuta la qualificazione del rapporto, si deve procedere ad un’ulteriore operazione: occorre cioe che la norma di diritto internazionale privato precisi un elemento del rapporto per elevarlo a momento di collegamento, ossia ad elemento della fattispecie decisivo per la individuazione dell’ordinamento competente a regolare il rapporto in oggetto. I vari momenti di collegamento Per quanto riguarda la “capacità giuridica delle persone fisiche” si applica la c.d lex originis, ossia la legge nazionale della persona. Se questa ha piu cittadinanze si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha collegamento piu stretto. Se tra le cittadinanze vi e quella italiana questa prevale. Gli enti, società, associazioni, fondazioni sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e stato perfezionato il procedimento di costituzione. Tuttavia si applica la legge italiana “ se la sede dell’amministrazione e situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”. Per quanto riguarda il matrimonio si distingue tra:

  • “la capacita matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio” che “sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”
  • La “forma del matrimonio” per la quale vale “la legge del luogo di celebrazione” ma puo applicarsi pure la “legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione”
  • “rapporti personali tra i coniugi” cui si applica la legge nazionale se hanno eguale cittadinanza ovvero se hanno diversa cittadinanza o piu cittadinanze comuni “ la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata”
  • “rapporti patrimoniali tra coniugi” che vanno regolati dalla legge applicabile ai rapporti personali a meno che i coniugi abbiano convenuto per iscritto; l’applicabilità della legge dello Stato di cui almeno uno di essi e cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede
  • “ la separazione personale” e lo “scioglimento del matrimonio (divorzio) “ cui si applica la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio
  • Giudizi di nullità, annullamento, separazione personale e di divorzio per i quali su puo sempre adire il giudice italiano se uno dei coniugi e cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita; la forma di riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico e la relazione tra due soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico. I soggetti protagonisti del rapporto giuridico sono:  Soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere ( o diritto soggettivo, ad es. quello di pretendere un pagamento)  Soggetto passivo è colui a carico del quale sussiste un dovere (per es pagare) Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione “parti”. Contrapposto al concetto di parte e quello di terzo, che e appunto colui il quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico, intercorrente tra altri soggetti. Regola generale e che il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del terzo. Il rapporto giuridico non e che una figura di una categoria piu ampia: la situazione giuridica. Situazioni soggettive attive ( diritto soggettivo,potestà,status,facoltà) Abbiamo visto che il soggetto attivo del rapporto giuridico si connota quale titolare di un diritto soggettivo. Con l’attribuzione del diritto soggettivo si realizza quindi la piu ampia protezione dell’interesse del singolo al quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. L’aspetto della tutela e essenziale nel qualificare una situazione di interesse personale come contenuto di un diritto del soggetto. In alcuni casi il potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato pratico non è attribuito al singolo nel suo proprio interesse, bensi per realizzare un interesse altrui. Il fenomeno è frequente specialmente nel diritto pubblico, in cui l’ordinamento giuridico attribuisce i poteri agli organi pubblici nell’interesse della collettività e non delle singole persone fisiche. Queste figure di poteri che al tempo stesso sono doveri si chiamano potestà o uffici. L’esercizio di potesta deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui. La facoltà sono, invece, manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Per esempio, la facolta che ha il proprietario di chiudere il fondo in qualunque tempo o di farvi apporre i confini. Dalla mancanza di autonomia delle facoltà deriva che esse si estinguono soltanto se viene meno il diritto del quale sono espressione. Soltanto la prescrizione del diritto determina necessariamente la prescrizione delle relative facoltà. Puo avvenire, poi, che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di piu elementi successivi. Se di questi elementi, alcuni si sono verificati ed altri no, si ha la figura dell’ aspettativa. L’aspettativa è un interesse preliminare del soggetto tutelato in via provvisoria e strumentale ossia un mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere diritti. Si parla infatti di fattispecie a formazione progressiva per dire che il risultato si realizza per gradi progressivamente e l’aspettativa attribuita al singolo costituisce un effetto preliminare. Lo status è pertanto una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Lo status puo essere di diritto pubblico o di diritto privato. L’esercizio del diritto soggettivo Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama "titolare del diritto". L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nell’attuazione e nella soddisfazione dell’interesse protetto. La realizzazione dell’interesse puo

essere spontanea o coattiva: quella coattiva si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo (ricorso al giudice). Alcune disposizioni vietano l’abuso del diritto soggettivo, ossia l’esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge al titolare del diritto. Si ha abuso quando il titolare del diritto si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi non per perseguire l’interesse che propriamente forma oggetto del diritto soggettivo, ma piuttosto per realizzare finalità ulteriori, che eccedono l ambito del suo interesse. Si discute se questo principio abbia carattere generale oppure debba applicarsi soltanto nei casi espressamente previsti. La legge è infatti intervenuta, a tal proposito, nelle ipotesi di maggior rilievo con il divieto degli atti di emulazione e delle immissioni (atti di emulazione: atti volti a infastidire il vicino; immissioni: immissioni materiali come discariche, suoni e rumori e altro che puo disturbare il vicino). Categorie di diritti soggettivi Se io sono il proprietario di un bene, ho evidentemente il potere di escludere tutti gli altri della facolta di godimento e di disposizione del bene stesso.

  • I diritti assoluti garantiscono al titolare un potere che egli puo far valere verso tutti (erga omnes)
  • I diritti relativi gli assicurano un potere che egli puo far valere sono nei confronti di una o piu persone determinate. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (iura in re) e cioe diritti su una cosa. Essi attribuiscono al titolare una signoria piena o limitata su un bene. La categoria dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche i cosidetti diritti della personalità che sono tutelati in capo al singolo nei confronti di tutti i consociati. Nel rapporto obbligatorio (o di credito) invece, figura in primo piano il comportamento di un altro soggetto, il quale (detto "soggetto passivo") è tenuto a una determinata condotta (la cosiddetta prestazione) verso un altro soggetto. Quest’ultimo ha interesse a conseguire un bene o una prestazione da altri, ha quindi bisogno di una cooperazione altrui.La categoria dei diritti relativi si riferisce perciò a quei diritti che si esplicano nei confronti non di tutti, ma esclusivamente di determinati soggetti. Essa comprende i diritti di credito, chimati anche "personali" in contrapposto ai diritti reali perche hanno appunto come termine di riferimento non una res ma una persona. Il rovescio sia del diritto di credito che del diritto reale è costituito dal "dovere": a fronte del diritto reale si pone, in capo a qualsiasi consociato, un generico dovere negativo, di astensione dal compiere qualsiasi atto volto ad impedire o limitare il godimento del bene da parte del proprietario; a fronte del diritto di credito si pone il dovere (che piu precisamente si chiama obbligo) di una o piu determinate persone ad eseguire una determinata prestazione o a tenere un certo comportamento, funzionale alla soddisfazione dell’interesse del creditore. Nel caso di beni indivisi appartanenti a piu soggetti (comunione) ciascuno dei comproprietari puo chiedere la divisione; gli altri comproprietari nulla possono fare di fronte a questa iniziativa. Queste considerazioni permettono di individuare un’ulteriore categoria di diritti soggettivi che, è accolta di piu: la categoria dei diritti potestativi. Essi consistono nel potere di causare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere, indirizzata al soggetto passivo. Gli interessi legittimi

esempio, il datore di lavoro deve accettare, salvo l’eventuale termine di preavviso, le dimissioni presentate dal lavoratore e non può obbligarlo con la forza a continuare il rapporto di lavoro.

  • L’onere, che consiste propriamente in un comportamento necessario per ottenere o conservare un dato vantaggio. È quindi un comportamento che un soggetto è del tutto libero di fare o meno (distinguendosi pertanto dal dovere e dall’obbligo la cui inosservanza, trattandosi di comportamenti giuridicamente dovuti, comporta l’applicazione di una specifica sanzione) , ma che deve osservare se vuole ottenere un certo risultato. Il mancato adempimento dell’onere eventualmente richiesto non comporta nessuna sanzione a carico del soggetto, ma soltanto la conseguenza di non riuscire a realizzare il risultato desiderato. -- Così, ad esempio, il compratore che intenda avvalersi della garanzia per i difetti riscontrati nella merce acquistata ha l’onere di denunciare al venditore i vizi entro un breve termine; l’acquirente di un immobile che voglia rendere opponibile il suo acquisto anche nei confronti di eventuali terzi che possano vantare diritti su di esso ha l’obbligo di procedere alla trascrizione iscrivendo l’atto d’acquisto in apposi registri immobiliari; chi agisce in giudizio ha l’onere di provare i fatti fondamento della sua domanda ecc.ecc. Vicende del rapporto giuridico Il rapporto giuridico nasce quando il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L’acquisto può essere di due specie:
  1. a titolo originario, quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona, senza esserle trasmesso da nessuno;
  2. a titolo derivativo, quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra. Per esempio, il pescatore che fa propri i pesci caduti nella rete compie un acquisto a titolo originario. Quindi è a titolo originario l’acquisto per occupazione delle cose abbandonate oppure l’acquisto per usucapione di un bene altrui. Se invece, compro un immobile da chi è proprietario, compio un acquisto a titolo derivativo. Il titolo di acquisto è l’atto o il fatto giuridico che giustifica l’acquisto stesso. Nell’acquisto a titolo derivativo si verifica, quindi, questo fenomeno: il diritto che apparteneva ad una persona, passa ad un'altra. Questo fenomeno si chiama successione. Esso indica il mutamento del soggetto di un rapporto giuridico: colui che, per effetto di tale successione, perde il diritto si chiama "autore o dante causa"; chi lo acquista, si chiamerà "successore o avente causa"- L’acquisto a titolo derivativo può essere di due specie: si può trasmettere lo stesso identico diritto che aveva il precedente titolare oppure può attribuirsi al nuovo titolare un diritto differente ( che però scaturisce sempre dal diritto precedente). Ciò giustifica le seguenti regole:  Il nuovo titolare non può vantare un diritto di portata piu ampia di quello che aveva il precedente titolare  L’acquisto del diritto del nuovo titolare dipende, di regola, dalla effettiva esistenza del diritto del precedente titolare. La successione è di due specie:  A titolo universale quando una persona subentra in tutti i rapporti di un'altra persona e cioe sia nella posizione attiva (ad esempio, diritti di proprietà) sia in quella passiva (come i debiti)  A titolo particolare quando una persona subentra solo in un determinato diritto o rapporto.

La vicenda finale del rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri. Cio si verifica nel caso dell’estinzione del rapporto obbligatorio.

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

LA PERSONA FISICA

Soggetto e persona Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall'ordinamento giuridico. I due soggetti sono il soggetto attivo, che è colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (diritto soggettivo) e soggetto passivo, che è colui a carico del quale sussite un dovere. I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico si dicono "parti" e contrapposto al termine di parte è quello di "terzo", che è quindi colui che è estraneo ad un determinato rapporto. La capacità giuridica della persona fisica L'idoneità ad essere soggetti, cioé ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, viene definita come capacità giuridica, che compete non solo alle persone fisiche ma anche agli enti (associazioni,fondazioni,società,enti pubblici ecc). Occorre poi distinguere tra gli enti che sono "persone giuridiche" ed "enti non dotati di personalità". La differenza sta nel fatto che i primi, essendo ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento, hanno un'autonomia patrimoniale perfetta: avere autonomia patrimoniale perfetta, per un ente, significa che possiede un proprio patrimonio e risponde delle eventuali obbligazioni, proprio con quel patrimonio. Nascita e morte Già per il solo fatto della nascita, l'uomo acquisisce la capacità giuridica e diventa quindi soggetto di diritto. La capacità giuridica compete quindi indiffentemente a tutte le persone e proprio per questo non puo mai essere persa. Si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. La nascita è, quindi, condizione sufficiente per far acquisire alla persona la capacità giuridica. Però, per l'accesso ad alcuni rapporti, la nascita non è sufficiente; sono richiesti anche altri presupposti: coì, per esempio, se il soggetto vuole contrarre matrimonio deve avere almeno 16 anni di età oppure per fare testamento deve aver compiuto i 18 anni. Se questi altri presupposti non sussistono, il soggetto viene definito "incapace". Alcune posizioni giuridiche sono pero tutelate ancor prima della nascita, quando il soggetto non è ancora nato ma è stato concepito. Il codice civile attribuisce, infatti, al concepito la capacità entrare nel testamento dei genitori, la capacità di ricevere per donazione, il diritto al risarcimento nel caso di danno alla salute o all'integrità fisica eventualmente cagionatagli dal medico negligente. Le incapacità speciali Con la nascita quindi, il soggetto acquisisce la capacità giuridica, ma è solo al momento della maggiore età, diciotto anni, che acquisisce anche la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica. Ogni soggetto quindi possiede sia la capacità giuridica (acquisista al momento della nascita), sia la capacità di agire (acquisita al compimento dei diciotto anni). Ma va precisato che, mentre la capacità giuridica si

esaminato, il giudice puo nominare un tutore provvisorio e la sentenza viene annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per essere annotata a margine dell'atto di nascita. Condizione giuridica dell'interdetto: NON può compiere atti negoziali, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Può solo compere alcuni atti di ordinaria amministrazione, autonomamente o accompagnato dal tutore. Inoltre all'interdetto è precluso il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale e la possibilità di fare testamento. Il codice penale prevede poi, come pena accessoria alla reclusione per atti non colposi, l' interdizione legale. La sua situazione è come quella dell'interdetto giudiziale e tutti gli atti che l'interdetto compirebbe, sia legale o giudiziale, sono annullabili. Con una differenza:

  • L'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto legale puo essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (cosiddetta annullabilità assoluta)
  • Gli atti compiuti dall'interdetto giudiziali sono annullabili solo su proposta dell'interdetto o del tutore. Incapacità di agire per inabilitazione L'inabilitazione è pronuncata dal giudice, quando ricorrono uno di questi presupposti:
  • Infermità di mente, ma non talmente grave da dar luogo all'interdizione giudiziale
  • Prodigalità
  • Abuso abituale di bevande alcoliche e stupefacenti
  • Sordità o cecità dalla nascita L'inabilitato puo autonomamente compiere atti di ordinaria amministrazione (quelli che non causano rischio per il suo patrimonio); deve essere invece accompagnato dal tutore, quando compie atti di straordinaria amministrazione. Emancipazione Il minore di età che contrae matrimonio su autorizzazione del giudice si sottrae alla disciplina del minore d'età. La sua condizione giuridica è simile a quella dell'inabilitato, ossia puo compiere atti di ordinaria amministrazione, ma deve essere accompagnato dal tutore per quelli di straordinaria amministrazione. Il tutore puo essere uno dei genitori, entrambi i genitori oppure anche il coniuge, qualora sia maggiorenne. L'eventuale annullamento del matrimonio, fa mantenere ugualmente l'emancipazione al minore, fino al raggiungimento dei suoi diciotto anni. Amministrazione di sostegno L'amministrazione di sostegno è pronunciata in presenza di un soggetto con grave menomazione fisica o psichica e quando, soprattutto, questo soggetto non puo provvedere da solo ai propri interessi, proprio a causa di questa menomazione. Il giudice tutelare adotta tutti i provvedimenti urgenti per il soggetto; tale procedimento viene poi annotato nell'apposito registro delle tutele e anche a margine dell'atto di nascita. Viene poi scelto dal giudice un amministratore di sostegno con il compito di curare gli interessi e gli affari del soggetto. Nell'atto, il giudice deve indicare:
  • Gli atti che l'amministratore di sostegno puo compiere per conto dell'amministrato.
  • Gli atti in cui l'amministratore deve semplicemente dare il suo assenso
  • Per gli atti non previsti dal giudice, l'amministrato conserva la sua capacità d'agire. Incapacità naturale Puo accadere che un soggetto, pur legalmente capace di compiere un determinato atto, nel momento in cui lo pone in essere si trova, in realtà, in una situazione di incapacità di intendere e di volere, che puo essere permanente,nel caso di una malattia come la sindrome di Down, oppure transitoria, nel caso di eccesso di alcool/droghe oppure in caso di shock. Incapacità naturale = Incapacità di intendere e di volere Si verifica quindi uno scollamento tra la situazione giuridica (cioe la capacità legale) e la situazione di fatto (l'incapacità naturale). Secondo la legge quel soggetto ha la capacità di compiere gli atti, ma per un motivo o l'altro, puo accadere che quel soggetto in un determinato momento sia incapace. Proprio per questo motivo, la legge consente al soggetto di impugnare l'atto stipulato in un momento di incapacità naturale, se riesce a provare che nel momento in cui l'ha compiuto, era incapace di intendere e di volere. Occorre pero distinguere particolari e specifiche ipotesi:
  • Matrimonio, donazione e testamento sono impugnabili solo se viene dimostrato che il soggetto era incapace durante l'atto
  • Gli atti unilaterali (es.rinuncia a un credito), sono annullabili solo se viene dimostrato che da questi atti ne è derivato un grave danno e pregiudizio, per l'incapace.
  • I contratti sono annullabili solo se si dimostra che il soggetto era incapace e l'altro contraente era in malafede, ossia si rendeva conto che il soggetto era incpaace di intendere e di volere e ha voluto approfittarsi di questa situazione. Occorre dunque distinguere tra :
  1. MINORE ETA, INTERDIZIONE LEGALE E GIUDIZIALE, INABILITAZIONE,EMANCIPAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO che comportano per il soggetto un'incapacità legale
  2. INCAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE, che comporta un'incapacità naturale, ossia il soggetto ha la capacità di agire ma nel momento dell'atto si trova , in concreto, in una situazione di incapacità. Riguardo l'incapacità legale, occorre poi distinguere tra:
  • Minore età e Interdizione giudiziale, che comportano un'incapacità assoluta, in quanto precludono il compimento di qualsiasi atto negoziale
  • Inabilitazione, emancipazione e amministrazione di sostegno, che comportano solo un'incapacità relativa, in quanto lasciano al soggetto una certa libertà nel compiere gli atti. Legittimazione Con legittimazione, si intende l'idoneità di un soggetto ad esercitare e disporre di un determinato diritto. Per compiere quindi un atto, il soggetto deve trovarsi quindi nella situazione giuridica richiesta dalla legge. Per esempio, se il soggetto vuole vendere un bene ed è proprietario di quel bene, allora si dice che è legittimato a vendere. Se invece volesse venderlo, senza esserne proprietario, il soggetto non è legittimato. Questo pero non significa che la legittimazione coincide necessariamente con la titolarità del diritto, perché infatti puo accadere che il mandatario vendere le cose per conto del mandante. Il mandante,