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sintesi diritto privato
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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L' ordinamento giuridico Ogni società, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un gruppo sia "organizzato", è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l'organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è sciolta. Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con il termine " ordinamento giuridico" e il complesso di norme che costituisce ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo" di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l'idea di un "diritto naturale", inteso come matrice di princìpi eterni e universali. L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici. Tra tutte le forme di collettività, gode di una maggiore importanza la società politica. L'organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo e a potenziare la difesa dell'intera collettività contro i pericoli esterni, promuovendo in ogni caso il benessere : benessere che deve essere non del singolo individuo, bensì dell'intera comunità. La società politica piu importante è lo Stato. Lo Stato è composto da una comunità di individui (cittadini di quello stesso Stato) che vivono in un determinato territorio (circoscritto da precisi confini), sul quale si impone la sovranità dello Stato stesso. Da non dimenticare però è la presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell'Unione Europea: l'art. 10 della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che "l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale", mentre l articolo 11 parla di una sovranità nazionale limitata, rispetto alle norme internazionali, cioè si pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale ( tranne nel caso in cui le norme internazionali non non vadano a ledere i nostri principi costituzionali ). Gli ordinamenti sovranazionali. L' Unione Europea. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale regolarmente conosciute (art. 10 cost.). Il diritto internazionale come insieme di regole che disciplinano i rapporti tra Stati ha fonte consuetudinaria ed ha origine dalle relazioni tra gli Stati. La Repubblica italiana è anche parte di specifiche organizzazioni internazionali. L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri giustizia e pace tra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (art. 11 cost.). Il processo di integrazione europea si sviluppa con CECA, CEE, EURATOM, UE ecc. La norma giuridica L'ordinamento giuridico è costituito da un sistema di regole che disciplinano la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama "norma" e, poiché il sistema di regole da cui è assicurato
l'ordine di una società rappresenta il diritto oggettivo di quella società, ciascuna di tali norme si dice "giuridica". La giuridicità di una norma dipende dal fatto che va considerata, in base a criteri fissati dall'ordinamento, dotata di autorità. Mentre la norma morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità (es..legge, decreti legge, decreti legislativi..) I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Tranne nell'ipotesi della consuetudine, la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate a far parte dell'ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. Occorre quindi non confondere il testo, ossia la formulazione concreta dell'atto, con il precetto, ossia il significato del testo. Bisogna prestare attenzione alla differenza tra norma giuridica e legge. La legge è un atto normativo scritto, elaborato da determinati organi e contiene norme giuridiche. Una medesima legge può contenere moltissime norme. Inoltre, oltre alle norme aventi forza di legge, vi sono altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi (regolamenti, contratti...). Diritto positivo e diritto naturale Il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento rappresenta il diritto positivo di quella società. Il diritto naturale è invece inteso come complesso di principi eterni e universali e legato alla natura delle cose. Il richiamo al diritto naturale cerca di far ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo che elimini il rischio dell'arbitrarietà dell'elevare a norma giuridica qualsiasi contenuto approvato da chi detiene il potere. Il diritto naturale non ha un fondamento obiettivo e univoco ma costituisce un costante monito a legislatore e interprete. La struttura della norma. La fattispecie Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica. La norma si configura come un periodo ipotetico: il concreto verificarsi dell'accadimento eventuale determina una conseguenza giuridica. La parte della norma che descrive l'evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si dice fattispecie. Si parla di fattispecie astratta e concreta. Per fattispecie astratta si intende un complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. Per fattispecie concreta si intende un complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati. L'individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura interpretazione intellettuale del testo normativo, mentre l'indagine sulla fattispecie concreta consiste nell'accertamento del fatto storico per metterlo a confronto con l'ipotesi astratta regolata dalla legge. La fattispecie può consistere in un unico fatto e allora si chiama fattispecie semplice. Se è costituita da una pluralità di fatti giuridici, si dice complessa. Se la fattispecie si compone di una serie di fatti che si succedono nel tempo, essa si dice a formazione progressiva. La sanzione Le norme giuridiche sono garantite dalla predisposizione, per l'ipotesi di trasgressione, di una conseguenza in danno del trasgressore, chiamata sanzione, la cui minaccia favorirebbe l'osservanza
Diritto pubblico e diritto privato Il diritto pubblico disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone a questi ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari per finalità pubbliche. Il diritto privato disciplina le relazioni interdividuali, sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme. Nel diritto privato il singolo, individuo o ente, non si trova in situazioni di soggezione di fronte ad un potere pubblico dotato di strumenti di supremazia ma opera su un piano di eguaglianza con gli altri individui. La linea di demarcazione tra diritto pubblico e privato è variabile ed incerta: spesso un medesimo fatto è disciplinato da norme di diritto sia pubblico che privato. Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili Si dicono inderogabili o cogenti le norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli. L'osservanza delle norme privatistiche inderogabili richiede, in caso di violazione, l'iniziativa del singolo. Si dicono derogabili o dispositive le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti. Con la norma derogabile il legislatore, ai fini della certezza del diritto, pone un criterio di disciplina, nel caso in cui la volontà dei singoli non si manifesti, enunciando una regola che tuttavia le parti possono, con una loro espressa manifestazione di volontà, rendere inoperante rispetto alla disciplina del loro rapporti. La maggior parte delle norme di diritto pubblico sono inderogabili, mentre la maggior parte di quelle di diritto privato sono derogabili. Spesso il carattere cogente di una norma risulta dalla sua formulazione o dalla previsione di nullità dell'atto compiuto non osservando la norma; indici testuali del carattere derogabile possono essere "salvo diverso accordo tra le parti", "salvo che il titolo disponga altrimenti". Bisogna comunque indagare quale sia lo spirito della volontà del legislatore ed interpretarla correttamente. Vi è poi la categoria delle norme suppletive, che trovano applicazione quando i soggetti privati non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie e vi è quindi una lacuna cui la legge sopperisce intervenendo con delle norme. Fonti delle norme giuridiche
La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. La gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento è:
Entrata in vigore della legge Per l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi si richiede oltre alla approvazione da parte delle due Camere:
Irretroattività della legge L’art.11.1 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Si dice, quindi, retroattiva una norma la quale attribuisca conseguenze giuridiche a fattispecie (concrete) verificatesi in momenti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento solo la norma penale non può essere retroattiva: “nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato. Efficacia retroattiva hanno, poi, le c.d. “leggi interpretative”, ossia emanate per chiarire il significato di norme antecedenti e che, quindi, si applicano a tutti i fatti regolati da queste ultime. Successione di leggi In alcuni casi interviene il legislatore a regolare il passaggio tra la vecchia e quella nuova con specifiche norme, che si chiamano disposizioni transitorie. La legge nuova non può colpire i diritti "quesiti", che, cioè, sono già entrati nel patrimonio di un soggetto (teoria del diritto quesito); inoltre le nuove leggi non sono effcaci per i fatti definitivamente perfezionati (ossia quelli già chiusi). Si parla, invece, di ultrattività quando una disposizione di legge stabilisce che alcuni atti o rapporti, nati quando già una nuova legge è entrata in vigore, continuano ad essere regolati dalla legge anteriore.
L' applicazione della legge Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è stato ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. La maggior parte delle liti possono essere risolte attraverso:
fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all’analogia è necessario [art. 12 preleggi]:
Il diritto internazionale privato Gli ordinamenti primitivi sono caratterizzati dal principio di “territorialità” il diritto vigente in ciascun ordinamento si applica a tutti i cittadini, che si trovino nel territorio ove quell’ordinamento è in vigore, cosi come all’estero ogni persona è soggetta necessariamente alle leggi locali. Questo principio vige ancora in genere per il diritto pubblico ed in particolare per le norme di polizia e di diritto penale, ma non per il diritto privato. In ciascun paese vengono elaborate norme di diritto privato, ossia regole che stabiliscono quale tra le varie leggi nazionali che siano tutte astrattamente applicabili ad un rapporto che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse, vada applicata in ogni singola ipotesi scegliendo dal punto di vista “spaziale” la legge piu idonea a disciplinare quella fattispecie. Al riguardo occorre chiarire:
Per ben comprendere come operino in concreto le norme di diritto privato internazionale , è opportuno tenere distinte le varie fasi attraverso la quali occorre procedere per scegliere, di fronte ad un conflitto di legge, l’ordinamento competente a disciplinare un rapporto nei cui confronti si profilino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano. Per stabilire quale sia l’ordinamento da applicare occorre procedere alla qualificazione del rapporto in questione, evidenziandone la natura; cosi come ad esempio un rapporto possa classificarsi coniugale ovvero come di successione a causa di morte, di obbligazioni contrattuali… Puo accadere che i singoli ordinamenti non seguano identici criteri nel classificare i rapporti giuridici: ed allora si pone questo quesito; in base a quale ordinamento deve procedersi alla qualificazione di ciascun rapporto ossia alla determinazione della sua natura? La soluzione generalmente accolta indica la legge del luogo in cui si procede alla disciplina del rapporto. Compiuta la qualificazione del rapporto, si deve procedere ad un’ulteriore operazione: occorre cioe che la norma di diritto internazionale privato precisi un elemento del rapporto per elevarlo a momento di collegamento, ossia ad elemento della fattispecie decisivo per la individuazione dell’ordinamento competente a regolare il rapporto in oggetto. I vari momenti di collegamento Per quanto riguarda la “capacità giuridica delle persone fisiche” si applica la c.d lex originis, ossia la legge nazionale della persona. Se questa ha piu cittadinanze si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha collegamento piu stretto. Se tra le cittadinanze vi e quella italiana questa prevale. Gli enti, società, associazioni, fondazioni sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e stato perfezionato il procedimento di costituzione. Tuttavia si applica la legge italiana “ se la sede dell’amministrazione e situata in Italia ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”. Per quanto riguarda il matrimonio si distingue tra:
Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico e la relazione tra due soggetti, regolata dall’ordinamento giuridico. I soggetti protagonisti del rapporto giuridico sono: Soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere ( o diritto soggettivo, ad es. quello di pretendere un pagamento) Soggetto passivo è colui a carico del quale sussiste un dovere (per es pagare) Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico si usa l’espressione “parti”. Contrapposto al concetto di parte e quello di terzo, che e appunto colui il quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico, intercorrente tra altri soggetti. Regola generale e che il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del terzo. Il rapporto giuridico non e che una figura di una categoria piu ampia: la situazione giuridica. Situazioni soggettive attive ( diritto soggettivo,potestà,status,facoltà) Abbiamo visto che il soggetto attivo del rapporto giuridico si connota quale titolare di un diritto soggettivo. Con l’attribuzione del diritto soggettivo si realizza quindi la piu ampia protezione dell’interesse del singolo al quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico. L’aspetto della tutela e essenziale nel qualificare una situazione di interesse personale come contenuto di un diritto del soggetto. In alcuni casi il potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato pratico non è attribuito al singolo nel suo proprio interesse, bensi per realizzare un interesse altrui. Il fenomeno è frequente specialmente nel diritto pubblico, in cui l’ordinamento giuridico attribuisce i poteri agli organi pubblici nell’interesse della collettività e non delle singole persone fisiche. Queste figure di poteri che al tempo stesso sono doveri si chiamano potestà o uffici. L’esercizio di potesta deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui. La facoltà sono, invece, manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Per esempio, la facolta che ha il proprietario di chiudere il fondo in qualunque tempo o di farvi apporre i confini. Dalla mancanza di autonomia delle facoltà deriva che esse si estinguono soltanto se viene meno il diritto del quale sono espressione. Soltanto la prescrizione del diritto determina necessariamente la prescrizione delle relative facoltà. Puo avvenire, poi, che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di piu elementi successivi. Se di questi elementi, alcuni si sono verificati ed altri no, si ha la figura dell’ aspettativa. L’aspettativa è un interesse preliminare del soggetto tutelato in via provvisoria e strumentale ossia un mezzo al fine di assicurare la possibilità del sorgere diritti. Si parla infatti di fattispecie a formazione progressiva per dire che il risultato si realizza per gradi progressivamente e l’aspettativa attribuita al singolo costituisce un effetto preliminare. Lo status è pertanto una qualità giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo in una collettività. Lo status puo essere di diritto pubblico o di diritto privato. L’esercizio del diritto soggettivo Colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo si chiama "titolare del diritto". L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste nell’attuazione e nella soddisfazione dell’interesse protetto. La realizzazione dell’interesse puo
essere spontanea o coattiva: quella coattiva si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo (ricorso al giudice). Alcune disposizioni vietano l’abuso del diritto soggettivo, ossia l’esercizio anomalo delle prerogative concesse dalla legge al titolare del diritto. Si ha abuso quando il titolare del diritto si avvale delle facoltà e dei poteri che gli sono concessi non per perseguire l’interesse che propriamente forma oggetto del diritto soggettivo, ma piuttosto per realizzare finalità ulteriori, che eccedono l ambito del suo interesse. Si discute se questo principio abbia carattere generale oppure debba applicarsi soltanto nei casi espressamente previsti. La legge è infatti intervenuta, a tal proposito, nelle ipotesi di maggior rilievo con il divieto degli atti di emulazione e delle immissioni (atti di emulazione: atti volti a infastidire il vicino; immissioni: immissioni materiali come discariche, suoni e rumori e altro che puo disturbare il vicino). Categorie di diritti soggettivi Se io sono il proprietario di un bene, ho evidentemente il potere di escludere tutti gli altri della facolta di godimento e di disposizione del bene stesso.
esempio, il datore di lavoro deve accettare, salvo l’eventuale termine di preavviso, le dimissioni presentate dal lavoratore e non può obbligarlo con la forza a continuare il rapporto di lavoro.
La vicenda finale del rapporto è la sua estinzione. Il rapporto si estingue quando il titolare perde il diritto senza che questo sia trasmesso ad altri. Cio si verifica nel caso dell’estinzione del rapporto obbligatorio.
Soggetto e persona Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall'ordinamento giuridico. I due soggetti sono il soggetto attivo, che è colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (diritto soggettivo) e soggetto passivo, che è colui a carico del quale sussite un dovere. I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico si dicono "parti" e contrapposto al termine di parte è quello di "terzo", che è quindi colui che è estraneo ad un determinato rapporto. La capacità giuridica della persona fisica L'idoneità ad essere soggetti, cioé ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, viene definita come capacità giuridica, che compete non solo alle persone fisiche ma anche agli enti (associazioni,fondazioni,società,enti pubblici ecc). Occorre poi distinguere tra gli enti che sono "persone giuridiche" ed "enti non dotati di personalità". La differenza sta nel fatto che i primi, essendo ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento, hanno un'autonomia patrimoniale perfetta: avere autonomia patrimoniale perfetta, per un ente, significa che possiede un proprio patrimonio e risponde delle eventuali obbligazioni, proprio con quel patrimonio. Nascita e morte Già per il solo fatto della nascita, l'uomo acquisisce la capacità giuridica e diventa quindi soggetto di diritto. La capacità giuridica compete quindi indiffentemente a tutte le persone e proprio per questo non puo mai essere persa. Si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. La nascita è, quindi, condizione sufficiente per far acquisire alla persona la capacità giuridica. Però, per l'accesso ad alcuni rapporti, la nascita non è sufficiente; sono richiesti anche altri presupposti: coì, per esempio, se il soggetto vuole contrarre matrimonio deve avere almeno 16 anni di età oppure per fare testamento deve aver compiuto i 18 anni. Se questi altri presupposti non sussistono, il soggetto viene definito "incapace". Alcune posizioni giuridiche sono pero tutelate ancor prima della nascita, quando il soggetto non è ancora nato ma è stato concepito. Il codice civile attribuisce, infatti, al concepito la capacità entrare nel testamento dei genitori, la capacità di ricevere per donazione, il diritto al risarcimento nel caso di danno alla salute o all'integrità fisica eventualmente cagionatagli dal medico negligente. Le incapacità speciali Con la nascita quindi, il soggetto acquisisce la capacità giuridica, ma è solo al momento della maggiore età, diciotto anni, che acquisisce anche la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica. Ogni soggetto quindi possiede sia la capacità giuridica (acquisista al momento della nascita), sia la capacità di agire (acquisita al compimento dei diciotto anni). Ma va precisato che, mentre la capacità giuridica si
esaminato, il giudice puo nominare un tutore provvisorio e la sentenza viene annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per essere annotata a margine dell'atto di nascita. Condizione giuridica dell'interdetto: NON può compiere atti negoziali, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Può solo compere alcuni atti di ordinaria amministrazione, autonomamente o accompagnato dal tutore. Inoltre all'interdetto è precluso il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale e la possibilità di fare testamento. Il codice penale prevede poi, come pena accessoria alla reclusione per atti non colposi, l' interdizione legale. La sua situazione è come quella dell'interdetto giudiziale e tutti gli atti che l'interdetto compirebbe, sia legale o giudiziale, sono annullabili. Con una differenza: