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La nozione di fatto illecito secondo il diritto civile italiano, che costituisce la fonte di una responsabilità extracontrattuale (aquiliana) o contrattuale. Vengono discusse le differenze tra le due responsabilità, compresi i requisiti di capacità, onere della prova, danni risarcibili, prescrizione e risarcimento. Inoltre, vengono esaminate le ipotesi in cui il danno deve essere risarcito e la distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tipologia: Appunti
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Responsabilità extracontrattuale (aquiliana) -Capacità: è sufficiente la c. naturale, di intendere e volere
responsabilità aquiliana come sanzione di un illecito. L’ordinamento rispondeva al fatto illecito con una sanzione risarcitoria, ritenendo quindi che l’art. 2043 c.c. prevedesse l’obbligo del risarcimento al danno quale sanzione per una condotta qualificata come illecito. La dottrina prevedeva che affinchè il fatto lesivo fosse idoneo a determinare l’obbligo risarcitorio dovesse essere ingiusto. L’ingiustizia veniva quindi riferita al fatto, inteso come condotta colposa e non al danno arrecato. Secondo sempre questa tesi “tradizionale” l’art. 2043 tutela solo i diritti assoluti. Essa viene poi superata e la norma fa riferimento all’ingiustizia come requisito del danno, non della condotta. L’art. 2059 prevede che il danno non patrimoniale “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, senza tuttavia specificare quali siano questi casi e senza attribuire uno specifico significato di danno non patrimoniale. Secondo una tesi estensiva ad esso va attribuito qualsiasi tipo di danno diverso dalla lesione del patrimonio nel senso stretto del termine, configurato sia come lesione del c.d. danno morale puro che come lesione dei beni immateriali. Secondo una tesi più restrittiva, il danno non patrimoniale è riconducibile al solo danno morale puro, la sofferenza morale patita dalla vittima. In caso di lesione ad un bene fondamentale, come quello della salute, il risarcimento sarebbe stato possibile solo se la lesione avesse integrato gli estremi del reato; ma il bene salute è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art.32) e deve essere necessariamente risarcito.