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Responsabilità penale e civile per danni: illecito e obbligo di risarcimento, Appunti di Diritto Privato

La nozione di fatto illecito secondo il diritto civile italiano, che costituisce la fonte di una responsabilità extracontrattuale (aquiliana) o contrattuale. Vengono discusse le differenze tra le due responsabilità, compresi i requisiti di capacità, onere della prova, danni risarcibili, prescrizione e risarcimento. Inoltre, vengono esaminate le ipotesi in cui il danno deve essere risarcito e la distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 05/02/2021

antonio_azzuni
antonio_azzuni 🇮🇹

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ATTO ILLECITO: PARTE V, SEZ. V, CAP. 1, CAP. 2 N. 1, CAP. 3, CAP. 4, CAP. 6
Il fatto illecito (libro quarto)
Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
-Indica come disciplina di questa nozione che chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il
danno, quindi il fatto illecito è fonte della responsabilità contrattuale che è appunto l’obbligo di
risarcire il danno.
-Quindi il fatto illecito presuppone l’obbligo di risarcire il danno secondo una responsabilità
Extracontrattuale o aquiliana.
Differenze:
1) Responsabilità aquiliana o extracontrattuale:
- L’illecito viola una situazione giuridica soggettiva
- Il danneggiato deve provare il danno
- Risarcimento prescritto in 5 anni
2) Responsabilità contrattuale:
- Questo illecito riguarda la violazione di un diritto di credito sorto da un contratto
- Si presume la responsabilità dell’inadempiente
- Risarcimento prescritto in 10 anni
Responsabilità extracontrattuale (aquiliana)
-Capacità: è sufficiente la c. naturale, di intendere e volere
- Onere della prova: chi pretende il risarcimento deve dimostrare il fatto materiale imputabile, il danno,
la causalità tra condotta e danno
- Danni risarcibili: tutti quelli che sono conseguenza immediata della condotta dell’agente
- Prescrizione: 5 anni
- Risarcimento: espressamente previsto
- Costituzione in mora: non necessaria
Responsabilità contrattuale:
- Capacità: occorre la capacità di agire, capacità di obbligarsi
- Onere della prova: chi pretende il risarcimento deve allegare il titolo e l’inadempimento
- Danni risarcibili: solo quelli prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione
- Prescrizione: 10 anni
- Risarcimento: non espressamente previsto
- Costituzione in mora: può essere necessaria
In più per quanto riguarda la responsabilità contrattuale si è osservato, fra l’altro che l’obbligazione
contrattuale tende a considerarsi come una struttura complessa che involge anche obblighi accessori. Tali
obblighi, se violati, comportano una responsabilità contrattuale e non aquiliana.
Nel tempo è cambiata il modo di intendere l’ingiustizia del danno. Sempre più numerose sono le
ipotesi
nelle quali il fatto dannoso deve essere risarcito.
Il termine danno compare due volte:
Art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto (danno-evento)
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (danno-conseguenza). Non vi è
un’obbligazione in senso stretto, bensì un generico dovere di procurare ad altri danni ingiusti.
Subito dopo l’entrata in vigore del Codice del 1942 l’opinione prevalente prevedeva la
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Scarica Responsabilità penale e civile per danni: illecito e obbligo di risarcimento e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

ATTO ILLECITO: PARTE V, SEZ. V, CAP. 1, CAP. 2 N. 1, CAP. 3, CAP. 4, CAP. 6

Il fatto illecito (libro quarto)

Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad

altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

-Indica come disciplina di questa nozione che chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il

danno, quindi il fatto illecito è fonte della responsabilità contrattuale che è appunto l’obbligo di

risarcire il danno.

- Quindi il fatto illecito presuppone l’obbligo di risarcire il danno secondo una responsabilità

Extracontrattuale o aquiliana.

Differenze:

1) Responsabilità aquiliana o extracontrattuale:

- L’illecito viola una situazione giuridica soggettiva

- Il danneggiato deve provare il danno

- Risarcimento prescritto in 5 anni

2) Responsabilità contrattuale:

- Questo illecito riguarda la violazione di un diritto di credito sorto da un contratto

- Si presume la responsabilità dell’inadempiente

- Risarcimento prescritto in 10 anni

Responsabilità extracontrattuale (aquiliana) -Capacità: è sufficiente la c. naturale, di intendere e volere

  • Onere della prova: chi pretende il risarcimento deve dimostrare il fatto materiale imputabile, il danno, la causalità tra condotta e danno
  • Danni risarcibili: tutti quelli che sono conseguenza immediata della condotta dell’agente
  • Prescrizione: 5 anni
  • Risarcimento: espressamente previsto
  • Costituzione in mora: non necessaria Responsabilità contrattuale:
  • Capacità: occorre la capacità di agire, capacità di obbligarsi
  • Onere della prova: chi pretende il risarcimento deve allegare il titolo e l’inadempimento
  • Danni risarcibili: solo quelli prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione
  • Prescrizione: 10 anni
  • Risarcimento: non espressamente previsto
  • Costituzione in mora: può essere necessaria In più per quanto riguarda la responsabilità contrattuale si è osservato, fra l’altro che l’obbligazione contrattuale tende a considerarsi come una struttura complessa che involge anche obblighi accessori. Tali obblighi, se violati, comportano una responsabilità contrattuale e non aquiliana. Nel tempo è cambiata il modo di intendere l’ingiustizia del danno. Sempre più numerose sono le ipotesi nelle quali il fatto dannoso deve essere risarcito. Il termine danno compare due volte:  Art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto (danno-evento) obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (danno-conseguenza). Non vi è un’obbligazione in senso stretto, bensì un generico dovere di procurare ad altri danni ingiusti.  Subito dopo l’entrata in vigore del Codice del 1942 l’opinione prevalente prevedeva la

responsabilità aquiliana come sanzione di un illecito. L’ordinamento rispondeva al fatto illecito con una sanzione risarcitoria, ritenendo quindi che l’art. 2043 c.c. prevedesse l’obbligo del risarcimento al danno quale sanzione per una condotta qualificata come illecito. La dottrina prevedeva che affinchè il fatto lesivo fosse idoneo a determinare l’obbligo risarcitorio dovesse essere ingiusto. L’ingiustizia veniva quindi riferita al fatto, inteso come condotta colposa e non al danno arrecato. Secondo sempre questa tesi “tradizionale” l’art. 2043 tutela solo i diritti assoluti. Essa viene poi superata e la norma fa riferimento all’ingiustizia come requisito del danno, non della condotta. L’art. 2059 prevede che il danno non patrimoniale “deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, senza tuttavia specificare quali siano questi casi e senza attribuire uno specifico significato di danno non patrimoniale. Secondo una tesi estensiva ad esso va attribuito qualsiasi tipo di danno diverso dalla lesione del patrimonio nel senso stretto del termine, configurato sia come lesione del c.d. danno morale puro che come lesione dei beni immateriali. Secondo una tesi più restrittiva, il danno non patrimoniale è riconducibile al solo danno morale puro, la sofferenza morale patita dalla vittima. In caso di lesione ad un bene fondamentale, come quello della salute, il risarcimento sarebbe stato possibile solo se la lesione avesse integrato gli estremi del reato; ma il bene salute è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito (art.32) e deve essere necessariamente risarcito.

Art. 2059. (Danni non patrimoniali): Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei

casi determinati dalla legge.