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diritto privato , libri codice civile 1/2/3/4
Tipologia: Appunti
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Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e degli enti pubblici, regolando sia i rapporti interni tra le istituzioni sia quelli con i soggetti privati. Si occupa, ad esempio, di stabilire le modalità con cui i cittadini devono contribuire al finanziamento delle attività pubbliche e di garantire l’ordinato svolgimento della vita collettiva.
Il diritto privato, invece, regola i rapporti tra soggetti privati – siano essi persone fisiche o giuridiche – lasciando ampio spazio all’autonomia negoziale, cioè alla possibilità per le parti di disciplinare liberamente i propri interessi, entro i limiti posti dall’ordinamento. Tuttavia, va sottolineato che spesso un medesimo fatto può essere disciplinato sia da norme di diritto pubblico che di diritto privato.
Un’altra distinzione fondamentale riguarda la natura delle norme giuridiche, in particolare nel diritto privato.
Le norme possono essere:
● Cogenti o inderogabili, che impongono una disciplina inderogabile da parte dei privati, indipendentemente dalla loro volontà.
● Derogabili o dispositive, che si applicano solo in mancanza di diversa volontà delle parti.
● Supplettive, che intervengono a colmare lacune lasciate dalla regolamentazione privata di un determinato rapporto.
Sebbene nel diritto pubblico prevalgano le norme cogenti, non è esclusa la presenza di norme derogabili anche in tale ambito. Analogamente, nel diritto privato, pur predominando le norme dispositive, esistono numerose norme inderogabili.
Per quanto riguarda le fonti del diritto, si distinguono:
● Le fonti di produzione, cioè quegli atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche. Gli atti sono espressioni dell’attività di un’autorità competente (come il Parlamento o il Governo), mentre i fatti possono essere consuetudini socialmente rilevanti e ripetute nel tempo.
● Le fonti di cognizione, ossia i mezzi attraverso cui si accede al testo delle norme (come la Gazzetta Ufficiale).
In relazione agli atti normativi, possiamo analizzarli considerando:
a) l’autorità competente a emanarlo; b) il procedimento di formazione dell’atto; c) il documento normativo in senso materiale; d) i precetti ricavabili dal testo.
L’ordinamento giuridico italiano è retto dal principio di gerarchia delle fonti, secondo cui le fonti normative devono rispettare un ordine ben preciso. La scala gerarchica interna prevede:
Una legge ordinaria non può mai modificare né essere in contrasto con una norma costituzionale. A garanzia di ciò, interviene la Corte costituzionale, che ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi (Art. 134 Cost.). Se una norma è ritenuta incostituzionale, la Corte ne dichiara l’illegittimità con sentenza, ed essa perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (Art. 136 Cost.).
Le leggi ordinarie possono essere:
● Abrogate o modificate da leggi successive;
● Abrogate tramite referendum popolare, se previsto dall’ordinamento.
Tra le fonti di rango pari alla legge ordinaria rientrano:
● I decreti legislativi, che il Governo adotta su delega del Parlamento;
● I decreti-legge, che il Governo adotta in casi straordinari di necessità e urgenza, con obbligo di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni.
L’art. 117 della Costituzione stabilisce la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Lo Stato ha competenza esclusiva su determinate materie tassativamente elencate; in altri casi, la competenza è regionale. In questo contesto, il criterio non è gerarchico, ma di competenza: una norma statale su materia regionale sarebbe incostituzionale, e viceversa.
Sotto le leggi si collocano altre fonti del diritto:
● I regolamenti, emanati da autorità amministrative;
● Gli usi o consuetudini, che si applicano solo se richiamati dalla legge o se mancano norme specifiche.
la cap. Giur. Delle persone fisiche è un presupposto del principio di uguaglianza:
•Nascita : separazione del feto dal corpo materno, coincide con l’inizio della respirazione polmonare. La norma non richiede la vitalità, cioè la possibilità di sopravvivere, né una durata minima della vita. Intervenuta la nascita, essa va dichiarata all'ufficiale di stato civile per la redazione del relativo "atto" e l'inserimento nei registri anagrafici.
•Concepito : colui che è stato procreato ed è nel ventre materno. In particolare, il concepito è capace di succedere [v. 462] e di ricevere per donazione [v. 784].
ART. 2 Un concetto strettamente legato alla capacità giuridica è la capacità di agire, regolata dall’articolo 2 del Codice Civile. La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici in modo autonomo e consapevole. Si acquista con il compimento del diciottesimo anno di età, perché la legge presume che, raggiunta la maggiore età, la persona abbia la maturità necessaria per gestire i propri interessi. Tuttavia, esistono delle eccezioni: ad esempio, un minore di 16 anni può riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio, oppure il Tribunale può autorizzare un minore di 16 anni a contrarre matrimonio per crescere in una famiglia formata. ( MINORE EMANCIPATO, una volta contratto il matrimonio acquista la capacità di compiere tutti quegli atti legati al suo nuovo status di coniuge ). Ovviamente si tratta di un soggetto incapace, dunque, banalmente saranno i genitore del figlio appena nato ad agire per conto del figlio: esercitando quella che un tempo era definita PATRIA POTESTÁ, dopo la riforma del 75’ del Diritto di famiglia era stato rimosso il termine PATRIO, ma ad oggi anche il termine POTESTÀ è stato sostituito, quindi si parla di RESPONSABILITÀ GENITORIALE ( implica un potere da parte dei genitori sui figli). Tutto ciò si estende fino al momento in cui il figlio non acquista una capacità di AUTOSOSTENTAMENTO ( mantenersi da solo); tuttavia ha l’obbligo di concorrere, a seconda delle sue possibilità e capacità economiche hai bisogni della famiglia.
Ci sono poi alcuni casi in cui, pur essendo maggiorenni, si può essere considerati incapaci di agire. Questo accade quando una persona non è in grado di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, di una dipendenza grave o di altre condizioni che ne limitano la capacità decisionale. In questi casi, la legge prevede strumenti di tutela come l’interdizione e l’inabilitazione, che attribuiscono ai rappresentanti legali il compito di compiere atti giuridici per conto della persona incapace.
Un altro concetto importante è quello della capacità speciale, che riguarda situazioni specifiche. Ad esempio, un minore può lavorare se ha compiuto almeno 16 anni e ha terminato l’istruzione obbligatoria, ma il contratto di lavoro deve essere firmato dai suoi genitori o tutori. Questo significa che il minore non ha la capacità di stipulare il contratto, ma ha comunque la capacità di prestare lavoro e di esercitare i diritti che derivano dal rapporto di lavoro.
Infine, è importante sottolineare che la capacità giuridica si perde solo con la morte, sia essa naturale o dichiarata con morte presunta (ad esempio, quando una persona scompare e non si hanno sue notizie per un lungo periodo di tempo). Nel nostro ordinamento, invece, non esiste la morte civile, ossia la privazione totale dei diritti per una persona ancora in vita.
Con la riforma del 75’ si tentò di portare l’effettiva parità tra uomo e donna, infatti prima di questo le donne acquisivano la capacità di agire al 21° anno di età. La funzione genitoriale perde infatti la connotazione autoritaria e si trasforma in insieme di doveri finalizzati alla
cura, all’educazione e alla crescita del figlio. In questo quadro del soggetto debole (figlio) si inserisce anche la disciplina dell’adozione ( l’adozione non nasce per soddisfare il desiderio di genitorialità degli adulti ma come finalità principale c’è la protezione del minore privo di un ambiente famigliare idoneo).
ART.4 - COMMORIENZA
Nel caso in cui non si può stabilire chi è morto prima ,tra due coniugi, si applica l’articolo. 4 del cod. civile
“Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.” Commorienza: dal latino cum moriar (morire insieme) Definizione: Principio del codice civile in base al quale si presume che le persone morte a causa di uno stesso evento, quando non sia possibile provare chi sia sopravvissuta all'altra, siano decedute nello stesso istante. Pensiamo ad un incidente automobilistico ove tutti i soggetti coinvolti vengano trovati già morti dai soccorsi, senza che vi siano testimoni dell'accaduto. Un soggetto muore (non giuridicamente) solo quando il cuore smette di battere. Quando un soggetto muore, scientificamente gli organi continua a funzionare e questo coincide con la donazione degli organi che può essere effettuata solo se la persona non è totalmente morta in quanto gli organi devono essere funzionanti. Tale processo può avvenire solo con l’approvazione del parente più stretto dell’individuo deceduto. Con la morte tutti i rapporti di natura patrimoniale continuano (eredità o rapporti sia attivi che passivi), mentre i rapporti di tipo personale cessano.
I LUOGHI IN CUI OPERA LA PERSONA FISICA PER DIRITTO SONO 3:
ART. 43 del Codice Civile disciplina i concetti di domicilio, residenza e dimora, fondamentali per individuare il luogo di riferimento di una persona fisica ai fini giuridici.
-Il domicilio è definito come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Ha una funzione prevalentemente giuridico-patrimoniale, ed è rilevante, ad esempio, per determinare la competenza territoriale del giudice in caso di apertura della successione.
-La residenza, invece, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, quindi il luogo dove svolge la quotidianità della sua vita privata. Spesso domicilio e residenza coincidono, ma non è sempre così. Ad esempio, se una persona è nata e vive a Bari, e lì risiede, ma ha i propri affari e beni principali a Foggia, il domicilio sarà considerato Foggia. Di conseguenza,
Due principali attori della società sono le persone giuridiche e le persone fisiche.l'uomo per raggiungere determinati obiettivi,che non riesce a non raggiungere da solo,può raggiungerli grazie a una collettività.
ARTICOLO 2 COST.
L'art.2 della Costituzione italiana recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale ". In questo contesto si inserisce L’ART 18 COST. :I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Affinchè si abbia una persona giuridica si devono avere 3 presupposti
-1 plurisoggettivita : La presenza di più persone che si uniscono per uno scopo comune
-2 scopo da perseguire : l’individuazione di un obbiettivo concreto, di natura economica o sociale.
le persone giuridiche si suddividino in:
1 riconosciute : atto attraverso il quale la rilascia varie informazioni inerenti al suo organismo a varie autorità amministrative questo riconoscimento,comporta, L'AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, che indica una separazione netta tra il patrimoio del ente e quello del socio.
2- non riconosciute :godono di un atonomia patrimoniale imperfetta in cui gli enti non riescono a rispondere alle obbligazioni con il loro patrimonio usufruendo del patrimonio delle fisiche.
le P.G riconosciute sono fonte dell'atto costituzionale e lo statuto (insieme di regole che disciplinano un ente)
quando si scioglie una persona giuridica?
-1 conseguimento di un obiettivo, per cui l’ente era stato costituito
-2 impossibilità di conseguirlo
-3 mancanza di plurisoggettività, ovvero rimane un solo soggetto nell’ente
-4 altre cause previste dallo statuto, come ad esempio decisioni deliberate dagli organi interni
In tutti questi casi la persona giuridica cessa di esistere e si procede alla liquidazione del patrimonio
FAMIGLIA
Nel nostro ordinamento la famiglia è considerata una società naturale fondata sul matrimonio, come sancito dall’art. 29 della Costituzione. Il matrimonio rappresenta l’atto costitutivo della famiglia e da esso derivano una serie di diritti e doveri reciproci tra i coniugi e nei confronti della prole.
La Parentela – Art. 74 c.c.
La parentela è il vincolo giuridico che lega le persone che discendono da un medesimo stipite, sia che la filiazione sia avvenuta dentro o fuori dal matrimonio, sia nei casi di adozione di minorenni. Non si instaura invece alcun vincolo di parentela con l’adozione di soggetti maggiorenni. La parentela si basa quindi esclusivamente su un rapporto di discendenza biologica o adottiva e si estende fino al sesto grado, come stabilito dall’art. 77 c.c., salvo alcune eccezioni previste dalla legge.
Dal punto di vista matrimoniale, la parentela diventa rilevante perché la legge vieta il matrimonio tra parenti entro il secondo grado, al fine di evitare possibili complicanze genetiche nella procreazione e di salvaguardare la salute pubblica.
Linee della parentela – Art. 75 c.c.
La parentela si distingue in:
L’Affinità – Art. 78 c.c.
Situazioni particolari:
ART. 82-83 - Requisiti e adempimenti:
Per la celebrazione del matrimonio civile o concordatario è necessaria la procedura delle pubblicazioni di matrimonio, che consiste nell’affissione all’albo pretorio del Comune o sui siti istituzionali di un avviso pubblico contenente i nomi dei futuri sposi. La funzione delle pubblicazioni è garantire la trasparenza e consentire a terzi di far valere eventuali cause di nullità o impedimenti.
Durante la celebrazione del matrimonio, il celebrante è obbligato a dare lettura di specifici articoli del Codice Civile:
Infine, gli sposi e l’ufficiale di stato civile sottoscrivono l’atto di matrimonio, che deve essere registrato entro 5 giorni per la sua efficacia giuridica.
ART. 84 c.c. - Divieto di matrimonio per i minori
In base all’art. 84 del Codice Civile, i minori di età non possono contrarre matrimonio. Tuttavia, è prevista una deroga: il tribunale per i minorenni, su istanza del minore che abbia compiuto i sedici anni, può autorizzare il matrimonio per gravi motivi, ma solo dopo aver accertato la maturità psicofisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte. Il giudice procede in camera di consiglio, sentendo obbligatoriamente il pubblico ministero, i genitori o il tutore legale. Il decreto autorizzativo viene comunicato a tutte le parti interessate e può essere impugnato entro 10 giorni dalla comunicazione, mediante reclamo alla Corte d’Appello. Quest’ultima decide con ordinanza non impugnabile. Il decreto diventa efficace solo dopo il decorso del termine per proporre reclamo, se nessuna delle parti si oppone.
Art. 85 c.c. - Divieto di matrimonio per l’interdetto per infermità di mente
La legge vieta la celebrazione del matrimonio all’interdetto per infermità mentale. Nel caso in cui sia solo pendente il procedimento di interdizione, il pubblico ministero può richiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio. La sospensione rimane fino a quando la sentenza che decide sull’interdizione passa in giudicato.
Art. 86 c.c. - Divieto per chi ha un vincolo matrimoniale o di unione civile
Non può contrarre un nuovo matrimonio chi è già vincolato da un matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso, ancora valida, non sciolta né cessata nei suoi effetti civili. Si tutela così il principio della monogamia.
Il Codice Civile elenca una serie di rapporti familiari che impediscono il matrimonio tra due soggetti, poiché il matrimonio è un atto di filiazione a tutti gli effetti. Non possono contrarre matrimonio:
Queste disposizioni tutelano la morale familiare e l’ordine pubblico.
Art. 88 c.c. - Divieto per condanna per omicidio del coniuge
È vietato contrarre matrimonio tra due persone quando una delle due è stata condannata (anche solo in primo grado) per omicidio consumato o tentato ai danni del coniuge dell’altra parte. La ratio è quella di evitare che un delitto venga compiuto al fine di creare un nuovo vincolo matrimoniale.
Art. 89 c.c. - Divieto temporaneo per la donna dopo la fine del matrimonio
La legge stabilisce un divieto temporaneo per la donna di contrarre nuovo matrimonio entro 300 giorni (pari a circa 9 mesi) dalla fine del precedente matrimonio (per scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili). La finalità è quella di evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio concepito alla fine del precedente matrimonio (presunzione di paternità). Questo divieto non si applica:
⸻
Gli impedimenti legali al matrimonio previsti dall’ordinamento italiano:
•impedimenti assoluti (valgono verso chiunque, come minore età, interdizione, precedente matrimonio o unione civile);
•impedimenti relativi ( valgono solo tra determinate persone, come parenti o chi è coinvolto in un omicidio legato al coniuge);
•impedimenti temporanei (come il divieto per la donna nei 300 giorni successivi alla fine del precedente matrimonio).
Tutti questi limiti mirano a tutelare la validità giuridica del matrimonio, la certezza dei rapporti familiari e il rispetto della moralità pubblica.
matrimonio consta due fasi:
Art. 122 c.c. - Cause di annullabilità del matrimonio
L’articolo disciplina le ipotesi in cui il matrimonio può essere impugnato da uno dei coniugi a causa di vizi del consenso, cioè quando il consenso non è stato libero e consapevole.
Le cause sono due:
L’errore si considera essenziale se riguarda:
Termini per l’azione:
Art. 144 c.c. - Indirizzo della vita familiare e residenza
L’articolo regola la gestione della vita familiare: i coniugi devono concordare insieme l’indirizzo della vita familiare e stabilire la residenza della famiglia, tenendo conto sia delle esigenze individuali sia di quelle preminenti della famiglia. Ciascuno dei coniugi ha pari potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 147 c.c. - Doveri verso i figli
Dal matrimonio derivano per entrambi i coniugi obblighi giuridici nei confronti dei figli, nello specifico:
Questo articolo sancisce la responsabilità genitoriale come dovere fondamentale della famiglia e rappresenta un principio cardine a tutela dei minori.
DIVORZIO - Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’ordinamento giuridico italiano ha introdotto l’istituto del divorzio con la Legge n. 898 del 1970, successivamente confermata dal referendum del 1974.
La legge, però, non utilizza il termine “divorzio”, ma distingue tra:
•scioglimento del matrimonio per i matrimoni civili;
•cessazione degli effetti civili per i matrimoni concordatari (cioè quelli celebrati in chiesa ma con effetti civili riconosciuti dallo Stato).
Presupposti per la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Affinché il tribunale possa pronunciare la sentenza di divorzio è necessario accertare due elementi fondamentali:
La separazione ha natura transitoria e consente la riconciliazione in qualsiasi momento, anche senza formalità: la semplice ripresa della convivenza fa venir meno gli effetti della separazione. Per formalizzarla, i coniugi possono recarsi in Comune e rilasciare una dichiarazione o chiedere l’accertamento giudiziario.
Esiste anche la separazione di fatto, ovvero l’allontanamento dei coniugi senza alcun provvedimento giuridico. Essa non ha rilevanza legale, non fa decorrere i termini per il divorzio e può essere motivo di addebito in una successiva separazione giudiziale se accompagnata da abbandono della casa coniugale o da relazioni extraconiugali.
SEPARAZIONE LEGALE
La separazione legale incide sui rapporti patrimoniali e personali tra coniugi e verso i figli. I principali effetti giuridici riguardano:
TIPI DI SEPARAZIONE
REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI
Ai sensi dell’art. 179 c.c., sono beni personali e quindi esclusi dalla comunione:
Fanno invece parte della comunione legale:
Rientrano nella comunione al momento dello scioglimento, se ancora esistenti:
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
La comunione si scioglie per:
FONDO PATRIMONIALE (Art. 167 c.c.)
È un complesso di beni mobili e immobili vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia legittima, oggi estesa anche ai figli adottivi. Può essere costituito da uno dei coniugi o da terzi, e prevede un vincolo di destinazione, che limita l’utilizzo dei beni per scopi estranei alla famiglia.