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codice civile aggiornato all'ottobre del 2014
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Paolo De Divitiis - Avvocato cassazionista. Dottore di ricerca in Diritto Processuale Civile ed è autore di numerose pubblicazioni specialistiche in tale materia
Mario Suriano - Magistrato ordinario, attualmente è giudice presso la seconda sezione civile del Tribunale di Napoli
Angelo Spirito - Consigliere di Cassazione, sez. III civile e membro delle Sezioni Unite
Giulio Cataldi - Consigliere della Corte d’Appello di Napoli, settore civile
Coordinatore scientifico e relatore: Paolo Scognamiglio - Magistrato presso il Tribunale di Napoli, componente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli
IV incontro - Cons. Angelo Spirito Il ricorso per Cassazione V incontro - Dott. Paolo Scognamiglio Il processo del lavoro, i procedimenti sommari e cautelari
I incontro - Avv. Paolo De Divitiis I principi del processo civile. Il processo di cognizione
II incontro - Dott. Mario Suriano Lo svolgimento del processo di cognizione e le cd. vicende anomale
III incontro - Dott. Giulio Cataldi Le impugnazioni in generale. L’appello
Disposizioni sulla legge in generale
italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'e- stero.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 18. (…) (1)
(1) “Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi. I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.” Articolo abro- gato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 19. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune” Articolo abro- gato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 20. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli. I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legit- timato il figlio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 21. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice della tutela. La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge naziona- le dell'incapace.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 22. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 23. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice delle successioni per causa di morte. Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 24. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice delle donazioni. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 25. (…) (^1 ) (1) “Legge regolatrice delle obbligazioni. Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei con- traenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato con- chiuso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 26. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice della forma degli atti. La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune. Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 27. (…) (^1 )
(1) “Legge regolatrice del processo. La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il pro- cesso si svolge.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 28. (…) (^1 ) (1) “Efficacia delle leggi penali e di polizia. Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si tro- vano nel territorio dello Stato.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Art. 29. (…) (^1 ) (1) “Apolidi. Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge na- zionale.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Art. 30. (…) (^1 ) (1) “Rinvio ad altra legge. Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Art. 31. (…) (^1 ) (1) “Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume. Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.” Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Libro I - Delle persone e della famiglia
berazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibera- zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro respon- sabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti di- sposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patri- monio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qua- lunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio- ne medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'im- pugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon co- stume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia con- sentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'ob- bligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i con- tributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministra- tori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fon- dazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con prov- vedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'ammi- nistrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli ammini- stratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fonda- zione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio- ne medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fon- dazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27. Estinzione della persona giuridica. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la perso- na giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto im- possibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare. (…) (^1 )
(1) “L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interes- sato o anche d'ufficio.” Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 28. Trasformazione delle fondazioni. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiara- re estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allonta- nandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della per- sona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più fami- glie determinate. Art. 29. Divieto di nuove operazioni. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora tra- sgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale. Art. 30. Liquidazione. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. Art. 31. Devoluzione dei beni. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autori- tà governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto. Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. Art. 33. (…) (^1 ) (1) “ Registrazione delle persone giuridiche. In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di ricono- scimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata deter- minata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché rico- nosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.” Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 34. (…) (^1 ) (1) “Registrazione di atti. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimen- ti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liqui- datori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.” Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 35. Disposizione penale. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516. (^1 ) (1) Le parole “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,” sono state abrogate dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Libro I - Delle persone e della famiglia
Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciu- te. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non ricono- sciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione. Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21967 in Altalex Massimario.
Art. 37. Fondo comune. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costitui- scono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Art. 38. Obbligazioni. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 giugno 2009, n. 14612 in Altalex Massimario.
Art. 39. Comitati. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pub- bliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regola- ti dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40. Responsabilità degli organizzatori. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi com- ponenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assun- te. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42. Diversa destinazione dei fondi. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità go- vernativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplina- ta al momento della costituzione.
Art. 43. Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede princi- pale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44. Trasferimento della residenza e del domicilio. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera tra- sferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
Art. 45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (^1 ) Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale del presente comma nella parte in cui in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.
Art. 46. Sede delle persone giuridiche. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domi- cilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima. Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 luglio 2009, n. 17590 in Altalex Mas- simario. Art. 47. Elezione di domicilio. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Art. 48. Curatore dello scomparso. Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ul- timo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei pre- sunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curato- re che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scom- parso. Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il me- desimo non può fare. Art. 49. Dichiarazione di assenza. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successo- ri legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scom- parso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza. Art. 50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istan- za di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse mor- to nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi posso- no domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbli- gazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo
Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tri- bunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente. Art. 51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patri- moniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condi- zioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente. Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 gennaio 2009, n. 2066 in Altalex Massima- rio. Art. 52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo. L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministra- zione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimen- to delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente. Art. 53. Godimento dei beni. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Libro I - Delle persone e della famiglia
Art. 70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.
Art. 71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esi- stenza. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapio- ne. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Art. 72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai qua- li, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto proce- dere all'inventario dei beni.
Art. 73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è pro- vata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.
Art. 74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (^1 ) (1) L’articolo che recitava: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'u- na dall'altra.
Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78. Affinità. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deri- va, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matri- monio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.
Art. 79. Effetti. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80. Restituzione dei doni. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promit- tenti. Art. 81. Risarcimento dei danni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla ri- chiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di cele- brare il matrimonio. Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409 in Altalex Massima- rio.
Art. 82. Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Art. 83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
SEZIONE I - Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84. Età. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tu- tore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'ap- pello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo. Art. 85. Interdizione per infermità di mente. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la cele- brazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'i- stanza non sia passata in giudicato. Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 28 settembre 2007 in Altalex Massimario.
Libro I - Delle persone e della famiglia
Art. 86. Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio preceden- te.
Art. 87. Parentela, affinità, adozione. (^1 ) Non possono contrarre matrimonio fra loro:
(1)Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2)Numero così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3)Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (4)Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (5)Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si so- spende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del pre- cedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronun- ciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matri- monio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'ar- ticolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90. Assistenza del minore. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nomina- no, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 91. (…) (^1 )
(1) L’ articolo “Diversità di razza o di nazionalità.” è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 92. (…) (^1 ) (1) “ Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.” Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
SEZIONE II - Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93. Pubblicazione. La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. (^1 ) (1) Il comma: “La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la resi- denza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendo- no celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Art. 94. Luogo della pubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del co- mune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residen- za degli sposi. (^1 ) (1) I commi: “Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pub- blicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.” sono stati abrogati dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Art. 95. (…) (^1 ) (1) L’articolo: “Durata della pubblicazione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Art. 96. Richiesta della pubblicazione. La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da perso- na che ne ha da essi ricevuto speciale incarico. Art. 97. (…) (^1 ) (1) L’articolo: “Documenti per la pubblicazione. Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi. Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle con- seguenze penali delle dichiarazioni mendaci. La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile ac- certa d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Art. 98. Rifiuto della pubblicazione. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblica- zione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consi- glio, sentito il pubblico ministero. Art. 99. Termine per la celebrazione del matrimonio. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo com- piuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubbli- cazione si considera come non avvenuta. Art. 100. Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emes- so in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi
Libro I - Delle persone e della famiglia
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.” Articolo da ritener- si abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
SEZIONE V - Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranie- ri nella Repubblica
Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. (^1 )
(1) Il comma: “La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comu- ne dell'ultimo domicilio.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presen- tare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [ nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ]. (^1 ) Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli arti- coli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
(1) Le parole: “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territo- rio italiano” sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 245).
SEZIONE VI - Della nullità del matrimonio
Art. 117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugna- to dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volon- tà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quar- to comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Art. 118. (…) (^1 )
(1) “Difetto di età. Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascor- so un mese dal raggiungimento di tale età. Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 119. Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronun- ziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Art. 120. Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del ma- trimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà menta- li. Art. 121. (…) (^1 ) (1) “Mancanza di assenso. Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugna- to dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o taci- tamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio. Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 122. Violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui con- senso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di erro- re essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le con- dizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
Libro I - Delle persone e della famiglia
Art. 128. Matrimonio putativo. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si pro- ducono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di ecce- zionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. (^1 ) Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei co- niugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. (^2 ) Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251. (^3 )
(1)Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2)Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3)Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 129. Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad am- bedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un pe- riodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo
Art. 129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corri- spondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annulla- to, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniu- ge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corri- spondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
SEZIONE VII - Delle prove della celebrazione del matrimonio
Art. 130. Atto di celebrazione del matrimonio. Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispen- sa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131. Possesso di stato. Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Art. 132. Mancanza dell'atto di celebrazione. Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esi- stenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei regi- stri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133. Prova della celebrazione risultante da sentenza penale. Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimo- nio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai co- niugi quanto ai figli.
SEZIONE VIII - Disposizioni penali
Art. 134. Omissione di pubblicazione. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 206 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione. Art. 135. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97. Art. 136. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile. L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a €
Art. 137. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei te- stimoni. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente. La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni. Cfr. Tribunale di Monza, sez. IV civile, sentenza 19 febbraio 2010 in Altalex Massimario. Art. 138. Altre infrazioni. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabi- lita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo con- travviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione. Art. 139. Cause di nullità note a uno dei coniugi. Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306. Art. 140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Art. 141. Competenza. I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale. Art. 142. Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni. Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contem- plati non costituiscono reato più grave.
Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumo- no i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabita- zione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Cfr. Art. 143 c.c. annotato con la giurisprudenza, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2009, n. 11922 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 in Altalex Massimario. Art. 143-bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva du- rante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. Art. 143-ter. (…) (^1 ) (1) “Cittadinanza della moglie. La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.” Articolo abrogato dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Libro I - Delle persone e della famiglia
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguen- ti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrar- si all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'arti- colo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può di- sporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai ter- zi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbli- gato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (^1 ) (^2 ) (^3 ) (^4 ) Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi prece- denti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegit- timità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposi- zioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati. (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposi- zioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente. (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimi- tà costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordi- nare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto. (4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l'illegittimi- tà costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di se- questro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento. Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15086 in Altalex Massimario.
Art. 156-bis. Cognome della moglie. Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la mo- glie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia in- compatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 158. Separazione consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omo- logazione del giudice. (^1 ) Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al manteni- mento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che il de- creto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.
SEZIONE I - Disposizioni generali
Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa conven- zione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Art. 160. Diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Art. 161. Riferimento generico a leggi o agli usi. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patri- moniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sotto- posti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti. Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contrat- to, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. Art. 163. Modifica delle convenzioni. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al ma- trimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modi- fica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti espri- mono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispet- to ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti. Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimo- niali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matri- moniali. Art. 165. Capacità del minore. Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il con- senso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90. (^1 )
(1)Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 166. Capacità dell'inabilitato. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di ma- trimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. Art. 166-bis. Divieto di costituzione di dote. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
SEZIONE II – Del fondo patrimoniale
Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per te- stamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determi- nati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
Libro I - Delle persone e della famiglia
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annota- zione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168. Impiego ed amministrazione del fondo. La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169. Alienazione dei beni del fondo. (…) (^1 )
(1) “Cessazione del vincolo. Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del ma- trimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età. In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evi- dente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti. La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171. Cessazione del fondo. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scio- glimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in pro- prietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della co- munione legale.
Art. 172. (1) [Riduzione]. La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è sogget- ta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 173. (1) [Amministrazione.]
L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà. Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito. Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 174. (1) [Sostituzione del coniuge amministratore.] Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di atten- dervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossi- mi parenti.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 175. (1) [Cessazione del vincolo. Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimen- to del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età. In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ul- timo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l'autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 176. (…) (^1 ) (1) “Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.”
(1) Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
SEZIONE III - Della comunione legale
Art. 177. Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimen- to della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20296, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 799, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 febbraio 2009, n. 2569, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 1° luglio 2009, n. 15426 e Cassazio- ne Civile, sez. II, sentenza 5 maggio 2010, n. 10855 in Altalex Massimario. Art. 178. Beni destinati all'esercizio di impresa. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento del- lo scioglimento di questa. Art. 179. Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del co- niuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specifica- to che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accesso- ri; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quel- li destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione atti- nente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali soprae- lencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, ef- fettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lette-
Libro I - Delle persone e della famiglia
Art. 195. Prelevamento dei beni mobili. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In man- canza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Art. 196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da preleva- re. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Art. 197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiu- dizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regres- so sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art. 198. (…) (^1 )
(1) “Frutti della dote. Alimenti alla vedova. I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio. La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in con- grua misura. Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio. In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 199. (…) (^1 )
(1) “Divisione dei frutti. Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il co- niuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno. L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 200. (…) (^1 )
(1) “Locazioni. Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 201. (…) (^1 )
(1) “Spese e miglioramenti. Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.” Articolo abrogato dalla L. 19 mag- gio 1975, n. 151.
Art. 202. (…) (^1 )
(1) “Casi di separazione. La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 203. (…) (^1 )
(1) “ Inefficacia della separazione. La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti
spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 204. (…) (^1 ) (1) “ Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione. La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 205. (…) (^1 ) (1) “Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione. I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 206. (…) (^1 ) (1) “Azioni concesse ai creditori del marito. I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 207. (…) (^1 ) (1) “Obblighi della moglie. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi sta- biliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 208. (…) (^1 ) (1) “ Diritti della moglie. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'articolo 187, il tribunale può autorizza- re l'alienazione anche se il marito non consente.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 209. (…) (^1 ) (1) “Cessazione degli effetti della separazione. Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorro- no gli estremi, la riconsegna della dote.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
SEZIONE IV - Della comunione convenzionale
Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'ammini- strazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitata- mente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipula- ta a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni. Art. 212. (…) (^1 ) (1) “Amministrazione e godimento dei beni parafernali. La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l'obbligo di ren- der conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.
Libro I - Delle persone e della famiglia
Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposi- zione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 213. (…) (^1 )
(1) “ Obbligazioni del marito. Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttua- rio.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 214. (…) (^1 )
(1) “ Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito. Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
SEZIONE V - Del regime di separazione dei beni
Art. 215. Separazione dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclu- siva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Art. 216. (…) (^1 )
(1) “Fonti del regolamento della comunione. Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale. In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 217. Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titola- re esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'ob- bligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimo- nio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
Art. 218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbliga- zioni dell'usufruttuario.
Art. 219. Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.
Art. 220. (…) (^1 )
(1) “ Amministrazione della comunione. Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 221. (…) (^1 )
(1) “Locazioni. Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 222. (…) (^1 )
(1) “Amministrazione affidata alla moglie. In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autoriz- zata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o
utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 223. (…) (^1 ) (1) “ Obblighi gravanti sui beni della comunione. I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dall'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godi- mento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obbli- ghi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 224. (…) (^1 ) (1) “Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie. I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso perio- do ai sensi dell'articolo precedente. Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 225. (…) (^1 ) (1) “ Scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniu- gi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.” Articolo abro- gato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 226. (…) (^1 ) (1) “Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 227. (…) (^1 ) (1) “Divisione dei beni della comunione. Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa propor- zione. Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col bene- ficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.” Articolo abrogato dalla L. 19 mag- gio 1975, n. 151. Art. 228. (…) (^1 ) (1) “Prelevamento di beni mobili. Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione. Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione. In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 229. (…) (^1 ) (1) “ Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammon- tare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazio- ne per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 230. (…) (^1 ) (1) “ Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tutta-