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Compendio di diritto privato comparato
Tipologia: Appunti
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Il diritto comparato si distingue dai tradizionali rami del diritto positivo per il fatto di non essere un complesso di norme fonte regolatrice di rapporti giuridici… Per questa ragione sarebbe forse più appropriato parlare di «comparazione giuridica» anziché di diritto comparato, onde evitare fraintendimenti. Sia chiaro che ciò non significa che il diritto comparato è solo metodo; esso è infatti in parte metodo ed in parte scienza. Seppur la regola è quella su esposta, vi sono tuttavia ipotesi in cui la comparazione può presentarsi come diritto positivo... analizziamole:
all’uomo/persona in quanto tale, e non ad un solo tipo di uomo di una certa cultura piuttosto che di un’altra. Diciamo che poi un'unità base si è mantenuta nella tradizione di common Law, mentre si è persa in quella di civil Law dove il periodo dell'universalità è finito con la nascita dello Stato moderno e la messa a punto delle grandi codificazioni civilistiche del XIX secolo(1800-1900); tutto il 1800 si caratterizza infatti per la concezione del diritto come fenomeno eminentemente nazionale (il diritto si identifica in tutto con la legge, la quale a sua volta è manifestazione della volontà dello Stato. Ciò significa che in ogni paese di civil Law ciascun sovrano si esprime con la legge e il che si traduce in tanti diritti diversi di tanti Stati sovrani. Addio universalità) e per una conseguente chiusura nei confronti di tutto ciò che è estraneo.
Per quanto riguarda gli USA Bisogna fare un discorso a parte: seppur consapevoli che tale prassi è parte della tradizione di common Law (un esempio
questo paese alcuni giudici e parte della dottrina oggi contestano aspramente tale prassi (esempio significativo di ciò è il caso Lawrence v. Texas : in
Altra manifestazione della globalizzazione giuridica è la tendenza della soft Law a sostituirsi ai legislatori nazionali (è quello che accade ad es. con i principi UNIDROIT, ormai punto di riferimento per corti e collegi arbitrali per la disciplina uniforme dei contratti commerciali internazionali). La globalizzazione giuridica è palesata anche dalla tendenza dei legislatori nazionali a dialogare tra di loro onde riformare i diritti nazionali nel segno della convergenza. È chiaro che il comparatista in questo quadro svolge un ruolo chiave di individuazione delle possibili vie di convergenza. Quello che oggi chiamiamo «diritto comparato» nasce nel 1900, quando si svolse a Parigi - sotto l'impulso di Lambert e Saleilles - il Congresso internazionale di diritto comparato, in un clima di fiducia nella scienza e nel progresso; i due giuristi aspiravano alla messa a punto di un diritto comune dell'umanità, composto dai principi comuni estrapolabili, proprio grazie al diritto comparato, da leggi, sentenze, prassi e dottrina dei vari sistemi. I fattori che hanno determinato, nei primi 30 anni del 1900, questo lancio euforico del diritto comparato sono i seguenti:
c) Diritto islamico: la sharia ha valenza universale Per tutti i credenti, in quanto insieme di precetti rivelati da Dio agli uomini. Le sue fonti primarie sono il Corano e la sunnah; d) Code civil napoleonico: prima imposto dalle armate napoleoniche e poi mantenuto o comunque elevato a modello ispiratore per le nuove codificazioni, il code civil del 1804 si è dimostrato capace di circolare indisturbato dal Belgio alla Germania, dalla Svizzera all'Italia, in America Latina, in Quebec, in Louisiana, nei paesi francofoni dell'Africa…; e) Schemi teorici della pandettistica tedesca, imitati in Austria, Ungheria, Italia; f) Common Law inglese: come il code civil, essa si è imposta auctoritatis prima, per poi mantenersi auctoritate rationis in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India, paesi anglofoni dell'Africa e del sud-est asiatico. Le famiglie giuridiche. Classificazioni Al fine di semplificare l'indagine sulle caratteristiche dei vari sistemi giuridici, questi vengono raccolti in gruppi che prendono il nome di tradizioni/famiglie giuridiche.
Da sempre si tende a contrapporre in modo netto civil Law e common Law; noi vogliamo evitare questa secca contrapposizione e considerare le due più antiche e diffuse tradizioni giuridiche del mondo occidentale contemporaneo come due facce della stessa grande medaglia: la tradizione giuridica occidentale. Anche perchè le convergenze attuali fra le due tradizioni sono sempre più vistose ed importanti - ferme restando ovviamente le rilevantissime differenze, sia chiaro. È diversa l'evoluzione storica di queste due tradizioni: mentre la common Law si è sviluppata attraverso la decisione di casi concreti da parte di corti centrali forti; nella tradizione di civil Law, nonostante il crescente ruolo della giurisprudenza come fonte del diritto, non si può tuttavia ancora dire che tale ruolo sia identico a quello svolto dalle corti di common Law!-. Prima di approfondire le classificazioni più meritevoli, bisogna sottolineare che ogni classificazione è imperfetta e relativa: ogni classificazione vale esclusivamente se la si considera alla luce del momento storico in cui si colloca l'osservatore ed è ovviamente soggetta a modificazioni via via che la situazione si evolve. Chiaramente dal fenomeno della globalizzazione giuridica deriva una diffusione sempre maggiore di sistemi ibridi che sempre più spesso tendono a sottrarsi agli inquadramenti tradizionali contribuendo alla crisi delle classificazioni. Quelli che elencheremo sono i più importanti tentativi di classificazione degli ordinamenti in famiglie giuridiche: 1) Arminjon, Nolde e Wolff negli anni 50 hanno suddiviso i sistemi giuridici moderni in base al loro contenuto intrinseco , indipendentemente dai fattori esterni come quelli geografici o razziali. Hanno individuato perciò 6 gruppi: Gruppo francese : deriva la sua autonomia dal code napoléon; Gruppo tedesco : raccoglie la tradizione del codice civile austriaco (ABGB), codice civile tedesco (BGB) e codice civile svizzero (ZGB); Gruppo scandinavo : codificazioni a loro stanti; Gruppo inglese: diritto prevalentemente giurisprudenziale; gruppo indù ; Gruppo islamico ; Gruppo russo : deriva la sua autonomia dal rilievo attribuito al governo dell'economia. Entrambi fondati su antiche tradizioni religiose e culturali
2) David suddivise invece i sistemi giuridici in considerazione del fattore ideologico e tecnico-giuridico e dalle 5 famiglie originariamente individuate, giunge ad una quadripartizione : i. Famiglia romano-germanica: caratterizzata dalla profonda influenza del diritto romano, dal ruolo preminente della dottrina, dalla concezione del diritto come regola di condotta e modello di organizzazione sociale, dal primato del diritto elaborato nelle università; ii. Famiglia di Common Law: caratterizzato da un'evoluzione storica sostanzialmente impermeabile all'influenza del diritto romano, dal primato dei giudici, dalla concezione di norma quale strumento volto a risolvere controversie concrete; iii. Famiglia dei diritti socialisti: in questa famiglia il giurista mira ad attuare i principi fissati dal marxismo leninismo; iv. Sistemi filosofici o religiosi (diritto musulmano, indù, ebraico, diritti dell'estremo Oriente, dell'africa nera, del Madagascar): proprio perché trattasi di una categoria residuale nella quale non vi è una vera omogeneità tra i vari diritti, David usa il termine «sistemi» anziché “famiglia”. 3) Zweigert e Kotz distinguono invece i vari sistemi giuridici in base al loro stile^2 , individuando così 4 famiglie tutte europee (mentre hanno dedicato solo brevi sezioni separate al diritto cinese, giapponese, islamico ed indù): Famiglia romanistica; Famiglia germanica; Famiglia di common Law; Famiglia **nordica.
considerarsi all'opera e ciò che muta è solo il rapporto di forza tra essi, perciò i sistemi giuridici - dice Mattei -possono essere classificati a seconda del modello di controllo sociale in essi prevalente. In questo modo sono state individuate 3 famiglie giuridiche: Famiglia caratterizzata dall'egemonia del diritto come modello di organizzazione sociale : trattasi della tradizione giuridica occidentale, Della quale fanno parte i sistemi di common Law, quelli di civil Law e quelli misti. Questa famiglia si caratterizza per la netta separazione fra diritto e politica, nonché fra diritto e tradizione religiosa o filosofica; Famiglia caratterizzata dall'egemonia della politica come modello di organizzazione sociale: Questo modello è definito da Mattei come il modello «della transizione e sviluppo», nel quale è possibile collocare i paesi in via di sviluppo africani, latini americani, nonché paesi ex socialisti dell'europa (^2) lo stile è dato dai seguenti elementi:
non più gli ideali cristiani, si mostra in grado di assicurare l'ordine e la sicurezza di cui il progresso ha bisogno. Diritto come modello di organizz.sociale. L'espressione «Rinascimento giuridico», può essere in realtà convertita in « Rinascimento dello studio del diritto romano »; il diritto romano che si studia nelle università dell'europa medievale è quello racchiuso nel corpus iuris civilis giustinianeo, pubblicato nella prima metà del VI secolo e articolato in 4 parti:
Le scuole di giuristi fiorite nelle università medievali Le scuole di giuristi fiorite nelle università medievali e che hanno contribuito in maniera determinante alla rinascita e alla diffusione del diritto romano sono state: quella dei glossatori, quella dei canonisti, quella dei commentatori e quella degli umanisti. Glossatori La glossa è un'annotazione interlineare o marginale ad un testo della tradizione biblica o giuridica; essa non si limita a chiarire il testo, ma provvede altresì a farne una sintesi. I glossatori vollero infatti dimostrare come il diritto giustinianeo costituisse un complesso unitario e coerente privo di reali contraddizioni, e per fare ciò occorreva dimostrare come le varie parti del corpus si integrassero e completassero vicendevolmente. Questo risultato si ottenne, in primis, grazie alla tecnica dei luoghi paralleli, attraverso cui i glossatori mettevano in luce una connessione fra le fonti avvalorando la tesi del complesso unitario; laddove nel testo fossero emerse delle contraddizioni, a quel punto si sarebbe aperta una quaestio legittima e la contraddizione veniva sciolta, a conferma del fatto che le contraddizioni erano meramente apparenti. Il rinvenimento di passi dal contenuto assimilabile e sovrapponibile invece, suggeriva ai glossatori l'opportunità di raccoglierli e da ciò derivarono glosse più discorsive dette summulae: note a margine nelle quali si intendeva offrire un'esposizione sintetica del testo normativo. Coi tractatus invece si mirava a dare ordine a materie le cui disposizioni si trovavano sparse in vari luoghi del corpus. Si arrivò così alle summae, raccolte di più summulae precedute da un prologo; questo fu un passo importante verso uno sviluppo sempre più libero del diritto, in quanto nell'intento di offrire un'esposizione sintetica e sistematica di intere parti del CJC sì arrivò ad una trattazione sempre più distaccata dal testo normativo. La più grande opera dei glossatori fu la Magna Glossa di Accursio (metà del XIII secolo) comprendente circa 96.000 glosse: opera di semplificazione e di messa in luce dei problemi applicativi del diritto romano. A quel punto fu la magna glossa accursiana, e non più il CJC, a divenire il fulcro di ogni insegnamento; di qui il fenomeno della compenetrazione fra glossa e diritto giustinianeo, al punto che la recezione del diritto romano giustinianeo in Europa fu in gran parte recezione della glossa accursiana. I canonisti La chiesa è una istituzione politica forte durante il periodo medievale; essa è custode della tradizione e della cultura provenienti dal mondo romano e, conseguentemente, anche del diritto e della lingua Latina. L'organizzazione capillare della Chiesa favorì una rapida diffusione del diritto canonico il quale, seppur debitore di quello romano, si fonda per altro sui principi morali con valorizzazione dell'elemento equitativo - aequitas canonica, istituto che ha la funzione correttiva della legge quando l'applicazione di quest'ultima possa essere produttrice di ingiustizie o contrastare lo spirito di carità e le esigenze spirituali proprie dell'ordinamento canonico -. Parallelamente all'opera dei glossatori si sviluppa quella dei canonisti, i quali svolgono un lavoro di riorganizzazione delle fonti canoniche. Graziano da Chiusi nei primi anni del XII secolo pubblicò il Decretum Magistri Graziani, la prima compiuta consolidazione del diritto canonico arricchita di una riflessione personale espressa nei commenti che Graziano inserisce nell'opera. Il decretum, col tempo arricchito dalle successive decretali pontificie, ha costituito la base del diritto canonico rimasta in vigore fino all'emanazione del primo codex iuris canonici del 1917. Nell'opera di Graziano può riscontrarsi l'influenza della metodologia dei glossatori. Fu significativo il contributo dei canonisti alla costruzione del processo, di cui i civilisti sembrano essersi interessati poco e niente (d'altronde la definizione delle liti era compito dei pratici e non costituiva oggetto di insegnamento; oltretutto si trattava di una prerogativa del potere politico e non sarebbe stato pertanto saggio immischiarsi). Ebbene la chiesa si fece promotrice della lotta contro le ordalie (antica pratica giuridica con la quale, imponendo un
originale e senza particolari applicazioni pratiche al diritto contemporaneo -questi invece si studiano solo quello che è utile e in + lo applicano alla realtà contemporanea-). Cenno alla lex mercatoria: nello stesso arco di tempo in cui si susseguono le varie scuole di giuristi, si sviluppa un sistema giuridico a sé stante, quello della comunità dei mercanti: nei grandi centri mercantili italiani dell'epoca, le corporazioni dei mercanti gettano
della tradizione giuridica occidentale. Trattasi di un diritto più elastico, amministrato da corti speciali secondo procedure meno costose, più veloci e meno complicate di quella romano-canonica. Il fenomeno della recezione Come abbiamo potuto capire, l'insegnamento universitario ha sostanzialmente proposto un modello che in fin dei conti è diventato positivo, non essendo stato infatti proposto o imposto alcun altro modello. Essendo stata mutuata dal diritto canonico la disciplina processuale, è chiaro che la maggior complessità dei modi di amministrazione della giustizia ha fatto sì che quest'ultima divenisse compito esclusivo di giuristi colti (gli unici che avrebbero potuto fronteggiare quella maggior complessità), formati nelle università, nello studio del diritto romano; ciò significa che, nonostante il diritto romano non sia stato mai imposto come diritto uniforme, esso ha comunque esercitato una fortissima influenza sulla pratica del diritto dato che a “praticare il diritto” sarebbero stati giuristi formatisi nel diritto romano del CJC! Tutte le fonti del tempo: consuetudini, legge, giurisprudenza - non solo la dottrina dei maestri -, hanno contribuito in misura diversa a favorire la diffusione del diritto romano studiato nelle università. Ruolo delle consuetudini : chiaramente le consuetudini venitesi a consolidare in epoche anteriori non erano più idonee a regolare i rapporti di una società ormai evolutasi; senza contare che esse erano troppo difficili da reperire, conoscere e provare, in quanto come sappiamo le consuetudini sono sostanzialmente diritto non scritto, tramandato. Ecco allora che le consuetudini preesistenti alla rinascita del diritto crollano e possono sperare di sopravvivere all'influenza del diritto romano solo se raccolte in grandi compilazioni che le renderebbero più facilmente accessibili e conoscibili. Ma le compilazioni sono per il diritto
che le grandi compilazioni delle consuetudini hanno costituito il fattore più decisivo per la vasta diffusione del diritto romano in tutta Europa, compresa la Francia che non ha mai riconosciuto autorità al sacro romano impero! Infatti i paesi del nord della Francia erano caratterizzati dalla prevalenza del droit cotumier, mentre i diritti romano e canonico valevano solo come ratio scripta e avevano cioè un ruolo meramente sussidiario e di arricchimento del sistema; quando perciò al Nord della Francia si è dato luogo alla messa a punto delle grandi compilazioni, ciò ha decretato paradossalmente una recezione del diritto romano. Ruolo della legislazione: nella diffusione del diritto romano la legislazione svolge un ruolo modesto, in quanto si legifera nel campo del diritto privato solo raramente. Automaticamente in assenza di leggi, il diritto romano diviene allora la risposta più immediata è valida per la regolamentazione dei rapporti privati. Ruolo della giurisprudenza: anche la giurisprudenza svolge In Europa un ruolo secondario nel favorire la recezione del diritto romano; dobbiamo in questo caso soffermarci sull'esperienza della Germania e dei paesi latini. In Germania abbiamo già detto che dopo la morte di Federico II di Svevia - e dunque dopo la caduta degli hohenstaufen - vi fu un periodo noto come “grande interregno” (1250-1273)
durante il quale furono nominati diversi imperatori, nessuno dei quali riuscì ad imporre la propria autorità sull'impero; conseguentemente, i vari signori feudali accrebbero ancor di più il proprio potere, cominciandosi a considerare principi indipendenti. Si assiste dunque ad un periodo di frammentazione degli ordinamenti politici e degli organi giudicanti che portò indubbiamente a favorire la recezione del diritto romano; non esistendo infatti un diritto privato comune tedesco, non vi era un sistema di corti tedesche di diritto comune e nè tantomeno una linea comune condivisa dai giuristi tedeschi (a differenza della Francia o dell’Inghilterra, in cui diritto consuetudinario e l’omogeneità dei giuristi erano stati tutti fattori attenuanti l'influenza del diritto romano). In particolare, in Germania è mancata una Corte superiore centralizzata, così come un'amministrazione, centralizzata; vi era una Corte Suprema dell'impero, ma era debolissima: essa non era infatti indipendente dall'imperatore ed i suoi giudici non godevano della garanzia di inamovibilità (il che li frenava dal fare pronunce azzardate), inoltre aveva una competenza assai limitata- basti pensare che i principi
L'eccezione alla regola di una giurisprudenza debole che contraddistingue l'Europa medievale,
Premesse storiche della codificazione Per quanto nell’Europa medievale il diritto romano possa aver esercitato una notevole influenza, comunque esso non si è mai andato a sostituire alle varie fonti locali del diritto- come al contrario avvenne per la common Law, la quale schiacciò inesorabilmente i particolarismi locali e costruì, sentenza dopo sentenza, un diritto uniforme per tutta l'Inghilterra-. Fino alla rivoluzione francese quindi l'Europa si contraddistingue per la permanenza di una molteplicità di fonti giuridiche: diritti locali, compilazioni di consuetudini, interventi dei sovrani, norme del diritto comune (romano), diritto canonico, lex mercatoria; da questo particolarismo giuridico consegue inevitabilmente confusione e contraddittorietà delle norme. Si prenda a titolo di esempio la Francia : al sud del paese è prediletto il diritto scritto e si risente dell'influenza del diritto romano per il tramite di compilazioni quali la lex romana visigothorum e la lex romana burgundiorum; A nord invece troviamo i paesi “de droit cotumier” fedeli al diritto consuetudinario di matrice germanica. Come se non bastasse già questa bipartizione, c'è poi da dire che il diritto varia a seconda del ceto di appartenenza: esiste un sistema giuridico per la nobiltà, uno per il clero, uno per il borghese; quest'ultimo può a sua volta essere sottoposto al diritto canonico per quanto riguarda il matrimonio, alle consuetudini locali per quanto riguarda il regime matrimoniale, al diritto romano per quanto riguarda gli effetti dei contratti stipulati, alle ordinanze regie per quanto riguarda la prova che deve fornire dei contratti stipulati. Senza contare gli svariati interventi del sovrano con cui sono stati concessi taluni privilegi circa il godimento di fondi, differenziando così notevolmente in ciascuna provincia il regime giuridico del godimento di taluni fondi e determinando quindi diverse classi di beni immobili e diverse classi di soggetti che possono o non possono concorrere nel godimento di ciascuna di esse. E ancora, esempi di particolarismo si registravano nel diritto penale, nell'ambito del quale figure di reato e pene variavano in base alla qualità della persona autrice di reato, della persona lesa, del bene danneggiato. Questa situazione di particolarismo giuridico non pensava certo ai titolari delle giurisdizioni
Il Code Civil Francais del 1804 Il Code Civil Francais del 1804 rappresenta il modello delle codificazioni privatistiche dei sistemi a base romanistica. Trattasi del primo vero codice dell'età moderna, trionfo dei gruppi borghesi di cui recepisce fedelmente il programma ideologico. Il code civile ha rappresentato un punto di rottura con il passato, tant'è che l'articolo 7 della legge con cui è stato promulgato ha abrogato tutto il diritto precedente. La prima forma di concentrazione del potere attuata dalle monarchie assolute era stata soprattutto una concentrazione burocratica, e cioè dipendenti dell'esecutivo centrale erano stati dislocati nel territorio nazionale esautorando la nobiltà feudale; se lo stato apparato cominciava a prendere forma, tuttavia dall'altro lato lo stato-ordinamento appariva ancora in fase embrionale: c'erano inizialmente poche leggi che lasciavano sopravvivere gli antichi diritti non statuali, quali quelli universali come il diritto romano, e quelli particolari come i diritti propri delle cooperazioni dei mercanti; ebbene con il codice si consuma finalmente il passaggio dalla extra statualità del diritto al diritto nazionale, dal droit alla loi. È la legge ormai l'unica fonte capace di esprimere la volontà generale dei cittadini dello Stato francese, espressa dal sovrano. La rivoluzione e il diritto intermediario Nella seconda metà del XVIII secolo, durante il Regno di Luigi XVI, la Francia viveva un periodo di crisi dovuta al crescente indebitamento statale e alla perdita di prestigio della monarchia. I ceti nobiliari non volevano accettare una riduzione dei privilegi che nel tempo gli erano stati concessi, il terzo stato era la classe maggiormente dissanguata dai tributi, e questo alimentava un diffuso malcontento da cui è resto scaturita la messa in discussione dell'assetto dell'ancien regime. Così Luigi XVI convocò, per placare le acque, gli Stati generali, un organismo cioè di consultazione della nazione eletto dalle tre classi in cui era divisa la società francese: clero, nobiltà, terzo stato. A quest'ultima categoria apparteneva la stragrande maggioranza della popolazione (98%). Poco dopo la prima convocazione del maggio del 1789, i rappresentanti del terzo stato si auto proclamarono “assemblea nazionale”, dichiarando di essere gli unici rappresentanti della nazione, e ad essi si unirono presto molti deputati del clero e della nobiltà, sicché gli Stati generali cambiarono il nome assumendo quello di «assemblea nazionale costituente» (a luglio del 1789), compiendo così il primo atto della rivoluzione politica. Tra la prima riunione dell'assemblea nazionale del maggio del 1789 e la presa del potere da parte di Napoleone del 1799, si impose in Francia un diritto rivoluzionario noto come «diritto intermediario», che sovvertì l'ancien regime sostituendovi la concezione di società illuminata, incentrata sull'individuo e sullo stato e che ha il dovere di liberare i cittadini dai vincoli imposti loro dalle autorità feudali, ecclesiastiche e familiari, al fine di concedere gli stessi diritti a tutti. Novità del diritto intermediario: si giunse alla affievolimento della patria Podestà e alla sua cessazione con il raggiungimento della maggiore età; venne imposto il matrimonio civile, che in quanto contratto è suscettibile di essere sciolto a piacimento dai coniugi; figli legittimi e figli naturali vennero equiparati; I beni ecclesiastici vennero nazionalizzati. Inoltre, furono aboliti:
L’impulso di Napoleone alla codificazione La realizzazione di un codice civile rappresentava un impegno che Napoleone aveva particolarmente a cuore: Napoleone morirà, ma il suo codice avrà vita eterna. Egli nominò immediatamente una nuova commissione -composta da due rappresentanti dei paesi del nord e due dei paesi del Sud- che terminò i lavori in soli 4 mesi. il progetto messo a punto dalla commissione avrebbe dovuto essere approvato da vari organi, tra cui il Tribunato dove tuttavia sedevano ancora alcuni oppositori di Napoleone; non a caso infatti il tribunato si rifiutò di approvare le prime sezioni del codice e costrinse Napoleone a ritirare il progetto. Napoleone chiese di nuovo l'approvazione nel 1803, dopo aver rinnovato la composizione del tribunato e finalmente il progetto fu approvato senza resistenza alcuna, con 36 atti normativi poi riuniti in un'unica legge nel Marzo del 1804 sotto il nome di «code civil de Français», entrata in vigore nel 1806. Napoleone aveva presieduto attivamente più della metà delle sedute di discussione del progetto poi approvato, lasciando una sua visibile impronta sul codice: l'uso di una terminologia chiara alla portata del non giurista e un disegno patriarcale della famiglia sono infatti lasciti personali di Napoleone. Quella napoleonica fu una codificazione originalissima che riflette le tre condizioni fondamentali del momento storico in cui è stata promulgata: a) un potere politico deciso a codificare; b) una deliberata scelta a favore di regole d'insieme di largo respiro, a carattere non casistico, non frammentario e non provvisorio; c) la presenza di una dottrina prestigiosa che ha elaborato le predette regole di insieme. Sono queste le tre condizioni che hanno permesso la rapida realizzazione di un codice di oltre 2000 articoli. Stile e struttura del Code Ha decisamente contribuito al successo e alla diffusione del code il suo stile letterario : il code civil è stato infatti redatto in modo semplice ed elegante in modo tale da essere compreso anche dal non giurista. A contraddistinguere lo stile è anche il modo in cui la norma è formulata: quelle famose “ regole di insieme di largo respiro ” si collocano a metà strada fra i principi generali e le regole casistiche di dettaglio, lasciate a leggi speciali o atti amministrativi generali. Relativamente alla struttura , il Code originariamente si componeva di 2281 articoli distribuiti in un titolo introduttivo e tre libri:
codice con questa norma palesano di essere coscienti del fatto che il codice non possa essere completo e autosufficiente, pertanto addossano al giudice la responsabilità di doversi saper muovere nelle regole poste dal legislatore sì da poter decidere sempre e comunque la controversia. Il codice non indica espressamente i criteri interpretativi di cui il giudice deve avvalersi, ma nonostante ciò si ritiene che essi siano quelli soliti della tradizione giuridica francese, cioè l'interpretazione letterale, logica, analogica e teleologica. L'articolo 5 vieta al giudice, in virtù del principio di separazione di poteri e funzioni, di proseguire con la prassi sviluppata dai parlaments pre-rivoluzionari con gli arrets de reglements, e cioè -da un lato- di disporre come i parlamenti avrebbero dovuto giudicare nei casi simili futuri, e -dall’altro- di decidere in base a un precedente. Il giudice non può sostituirsi al legislatore, neppure aggirando il divieto con gli arrets. I successivi tre libri sono rispettivamente dedicati: alle persone (art. 7- 515); ai beni e alle varie modifiche della proprietà (art. 516- 710); Ai diversi modi di acquisto della proprietà (art. 711- 2281).
Va ricordata poi l'aggiunta di un 4° libro: «delle cauzioni» introdotto nel 2005 sulla base del rapporto Grimaldi. In esso sono state accolte le tendenze manifestate sia a livello europeo, a richiedere : 1)nel campo delle garanzie personali, “garanzie autonome” anziché la tradizionale fideiussione; 2) Nel campo delle garanzie reali mobiliari, “il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia (con eliminazione del patto commissorio); 3) nel campo delle ipoteche, “la circolazione dell'ipoteca una volta che questa sia stata iscritta, si da renderla utilizzabile per garantire un altro credito”. Un'opera di ricodificazione globale non è mai stata fortemente voluta dalle forze politiche succedutesi nel tempo. L’apporto della giurisprudenza La giurisprudenza ha contribuito notevolmente ad adeguare le norme del code civil alle nuove esigenze attraverso una interpretazione evolutiva. L'esempio classico che ci aiuta a comprendere l'apporto della giurisprudenza nell'evoluzione del code è offerto dagli articoli in esso dedicati alla disciplina dell'illecito civile: la responsabilità da atto illecito ha sempre poggiato sul principio della colpa ed il legislatore del 1804 aveva individuato alcune eccezioni di responsabilità oggettiva. Seppur la facciata del code è sempre rimasta quella che era, a fronte della timidezza del legislatore troviamo comunque una giurisprudenza creativa che amplia il novero delle ipotesi di responsabilità oggettiva al settore degli infortuni sul lavoro, a quello dell'esercizio di attività pericolose, a quello dei danni da prodotto. Il contributo della dottrina Il principio di divisione di poteri e funzioni e l'annientamento del prestigio dei giuristi ad opera della rivoluzione, portarono in Francia alla condanna di ogni attività creativa dell'interprete e all'idea del monopolio del legislatore; non a caso, la scuola che domina per tutto il XIX secolo è quella «dell’esegesi». L'idea attorno alla quale girava la scuola dell'esegesi era quella secondo cui «per interpretare, altro non occorre se non una mera ricognizione della volontà del legislatore; una volta accertato che il legislatore ha codificato secondo ragione, l'interprete può attingere alla legge con piena fiducia». L'interprete francese dell'epoca non sistema e non elabora giudizi di valore. Il quadro però muta verso la fine del XIX secolo, quando si approda alla scuola “della libera ricerca scientifica” consapevoli dell'incompletezza della legge e dell'esigenza di restituire alla dottrina il giusto spazio creativo, favorendo un'interpretazione che tenga conto delle esigenze di una società in continua trasformazione. La diffusione del modello Code Civil de Français Ad una diffusione ratione auctoritatis del cc. ad opera delle armate napoleoniche, è seguita una diffusione auctoritate rationis. Difatti anche dopo il Congresso di Vienna del 1815 (riunione tra stati per calmare le acque dopo i moti rivoluzionari di tutta europa) sono restate in vigore imitazioni o traduzioni del cc francese, che addirittura in alcuni stati preunitari italiani (la Sardegna e il Regno delle due Sicilie) vengono riadottate. Il Belgio ad esempio, indipendente dal 1830, ha mantenuto in vigore il code civil (sia pure magari optando per interpretazioni talvolta diverse da quelle francesi)! Anche il codice olandese del 1838 restato in vigore fino al 1970, era basato sul modello francese (di cui spesso ci si limitò a tradurre le disposizioni). La stessa Italia, una volta raggiunta l'unificazione, codificherà nel 1865 ispirandosi al modello francese. Il codice civile spagnolo del 1889- tuttora in vigore-si basa essenzialmente sul codice francese (della Spagna c'è da dire che solo il diritto di famiglia, le disposizioni sulla legge in generale e le norme di diritto internazionale privato valgono per tutto il territorio spagnolo; In tutte le altre materie il codice civile vale solo come fonte sussidiaria rispetto ai diritti locali particolari). Il codice napoleonico eserciterà una grande influenza anche sui paesi dell'america Latina non appena questi, nei primi decenni del XIX secolo, si sottrarranno al dominio spagnolo. I codici dello Stato messicano, dell’Oaxaka, della Bolivia, altro non sono che traduzioni del codice francese. Louisiana e Quebec, nonostante siano immersi in stati federali appartenenti
alla tradizione di common Law, presentano forti legami con la tradizione francese. Essendo stata la Francia una grande potenza coloniale, l'influenza del suo codice e della sua tradizione giuridica è visibile anche in molti Stati africani e asiatici oggi indipendenti; addirittura l'Egitto, pur non avendo conosciuto la dominazione coloniale francese, vanta un codice francesizzante. È stato invece intrapreso un cammino autonomo da parte di Austria, Germania e Svizzera. Vediamo. L’ALR Prussiano del 1794 e l’ABGB Austriaco del 1811 Abbiamo già detto che la caratteristica principale della Germania post-caduta degli Hohenstaufen è la frammentazione. I tedeschi partecipano al movimento della codificazione portandovi un contributo autonomo che non origina da alcuna rivoluzione: in prussia ed Austria (i più importanti centri di potere tedeschi emersi dalla pace di westfalia con cui si è chiusa la guerra dei trent'anni a metà del XVII secolo) la codificazione ha alle spalle il giusnaturalismo razionalista di sovrani illuminati, quali Federico II (prussiano) e Maria Teresa (austria). ALR Prussiano del 1794 Per prima codificherà la prussia, con un codice del 1794 il cui nome sta a significare «ordinamento territoriale generale dello Stato prussiano” (ALR). STILE : A differenza di tutte le altre codificazioni, l’ALR aspira a raccogliere ed esporre tutto il diritto, da quello costituzionale a quello ecclesiastico, al diritto civile; Inoltre, con i suoi 17.000 articoli, offre una disciplina di dettaglio per la soluzione di ogni possibile fattispecie. Il codice prussiano è stato sicuramente pensato per rafforzare il potere sovrano, ma ha altresì uno scopo educativo peculiare: il legislatore, spinto da uno spirito paternalistico, non mette a punto meramente un'opera di chiarificazione, quanto piuttosto si assume la responsabilità del benessere e della felicità dei sudditi conducendoli per mano sulle vie dell'etica dettata dalla ragione e trasfusa nelle disposizioni codicistiche. Ai cittadini si impone di essere buoni. L'elaborazione del codice prussiano fu molto lunga: la progettazione iniziò sotto il Regno Di Federico Guglielmo I (1713-1740) e proseguì con Federico II, per poi concludersi con la pubblicazione nel luglio del 1794 quando ormai da qualche anno sedeva al trono Federico Guglielmo II. Questo codice è stato definito come « la traduzione prussiana del tardo assolutismo illuminato europeo», perciò si spiegano: la proibizione di ogni sorta di rielaborazione interpretativa; il chiarimento degli eventuali dubbi ermeneutici preventivamente affidato alla commissione legislativa; lo sforzo di una descrizione casistica; l'atteggiamento paternalistico nei confronti del suddito. STRUTTURA : l’ALR Si compone 17.000 articoli dislocati tra: