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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI!
!!! ! LA COMPARAZIONE GIURIDICA!
La comparazione è una scienza che si è sviluppata al fine di verificare le possibili
convergenze tra i sistemi giuridici dei paesi del mondo, che presentavano delle differenze.
Oggi lo studio comparatistica è rivolto a comprendere le differenze tra i vari ordinamenti ,
e laddove sia possibile studiare le possibili affinità tra i sistemi.!
Il comparatista non è tenuto a fare delle interpretazioni proprie,anche se può costatare la
possibilità di svolgere analisi e considerazioni diverse da quelle fornite dall'interprete del
sistema dato;egli non deve affatto scegliere tra le varie interpretazioni quale gli sembra più
idonea bensì deve inventariare tutte le possibili interpretazioni,in quanto possibili
elementi per effettuare la comparazione. !
Il comparatista è soprattutto affascinato dal regolamento scritto ma trova un valido
strumento di aiuto anche in quelle valutazioni non scritte che provengono dalle
interpretazioni. !
Gli elementi che emergono sia dalla norma scritta che dalle valutazioni non scritte
formano lo stesso sistema ma appartengono a due formanti differenti. I sistemi giuridici
moderni constano di un gran numero di formanti. !
Nell’analisi dei formanti deve considerarsi importantissima la tripartizione degli stessi in: !
1. formante legislativo basato sulla legittimazione riconosciuta all’ordinamento
mediante il conferimento del potere legislativo ad uno specifico organo.!
2. formante giurisprudenziale fondato sulla sentenza del giudice che contiene la
decisione assunta in sede di giudizio e l'enunciazione della regola sulla base della
quale è maturata la decisione.!
3. formante dottrinale, è un argomentazione o spiegazione che accompagna ogni regola
giuridica e che acquista valore fondante per l’ ordinamento.!
In ogni caso i formanti analizzati si influenzano vicendevolmente. !
Nei sistemi giuridici moderni oltre ai formanti legislativi, dottrinali e
giurisprudenziali esistono altri formanti:!
•la massima: regola di diritto pronunciata dal giudice per motivare la sua
decisione!
•l'argomentazione: un'argomentazione si pone accanto ad una proposizione
giuridica ed è anch'essa una proposizione giuridica (ad es.: la frase “chi
detiene e intende essere usufruttuario è possessore” è preceduta dalla
preposizione “l'usufrutto è un diritto reale”. In questo esempio “l'usufrutto è
un diritto reale” è un'argomentazione);!
•la declamazione: una dichiarazione non precettiva spesso collegata ad un
‘ideologia (ad es.: il dovere di difendere la Patria è sacro);!
•la legittimazione: la norma giuridica è un precetto, ma la legittimazione che
la sostiene deve formularsi come una teoria o verità invocata a favore della
stessa norma. Ad es.: la sharia e il diritto ebraico sono legittimati dalla
volontà rivelata di Dio.!
Alcuni formanti del diritto nascono già verbalizzati, ma altri non vengono espressi. Questi
modelli impliciti possono dirsi crittotipici o inferenziali.!
Il portatore di una regola non verbalizzata suole trovarla ovvia e non trova facile