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Diritto privato dispensa, Dispense di Diritto Privato

Dispensa di diritto privato, libro Trimarchi

Tipologia: Dispense

2025/2026

Caricato il 28/04/2026

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elisa--3 🇮🇹

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
(RIASSUNTO TRIMARCHI)
Capitolo 1 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO
DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e
organizzare le loro attività.
NORMA GIURIDICA: comando giuridico generale ed astratto. Questo suo carattere è
necessario per garantire maggior ordine nella vita sociale e per evitare che essa possa
favorire o danneggiare una persona determinata e per impedire discriminazioni al
momento della sua applicazione.
La norma giuridica quasi sempre si collega con uno o più rimedi o MECCANISMI
SANZIONATORI, i quali possono essere:
-PENA: il timore nei suoi confronti entra nel gioco delle motivazioni dei consociati e
porta al rispetto della norma;
-COAZIONE DIRETTA: intervento da parte della forza pubblica per impedire il
compimento di un atto vietato (violazione di domicilio);
-ESECUZIONE FORZATA: intervento della forza pubblica per eliminare una
situazione antigiuridica (edificio costruito abusivamente verrà demolito).
Altre volte il diritto attribuisce particolari VANTAGGI subordinandoli ad alcune
condizioni. Per esempio si riconosce efficacia ad un contratto, ma solo se esso è lecito e
fatto secondo le sue prescrizioni. Altrimenti esso sarà INVALIDO, l’invalidità si può
considerare una sanzione.
Tuttavia non tutte le norme sono collegate in modo diretto al meccanismo
sanzionatorio. (Esempio art 315 cod. civ.)
Tali regole sono comunque giuridiche, in quanto si collegano con altre a formare quel
complesso sistema di norme che è detto: ORDINAMENTO GIURIDICO.
L’intero sistema giuridico si fonda sul principio che il giudice deve decidere secondo la
legge, ma non vi è rimedio contro una sentenza sbagliata del giudice di ultima istanza.
FONTI DEL DIRITTO: ad esse sono dedicate alcune disposizioni anteposte al Cod. civ.,
ovvero le disposizioni sulla legge in generale. L’ordine nelle quali vengono elencate
esprime una precisa gerarchia.
Sono:
-COSTITUZIONE, prima per il suo carattere intrinseco di norma fondamentale che
regge la comunità degli italiani e perché esprime i principi fondamentali
dell’ordinamento. Inoltre essa getta i pilastri su cui si basa la democrazia
repubblicana;
-LEGGI ORDINARIE, la differenza principale con quelle costituzionali sta nel fatto
che quest’ultime non solo regolano i privati, i giudici e gli organi dello Stato, ma
anche il Parlamento stesso. Le leggi ordinarie devono sottostare alla costituzione
e se vengono considerate non conforme ad essa se ne dichiara l’invalidità. Le
principali norme del diritto privato sono contenute nel CODICE CIVILE emanato
nel 1942.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

(RIASSUNTO TRIMARCHI)

Capitolo 1 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LE FONTI DEL DIRITTO DIRITTO: insieme di comandi rivolti ai consociati per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. NORMA GIURIDICA: comando giuridico generale ed astratto. Questo suo carattere è necessario per garantire maggior ordine nella vita sociale e per evitare che essa possa favorire o danneggiare una persona determinata e per impedire discriminazioni al momento della sua applicazione. La norma giuridica quasi sempre si collega con uno o più rimedi o MECCANISMI SANZIONATORI, i quali possono essere:

  • PENA: il timore nei suoi confronti entra nel gioco delle motivazioni dei consociati e porta al rispetto della norma;
  • COAZIONE DIRETTA: intervento da parte della forza pubblica per impedire il compimento di un atto vietato (violazione di domicilio);
  • ESECUZIONE FORZATA: intervento della forza pubblica per eliminare una situazione antigiuridica (edificio costruito abusivamente verrà demolito). Altre volte il diritto attribuisce particolari VANTAGGI subordinandoli ad alcune condizioni. Per esempio si riconosce efficacia ad un contratto, ma solo se esso è lecito e fatto secondo le sue prescrizioni. Altrimenti esso sarà INVALIDO, l’invalidità si può considerare una sanzione. Tuttavia non tutte le norme sono collegate in modo diretto al meccanismo sanzionatorio. (Esempio art 315 cod. civ.) Tali regole sono comunque giuridiche, in quanto si collegano con altre a formare quel complesso sistema di norme che è detto: ORDINAMENTO GIURIDICO. L’intero sistema giuridico si fonda sul principio che il giudice deve decidere secondo la legge, ma non vi è rimedio contro una sentenza sbagliata del giudice di ultima istanza. FONTI DEL DIRITTO: ad esse sono dedicate alcune disposizioni anteposte al Cod. civ., ovvero le disposizioni sulla legge in generale. L’ordine nelle quali vengono elencate esprime una precisa gerarchia. Sono:
  • COSTITUZIONE, prima per il suo carattere intrinseco di norma fondamentale che regge la comunità degli italiani e perché esprime i principi fondamentali dell’ordinamento. Inoltre essa getta i pilastri su cui si basa la democrazia repubblicana;
  • LEGGI ORDINARIE, la differenza principale con quelle costituzionali sta nel fatto che quest’ultime non solo regolano i privati, i giudici e gli organi dello Stato, ma anche il Parlamento stesso. Le leggi ordinarie devono sottostare alla costituzione e se vengono considerate non conforme ad essa se ne dichiara l’invalidità. Le principali norme del diritto privato sono contenute nel CODICE CIVILE emanato nel 1942.
  • LEGGI REGIONALI, emanate solo per alcune circoscritte materie stabilite dalla costituzione. Devono sottostare ai limiti e ai principi delle leggi ordinarie e costituzionali e non possono essere in contrasto con quelle di altre regioni. Vi sono alcune regioni, definite a STATUTO SPECIALE, che hanno un’autonomia legislativa più accentuata,
  • REGOLAMENTI, si distinguono in varie categorie a seconda della materia regolata. Per ciò che concerne il diritto privato vi sono i REGOLAMENTI DI ESECUZIONE: disciplinano l’applicazione delle leggi statali e regionali, specificandole e completandole. La loro invalidità è rilevata del giudice ordinario;
  • USI o CONSUETUDINI; nascono dalla tradizione. Per la loro esistenza sono necessari un ELEMENTO MATERIALE OGGETTIVO, ovvero la pratica costante e uniforme tenuta per lungo tempo dalla generalità, e un ELEMENTO PSICOLOGICO SOGGETTIVO, ossia la convinzione che la pratica sia obbligatoria in quanto conforme a una regola giuridica. Il ruolo della consuetudine nel diritto è particolarmente ridotto. Essa ha valore solo se sia direttamente richiamata dalla legge o dal regolamento. I maggiori richiami avvengono in materia agricola, commerciale e marittima. ATTIVITÁ GIURISDIZIONALE Come già detto la norma giuridica è generale e astratta, ma alla fine è sempre un fatto concreto, una situazione che deve essere giudicata giuridica o meno, lecita o illecita e in tal modo si deve giungere ad un giudizio non più generale e astratto, ma bensì individuale e concreto. Tale giudizio viene espresso dal giudice nella SENTENZA, la quale deve essere conforme alla norma generale e può essere accompagnata da DISPOSIZIONI e ORDINI che ne conseguono. Il procedimento d’applicazione della norma generale e astratta è considerato come un SILLOGISMO: norma premessa maggiore, fatto premessa minore e sentenza conclusione. Tutto ciò non consiste nella semplice riproduzione di un articolo di norma di legge, ma spesso essa deve essere interpretata, talvolta non esiste una norma direttamente applicabile al caso e quindi deve essere creata con particolari tecniche. L’INTERPRETAZIONE : questo problema riguarda qualsiasi legge e non solo quelle che sono formulate in modo imperfetta. Questo perché ogni legge viene espressa con parole e ogni formulazione verbale può portare a problemi interpretativi. L’interpretazione va condotta in relazione al contesto e ciò porta alla conseguenza che la medesima parola può assumere significati differenti. Esempio la parola “famiglia” in alcuni casi si intende solo i coniugi e i figli, in altri, invece, verrà intesa in senso più ampio prendendo in considerazione anche i parenti più lontani. A tale proposito l’art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa alcun significato se non quello fatto palese dalla parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore. Questo articolo non è di grande aiuto, poiché nella prima parte fa un espresso richiamo all’attività del giudice e al suo dovere di fedeltà alle legge e nella parte finale il concetto dell’intenzione del legislatore è un qualcosa di particolarmente complesso. Questo perché la legge è il risultato di una complessa elaborazione di politici ed esperti e quindi non esiste un’unica intenzione o interpretazione della legge comune a tutti. Per comprendere ciò basta analizzare i lavori preparativi di una norma nei quali emorgono opinioni differenti e spesso confuse.
  • giustificato motivo; - e molti altri. Un ruolo importante lo assume l’EQUITÁ: si contrappone alla rigidità della norma, esprimendo l’ideale di una giustizia perfettamente adeguata alle particolarità di ogni caso concreto. Autorizzare il giudice a decidere secondo equità significa autorizzarlo a derogare in alcuni casi all’applicazione rigida della legge. Egli deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto che appaiono rilevanti in base al comune sentimento di giustizia. IL GIUDICE E LA LEGGE GIUDICE: la sua funzione non è semplicemente quella di prendere delle decisioni relative a un determinato caso in base alle norme formulate dal legislatore, ma egli, come si è già visto, può e deve decidere anche in base a regole create da sé o da egli interpretate. E’ ovvio che tali regole non hanno la medesima efficacia delle norme giuridiche, infatti esse non sono vincolanti per gli altri casi. Anche se in tal modo si vengono a creare i cosiddetti PRECEDENTI che possono influenzare le future controversie. Spesso è accaduto che con il passare del tempo le interpretazioni o le decisioni prese dai giudici nei singoli casi siano divenute delle vere e proprie leggi.
  1. (^) INTERPRETAZIONE: notevole importanza in campo politico e costituzionale, in quanto attiene alla produzione del diritto e ai rapporti tra potere legislativo e giudiziario. Questo aspetto si comprende se si osserva la storia. – 17 e 18 secolo: le cause sono decise esclusivamente in base alla legge riguardante il caso specifico e l’interpretazione non era ammessa. In caso di mancanza di norma intervenivano gli esperti a cui era concessa l’interpretazione. – Sviluppo degli stati moderni: nascono i tribunali superiori. Nel contempo si accentua la tendenza del sovrano a riservarsi l’interpretazione, in particolare riguardo i suoi editti e le sue ordinanze. Il potere di produrre il diritto era suddiviso quindi tra i tribunali e il sovrano. – Rivoluzione francese: l’interpretazione è affidato esclusivamente al legislatore, mentre il giudice aveva solo il compito di applicare la legge. – 1804: Codice civile francese. Abolizione di tutte le decisioni precedenti e concessione al giudice di decidere anche in mancanza di norma specifica del caso concreto. Di conseguenza gli venne concessa l’interpretazione, ma non vi era il precedente giudiziario. – ‘800 e ‘900: Scuola della libera ricerca del diritto, la quale dà al giudice l’obbligo di rispettare i comandi espressi dalla legge, ma laddove non vi sia una legge precisa o che risulti dubbia spetta a lui ricercare una soluzione consona.
  2. (^) POTERI DEL GIUDICE: la loro ampiezza dipende dalla tecnica legislativa. Una legislazione fatta di principi generali lascia largo spazio all’interpretazione giurisprudenziale. Ma tutto ciò comporta alcuni inconvenienti: - INCERTEZZA: diversi giudici potrebbero decidere in maniera differente riguardo il medesimo caso; - la possibilità di elaborare regole davvero ADEGUATE; - INFLUENZA POLITICA da parte del giudice nell’interpretazione. Infatti egli potrebbe decidere in basi a propri criteri politici. Capitolo 2 – DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO L’ordinamento giuridico si suddivide in:
  • DIRITTO PUBBLICO, ha per oggetto l’organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici, ovvero quelli che sono costituiti per realizzare interessi collettivi. Inoltre rientrano

nel diritto pubblico i rapporti reciproci di questi enti quando riguardano l’esercizio delle loro funzioni pubbliche e i rapporti di questi con i privati quando in essi si manifesta la supremazia dell’ente pubblico e la soggezione del privato;

  • DIRITTO PRIVATO regola i rapporti reciproci degli individui sia nel campo personale che in quello patrimoniale. Regola anche l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati. Esso nel secolo scorso era considerato lo “statuto dei privati”, inteso come la specificazione dei diritti dell’uomo ed era caratterizzato da un forte individualismo. Oggi esso si caratterizza per l’adozione di particolari strumenti tecnici: come impresa-proprietà-contratto-società- obbligazione. E di particolari principi: come uguaglianza-autonomia-concorrenza- divieto dell’autotutela. Si è detto che il diritto pubblico assume un carattere di supremazia nei confronti di quello privato, ma ciò non è sempre vero. Infatti i poteri di supremazia sono contenuti in limiti definiti in relazione alle necessità pubbliche e ad un giusto contemperamento tra interessi pubblici e privati. Di conseguenza al di fuori di tali limiti trovano applicazione le regole dettate dal diritto privato. E’ importante da ricordare anche che spesso l’ente pubblico preferisce ricorrere agli strumenti del diritto privato, per esempio nel caso in cui un comune vuole acquistare un determinato terreno. Capitolo 4 – ASPETTI GENERALI DEL DIRITTO PRIVATO DIVIETO DELL’AUTOTUTELA PRIVATA: la regola giuridica ha la finalità di assicurare il pacifico convivere e lo sviluppo dei consociati. Per raggiungere ciò non basta indicare cosa spetti a ciascuno, ma è necessario disciplinare il procedimento di attuazione del diritto. Tutti gli ordinamenti progrediti vietano al privato di farsi giustizia da sé. Il divieto riguarda qualsiasi atto di chi, al fine di realizzare un proprio interesse, leda un diritto dell’obbligato o lo privi del potere di fatto finora esercitato su una cosa. Esempio art. 1168 cod. civ. passaggio su un terreno. L’autotutela implica responsabilità civile e, talvolta, nei casi più gravi costituisce reato ed è soggetta a sanzioni penali. Tuttavia esiste qualche deroga a tale divieto ed è consentita dalla legge in particolari casi. Per esempio quando sia necessaria per difendere un proprio o altrui diritto contro un’aggressione attuale, ma la difesa deve essere sempre proporzionata all’offesa: art. 2044 Cod. Civ. Un altro caso in cui l’autotutela è consentita consiste nel fatto che un creditore che detiene un bene del suo debitore può trattenerlo finché il debitore non adempi il debito. DIRITTO SOGGETTIVO: nel mondo giuridico esistono varie posizioni i cui schemi sono espressione della realtà storica. Nel diritto privato la più importante è proprio il diritto soggettivo. Insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento. Esso è definito in modo tale che ad esso corrisponda sempre un dovere. I diritti soggettivi si distinguono in:
  • diritti relativi: attribuiscono a una persona pretese che questa può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate (credito di una somma di denaro).

OBBLIGO : dovere corrispondente ad una pretesa. Termine strettamente correlato a quello di pretesa. Infatti dire che A ha nei confronti di B l’obbligo di tenere un certo comportamento equivale a dire che a B spetta la corrispondente pretesa nei confronti di A.  FACOLTÁ : possibilità di scelta. Per esempio il proprietario di una macchina ha la facoltà di utilizzarla, demolirla e così via. L’esercizio di una facoltà presuppone che esso non sia impedito da altri. Tuttavia essa è protetta contro certi tipi di interferenza, ma non verso altri. Per esempio la facoltà di un commerciante di trattare un affare con un cliente non è protetto contro la concorrenza di chi voglia cercare di sottrarglielo offrendo condizioni migliori, ma è protetto contro la concorrenza sleale.  POTERE : possibilità di operare modifiche, creazioni, trasferimenti o estinzioni di pretese e obblighi nel modo voluto.  SOGGEZIONE : situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere giuridico.  MMUNITÁ : deriva dalla mancanza di potere. Se A non ha il potere di modificare una certa situazione giuridica di B, diciamo che B ha una corrispondente immunità. Esempio importante è quello del debitore e il creditore. Infatti il creditore non soddisfatto potrà appropriarsi dei beni del debitore, ma non di tutti, i quali sono soggetti all’immunità, come quelli sacri. DIRITTO SOGGETTIVO: vedere cap. 4. ASPETTATIVA: avviene quando alcuni elementi da cui dipende l’acquisizione di un diritto non si sono ancora verificati. Quando essa non viene presa in considerazione dalla legge è chiamata, aspettativa di fatto. Esempio i figli di una persona si attendono di succederle alla sua morte. Al contrario quando la legge tutela l’aspettativa questa viene detta, aspettativa di diritto. Esempio quando si vieta atti che possano impedire il perfezionarsi del diritto (art. 1358 cod. civ.). Essa si può definire come un diritto in formazione e assume la natura del diritto che sta andando a formare. DIRITTO POTESTATIVO: potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla. Esempio il diritto di riscatto (art. 1500 cod. civ. oppure il diritto di prelazione). ONERE: comportamento non obbligatorio, ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere. Esempio il compratore di una cosa difettosa, se vuole potersi valere dei rimedi di legge, ha l’onere di denunciare i difetti al venditore entro otto giorni dalla scoperta (art. 1459 comma 1 cod. civ.).

SEZIONE SECONDA

I SOGGETTI

Capitolo 6 - LA PERSONA FISICA

La capacità giuridica La capacità giuridica è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Essa si distingue dalla capacità di agire, che è la capacità di disporre dei propri diritti. La capacità giuridica in generale spetta ad ogni uomo; può, invece, essere esclusa, in particolari casi limitati, la capacità di essere soggetto di particolari rapporti giuridici (limitazione della capacità giuridica). La nascita e l’acquisto della capacità giuridica La capacità giuridica si acquista, di regola, al momento della nascita (art. 1 c.c.). La legge, tuttavia, dispone che il concepito possa ricevere per donazione o per successione a causa si morte, alla condizione però che successivamente egli nasca e nasca vivo (art. 1 comma 2 c.c.). L’acquisto del concepito è subordinato all’evento della nascita. Durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa, tutelata mediante un’amministrazione dei beni nel suo interesse e l’eventuale prestazione di garanzie; al momento della nascita l’aspettativa diventa diritto perfetto. Il nascituro potrà rimanere in vita anche solo per pochi attimi, ma questi bastano per consolidare l’acquisto, con la conseguenza che il bene verrà trasmesso agli eredi legittimi. Inoltre la legge ammette che vengano lasciati beni al figlio non ancora concepito di una data persona vivente. Questo acquisterà l’eredità se e quando nascerà, altrimenti il bene verrà trasmesso secondo le disposizioni sussidiarie dettate dallo stesso testatore o in alternativa dalla legge (art. 42 comma 3 c.c.). Diritti della personalità e libertà civili A tutela della personalità umana il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali. È garantita l’inviolabilità fisica della persona. Ledere l’integrità fisica altrui costituisce un atto illecito. Anche la convenzione con la quale una persona disponga del proprio corpo vivente è illecita e priva di effetto quando l’atto così consentito cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o sia altrimenti contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. (art. 5 c.c.). Il diritto garantisce poi la libertà fisica di movimento e la libertà di fare o non fare; le libertà di religione, di parola, di opinioni politiche. Per la tutela del diritto al nome la legge consente a ciascuno di agire in giudizio, sia contro chi gli contesti il diritto all’uso del proprio nome, sia contro chi ne usi indebitamente cagionandogli danno. Il diritto all’onore è tutelato contro l’ingiuria e la diffamazione. Ogni persona ha diritto alla riservatezza della propria vita privata e alla verità personale. Infine la Costituzione garantisce a ciascuno l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La capacità di agire. Le incapacità di protezione La capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà. Le cause principali per cui la capacità di agire può essere limitata o esclusa attengono a una riduzione o alla mancanza della capacità di intendere e di volere. Il diritto intende proteggere l’incapace contro il pericolo che egli rechi danno a sé stesso. A questo scopo consente l’annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace.

 L’affidamento si tutela nel campo degli affari, dunque nella materia dei contratti: perciò qui occorre non solo provare che l’atto reca un grave pregiudizio all’incapace, ma inoltre che risulti la malafede dell’altro contraente (art. 428 c.c.). L’incapace di intendere e di volere non risponde civilmente dei propri atti illeciti [a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (art. 2046 c.c.)]. L’interdizione legale del condannato Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale, la quale, per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, implica gli stessi effetti dell’interdizione giudiziale (art. 32 c.p.). anche questa è un’incapacità di agire, ma con tutt’altro scopo:non già quello di proteggere il condannato, bensì quello di punirlo. La minore età. La potestà dei genitori Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile (art. 1425 c.c.): la sua efficacia può venire eliminata in base ad una tempestiva domanda giudiziale proposta nell’interesse del minore (artt. 1441, 1442 c.c.). Quando si tratti, invece, di parole dette da un bambino in tenera età, il negozio giuridico è inesistente, e dunque radicalmente privo di effetti fin dall’inizio e senza necessità che venga esercitata un’azione giudiziale di annullamento. Il negozio giuridico concluso dal minorenne è annullabile senza necessità di provare che esso gli sia effettivamente dannoso. La cura della persona del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata normalmente ai suoi genitori, i quali hanno a questo scopo un insieme di poteri ‘DEFINITO’ che costituiscono la potestà. Prima della Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 la potestà sui figli era esercitata dal solo padre, mentre oggi è esercitata di comune accordo da entrambi, salvi i casi di impedimento dell’uno o dell’altro. In caso di contrasto fra i genitori su questioni particolare importanza, è previsto l’intervento del giudice, che deve cercare di favorire un accordo, e, in caso di insuccesso, deve attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 c.c.). Nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio il padre può adottare i provvedimenti indifferibili, anche in contrasto con la volontà della madre (la deroga al principio di uguaglianza dei coniugi è giustificata dall’ art. 29 Cost.). La potestà va esercitata nell’interesse del minore. Il suo esercizio costituisce un dovere (potere-dovere), anche se ciò non deve far dimenticare il naturale diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La potestà dei genitori comprende, oltre al dovere del mantenimento, il potere-dovere di sorveglianza e di educazione. Il potere di sorveglianza implica il potere di tenere il figlio presso di sé, o di destinargli una certa abitazione; quando il figlio se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (art. 318 c.c.). Il potere di sorveglianza implica anche quello di regolare le frequentazioni del figlio o di intercettarne la corrispondenza, qualora ne sia il caso. Dal dovere di sorveglianza dipende la responsabilità Civile dei genitori verso i terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se questi abita con i genitori stessi (art. 2048 c.c.). Il potere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte assai delicate circa il corso di studi e l’educazione religiosa; vi è poi il potere di usare mezzi di correzione e di disciplina, nei limiti approvati dal costume (art. 571 c.p.).

La potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale dei figli negli atti che non presuppongono scelte strettamente personali. I genitori che esercitano la potestà hanno in comune l’usufrutto legale sui beni del figlio, tranne quelli che il figlio abbia acquistato col proprio lavoro e gli altri indicati nell’art. 324 c.c.; questo diritto comprende il potere di godere dei beni e percepirne il reddito. La sanzione per la violazione dei doveri inerenti alla potestà sul figlio consiste, secondo i casi, nella decadenza della potestà, nella rimozione dall’amministrazione, nella privazione o limitazione dell’usufrutto legale o in altri provvedimenti che il tribunale ritenga convenienti all’interesse del figlio (artt. 330, 333, 334 c.c.). La tutela dei minori Se entrambi i genitori sono morti, o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la TUTELA (art. 343 c.c.). Il Giudice Tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà. Se questa designazione manca, o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta un’altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti o affini del minore (art. 348 c.c.). Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.). Tutto ciò avviene ovviamente sotto il controllo del Giudice Tutelare. L’emancipazione Il minore che abbia compiuto i sedici anni di età può, per gravi motivi, essere autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.). Il minore, sposandosi, acquista l’emancipazione, ossia la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli altri occorre l’assistenza del Curatore (che NON si sostituisce al minore, ma lo assiste) ed eventualmente l’autorizzazione del Giudice Tutelare e del tribunale (art. 394 c.c.). Tutela degli interdetti e curatela degli inabilitati Per INTERDIZIONE si intende l’abituale infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri interessi e quindi privo di della generale capacità giuridica. L’interdetto si trova, quindi, in uno stato di incapacità assoluta; egli è assoggettato ad una tutela, alla quale si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori (art. 424 c.c.). Per INABILITAZIONE si intende l’infermità mentale non grave, che limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione. Per gli altri gli occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale. L’interdizione o l’inabilitazione può essere revocata con sentenza qualora ne venga meno la causa (art. 429 c.c.). Amministrazione di sostegno L’amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare su ricorso dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla legge (artt. 404, 406, 417 c.c.). L’Amministratore di Sostegno agisce solo per determinati atti o categorie di atti, precisati nel provvedimento della sua nomina e può essere disposto anche solo per un

Talvolta si tratta di realizzare interessi di carattere generale, quindi è necessario che un Ente si faccia portatore istituzionale di tali interessi; altre volte può trattarsi di uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo, ma occorrono le attività ed i mezzi materiali coordinati di più persone. Vi è uno scopo ulteriore che spinge alla costituzione di una persona giuridica: spesso si è disposti ad arrischiare in essa alcuni determinati beni o somme di denaro, e niente di più. Questo risultato si può raggiungere conferendo denaro e beni ad una persona giuridica, la quale svolgerà l’attività come un soggetto separato, senza implicare la personale e illimitata responsabilità di chi opera per mezzo di essa (limitazione di responsabilità). L’autonomia patrimoniale Perché si possa parlare di una persona giuridica occorre essere in presenza di un patrimonio (inteso come un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo. L’autonomia del patrimonio della persona giuridica significa che, finché questa dura, esso è stabilmente destinato allo scopo dell’ente, subisce le conseguenze delle operazioni deliberate e attuate dagli organi di questo, mentre è insensibile alle vicende che riguardano i soggetti in qualche modo interessati all’esistenza e all’attività dell’ente stesso. La comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale, perché diritti e debiti comuni non costituiscono un patrimonio unificato e distinto da quello dei partecipanti. Una separazione patrimoniale netta e completa la troviamo, invece, nella società per azioni: i soci non rispondono dei debiti della società e, soprattutto, il patrimonio sociale non è assoggettato in alcun modo alle pretese dei creditori particolari dei singoli soci. In questo caso l’ente ha un’autonomia patrimoniale perfetta. In posizione intermedia tra questi stremi si collocano vari tipi di organizzazioni giuridiche collettive che appaiono dotate di un’autonomia patrimoniale imperfetta, perché il loro patrimonio non è del tutto insensibile alle vicende patrimoniali dei partecipanti ed è soggetto a disgregarsi parzialmente anzitempo a causa delle pretese dei creditori di questi. Autonomia patrimoniale vuol dire, dunque, insensibilità del patrimonio dell’ente ai debiti personali del singolo partecipante o, quanto meno, esistenza di qualche schermo giuridico che difenda, in maggior o minor misura, il patrimonio dell’organizzazione dai contraccolpi dei debiti dei singoli partecipanti, assicurando in ogni caso la destinazione preferenziale dell’attivo dell’ente alla soddisfazione dei creditori dell’ente stesso. La separazione del patrimonio dell’ente da quelli dei partecipanti implica che esso operi nel mondo del diritto come un soggetto giuridico distinto. Quanto più netta è la separazione, tanto più rigorosa diventa la disciplina di legge intesa ad assicurare la tutela dei creditori sociali, degli interessati e del pubblico in generale, accentuando obblighi di pubblicità delle vicende più importanti dell’ente, disponendo controlli pubblici, particolari formalità e cautele per lo scioglimento e per le altre operazioni che possano pregiudicare i creditori sociali, tipicità delle strutture organizzative. Gli organi Presenza di una o più persone alle quali il patrimonio è affidato. Queste costituiscono l’organo amministrativo dell’ente.

Vi sono organizzazioni, le quali hanno lo scopo di realizzare interessi generali o di persone esterne alla loro struttura organizzativa (istituzioni). In esse la direttiva di massima per operare degli amministratori è costituita dallo scopo dell’ente, qual è definito nell’atto costitutivo. Invece, le organizzazioni a carattere associativo (corporazioni) si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici persone operanti all’interno della loro struttura organizzativa. In esse i partecipanti (soci o associati) deliberano riuniti in assemblea generale. In alcune persone giuridiche sono presenti anche organi di controllo. E’ possibile, infine, la presenza di organi ulteriori, con il compito di rappresentare e difendere particolari interessi. Gli atti giuridici compiuti dagli organi dell’ente, entro i limiti dei loro poteri, vengono imputati a quest’ultimo. All’ente vengono, inoltre, imputati gli atti illeciti compiuti dai titolari degli organi nell’esercizio delle loro incombenze. Classificazione delle persone giuridiche private Le istituzioni sono vincolate a uno scopo che è prestabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente immutabile. Esse possono proporsi di realizzare un fine di carattere generale (ad esempio un’istituzione per la ricerca scientifica), oppure interessi di una particolare categoria di persone (ad esempio una casa di riposo per musicisti anziani): anche in quest’ultimo caso ai beneficiari non spetta di dominare l’ente. Fra le istituzioni hanno importanza prevalente le fondazioni: queste vengono istituite da uno o più fondatori, i quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell’atto costitutivo lo scopo dell’ente e le norme sull’amministrazione. Possono anche venire costituite ad opera di un comitato promotore, il quale raccolga presso terzi i fondi necessari. Le corporazioni sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune. L’interesse è liberamente e sovranamente interpretato dai membri del gruppo, i quali potrebbero anche sciogliere l’ente o modificarne lo scopo. Gli enti a struttura corporativa prendono il nome di associazioni, se il loro scopo diretto non è l’esercizio di un’attività produttiva. Se lo scopo è lucrativo o mutualistico prendono il nome di società. Se lo scopo è il comune soddisfacimento in comune di un bisogno economico dei partecipanti, attraverso il compimento di un’opera, la prestazione di un servizio, oppure il coordinamento e la disciplina delle attività economiche dei partecipanti, prendono il nome di consorzi. Capitolo 8 - LE ASSOCIAZIONI La libertà di associazione e la tutela dell’individuo nell’associazione L’associazione è un’organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o, comunque, diverso dall’esercizio di un’attività economica. Essa nasce per effetto di un accordo fra le persone che decidono di associarsi (atto costitutivo) e stabiliscono le regole di funzionamento dell’associazione (statuto). In Italia la libertà di associazione è garantita dall’art. 18 Cost..

carattere settoriale o locale, e riunirle in una federazione: quest’ultima non è altro che un’associazione, i cui membri sono altre associazioni anziché persone fisiche. Altra struttura possibile è quella delle associazioni parallele: gli iscritti partecipano tanto alle sezioni locali o settoriali, quanto all’associazione di vertice, con due rapporti paralleli e inscindibili. Ammissione e recesso degli associati Le associazioni, nella loro struttura tipica, sono aperte all’adesione di nuovi membri. Gli statuti determina i requisiti necessari per l’ammissione. Il rifiuto dell’ammissione non può venire sindacato dall’autorità giudiziaria, perché ciò contrasterebbe con la libertà di associazione. L’associato può sempre recedere dall’associazione,se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.). L’impegno di partecipare all’associazione per tutta la vita è nullo, per la tutela della libertà del singolo. Anche quando l’impegno di restare nell’associazione sia valido, sarà sempre possibile recedere anticipatamente e con effetto immediato per giusta causa. Esclusione degli associati L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; la deliberazione di esclusione deve essere motivata. Essa potrà venire impugnata di fronte all’autorità giudiziaria non solo per violazione di regole legali o statuarie sul procedimento (art. 23 c.c.), ma anche per gravi motivi (art. 24 c.c.). L’autorità giudiziaria, però, non può sostituire i propri criteri a quelli dell’associazione. L’associato receduto, o escluso, o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione, non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale (artt. 24, 37 c.c.). L’estinzione dell’associazione L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile, o quando siano venuti a mancare tutti gli associati (art. 27 c.c.). L’associazione si estingue, inoltre, per deliberazione dell’assemblea, approvata con il voto di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c.). L’associazione non viene meno immediatamente, ma entra in liquidazione. In questa fase non si possono compiere nuove operazioni (art. 29 c.c.): si devono solo definire i rapporti giuridici pendenti, pagando i creditori dell’associazione. I beni che restano sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto o secondo le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In mancanza, provvede l’autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi (artt. 30, 31, 32 c.c.). Esaurita la liquidazione, l’associazione si estingue. Capitolo 9 - FONDAZIONI E COMITATI Costituzione, riconoscimento La fondazione è un’istituzione creata da un fondatore (o da più fondatori) per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo. Si distingue dall’associazione, perché quest’ultima consiste in un gruppo di persone, le quali, deliberando in assemblea, possono determinare, interpretare e modificare

liberamente gli scopi dell’associazione, orientarne l’attività attraverso la scelta e il controllo degli amministratori, e anche deciderne lo scioglimento. La fondazione, invece, persegue finalità esterne, che sono predeterminate dal fondatore con l’atto costitutivo, si impongono agli organi della fondazione e sono relativamente immutabili. La fondazione ha solo organi serventi; non ha un organo dominante, come è l’assemblea degli associati in un’associazione. La fondazione è costituita con atto pubblico o con testamento (art. 14 c.c.). L’atto costitutivo deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Deve inoltre determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 c.c.). Anche la fondazione acquista la personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo. Se l’attività è iniziata prima del riconoscimento e ne derivano delle obbligazioni, di queste risponderanno personalmente coloro che le hanno assunte. La costituzione e gli altri fatti più importanti della vita delle fondazioni sono soggetti a pubblicità nel registro delle persone giuridiche. Organi. Controlli pubblici Gli amministratori sono nominati secondo le modalità prescritte dall’atto costitutivo, ma se ciò non avviene sarà l’Autorità Amministrativa a designarli in base all’art. 25 comma 1 del c.c.. Inoltre, l’Autorità Amministrativa:  Controllerà l’attività di tali amministratori per assicurare che il patrimonio venga effettivamente utilizzato per lo scopo stabilito e non per interessi interni alla fondazione;  Annullerà tutte quelle deliberazioni non previste nell’atto costitutivo o contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume;  Può sciogliere l’Amministrazione nominando un Commissario Straordinario qualora gli amministratori non agiscano secondo lo statuto o lo scopo scelto (art. 25 c.c.). Diritti dei beneficiari Sovente gli statuti delle fondazioni prevedono l’erogazione di somme o l’esecuzione di altre prestazioni a terzi. Ci si domanda, allora, se questi abbiano un corrispondente diritto soggettivo: se possano, cioè, agire per ottenere la prestazione, nel caso che la fondazione non la esegua. La risposta è affermativa, nel caso che il terzo sia determinato dall’applicazione meccanica di criteri previsti nell’atto costitutivo della fondazione, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali. Trasformazione ed estinzione delle fondazioni La struttura e lo scopo della fondazione sono quelli determinati inizialmente nell’atto costitutivo. La loro immutabilità non può, però, essere assoluta. Perciò, se lo scopo si esaurisce, o diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diventa insufficiente, l’autorità governativa può trasformare la fondazione, allontanandosi il meno possibile dal suo carattere originario (art. 28 c.c.). Nel caso che il patrimonio sia divenuto insufficiente il

Sono beni immobili i terreni (comprese le sorgenti e i corsi d’acqua) e tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo: principalmente gli edifici e gli alberi; si aggiungono i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni (art. 812 c.c.). La staticità degli immobili e la maggiore facilità di individuazione rende più facile annotare i trasferimenti e le altre vicende giuridiche in pubblici registri, affinché chiunque ne possa prendere conoscenza (pubblicità immobiliare). I trasferimenti mobiliari possono manifestarsi ai terzi, nella maggior parte dei casi, solo attraverso gli spostamenti del possesso, cioè del potere di fatto esercitato sulla cosa: questo viene a svolgere così una funzione di pubblicità. La circolazione delle cose mobili è più semplice: queste possono venire trasferite senza il rispetto di forme particolari, mentre per trasferire beni immobili si richiede un atto scritto (art. 1350 c.c.). 2) Cose fungibili e infungibili Cose fungibili sono quelle che possono sostituirsi indifferentemente le une alle altre, perché uguali quantità di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai fini dell’utilizzazione. Infungibili sono invece le cose prodotte in esemplari unici, gli originali delle opere d’arte non multiple, e tutte le cose usate. Sono infungibili, di regola, gli immobili. Cos eminentemente fungibili sono i biglietti di banca e le monete. Il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare esemplari determinati, ma si libera trasferendo esemplari qualsiasi appartenenti al genere richiesto, purché siano di qualità non inferiore alla media (art. 1178 c.c.). Se viene illecitamente distrutta una cosa il risarcimento in forma specifica è possibile se si tratta di una cosa fungibile: se si tratta invece di una cosa infungibile, il danno potrà venire risarcito solo pagandone l’equivalente in danaro. Solo le cose fungibili possono essere oggetto del contratto di mutuo (art. 1813 c.c.). 3) Cose consumabili e non consumabili Sono consumabili le cose insuscettibili di uso continuativo o ripetuto, perché vengono consumate dal primo atto di utilizzazione. In consumabili sono le cose suscettibili di utilizzazione ripetuta, anche se questa finisca, prima o poi, per deteriorarle. Le cose in consumabili possono venire attribuite in uso temporaneo a una persona con l’obbligo di restituirle dopo un certo tempo. Ciò non è normale, invece, con le cose consumabili, le quali non potrebbero venire restituite dopo l’uso, dato che questo le distruggerebbe; ma se esse sono anche fungibili, è possibile consumarle e restituire successivamente un’uguale quantità di cose dello stesso genere, come accade nel mutuo (art. 1813 c.c.). 4) Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, senza esserne parte costitutiva. La destinazione può essere operata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (art. 817 c.c.). Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. D’altra parte, la pertinenza può formare oggetto di un atto di disposizione separato e perdere così tale sua qualità (art. 818 c.c.).

  1. Universalità di mobili Universalità di mobili è una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Gli atti e i rapporti giuridici possono avere ad oggetto la universalità o le singole cose che la compongono. 6) Frutti I frutti si distinguono in due categorie: frutti naturali e frutti civili. Sono frutti naturali quelli che provangono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere (art. 820 c.c.). Essi appartengono al proprietario della cosa che li produce. Sono frutti civili quelli che si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (art. 820 c.c.) Capitolo 11 - DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO Nozione di diritto reale Il diritto reale è il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse. Correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio. Classificazione dei diritti reali Fra i diritti reali ha una posizione preminente la proprietà. Essa consente di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.). Gli altri diritti reali incidono su cose altrui e hanno un contenuto più limitato. Si dividono in due gruppi. A un primo gruppo appartengono i diritti di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui (diritti reali di godimento). A un secondo gruppo appartengono i diritti reali che attribuiscono un potere di disposizione preferenziale del valore pecuniario della cosa, qualora il diritto di credito, che con essa si è voluto garantire, non venga soddisfatto dal debitore (diritti reali di garanzia). I diritti reali di godimento sono:  L’usufrutto: consente di usare la cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la destinazione economica (art. 981 c.c.);  L’uso: simile all’usufrutto, ma con un contenuto più limitato: chi ha il diritto d’uso di una cosa può utilizzarla direttamente; se è fruttifera può raccoglierne i frutti, ma solo nella misura che occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.);  L’abitazione: consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.);  La superficie: consente di utilizzare il suolo altrui per una costruzione (artt. 952, 955 c.c.);  La servitù: peso imposto sopra un fondo (detto fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente a diverso proprietario (art 1027 c.c.);  L’enfiteusi: diritto di utilizzare un fondo e farne propri i frutti, in perpetuo o per lunga durata, con l’obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare al proprietario un canone periodico (artt. 958, 960 c.c.). I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca, che differiscono fra loro essenzialmente per l’oggetto su cui cadono: il pegno ha per oggetto cose mobili non iscritte in pubblici registri, l’ipoteca ha per oggetto le cose immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri. Se il credito garantito non è soddisfatto alla scadenza, il creditore